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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/08/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6359/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6359/2016 promossa da:
nato a [...] dè Tirreni il 19.11.1969 c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. D'Acunto Antonio giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE contro società in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Mercato San Severino alla CP_1 via Vincenzo Alfano,49, P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lento, giusta P.IVA_1 procura ed elezione di domicilio in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024.
pagina 1 di 3 Svolgimento del processo
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69. Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. Cass. N. 22409/2006).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice esponeva di aver ricevuto dalla società convenuta incarico professionale avente ad oggetto la rendicontazione di un POC europeo come da contratto sottoscritto in data 1.8.2012. Deduceva che la società aveva successivamente comunicato il recesso dell'incarico prima della conclusione della procedura. A seguito di tale revoca egli aveva diritto quindi al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento del mancato guadagno corrispondente al compenso non percepito. Chiedeva pertanto la condanna della società al pagamento delle suddette somme con vittoria delle spese di lite. La società si costituiva contestando la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda presentata, vinte le spese di lite. Concessi i termini ex art. 183 cpc 6° comma il Giudicante non ammetteva le prove come richieste dalle parti ritenendo il giudizio non abbisognevole di ulteriore istruttoria e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.11.2024 la causa veniva assegnata in decisione con la concessione alle parti costituite dei termini ex art. 190 cpc.
****
La domanda è infondata e va reietta.
La fattispecie di cui al presente giudizio va inquadrata nel contratto d'opera intellettuale come disciplinato dagli artt. 2229 e ss., ossia quello con cui un professionista si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio che richiede prevalentemente attività intellettuale.
In particolare va evidenziato che in tali contratti, ai sensi dell'art. 2237 c.c., è espressamente previsto che il committente può recedere dal contratto anche in assenza di giusta causa ed anche se è iniziata l'esecuzione dell'opera, ma è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal professionista ed a corrispondergli un compenso proporzionato all'opera sino ad allora compiuta. Incombe però sul professionista, attore in giudizio, l'onere di provare, sia l'attività effettivamente svolta, sia le spese sostenute in relazione all'incarico (cfr. Cass. Civ. sez. II 15.6.2016 n. 12242; Cass. Civ. sez. III, 11.7.2003, n. 10935). Nel caso di specie risulta che, la società convenuta (cliente), ha esercitato il proprio diritto di recesso dall'incarico conferito al professionista, mentre non risulta che parte attrice abbia provato l'attività professionale concretamente svolta, né le spese sostenute, ossia non risulta in atti alcuna documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di attività concrete (bozze, relazioni, ecc.), né a comprovare spese effettivamente sostenute. Non va inoltre sottaciuto che il contratto sottoscritto tra le parti in data 1.8.2012 prevedeva esplicitamente il pagamento delle prestazioni previa presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese.
Ed invero!
L'art. 3 del contratto prevedeva: “…le attività saranno remunerate da secondo le regole di CP_1 gestione del FSE …e previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa”; l'art. 4 : , previa presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte del Consulente, CP_2 pagina 2 di 3 erogherà le somme dovute come indicato dalle norme di gestione del FSE a stati di avanzamento e in concomitanza con le erogazioni della Regione Campania. Il pagamento è subordinato all'accreditamento dei fondi a da parte dell'ente di formazione”. CP_1
L'attore non ha prodotto in giudizio nessuna prova in merito alle spese sostenute ed all'attività prestata sino al recesso della società ma si è limitata alla richiesta del pagamento come prevista in contratto. L'onere probatorio posto a carico dell'attore non risulta, quindi, essere stato assolto, sia per quanto riguarda le spese, sia per le prestazioni eseguite.
Parimenti inaccoglibile è anche la richiesta di risarcimento per il mancato guadagno non essendo emersi profili di abuso da parte della società convenuta che ha invece esercitato una facoltà riconosciutagli dalla legge. La giurisprudenza costante, ha infatti chiarito che, a seguito di recesso ex art. 2237 c.c., il professionista non ha diritto all'integrale compenso ma solo al ristoro delle spese e al compenso per l'opera prestata e provata sino al recesso, salva la ipotesi di recesso abusivo o contrario a buona fede (cfr. Cass. Civ. sez. II n. 20269/2018). Nel caso che ci occupa non si riscontra alcuna illegittimità in merito al recesso effettuato dalla convenuta società, come paventato dall'attore, per la previsione di un termine di durata nel contratto de quo in quanto lo stesso non preclude di per sé il diritto di recesso del cliente, La previsione normativa di cui all'art. 2237 1° comma c.c. , infatti, come chiarito anche dalla Suprema Corte (cfr sul punto Cass. Civ. sez.II n.21235/2009- Cass. Civ. sez III n. 10490/2006), è una norma imperativa a tutela dell'interesse del cliente a sciogliersi dal vincolo fiduciario che caratterizza questo tipo di rapporto quindi, anche se le parti hanno stabilito una durata, il cliente conserva sempre il potere di recedere.
Per quanto riguarda tutte le altre eccezioni, si osserva che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'articolo 132 n.4 cpc, che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
La domanda, come proposta, non è quindi accoglibile sia per la mancata dimostrazione in merito all'avvenuto svolgimento di prestazioni utili che comporta la mancata sussistenza di un corrispettivo da liquidare sia per la legittimità del recesso come effettuato dalla società convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della mancanza di istruttoria e dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1190,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Nocera inferiore, 24 agosto 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6359/2016 promossa da:
nato a [...] dè Tirreni il 19.11.1969 c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. D'Acunto Antonio giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE contro società in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Mercato San Severino alla CP_1 via Vincenzo Alfano,49, P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lento, giusta P.IVA_1 procura ed elezione di domicilio in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024.
pagina 1 di 3 Svolgimento del processo
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69. Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. Cass. N. 22409/2006).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice esponeva di aver ricevuto dalla società convenuta incarico professionale avente ad oggetto la rendicontazione di un POC europeo come da contratto sottoscritto in data 1.8.2012. Deduceva che la società aveva successivamente comunicato il recesso dell'incarico prima della conclusione della procedura. A seguito di tale revoca egli aveva diritto quindi al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento del mancato guadagno corrispondente al compenso non percepito. Chiedeva pertanto la condanna della società al pagamento delle suddette somme con vittoria delle spese di lite. La società si costituiva contestando la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda presentata, vinte le spese di lite. Concessi i termini ex art. 183 cpc 6° comma il Giudicante non ammetteva le prove come richieste dalle parti ritenendo il giudizio non abbisognevole di ulteriore istruttoria e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.11.2024 la causa veniva assegnata in decisione con la concessione alle parti costituite dei termini ex art. 190 cpc.
****
La domanda è infondata e va reietta.
La fattispecie di cui al presente giudizio va inquadrata nel contratto d'opera intellettuale come disciplinato dagli artt. 2229 e ss., ossia quello con cui un professionista si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio che richiede prevalentemente attività intellettuale.
In particolare va evidenziato che in tali contratti, ai sensi dell'art. 2237 c.c., è espressamente previsto che il committente può recedere dal contratto anche in assenza di giusta causa ed anche se è iniziata l'esecuzione dell'opera, ma è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal professionista ed a corrispondergli un compenso proporzionato all'opera sino ad allora compiuta. Incombe però sul professionista, attore in giudizio, l'onere di provare, sia l'attività effettivamente svolta, sia le spese sostenute in relazione all'incarico (cfr. Cass. Civ. sez. II 15.6.2016 n. 12242; Cass. Civ. sez. III, 11.7.2003, n. 10935). Nel caso di specie risulta che, la società convenuta (cliente), ha esercitato il proprio diritto di recesso dall'incarico conferito al professionista, mentre non risulta che parte attrice abbia provato l'attività professionale concretamente svolta, né le spese sostenute, ossia non risulta in atti alcuna documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di attività concrete (bozze, relazioni, ecc.), né a comprovare spese effettivamente sostenute. Non va inoltre sottaciuto che il contratto sottoscritto tra le parti in data 1.8.2012 prevedeva esplicitamente il pagamento delle prestazioni previa presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese.
Ed invero!
L'art. 3 del contratto prevedeva: “…le attività saranno remunerate da secondo le regole di CP_1 gestione del FSE …e previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa”; l'art. 4 : , previa presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte del Consulente, CP_2 pagina 2 di 3 erogherà le somme dovute come indicato dalle norme di gestione del FSE a stati di avanzamento e in concomitanza con le erogazioni della Regione Campania. Il pagamento è subordinato all'accreditamento dei fondi a da parte dell'ente di formazione”. CP_1
L'attore non ha prodotto in giudizio nessuna prova in merito alle spese sostenute ed all'attività prestata sino al recesso della società ma si è limitata alla richiesta del pagamento come prevista in contratto. L'onere probatorio posto a carico dell'attore non risulta, quindi, essere stato assolto, sia per quanto riguarda le spese, sia per le prestazioni eseguite.
Parimenti inaccoglibile è anche la richiesta di risarcimento per il mancato guadagno non essendo emersi profili di abuso da parte della società convenuta che ha invece esercitato una facoltà riconosciutagli dalla legge. La giurisprudenza costante, ha infatti chiarito che, a seguito di recesso ex art. 2237 c.c., il professionista non ha diritto all'integrale compenso ma solo al ristoro delle spese e al compenso per l'opera prestata e provata sino al recesso, salva la ipotesi di recesso abusivo o contrario a buona fede (cfr. Cass. Civ. sez. II n. 20269/2018). Nel caso che ci occupa non si riscontra alcuna illegittimità in merito al recesso effettuato dalla convenuta società, come paventato dall'attore, per la previsione di un termine di durata nel contratto de quo in quanto lo stesso non preclude di per sé il diritto di recesso del cliente, La previsione normativa di cui all'art. 2237 1° comma c.c. , infatti, come chiarito anche dalla Suprema Corte (cfr sul punto Cass. Civ. sez.II n.21235/2009- Cass. Civ. sez III n. 10490/2006), è una norma imperativa a tutela dell'interesse del cliente a sciogliersi dal vincolo fiduciario che caratterizza questo tipo di rapporto quindi, anche se le parti hanno stabilito una durata, il cliente conserva sempre il potere di recedere.
Per quanto riguarda tutte le altre eccezioni, si osserva che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'articolo 132 n.4 cpc, che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
La domanda, come proposta, non è quindi accoglibile sia per la mancata dimostrazione in merito all'avvenuto svolgimento di prestazioni utili che comporta la mancata sussistenza di un corrispettivo da liquidare sia per la legittimità del recesso come effettuato dalla società convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della mancanza di istruttoria e dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1190,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Nocera inferiore, 24 agosto 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
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