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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1897/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8897/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 28.10.2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Salvatore Marigliano, (C.F. , giusta C.F._2
procura allegata alla citazione di primo grado;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] [...]
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv.
Alessandro Limatola (C.F. , in virtù, C.F._3 rispettivamente, di procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del Dott. Atlante Notaio in Roma Rep. 53868, Racc. 26971 del Per_1
01/03/2017 e di procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del Dott. Notaio in Roma Rep. 53730 Racc. 26904 del Persona_2
07/02/17 registrato a Roma 5 il 09/02/2017;
APPELLATE
Oggetto: somministrazione di energia elettrica;
risarcimento danni da mancata conclusione del contratto.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di trattazione scritta depositate in data 2.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva riportandosi all'atto di citazione in appello, con il quale aveva domandato volersi:
“e) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto contrattuale fra la allora – oggi – e Controparte_4 Controparte_3
l'attore, a decorrere dal 13.11.2012; f) accertare e dichiarare gli inadempimenti precontrattuali e/o contrattuali delle convenute, come descritti negli atti di causa e documentalmente provati;
g) rispetto alla domanda di contrattualizzazione dell'attore, dichiararsi la cessata materia del contendere, a decorrere dal gennaio 2018, con conseguente condanna delle appellate alla refusione delle spese;
h) accertare e dichiarare i danni subiti dal sig, e la natura dei medesimi;
i) Pt_1
condannare le convenute in solido, e/o in via alternativa, al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore, nei limiti di € 25.000,00, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, od altra somma che codesto Ill.mo G.I. accerterà come equa e giusta;
j) in via gradata, condannare le convenute in solido, e/o in via alternativa, aòl risarcimento dei danni patrimoniali,
pag. 2/24 nella misura documentalmente provata di € 4.517,48, oltre danni da inadempimento precontrattuale e/o contrattuale, in re ipsa, da quantificarsi in via equitativa, il tutto nei limiti di € 25.000,00; k) con condanna, in ogni caso, delle convenute in solido, vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, e con sentenza provvisoriamente esecutiva”;
le appellate, nelle note di trattazione scritta depositate in data
22.9.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludevano riportandosi alla comparsa di costituzione, con la quale avevano chiesto: “1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art.
342 cpc;
2) in ogni caso, rigettare siccome destituito di fondamento sia in fatto che in diritto l'avverso appello per tutti i motivi su indicati e, per
l'effetto, 3) confermare la sentenza n. 8897/2021 resa dal Tribunale di
Napoli in data 28/10/2021; 4) nel merito, rigettare tutte le richieste formulate da controparte, ivi comprese le istanze istruttorie perché inammissibili ed infondate;
5) con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre Spese generali, IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data in data 11.4.2017, Parte_1
conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, e Controparte_2
esponendo che: in data 13.11.2012, Controparte_3
prendeva in locazione, con contratto regolarmente registrato, un locale ad uso commerciale sito in Napoli alla Via Ruoppolo n. 23/B, adibito a pag. 3/24 negozio per la vendita al dettaglio di mangimi e prodotti per animali domestici (Pet Shop); contattava il Servizio Clienti di er ottenere CP_2
la voltura della fornitura di energia elettrica, avendo trovato il detto locale già provvisto di allaccio alla medesima;
stante l'inerzia serbata da rispetto a tali sue richieste, era costretto ad inoltrare formale CP_2
richiesta per iscritto in data 02.01.2013, con allegato contratto di locazione in copia, rimasta anch'essa inevasa;
con lettera del
05/06/2013, comunicava che la sua richiesta di Controparte_2
attivazione del 15/1/2013 “… risulta ancora inevasa, per mero disguido
…” e che la fornitura “… risulta attribuita con decorrenza 01/12/2006 alla società di vendita Enel Servizio Elettrico SpA, esercente della
Maggior Tutela…” e che “…. a causa di un'anomalia informatica la posizione contrattuale non si è regolarmente aperta negli archivi del suddetto venditore e pertanto abbiamo provveduto a comunicare allo stesso le informazioni necessarie che consentono di procedere all'apertura del conto al cliente contrattuale….”; in data 01.04.2015, senza alcun preavviso, due incaricati di si Controparte_2
presentavano presso il negozio di esso istante per ivi effettuare una verifica, al termine della quale imputavano all'attore un allaccio abusivo della fornitura elettrica e lo accusavano pubblicamente di furto di energia elettrica, il tutto alla presenza di numerosi clienti presenti in quel momento nel negozio;
da tale accertamento scaturivano due diverse denunce da parte dell' una alla Procura CP_2
della Repubblica e l'altra alla;
osteneva che, Parte_2 CP_2
dal controllo effettuato, risultava una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi di energia elettrica e giungeva anche ad emettere pag. 4/24 fatture per presunti consumi relativi al periodo 14.04.2010 –
31.03.2015 e, quindi, ad epoca anche precedente all'inizio della locazione;
vane si erano rivelate le richieste, da esso rivolte per il tramite dei suoi difensori ad Controparte_5
e ad , volte ad ottenere la regolarizzazione
[...] Controparte_2
della sua posizione circa la fornitura di energia elettrica a far data dal
02.01.2013, nonché la stipula di un regolare contratto di fornitura;
frattanto, a seguito della querela sporta da esso istante veniva CP_2
anche rinviato a giudizio per rispondere del reato di furto;
evidente era la responsabilità contrattuale delle convenute che non avevano ancora provveduto a regolarizzare la posizione contrattuale di esso attore;
aveva diritto al risarcimento dei danni materiali, pari ai costi sostenuti per difendersi in sede penale, al costo complessivo di euro 3.000,00, equivalente a quanto da esso riconosciuto all'unico suo dipendente che era stato costretto a licenziare in ragione delle avverse condotte, alla riduzione del volume di affari, stimabile nell'ordine del 20%, conseguente alla cattiva pubblicità, derivante dall'accusa, pubblicamente rivolta ad esso attore, dagli addetti alla verifica inviati dalle convenute, di furto di energia elettrica;
sussisteva anche il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, all'immagine e al buon nome della persona dell'attore, oltre all'ansia, alla frustrazione ed allo stress derivante da tutta la ingarbugliata situazione.
Poste tali premesse, l'attore domandava volersi “a) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto contrattuale fra la allora
[...]
– oggi – e l'attore, a Controparte_4 Controparte_3
pag. 5/24 decorrere dal 13.11.2012; b) accertare e dichiarare i danni patrimoniali
e non subiti dal sig, e la natura dei medesimi;
c) Parte_1
condannare le convenute in solido, e/o in via alternativa, al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore, quantificati in € 25.000,00, di cui €
3.450,00 a titolo di danni materiali ed € 21.550,00, a titolo di danni non patrimoniali, od altra somma che codesto Ill.mo G.I. accerterà come equa
e giusta”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_3
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda
[...]
per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande.
Alla prima udienza, il G.I. concedeva alle parti il termine di tre mesi per instaurare il procedimento di conciliazione e, a tal fine, sospendeva il giudizio.
Promossa, dall'attore, senza esito, la procedura conciliativa, riassunta, ad istanza del , la causa, costituitasi, tardivamente, anche Pt_1 [...]
, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., CP_2
non ammesse le richieste di prova orale e di CTU formulate dall'attore, il GOP del Tribunale pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “Rigetta le domande così come proposte da parte attrice perché infondate e comunque non provate;
Compensa integralmente tra le parti le spese e compensi del giudizio”.
pag. 6/24 § 2.
Avverso tale sentenza, non notificata ai fini di cui all'art. 325 c.p.c.,
proponeva appello, mediante atto notificato in data Parte_1
21/04/2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituivano entrambe le appellate, con un'unica comparsa, a ministero di un unico difensore, resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza comunicata alle parti il
29.10.2024, concedendosi alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 20.1.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le repliche, scritti nei quali ciascuna di esse ribadiva le rispettive tesi difensive, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva che, mentre in citazione l'attore si era limitato a chiedere di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto contrattuale con , a decorrere dal Controparte_3
13.11.2012, con conseguente condanna delle convenute al risarcimento dei danni, invece, nella comparsa conclusionale, aveva introdotto domande nuove, mai prima proposte nel corso del giudizio,
pag. 7/24 quali “quelle di accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali delle convenute nonché quella di accertare e dichiarare la inefficacia e/o la nullità e/o la illegittimità delle fatture nn. 63033693061908D, di €
6.498,45, e 63033693061908C, di € 6.219,84, con scadenza 31.08.2015, nonché delle precedenti fatture nn. 630330285394406, di € 6.990,95, e
630330285404506, di € 6.781,61, del 23.07.2015”.
Tali ultime domande, ad avviso del Giudice, dovevano essere dichiarate inammissibili e comunque tardive.
Ciò posto, occorre osservare che, in relazione a tale capo di sentenza, che dichiarava tardive le suddette domande, proposte con la comparsa conclusionale, alcuna censura veniva formulata dal . Pt_1
§ 4.
Il Tribunale, nel merito, riteneva infondata la domanda, volta ad accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto contrattuale fra la allora – oggi – e Controparte_4 Controparte_3
l'attore, a decorrere dal 13.11.2012.
Al riguardo, osservava “che l'Enel Servizio Elettrico Spa (oggi
[...]
), a seguito di una richiesta avanzata a mezzo fax Controparte_3
dal , in data 11.7.2013, contenente la richiesta di stipula Pt_1
contrattuale, in data 15/07/2013, in riscontro alla detta missiva richiedeva all'attore l'invio della documentazione mancante a corredo della richiesta di attivazione di fornitura” e che l'utente non aveva mai provveduto a riscontrare siffatta richiesta “per cui la predetta società convenuta, in data 01/08/2013, inviava all'attore un'ulteriore
pag. 8/24 comunicazione con la quale precisava analiticamente i documenti da integrare. Nonostante ciò, esso non si adoperava per consentire al Pt_1
fornitore di effettuare la voltura della fornitura a suo nome, continuando ad usufruire dell'energia elettrica costantemente erogata senza versare alcunché”.
Soggiungeva, poi, il primo Giudice che “A seguito di una verifica effettuata in data 01/04/15 da (oggi E Controparte_2
distribuzione Spa) distributore locale, nel corso della quale veniva stilato il verbale codice n. DO6A001866, emergeva che il stava Parte_1
usufruendo dell'energia elettrica. Detto verbale, unitamente alla tabella di ricostruzione consumi, veniva inoltrato in data 13/04/2015 dal
Distributore sia alla Società venditrice che al . Sulla base della Pt_1
tabella di ricostruzione dei consumi venivano emesse le fatture nn.
63033693061908D di € 6.498,45, e 63033693061908C, di € 6.219,84, con scadenza 31.08.2015, in sostituzione e storno delle precedenti fatture
n.ro 630330285394406, di € 6.990,95 e n.ro 630330285404506, di €
6.781,61”.
Poste tali premesse, il Tribunale sosteneva che alcuna responsabilità potesse “essere attribuita alla società venditrice sia perché essa aveva comunicato al , in data 01/08/2013, l'impossibilità ad effettuare Pt_1
la voltura in quanto la fornitura risultava in essere su Mercato Libero e sia perché aveva emesso le proprie fatture sulla base dei prelievi rilevati dal distributore - unico soggetto responsabile della Controparte_1
raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica nonché dell'accertamento del funzionamento irregolare del
pag. 9/24 misuratore e/o prelievo irregolare, con conseguente ricostruzione dei consumi”.
§ 5.
Con il primo motivo, l'istante impugnava la sentenza, sostenendo che il
Giudice, nonostante dalla documentazione da esso ritualmente prodotta emergesse che, successivamente, vi era stata attivazione del contratto di fornitura a suo nome, non aveva dichiarato cessata la materia del contendere.
§ 6.
Con il secondo motivo, il censurava la sentenza, sostenendo che, Pt_1
erroneamente, il primo Giudice aveva rigettato la domanda principale, di accertamento dell'esistenza di un contratto di fornitura elettrica, ritenendo che l'omessa conclusione di tale contratto dovesse imputarsi alla mancata comunicazione, ad opera di esso istante, di dati fondamentali.
In particolare, il Giudice aveva errato nel ritenere che la prima richiesta di conclusione del contratto, da parte dell'attore, fosse rappresentata dal fax dell'11.07.2013, cui sarebbe seguito un riscontro da parte dell'allora – oggi Controparte_4 Controparte_3
– del 15.07.2013, con il quale quest'ultima chiedeva l'invio
[...]
della documentazione indicata in missiva.
Invero, il Giudice aveva del tutto omesso di considerare “la documentazione comprovante le precedenti richieste avanzate dal
pag. 10/24 (cfr. richiesta del 02.01.2013 reiterata c/o il Pt_1 CP_6
15.01.2013), cui addirittura seguiva riscontro del 05.06.2013”.
In particolare, sosteneva di avere formulato “la prima richiesta di fornitura del servizio elettrico in data 02.01.2013, reiterata in data
15.01.2013 c/o a cui, fra l'altro, le convenute davano CP_6
regolare riscontro soltanto con lettera del 05.06.2013, in cui precisavano che la sua richiesta di attivazione del 15/1/2013 “… risulta ancora inevasa, per mero disguido …” e che la fornitura “… risulta attribuita con decorrenza 01/12/2006 alla società di vendita Enel Servizio Elettrico
S.p.A., esercente della Maggior Tutela…” e che “…. a causa di un'anomalia informatica la posizione contrattuale non si è regolarmente aperta negli archivi del suddetto venditore e pertanto abbiamo provveduto a comunicare allo stesso le informazioni necessarie che consentono di procedere all'apertura del conto al cliente contrattuale….”.
Peraltro, il Giudice valorizzava documentazione prodotta dalle convenute, costituite dalla lettera del 15.07.2013 e da quella dell'01.08.2013, prive di rilevanza probatoria, in quanto mancanti di prova della loro consegna al . Pt_1
§ 7.
Con il terzo motivo, l'appellante impugnava la sentenza, sostenendo che il Giudice aveva, in maniera erronea ed in forza di una non corretta valutazione del materiale istruttorio, ascritto ad esso istante la responsabilità della mancata stipula del contratto di fornitura elettrica.
pag. 11/24 Il primo Giudice aveva omesso di considerare che, come emergeva dalla documentazione in atti, esso comunicava ad i non sapere a CP_2
quale società fosse riconducibile la fornitura, prima della stipula del suo contratto di locazione, e di non avere in suo possesso i dati di tale fornitura.
Secondo l'appellante, l'omessa formalizzazione di un contratto di fornitura elettrica, fino a tutto il 2017, poteva essere imputata solo ed esclusivamente alle convenute, come dimostrato dal fatto che, nel corso di tale anno, le medesime società formalizzavano la conclusione del contratto nonostante egli non avesse fornito quelle informazioni, come il POD, di cui continuava a non disporre.
Per tali ragioni, la sentenza andava riformata, imponendosi una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con valutazione della regolamentazione delle spese di lite.
§ 8.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati.
Effettivamente, dalla documentazione prodotta dall'attore con la memoria depositata in primo grado in data 27.6.2018, ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., risulta che , quale Controparte_3
società venditrice dell'energia elettrica cui il si era rivolto per la Pt_1
conclusione del contratto, con propria lettera del 6.12.2017, comunicava allo stesso di avergli inoltrato, a mezzo posta, un plico contenente la documentazione da sottoscrivere per la formalizzazione dell'accordo.
pag. 12/24 Discende da quanto osservato che, almeno a decorrere da tale momento, non sussista più alcun contrasto tra le parti in ordine alla conclusione del contratto, essendo provato documentalmente che, il
6.12.2017, non esistevano più, per , ostacoli che si frapponevano alla relativa stipulazione.
Né, del resto, appare condivisibile l'affermazione del primo Giudice, secondo la quale la mancata formalizzazione del contratto sia da imputare alla negligenza ed all'inerzia del , reo di non avere Pt_1
trasmesso alla la documentazione che la stessa gli aveva richiesto.
Ed invero, all'accoglimento di tale conclusione osta il rilievo per cui dagli atti di causa non emerge che, prima del 6.12.2017, il abbia Pt_1
inoltrato alla società di vendita di energia documentazione ulteriore, essendosi esso istante limitato unicamente a sollecitare la conclusione del contratto (si vedano, la richiesta di voltura inoltrata dal con Pt_1
fax dell'11.7.2013, la diffida a voler regolarizzare la fornitura, inoltrata dall'avv. Perna, legale del , alla , a mezzo pec, in data Pt_1
29.5.2015, nonché l'ulteriore diffida, a firma dello stesso avvocato, pervenuta a , il 27.8.2015, documenti tutti allegati alla produzione di primo grado di ).
In aggiunta, a dimostrazione del fatto che la mancata tempestiva formalizzazione del contratto non sia imputabile ad una pretesa inerzia del , depone il tenore delle difese svolte in primo grado da e Pt_1
da . Controparte_2
pag. 13/24 Ed invero, la prima, nella memoria depositata il 29.5.2018, ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., espressamente riconosceva che si era verificato un “disguido nella tempistica di risposta alla richiesta del
”. La seconda, nella comparsa di costituzione depositata il Pt_1
29.5.2018, asseriva che “in sede di verifica dell'impianto in data
01/04/2015, era stata rilevata dal verificatore una fornitura attiva sul
POD in questione che, invece dai sistemi risultava cessata;
il tecnico, quindi, raccoglieva la dichiarazione di impegno del Sig. a Parte_1
regolarizzare la fornitura. Successivamente la Società di distribuzione non rilevando alcuna richiesta di attivazione da parte di alcun trader, procedeva alla denuncia di notizia di reato ma poi, sollecitata dal
Cliente, effettuava un ulteriore controllo da cui emergeva un blocco di flussi da parte di che non aveva fatto Controparte_3
pervenire la richiesta di attivazione. A questo punto il distributore provvedeva tempestivamente a ritirare la denuncia come da comunicazione protocollata che si allega”.
Il tenore delle richiamate difese induce, quindi, ad escludere che la mancata tempestiva attivazione della fornitura, a nome del , sia Pt_1
dipesa dall'inerzia dello stesso.
E', invece, sufficientemente chiaro, come emerge anche dall'esito del procedimento penale di cui appresso si dirà, che, nella specie, si sia verificato un blocco di trasmissione nei flussi informatici, dal venditore, , al distributore, in ragione dei quali la richiesta di fornitura del tardava ad essere evasa. Pt_1
pag. 14/24 Ne segue, pertanto, che la sentenza impugnata vada, in parte qua, riformata, dovendosi ritenere erronea l'affermazione del Tribunale, a tenore della quale il non si attivava per consentire a di Pt_1
operare la voltura della fornitura a suo nome.
Siccome, peraltro, come detto, il rapporto contrattuale deve ritenersi essere stato attivato, almeno a decorrere dal dicembre del 2017, alcuna statuizione si impone con riguardo alla prima delle domande originariamente proposte dall'attore di accertamento dell'esistenza del rapporto contrattuale con la . Controparte_3
§ 9.
Il Giudice di primo grado rigettava le domande di risarcimento del danno, proposte dal , sostenendo che i danni non erano stati Pt_1
provati e che la CTU, pure richiesta, sarebbe stata esplorativa.
§ 10.
Nel censurare, con l'ultimo motivo di appello, tale capo della sentenza, il sosteneva che il rigetto era conseguenza della statuizione con Pt_1
cui il Giudice aveva erroneamente escluso la responsabilità delle convenute in ordine alla regolarizzazione della situazione contrattuale.
Sosteneva che il Giudice non aveva tenuto conto del fatto che, a seguito degli accertamenti compiuti dal distributore, aveva sporto denuncia querela in suo danno e che da tale querela era sorto un procedimento penale nel quale esso era stato costretto a difendersi.
pag. 15/24 Nonostante le controparti avessero sostenuto di aver ritirato le querele, tale circostanza non era risultata provata, come dimostrato dal fatto che il giudizio penale era stato interamente celebrato e si era concluso con la pronuncia di assoluzione.
Dalla lettura della sentenza di assoluzione n. 7448/2018, da esso prodotta, emergeva che il funzionario di Parte_3
che aveva eseguito l'accertamento a base della querela, aveva riconosciuto essersi trattato di un enorme disguido.
Era, quindi, provato che esso si era dovuto difendere (a mezzo di proprio legale di fiducia) da un'accusa che lo stesso ispettore che aveva operato l'accertamento nel suo negozio aveva definito “un enorme disguido”, e che da tanto ne era derivato un costo economico, ampiamente e documentalmente provato e quantificato in euro
1.517,48, attraverso la fattura dell'avv. Coruzzolo.
Inoltre, sempre a causa del procedimento penale, era stato costretto a licenziare l'unico dipendente che lo assisteva nella sua attività lavorativa, sostenendo una spesa di tremila euro.
Infine, rispetto al danno, pure lamentato, per la perdita di clientela, il
Giudice aveva ritenuto non ammissibile la prova orale e la CTU, qualificandola ingiustamente come esplorativa.
Sul punto, reiterava le richieste istruttorie disattese in primo grado, essendo le stesse ammissibili.
§ 11.
pag. 16/24 Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Dalla sentenza di assoluzione n. 7448/2018, pronunciata dal Tribunale di Napoli in sede penale, emerge che il era stato rinviato a Pt_1
giudizio, in quanto accusato di furto di energia elettrica che avrebbe perpetrato prelevando irregolarmente la stessa, attraverso un'autoattivazione di fornitura, nell'immobile ad uso commerciale di cui aveva la detenzione, sito in Napoli, alla via Ruoppolo, 23.
Orbene, il Giudice penale, nel pronunciare l'assoluzione del Pt_1
perché il fatto non sussiste, valorizzava la deposizione resa da S_
, funzionario di , il quale aveva riferito che, a
[...] Controparte_2
causa di un disguido della stessa non era stata formalizzata la CP_2
richiesta di riattivazione della fornitura di energia, che il aveva Pt_1
avanzato sin dal 2.1.2013.
Secondo quanto emerge dalla sentenza di assoluzione, inoltre, lo stesso teste dichiarava che, appurata tale circostanza, aveva ritirato la CP_2
denuncia e ricalcolato i consumi da addebitarsi all'utente, inizialmente erroneamente fatti risalire al 2010, cioè ad epoca anteriore a quella in cui il aveva iniziato il rapporto locativo. Pt_4
Secondo il Giudice penale, quindi, il andava assolto poiché non Pt_1
era configurabile alcun prelievo irregolare di energia, avendo lo stesso chiesto di regolarizzare la sua posizione sin dal 2.1.2013, vale a dire da quando aveva iniziato a fruire della fornitura, e considerato che il ritardo nella formalizzazione della sua posizione dipendeva solo da un errore dell'ente erogatore.
pag. 17/24 Ciò posto, quindi, vi è in atti la prova che il procedimento penale sia stato instaurato a carico del in ragione di una querela sporta Pt_1
sulla base di un dato erroneo, vale a dire che vi fosse stato un prelievo abusivo di energia ad opera dell'odierno appellante.
Da tutte le risultanze dinanzi valorizzate si ricava, altresì, con ragionevole certezza, che ciò sia dipeso da problemi di comunicazione informatica tra , cui il aveva rivolto la sua iniziale richiesta, Pt_1
ed il Distributore territorialmente competente (odierna E -
Distribuzione).
In particolare, il documento n. 4 allegato alla produzione di primo grado di , conferma il dato, valorizzato anche dal Controparte_8
Giudice penale, per il quale si era verificato un blocco di flussi di informazione, da parte di (odierna Controparte_4 [...]
), che non aveva fatto pervenire al distributore la Controparte_3
richiesta di attivazione del servizio.
Dell'evento di danno patito dal , consistito nell'essere stato Pt_1
questi ingiustamente sottoposto ad un evitabile procedimento penale, deve, pertanto, rispondere la , cui, come visto, è imputabile il disservizio informatico che provocava la non corretta trasmissione al distributore della richiesta di attivazione inoltrata dal . Pt_1
Né, invero, può, al fine di escludere la detta responsabilità, valorizzarsi la successiva dichiarazione di revoca della querela, pure documentata dalle appellate, essendo evidente che, nella specie, la stessa non abbia sortito alcun effetto, come provato dall'essere il giudizio comunque pag. 18/24 arrivato al suo naturale epilogo, e che, in ogni caso, a seguito dell'instaurazione del procedimento penale, l'attore era stato costretto a nominare un difensore di fiducia per difendersi dalle accuse.
Non sussiste, invece, la responsabilità di , essendo il Controparte_8
ritardo di attivazione della fornitura e la conseguente proposizione della denuncia querela conseguenza di un blocco informativo riconducibile a .
Venendo al quantum, il pregiudizio patrimoniale sofferto dall'appellante può ritenersi corrispondente al costo che questi ha dovuto sostenere per difendersi nel giudizio penale.
Dalla documentazione ritualmente prodotta in primo grado dal , Pt_1
si ricava che tale spesa ammonti ad euro 1.517,48, corrispondente all'importo della fattura n. 4 del 18.8.2018 emessa, a carico dell'odierno appellante, dall'avv. Gianluca Coruzzolo, difensore dell'imputato nel procedimento penale n. 18354/2015 RGNR, definito dalla sentenza di assoluzione innanzi richiamata.
Non può, invece, accogliersi la pretesa risarcitoria afferente al costo di euro 3.000,00, indicato dall'istante quale spesa dallo stesso asseritamente sostenuta a seguito del licenziamento del suo unico dipendente.
Infatti, a prescindere dal rilievo per cui l'attore, in primo grado, non ha depositato alcun documento da cui emerga l'effettuazione di tale spesa e, nemmeno, l'obbligo di provvedervi, difetta, in radice, la prova che la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, di cui si discorre, possa,
pag. 19/24 in qualche misura, ricondursi alla mancata regolarizzazione del rapporto con .
Infine, la richiesta di risarcimento del danno per una presunta riduzione del fatturato è, del pari, infondata, difettandone la prova.
Ed invero, parte attrice non ha prodotto documentazione contabile o fiscale dalla quale poter desumere l'andamento del fatturato nel periodo di riferimento e, quindi, a maggior ragione, il verificarsi di un'eventuale contrazione in concomitanza con l'evolversi dei rapporti contrattuali con la .
Del resto, la CTU contabile, di cui l'attore aveva chiesto l'ammissione, non consentirebbe di operare alcun concreto accertamento, mancando agli atti la già citata documentazione contabile e fiscale, relativa all'azienda di cui è titolare il , che l'ausiliare avrebbe in ipotesi Pt_1
potuto esaminare per esprimere un motivato parere.
Rispetto, poi, alla prova per testi, articolata dal nella memoria Pt_1
ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., di cui lo stesso reiterava la richiesta di ammissione, se ne deve ribadire la superfluità, atteso che la vicenda concernente la proposizione della querela penale, a seguito della verifica effettuata dal distributore in data 01.04.2015 è ampiamente documentata dall'esito del giudizio penale, di cui dinanzi si è dato conto.
Né, invero, l'istruttoria orale consentirebbe in qualche modo di poter dimostrare il danno da contrazione del fatturato, essendo, a tal fine, i pag. 20/24 capitoli assolutamente generici, poiché riferiti al solo episodio della verifica avvenuta ad aprile 2015.
Può, invece, trovare accoglimento la richiesta attorea, di riconoscimento del danno non patrimoniale, consistente nel patimento d'animo e nella sofferenza conseguenti al coinvolgimento, rivelatosi ingiusto, in un procedimento penale, nel lungo tempo trascorso prima che provvedesse alla regolarizzazione della situazione contrattuale, nello stress inevitabilmente conseguente a tale, invero, del tutto anomala situazione.
La sussistenza del lamentato pregiudizio può, infatti, ritenersi provata alla luce dell'esito del giudizio penale, quale dinanzi richiamato, e del contenuto delle stesse difese svolte in primo grado dalle convenute, nella parte in cui ammettevano il disguido che aveva impedito la tempestiva regolarizzazione della posizione contrattuale del . Pt_1
Risultano, quindi, ricorrenti, nella specie, i requisiti della gravità e serietà dell'offesa, avuto riguardo alle concrete modalità di verificazione degli eventi, quali sin qui analiticamente esposte.
Venendo al quantum, premesso che si tratta di danno da liquidare in via necessariamente equitativa, la Corte osserva che, in considerazione della gravità del fatto di reato ascritto al a seguito della Pt_1
denuncia querela, dell'entità della somma, pari a circa 12 mila euro, che aveva addebitato al a titolo di corrispettivo della CP_2 Pt_1
fornitura per il periodo, peraltro nemmeno correttamente individuato, dal 14.04.2010 al 31.03.2015, dell'essersi il giudizio penale protratto pag. 21/24 per circa tre anni, dell'avere, quindi, l'attore dovuto affrontare, non solo il costo, ma anche l'ansia connessa all'instaurazione di un giudizio dall'esito naturalmente incerto, il pregiudizio in esame possa determinarsi in misura pari ad euro 6.000,00.
In totale, quindi, il danno, patrimoniale e non, ascende ad euro
7.517,48. Siccome, né nella citazione originaria, né nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'attore ne aveva fatto richiesta, non spettano sull'indicata somma né gli interessi cd. compensativi, né la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del
16/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Competono, invece, per legge gli interessi, al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
§ 12.
Venendo al governo delle spese processuali, giova rilevare che, in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello, se ne imponga una rinnovata valutazione da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite.
Al riguardo, nel rapporto tra il e la , Pt_1 Controparte_3
le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'odierna appellata, avuto riguardo all'accoglimento della domanda.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore pag. 22/24 dal 23 ottobre 2022, con applicazione dei compensi tabellari minimi, stante l'accoglimento in misura sensibilmente inferiore al petitum, di cui allo scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00, secondo il criterio del decisum, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Marigliano, dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra il ed , invece, anche le spese Pt_1 Controparte_8
del grado di appello, oltre quelle del primo grado già compensate dal debbono compensarsi, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni rappresentate dal concreto svolgersi della vicenda fattuale e della difficoltà, per il danneggiato, di individuare con esattezza, tra venditore e distributore dell'energia, il soggetto responsabile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_1
così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna Controparte_3
a pagare, in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento
[...]
del danno, l'importo di euro 7.517,48, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in Controparte_3
favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, in pag. 23/24 relazione al giudizio di primo grado, in euro 264,00 per esborsi, euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro
2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Marigliano;
c) dichiara interamente compensate le spese processuali del grado di appello tra l'appellante ed Controparte_1
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1897/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8897/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 28.10.2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Salvatore Marigliano, (C.F. , giusta C.F._2
procura allegata alla citazione di primo grado;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] [...]
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv.
Alessandro Limatola (C.F. , in virtù, C.F._3 rispettivamente, di procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del Dott. Atlante Notaio in Roma Rep. 53868, Racc. 26971 del Per_1
01/03/2017 e di procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito del Dott. Notaio in Roma Rep. 53730 Racc. 26904 del Persona_2
07/02/17 registrato a Roma 5 il 09/02/2017;
APPELLATE
Oggetto: somministrazione di energia elettrica;
risarcimento danni da mancata conclusione del contratto.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di trattazione scritta depositate in data 2.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva riportandosi all'atto di citazione in appello, con il quale aveva domandato volersi:
“e) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto contrattuale fra la allora – oggi – e Controparte_4 Controparte_3
l'attore, a decorrere dal 13.11.2012; f) accertare e dichiarare gli inadempimenti precontrattuali e/o contrattuali delle convenute, come descritti negli atti di causa e documentalmente provati;
g) rispetto alla domanda di contrattualizzazione dell'attore, dichiararsi la cessata materia del contendere, a decorrere dal gennaio 2018, con conseguente condanna delle appellate alla refusione delle spese;
h) accertare e dichiarare i danni subiti dal sig, e la natura dei medesimi;
i) Pt_1
condannare le convenute in solido, e/o in via alternativa, al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore, nei limiti di € 25.000,00, a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, od altra somma che codesto Ill.mo G.I. accerterà come equa e giusta;
j) in via gradata, condannare le convenute in solido, e/o in via alternativa, aòl risarcimento dei danni patrimoniali,
pag. 2/24 nella misura documentalmente provata di € 4.517,48, oltre danni da inadempimento precontrattuale e/o contrattuale, in re ipsa, da quantificarsi in via equitativa, il tutto nei limiti di € 25.000,00; k) con condanna, in ogni caso, delle convenute in solido, vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore, e con sentenza provvisoriamente esecutiva”;
le appellate, nelle note di trattazione scritta depositate in data
22.9.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludevano riportandosi alla comparsa di costituzione, con la quale avevano chiesto: “1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art.
342 cpc;
2) in ogni caso, rigettare siccome destituito di fondamento sia in fatto che in diritto l'avverso appello per tutti i motivi su indicati e, per
l'effetto, 3) confermare la sentenza n. 8897/2021 resa dal Tribunale di
Napoli in data 28/10/2021; 4) nel merito, rigettare tutte le richieste formulate da controparte, ivi comprese le istanze istruttorie perché inammissibili ed infondate;
5) con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre Spese generali, IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data in data 11.4.2017, Parte_1
conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, e Controparte_2
esponendo che: in data 13.11.2012, Controparte_3
prendeva in locazione, con contratto regolarmente registrato, un locale ad uso commerciale sito in Napoli alla Via Ruoppolo n. 23/B, adibito a pag. 3/24 negozio per la vendita al dettaglio di mangimi e prodotti per animali domestici (Pet Shop); contattava il Servizio Clienti di er ottenere CP_2
la voltura della fornitura di energia elettrica, avendo trovato il detto locale già provvisto di allaccio alla medesima;
stante l'inerzia serbata da rispetto a tali sue richieste, era costretto ad inoltrare formale CP_2
richiesta per iscritto in data 02.01.2013, con allegato contratto di locazione in copia, rimasta anch'essa inevasa;
con lettera del
05/06/2013, comunicava che la sua richiesta di Controparte_2
attivazione del 15/1/2013 “… risulta ancora inevasa, per mero disguido
…” e che la fornitura “… risulta attribuita con decorrenza 01/12/2006 alla società di vendita Enel Servizio Elettrico SpA, esercente della
Maggior Tutela…” e che “…. a causa di un'anomalia informatica la posizione contrattuale non si è regolarmente aperta negli archivi del suddetto venditore e pertanto abbiamo provveduto a comunicare allo stesso le informazioni necessarie che consentono di procedere all'apertura del conto al cliente contrattuale….”; in data 01.04.2015, senza alcun preavviso, due incaricati di si Controparte_2
presentavano presso il negozio di esso istante per ivi effettuare una verifica, al termine della quale imputavano all'attore un allaccio abusivo della fornitura elettrica e lo accusavano pubblicamente di furto di energia elettrica, il tutto alla presenza di numerosi clienti presenti in quel momento nel negozio;
da tale accertamento scaturivano due diverse denunce da parte dell' una alla Procura CP_2
della Repubblica e l'altra alla;
osteneva che, Parte_2 CP_2
dal controllo effettuato, risultava una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi di energia elettrica e giungeva anche ad emettere pag. 4/24 fatture per presunti consumi relativi al periodo 14.04.2010 –
31.03.2015 e, quindi, ad epoca anche precedente all'inizio della locazione;
vane si erano rivelate le richieste, da esso rivolte per il tramite dei suoi difensori ad Controparte_5
e ad , volte ad ottenere la regolarizzazione
[...] Controparte_2
della sua posizione circa la fornitura di energia elettrica a far data dal
02.01.2013, nonché la stipula di un regolare contratto di fornitura;
frattanto, a seguito della querela sporta da esso istante veniva CP_2
anche rinviato a giudizio per rispondere del reato di furto;
evidente era la responsabilità contrattuale delle convenute che non avevano ancora provveduto a regolarizzare la posizione contrattuale di esso attore;
aveva diritto al risarcimento dei danni materiali, pari ai costi sostenuti per difendersi in sede penale, al costo complessivo di euro 3.000,00, equivalente a quanto da esso riconosciuto all'unico suo dipendente che era stato costretto a licenziare in ragione delle avverse condotte, alla riduzione del volume di affari, stimabile nell'ordine del 20%, conseguente alla cattiva pubblicità, derivante dall'accusa, pubblicamente rivolta ad esso attore, dagli addetti alla verifica inviati dalle convenute, di furto di energia elettrica;
sussisteva anche il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, all'immagine e al buon nome della persona dell'attore, oltre all'ansia, alla frustrazione ed allo stress derivante da tutta la ingarbugliata situazione.
Poste tali premesse, l'attore domandava volersi “a) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto contrattuale fra la allora
[...]
– oggi – e l'attore, a Controparte_4 Controparte_3
pag. 5/24 decorrere dal 13.11.2012; b) accertare e dichiarare i danni patrimoniali
e non subiti dal sig, e la natura dei medesimi;
c) Parte_1
condannare le convenute in solido, e/o in via alternativa, al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore, quantificati in € 25.000,00, di cui €
3.450,00 a titolo di danni materiali ed € 21.550,00, a titolo di danni non patrimoniali, od altra somma che codesto Ill.mo G.I. accerterà come equa
e giusta”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_3
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda
[...]
per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande.
Alla prima udienza, il G.I. concedeva alle parti il termine di tre mesi per instaurare il procedimento di conciliazione e, a tal fine, sospendeva il giudizio.
Promossa, dall'attore, senza esito, la procedura conciliativa, riassunta, ad istanza del , la causa, costituitasi, tardivamente, anche Pt_1 [...]
, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., CP_2
non ammesse le richieste di prova orale e di CTU formulate dall'attore, il GOP del Tribunale pronunciava, all'esito, la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “Rigetta le domande così come proposte da parte attrice perché infondate e comunque non provate;
Compensa integralmente tra le parti le spese e compensi del giudizio”.
pag. 6/24 § 2.
Avverso tale sentenza, non notificata ai fini di cui all'art. 325 c.p.c.,
proponeva appello, mediante atto notificato in data Parte_1
21/04/2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituivano entrambe le appellate, con un'unica comparsa, a ministero di un unico difensore, resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto.
Disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza comunicata alle parti il
29.10.2024, concedendosi alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 20.1.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le repliche, scritti nei quali ciascuna di esse ribadiva le rispettive tesi difensive, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva che, mentre in citazione l'attore si era limitato a chiedere di accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto contrattuale con , a decorrere dal Controparte_3
13.11.2012, con conseguente condanna delle convenute al risarcimento dei danni, invece, nella comparsa conclusionale, aveva introdotto domande nuove, mai prima proposte nel corso del giudizio,
pag. 7/24 quali “quelle di accertare e dichiarare gli inadempimenti contrattuali delle convenute nonché quella di accertare e dichiarare la inefficacia e/o la nullità e/o la illegittimità delle fatture nn. 63033693061908D, di €
6.498,45, e 63033693061908C, di € 6.219,84, con scadenza 31.08.2015, nonché delle precedenti fatture nn. 630330285394406, di € 6.990,95, e
630330285404506, di € 6.781,61, del 23.07.2015”.
Tali ultime domande, ad avviso del Giudice, dovevano essere dichiarate inammissibili e comunque tardive.
Ciò posto, occorre osservare che, in relazione a tale capo di sentenza, che dichiarava tardive le suddette domande, proposte con la comparsa conclusionale, alcuna censura veniva formulata dal . Pt_1
§ 4.
Il Tribunale, nel merito, riteneva infondata la domanda, volta ad accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto contrattuale fra la allora – oggi – e Controparte_4 Controparte_3
l'attore, a decorrere dal 13.11.2012.
Al riguardo, osservava “che l'Enel Servizio Elettrico Spa (oggi
[...]
), a seguito di una richiesta avanzata a mezzo fax Controparte_3
dal , in data 11.7.2013, contenente la richiesta di stipula Pt_1
contrattuale, in data 15/07/2013, in riscontro alla detta missiva richiedeva all'attore l'invio della documentazione mancante a corredo della richiesta di attivazione di fornitura” e che l'utente non aveva mai provveduto a riscontrare siffatta richiesta “per cui la predetta società convenuta, in data 01/08/2013, inviava all'attore un'ulteriore
pag. 8/24 comunicazione con la quale precisava analiticamente i documenti da integrare. Nonostante ciò, esso non si adoperava per consentire al Pt_1
fornitore di effettuare la voltura della fornitura a suo nome, continuando ad usufruire dell'energia elettrica costantemente erogata senza versare alcunché”.
Soggiungeva, poi, il primo Giudice che “A seguito di una verifica effettuata in data 01/04/15 da (oggi E Controparte_2
distribuzione Spa) distributore locale, nel corso della quale veniva stilato il verbale codice n. DO6A001866, emergeva che il stava Parte_1
usufruendo dell'energia elettrica. Detto verbale, unitamente alla tabella di ricostruzione consumi, veniva inoltrato in data 13/04/2015 dal
Distributore sia alla Società venditrice che al . Sulla base della Pt_1
tabella di ricostruzione dei consumi venivano emesse le fatture nn.
63033693061908D di € 6.498,45, e 63033693061908C, di € 6.219,84, con scadenza 31.08.2015, in sostituzione e storno delle precedenti fatture
n.ro 630330285394406, di € 6.990,95 e n.ro 630330285404506, di €
6.781,61”.
Poste tali premesse, il Tribunale sosteneva che alcuna responsabilità potesse “essere attribuita alla società venditrice sia perché essa aveva comunicato al , in data 01/08/2013, l'impossibilità ad effettuare Pt_1
la voltura in quanto la fornitura risultava in essere su Mercato Libero e sia perché aveva emesso le proprie fatture sulla base dei prelievi rilevati dal distributore - unico soggetto responsabile della Controparte_1
raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica nonché dell'accertamento del funzionamento irregolare del
pag. 9/24 misuratore e/o prelievo irregolare, con conseguente ricostruzione dei consumi”.
§ 5.
Con il primo motivo, l'istante impugnava la sentenza, sostenendo che il
Giudice, nonostante dalla documentazione da esso ritualmente prodotta emergesse che, successivamente, vi era stata attivazione del contratto di fornitura a suo nome, non aveva dichiarato cessata la materia del contendere.
§ 6.
Con il secondo motivo, il censurava la sentenza, sostenendo che, Pt_1
erroneamente, il primo Giudice aveva rigettato la domanda principale, di accertamento dell'esistenza di un contratto di fornitura elettrica, ritenendo che l'omessa conclusione di tale contratto dovesse imputarsi alla mancata comunicazione, ad opera di esso istante, di dati fondamentali.
In particolare, il Giudice aveva errato nel ritenere che la prima richiesta di conclusione del contratto, da parte dell'attore, fosse rappresentata dal fax dell'11.07.2013, cui sarebbe seguito un riscontro da parte dell'allora – oggi Controparte_4 Controparte_3
– del 15.07.2013, con il quale quest'ultima chiedeva l'invio
[...]
della documentazione indicata in missiva.
Invero, il Giudice aveva del tutto omesso di considerare “la documentazione comprovante le precedenti richieste avanzate dal
pag. 10/24 (cfr. richiesta del 02.01.2013 reiterata c/o il Pt_1 CP_6
15.01.2013), cui addirittura seguiva riscontro del 05.06.2013”.
In particolare, sosteneva di avere formulato “la prima richiesta di fornitura del servizio elettrico in data 02.01.2013, reiterata in data
15.01.2013 c/o a cui, fra l'altro, le convenute davano CP_6
regolare riscontro soltanto con lettera del 05.06.2013, in cui precisavano che la sua richiesta di attivazione del 15/1/2013 “… risulta ancora inevasa, per mero disguido …” e che la fornitura “… risulta attribuita con decorrenza 01/12/2006 alla società di vendita Enel Servizio Elettrico
S.p.A., esercente della Maggior Tutela…” e che “…. a causa di un'anomalia informatica la posizione contrattuale non si è regolarmente aperta negli archivi del suddetto venditore e pertanto abbiamo provveduto a comunicare allo stesso le informazioni necessarie che consentono di procedere all'apertura del conto al cliente contrattuale….”.
Peraltro, il Giudice valorizzava documentazione prodotta dalle convenute, costituite dalla lettera del 15.07.2013 e da quella dell'01.08.2013, prive di rilevanza probatoria, in quanto mancanti di prova della loro consegna al . Pt_1
§ 7.
Con il terzo motivo, l'appellante impugnava la sentenza, sostenendo che il Giudice aveva, in maniera erronea ed in forza di una non corretta valutazione del materiale istruttorio, ascritto ad esso istante la responsabilità della mancata stipula del contratto di fornitura elettrica.
pag. 11/24 Il primo Giudice aveva omesso di considerare che, come emergeva dalla documentazione in atti, esso comunicava ad i non sapere a CP_2
quale società fosse riconducibile la fornitura, prima della stipula del suo contratto di locazione, e di non avere in suo possesso i dati di tale fornitura.
Secondo l'appellante, l'omessa formalizzazione di un contratto di fornitura elettrica, fino a tutto il 2017, poteva essere imputata solo ed esclusivamente alle convenute, come dimostrato dal fatto che, nel corso di tale anno, le medesime società formalizzavano la conclusione del contratto nonostante egli non avesse fornito quelle informazioni, come il POD, di cui continuava a non disporre.
Per tali ragioni, la sentenza andava riformata, imponendosi una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con valutazione della regolamentazione delle spese di lite.
§ 8.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati.
Effettivamente, dalla documentazione prodotta dall'attore con la memoria depositata in primo grado in data 27.6.2018, ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., risulta che , quale Controparte_3
società venditrice dell'energia elettrica cui il si era rivolto per la Pt_1
conclusione del contratto, con propria lettera del 6.12.2017, comunicava allo stesso di avergli inoltrato, a mezzo posta, un plico contenente la documentazione da sottoscrivere per la formalizzazione dell'accordo.
pag. 12/24 Discende da quanto osservato che, almeno a decorrere da tale momento, non sussista più alcun contrasto tra le parti in ordine alla conclusione del contratto, essendo provato documentalmente che, il
6.12.2017, non esistevano più, per , ostacoli che si frapponevano alla relativa stipulazione.
Né, del resto, appare condivisibile l'affermazione del primo Giudice, secondo la quale la mancata formalizzazione del contratto sia da imputare alla negligenza ed all'inerzia del , reo di non avere Pt_1
trasmesso alla la documentazione che la stessa gli aveva richiesto.
Ed invero, all'accoglimento di tale conclusione osta il rilievo per cui dagli atti di causa non emerge che, prima del 6.12.2017, il abbia Pt_1
inoltrato alla società di vendita di energia documentazione ulteriore, essendosi esso istante limitato unicamente a sollecitare la conclusione del contratto (si vedano, la richiesta di voltura inoltrata dal con Pt_1
fax dell'11.7.2013, la diffida a voler regolarizzare la fornitura, inoltrata dall'avv. Perna, legale del , alla , a mezzo pec, in data Pt_1
29.5.2015, nonché l'ulteriore diffida, a firma dello stesso avvocato, pervenuta a , il 27.8.2015, documenti tutti allegati alla produzione di primo grado di ).
In aggiunta, a dimostrazione del fatto che la mancata tempestiva formalizzazione del contratto non sia imputabile ad una pretesa inerzia del , depone il tenore delle difese svolte in primo grado da e Pt_1
da . Controparte_2
pag. 13/24 Ed invero, la prima, nella memoria depositata il 29.5.2018, ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., espressamente riconosceva che si era verificato un “disguido nella tempistica di risposta alla richiesta del
”. La seconda, nella comparsa di costituzione depositata il Pt_1
29.5.2018, asseriva che “in sede di verifica dell'impianto in data
01/04/2015, era stata rilevata dal verificatore una fornitura attiva sul
POD in questione che, invece dai sistemi risultava cessata;
il tecnico, quindi, raccoglieva la dichiarazione di impegno del Sig. a Parte_1
regolarizzare la fornitura. Successivamente la Società di distribuzione non rilevando alcuna richiesta di attivazione da parte di alcun trader, procedeva alla denuncia di notizia di reato ma poi, sollecitata dal
Cliente, effettuava un ulteriore controllo da cui emergeva un blocco di flussi da parte di che non aveva fatto Controparte_3
pervenire la richiesta di attivazione. A questo punto il distributore provvedeva tempestivamente a ritirare la denuncia come da comunicazione protocollata che si allega”.
Il tenore delle richiamate difese induce, quindi, ad escludere che la mancata tempestiva attivazione della fornitura, a nome del , sia Pt_1
dipesa dall'inerzia dello stesso.
E', invece, sufficientemente chiaro, come emerge anche dall'esito del procedimento penale di cui appresso si dirà, che, nella specie, si sia verificato un blocco di trasmissione nei flussi informatici, dal venditore, , al distributore, in ragione dei quali la richiesta di fornitura del tardava ad essere evasa. Pt_1
pag. 14/24 Ne segue, pertanto, che la sentenza impugnata vada, in parte qua, riformata, dovendosi ritenere erronea l'affermazione del Tribunale, a tenore della quale il non si attivava per consentire a di Pt_1
operare la voltura della fornitura a suo nome.
Siccome, peraltro, come detto, il rapporto contrattuale deve ritenersi essere stato attivato, almeno a decorrere dal dicembre del 2017, alcuna statuizione si impone con riguardo alla prima delle domande originariamente proposte dall'attore di accertamento dell'esistenza del rapporto contrattuale con la . Controparte_3
§ 9.
Il Giudice di primo grado rigettava le domande di risarcimento del danno, proposte dal , sostenendo che i danni non erano stati Pt_1
provati e che la CTU, pure richiesta, sarebbe stata esplorativa.
§ 10.
Nel censurare, con l'ultimo motivo di appello, tale capo della sentenza, il sosteneva che il rigetto era conseguenza della statuizione con Pt_1
cui il Giudice aveva erroneamente escluso la responsabilità delle convenute in ordine alla regolarizzazione della situazione contrattuale.
Sosteneva che il Giudice non aveva tenuto conto del fatto che, a seguito degli accertamenti compiuti dal distributore, aveva sporto denuncia querela in suo danno e che da tale querela era sorto un procedimento penale nel quale esso era stato costretto a difendersi.
pag. 15/24 Nonostante le controparti avessero sostenuto di aver ritirato le querele, tale circostanza non era risultata provata, come dimostrato dal fatto che il giudizio penale era stato interamente celebrato e si era concluso con la pronuncia di assoluzione.
Dalla lettura della sentenza di assoluzione n. 7448/2018, da esso prodotta, emergeva che il funzionario di Parte_3
che aveva eseguito l'accertamento a base della querela, aveva riconosciuto essersi trattato di un enorme disguido.
Era, quindi, provato che esso si era dovuto difendere (a mezzo di proprio legale di fiducia) da un'accusa che lo stesso ispettore che aveva operato l'accertamento nel suo negozio aveva definito “un enorme disguido”, e che da tanto ne era derivato un costo economico, ampiamente e documentalmente provato e quantificato in euro
1.517,48, attraverso la fattura dell'avv. Coruzzolo.
Inoltre, sempre a causa del procedimento penale, era stato costretto a licenziare l'unico dipendente che lo assisteva nella sua attività lavorativa, sostenendo una spesa di tremila euro.
Infine, rispetto al danno, pure lamentato, per la perdita di clientela, il
Giudice aveva ritenuto non ammissibile la prova orale e la CTU, qualificandola ingiustamente come esplorativa.
Sul punto, reiterava le richieste istruttorie disattese in primo grado, essendo le stesse ammissibili.
§ 11.
pag. 16/24 Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Dalla sentenza di assoluzione n. 7448/2018, pronunciata dal Tribunale di Napoli in sede penale, emerge che il era stato rinviato a Pt_1
giudizio, in quanto accusato di furto di energia elettrica che avrebbe perpetrato prelevando irregolarmente la stessa, attraverso un'autoattivazione di fornitura, nell'immobile ad uso commerciale di cui aveva la detenzione, sito in Napoli, alla via Ruoppolo, 23.
Orbene, il Giudice penale, nel pronunciare l'assoluzione del Pt_1
perché il fatto non sussiste, valorizzava la deposizione resa da S_
, funzionario di , il quale aveva riferito che, a
[...] Controparte_2
causa di un disguido della stessa non era stata formalizzata la CP_2
richiesta di riattivazione della fornitura di energia, che il aveva Pt_1
avanzato sin dal 2.1.2013.
Secondo quanto emerge dalla sentenza di assoluzione, inoltre, lo stesso teste dichiarava che, appurata tale circostanza, aveva ritirato la CP_2
denuncia e ricalcolato i consumi da addebitarsi all'utente, inizialmente erroneamente fatti risalire al 2010, cioè ad epoca anteriore a quella in cui il aveva iniziato il rapporto locativo. Pt_4
Secondo il Giudice penale, quindi, il andava assolto poiché non Pt_1
era configurabile alcun prelievo irregolare di energia, avendo lo stesso chiesto di regolarizzare la sua posizione sin dal 2.1.2013, vale a dire da quando aveva iniziato a fruire della fornitura, e considerato che il ritardo nella formalizzazione della sua posizione dipendeva solo da un errore dell'ente erogatore.
pag. 17/24 Ciò posto, quindi, vi è in atti la prova che il procedimento penale sia stato instaurato a carico del in ragione di una querela sporta Pt_1
sulla base di un dato erroneo, vale a dire che vi fosse stato un prelievo abusivo di energia ad opera dell'odierno appellante.
Da tutte le risultanze dinanzi valorizzate si ricava, altresì, con ragionevole certezza, che ciò sia dipeso da problemi di comunicazione informatica tra , cui il aveva rivolto la sua iniziale richiesta, Pt_1
ed il Distributore territorialmente competente (odierna E -
Distribuzione).
In particolare, il documento n. 4 allegato alla produzione di primo grado di , conferma il dato, valorizzato anche dal Controparte_8
Giudice penale, per il quale si era verificato un blocco di flussi di informazione, da parte di (odierna Controparte_4 [...]
), che non aveva fatto pervenire al distributore la Controparte_3
richiesta di attivazione del servizio.
Dell'evento di danno patito dal , consistito nell'essere stato Pt_1
questi ingiustamente sottoposto ad un evitabile procedimento penale, deve, pertanto, rispondere la , cui, come visto, è imputabile il disservizio informatico che provocava la non corretta trasmissione al distributore della richiesta di attivazione inoltrata dal . Pt_1
Né, invero, può, al fine di escludere la detta responsabilità, valorizzarsi la successiva dichiarazione di revoca della querela, pure documentata dalle appellate, essendo evidente che, nella specie, la stessa non abbia sortito alcun effetto, come provato dall'essere il giudizio comunque pag. 18/24 arrivato al suo naturale epilogo, e che, in ogni caso, a seguito dell'instaurazione del procedimento penale, l'attore era stato costretto a nominare un difensore di fiducia per difendersi dalle accuse.
Non sussiste, invece, la responsabilità di , essendo il Controparte_8
ritardo di attivazione della fornitura e la conseguente proposizione della denuncia querela conseguenza di un blocco informativo riconducibile a .
Venendo al quantum, il pregiudizio patrimoniale sofferto dall'appellante può ritenersi corrispondente al costo che questi ha dovuto sostenere per difendersi nel giudizio penale.
Dalla documentazione ritualmente prodotta in primo grado dal , Pt_1
si ricava che tale spesa ammonti ad euro 1.517,48, corrispondente all'importo della fattura n. 4 del 18.8.2018 emessa, a carico dell'odierno appellante, dall'avv. Gianluca Coruzzolo, difensore dell'imputato nel procedimento penale n. 18354/2015 RGNR, definito dalla sentenza di assoluzione innanzi richiamata.
Non può, invece, accogliersi la pretesa risarcitoria afferente al costo di euro 3.000,00, indicato dall'istante quale spesa dallo stesso asseritamente sostenuta a seguito del licenziamento del suo unico dipendente.
Infatti, a prescindere dal rilievo per cui l'attore, in primo grado, non ha depositato alcun documento da cui emerga l'effettuazione di tale spesa e, nemmeno, l'obbligo di provvedervi, difetta, in radice, la prova che la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, di cui si discorre, possa,
pag. 19/24 in qualche misura, ricondursi alla mancata regolarizzazione del rapporto con .
Infine, la richiesta di risarcimento del danno per una presunta riduzione del fatturato è, del pari, infondata, difettandone la prova.
Ed invero, parte attrice non ha prodotto documentazione contabile o fiscale dalla quale poter desumere l'andamento del fatturato nel periodo di riferimento e, quindi, a maggior ragione, il verificarsi di un'eventuale contrazione in concomitanza con l'evolversi dei rapporti contrattuali con la .
Del resto, la CTU contabile, di cui l'attore aveva chiesto l'ammissione, non consentirebbe di operare alcun concreto accertamento, mancando agli atti la già citata documentazione contabile e fiscale, relativa all'azienda di cui è titolare il , che l'ausiliare avrebbe in ipotesi Pt_1
potuto esaminare per esprimere un motivato parere.
Rispetto, poi, alla prova per testi, articolata dal nella memoria Pt_1
ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., di cui lo stesso reiterava la richiesta di ammissione, se ne deve ribadire la superfluità, atteso che la vicenda concernente la proposizione della querela penale, a seguito della verifica effettuata dal distributore in data 01.04.2015 è ampiamente documentata dall'esito del giudizio penale, di cui dinanzi si è dato conto.
Né, invero, l'istruttoria orale consentirebbe in qualche modo di poter dimostrare il danno da contrazione del fatturato, essendo, a tal fine, i pag. 20/24 capitoli assolutamente generici, poiché riferiti al solo episodio della verifica avvenuta ad aprile 2015.
Può, invece, trovare accoglimento la richiesta attorea, di riconoscimento del danno non patrimoniale, consistente nel patimento d'animo e nella sofferenza conseguenti al coinvolgimento, rivelatosi ingiusto, in un procedimento penale, nel lungo tempo trascorso prima che provvedesse alla regolarizzazione della situazione contrattuale, nello stress inevitabilmente conseguente a tale, invero, del tutto anomala situazione.
La sussistenza del lamentato pregiudizio può, infatti, ritenersi provata alla luce dell'esito del giudizio penale, quale dinanzi richiamato, e del contenuto delle stesse difese svolte in primo grado dalle convenute, nella parte in cui ammettevano il disguido che aveva impedito la tempestiva regolarizzazione della posizione contrattuale del . Pt_1
Risultano, quindi, ricorrenti, nella specie, i requisiti della gravità e serietà dell'offesa, avuto riguardo alle concrete modalità di verificazione degli eventi, quali sin qui analiticamente esposte.
Venendo al quantum, premesso che si tratta di danno da liquidare in via necessariamente equitativa, la Corte osserva che, in considerazione della gravità del fatto di reato ascritto al a seguito della Pt_1
denuncia querela, dell'entità della somma, pari a circa 12 mila euro, che aveva addebitato al a titolo di corrispettivo della CP_2 Pt_1
fornitura per il periodo, peraltro nemmeno correttamente individuato, dal 14.04.2010 al 31.03.2015, dell'essersi il giudizio penale protratto pag. 21/24 per circa tre anni, dell'avere, quindi, l'attore dovuto affrontare, non solo il costo, ma anche l'ansia connessa all'instaurazione di un giudizio dall'esito naturalmente incerto, il pregiudizio in esame possa determinarsi in misura pari ad euro 6.000,00.
In totale, quindi, il danno, patrimoniale e non, ascende ad euro
7.517,48. Siccome, né nella citazione originaria, né nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'attore ne aveva fatto richiesta, non spettano sull'indicata somma né gli interessi cd. compensativi, né la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del
16/02/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Competono, invece, per legge gli interessi, al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
§ 12.
Venendo al governo delle spese processuali, giova rilevare che, in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello, se ne imponga una rinnovata valutazione da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite.
Al riguardo, nel rapporto tra il e la , Pt_1 Controparte_3
le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'odierna appellata, avuto riguardo all'accoglimento della domanda.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore pag. 22/24 dal 23 ottobre 2022, con applicazione dei compensi tabellari minimi, stante l'accoglimento in misura sensibilmente inferiore al petitum, di cui allo scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00, secondo il criterio del decisum, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Marigliano, dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra il ed , invece, anche le spese Pt_1 Controparte_8
del grado di appello, oltre quelle del primo grado già compensate dal debbono compensarsi, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni rappresentate dal concreto svolgersi della vicenda fattuale e della difficoltà, per il danneggiato, di individuare con esattezza, tra venditore e distributore dell'energia, il soggetto responsabile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata Parte_1
così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna Controparte_3
a pagare, in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento
[...]
del danno, l'importo di euro 7.517,48, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in Controparte_3
favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, in pag. 23/24 relazione al giudizio di primo grado, in euro 264,00 per esborsi, euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro
2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Marigliano;
c) dichiara interamente compensate le spese processuali del grado di appello tra l'appellante ed Controparte_1
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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