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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 789/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4642/2022 depositato il 03/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 397/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 22/03/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912018000994654 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160003993538 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100008257290 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120007769616 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130014403125 IRPEF-ALTRO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006425543 IRES-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110002491071 IVA-ALIQUOTE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110002491071 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150003931384 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000994553 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170016670734 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036489960 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170003247703 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160003993437 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140001130687 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140001130788 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140005375535 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140011988542 IRES-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140019561570 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100010437437 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100010437437 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090005370368 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120004772079 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120004772079 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120028473638 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110009688362 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. .29120130006425442 TARSU/TIA 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130017691277 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130008920165 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150009934942 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150013919180 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la sentenza n. 397/01/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento in data 24.09.2021 e depositata in segreteria in data 22.03.2022, con la quale erano stati rigettati i ricorsi riuniti nn.2931/2018 - 1/2019 e 2/2019 avanzati avverso plurime cartelle esattoriali, che assumeva conosciute solo attraverso il rilascio dell'estratto di ruolo.
Resisteva con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Senonchè in data 24.01.2025 Ricorrente_1 s.r.l. ha depositato memoria nella quale si legge quanto segue: “in seno alla parte ricorrente non sussiste un interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo poiché la stessa non rientra in uno dei predetti tre casi così come conformato dal legislatore nella novella legislativa del 2021”.
La causa è stata decisa all'udienza del giorno 25.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, in primo grado, le cartelle ritenute non notificate sono state impugnate sulla base di estratti di ruolo.
Ora, è noto che è intervenuta una nuova normativa sull'impugnativa degli estratti di ruolo. L'art.
3-bis del d.
l. 21.10.2021, n. 146, ha introdotto il comma 4-bis all'art. 2 del d.p.r. 20.9.19873, n. 602, disponendo come regola generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. E l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata è ammessa soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l'iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio: - per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, del d.lgs.
18/4/2016, n. 50, - per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all'art. 48-bis del d. p.r.
29.9.1973, n. 602, - per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La norma, quindi, ha espressamente limitato le possibilità di impugnazione del ruolo del contribuente ad ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
A questo proposito non può sottacersi che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla
I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24,
101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022). In relazione all'impugnazione del ruolo e delle cartelle affermate come non notificate, le Sezioni Unite hanno affermato che le relative previsioni del citato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che va dimostrato. E se il pregiudizio è sorto prima della proposizione del ricorso, può invocarsi la rimessione in termini, istituto applicabile anche al processo tributario (v. Cass. 268/2022).
Nel presente giudizio di appello nessuna richiesta di rimessione in termini è stata però formulata al fine di dimostrare l'interesse ad agire in base al citato comma 4 bis.
Anzi, nella memoria depositata in data 24.01.2025 si legge: “in seno alla parte ricorrente non sussiste un interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo poiché la stessa non rientra in uno dei predetti tre casi così come conformato dal legislatore nella novella legislativa del 2021”.
Va quindi rilevata, alla luce delle più recenti novità, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, con rigetto dell'appello proposto.
Alla luce dell'esito del giudizio e delle questioni esaminate, nonché della decisione sulla base di normativa sopravvenuta, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 9, rigetta l'appello formulato avverso la sentenza n. 397/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento in data 24.09.2021
e depositata in segreteria in data 22.03.2022. Spese di lite compensate.
Palermo, 25.02.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
EN Lo Manto Baldassare Quartararo
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4642/2022 depositato il 03/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 397/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il 22/03/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912018000994654 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160003993538 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100008257290 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120007769616 IRES-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130014403125 IRPEF-ALTRO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006425543 IRES-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110002491071 IVA-ALIQUOTE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110002491071 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150003931384 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000994553 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170016670734 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160036489960 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170003247703 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160003993437 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140001130687 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140001130788 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140005375535 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140011988542 IRES-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140019561570 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100010437437 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100010437437 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090005370368 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120004772079 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120004772079 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120028473638 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110009688362 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. .29120130006425442 TARSU/TIA 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130017691277 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130008920165 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150009934942 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150013919180 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la sentenza n. 397/01/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento in data 24.09.2021 e depositata in segreteria in data 22.03.2022, con la quale erano stati rigettati i ricorsi riuniti nn.2931/2018 - 1/2019 e 2/2019 avanzati avverso plurime cartelle esattoriali, che assumeva conosciute solo attraverso il rilascio dell'estratto di ruolo.
Resisteva con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Senonchè in data 24.01.2025 Ricorrente_1 s.r.l. ha depositato memoria nella quale si legge quanto segue: “in seno alla parte ricorrente non sussiste un interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo poiché la stessa non rientra in uno dei predetti tre casi così come conformato dal legislatore nella novella legislativa del 2021”.
La causa è stata decisa all'udienza del giorno 25.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, in primo grado, le cartelle ritenute non notificate sono state impugnate sulla base di estratti di ruolo.
Ora, è noto che è intervenuta una nuova normativa sull'impugnativa degli estratti di ruolo. L'art.
3-bis del d.
l. 21.10.2021, n. 146, ha introdotto il comma 4-bis all'art. 2 del d.p.r. 20.9.19873, n. 602, disponendo come regola generale la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. E l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata è ammessa soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l'iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio: - per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, del d.lgs.
18/4/2016, n. 50, - per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all'art. 48-bis del d. p.r.
29.9.1973, n. 602, - per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La norma, quindi, ha espressamente limitato le possibilità di impugnazione del ruolo del contribuente ad ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
A questo proposito non può sottacersi che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla
I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24,
101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022). In relazione all'impugnazione del ruolo e delle cartelle affermate come non notificate, le Sezioni Unite hanno affermato che le relative previsioni del citato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che va dimostrato. E se il pregiudizio è sorto prima della proposizione del ricorso, può invocarsi la rimessione in termini, istituto applicabile anche al processo tributario (v. Cass. 268/2022).
Nel presente giudizio di appello nessuna richiesta di rimessione in termini è stata però formulata al fine di dimostrare l'interesse ad agire in base al citato comma 4 bis.
Anzi, nella memoria depositata in data 24.01.2025 si legge: “in seno alla parte ricorrente non sussiste un interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo poiché la stessa non rientra in uno dei predetti tre casi così come conformato dal legislatore nella novella legislativa del 2021”.
Va quindi rilevata, alla luce delle più recenti novità, l'inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, con rigetto dell'appello proposto.
Alla luce dell'esito del giudizio e delle questioni esaminate, nonché della decisione sulla base di normativa sopravvenuta, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 9, rigetta l'appello formulato avverso la sentenza n. 397/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento in data 24.09.2021
e depositata in segreteria in data 22.03.2022. Spese di lite compensate.
Palermo, 25.02.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
EN Lo Manto Baldassare Quartararo