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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 568/2021
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr.ssa. PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 568/2021 RGAC vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Parte_1 C.F._1
Cotroneo
APPELLANTE
E
) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio R. Mancini
APPELLATA
E
1
( E Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( ) C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1055/2021, pubblicata il 13.07.2021, nel giudizio iscritto al n. RG. 74/2013
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del
15.05.2025
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1 [...]
nonché e , al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale differenziale, quantificato nella somma complessiva di € 297.903,30, subito a seguito ed in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 25.03.2011 alle ore 7:00 circa in Reggio Calabria lungo la via Nazionale
Catona.
A sostegno della propria domanda ha dedotto di essere stato investito - mentre percorreva la strada a piedi, sul lato destro della carreggiata, per raggiungere la propria sede di lavoro - dal veicolo VW Golf targa BY646XH, condotto dal sig. e di proprietà del Controparte_3 sig. . A seguito dell'urto l'attore cadeva violentemente a terra, Controparte_2 riportando gravi lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto al Pronto Soccorso del
Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi- Melacrino- Morelli”, ove veniva ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Ha aggiunto che, una volta denunciato l'infortunio all' competente, l'istituto aveva riconosciuto all'attore un grado di CP_4 menomazione dell'integrità psico fisica pari al 30%, costituendo a suo favore una rendita vitalizia a decorrere dal 30.11.2011 pari ad € 96.981,12; ha rappresentato che al contempo la società , quale compagnia assicuratrice del veicolo Controparte_1
VW Golf targa BY646XH, aveva corrisposto la somma di € 29.300,00 a titolo di risarcimento
2 del “danno differenziale” e che tale somma, insufficiente a ristorare l'attore per i danni subiti, era stata comunque trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno.
Ha, pertanto, chiesto “la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito per un importo complessivo di € 297.903,30, ovvero negli importi diversi minori o maggiori che risulteranno dovuti nel corso del giudizio, quale differenza della somma già percepita dall' (€ 40.055,92,) oltre l'importo corrisposto dalla compagnia CP_4 assicuratrice (€ 29.300,00), oltre il risarcimento del danno esistenziale”.
, costituitasi in giudizio, eccepita l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per omesso avviso di cui all'art. 4 del D.lgs. 4 marzo 2010 n.28, nel merito ha evidenziato che l'attore stava attraversando la strada al di fuori del passaggio pedonale distante circa 20 metri, con la conseguenza che la presunzione di responsabilità grava totalmente sull'infortunato; in ordine al quantum, ha poi dedotto che l'attore non si è mai opposto alla stima di invalidità permanente ai fini INAIL (30%), accettandola, salvo poi pretenderla nella misura del 45% ai fini della responsabilità contrattuale;
ha evidenziato che, una volta ricevuta la rendita e l'indennizzo già erogato dall' sarebbe spettato all'attore CP_4 soltanto il danno biologico differenziale, il quale è stato adeguatamente liquidato dalla compagnia assicuratrice. In subordine, ha chiesto la dichiarazione del concorso di colpa, atteso che l'attore avrebbe contribuito nella realizzazione del sinistro non attraversando la strada sulle strisce pedonali.
Ha, dunque, concluso per il rigetto della domanda attorea in quanto improcedibile e comunque infondata.
e , benché regolarmente citati in giudizio, non si Controparte_2 Controparte_3 sono costituiti.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale, c.t.u. medico legale e acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza non definitiva n. 1465/2019, pubblicata in data
04.11.2019 nell'ambito del procedimento n. 74/2013 R.G., accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, ha dichiarato inammissibile la domanda Controparte_3 di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa proposta da parte attrice in sede di comparsa conclusionale;
ha accertato che il danno non patrimoniale subito dalla stessa ammonta, al netto dell'acconto ricevuto dalla società di assicurazione, ad €
3 247.036,00, disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno differenziale. A tal fine ha domandato all' , sede di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. CP_4
213 c.p.c., di produrre in giudizio la documentazione integrale del procedimento relativo all'infortunio sul lavoro subito, in data 25.03.2011, da , nonché disposto c.t.u. Parte_1 contabile diretta a: accertare la tipologia e l'ammontare dei benefici previdenziali erogati dall' all'attore a causa dell'incidente stradale per cui è causa, costituente infortunio sul CP_4 lavoro;
quantificare i ratei di rendita eventualmente erogati dall' dalla data di decorrenza CP_4 del beneficio alla data di calcolo;
determinare il valore capitale della predetta rendita o di quella parte costituente ristoro del danno biologico.
All'esito della fase istruttoria e della precisazione delle conclusioni, con sentenza n.
1055/2021, pubblicata in data 13/07/2021 nell'ambito del procedimento n. 74/2013 R.G, il
Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, condannato i convenuti in solido al pagamento della somma complessiva di €
126.703,07 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale differenziale nonché al pagamento delle spese processuali.
1.2 Con la presente impugnazione, ha chiesto l'integrale riforma della Parte_1 sentenza definitiva n. 1055/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, ritenuta ingiusta ed erronea, per i seguenti motivi:
I) errata determinazione del danno differenziale. Nel dettaglio ha dedotto che il primo giudice ha errato nel quantificare “l'indennizzo da detrarre in complessivi euro 123.547,40, CP_4 sommando i ratei di rendita già erogati fino al 31.08.2020 (€ 40.345,16) al complessivo valore capitale della medesima rendita (€ 83.193,24)”. Ad avviso dell'appellante, infatti, i ratei già erogati sono compresi nel valore capitale della rendita, la quale è stata liquidata in ratei mensili che il c.t.u. ha indicato nella relazione, distinguendo correttamente il rateo netto patrimoniale da quello biologico. Dunque, il giudice ha errato laddove ha sommato il valore della rendita ai ratei mensili della rendita medesima, finendo per detrarre due volte parte della stessa somma dal risarcimento dovuto all'odierno appellante;
avrebbe dovuto, invece, scomputare solo il valore della rendita così come determinata in relazione al danno biologico.
Ha al riguardo richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, qualora l'indennizzo sia costituito ex lege da una rendita, va sottratto l'importo capitalizzato della rendita stessa.
4 Inoltre, ha contestato la violazione da parte del Tribunale dei principi in materia di compensatio lucri cum damno, evidenziando in particolare che nel computo del danno differenziale il giudicante non ha distinto le voci di danno biologico temporaneo e di personalizzazione del danno biologico, le quali sono certamente dovute al danneggiato in quanto non comprese nell'indennizzo , diretto a ristorare il solo danno biologico CP_4 permanente.
Ha, infine, rappresentato che nel danno differenziale avrebbero dovuto essere inserite anche le spese mediche sostenute dall'odierno appellante per la cura, terapia e controlli, quantificate in
€ 976,76, così come emerge dalla documentazione in atti, non comprese nella liquidazione dell' . CP_4
II) “errata e/o insufficiente liquidazione dei compensi professionali”. Sul punto l'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure, nella quantificazione dei compensi, avrebbe dovuto applicare una maggiorazione del 20% dei valori medi e liquidare ai difensori un importo non inferiore ad € 16.116,00, considerato che la fase istruttoria è stata particolarmente complessa in ragione dell'espletamento di tre c.t.u. e che la fase decisionale è stata duplice, essendovi stata una sentenza parziale con separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo e conseguente supplemento dell' attività istruttoria. Inoltre, ha censurato il valore della controversia adottato dal giudicante, il quale ha omesso di considerare che il danno non patrimoniale accertato e liquidato nella sentenza non definitiva era pari ad € 277.336,00, di talchè lo scaglione corretto è quello da € 260.000,01 ad 520.000,00 previsto dal D.M. 55/2014.
Ha inoltre evidenziato che l'odierno appellante ha impugnato anche la sentenza non definitiva n. 1465/2019 ed il relativo giudizio è pendente dinnanzi alla Corte D'appello (RG n. 4/2020).
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con i sigg.ri
[...]
e , al pagamento, a titolo di risarcimento del danno Controparte_2 Controparte_3 non patrimoniale c.d. differenziale, in favore del sig. della complessiva Parte_1 somma di € 168.804,23 ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che Codesta
Ecc.ma Corte riterrà di liquidare anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) voglia, altresì, condannare i convenuti al pagamento dei compensi del giudizio di primo grado, così come rideterminati per i motivi sopra illustrati, sempre con distrazione in favore degli avvocati costituiti ex art. 93 c.p.c.; 3) voglia, infine,
5 condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi del presente grado del giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato costituito.”
, costituitasi in giudizio, contestata la difesa Controparte_1 avversaria, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. Nel dettaglio, ha dedotto che correttamente le somme percepite vanno distinte dalla (capitalizzazione della) rendita futura perché risultano da un dato oggettivo, certificato appunto dall' che quelle somme ha CP_4 erogato;
mentre la capitalizzazione della rendita integra un mero giudizio prognostico basato sull'età del soggetto e sulle aspettative di vita futura. Ha precisato, inoltre, che gli importi a carico dell' sono stati sottratti dall'intera quantificazione del residuo risarcimento, ma la CP_4 voce di danno relativa al mero danno biologico esclude che tale sottrazione abbia intaccato quanto liquidato dal primo giudice a titolo di invalidità temporanea e di danno morale, con la conseguenza che sul punto manca l'interesse dell'appellante ad impugnare. Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, ha rappresentato che l'attività istruttoria e le questioni giuridiche trattate non sono state di particolare complessità e che correttamente il giudice di prime cure ha preso come riferimento lo scaglione da € 52.000 ad € 260.000, considerato che il risarcimento dovuto non supera la somma di € 260.000,00.
e , benché regolarmente citati in giudizio, non si Controparte_2 Controparte_3 sono costituiti e, con ordinanza del 16.04.2024, il Collegio ha dichiarato la loro contumacia.
Nelle more del presente giudizio, con sentenza n. 35/2025 pubblicata in data 11.01.2025 dalla
Corte d'Appello di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento n. 4/2020 R.G., dichiarato improcedibile l'appello principale proposto dalla società e rigettato quello incidentale CP_1 avanzato da , è stata confermata la sentenza non definitiva n. 1465/2019. Parte_1
Sulle conclusioni delle parti costituite, con ordinanza del 20.06.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Innanzitutto, in punto di diritto, occorre premettere, quanto al riconoscimento del danno differenziale a favore del lavoratore infortunato, che tra il risarcimento del danno civilistico ai sensi degli artt. 2043 e seguenti c.c. e l' indennizzo erogato dall' ex art. 13 Dlgs 38/2000 CP_4 ricorre una differenza strutturale e funzionale la quale preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato: “La diversità
6 ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost.. L'assicurazione non copre tutto il danno biologico CP_4 conseguente all'infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art.
13) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo”(Cass. civ. 9112/2019).
Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 38/2000, l'indennizzo viene erogato tenendo conto del danno biologico come lesione pari o superiore al 6% all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale, mentre è escluso dalla copertura assicurativa CP_4 il danno biologico temporaneo e il danno morale.
Le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali: “L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Dunque, le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento, come nella fattispecie, “danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato
e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”. Le tabelle anzidette, i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti
“sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell ”. CP_4
7 Secondo il più recente e condivisibile orientamento in materia, nel calcolo e nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo CP_4 ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Occorre dunque dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_4 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. civ. CP_4
24/07/2025, n.21196 che richiama Cass.civ. n. 20807/2016; Cass. civ. n. 9166/2017; Cass.civ.
n. 9112/2019).
Nello specifico e considerando quanto rilevante ai fini della materia del contendere nel presente giudizio di appello, occorre ancora considerare che il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 novembre 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”, chiarisce che i valori esposti nelle tavole da 1 a 7
e da 9 a 26 si riferiscono a rendite unitarie annue pagate in rate mensili anticipate, quindi il valore capitale di una rendita si ottiene moltiplicando l'importo annuo della medesima per il coefficiente tabellato. I coefficienti di capitalizzazione delle rendite ad infortunati sono tabellati secondo l'eta' e, ove previsto, secondo l'antidurata (definita come il tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita e la data di calcolo). Per individuare il coefficiente di capitalizzazione relativo alle rendite ad inabili e' necessario considerare:
• Il regime indennitario di riferimento distinguendo gli eventi avvenuti prima del 25 luglio
2000 (Testo Unico - D.P.R. n. 1124/1965) e quelli accaduti a partire da tale data (per cui deve aversi riguardo alle previsioni di cui al D. Lgs. n.38/2000);
• la tipologia dell'evento: infortunio o malattia professionale;
• la classe di grado di inabilita' entro la quale e' compreso il grado iniziale della rendita definito alla data di decorrenza;
8 • l'eta' dell'inabile arrotondata all'unita', per eccesso se il periodo frazionato dell'eta' supera i 6 mesi, o per difetto se tale periodo e' pari o inferiore a 6 mesi;
• l'antidurata, ove previsto, arrotondata secondo il procedimento utilizzato per determinare l'eta'.
Essendo nella fattispecie l'evento avvenuto il 25.03.2011, la tabella pertinente alla fattispecie in esame è la n. 3 allegata al predetto D.M. , relativa alla rendita annua anticipata con frazionamento mensile in cui il coefficiente 15,4055 si riferisce all'età al momento del calcolo
(69 anni) e tiene conto del periodo di tempo (8 anni, come indicato nel prospetto elaborato dall' ed acquisito nel giudizio di primo grado alla voce “antidurata” della tabella A CP_4 relativa al danno biologico) di erogazione dei ratei fino al momento del calcolo della rendita, mentre la tabella allegata dalla non è corretta facendo riferimento alle Controparte_5 rendite determinate in base al D.P.R. n. 1124/1965 per gli eventi accaduti prima del 25 luglio
2020. Ed invero, a dispetto di quanto dedotto dall'appellata, il coefficiente applicato dall' - pari a 15, 4055 - nella fattispecie non è presente nella tabella prodotta dalla CP_4 parte.
Ciò posto, la pronuncia ha correttamente fatto applicazione del criterio della comparazione tra poste omogenee. Invero, il Tribunale, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 213 c.c., della documentazione integrale detenuta dall' concernente il procedimento relativo CP_4 all'infortunio sul lavoro subito dall'attore, ha conferito incarico al c.t.u. al fine di quantificare, qualora il danno biologico sia stato indennizzato in rendita, i ratei di rendita erogati dall' , dalla data di decorrenza del beneficio alla data di calcolo, determinando inoltre il CP_4 valore capitale della predetta rendita o di quella parte costituente ristoro del danno biologico.
Dunque, nella determinazione del danno differenziale, ha distinto la quota della rendita afferente al danno biologico da quella relativa al danno patrimoniale così come risultanti dalla documentazione dell'istituto previdenziale.
In ordine a tale aspetto va subito chiarito che la domanda avanzata dal al fine di Pt_1 ottenere le spese mediche è inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc in quanto proposta per la prima volta in appello, avendo l'attore agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno differenziale non patrimoniale, sicchè l'importo sostenuto a titolo di spese mediche, benchè non compreso nell'indennizzo , non può essere preteso in questa sede e CP_4 correttamente è stato escluso dal calcolo dal primo giudice.
9 La pronuncia impugnata, invece, non risulta conforme ai principi di diritto sopra enunciati laddove ha sommato i ratei di rendita erogati dal 30.11.2011 (data di decorrenza della rendita) fino al 18.02.2020 (data del calcolo trasmesso dall' al Tribunale), pari alla somma di CP_4 euro 40.354,16, al complessivo valore capitale della medesima rendita (euro 83.193,24), dovendo invece essere sottratto dal danno biologico accertato secondo i criteri civilistici (pari ad euro ad € 247.036,00) il solo valore capitale della rendita destinata a ristorare il danno biologico.
Difatti, i ratei erogati dall' sono compresi nel valore capitale della rendita. CP_4
Come premesso, dal “prospetto di calcolo del valore capitale della rendita di inabilità”
(allegato n. 4 alla c.t.u.) si evince che la tabella adoperata dall' è la n. 3 allegata al D.M. CP_4
22 novembre 2016 per infortuni occorsi successivamente al 25 luglio 2000, in cui il coefficiente di capitalizzazione applicato è determinato alla luce dell'età del danneggiato al momento del calcolo (69) e del tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita e la data di calcolo della rendita (c.d. antidurata). Dunque, il primo motivo di appello risulta fondato nella parte in cui censura la sentenza di primo grado per aver sommato il valore della rendita ai ratei mensili della rendita stessa eseguendo così una duplice decurtazione di una parte della stessa somma.
La sentenza appellata va dunque riformata in parte qua, spettando all'attore la somma ottenuta decurtando l'importo capitalizzato della rendita per danno biologico (euro 83.193,24) dalla somma relativa al danno biologico accertato secondo i criteri civilistici (pari ad € 247.036,00).
Al fine di quantificare correttamente il danno differenziale, tenuto conto del danno biologico permanente quantificato nella sentenza non definitiva n. 1465/2019 (vincolante in questa sede in quanto confermata dalla Corte di Appello all'esito del gravame) in € 241.166,00 (importo già attualizzato alla data della pronuncia) e della preliminare operazione di detrazione dell'acconto corrisposto dalla società di assicurazione (pari ad euro 30.300,00, così come attualizzato alla data della sentenza non definitiva e non già 29.300,00 come indicato dall'appellante, che nell'operazione di calcolo ha considerato il valore non attualizzato), va sottratto dall'importo così ottenuto (euro 210.866,00) il valore capitale della rendita destinata a ristorare il danno biologico, calcolata, alla data del 18.02.2020, in euro € 83.193,24. Si ottiene così l'importo pari ad euro 127.671,76 cui occorre aggiungere il danno biologico temporaneo
10 ed il danno morale, come determinati nella sentenza non definitiva, rispettivamente in €
16.170,00 ed in € 20.000,00.
Spetta dunque all'appellante, a titolo di danno differenziale, l'importo di euro 163.842,76.
Essendo il danno non patrimoniale stimato dalla sentenza non definitiva n. 1465/2019 all'attualità, sullo stesso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n.
25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Resta salvo quanto eventualmente nelle more già corrisposto dall' in ratei mensili a CP_4 titolo di quota di danno biologico della rendita.
3. L'accoglimento del primo motivo di appello ha carattere assorbente rispetto a quello ulteriore concernente la regolamentazione delle spese del giudizio, atteso che l'accoglimento del gravame comporta la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio (Cass. civ. 9064 del 12/04/2018: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Stante l'accoglimento della domanda in misura ben più contenuta di quanto richiesto (euro
163.842,76 a fronte della somma domandata pari ad euro 297.903,30), sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale di entrambi i gradi, nella misura ritenuta congrua di 1/2, ponendo la residua parte in solido a carico degli appellanti soccombenti.
Le spese così determinate vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, tenendo conto del valore della controversia e dei parametri medi.
11 In punto di individuazione del valore del giudizio, lo scaglione è quello da 52.000,01 a
260.000,00 per il primo grado (decisum pari ad euro 126.703,07) e da 26.001,00 a 52.000,00 per il secondo grado (163.841,76 - 126.703,07 = 37139,69), in ossequio al seguente principio di diritto: “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto
(Cass. civ. 30/11/2022, n. 35195).
Ora procedendo alla stregua dei criteri sopra indicati, spetterebbe all'appellante, per il primo grado di giudizio, la somma pari ad euro 7.051,50 (1/2 di euro 14.103,00), somma inferiore a quella liquidata in primo grado la quale, pertanto, in assenza di appello incidentale sul punto, va confermata, mentre per il presente grado, spetta all'appellante l'importo di euro 4995,50
(già decurtata al 50%), oltre spese generali e accessori come per legge per entrambi i gradi, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Va infine confermato il capo delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico della società di assicurazione convenuta in giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, accerta che il danno non patrimoniale differenziale dovuto a corrisponde alla differenza tra il Parte_1 danno biologico così come determinato con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1465/2019 pubblicata il 04/11/2019 e l'importo capitalizzato della rendita per danno biologico;
per l'effetto, condanna , in persona Controparte_1
Con del legale rappresentante pro tempore e , in solido, Controparte_2 Controparte_3 al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale differenziale, della somma complessiva di € 163.841,76, oltre interessi come determinati in parte motiva e fatto salvo
12 quanto eventualmente nelle more già corrisposto dall a titolo di quota di danno CP_4 biologico della rendita;
- conferma il capo delle spese processuali della sentenza appellata;
- condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e , in solido, al pagamento delle spese del Controparte_2 Controparte_3 presente grado di giudizio in misura pari al 50%, che liquida, già nella predetta misura, in €
5.578,00 (di cui 4995,50 per compensi ed euro 582,50 per esborsi), oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa al 50% le spese di lite del presente grado tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 5 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.ssa Patrizia Morabito
13
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr.ssa. PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE Consigliere
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 568/2021 RGAC vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Parte_1 C.F._1
Cotroneo
APPELLANTE
E
) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio R. Mancini
APPELLATA
E
1
( E Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( ) C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1055/2021, pubblicata il 13.07.2021, nel giudizio iscritto al n. RG. 74/2013
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del
15.05.2025
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1 [...]
nonché e , al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale differenziale, quantificato nella somma complessiva di € 297.903,30, subito a seguito ed in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 25.03.2011 alle ore 7:00 circa in Reggio Calabria lungo la via Nazionale
Catona.
A sostegno della propria domanda ha dedotto di essere stato investito - mentre percorreva la strada a piedi, sul lato destro della carreggiata, per raggiungere la propria sede di lavoro - dal veicolo VW Golf targa BY646XH, condotto dal sig. e di proprietà del Controparte_3 sig. . A seguito dell'urto l'attore cadeva violentemente a terra, Controparte_2 riportando gravi lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto al Pronto Soccorso del
Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi- Melacrino- Morelli”, ove veniva ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Ha aggiunto che, una volta denunciato l'infortunio all' competente, l'istituto aveva riconosciuto all'attore un grado di CP_4 menomazione dell'integrità psico fisica pari al 30%, costituendo a suo favore una rendita vitalizia a decorrere dal 30.11.2011 pari ad € 96.981,12; ha rappresentato che al contempo la società , quale compagnia assicuratrice del veicolo Controparte_1
VW Golf targa BY646XH, aveva corrisposto la somma di € 29.300,00 a titolo di risarcimento
2 del “danno differenziale” e che tale somma, insufficiente a ristorare l'attore per i danni subiti, era stata comunque trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno.
Ha, pertanto, chiesto “la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito per un importo complessivo di € 297.903,30, ovvero negli importi diversi minori o maggiori che risulteranno dovuti nel corso del giudizio, quale differenza della somma già percepita dall' (€ 40.055,92,) oltre l'importo corrisposto dalla compagnia CP_4 assicuratrice (€ 29.300,00), oltre il risarcimento del danno esistenziale”.
, costituitasi in giudizio, eccepita l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per omesso avviso di cui all'art. 4 del D.lgs. 4 marzo 2010 n.28, nel merito ha evidenziato che l'attore stava attraversando la strada al di fuori del passaggio pedonale distante circa 20 metri, con la conseguenza che la presunzione di responsabilità grava totalmente sull'infortunato; in ordine al quantum, ha poi dedotto che l'attore non si è mai opposto alla stima di invalidità permanente ai fini INAIL (30%), accettandola, salvo poi pretenderla nella misura del 45% ai fini della responsabilità contrattuale;
ha evidenziato che, una volta ricevuta la rendita e l'indennizzo già erogato dall' sarebbe spettato all'attore CP_4 soltanto il danno biologico differenziale, il quale è stato adeguatamente liquidato dalla compagnia assicuratrice. In subordine, ha chiesto la dichiarazione del concorso di colpa, atteso che l'attore avrebbe contribuito nella realizzazione del sinistro non attraversando la strada sulle strisce pedonali.
Ha, dunque, concluso per il rigetto della domanda attorea in quanto improcedibile e comunque infondata.
e , benché regolarmente citati in giudizio, non si Controparte_2 Controparte_3 sono costituiti.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale, c.t.u. medico legale e acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza non definitiva n. 1465/2019, pubblicata in data
04.11.2019 nell'ambito del procedimento n. 74/2013 R.G., accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, ha dichiarato inammissibile la domanda Controparte_3 di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa proposta da parte attrice in sede di comparsa conclusionale;
ha accertato che il danno non patrimoniale subito dalla stessa ammonta, al netto dell'acconto ricevuto dalla società di assicurazione, ad €
3 247.036,00, disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno differenziale. A tal fine ha domandato all' , sede di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. CP_4
213 c.p.c., di produrre in giudizio la documentazione integrale del procedimento relativo all'infortunio sul lavoro subito, in data 25.03.2011, da , nonché disposto c.t.u. Parte_1 contabile diretta a: accertare la tipologia e l'ammontare dei benefici previdenziali erogati dall' all'attore a causa dell'incidente stradale per cui è causa, costituente infortunio sul CP_4 lavoro;
quantificare i ratei di rendita eventualmente erogati dall' dalla data di decorrenza CP_4 del beneficio alla data di calcolo;
determinare il valore capitale della predetta rendita o di quella parte costituente ristoro del danno biologico.
All'esito della fase istruttoria e della precisazione delle conclusioni, con sentenza n.
1055/2021, pubblicata in data 13/07/2021 nell'ambito del procedimento n. 74/2013 R.G, il
Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, condannato i convenuti in solido al pagamento della somma complessiva di €
126.703,07 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale differenziale nonché al pagamento delle spese processuali.
1.2 Con la presente impugnazione, ha chiesto l'integrale riforma della Parte_1 sentenza definitiva n. 1055/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, ritenuta ingiusta ed erronea, per i seguenti motivi:
I) errata determinazione del danno differenziale. Nel dettaglio ha dedotto che il primo giudice ha errato nel quantificare “l'indennizzo da detrarre in complessivi euro 123.547,40, CP_4 sommando i ratei di rendita già erogati fino al 31.08.2020 (€ 40.345,16) al complessivo valore capitale della medesima rendita (€ 83.193,24)”. Ad avviso dell'appellante, infatti, i ratei già erogati sono compresi nel valore capitale della rendita, la quale è stata liquidata in ratei mensili che il c.t.u. ha indicato nella relazione, distinguendo correttamente il rateo netto patrimoniale da quello biologico. Dunque, il giudice ha errato laddove ha sommato il valore della rendita ai ratei mensili della rendita medesima, finendo per detrarre due volte parte della stessa somma dal risarcimento dovuto all'odierno appellante;
avrebbe dovuto, invece, scomputare solo il valore della rendita così come determinata in relazione al danno biologico.
Ha al riguardo richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, qualora l'indennizzo sia costituito ex lege da una rendita, va sottratto l'importo capitalizzato della rendita stessa.
4 Inoltre, ha contestato la violazione da parte del Tribunale dei principi in materia di compensatio lucri cum damno, evidenziando in particolare che nel computo del danno differenziale il giudicante non ha distinto le voci di danno biologico temporaneo e di personalizzazione del danno biologico, le quali sono certamente dovute al danneggiato in quanto non comprese nell'indennizzo , diretto a ristorare il solo danno biologico CP_4 permanente.
Ha, infine, rappresentato che nel danno differenziale avrebbero dovuto essere inserite anche le spese mediche sostenute dall'odierno appellante per la cura, terapia e controlli, quantificate in
€ 976,76, così come emerge dalla documentazione in atti, non comprese nella liquidazione dell' . CP_4
II) “errata e/o insufficiente liquidazione dei compensi professionali”. Sul punto l'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure, nella quantificazione dei compensi, avrebbe dovuto applicare una maggiorazione del 20% dei valori medi e liquidare ai difensori un importo non inferiore ad € 16.116,00, considerato che la fase istruttoria è stata particolarmente complessa in ragione dell'espletamento di tre c.t.u. e che la fase decisionale è stata duplice, essendovi stata una sentenza parziale con separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo e conseguente supplemento dell' attività istruttoria. Inoltre, ha censurato il valore della controversia adottato dal giudicante, il quale ha omesso di considerare che il danno non patrimoniale accertato e liquidato nella sentenza non definitiva era pari ad € 277.336,00, di talchè lo scaglione corretto è quello da € 260.000,01 ad 520.000,00 previsto dal D.M. 55/2014.
Ha inoltre evidenziato che l'odierno appellante ha impugnato anche la sentenza non definitiva n. 1465/2019 ed il relativo giudizio è pendente dinnanzi alla Corte D'appello (RG n. 4/2020).
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con i sigg.ri
[...]
e , al pagamento, a titolo di risarcimento del danno Controparte_2 Controparte_3 non patrimoniale c.d. differenziale, in favore del sig. della complessiva Parte_1 somma di € 168.804,23 ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che Codesta
Ecc.ma Corte riterrà di liquidare anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) voglia, altresì, condannare i convenuti al pagamento dei compensi del giudizio di primo grado, così come rideterminati per i motivi sopra illustrati, sempre con distrazione in favore degli avvocati costituiti ex art. 93 c.p.c.; 3) voglia, infine,
5 condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi del presente grado del giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato costituito.”
, costituitasi in giudizio, contestata la difesa Controparte_1 avversaria, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. Nel dettaglio, ha dedotto che correttamente le somme percepite vanno distinte dalla (capitalizzazione della) rendita futura perché risultano da un dato oggettivo, certificato appunto dall' che quelle somme ha CP_4 erogato;
mentre la capitalizzazione della rendita integra un mero giudizio prognostico basato sull'età del soggetto e sulle aspettative di vita futura. Ha precisato, inoltre, che gli importi a carico dell' sono stati sottratti dall'intera quantificazione del residuo risarcimento, ma la CP_4 voce di danno relativa al mero danno biologico esclude che tale sottrazione abbia intaccato quanto liquidato dal primo giudice a titolo di invalidità temporanea e di danno morale, con la conseguenza che sul punto manca l'interesse dell'appellante ad impugnare. Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, ha rappresentato che l'attività istruttoria e le questioni giuridiche trattate non sono state di particolare complessità e che correttamente il giudice di prime cure ha preso come riferimento lo scaglione da € 52.000 ad € 260.000, considerato che il risarcimento dovuto non supera la somma di € 260.000,00.
e , benché regolarmente citati in giudizio, non si Controparte_2 Controparte_3 sono costituiti e, con ordinanza del 16.04.2024, il Collegio ha dichiarato la loro contumacia.
Nelle more del presente giudizio, con sentenza n. 35/2025 pubblicata in data 11.01.2025 dalla
Corte d'Appello di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento n. 4/2020 R.G., dichiarato improcedibile l'appello principale proposto dalla società e rigettato quello incidentale CP_1 avanzato da , è stata confermata la sentenza non definitiva n. 1465/2019. Parte_1
Sulle conclusioni delle parti costituite, con ordinanza del 20.06.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Innanzitutto, in punto di diritto, occorre premettere, quanto al riconoscimento del danno differenziale a favore del lavoratore infortunato, che tra il risarcimento del danno civilistico ai sensi degli artt. 2043 e seguenti c.c. e l' indennizzo erogato dall' ex art. 13 Dlgs 38/2000 CP_4 ricorre una differenza strutturale e funzionale la quale preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato: “La diversità
6 ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost.. L'assicurazione non copre tutto il danno biologico CP_4 conseguente all'infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art.
13) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo”(Cass. civ. 9112/2019).
Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 38/2000, l'indennizzo viene erogato tenendo conto del danno biologico come lesione pari o superiore al 6% all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale, mentre è escluso dalla copertura assicurativa CP_4 il danno biologico temporaneo e il danno morale.
Le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali: “L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Dunque, le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento, come nella fattispecie, “danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato
e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”. Le tabelle anzidette, i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti
“sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell ”. CP_4
7 Secondo il più recente e condivisibile orientamento in materia, nel calcolo e nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo CP_4 ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Occorre dunque dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP_4 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. civ. CP_4
24/07/2025, n.21196 che richiama Cass.civ. n. 20807/2016; Cass. civ. n. 9166/2017; Cass.civ.
n. 9112/2019).
Nello specifico e considerando quanto rilevante ai fini della materia del contendere nel presente giudizio di appello, occorre ancora considerare che il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 novembre 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”, chiarisce che i valori esposti nelle tavole da 1 a 7
e da 9 a 26 si riferiscono a rendite unitarie annue pagate in rate mensili anticipate, quindi il valore capitale di una rendita si ottiene moltiplicando l'importo annuo della medesima per il coefficiente tabellato. I coefficienti di capitalizzazione delle rendite ad infortunati sono tabellati secondo l'eta' e, ove previsto, secondo l'antidurata (definita come il tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita e la data di calcolo). Per individuare il coefficiente di capitalizzazione relativo alle rendite ad inabili e' necessario considerare:
• Il regime indennitario di riferimento distinguendo gli eventi avvenuti prima del 25 luglio
2000 (Testo Unico - D.P.R. n. 1124/1965) e quelli accaduti a partire da tale data (per cui deve aversi riguardo alle previsioni di cui al D. Lgs. n.38/2000);
• la tipologia dell'evento: infortunio o malattia professionale;
• la classe di grado di inabilita' entro la quale e' compreso il grado iniziale della rendita definito alla data di decorrenza;
8 • l'eta' dell'inabile arrotondata all'unita', per eccesso se il periodo frazionato dell'eta' supera i 6 mesi, o per difetto se tale periodo e' pari o inferiore a 6 mesi;
• l'antidurata, ove previsto, arrotondata secondo il procedimento utilizzato per determinare l'eta'.
Essendo nella fattispecie l'evento avvenuto il 25.03.2011, la tabella pertinente alla fattispecie in esame è la n. 3 allegata al predetto D.M. , relativa alla rendita annua anticipata con frazionamento mensile in cui il coefficiente 15,4055 si riferisce all'età al momento del calcolo
(69 anni) e tiene conto del periodo di tempo (8 anni, come indicato nel prospetto elaborato dall' ed acquisito nel giudizio di primo grado alla voce “antidurata” della tabella A CP_4 relativa al danno biologico) di erogazione dei ratei fino al momento del calcolo della rendita, mentre la tabella allegata dalla non è corretta facendo riferimento alle Controparte_5 rendite determinate in base al D.P.R. n. 1124/1965 per gli eventi accaduti prima del 25 luglio
2020. Ed invero, a dispetto di quanto dedotto dall'appellata, il coefficiente applicato dall' - pari a 15, 4055 - nella fattispecie non è presente nella tabella prodotta dalla CP_4 parte.
Ciò posto, la pronuncia ha correttamente fatto applicazione del criterio della comparazione tra poste omogenee. Invero, il Tribunale, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 213 c.c., della documentazione integrale detenuta dall' concernente il procedimento relativo CP_4 all'infortunio sul lavoro subito dall'attore, ha conferito incarico al c.t.u. al fine di quantificare, qualora il danno biologico sia stato indennizzato in rendita, i ratei di rendita erogati dall' , dalla data di decorrenza del beneficio alla data di calcolo, determinando inoltre il CP_4 valore capitale della predetta rendita o di quella parte costituente ristoro del danno biologico.
Dunque, nella determinazione del danno differenziale, ha distinto la quota della rendita afferente al danno biologico da quella relativa al danno patrimoniale così come risultanti dalla documentazione dell'istituto previdenziale.
In ordine a tale aspetto va subito chiarito che la domanda avanzata dal al fine di Pt_1 ottenere le spese mediche è inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc in quanto proposta per la prima volta in appello, avendo l'attore agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno differenziale non patrimoniale, sicchè l'importo sostenuto a titolo di spese mediche, benchè non compreso nell'indennizzo , non può essere preteso in questa sede e CP_4 correttamente è stato escluso dal calcolo dal primo giudice.
9 La pronuncia impugnata, invece, non risulta conforme ai principi di diritto sopra enunciati laddove ha sommato i ratei di rendita erogati dal 30.11.2011 (data di decorrenza della rendita) fino al 18.02.2020 (data del calcolo trasmesso dall' al Tribunale), pari alla somma di CP_4 euro 40.354,16, al complessivo valore capitale della medesima rendita (euro 83.193,24), dovendo invece essere sottratto dal danno biologico accertato secondo i criteri civilistici (pari ad euro ad € 247.036,00) il solo valore capitale della rendita destinata a ristorare il danno biologico.
Difatti, i ratei erogati dall' sono compresi nel valore capitale della rendita. CP_4
Come premesso, dal “prospetto di calcolo del valore capitale della rendita di inabilità”
(allegato n. 4 alla c.t.u.) si evince che la tabella adoperata dall' è la n. 3 allegata al D.M. CP_4
22 novembre 2016 per infortuni occorsi successivamente al 25 luglio 2000, in cui il coefficiente di capitalizzazione applicato è determinato alla luce dell'età del danneggiato al momento del calcolo (69) e del tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita e la data di calcolo della rendita (c.d. antidurata). Dunque, il primo motivo di appello risulta fondato nella parte in cui censura la sentenza di primo grado per aver sommato il valore della rendita ai ratei mensili della rendita stessa eseguendo così una duplice decurtazione di una parte della stessa somma.
La sentenza appellata va dunque riformata in parte qua, spettando all'attore la somma ottenuta decurtando l'importo capitalizzato della rendita per danno biologico (euro 83.193,24) dalla somma relativa al danno biologico accertato secondo i criteri civilistici (pari ad € 247.036,00).
Al fine di quantificare correttamente il danno differenziale, tenuto conto del danno biologico permanente quantificato nella sentenza non definitiva n. 1465/2019 (vincolante in questa sede in quanto confermata dalla Corte di Appello all'esito del gravame) in € 241.166,00 (importo già attualizzato alla data della pronuncia) e della preliminare operazione di detrazione dell'acconto corrisposto dalla società di assicurazione (pari ad euro 30.300,00, così come attualizzato alla data della sentenza non definitiva e non già 29.300,00 come indicato dall'appellante, che nell'operazione di calcolo ha considerato il valore non attualizzato), va sottratto dall'importo così ottenuto (euro 210.866,00) il valore capitale della rendita destinata a ristorare il danno biologico, calcolata, alla data del 18.02.2020, in euro € 83.193,24. Si ottiene così l'importo pari ad euro 127.671,76 cui occorre aggiungere il danno biologico temporaneo
10 ed il danno morale, come determinati nella sentenza non definitiva, rispettivamente in €
16.170,00 ed in € 20.000,00.
Spetta dunque all'appellante, a titolo di danno differenziale, l'importo di euro 163.842,76.
Essendo il danno non patrimoniale stimato dalla sentenza non definitiva n. 1465/2019 all'attualità, sullo stesso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n.
25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Resta salvo quanto eventualmente nelle more già corrisposto dall' in ratei mensili a CP_4 titolo di quota di danno biologico della rendita.
3. L'accoglimento del primo motivo di appello ha carattere assorbente rispetto a quello ulteriore concernente la regolamentazione delle spese del giudizio, atteso che l'accoglimento del gravame comporta la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio (Cass. civ. 9064 del 12/04/2018: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Stante l'accoglimento della domanda in misura ben più contenuta di quanto richiesto (euro
163.842,76 a fronte della somma domandata pari ad euro 297.903,30), sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale di entrambi i gradi, nella misura ritenuta congrua di 1/2, ponendo la residua parte in solido a carico degli appellanti soccombenti.
Le spese così determinate vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, tenendo conto del valore della controversia e dei parametri medi.
11 In punto di individuazione del valore del giudizio, lo scaglione è quello da 52.000,01 a
260.000,00 per il primo grado (decisum pari ad euro 126.703,07) e da 26.001,00 a 52.000,00 per il secondo grado (163.841,76 - 126.703,07 = 37139,69), in ossequio al seguente principio di diritto: “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto
(Cass. civ. 30/11/2022, n. 35195).
Ora procedendo alla stregua dei criteri sopra indicati, spetterebbe all'appellante, per il primo grado di giudizio, la somma pari ad euro 7.051,50 (1/2 di euro 14.103,00), somma inferiore a quella liquidata in primo grado la quale, pertanto, in assenza di appello incidentale sul punto, va confermata, mentre per il presente grado, spetta all'appellante l'importo di euro 4995,50
(già decurtata al 50%), oltre spese generali e accessori come per legge per entrambi i gradi, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Va infine confermato il capo delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico della società di assicurazione convenuta in giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, accerta che il danno non patrimoniale differenziale dovuto a corrisponde alla differenza tra il Parte_1 danno biologico così come determinato con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1465/2019 pubblicata il 04/11/2019 e l'importo capitalizzato della rendita per danno biologico;
per l'effetto, condanna , in persona Controparte_1
Con del legale rappresentante pro tempore e , in solido, Controparte_2 Controparte_3 al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale differenziale, della somma complessiva di € 163.841,76, oltre interessi come determinati in parte motiva e fatto salvo
12 quanto eventualmente nelle more già corrisposto dall a titolo di quota di danno CP_4 biologico della rendita;
- conferma il capo delle spese processuali della sentenza appellata;
- condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., e , in solido, al pagamento delle spese del Controparte_2 Controparte_3 presente grado di giudizio in misura pari al 50%, che liquida, già nella predetta misura, in €
5.578,00 (di cui 4995,50 per compensi ed euro 582,50 per esborsi), oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa al 50% le spese di lite del presente grado tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 5 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.ssa Patrizia Morabito
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