Sentenza 28 febbraio 2008
Massime • 1
Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1917 cod. civ. (Nella specie la Corte ha cassato la statuizione relativa alla compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/2008, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RI;
ricorrente che non ha presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
- ricorrente -
contro
RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ SPA, in persona dei legali rappresentanti dr.ssa. Rita e dr. Riva Giorgio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
COND. VIA BEATO ANGELICO 1 MILANO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 17274/06 proposto da:
LI RI;
(non ha depositato il ricorso);
- ricorrente -
e contro
COND. VIA BEATO ANGELICO 1 MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2519/04 della Corte d'Appello di MILANO, sezione seconda civile emessa il 7/7/2004, depositata il 28/09/04;
RG. 512/02;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/08 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato ERASMO COLARUOTOLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia confermate in camera di consiglio dal P.M. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha chiesto, l'improcedibilità del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale proposto dal Condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IE citò in giudizio il condominio dello stabile di via Beato Angelico n. 1 di Milano, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni alla persona riportati scivolando nel pianerottolo d'ingresso dello stabile stesso. Nel corso del giudizio il condominio chiese ed ottenne di chiamare in causa la sua assicura- trice, la RAS s.p.a..
Il Tribunale di Milano respinse la domanda con sentenza poi confermata dalla Corte d'appello della stessa città. Il giudice del gravame compensò interamente tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Hanno proposto ricorso per cassazione la IE, in via principale, ed il condominio, in via incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. II ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, non essendo stato depositato nei termini.
Il ricorso incidentale (che censura la sentenza per aver compensato interamente le spese del giudizio d'appello) è fondato in ragione del principio secondo cui la difesa dell'assicurato - resa necessaria dal solo fatto dell'instaurazione di un giudizio da parte di chi, a torto o a ragione, assume di aver subito un danno - è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dei presupposti del suo obbligo all'indennizzo; sicché lo stesso assicuratore non può essere esonerato dal sopportarla, nei limiti fissati dall'art 1917 cod. civ., comma 3 anche nell'ipotesi in cui rimanga accertato che nessun danno debba essere risarcito al terzo che ha promosso l'azione di risarcimento contro l'assicurato (Cass. 1 giugno 1977, n. 2227). La sentenza impugnata, che ha compensato tra le parti le spese del giudizio in violazione della menzionata disposizione normativa, va dunque cassata sul punto, con rinvio ad altro giudice che si uniformerà all'enunciato principio e provvedere sulle spese di giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile quello principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008