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Articolo 2 della Legge 14 luglio 1927, n. 2709
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Legge 14 luglio 1927, n. 2709
Articolo 2 della Legge 14 luglio 1927, n. 2709
Abrogato
Versione
21 febbraio 1928
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Versione
9 maggio 2025
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Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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