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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1318/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del giorno
13/03/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1318/2019 R.G., promossa da
( ), nato a [...] il giorno 18.9.1962, residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Lamezia Terme, in Loc. Pullo, ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Enrico Toti n. 18 presso lo studio dell'Avv. Stefania Maria Gambino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE contro
– in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'Avv. Giacinto
Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n.5, come da CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto:
- Disconoscimento rapporto di lavoro subordinato Verbale Ispettivo N.2018005533/DDL del 22.6.2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 17.10.2019, , premetteva di aver svolto attività di lavoro Parte_1 subordinato per la società nel periodo dal 27/1/2017 al 28/2/2018, data in cui veniva Parte_2 licenziato, di essere stato assunto con contratto a tempo pieno e di aver svolto attività di autista “privato” per
5 giorni a settimana e 8 ore al giorno, di essere regolarmente pagato e stabilmente inserito nella organizzazione aziendale, dovendo rispettare orari di lavoro e direttive impartite dal datore.
Produceva a fini di prova, comunicazione unilav, contratto di lavoro, buste paga, n.10 documenti di trasporto, estratto contributivo, CUD 2019. Aggiungeva poi di aver presentato domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione CP_
di cui veniva però bloccata la liquidazione e che, con comunicazione del 27/09/2018, l gli Pt_3 notificava il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prestato alle dipendenze della società
[...]
. Parte_2
2.Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto, all'esito CP_1 di una verifica ispettiva, erano stati annullati tutti i rapporti di lavoro della e che il Parte_2 disconoscimento del rapporto di lavoro comportava per il ricorrente anche la decadenza ab origine dalla indennità rrogata. Pt_3
4.Ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti ed escussi i testi citati, la causa veniva rinviata per la discussione e a seguito dell'udienza del 13.3.2025, tenutasi con trattazione scritta, decisa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Al riguardo, si rileva che le risultanze istruttorie non hanno consentito di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo al ricorrente . Parte_1
Ed infatti, dal verbale ispettivo in atti emerge che i funzionari di vigilanza dell' , a seguito di accertamenti CP_1 ispettivi conclusi in data 22.06.2018, procedevano all'annullamento di n. 32 rapporti di lavoro denunciati dalla predetta società “ esercente attività di costruzioni edili (cfr. pag. n. 11 e n. 12 Parte_2 comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., in atti) con conseguente decadenza, dalle indennità economiche erogate dall'Istituto in forza dei rapporti di lavoro annullati.
In sede di primo accesso ispettivo, effettuato in data 22.05.2018 presso la sede legale della
[...]
non veniva trovato alcun dipendente;
poco dopo sopraggiungeva la consulente del lavoro Parte_2 della società, dott.ssa , coniuge dell'amministratore e socio unico della dal 16.03.2018, Persona_1 Pt_2 sig. , che rilasciava agli ispettori specifiche dichiarazioni. Persona_2
Nella stessa giornata del primo accesso e nel giorno successivo, la dott.ssa comunicava di aver Per_1 apportato variazioni ad alcuni modelli UNIEMENS, precedentemente trasmessi all' dalla medesima, CP_1 annullando, di fatto, alcuni rapporti di lavoro in precedenza denunciati (cfr. pag. n. 11 e 12 comunicazione notizia di reato in atti).
In data 29.05.2018, gli ispettori procedevano all'audizione del sig. , amministratore unico e Persona_3 socio unico della per il periodo dal 27.05.2014 al 16.03.2018, alla presenza e con Parte_2
l'ausilio della dott.ssa che scriveva, di suo pugno e per conto del , la dichiarazione. Persona_1 Per_3
Gli ispettori, nel corso dell'audizione del sig. , constatavano che egli non era a conoscenza delle Per_3 attività svolte dalla che, sostanzialmente, gli venivano suggerite dalla consulente come gran parte dei Pt_2 nominativi dei presunti lavoratori.
In data 22.06.2018 il consulente del lavoro comunicava agli ispettori che la aveva sospeso l'attività Pt_2 lavorativa a far data dal 30.04.2018.
Gli ispettori precisavano, quindi, nel verbale ispettivo che tra i rapporti di lavoro annullati vi era anche quello dell'odierno ricorrente (cfr. tabella) Tale annullamento discendeva dalle dichiarazioni del sig. , testualmente riprodotte nella Persona_3 CP_ comunicazione di notizia di reato (v. all. fascicolo che non lo citava tra i dipendenti della società.
Il disconoscimento di detto rapporto ha comportato, anche, la decadenza “ab origine” dalla indennità Pt_3 erogata al ricorrente, per venir meno dei requisiti contributivi, assicurativi e lavorativi minimi per il titolo alla prestazione.
Va in ogni caso precisato che dagli atti emerge che il ricorrente veniva licenziato in data 28.2.2018 e, quindi, antecedentemente all'accesso degli Ispettori. CP_
6. Le circostanze dedotte nel verbale ispettivo venivano poi confermate dai testi dell' durante l'espletata istruttoria.
7. A fronte di tali risultanze istruttorie, del tutto generiche sono state le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, ovvero di e sentito all'udienza del 11.5.2023 e 18.1.2024. Persona_2 Testimone_1
Preliminarmente si rileva che le dichiarazioni di tali testi devono essere vagliate in modo particolarmente rigoroso trattandosi del cognato del ricorrente, , e di suo fratello amministratore Testimone_1 Persona_2 della società a decorrere dal mese di aprile 2019 e socio unico dal marzo 2018 (v. visura in atti), entrambi presenti all'interno della compagine societaria oggetto di ispezione.
Nello specifico il teste ha dichiarato: Testimone_1
“Sono e mi chiamo , nato a [...] ) il 25.11.1973, residente in [...]
Mastroianni n. 16, indifferente ADR Sono operaio edile ed ho lavorato presso la dal Parte_4 2016 fino all'inizio del 2017. Ho svolto mansioni di responsabile di magazzino fino al licenziamento avvenuto a marzo, aprile 2017. ADR Ho conosciuto il ricorrente presso la , società che si Parte_4 occupa di edilizia, agli inizi del 2017, faceva l'autista . Guidava un camion, se non ricordo male, marca Iveco Eurocargo o Eurotec di proprietà della società. ADR Il ricorrente lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno. Sono a conoscenza della circostanza in quanto il veniva a prendere la merce Parte_1 del magazzino o vi scaricava la merce prelevata altrove. In particolare riportava in deposito il materiale non utilizzato presente nei cantieri. ADR Presumo che abbia ricevuto regolare retribuzione. Il nostro datore di lavoro era . Le direttive venivano impartite dall'ufficio del personale o dai capi cantieri (ad Persona_3 es in altri casi mi lasciava un biglietto con il cronoprogramma e le mansioni Persona_2 Persona_2 che il doveva svolgere. ADR Non posso confermare in merito alla eventuale giustificazione di Parte_1 assenze. ADR Il deposito della Società si trovava all'epoca vicino alla mia abitazione nei pressi di Via
Mastroianni e mi è capitato di vedere il ricorrente andare al lavoro anche dopo il mio licenziamento. Il teste ha dichiarato: Persona_2
“Sono e mi chiamo nato a [...] ) il 9.8.1969, residente in [...]
Mastroianni n. 16, indifferente ADR Sono imprenditore edile e sono stato amministratore unico della Società Building Enterprise dal 2015 – 2016 fino 2019 anno del fallimento della società. Sono stato inoltre datore di lavoro del ricorrente ADR Confermo i Cap. 1 -2 , il ricorrente è stato mio dipendente presso Parte_1 la predetta società dal gennaio 2017 al febbraio 2018, ha lavorato a tempo pieno, con mansioni di autista. ADR Il ricorrente lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno. Guidava un camion, se non ricordo male, marca Iveco Eurocargo di proprietà della società. ADR Il ricorrente ha sempre ricevuto regolare retribuzione, prevalentemente a mezzo bonifico e solo in rari casi in contanti. ADR Si è trattato di un lavoro a carattere subordinato, il ricorrente era stabilmente inserito nella organizzazione aziendale è sempre stato presente, ha rispettato gli orari di lavoro e giustificato eventuali assenze. Era sottoposto alle mie direttive. L'avv. Gambino chiede al teste se può riferire in merito all'attività posta in essere dalla Dott.ssa CP_ CP_
, che risulta dal Verbale del 22.6.2018 aver inviato alcune mail all con variazioni in Per_1 relazione alla assunzione di lavoratori tra i quali anche il Non sono a conoscenza delle CP_2 motivazioni per cui la mia consulente del lavoro nonché ex moglie Dott.ssa abbia proceduto Persona_1 a tale modifiche/variazioni. Non sono stato io a darle tali indicazione”. Orbene, con riferimento alla testimonianza di , si rileva, preliminarmente che lo stesso ha Testimone_1 dichiarato di essere stato licenziato nel marzo-aprile 2017, quindi, due mesi dopo l'assunzione del ricorrente, per cui nulla ha potuto riferire di specifico sulla natura di rapporto di lavoro subordinato del Parte_1
(intercorso dal gennaio 2017 al febbraio 2018).
Quanto allo si è limitato a riferire, genericamente, che il ricorrente era suo dipendente, che Persona_2 rispettava gli orari e le direttive ma nulla ha riferito di specifico in merito ai cd. indici della subordinazione ovvero al vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, al suo inserimento nella organizzazione aziendale, alla sottoposizione al potere disciplinare, attesa peraltro la breve durata del rapporto (13 mesi circa).
Inoltre lo stesso risulta dalla visura in atti amministratore della società dall'anno 2019 mentre il ricorrente risulta “licenziato” nel febbraio 2018.
Ha poi dichiarato di impartire ordini sui lavori da svolgere, mentre dal verbale ispettivo è emerso che il Per_ sig. non andava sui cantieri né mai aveva lavorato per la (cfr. dichiarazione sig. Parte_2
, amministratore fino al marzo 2018, a pag. n. 5 e n. 6 comunicazione notizia di reato) anche Persona_3 perché si recava fuori regione per motivi lavorativi (cfr. dichiarazione del medesimo pag. n. 9 Testimone_2 comunicazione di reato).
Le dichiarazioni rese non possono pertanto ritenersi utili ai fini della prova rigorosa della subordinazione.
8.Così ricostruite le risultanze istruttorie, deve rilevarsi che, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dall' per le ragioni sopra evidenziate, i documenti depositati dal ricorrente quali la CP_1 comunicazione obbligatoria di assunzione e le buste paga dimostrano soltanto l'avvenuta assunzione alle dipendenze dell'azienda , ma nulla offrono in termini di prova in ordine all'effettivo Parte_2 svolgimento della prestazione lavorativa con rapporto di lavoro subordinato.
Viene, inoltre , prodotto solo il CUD relativo all'anno 2019 (periodo di imposta 2018 in cui il ha Parte_1 lavorato solo 2 mesi) e non quello relativo al 2018 (periodo di imposta 2017 in cui il ha lavorato 11 Parte_1 mesi).
Quanto poi alla esibizione di n. 10 documenti di trasporto, gli stessi di per sé nulla provano in ordine alla natura subordinata del rapporto e, in ogni caso, il loro esiguo numero depone per una attività saltuaria e non continuativa (lo stesso ricorrente afferma in ricorso di aver svolto mansioni di autista “privato”), né è emerso con specificità quali mezzi aziendali avesse utilizzato.
Sul punto, la Corte di Cassazione in materia di onere della prova della subordinazione ha affermato che “a fronte della specifica eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, parte ricorrente è gravata del relativo onere e deve, pertanto, fornire la prova della sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione ovvero eterodirezione, controllo e potestà disciplinare, che si sostanziano in una vera e propria limitazione della libertà del lavoratore, laddove ad ulteriori elementi quali la collaborazione, l'assenza del rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione può essere attribuito carattere meramente indiziario ma non certo determinante” (cfr. ex multis Cass.Civ. Sez. Lav. n.
21028/2006 e 3858/2006). Ne consegue che, per i motivi sopra esposti, le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente non hanno fornito prova sufficiente della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto che gli stessi hanno prestato sporadica attività lavorativa con il ricorrente e per un breve periodo ( ) e nulla hanno riferito di Testimone_1 specifico circa l'effettivo esercizio di poteri datoriali di direzione e controllo ( . Persona_2
9. Tenuto conto di quanto precede, la domanda deve essere respinta.
10. Attesa la controvertibilità della questione trattata e la natura giuridica delle parti, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 11.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del giorno
13/03/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1318/2019 R.G., promossa da
( ), nato a [...] il giorno 18.9.1962, residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Lamezia Terme, in Loc. Pullo, ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Enrico Toti n. 18 presso lo studio dell'Avv. Stefania Maria Gambino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE contro
– in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'Avv. Giacinto
Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n.5, come da CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto:
- Disconoscimento rapporto di lavoro subordinato Verbale Ispettivo N.2018005533/DDL del 22.6.2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 17.10.2019, , premetteva di aver svolto attività di lavoro Parte_1 subordinato per la società nel periodo dal 27/1/2017 al 28/2/2018, data in cui veniva Parte_2 licenziato, di essere stato assunto con contratto a tempo pieno e di aver svolto attività di autista “privato” per
5 giorni a settimana e 8 ore al giorno, di essere regolarmente pagato e stabilmente inserito nella organizzazione aziendale, dovendo rispettare orari di lavoro e direttive impartite dal datore.
Produceva a fini di prova, comunicazione unilav, contratto di lavoro, buste paga, n.10 documenti di trasporto, estratto contributivo, CUD 2019. Aggiungeva poi di aver presentato domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione CP_
di cui veniva però bloccata la liquidazione e che, con comunicazione del 27/09/2018, l gli Pt_3 notificava il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato prestato alle dipendenze della società
[...]
. Parte_2
2.Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto, all'esito CP_1 di una verifica ispettiva, erano stati annullati tutti i rapporti di lavoro della e che il Parte_2 disconoscimento del rapporto di lavoro comportava per il ricorrente anche la decadenza ab origine dalla indennità rrogata. Pt_3
4.Ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti ed escussi i testi citati, la causa veniva rinviata per la discussione e a seguito dell'udienza del 13.3.2025, tenutasi con trattazione scritta, decisa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Al riguardo, si rileva che le risultanze istruttorie non hanno consentito di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo al ricorrente . Parte_1
Ed infatti, dal verbale ispettivo in atti emerge che i funzionari di vigilanza dell' , a seguito di accertamenti CP_1 ispettivi conclusi in data 22.06.2018, procedevano all'annullamento di n. 32 rapporti di lavoro denunciati dalla predetta società “ esercente attività di costruzioni edili (cfr. pag. n. 11 e n. 12 Parte_2 comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., in atti) con conseguente decadenza, dalle indennità economiche erogate dall'Istituto in forza dei rapporti di lavoro annullati.
In sede di primo accesso ispettivo, effettuato in data 22.05.2018 presso la sede legale della
[...]
non veniva trovato alcun dipendente;
poco dopo sopraggiungeva la consulente del lavoro Parte_2 della società, dott.ssa , coniuge dell'amministratore e socio unico della dal 16.03.2018, Persona_1 Pt_2 sig. , che rilasciava agli ispettori specifiche dichiarazioni. Persona_2
Nella stessa giornata del primo accesso e nel giorno successivo, la dott.ssa comunicava di aver Per_1 apportato variazioni ad alcuni modelli UNIEMENS, precedentemente trasmessi all' dalla medesima, CP_1 annullando, di fatto, alcuni rapporti di lavoro in precedenza denunciati (cfr. pag. n. 11 e 12 comunicazione notizia di reato in atti).
In data 29.05.2018, gli ispettori procedevano all'audizione del sig. , amministratore unico e Persona_3 socio unico della per il periodo dal 27.05.2014 al 16.03.2018, alla presenza e con Parte_2
l'ausilio della dott.ssa che scriveva, di suo pugno e per conto del , la dichiarazione. Persona_1 Per_3
Gli ispettori, nel corso dell'audizione del sig. , constatavano che egli non era a conoscenza delle Per_3 attività svolte dalla che, sostanzialmente, gli venivano suggerite dalla consulente come gran parte dei Pt_2 nominativi dei presunti lavoratori.
In data 22.06.2018 il consulente del lavoro comunicava agli ispettori che la aveva sospeso l'attività Pt_2 lavorativa a far data dal 30.04.2018.
Gli ispettori precisavano, quindi, nel verbale ispettivo che tra i rapporti di lavoro annullati vi era anche quello dell'odierno ricorrente (cfr. tabella) Tale annullamento discendeva dalle dichiarazioni del sig. , testualmente riprodotte nella Persona_3 CP_ comunicazione di notizia di reato (v. all. fascicolo che non lo citava tra i dipendenti della società.
Il disconoscimento di detto rapporto ha comportato, anche, la decadenza “ab origine” dalla indennità Pt_3 erogata al ricorrente, per venir meno dei requisiti contributivi, assicurativi e lavorativi minimi per il titolo alla prestazione.
Va in ogni caso precisato che dagli atti emerge che il ricorrente veniva licenziato in data 28.2.2018 e, quindi, antecedentemente all'accesso degli Ispettori. CP_
6. Le circostanze dedotte nel verbale ispettivo venivano poi confermate dai testi dell' durante l'espletata istruttoria.
7. A fronte di tali risultanze istruttorie, del tutto generiche sono state le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, ovvero di e sentito all'udienza del 11.5.2023 e 18.1.2024. Persona_2 Testimone_1
Preliminarmente si rileva che le dichiarazioni di tali testi devono essere vagliate in modo particolarmente rigoroso trattandosi del cognato del ricorrente, , e di suo fratello amministratore Testimone_1 Persona_2 della società a decorrere dal mese di aprile 2019 e socio unico dal marzo 2018 (v. visura in atti), entrambi presenti all'interno della compagine societaria oggetto di ispezione.
Nello specifico il teste ha dichiarato: Testimone_1
“Sono e mi chiamo , nato a [...] ) il 25.11.1973, residente in [...]
Mastroianni n. 16, indifferente ADR Sono operaio edile ed ho lavorato presso la dal Parte_4 2016 fino all'inizio del 2017. Ho svolto mansioni di responsabile di magazzino fino al licenziamento avvenuto a marzo, aprile 2017. ADR Ho conosciuto il ricorrente presso la , società che si Parte_4 occupa di edilizia, agli inizi del 2017, faceva l'autista . Guidava un camion, se non ricordo male, marca Iveco Eurocargo o Eurotec di proprietà della società. ADR Il ricorrente lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno. Sono a conoscenza della circostanza in quanto il veniva a prendere la merce Parte_1 del magazzino o vi scaricava la merce prelevata altrove. In particolare riportava in deposito il materiale non utilizzato presente nei cantieri. ADR Presumo che abbia ricevuto regolare retribuzione. Il nostro datore di lavoro era . Le direttive venivano impartite dall'ufficio del personale o dai capi cantieri (ad Persona_3 es in altri casi mi lasciava un biglietto con il cronoprogramma e le mansioni Persona_2 Persona_2 che il doveva svolgere. ADR Non posso confermare in merito alla eventuale giustificazione di Parte_1 assenze. ADR Il deposito della Società si trovava all'epoca vicino alla mia abitazione nei pressi di Via
Mastroianni e mi è capitato di vedere il ricorrente andare al lavoro anche dopo il mio licenziamento. Il teste ha dichiarato: Persona_2
“Sono e mi chiamo nato a [...] ) il 9.8.1969, residente in [...]
Mastroianni n. 16, indifferente ADR Sono imprenditore edile e sono stato amministratore unico della Società Building Enterprise dal 2015 – 2016 fino 2019 anno del fallimento della società. Sono stato inoltre datore di lavoro del ricorrente ADR Confermo i Cap. 1 -2 , il ricorrente è stato mio dipendente presso Parte_1 la predetta società dal gennaio 2017 al febbraio 2018, ha lavorato a tempo pieno, con mansioni di autista. ADR Il ricorrente lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno. Guidava un camion, se non ricordo male, marca Iveco Eurocargo di proprietà della società. ADR Il ricorrente ha sempre ricevuto regolare retribuzione, prevalentemente a mezzo bonifico e solo in rari casi in contanti. ADR Si è trattato di un lavoro a carattere subordinato, il ricorrente era stabilmente inserito nella organizzazione aziendale è sempre stato presente, ha rispettato gli orari di lavoro e giustificato eventuali assenze. Era sottoposto alle mie direttive. L'avv. Gambino chiede al teste se può riferire in merito all'attività posta in essere dalla Dott.ssa CP_ CP_
, che risulta dal Verbale del 22.6.2018 aver inviato alcune mail all con variazioni in Per_1 relazione alla assunzione di lavoratori tra i quali anche il Non sono a conoscenza delle CP_2 motivazioni per cui la mia consulente del lavoro nonché ex moglie Dott.ssa abbia proceduto Persona_1 a tale modifiche/variazioni. Non sono stato io a darle tali indicazione”. Orbene, con riferimento alla testimonianza di , si rileva, preliminarmente che lo stesso ha Testimone_1 dichiarato di essere stato licenziato nel marzo-aprile 2017, quindi, due mesi dopo l'assunzione del ricorrente, per cui nulla ha potuto riferire di specifico sulla natura di rapporto di lavoro subordinato del Parte_1
(intercorso dal gennaio 2017 al febbraio 2018).
Quanto allo si è limitato a riferire, genericamente, che il ricorrente era suo dipendente, che Persona_2 rispettava gli orari e le direttive ma nulla ha riferito di specifico in merito ai cd. indici della subordinazione ovvero al vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, al suo inserimento nella organizzazione aziendale, alla sottoposizione al potere disciplinare, attesa peraltro la breve durata del rapporto (13 mesi circa).
Inoltre lo stesso risulta dalla visura in atti amministratore della società dall'anno 2019 mentre il ricorrente risulta “licenziato” nel febbraio 2018.
Ha poi dichiarato di impartire ordini sui lavori da svolgere, mentre dal verbale ispettivo è emerso che il Per_ sig. non andava sui cantieri né mai aveva lavorato per la (cfr. dichiarazione sig. Parte_2
, amministratore fino al marzo 2018, a pag. n. 5 e n. 6 comunicazione notizia di reato) anche Persona_3 perché si recava fuori regione per motivi lavorativi (cfr. dichiarazione del medesimo pag. n. 9 Testimone_2 comunicazione di reato).
Le dichiarazioni rese non possono pertanto ritenersi utili ai fini della prova rigorosa della subordinazione.
8.Così ricostruite le risultanze istruttorie, deve rilevarsi che, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dall' per le ragioni sopra evidenziate, i documenti depositati dal ricorrente quali la CP_1 comunicazione obbligatoria di assunzione e le buste paga dimostrano soltanto l'avvenuta assunzione alle dipendenze dell'azienda , ma nulla offrono in termini di prova in ordine all'effettivo Parte_2 svolgimento della prestazione lavorativa con rapporto di lavoro subordinato.
Viene, inoltre , prodotto solo il CUD relativo all'anno 2019 (periodo di imposta 2018 in cui il ha Parte_1 lavorato solo 2 mesi) e non quello relativo al 2018 (periodo di imposta 2017 in cui il ha lavorato 11 Parte_1 mesi).
Quanto poi alla esibizione di n. 10 documenti di trasporto, gli stessi di per sé nulla provano in ordine alla natura subordinata del rapporto e, in ogni caso, il loro esiguo numero depone per una attività saltuaria e non continuativa (lo stesso ricorrente afferma in ricorso di aver svolto mansioni di autista “privato”), né è emerso con specificità quali mezzi aziendali avesse utilizzato.
Sul punto, la Corte di Cassazione in materia di onere della prova della subordinazione ha affermato che “a fronte della specifica eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, parte ricorrente è gravata del relativo onere e deve, pertanto, fornire la prova della sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione ovvero eterodirezione, controllo e potestà disciplinare, che si sostanziano in una vera e propria limitazione della libertà del lavoratore, laddove ad ulteriori elementi quali la collaborazione, l'assenza del rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione può essere attribuito carattere meramente indiziario ma non certo determinante” (cfr. ex multis Cass.Civ. Sez. Lav. n.
21028/2006 e 3858/2006). Ne consegue che, per i motivi sopra esposti, le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente non hanno fornito prova sufficiente della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto che gli stessi hanno prestato sporadica attività lavorativa con il ricorrente e per un breve periodo ( ) e nulla hanno riferito di Testimone_1 specifico circa l'effettivo esercizio di poteri datoriali di direzione e controllo ( . Persona_2
9. Tenuto conto di quanto precede, la domanda deve essere respinta.
10. Attesa la controvertibilità della questione trattata e la natura giuridica delle parti, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 11.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara