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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/12/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
CAUSA CIVILE N. R.G. 730/2024 tra
(C.F./P.IV ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f./P.IV __), rappresentati e difesi dall'avv. BELTRAME EMANUELA
[...]
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in CORSO
VITTORIO EMANUELE II N. 20 45011 ADRIA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.IV , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANNI MANCINI MARCO
( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._3
quest'ultimo in ZZ EL
- resistente –
All'udienza del 11/12/2025, davanti al Giudice IU LA, sono presenti
-per la parte ricorrente, l'Avv. BELTRAME Parte_1
EMANUELA;
-per la parte convenuta, , l'Avv. MANCINI. Controparte_1
E' presente ai fini della pratica professionale il dott. . Persona_1
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
I difensori delle parti discutono la causa, riportandosi alle note conclusive autorizzate già depositate e alle conclusioni in atti rassegnate.
1 Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio, ad ore 10,28.
Ad ore 19,00, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, autorizzate a non presenziare, il giudice, in nome del Popolo Italiano, pronuncia sentenza dando lettura della sottoestesa
SENTENZA
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
IN VIA PRELIMINARE
Voglia il Tribunale adito, in sede collegiale, previ gli adempimenti di legge in riforma dell'ordinanza n. cronol. 5305/2025 del 11/07/2025 RG n. 730/2024 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/04/2025 e notificata in data 11/7/2025 a mezzo pec ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, rimettere il procedimento in istruttoria, disponendo integrazione della perizia del CTU Ing. volta a CP_2
quantificare il carico dell'incendio ossia in che misura ha contribuito il propagarsi dell'incendio e l'alimentazione dell'incendio l'ammasso dei materiali presenti nella veranda per condotta del signor e per tutti fati descritti e Controparte_1
la corresponsabilità del nell'alimentazione dell'incendio in premessa;
CP_1
A)Confermare l'ordinanza di rilascio dell'immobile per morosità ex art 665 cpc poichè il conduttore ha omesso illegittimamente e in assenza di giusta causa , di versare ai locatori le mensilità dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre
2023 , e gennaio e febbraio 2024 per un totale complessivo di € 3.440,00 oltre ai canoni relativi ai mesi marzo , aprile maggio giugno luglio e agosto 2024 pari ad € 2580,00 maturati in epoca successiva alla data del ricorso per sfratto e condannare
[...]
a pagare ai signori e la somma complessiva di € 6020,00 CP_1 Parte_2 Pt_1
B)Accertare e confermare la risoluzione del contatto di locazione a far data dal
08.05.2024 ossia dalla data di pronuncia dell'ordinanza di rilascio cronologico n.
3615/2024;
2 C)Accertarsi e dichiararsi che l'incendio è scoppiato nella veranda dell'immobile locato a per fatti e colpa esclusiva del conduttore Controparte_1 Controparte_1
e per tutti fatti descritti in premessa;
D) Accertarsi e dichiararsi che causa l'incendio l'immobile di proprietà dei signori e ha subito dei danni alla struttura così come descritti nella relazione Parte_2 Pt_1
dell'Ing. e conseguentemente condannarsi a pagare Persona_2 Controparte_1
ai locatori e la somma di € 28.285,58 o quella che risulterà di Parte_2 Pt_1
giustizia a titolo di risarcimento dei danni derivati all'immobile causa l'incendio scoppiato per fatti e colpa del conduttore;
E)Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del conduttore per lo scoppio dell'incendio e dei danni occorsi all'immobile per violazione degli obblighi di custodia ex art artt.
1587 ,1588 , 1590 e 1177 c.c;
RELATIVAMENTE ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO DEL
AT
F)Accertarsi e dichiararsi l'infondatezza in fatto e in diritto dell'eccezione di inadempimento contrattuale sollevata da nei confronti dei locatori Controparte_1
e e per i fatti descritti in premessa;
Parte_2 Pt_1
G)Accertarsi e dichiararsi che alcun accordo di sospensione del pagamento del canone locatizio è intercorso con i proprietari – locatori il giorno successivo all'incendio;
H)Rigettarsi poichè infondata e non provata la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal conduttore per l'importo di euro 13.885,00 e per i fatti descritti in premessa;
I)Accertare e dichiarare che nessuna somma dovrà essere versata dal locatori al conduttore per la fase di reclamo;
IN VIA SUBORDINATA
1)Nella denegata ipotesi in cui il G.I. non accolga le domande di condanna e di accertamento formulate in via principale , voglia il giudicante accertare previa la rimessione in istruttoria della causa, la corresponsabilità del conduttore così come
3 confermata dal CTU ma non quantificata, sia nello scoppio dell'incendio e nella sua alimentazione e per i fatti descritti in premessa e condannare;
lo stesso a pagare ai locatori tutti i danni derivati all'immobile dall'incendio nella percentuale che sarà quantificata dal CTU;
2) Nella denegata ipotesi in cui il G.I. non accolga le domande di condanna e di accertamento formulate in via principale , e non voglia il giudicante accertare , previa la rimessione in istruttoria della causa la corresponsabilità del conduttore così come confermata dal CTU ma non quantificata, sia nello scoppio dell'incendio e nella sua alimentazione e per i fatti descritti in premessa condannare il a pagare ai CP_1
locatori ella percentuale del 60% sia tutti i danni derivati all'immobile dall'incendio quantificati complessivamente nella somma di € 28.285,58;
- Con vittoria di spese ed onorari.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
Nel merito:
- Rigettare la richiesta degli attori di risoluzione del contratto di locazione per asserita colpa e fatto del conduttore ed ogni altra richiesta degli intimanti - attori, in quanto non sussiste il preteso inadempimento del conduttore, essendo la posizione del conduttore stesso giustificata e legittimata dall'eccezione di inadempimento che egli rivolge nei confronti dei proprietari – locatori, inadempienti nei loro obblighi, né sussistendo la morosità del conduttore, stanti anche gli accordi di sospensione del pagamento del canone che erano intercorsi con i locatori;
- Accertare e dichiarare parte locatrice inadempiente per la non conformità ed i vizi dell'impianto elettrico dell'appartamento locato che hanno causato l'incendio del
28/06/2023 e il conseguente non regolare godimento dell'immobile ed i danni derivati da esso, e per l'effetto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione, accertando e dichiarando che parte locatrice provvederà alla rimessione in pristino dell'immobile a sua cura e spese, esonerando parte conduttrice dal pagamento del canone di locazione dal giorno dell'incendio in poi, o, subordinatamente, disponendo il pagamento di un canone ridotto stante il minor godimento dell'immobile, e condannando parte locatrice
4 al risarcimento dei danni ai beni mobili del conduttore per l'importo di euro 6.054,00=,
o per il diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto accertato in corso di giudizio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
- Rigettarsi ogni ulteriore domanda di parte attrice – intimante nei confronti del sig.
, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
- Con rifusione delle spese di giudizio, di C.T.U. e di CTP.
In via Istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie formulate nella memoria integrativa del 08/07/2024, ed in particolare i capitoli nn. 6 e 9 per i motivi sopra esposti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 05/03/2024, i signori e Parte_2 Parte_1
(di seguito, TO) convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale il
[...]
signor (di seguito, Conduttore), per ottenere la convalida Controparte_1
dello sfratto relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Adria, Via Cordella n. 4.
I TO chiedevano la risoluzione del contratto per grave inadempimento del
Conduttore, rappresentato dal mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi da luglio 2023 a febbraio 2024, per un importo complessivo pari ad € 3.440,00, oltre canoni a scadere. Chiedevano altresì l'emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e, in sede di merito, il risarcimento dei danni all'immobile conseguenti all'incendio del 28/06/2023, per un importo quantificato in via principale in €
28.285,58.
Il Conduttore si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida, eccependo in via preliminare la legittimità della sospensione del pagamento del canone (eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.), a causa del grave inadempimento dei TO per il non regolare godimento dell'immobile a seguito dell'incendio del 28/06/2023.
Proponeva, in via riconvenzionale, la domanda di accertamento dell'inadempimento della parte locatrice per la non conformità dell'impianto elettrico
5 che aveva causato l'incendio, con conseguente condanna alla rimessione in pristino, esonero dal pagamento del canone dal giorno dell'evento e risarcimento dei danni ai beni mobili del Conduttore (quantificati in via principale in € 6.054,00).
All'udienza del 17/04/2024, a seguito dell'opposizione del Conduttore, il Giudice, con ordinanza cronol. 3615/2024 dell'08/05/2024, disponeva il rilascio dell'immobile con riserva delle eccezioni del Conduttore e pronunciava l'ordinanza di mutamento del rito da rito speciale a rito locatizio ex art. 426 c.p.c. (R.G. 730/2024).
Successivamente, veniva disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) per l'accertamento dello stato dei luoghi, la verifica dell'impianto elettrico e delle cause dell'incendio.
Il CTU, Ing. depositava la propria relazione tecnica, da cui emergeva Persona_3
quanto segue:
-L'impianto elettrico a servizio dell'alloggio non risulta conforme alle normative tecniche vigenti, presentando evidenti carenze impiantistiche che ne compromettono la sicurezza;
-L'origine dell'incendio (verificatosi in veranda) è stata individuata in un corto circuito nei cavi elettrici che portavano al punto luce;
-Il CTU rilevava una possibile corresponsabilità delle parti, affermando che l'incendio sarebbe scoppiato anche a causa del materiale ammassato (carico di incendio) nella veranda.
Chiamato a chiarimenti, all'udienza del 17/04/2025, l'Ing. precisava: CP_2
-che la causa scatenante principale dell'innesco dell'incendio è il fatto che l'impianto elettrico non è a norma;
-Il carico di incendio (materiali combustibili ammassati) ha influito sull'entità dei danni provocati dall'incendio, costituendo una concausa del danno e non dell'innesco stesso.
-Rilevava che la percentuale di colpa relativa alla non conformità dell'impianto elettrico è difficile da individuare sulla base di un criterio oggettivo.
6 A seguito dei risultati della CTU, il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. (Ordinanza 27/01/2025), prevedendo la risoluzione consensuale del contratto, il rilascio, la compensazione delle spese e la ripartizione a metà delle spese di CTU. Il Conduttore aderiva alla proposta, mentre i TO la rifiutavano, insistendo nella loro tesi.
Con Ordinanza del 10/07/2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12/11/2025, con termini per deposito di note conclusive.
Nelle proprie note conclusive, i locatori insistevano per la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Conduttore e per la sua condanna al pagamento dei canoni insoluti (€ 3.440,00) e al risarcimento dei danni all'immobile (€ 28.285,58).
In subordine, chiedevano l'accertamento della corresponsabilità del Conduttore nell'incendio e la condanna al risarcimento nella percentuale da quantificarsi (o, in via ulteriormente subordinata, al 60%).
Per parte sua, il conduttore insisteva per il rigetto dello sfratto e della domanda di ingiunzione e, in via riconvenzionale, per l'accertamento dell'inadempimento del
RE (impianto elettrico non a norma) e la conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto per colpa del RE, con esonero del Conduttore dal pagamento del canone dal giorno dell'incendio e condanna dei TO al risarcimento dei danni ai beni mobili (€ 6.054,00).
In subordine, chiedeva la riduzione del canone.
All'udienza del 12.12.2025 le parti discutevano la causa, che, all'esito della camera di consiglio, viene ora decisa come segue.
In diritto
La domanda degli intimanti non può essere accolta.
Nella presente causa si tratta di verificare le cause dell'incendio che colpì
l'immobile locato nell'estate del 2023 e, per l'effetto, a chi ne vada addossata la responsabilità.
7 È noto, da un lato, che per l'art. 1578 c.c. il locatore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi, tanto che se, al contrario, al momento della consegna la cosa locata risulta affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, salvo poi sempre anche il risarcimento degli eventuali danni, a meno che il locatore non ignorasse senza colpa l'esistenza dei vizi.
D'altro canto, l'art. 1588 c.c. prevede il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
Non vi è dubbio che sul conduttore, in virtù della disponibilità materiale della cosa che acquista con il rapporto di locazione e dei conseguenti obblighi di custodia, incomba l'obbligo di vigilare e di mantenere il controllo della cosa locata. In caso di danni (da incendio) riportati dalla cosa locata, il conduttore convenuto in giudizio dal locatore è tenuto ad offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” di responsabilità, dimostrando, in primo luogo, di aver esercitato, con la diligenza necessaria, la prestazione accessoria di custodia del bene locato, dovuta a norma degli artt. 1588 e 1177 c.c. (quest'ultimo prevede che l'obbligo di consegnare una cosa prevede anche quello di custodirla fino alla consegna). Alla prova di aver adempiuto gli obblighi di custodia a suo carico, si aggiunge, ai fini di dare la prova liberatoria dalla propria responsabilità in caso di incendio, la prova che il fatto da cui è scaturito il danno o il perimento della cosa in custodia sia dipeso da circostanza non imputabile al conduttore (conformemente alla regola generale contenuta nell'art. 1218 c.c.).
Con specifico riferimento all'incendio di immobile locato, la Suprema Corte si è più volte espressa nel senso suddetto: “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivanti da incendio, qualora non provi che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreta, non era a lui imputabile, sicché, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta della perdita o del
8 deterioramento della cosa locata resta a suo carico, con conseguente obbligo di risarcimento danni, giusta disposto dell'art. 1588 cod. civ.” (cfr Cass. 17429/2006).
Si veda anche la seguente massima: “Nella ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'art. 1588 c.c. a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile ad una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria” (cfr Cass. 15721/2015).
Con specifico riferimento all'incendio determinato da vizi dell'impianto elettrico, la Suprema Corte è intervenuta con un recente arresto, affermando che il conduttore non risponde dei danni derivanti dall'incendio della cosa locata, nell'ipotesi in cui si accerti che l'evento dannoso ha avuto origine da un impianto elettrico non a norma dell'immobile. In questo caso, il conduttore supera la presunzione ex art. 1588 c.c. e la responsabilità si consolida in capo al locatore, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr
Cass. 3489/2023).
Ebbene, nella presente causa è stata svolta una CTU tecnica, che, all'esito di una esauriente indagine e di un ampio dibattito, ha innanzitutto rilevato che:
-l'incendio ha avuto origine all'interno della veranda, ubicata sul lato sud dell'appartamento;
-i danni maggiori, causati dal fuoco diretto, hanno interessato la veranda
(distruzione di vetrate, distacco di intonaco e solaio per le alte temperature);
-la camera da letto adiacente ha riportato danni esclusivamente da fumo e fuliggine e lo scollamento della pavimentazione in legno a causa dell'acqua impiegata per lo spegnimento.
9 Circa le cause dell'incendio, il CTU ha evidenziato le gravi carenze dell'impianto elettrico, che è risultato non conforme alle normative vigenti, presentando gravi carenze che compromettono la sicurezza. In particolare:
-l'impianto, risalente agli anni '70-'80, è privo della dichiarazione di conformità.
A tal proposito, in risposta al CTP degli intimanti, che rilevava come la dichiarazione di conformità non fosse necessaria per impianti realizzati in quegli anni, il CTU ha fatto notare che l'impianto elettrico all'interno dell'alloggio risale indicativamente agli anni 1970-1980, ma la linea montante che alimenta l'alloggio, installata nelle parti comuni, è stata realizzata successivamente al 1990. Questa distinzione temporale è stata possibile grazie all'identificazione delle tipologie dei cavi elettrici utilizzati.
L'impianto risultava privo della dichiarazione di conformità sia per la parte interna che per quella esterna all'alloggio.
-il circuito elettrico che serviva la veranda e la camera da letto era privo di conduttori di terra;
-la linea montante principale che alimenta l'alloggio era priva di protezione magnetotermica differenziale a monte;
-sono state riscontrate anomalie nel sezionamento: abbassando tutti gli interruttori del quadro elettrico dell'alloggio, alcuni circuiti (es. cucina) rimanevano comunque in tensione.
Ciò posto, il punto di innesco è stato localizzato nella parte ovest del terrazzo/veranda. La causa dell'innesco per il CTU va individuata in un corto circuito nell'impianto elettrico, verificatosi in particolare nei cavi posati all'esterno della veranda o nella plafoniera esterna. La rimozione del materiale combusto non ha portato all'identificazione di altri elementi che potessero suggerire tipologie di innesco diverse da quella elettrica.
I danni, poi, sarebbero stati aggravati e andrebbero attribuiti in parte all'innesco e in parte alla presenza di un elevato quantitativo di materiale combustibile, stoccato all'interno della veranda (il c.d. "carico d'incendio"). Il quantitativo di combustibile è ritenuto una concausa che ha influito sul danno, ma non sull'evento in sé.
10 Il CTU ha anche fornito chiarimenti, per rispondere alle osservazioni dei CTP e degli avvocati, in particolare della parte locatrice, che tendeva ad attribuire la responsabilità all'uso del bene (materiale stoccato e uso di elettrodomestici) da parte del conduttore.
La parte locatrice ha infatti tentato di sostenere che il CTU si sarebbe limitato a formulare mere "ipotesi" sul punto di innesco, non indicando la causa con assoluta certezza. Il CTU ha però chiarito di aver applicato il principio del "più probabile che non", un criterio di ragionevole probabilità logica adottato in ambito civilistico, quando le evidenze non permettono di raggiungere l'assoluta certezza. Il CTU ha quindi ribadito che il corto circuito si è determinato con probabilità in corrispondenza di una scatola di derivazione o di un punto luce della veranda. La conclusione tecnica resta che, se l'impianto fosse stato a norma, il corto circuito non si sarebbe verificato o si sarebbe interrotto immediatamente.
La parte locatrice ha anche suggerito che la causa principale dell'incendio fosse da attribuire all'uso improprio di elettrodomestici ammassati nella veranda (trasformata in "angolo cottura").
Il CTU ha però respinto l'ipotesi che l'uso degli elettrodomestici sia stata la causa scatenante. Ha ribadito che l'origine è elettrica, mentre il materiale stoccato ha solo amplificato l'entità del danno. Ha inoltre sottolineato che la rimozione di tale materiale non ha portato alla scoperta di elementi che potessero supportare l'ipotesi di altre tipologie di innesco (come l'uso anomalo di apparecchiature).
Al CTU è stato anche chiesto di specificare il grado di colpa delle parti, il grado di incidenza delle rispettive condotte sull'incendio e le sue conseguenze, ma l'Ing. ha precisato di non essere in grado di effettuare una tale percentualizzazione, non CP_2
essendovi elementi obiettivi per farlo.
Circa la quantificazione dei danni:
-Danni all'Immobile: sono stati elencati e misurati i danni, tra cui la completa distruzione della veranda e dei relativi serramenti, il distacco dell'intonaco in veranda,
11 il danno alla pavimentazione di entrambi i locali e l'annerimento di pareti e soffitti della camera da letto.
-Costi di Ripristino: sono stati determinati i costi per gli interventi necessari (ad esempio, fornitura e posa di nuovi serramenti, spicconatura e rifacimento degli intonaci, bonifica da fumi e fuliggine, ripristino della pavimentazione).
-Beni Mobili: non è stato possibile effettuare una quantificazione accurata dei beni mobili e del vestiario menzionati dal CTP di parte conduttrice, poiché il materiale è stato completamente distrutto e non visionabile durante il sopralluogo.
In sintesi, la conclusione tecnica del CTU è che la causa principale dell'incendio sia da ricondurre al corto circuito di natura elettrica in un impianto vetusto e non a norma, mentre l'entità dei danni è stata aggravata dal materiale combustibile stoccato in veranda.
Ebbene, a fronte di tutto quanto sopra esposto, non vi possono essere dubbi in ordine alla individuazione della causa dell'incendio, che va attribuita ad un corto circuito dell'impianto elettrico, in corrispondenza della veranda, impianto vecchio e non a norma (tra l'altro con violazione dell'art. 1578 c.c., che impone al locatore di consegnare una cosa immune da vizi, disciplinando le tutele del conduttore in caso di loro sussistenza).
Che l'impianto non fosse a norma è certo.
Il CTU richiama la normativa in materia, ossia l'art. 6 comma 3 del DM 37/08, che dispone: “Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro
i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA”.
Nel caso di specie, invece, come constatato dal CTU, l'impianto elettrico al servizio dell'alloggio presentava gravi carenze di sicurezza. In particolare, l'impianto risultava privo di un adeguato sezionamento: abbassando l'interruttore generale del quadro elettrico dell'appartamento, alcuni circuiti rimanevano comunque attivi,
12 compromettendo la sicurezza dell'impianto. Inoltre, mancava una protezione contro i sovraccarichi all'origine, come evidenziato dalle foto allegate alla perizia, che mostrano l'assenza di protezione alla base del montante. Infine, la sola presenza di una protezione differenziale, in assenza di un impianto di terra, risulta insufficiente. In caso di un guasto sull'isolamento di un elettrodomestico, il differenziale potrebbe non intervenire correttamente, lasciando esposto l'impianto al rischio di contatti indiretti
(cfr pag. 22 relazione peritale).
Ipotesi alternative valide sull'origine dell'innesco non ne sono state fornite. Il
CTP dei locatori ha provato ad ipotizzare che la causa potesse identificarsi in un corto circuito degli elettrodomestici impropriamente ammassati in veranda, ma il CTU ha convincentemente spiegato che, come già sopra esposto, anche a seguito della rimozione del materiale, non sono emerse tracce o elementi atti a suffragare questa ipotesi, mentre sussistono valide ragioni per ricondurre il problema al già menzionato corto circuito dell'impianto elettrico (cfr pag. 5 e 6 relazione).
Quella del CTP è quindi un'ipotesi del tutto astratta e teorica, che non può in quanto tale integrare una valida ipotesi alternativa circa l'origine dell'incendio.
Il fatto che nella veranda fosse ammassato materiale combustibile non ha nulla a che fare con l'an dell'incendio, come ben spiegato dal CTU, che ha affrontato la questione semmai sotto il profilo della quantificazione dei danni, quindi del danno risarcibile, non sotto il profilo dell'an, ossia delle cause dell'incendio, che rimangono circoscritte a quelle dianzi evidenziate.
Peraltro, la presenza di materiale combustibile in un'abitazione è la normalità e anche il fatto che nella veranda da cui l'incendio si è sviluppato fossero ammassati molti oggetti, elettrodomestici, ecc., non risulta violare alcuna regola di cautela, anche perché il locatore deve poter confidare che l'immobile sia immune da vizi, vizi che, invece, nella specie sono stati riscontrati.
Pacifico, quindi, che il conduttore abbia fornito la prova liberatoria che a lui competeva, ex art. 1588 c.c., con la conseguenza che va accolta la domanda di
13 risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni, ex art. 1578 c.c., con reiezione delle domande di parte intimante.
Peraltro, in ordine alla quantificazione dei danni, essa non potrà che essere fatta in via equitativa, atteso che i materiali sono andati distrutti nell'incendio e non ne sono stati prodotti reperti fotografici e/o fatture d'acquisto, ecc., sicchè lo stesso CTU ha precisato di non essere in grado di effettuare quantificazioni.
Si ritiene quindi di riconoscere la somma di euro 5.000,00, in via equitativa, oltre interessi legali semplici, dalla data dell'incendio al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
A carico della parte intimante/ricorrente anche le spese di CTU e del CTP di parte intimata/resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi:
-rigetta le domande di parte intimante/ricorrente e Parte_1 Parte_2
[...]
-in accoglimento delle domande di parte intimata/resistente, dichiara la risoluzione del contratto per fatto e colpa dei locatori e, per l'effetto, li condanna al risarcimento in favore del conduttore della complessiva Controparte_1
somma di euro 5.000,00, oltre interessi dalla data dell'incendio al saldo.
-condanna gli intimanti/ricorrenti alla rifusione in favore del delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
-pone definitivamente a carico degli intimanti/ricorrenti le spese di CTU e le spese del CTP di parte resistente, se ed in quanto documentate in corso di causa.
Rovigo, 12/12/2025
Il Giudice
IU LA
14