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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 7613/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli Avv.ti Maria Falco e Michele Falco
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con decisione del 09.03.2023 la Commissione Medica di prima istanza riconosceva alla ricorrente la condizione di “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri alla sua età (L.509/88. 124/98) 100% grave“.
Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1
L.18/1980.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente confermava la valutazione espressa dalla Commissione Medica di prima istanza.
Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1 chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa – 14.02.2023 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto della ricorrente. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con Cassazione civile, sez. Lav.,
20/08/2018, n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento però con decorrenza differita rispetto alla data della domanda amministrativa.
Sul punto la dott.ssa ha ritenuto quanto segue: Persona_1
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la S.V. Ill.ma ha posto per il riconoscimento in favore della ricorrente signora Parte_1 dell'indennità di accompagnamento.
In data 14.02.2023 la sig.ra presentava domanda amministrativa alla Pt_1
Commissione Medica per quanto sopra richiesto. L nella seduta del CP_1
09.03.2023 dichiarava la ricorrente” Invalido grave con percentuale pari al 100%”, con la seguente diagnosi:” Deterioramento cognitivo media in soggetto con Mielofibrosi, Trombocitopenia essenziale, Ipertensione arteriosa, FA in NAO. Incontinenza urinaria”.
Avverso tale valutazione il periziato intraprendeva Accertamento Tecnico
Preventivo, affidato al consulente dr. che confermava la Per_2 valutazione della Commissione Accertativa.
Ritenendo iniqua tale valutazione, la sig.ra presentava atto di Pt_1 dissenso.
Dalla visita medica eseguita dalla sottoscritta il 07.07.2025 al domicilio della ricorrente, le condizioni cliniche della perizianda appaiono completamente diverse da quanto descritto e riportato nell'esame obiettivo del 09.03.2023 della Commissione Medica di Rutigliano e nell'esame obiettivo del 18.12.2023 della precedente CTU del dr.
[...]
. Per_2
Verosimilmente, in base ai dati clinici riportati nel verbale e nella CP_1
CTU del Consulente, la sig.ra era ancora in grado di compiere Pt_1 decorosamente gli atti della vita quotidiana, tanto da non avere ancora necessità di assistenza continuativa.
Trattandosi di patologie a carattere evolutivo, anche in relazione all'età anagrafica della ricorrente, c'è stato un peggioramento dello stato di salute nell'arco di due anni, caratterizzato da marcata sarcopenia, tetraipostenia, saltuaria disfagia, dimagramento e peggioramento del disturbo Neurocognitivo, concretizzando la necessità di assistenza continuativa.
Le condizioni sanitarie che evidenziano la necessità di una assistenza continua e globale, sono da ricercare nella visita neurologica del
29.04.2024, allorquando il neurologo precisa “...peggioramento della cognitività. Severa limitazione nelle attività quotidiane...), e successivamente nella visita Geriatrica eseguita il 13.09.2024
“...Disturbo Neurocognitivo Maggiore di severa entità...Scompenso cardiaco cronico...).
Sussistono pertanto, le condizioni sanitarie per il diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento dalla data del
29.04.2024, successiva alla visita della Commissione Medica e della CTU del dr. . Per_2
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, si dichiarano compensate le spese nella misura del 50%, mentre per il restante 50% l deve essere condannato alla rifusione CP_1 delle spese in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta che ha diritto di godere dell'indennità di Parte_1 accompagnamento a far data dal 29.04.2024;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%
e condanna l al pagamento delle spese processuali nella misura del CP_1 restante 50% in favore della ricorrente e le liquida nella misura di €
2.540,00, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari;
pone definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
Bari, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 7613/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli Avv.ti Maria Falco e Michele Falco
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con decisione del 09.03.2023 la Commissione Medica di prima istanza riconosceva alla ricorrente la condizione di “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri alla sua età (L.509/88. 124/98) 100% grave“.
Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1
L.18/1980.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente confermava la valutazione espressa dalla Commissione Medica di prima istanza.
Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1 chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa – 14.02.2023 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto della ricorrente. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con Cassazione civile, sez. Lav.,
20/08/2018, n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento però con decorrenza differita rispetto alla data della domanda amministrativa.
Sul punto la dott.ssa ha ritenuto quanto segue: Persona_1
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la S.V. Ill.ma ha posto per il riconoscimento in favore della ricorrente signora Parte_1 dell'indennità di accompagnamento.
In data 14.02.2023 la sig.ra presentava domanda amministrativa alla Pt_1
Commissione Medica per quanto sopra richiesto. L nella seduta del CP_1
09.03.2023 dichiarava la ricorrente” Invalido grave con percentuale pari al 100%”, con la seguente diagnosi:” Deterioramento cognitivo media in soggetto con Mielofibrosi, Trombocitopenia essenziale, Ipertensione arteriosa, FA in NAO. Incontinenza urinaria”.
Avverso tale valutazione il periziato intraprendeva Accertamento Tecnico
Preventivo, affidato al consulente dr. che confermava la Per_2 valutazione della Commissione Accertativa.
Ritenendo iniqua tale valutazione, la sig.ra presentava atto di Pt_1 dissenso.
Dalla visita medica eseguita dalla sottoscritta il 07.07.2025 al domicilio della ricorrente, le condizioni cliniche della perizianda appaiono completamente diverse da quanto descritto e riportato nell'esame obiettivo del 09.03.2023 della Commissione Medica di Rutigliano e nell'esame obiettivo del 18.12.2023 della precedente CTU del dr.
[...]
. Per_2
Verosimilmente, in base ai dati clinici riportati nel verbale e nella CP_1
CTU del Consulente, la sig.ra era ancora in grado di compiere Pt_1 decorosamente gli atti della vita quotidiana, tanto da non avere ancora necessità di assistenza continuativa.
Trattandosi di patologie a carattere evolutivo, anche in relazione all'età anagrafica della ricorrente, c'è stato un peggioramento dello stato di salute nell'arco di due anni, caratterizzato da marcata sarcopenia, tetraipostenia, saltuaria disfagia, dimagramento e peggioramento del disturbo Neurocognitivo, concretizzando la necessità di assistenza continuativa.
Le condizioni sanitarie che evidenziano la necessità di una assistenza continua e globale, sono da ricercare nella visita neurologica del
29.04.2024, allorquando il neurologo precisa “...peggioramento della cognitività. Severa limitazione nelle attività quotidiane...), e successivamente nella visita Geriatrica eseguita il 13.09.2024
“...Disturbo Neurocognitivo Maggiore di severa entità...Scompenso cardiaco cronico...).
Sussistono pertanto, le condizioni sanitarie per il diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento dalla data del
29.04.2024, successiva alla visita della Commissione Medica e della CTU del dr. . Per_2
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, si dichiarano compensate le spese nella misura del 50%, mentre per il restante 50% l deve essere condannato alla rifusione CP_1 delle spese in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta che ha diritto di godere dell'indennità di Parte_1 accompagnamento a far data dal 29.04.2024;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%
e condanna l al pagamento delle spese processuali nella misura del CP_1 restante 50% in favore della ricorrente e le liquida nella misura di €
2.540,00, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari;
pone definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
Bari, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile