Sentenza 3 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2023, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Rinaldi e Francesco Ragone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Ragone, in Cerignola, Vico Salento n. 2/C;
contro
Comune di Cerignola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Paradiso e Giuliana Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- a firma del dirigente del Settore Servizi Tecnici Urbanistica ed Edilizia del Comune di Cerignola, notificata il 23 dicembre 2022 alla -OMISSIS-., con la quale le è stata ingiunto di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione “ di un edificio in c.a. su due livelli (P.T. + 1°P) della superficie coperta di mq. 192,15 (mt. 25,62 x mt. 7,50); detto edificio ha un'altezza fino all'intradosso del solaio di copertura a terrazza pari a mt. 6,70 ed un'altezza netta interna di del P.T. di circa mt. 3,42 ”;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LF GI GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20 febbraio 2023 e pervenuto in Segreteria in data 10 marzo 2023, la società -OMISSIS-. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, impugnando l'ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Comune di Cerignola, con la quale le si ingiungeva la demolizione di un edificio su due livelli realizzato in via -OMISSIS-
La ricostruzione fattuale prendeva le mosse dalla deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale si dava indirizzo per la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento in concessione di un'area comunale destinata a terminal bus.
Tale avviso andava deserto, ma in data 21 marzo 2018 la società -OMISSIS- presentava una proposta progettuale completa per la concessione della stessa area.
Il progetto proposto prevedeva la realizzazione di un edificio monopiano in cemento armato della superficie di circa 240 mq e altezza interna di 4 metri, da adibire a servizi per un'autostazione.
Con deliberazione n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, la Giunta Comunale, verificata la compatibilità del progetto con le finalità pubbliche, autorizzava l'affidamento in concessione secondo la proposta presentata.
Con determinazione n. -OMISSIS-, il dirigente del Settore Servizi Tecnici Urbanistica-Patrimonio disponeva formalmente l'affidamento in concessione dell'area alla società per dieci anni.
Seguiva la stipula del contratto di concessione rep. n. -OMISSIS- in data 5 luglio 2018, il quale vincolava espressamente il concessionario agli usi e al progetto descritti nella proposta prot. n. -OMISSIS- del 21 marzo 2018, divenuta parte integrante del contratto.
In esecuzione di tale contratto, in data 24 settembre 2018 la società presentava una Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire per la realizzazione dell'edificio monopiano conforme al progetto approvato.
Successivamente, in data 21 giugno 2019, la società presentava un progetto preliminare di variante in corso d'opera per la realizzazione di un primo piano a destinazione direzionale.
Con nota dell'8 luglio 2019, protocollata il 10 luglio 2019 al n. -OMISSIS-, la società comunicava all'Ufficio Tecnico comunale di aver presentato SCIA per tale variante.
Sulla suddetta nota, l'allora dirigente dell'Ufficio Tecnico apponeva un riscontro manoscritto con cui dava disposizioni per prendere atto della variante mediante determinazione dirigenziale e per modificare di conseguenza l'atto di concessione.
Ritenendosi autorizzata, la società procedeva a presentare ulteriori atti, tra cui una richiesta di autorizzazione sismica in variante nel novembre 2019, comunicazioni di sospensione e ripresa lavori, e due SCIA successive in data 11 febbraio 2021 e 26 agosto 2021.
A seguito di un sopralluogo tecnico effettuato il 14 febbraio 2022, il Comune constatava che l'edificio era stato realizzato su due livelli, con superficie coperta di mq 192,15 e altezza di mt 6,70, in palese difformità dal progetto originario assentito.
Il dirigente del Settore Servizi Tecnici Urbanistica ed Edilizia emanava pertanto un'ordinanza di sospensione dei lavori n. -OMISSIS-, notificata il 25 maggio 2022, che costituiva anche avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990.
Dopo aver consentito alla società di presentare memorie e di accedere agli atti, il Comune concludeva il procedimento con l'emanazione dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata il 23 dicembre 2022.
Nel ricorso proposto, la società -OMISSIS-. chiedeva l'annullamento di tale ordinanza, sostenendo in primo luogo la violazione dell'art. 16 della L.R. Puglia n. 13/2001.
Secondo la ricorrente, tale norma regionale consentiva l'approvazione di progetti per servizi pubblici anche non conformi alle destinazioni di piano, senza necessità di variante urbanistica; l'area in questione era infatti destinata dal PRG a "Ps" (Parcheggio di superficie), categoria che ammetteva costruzioni pluripiano.
La società affermava che le deliberazioni comunali si fondavano correttamente sulle norme tecniche di attuazione del PRG e sulla legge regionale e che il comportamento dell'Ufficio Tecnico era stato conforme agli indirizzi della Giunta.
Sosteneva inoltre che il riscontro manoscritto del dirigente alla nota del 10 luglio 2019 esprimeva una volontà positiva che legittimava le successive SCIA del 2021, le quali erano pienamente conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
Denunciava un eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti da parte del Comune.
Impugnava l'ordinanza anche per violazione degli articoli 3, 7 e 10 della L. 241/1990, lamentando la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa, con richiamo all'art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Chiedeva infine l'annullamento dell'atto con condanna del Comune alle spese di giudizio.
In data 14 marzo 2023 il Comune di Cerignola si costituiva in giudizio, successivamente depositando memoria difensiva.
Previo scambio di memorie conclusive, all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
La vicenda trae origine da una concessione decennale di suolo pubblico finalizzata esclusivamente alla realizzazione di un terminal bus con annessi servizi di supporto.
Il Comune di Cerignola ha correttamente individuato nel progetto originario, presentato con nota protocollo n. -OMISSIS- del 21 marzo 2018 e formalmente assentito dalla Giunta Comunale con delibera n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, l’unico parametro vincolante per l’utilizzo dell’area, in quanto espressione dell’interesse pubblico perseguito.
Tale progetto, divenuto parte integrante del contratto di concessione rep. n. -OMISSIS-, prevedeva in modo tassativo la realizzazione di un edificio monopiano in cemento armato di circa 240 metri quadrati e altezza interna di quattro metri.
La convenzione medesima, all’articolo 2, disciplinava con precisione il regime delle modifiche, prevedendo la possibilità di varianti non sostanziali solo previa autorizzazione del dirigente competente, mentre per qualsiasi modifica sostanziale avrebbe dovuto ripercorrersi l’intero iter procedimentale originario, inclusa la necessaria approvazione della Giunta Comunale.
La realizzazione di un ulteriore piano, alterando in modo radicale volumetria e destinazione dell’opera, costituisce una variante sostanziale indubitabile, radicalmente abusiva, la quale avrebbe richiesto un nuovo esame di compatibilità con le finalità pubbliche della concessione.
La società ricorrente, invece, ha arbitrariamente proceduto ai lavori di sopraelevazione sulla base di una semplice richiesta di variante in corso d’opera mai completata nella sua documentazione essenziale e, soprattutto, mai sottoposta all’approvazione degli organi competenti.
La tesi della ricorrente circa la conformità della sopraelevazione alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale e all’articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2001 si rivela del tutto infondata.
Le norme urbanistiche citate riguardano infatti la destinazione dell’area a parcheggio di superficie, categoria F1/Ps, e la possibilità di costruzioni pluripiano ivi menzionata si riferisce esclusivamente alle strutture di parcheggio, non certo alla realizzazione di ulteriori piani di un edificio destinato a servizi direzionali.
La finalità pubblica della concessione, ossia la realizzazione di un terminal bus con annessi punti di ristoro e servizi per i viaggiatori, non può essere travolta da un intervento che snatura l’opera originaria trasformandola in un centro direzionale, senza alcun vaglio di compatibilità da parte dell’Amministrazione concedente.
Del tutto priva di pregio è inoltre l’affermazione secondo cui il dirigente dell’ufficio tecnico abbia espresso un assenso implicito alla variante tramite una semplice annotazione manoscritta su una nota del 10 luglio 2019.
Tale annotazione, di provenienza incerta e contenuto generico, si limitava a demandare al responsabile del procedimento successive attività amministrative mai in realtà poste in essere, e non può in alcun modo essere equiparata a un provvedimento autorizzativo valido, né tantomeno sostituire l’approvazione formale della Giunta.
La ricorrente ha pertanto agito a proprio rischio, fondando un’attività edilizia significativa su un presupposto giuridico manifestamente inesistente.
Infondate sono altresì le censure relative ai presunti vizi procedimentali dell’ordinanza demolitoria, in particolare la violazione degli articoli 3, 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.
Il Comune ha infatti regolarmente comunicato l’avvio del procedimento nella stessa ordinanza di sospensione dei lavori n. -OMISSIS-, come espressamente dichiarato nel dispositivo, attribuendo alla società la facoltà di presentare memorie difensive.
Tale facoltà è stata ampiamente esercitata dalla ricorrente attraverso la presentazione di note e memorie, tempestivamente e esaustivamente riscontrate dal dirigente competente.
L’Amministrazione ha inoltre consentito l’accesso agli atti e ha svolto gli accertamenti tecnici in piena contraddittorietà, come dimostrato dal sopralluogo eseguito alla presenza dei rappresentanti della società.
Ne consegue che il percorso amministrativo è stato caratterizzato dal pieno rispetto delle garanzie partecipative, assicurando alla ricorrente un’ampia possibilità di difesa persino superiore a quanto strettamente richiesto dalla normativa.
La natura vincolata del provvedimento demolitorio, scaturente dall’accertamento oggettivo di un’opera realizzata in totale difformità dal titolo edilizio legittimo, non richiedeva del resto una ulteriore fase di valutazione discrezionale di interessi pubblici.
Alla luce di quanto esposto, si evince come tutti i motivi di ricorso siano privi di fondamento sia in fatto che in diritto.
L’operato del Comune di Cerignola si è attenuto al quadro normativo e contrattuale, perseguendo la tutela dell’interesse pubblico connesso alla destinazione dell’area e reprimendo un abuso edilizio palese.
L’ordinanza di demolizione impugnata costituisce dunque un atto dovuto e legittimo, essendo l’unica conseguenza giuridica possibile per il ripristino della legalità violata dalla realizzazione di un’opera priva di qualsiasi titolo abilitativo.
Ne consegue l’integrale reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società -OMISSIS-. al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Cerignola che liquida in € 2.000,00 (euro duemila,00), oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AG, Presidente
LF GI GR, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LF GI GR | ON AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.