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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6409 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 1817/2020 All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1 Avv. RICCI EMILIO Avv. Buccianese presente in sostituzione
Appellato/i
CP_2 Avv. BIFULCO ANGELO Presente
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. L'avv. Bifulco si dichiara antistatario e si oppone alla produzione della documentazione depositata irritualmente da controparte. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Alberto Tilocca Federica d'Amato Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Alberto Tilocca - Presidente dr.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1817/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
C.F.: ) con sede in Roma, Via Bernardino Alimena n. 105 in persona CP_1 P.IVA_1 del Direttore Generale pro tempore Ing. , in virtù dei poteri ad esso conferiti giusta Parte_1 procura speciale in autentica dal Notaio Dott. del 13 marzo 2019 (rep. 10890, racc. Persona_1
7029), registrata in Palestrina (RM) il 13.03.2019 al n. 409 serie 1T ed elettivamente domiciliata in
Roma, Via Premuda n. 18 presso lo studio dell'Avv. Emilio Ricci ( ) il CodiceFiscale_1 quale la rappresenta e difende giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bifulco (C. CP_2 C.F._2
F. ) e con questi elettivamente domiciliato in Roma alla via Gregorio VII n. 350 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Cirillo, giusta delega in atti
- APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Tribunale di Latina così CP_1 concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in opposizione proposto dal sig. e, per l'effetto, confermare l'ordinanza pronunciata dal CP_2
G.E. Dott. Serino in data 14.11.2016. Con vittoria di spese”.
2 Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva “respingere, contrariis reiectis la CP_2 domanda attorea per le seguenti ragioni: 1) Dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o
l'inaccoglibilità della domanda azionata da con il presente giudizio di merito di CP_1 opposizione all'esecuzione, giacché lo stesso giammai può avere come contenuto l'accertamento della non estinzione di un procedimento esecutivo, con ogni consequenziale provvedimento ed effetto anche in ordine alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi avanti al Tribunale di Latina RGE
10586/2010, sospesa con l'ordinanza di cui in premessa. 2) Accertare l'inesistenza dell'interesse ad agire di ex art.100 c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda CP_1 azionata da on il presente giudizio di merito di opposizione all'esecuzione, con ogni CP_1 consequenziale provvedimento ed effetto anche in ordine alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi avanti al Tribunale di Latina RGE 10586/2010 sospesa con l'ordinanza di cui in premessa. 3)
In ogni caso, dichiarare accolta l'opposizione all'esecuzione di stante l'irretrattabilità CP_2 del capo dell'ordinanza del GE di cui in premessa riguardante l'inesistenza del diritto di CP_1
a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in forza delle sentenze azionate, in quanto
[...]
l'obbligazione di questi è sussidiaria rispetto al creditore principale ed in quanto Parte_2
l'esecuzione può essere iniziata solo in caso di dimostrata insolvenza di quest'ultimo, ovvero dichiarare, comunque, accolta l'opposizione all'esecuzione di sempre stante CP_2
l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata carico di CP_1 CP_2 in forza delle sentenze azionate, in quanto l'obbligazione di questi è sussidiaria rispetto al creditore principale e l'esecuzione può essere iniziata solo in caso di dimostrata insolvenza di Parte_2 quest'ultimo, con ogni consequenziale provvedimento ed effetto anche in ordine alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi avanti al Tribunale di Latina RGE 10586/2010 sospesa con
l'ordinanza di cui in premessa. 4) Ancora, accertata la temerarietà della lite nonché la sussistenza dei presupposti di legge, condannare parte attrice al pagamento nei confronti di parte convenuta della somma di euro 31.123,28 oltre interessi, pari all'importo illegittimamente pignorato da parte attrice ed ancora non svincolato proprio in ragione della proposizione del presente giudizio, ovvero al pagamento di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia con ogni consequenziale effetto.
5) Con vittoria di spese e competenze professionali, rimborso spese generali 15% oltre accessori di legge, con attribuzione”.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 237/2020, pubblicata il 30/01/2020, ha così deciso:“- in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiara illegittima l'esecuzione a suo CP_2 carico promossa da nella procedura esecutiva RGE 10586/10, - rigetta e dichiara Controparte_1 inammissibili tutte le domande proposte da - condanna in persona del CP_1 Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 1.800,00 per la CP_2
3 fase di studio, € 1.100,00 per la fase introduttiva e € 2.500,00 per la fase istruttoria e € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre a iva, spese generali e c.p.a., da distarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale riformare nei limiti indicata nella parte motiva del presente atto la sentenza n. 237/2020 (R.G. n. 137/2017) emessa in data 28.01.2020
e pubblicata in data 30.01.2020 da parte del Tribunale Ordinario di Latina, Sezione I Civile per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da CP_2 dichiarando la legittimità della procedura esecutiva mobiliare iscritta al R.G.E. n.
[...]
10586/2010 del Tribunale Ordinario di Latina nonché l'efficacia nei confronti del debitore esecutato, odierno appellato, Sig. del titolo esecutivo azionato, sentenza n. 1747/2010 della Corte CP_2 dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio confermata all'esito del giudizio di appello dalla sentenza n. 615/2013 della Corte dei Conti – Terza Sezione Centrale d'Appello. Con vittoria di spese di lite, compensi, e accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio proponendo appello incidentale e chiedendo l'accoglimento CP_2 delle seguenti conclusioni: “a) In via principale, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata in quanto irrituale non essendo compresa tale istanza nelle conclusioni dell'atto di appello;
in via gradata, qualora ritenuta ammissibile, rigettarla giacché non sussistente né il fumus boni iuris e né il periculum in mora;
b) Nel merito, rigettare l'appello principale così come predisposto da controparte in quanto inammissibile e comunque totalmente infondato in fatto
e diritto, con ogni consequenziale effetto;
c) In via incidentale, accogliere la richiesta di condanna della controparte formulata in primo grado ex art. 96 comma 1 o 3 c.p.c. in via indennitaria, risarcitoria o punitiva di una somma pari ad euro 31.123,28 oltre interessi ovvero a quella maggiore
o minor somma ritenuta di giustizia;
d) Con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario ed accessori di legge del presente grado di appello”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2020, la Corte ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e rinviato la causa per conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. CP_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Illegittimità e ingiustizia della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
113 e 115 c.p.c. con riferimento al contenuto della domanda giudiziale e alle deduzioni e allegazioni
4 della , parte appellante impugna la sentenza per travisamento dei fatti, oltre che per CP_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. Deduce l'appellante come, contrariamente a quanto affermato dal giudicante, non possa parlarsi di tardività o inammissibilità delle deduzioni circa l'inesistenza del titolo ad agire trattandosi di questioni di diritto che il giudice avrebbe dovuto valutare, in virtù del principio iura novit curia, a prescindere dalle disposizioni invocate o meno dalle parti.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Illegittimità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione della legge in relazione alla questione della sussidiarietà del credito di cui alla procedura esecutiva iscritta al R.G. n. 10586/2010 del Tribunale Ordinario di Latina” l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado laddove essa ha affermato l'inefficacia del titolo esecutivo nei confronti di stante la CP_3 sussidiarietà del suo debito per responsabilità erariale rispetto a quello di Parte_2
Con un unico motivo, l'appellante incidentale si duole della mancata pronuncia del giudice di prime cure, sulla domanda di condanna di cui all'art. 96 comma 1 o comma 3 c.p.c., per lite temeraria, spiegata dallo stesso e chiede la condanna di al pagamento, a titolo indennitario e/o CP_1 risarcitorio e/o punitivo, della somma di €31.123, 28 oltre interessi, somma corrispondente all'importo che sarebbe stato illegittimamente pignorato da parte appellante.
La sentenza impugnata è motivata come segue: “Ciò premesso, va detto che l'esecuzione che in tale sede viene opposta è fondata su sentenza n. 1747 del 15.09.2010, in cui la Corte dei Conti –
Sezione Giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 67892, condannava al pagamento in favore della della Parte_2 CP_1 somma di €4.159.732,00 compresa la rivalutazione monetaria oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino al soddisfo e con condanna alle spese di giudizio e, altresì, in via sussidiaria in caso di insolvenza del responsabile principale , , fino alla Parte_2 CP_2 concorrenza di €131.339,49, fino alla concorrenza di € 28.195,99, Parte_3 Parte_4 fino alla concorrenza di € 159.535,48, fino alla concorrenza di € 319.070,96 e, Parte_5 infine, ai sensi dell'art. 686 del codice di procedura civile disponeva che il disposto sequestro conservativo (di cui al decreto presidenziale del 17.1.2008 confermato con ordinanza del giudice designato n. 095\2008) si convertiva in pignoramento nei limiti di cui all'importo della condanna.
Ciò detto, va ribadito quanto affermato con l'ordinanza che ha concluso la fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione, ovvero che è tempestiva la riattivazione del processo esecutivo ex art. 627 c.p.c. entro il termine di sei mesi dalla pronuncia della Corte dei Conti sezione III giurisdizionale Centrale, passata in giudicato per effetto del rigetto del ricorso in Cassazione proposto avverso la stessa da , avvenuto con il deposito, in data 02/07/2015 e Parte_2
5 respingeva l'eccezione di estinzione formulata da . La giurisprudenza costante della Parte_2
Corte di Cassazione, infatti, ritiene ammissibile la riassunzione di un processo interrotto attuata mediante notifica di un atto di citazione in luogo del deposito di ricorso (Cass. 1571 del 1972, 66 del
1977, 2723 del 1978, 320 del 1988, 2437 del 1989, Sez. un. n. 4394 del 1996) e il termine semestrale ha carattere perentorio solo per il deposito del ricorso e non anche per la notificazione (Cass., Sez. un., n. 14854 del 2006). Deve, quindi, confermarsi il provvedimento di rigetto dell'istanza di estinzione formulata da parte opposta in sede di opposizione all'esecuzione. Ciò premesso, che l'atto introduttivo del giudizio di merito introdotto da notificato all'esito della fase Controparte_1 avanti al G.E. in sede di opposizione esecutiva promossa da , non ha ricompreso nella CP_2 propria domanda la questione posta a fondamento dell'opposizione stessa, ovvero l'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva per mancato avveramento della condizione prevista in sentenza. Ne deriva che le deduzioni contenute nell'istanza di anticipazione d'udienza e negli scritti conclusionali sono tardive e inammissibili. In ogni caso, poiché parte opposta chiede l'accertamento della fondatezza dell'opposizione anche sotto il profilo indicato, la questione deve essere affrontata in tale sede. Ebbene, va ribadito che la responsabilità dell'opponente è solo sussidiaria e che lo stesso creditore procedente adduce non esservi ancora certezza in ordine alla solvibilità del debitore principale, visto che la pronuncia di condanna deve essere eseguita prima nei confronti del debitore principale e, poi, nei confronti del debitore sussidiario nei limiti dell'importo al cui pagamento quest'ultimo è stato condannato, ma solo subordinatamente al tentativo, non portato a buon fine dall'Amministrazione danneggiata, di realizzare il proprio credito (Sezioni Riunite della Corte dei
Conti, Sentenza nr. 4/QM/1999). Tanto è precisato anche nel titolo esecutivo. Ne deriva che al momento in cui la parte creditrice ha iniziato l'azione esecutiva nei confronti del ovvero al CP_2 momento della notifica dell'atto di pignoramento, non esisteva alcun diritto della parte a procedere esecutivamente e tale diritto non può accertarsi nella fase odierna di merito per effetto di fatti sopravvenuti ma doveva esistere al momento del primo atto esecutivo. Inoltre, la documentazione allegata dalla parte all'istanza di anticipazione è tardiva e inammissibile. Ciò posto, deve, quindi, confermarsi, in accoglimento dell'opposizione proposta da , l'illegittimità del CP_2 pignoramento mobiliare nei suoi confronti nella procedura esecutiva RGE 10586/1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del d.m. 55/14 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta. Esse sono poste a carico della parte visto Controparte_1 che controparte non ha neppure insistito nel motivo di opposizione basato sull'estinzione del processo esecutivo e che l'altro motivo di opposizione è, invece, stato accolto, con conferma del provvedimento emesso in fase cautelare”.
I motivi di appello vano esaminati in modo complessivamente unitario perché riguardano
6 entrambi l'an dell'agire in executivis di nei confronti di CP_1 CP_2
Essi risultano infondati.
Non vi è dubbio che con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito a seguito della sospensione dell'esecuzione operata ex art. 615 1^ comma c.p.c. dal giudice dell'esecuzione CP_1 dopo aver circoscritto l'oggetto del procedimento di merito, ha in effetti argomentato solo ed esclusivamente con riguardo al primo motivo dell'opposizione proposta circa la tempestività della riassunzione del processo esecutivo dalla stessa operata e la conseguente infondatezza dell'eccezione di estinzione della procedura esecutiva come accertato nella fase sommaria dal GE. La creditrice nulla però ha dedotto con riguardo a quanto affermato dal GE nell'ordinanza del 14.11.2016, né in ordine alla sussidiarietà dell'obbligazione del dichiarata nel titolo esecutivo e né riguardo all' CP_2 insussistenza del diritto di a procedere in via esecutiva in quanto non era stata allegata né CP_1 provata l'insolvenza del debitore principale. del resto, nelle proprie conclusioni in primo grado, ha domandato la CP_1 conferma (e non già il rigetto) della sospensione dell'esecuzione resa dal GE che, se aveva rigettato il primo motivo di opposizione del circa l'estinzione del giudizio, aveva però accolto il CP_2 secondo motivo in ordine all'insussistenza del diritto di di agire in executivis. A conferma di CP_1 ciò vale la stessa deduzione fatta in citazione da secondo cui il suo interesse alla introduzione CP_1 del merito era quello alla non estinzione del procedimento esecutivo “non potendosi avere certezza della solvibilità del debitore principale atteso che l'opposizione era stata accolta dal Parte_2
g.e. proprio perché non era stata né dedotta né provata l'insolvenza di quest'ultimo; per cui, era tale questione che avrebbe dovuto prospettare in citazione per scardinare la decisione di CP_1 sospensione al fine di far accertare invece la legittimità della azione esecutiva intrapresa.
Siffatta allegazione neppure risulta presente nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto inammissibile perché tardiva in quanto presentata oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. l'istanza di anticipazione di udienza e con essa la documentazione ad essa allegata atteso che come sopra affermato la domanda di non aveva affatto investito l'altro motivo dell'opposizione proposta CP_1 dal e riguardante la mancata prova dell'insolvenza del debitore principale. CP_2
Epperò ed il rilievo si profila dirimente, il giudice ha comunque esaminato la fondatezza del secondo motivo proposto in sede di opposizione dinanzi al g.e. dal ribadendo quanto veniva CP_2 già assunto in sede di sospensione ex art. 615 1^ comma c.p.c. e cioè che il titolo giudiziale in ragione del quale si era proceduto esecutivamente nei confronti del prevedeva chiaramente la condanna CP_2 nei confronti di questi solo in caso di insolvenza del debitore principale, senza null'altro aggiungere.
Pertanto, l' interpretazione che può essere data al principio di sussidiarietà della responsabilità
7 erariale è solo quella rinveniente dal dato testuale della sentenza ( titolo portato in esecuzione) che ha condannato l'appellato solo in via sussidiaria, sentenza peraltro suffragata dalla giurisprudenza CP_2 contabile richiamata ed in particolare dalla sentenza della Corte dei Conti n.4 del 19 gennaio 1999 a
Sezioni Riunite e secondo cui “nel caso di danno erariale prodotto da più soggetti in concorso tra di loro, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento è principale, mentre la responsabilità di coloro che hanno agito con colpa grave è sussidiaria: tali responsabilità vanno perseguite secondo un ordine di escussione per cui la sentenza di condanna deve essere eseguita prima nei confronti del debitore principale e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, nei confronti del debitore sussidiario nei limiti della somma al pagamento della quale questi
è stato condannato”. La sentenza della Corte dei Conti n. 1747 del 15.09.2010 sezione Giurisdizionale per il Lazio azionata da ed in virtù della quale veniva intrapresa l'esecuzione, invero, ha così CP_1 statuito “condanna , al pagamento in favore della della somma di € Parte_2 CP_1
4.159.732,00 compresa rivalutazione monetaria oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino al soddisfo e con condanna alle spese di giudizio. Condanna, altresì, in via sussidiaria in caso di insolvenza del responsabile principale , fino alla Parte_2 CP_2 concorrenza di € 131.339,49; fino alla concorrenza di € 28.195,99; Parte_3 Parte_4 fino alla concorrenza di € 159.535,48; fino alla concorrenza di € 319.070,96….”. Parte_5
In particolare nella sentenza della Corte dei Conti si legge che responsabile in via sussidiaria
è il signor per aver dato avvio quantomeno con colpa grave a fittizie e/o indebite CP_2 procedure manutentive avallando la congruità degli interventi rispetto al preventivo;
Con conseguente condanna del medesimo in caso di insolvenza del responsabile principale Pt_2
fino alla concorrenza di euro 131.339,49 (somma corrisposta da con riferimento
[...] CP_1 all'emissione da parte della di fatture riferite agli anni 1999 2002 per operazioni inesistenti CP_4 relative ai lavori manutentivi su autobus provenienti dal deposito di di fatto mai CP_1 Pt_6 eseguiti trattandosi di mezzi che nell'arco temporale del ricovero presso risultavano invece CP_4 regolarmente impiegati in servizi di linea)..”
E' pertanto condivisibile quanto sostenuto dal giudice di primo grado nella sentenza appellata.
Egli nell'esaminare i motivi di opposizione all'esecuzione così come proposti da , ha CP_2 riconosciuto la sussidiarietà dell'obbligazione di quest'ultimo ed in particolare che l'esecuzione nei confronti del medesimo poteva essere iniziata solo laddove il creditore procedente, ab origine, avesse dimostrato di aver operato il tentativo, poi non andato a buon fine e quindi l'insolvenza di Pt_2
, di realizzare il proprio credito nei confronti del debitore principale e così dichiarando in
[...] assenza di tale dimostrazione, l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa.
Era allora onere del creditore provare che al momento dell'intrapresa esecuzione vi era
8 sussistenza del diritto ad agire esecutivamente e, quindi, che tutte le condizioni estrinsecatesi nel titolo si fossero compiutamente realizzate, onere non adempiuto. In difetto di tale prova, l'esecuzione iniziata da non era pertanto legittima. Né è consentito in sede esecutiva vagliare la fondatezza CP_1 delle ragioni che sono state poste a base del titolo esecutivo dovendo in caso di dedotta erroneità dello stesso procedere alla sua impugnazione.
L'appello principale deve pertanto essere respinto
Tuttavia, neppure l'appello incidentale merita di essere condiviso.
Il si duole della mancata pronuncia del giudice ai sensi dell' art. 96 primo e terzo CP_2 comma c.p.c.
Orbene, l'art. 96 c.p.c. rubricato “responsabilità aggravata”, prevede al primo comma che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Mentre al suo terzo comma stabilisce che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., sentenza n. 3830 del 15.02.2021).
La condanna ex art. 96 ultimo comma cpc, sottratta all'istanza di parte, deve essere considerata come una vera e propria sanzione processuale dell'abuso del processo, inteso come utilizzazione dello stesso al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione, con conseguente lesione dei diritti della parte risultata vincitrice (così Cass. Sez. Un., ord. 22.7.2014, n.
16628). Detta condanna è connotata dalla sua natura sanzionatoria ed officiosa e presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (cfr. Cass., ord. 11.2.2014, n.
3003), da intendersi come coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave). Tali fattispecie sono state ravvisate dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26.3.2013, n. 7620 e Cass. 21.07.2016 n. 15017).
Anche di recente la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che “il terzo comma
9 dell'articolo 96 c.p.c. è stato introdotto ormai da tempo (…) l'istituto è inequivocamente diretto ad ostare alla temeritas non a mezzo di strumenti risarcitori, bensì come mezzo punitivo di ciò di cui si era ormai raggiunta una piena percezione, ovvero l'abuso del processo. (…) Non si può peraltro non rilevare che, anche a livello dottrinale, criterio per identificare l'esistenza o meno di un abuso è stato ravvisato nell'animus di chi lo esercita, ovvero nell'elemento soggettivo sotteso al fine deviato che rende un illecito l'esercizio di un diritto, oltrepassando l'apparenza della forma lecita proprio alla luce di tale concreto fine come generante l'effettiva sostanza illecita dell'atto”. (Cass, ord. n. 7901 del
30.03.2018).
La condanna resa ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. richiede, in sintesi, un accertamento più approfondito che va effettuato, caso per caso, in base al parametro della correttezza “dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda”. (Cass. sez. 3, ord.
n.26545 del 30/09/2021).
Nella fattispecie, la Corte ritiene che dall'esame dei fatti di causa come emersi e dal contenuto degli atti di parte appellante che ha prospettato le tesi sopra esaminate argomentando in modo certamente non temerario ma esponendo in modo plausibile le ragioni dei propri assunti, non sembrano ricorrere i presupposti indicati dalla Suprema Corte di legittimità al fine poter disporre la condanna di per responsabilità aggravata. Infatti, non è emerso alcuna condotta processuale CP_1 palesemente arbitraria o abusiva, né tra gli atti di causa ed al di là della fondatezza o meno dell'appello, sono emersi elementi che depongono per la sussistenza della mala fede o della colpa grave dell'appellante; elementi la cui presenza è pacificamente richiesta dalla Cassazione. Nella specie invero la stessa questione di diritto vagliata in ordine alla delimitazione dell'attività interpretativa afferente al titolo esecutivo rispetto alla fondatezza delle ragioni poste a base della sua emanazione non consentono a fortiori di ritenere la tesi propugnata del tutto arbitraria.
In definitiva, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati.
Le spese di lite, attesa la soccombenza prevalente dell'appellante, vanno a compensarsi per
1/3 rimanendo gli altri 2/3 a suo carico;
esse, per l'intero, vanno a liquidarsi come da dispositivo applicando il d.m 55/2014 e successive modifiche, scaglione 5^ tabella XII^ compensi minimi per la fase istruttoria/ trattazione attesa la ridotta attività espletata e medi per le restanti.
10 L' appellante principale e quello incidentale restano tenuti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e su quello CP_1 incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 237/2022, CP_2 pubblicata il 30/01/2020, così provvede:
-rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- compensa le spese di lite per 1/3 e condanna a rifondere in favore di i CP_1 CP_2 restanti 2/3 delle spese che, per l'intero, vanno a liquidarsi in € 12.154 oltre al rimborso forf. 15% iva e cap come per legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore avv. Angelo Bifulco dichiaratosi antistatario.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e CP_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per CP_2
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC PE BE OC
11
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1 Avv. RICCI EMILIO Avv. Buccianese presente in sostituzione
Appellato/i
CP_2 Avv. BIFULCO ANGELO Presente
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. L'avv. Bifulco si dichiara antistatario e si oppone alla produzione della documentazione depositata irritualmente da controparte. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Alberto Tilocca Federica d'Amato Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Alberto Tilocca - Presidente dr.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1817/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
C.F.: ) con sede in Roma, Via Bernardino Alimena n. 105 in persona CP_1 P.IVA_1 del Direttore Generale pro tempore Ing. , in virtù dei poteri ad esso conferiti giusta Parte_1 procura speciale in autentica dal Notaio Dott. del 13 marzo 2019 (rep. 10890, racc. Persona_1
7029), registrata in Palestrina (RM) il 13.03.2019 al n. 409 serie 1T ed elettivamente domiciliata in
Roma, Via Premuda n. 18 presso lo studio dell'Avv. Emilio Ricci ( ) il CodiceFiscale_1 quale la rappresenta e difende giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bifulco (C. CP_2 C.F._2
F. ) e con questi elettivamente domiciliato in Roma alla via Gregorio VII n. 350 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Cirillo, giusta delega in atti
- APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Tribunale di Latina così CP_1 concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in opposizione proposto dal sig. e, per l'effetto, confermare l'ordinanza pronunciata dal CP_2
G.E. Dott. Serino in data 14.11.2016. Con vittoria di spese”.
2 Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva “respingere, contrariis reiectis la CP_2 domanda attorea per le seguenti ragioni: 1) Dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o
l'inaccoglibilità della domanda azionata da con il presente giudizio di merito di CP_1 opposizione all'esecuzione, giacché lo stesso giammai può avere come contenuto l'accertamento della non estinzione di un procedimento esecutivo, con ogni consequenziale provvedimento ed effetto anche in ordine alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi avanti al Tribunale di Latina RGE
10586/2010, sospesa con l'ordinanza di cui in premessa. 2) Accertare l'inesistenza dell'interesse ad agire di ex art.100 c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della domanda CP_1 azionata da on il presente giudizio di merito di opposizione all'esecuzione, con ogni CP_1 consequenziale provvedimento ed effetto anche in ordine alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi avanti al Tribunale di Latina RGE 10586/2010 sospesa con l'ordinanza di cui in premessa. 3)
In ogni caso, dichiarare accolta l'opposizione all'esecuzione di stante l'irretrattabilità CP_2 del capo dell'ordinanza del GE di cui in premessa riguardante l'inesistenza del diritto di CP_1
a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in forza delle sentenze azionate, in quanto
[...]
l'obbligazione di questi è sussidiaria rispetto al creditore principale ed in quanto Parte_2
l'esecuzione può essere iniziata solo in caso di dimostrata insolvenza di quest'ultimo, ovvero dichiarare, comunque, accolta l'opposizione all'esecuzione di sempre stante CP_2
l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata carico di CP_1 CP_2 in forza delle sentenze azionate, in quanto l'obbligazione di questi è sussidiaria rispetto al creditore principale e l'esecuzione può essere iniziata solo in caso di dimostrata insolvenza di Parte_2 quest'ultimo, con ogni consequenziale provvedimento ed effetto anche in ordine alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi avanti al Tribunale di Latina RGE 10586/2010 sospesa con
l'ordinanza di cui in premessa. 4) Ancora, accertata la temerarietà della lite nonché la sussistenza dei presupposti di legge, condannare parte attrice al pagamento nei confronti di parte convenuta della somma di euro 31.123,28 oltre interessi, pari all'importo illegittimamente pignorato da parte attrice ed ancora non svincolato proprio in ragione della proposizione del presente giudizio, ovvero al pagamento di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia con ogni consequenziale effetto.
5) Con vittoria di spese e competenze professionali, rimborso spese generali 15% oltre accessori di legge, con attribuzione”.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 237/2020, pubblicata il 30/01/2020, ha così deciso:“- in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiara illegittima l'esecuzione a suo CP_2 carico promossa da nella procedura esecutiva RGE 10586/10, - rigetta e dichiara Controparte_1 inammissibili tutte le domande proposte da - condanna in persona del CP_1 Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 1.800,00 per la CP_2
3 fase di studio, € 1.100,00 per la fase introduttiva e € 2.500,00 per la fase istruttoria e € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre a iva, spese generali e c.p.a., da distarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale riformare nei limiti indicata nella parte motiva del presente atto la sentenza n. 237/2020 (R.G. n. 137/2017) emessa in data 28.01.2020
e pubblicata in data 30.01.2020 da parte del Tribunale Ordinario di Latina, Sezione I Civile per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da CP_2 dichiarando la legittimità della procedura esecutiva mobiliare iscritta al R.G.E. n.
[...]
10586/2010 del Tribunale Ordinario di Latina nonché l'efficacia nei confronti del debitore esecutato, odierno appellato, Sig. del titolo esecutivo azionato, sentenza n. 1747/2010 della Corte CP_2 dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio confermata all'esito del giudizio di appello dalla sentenza n. 615/2013 della Corte dei Conti – Terza Sezione Centrale d'Appello. Con vittoria di spese di lite, compensi, e accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio proponendo appello incidentale e chiedendo l'accoglimento CP_2 delle seguenti conclusioni: “a) In via principale, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata in quanto irrituale non essendo compresa tale istanza nelle conclusioni dell'atto di appello;
in via gradata, qualora ritenuta ammissibile, rigettarla giacché non sussistente né il fumus boni iuris e né il periculum in mora;
b) Nel merito, rigettare l'appello principale così come predisposto da controparte in quanto inammissibile e comunque totalmente infondato in fatto
e diritto, con ogni consequenziale effetto;
c) In via incidentale, accogliere la richiesta di condanna della controparte formulata in primo grado ex art. 96 comma 1 o 3 c.p.c. in via indennitaria, risarcitoria o punitiva di una somma pari ad euro 31.123,28 oltre interessi ovvero a quella maggiore
o minor somma ritenuta di giustizia;
d) Con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario ed accessori di legge del presente grado di appello”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2020, la Corte ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e rinviato la causa per conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. CP_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Illegittimità e ingiustizia della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
113 e 115 c.p.c. con riferimento al contenuto della domanda giudiziale e alle deduzioni e allegazioni
4 della , parte appellante impugna la sentenza per travisamento dei fatti, oltre che per CP_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. Deduce l'appellante come, contrariamente a quanto affermato dal giudicante, non possa parlarsi di tardività o inammissibilità delle deduzioni circa l'inesistenza del titolo ad agire trattandosi di questioni di diritto che il giudice avrebbe dovuto valutare, in virtù del principio iura novit curia, a prescindere dalle disposizioni invocate o meno dalle parti.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Illegittimità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione della legge in relazione alla questione della sussidiarietà del credito di cui alla procedura esecutiva iscritta al R.G. n. 10586/2010 del Tribunale Ordinario di Latina” l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado laddove essa ha affermato l'inefficacia del titolo esecutivo nei confronti di stante la CP_3 sussidiarietà del suo debito per responsabilità erariale rispetto a quello di Parte_2
Con un unico motivo, l'appellante incidentale si duole della mancata pronuncia del giudice di prime cure, sulla domanda di condanna di cui all'art. 96 comma 1 o comma 3 c.p.c., per lite temeraria, spiegata dallo stesso e chiede la condanna di al pagamento, a titolo indennitario e/o CP_1 risarcitorio e/o punitivo, della somma di €31.123, 28 oltre interessi, somma corrispondente all'importo che sarebbe stato illegittimamente pignorato da parte appellante.
La sentenza impugnata è motivata come segue: “Ciò premesso, va detto che l'esecuzione che in tale sede viene opposta è fondata su sentenza n. 1747 del 15.09.2010, in cui la Corte dei Conti –
Sezione Giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 67892, condannava al pagamento in favore della della Parte_2 CP_1 somma di €4.159.732,00 compresa la rivalutazione monetaria oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino al soddisfo e con condanna alle spese di giudizio e, altresì, in via sussidiaria in caso di insolvenza del responsabile principale , , fino alla Parte_2 CP_2 concorrenza di €131.339,49, fino alla concorrenza di € 28.195,99, Parte_3 Parte_4 fino alla concorrenza di € 159.535,48, fino alla concorrenza di € 319.070,96 e, Parte_5 infine, ai sensi dell'art. 686 del codice di procedura civile disponeva che il disposto sequestro conservativo (di cui al decreto presidenziale del 17.1.2008 confermato con ordinanza del giudice designato n. 095\2008) si convertiva in pignoramento nei limiti di cui all'importo della condanna.
Ciò detto, va ribadito quanto affermato con l'ordinanza che ha concluso la fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione, ovvero che è tempestiva la riattivazione del processo esecutivo ex art. 627 c.p.c. entro il termine di sei mesi dalla pronuncia della Corte dei Conti sezione III giurisdizionale Centrale, passata in giudicato per effetto del rigetto del ricorso in Cassazione proposto avverso la stessa da , avvenuto con il deposito, in data 02/07/2015 e Parte_2
5 respingeva l'eccezione di estinzione formulata da . La giurisprudenza costante della Parte_2
Corte di Cassazione, infatti, ritiene ammissibile la riassunzione di un processo interrotto attuata mediante notifica di un atto di citazione in luogo del deposito di ricorso (Cass. 1571 del 1972, 66 del
1977, 2723 del 1978, 320 del 1988, 2437 del 1989, Sez. un. n. 4394 del 1996) e il termine semestrale ha carattere perentorio solo per il deposito del ricorso e non anche per la notificazione (Cass., Sez. un., n. 14854 del 2006). Deve, quindi, confermarsi il provvedimento di rigetto dell'istanza di estinzione formulata da parte opposta in sede di opposizione all'esecuzione. Ciò premesso, che l'atto introduttivo del giudizio di merito introdotto da notificato all'esito della fase Controparte_1 avanti al G.E. in sede di opposizione esecutiva promossa da , non ha ricompreso nella CP_2 propria domanda la questione posta a fondamento dell'opposizione stessa, ovvero l'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva per mancato avveramento della condizione prevista in sentenza. Ne deriva che le deduzioni contenute nell'istanza di anticipazione d'udienza e negli scritti conclusionali sono tardive e inammissibili. In ogni caso, poiché parte opposta chiede l'accertamento della fondatezza dell'opposizione anche sotto il profilo indicato, la questione deve essere affrontata in tale sede. Ebbene, va ribadito che la responsabilità dell'opponente è solo sussidiaria e che lo stesso creditore procedente adduce non esservi ancora certezza in ordine alla solvibilità del debitore principale, visto che la pronuncia di condanna deve essere eseguita prima nei confronti del debitore principale e, poi, nei confronti del debitore sussidiario nei limiti dell'importo al cui pagamento quest'ultimo è stato condannato, ma solo subordinatamente al tentativo, non portato a buon fine dall'Amministrazione danneggiata, di realizzare il proprio credito (Sezioni Riunite della Corte dei
Conti, Sentenza nr. 4/QM/1999). Tanto è precisato anche nel titolo esecutivo. Ne deriva che al momento in cui la parte creditrice ha iniziato l'azione esecutiva nei confronti del ovvero al CP_2 momento della notifica dell'atto di pignoramento, non esisteva alcun diritto della parte a procedere esecutivamente e tale diritto non può accertarsi nella fase odierna di merito per effetto di fatti sopravvenuti ma doveva esistere al momento del primo atto esecutivo. Inoltre, la documentazione allegata dalla parte all'istanza di anticipazione è tardiva e inammissibile. Ciò posto, deve, quindi, confermarsi, in accoglimento dell'opposizione proposta da , l'illegittimità del CP_2 pignoramento mobiliare nei suoi confronti nella procedura esecutiva RGE 10586/1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del d.m. 55/14 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta. Esse sono poste a carico della parte visto Controparte_1 che controparte non ha neppure insistito nel motivo di opposizione basato sull'estinzione del processo esecutivo e che l'altro motivo di opposizione è, invece, stato accolto, con conferma del provvedimento emesso in fase cautelare”.
I motivi di appello vano esaminati in modo complessivamente unitario perché riguardano
6 entrambi l'an dell'agire in executivis di nei confronti di CP_1 CP_2
Essi risultano infondati.
Non vi è dubbio che con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito a seguito della sospensione dell'esecuzione operata ex art. 615 1^ comma c.p.c. dal giudice dell'esecuzione CP_1 dopo aver circoscritto l'oggetto del procedimento di merito, ha in effetti argomentato solo ed esclusivamente con riguardo al primo motivo dell'opposizione proposta circa la tempestività della riassunzione del processo esecutivo dalla stessa operata e la conseguente infondatezza dell'eccezione di estinzione della procedura esecutiva come accertato nella fase sommaria dal GE. La creditrice nulla però ha dedotto con riguardo a quanto affermato dal GE nell'ordinanza del 14.11.2016, né in ordine alla sussidiarietà dell'obbligazione del dichiarata nel titolo esecutivo e né riguardo all' CP_2 insussistenza del diritto di a procedere in via esecutiva in quanto non era stata allegata né CP_1 provata l'insolvenza del debitore principale. del resto, nelle proprie conclusioni in primo grado, ha domandato la CP_1 conferma (e non già il rigetto) della sospensione dell'esecuzione resa dal GE che, se aveva rigettato il primo motivo di opposizione del circa l'estinzione del giudizio, aveva però accolto il CP_2 secondo motivo in ordine all'insussistenza del diritto di di agire in executivis. A conferma di CP_1 ciò vale la stessa deduzione fatta in citazione da secondo cui il suo interesse alla introduzione CP_1 del merito era quello alla non estinzione del procedimento esecutivo “non potendosi avere certezza della solvibilità del debitore principale atteso che l'opposizione era stata accolta dal Parte_2
g.e. proprio perché non era stata né dedotta né provata l'insolvenza di quest'ultimo; per cui, era tale questione che avrebbe dovuto prospettare in citazione per scardinare la decisione di CP_1 sospensione al fine di far accertare invece la legittimità della azione esecutiva intrapresa.
Siffatta allegazione neppure risulta presente nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Condivisibilmente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto inammissibile perché tardiva in quanto presentata oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. l'istanza di anticipazione di udienza e con essa la documentazione ad essa allegata atteso che come sopra affermato la domanda di non aveva affatto investito l'altro motivo dell'opposizione proposta CP_1 dal e riguardante la mancata prova dell'insolvenza del debitore principale. CP_2
Epperò ed il rilievo si profila dirimente, il giudice ha comunque esaminato la fondatezza del secondo motivo proposto in sede di opposizione dinanzi al g.e. dal ribadendo quanto veniva CP_2 già assunto in sede di sospensione ex art. 615 1^ comma c.p.c. e cioè che il titolo giudiziale in ragione del quale si era proceduto esecutivamente nei confronti del prevedeva chiaramente la condanna CP_2 nei confronti di questi solo in caso di insolvenza del debitore principale, senza null'altro aggiungere.
Pertanto, l' interpretazione che può essere data al principio di sussidiarietà della responsabilità
7 erariale è solo quella rinveniente dal dato testuale della sentenza ( titolo portato in esecuzione) che ha condannato l'appellato solo in via sussidiaria, sentenza peraltro suffragata dalla giurisprudenza CP_2 contabile richiamata ed in particolare dalla sentenza della Corte dei Conti n.4 del 19 gennaio 1999 a
Sezioni Riunite e secondo cui “nel caso di danno erariale prodotto da più soggetti in concorso tra di loro, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento è principale, mentre la responsabilità di coloro che hanno agito con colpa grave è sussidiaria: tali responsabilità vanno perseguite secondo un ordine di escussione per cui la sentenza di condanna deve essere eseguita prima nei confronti del debitore principale e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, nei confronti del debitore sussidiario nei limiti della somma al pagamento della quale questi
è stato condannato”. La sentenza della Corte dei Conti n. 1747 del 15.09.2010 sezione Giurisdizionale per il Lazio azionata da ed in virtù della quale veniva intrapresa l'esecuzione, invero, ha così CP_1 statuito “condanna , al pagamento in favore della della somma di € Parte_2 CP_1
4.159.732,00 compresa rivalutazione monetaria oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino al soddisfo e con condanna alle spese di giudizio. Condanna, altresì, in via sussidiaria in caso di insolvenza del responsabile principale , fino alla Parte_2 CP_2 concorrenza di € 131.339,49; fino alla concorrenza di € 28.195,99; Parte_3 Parte_4 fino alla concorrenza di € 159.535,48; fino alla concorrenza di € 319.070,96….”. Parte_5
In particolare nella sentenza della Corte dei Conti si legge che responsabile in via sussidiaria
è il signor per aver dato avvio quantomeno con colpa grave a fittizie e/o indebite CP_2 procedure manutentive avallando la congruità degli interventi rispetto al preventivo;
Con conseguente condanna del medesimo in caso di insolvenza del responsabile principale Pt_2
fino alla concorrenza di euro 131.339,49 (somma corrisposta da con riferimento
[...] CP_1 all'emissione da parte della di fatture riferite agli anni 1999 2002 per operazioni inesistenti CP_4 relative ai lavori manutentivi su autobus provenienti dal deposito di di fatto mai CP_1 Pt_6 eseguiti trattandosi di mezzi che nell'arco temporale del ricovero presso risultavano invece CP_4 regolarmente impiegati in servizi di linea)..”
E' pertanto condivisibile quanto sostenuto dal giudice di primo grado nella sentenza appellata.
Egli nell'esaminare i motivi di opposizione all'esecuzione così come proposti da , ha CP_2 riconosciuto la sussidiarietà dell'obbligazione di quest'ultimo ed in particolare che l'esecuzione nei confronti del medesimo poteva essere iniziata solo laddove il creditore procedente, ab origine, avesse dimostrato di aver operato il tentativo, poi non andato a buon fine e quindi l'insolvenza di Pt_2
, di realizzare il proprio credito nei confronti del debitore principale e così dichiarando in
[...] assenza di tale dimostrazione, l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa.
Era allora onere del creditore provare che al momento dell'intrapresa esecuzione vi era
8 sussistenza del diritto ad agire esecutivamente e, quindi, che tutte le condizioni estrinsecatesi nel titolo si fossero compiutamente realizzate, onere non adempiuto. In difetto di tale prova, l'esecuzione iniziata da non era pertanto legittima. Né è consentito in sede esecutiva vagliare la fondatezza CP_1 delle ragioni che sono state poste a base del titolo esecutivo dovendo in caso di dedotta erroneità dello stesso procedere alla sua impugnazione.
L'appello principale deve pertanto essere respinto
Tuttavia, neppure l'appello incidentale merita di essere condiviso.
Il si duole della mancata pronuncia del giudice ai sensi dell' art. 96 primo e terzo CP_2 comma c.p.c.
Orbene, l'art. 96 c.p.c. rubricato “responsabilità aggravata”, prevede al primo comma che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Mentre al suo terzo comma stabilisce che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., sentenza n. 3830 del 15.02.2021).
La condanna ex art. 96 ultimo comma cpc, sottratta all'istanza di parte, deve essere considerata come una vera e propria sanzione processuale dell'abuso del processo, inteso come utilizzazione dello stesso al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione, con conseguente lesione dei diritti della parte risultata vincitrice (così Cass. Sez. Un., ord. 22.7.2014, n.
16628). Detta condanna è connotata dalla sua natura sanzionatoria ed officiosa e presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (cfr. Cass., ord. 11.2.2014, n.
3003), da intendersi come coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave). Tali fattispecie sono state ravvisate dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26.3.2013, n. 7620 e Cass. 21.07.2016 n. 15017).
Anche di recente la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che “il terzo comma
9 dell'articolo 96 c.p.c. è stato introdotto ormai da tempo (…) l'istituto è inequivocamente diretto ad ostare alla temeritas non a mezzo di strumenti risarcitori, bensì come mezzo punitivo di ciò di cui si era ormai raggiunta una piena percezione, ovvero l'abuso del processo. (…) Non si può peraltro non rilevare che, anche a livello dottrinale, criterio per identificare l'esistenza o meno di un abuso è stato ravvisato nell'animus di chi lo esercita, ovvero nell'elemento soggettivo sotteso al fine deviato che rende un illecito l'esercizio di un diritto, oltrepassando l'apparenza della forma lecita proprio alla luce di tale concreto fine come generante l'effettiva sostanza illecita dell'atto”. (Cass, ord. n. 7901 del
30.03.2018).
La condanna resa ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. richiede, in sintesi, un accertamento più approfondito che va effettuato, caso per caso, in base al parametro della correttezza “dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda”. (Cass. sez. 3, ord.
n.26545 del 30/09/2021).
Nella fattispecie, la Corte ritiene che dall'esame dei fatti di causa come emersi e dal contenuto degli atti di parte appellante che ha prospettato le tesi sopra esaminate argomentando in modo certamente non temerario ma esponendo in modo plausibile le ragioni dei propri assunti, non sembrano ricorrere i presupposti indicati dalla Suprema Corte di legittimità al fine poter disporre la condanna di per responsabilità aggravata. Infatti, non è emerso alcuna condotta processuale CP_1 palesemente arbitraria o abusiva, né tra gli atti di causa ed al di là della fondatezza o meno dell'appello, sono emersi elementi che depongono per la sussistenza della mala fede o della colpa grave dell'appellante; elementi la cui presenza è pacificamente richiesta dalla Cassazione. Nella specie invero la stessa questione di diritto vagliata in ordine alla delimitazione dell'attività interpretativa afferente al titolo esecutivo rispetto alla fondatezza delle ragioni poste a base della sua emanazione non consentono a fortiori di ritenere la tesi propugnata del tutto arbitraria.
In definitiva, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati.
Le spese di lite, attesa la soccombenza prevalente dell'appellante, vanno a compensarsi per
1/3 rimanendo gli altri 2/3 a suo carico;
esse, per l'intero, vanno a liquidarsi come da dispositivo applicando il d.m 55/2014 e successive modifiche, scaglione 5^ tabella XII^ compensi minimi per la fase istruttoria/ trattazione attesa la ridotta attività espletata e medi per le restanti.
10 L' appellante principale e quello incidentale restano tenuti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e su quello CP_1 incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 237/2022, CP_2 pubblicata il 30/01/2020, così provvede:
-rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- compensa le spese di lite per 1/3 e condanna a rifondere in favore di i CP_1 CP_2 restanti 2/3 delle spese che, per l'intero, vanno a liquidarsi in € 12.154 oltre al rimborso forf. 15% iva e cap come per legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore avv. Angelo Bifulco dichiaratosi antistatario.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e CP_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per CP_2
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC PE BE OC
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