Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3317/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Stella C.F._1
Longhitano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a Catania il Controparte_1
19/03/1968 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Maria Stella Longhitano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 04.11.2024 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15/07/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale di Parte_1 Controparte_1
modificare le condizioni contenute nella sentenza emessa n. 3248/2021 dal Tribunale di
1
In particolare, i ricorrenti, preso atto della raggiunta autonomia economica dei figli maggiorenni (nata il [...]), (nata il [...]) e Persona_1 Per_2 Persona_3
(nato il [...]), chiedevano la modifica del collocamento del figlio minore Per_4
(attualmente collocato presso la madre ma che ha manifestato il desiderio di
[...]
vivere con il padre); della statuizione relativa al contributo di mantenimento per la prole versato dal padre (da rideterminare, a seguito della raggiunta autonomia di tutti i figli maggiorenni e del mutato collocamento di ) e di quella relativa alle Persona_4
spese straordinarie per la figlia (che rimane collocata presso la madre) . Persona_5
Nello specifico, chiedevano di modificare le condizioni della separazione come segue:
“1) Il figlio minore , nato a [...] i|24/02/2010, di anni Persona_6
14, verrà affidato condivisamente ad entrambi i genitori, ex art.337 ter c.c. ma sarà collocato presso la casa del padre a Pedara in Via Ombra n.18 int.12;
2) quanto ai tempi di permanenza del minore con la madre, questi vanno Per_4
lasciati al libero accordo delle parti e solo in mancanza di accordo vanno così fissati: il mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola alle ore 20:00; a fine settimana alterni, il sabato dalle 14.00 alle 19,00 della domenica (quindi con pernottamento); nonché consecutivamente per 20 giorni nel periodo estivo;
per sette giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni, del Natale e del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
3) Il padre provvederà a mantenere in modo diretto ed Controparte_1
esclusivo il figlio sia per le spese ordinarie che per le spese Persona_4 straordinarie, mentre l'onere del del pagamento nelle mani della CP_1 Pt_1
di euro 660,00 mensili, somma che era prevista per i due figli minori e Persona_5
e la figlia maggiorenne andrà ridotta ad E. 400.00, Persona_4 Persona_1
tale somma va corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e ciò con decorrenza dalla data di emissione della sentenza, essendo tale somma relativa al solo mantenimento della figlia , collocata Persona_5
presso la mamma , nella casa coniugale, sita a Mascalucia in via Giotto Parte_1
n.
6. che rimane assegnata alla moglie con mobili e suppellettili;
2 4) le spese straordinarie per la figlia vanno poste a carico esclusivo della Persona_5
moglie secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di
Catania, che i ricorrenti ricevono in copia;
5) I genitori si dannò reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, nonché di analoghi documenti per i figli minori Per_5
ed ”
[...] Persona_4
All'udienza del 04/11/2024, trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entrambe le parti insistevano in ricorso, sicché il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
Tanto premesso, il Tribunale dispone in conformità, ricorrendo le condizioni per apportare le superiori modifiche a quanto già disposto in seno alla sentenza n.
3248/2021 del 15/07/2021 RG n. 14160/2019 emessa dal Tribunale di Catania, che ha pronunciato la separazione tra le odierne parti in giudizio, e avendo le parti prestato il consenso;
in particolare le statuizioni economiche appaiono conformi all'interesse dei minori, attesa la forte sproporzione reddituale tra i genitori, documentata dalla produzione del CUD 2024 del (percettore di un reddito lordo pari a circa CP_1
euro 50.000), mentre la è percettrice di reddito di inclusione. Pt_1
Il Tribunale prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Attesa la natura della controversia in oggetto le spese possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, accoglie il ricorso alle condizioni di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 23 maggio
2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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