CASS
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2024, n. 21029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21029 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
uditi i difensori presenti: avvocato VALERIO SPIGARELLI del foro di ROMA e avvocato US ANNUNZIATA del foro di SALERNO che hanno illustrato i rispettivi ricorsi insistendo per l'accoglimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 21029 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 13/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 marzo 2023, la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 23922/2021 della Terza Sezione penale della Corte di cassazione, ha confermato la condanna di OL IN quale promotore di una associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, ha escluso che egli avesse svolto nell' associazione il ruolo di organizzatore, lo ha assolto da altra imputazione relativa alla detenzione e al porto di una pistola (capo 89 bis) e ha rideterminato la pena per il reato associativo e per altri reati (in relazione ai quali, nell'ambito del presente procedimento, la penale responsabilità di IN è già stata irrevocabilmente accertata) nella misura finale di anni dodici, mesi sei e giorni dieci di reclusione. Nel determinare il trattamento sanzionatorio la Corte di appello è partita dalla pena base di anni venti di reclusione, pari al minimo edittale previsto dall'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 individuato come il più grave tra i reati uniti dal vincolo della continuazione. 2. Per miglior comprensione della vicenda è doveroso riferire che, nel presente procedimento, OL IN è stato ritenuto responsabile con accertamento ormai definitivo: - di aver trasportato, offerto in vendita e ceduto quantità anche ingenti di sostanze stupefacenti (capi 2 e 91); - di aver compiuto, in concorso con altri, azioni estorsive volte ad ottenere il monopolio del traffico di stupefacenti in Battípaglia e nelle zone limitrofe;
in particolare, in danno di IN RI (capo 92, fatto del 10 febbraio 2010), AN HO (capo 94, fatto del 25 giugno 2010), AN ZZ, IC AF, GE RR, RO AN e IO PE (capo 99, fatti del 4 febbraio 2011), OS Di NE (capo 100, fatto del 6 aprile 2011); - di avere usato violenza o minaccia nei confronti di giovani elettori per costringerli a votare in favore di suo padre (RL IN) e ottenerne la nomina a consigliere comunale (capo 113, fatti commessi sino al 6 e 7 giugno 2009). 2.1. Il presente ricorso ha ad oggetto il ruolo che IN avrebbe assunto all'interno della associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 contestata al capo 1) alla quale, con accertamento definitivo, è stato ritenuto affiliato. OL IN è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 quale promotore e organizzatore della associazione - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno con sentenza del 14 luglio 2016, confermata per questa parte dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 5 ottobre 2017. Il 15 gennaio 2019 la Corte 2 di cassazione (Sez. 4, sentenza n. 27943/2019) ha annullato in parte la sentenza della Corte di appello di Salerno del 5 ottobre 2017. In particolare, per quanto qui rileva, l'ha annullata «con riferimento al ruolo di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90» attribuito al IN, rinviando per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Con sentenza del 22 ottobre 2019 la Corte di appello di Napoli, investita in sede di rinvio, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di OL IN per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 riconoscendogli poteri decisionali e di gestione dell'associazione e ritenendo provato sia il ruolo di promotore che quello di organizzatore. Anche questa sentenza è stata annullata dalla Corte di cassazione (Sez. 3, sentenza n. 23922/2021 del 14 gennaio 2021). Dopo aver ribadito che «la partecipazione di IN all'associazione in esame costituisce un dato ormai pacifico» la nuova sentenza rescindente ha rilevato che nel giudizio di rinvio non erano state «del tutto colmate le lacune segnalate dalla Quarta Sezione penale di questa Corte rispetto all'attribuzione a IN del ruolo apicale di cui all'art. 74, comma 1, del d.P.R. n.309 del 1990» né quanto al ruolo di organizzatore del sodalizio, che il giudice del rinvio non ha «delineato in termini adeguatamente specifici», né quanto al ruolo di promotore, che avrebbe richiesto maggiore approfondimento. Con specifico riferimento alla costituzione dell'associazione, la Terza Sezione penale di questa Corte ha osservato (pag.11 della motivazione): - che le dichiarazioni rese da OS DE (il quale «ha attribuito a IN un ruolo decisivo nella costituzione del sodalizio, avvenuta nel settembre 2009 a seguito di un summit, essendosi il ricorrente poi occupato di reclutare la manodopera e di avviare le attività illecite del gruppo») costituiscono una «base importante per l'assegnazione a IN del ruolo di promotore»; - che, tuttavia, già nella prima sentenza rescindente, era stata sottolineata la necessità di approfondire il tema, «non potendosi ritenere sufficienti le propalazioni del coimputato, per quanto connotate da un apprezzabile livello di specificità»; - che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 ottobre 2019 non ha colmato tale lacuna essendosi soffermata soprattutto «sulle fasi successive alla costituzione dell'associazione senza verificare se, rispetto al momento genetico del sodalizio, il contributo di IN fosse stato o meno determinante» e senza compiere una «adeguata valutazione critica rispetto alla [...] reale valenza dimostrativa» di altre dichiarazioni e alla «eventuale correlazione logica» tra il racconto di OS DE e «altre fonti probatorie acquisite». 2.2. Nuovamente chiamata a valutare se a OL IN possa essere attribuito un ruolo apicale nell'associazione la cui esistenza è stata definitivamente 3 accertata, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 marzo 2023, ha escluso che egli abbia assunto il ruolo di organizzatore, ma lo ha ritenuto promotore dell'associazione così confermando la qualificazione giuridica del fatto quale violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90. A sostegno di tali conclusioni la Corte territoriale ha fatto riferimento alle dichiarazioni di OS DE (citate anche dalla sentenza rescindente) e ha sostenuto (pag. 9 e 10 della motivazione): - che «non v'è dubbio in ordine alla presenza di IN alla riunione fondativa del sodalizio, tenutasi a settembre 2009 presso il ristorante "Il Laghetto" [...] alla presenza anche di ER IA e OS DE»: - che OS DE ha «riferito i dettagli di tale convegno» precisando che IN «oltre ad aderire al gruppo, si fece carico di reperire e gestire la rete di spacciatori, nonché di reperire un fornitore, poi individuato in tale CI da Ma ra no»; - che le dichiarazioni di DE trovano «formidabile riscontro» in quelle di CA IA, secondo il quale OS DE (fratello di CA IA), OL IN e ER IA erano già attivi nel traffico di stupefacenti, ma poi si misero insieme e costituirono l'associazione; - che, secondo CA IA, con questo accordo ì tre soggetti sopra indicati misero assieme «la mente, la forza ed il coraggio»; la mente era OS DE, «la mente e il coraggio era costituita dal duo IA-IN» i quali «dicevano apertamente, in tutti i luoghi di ritrovo, [...] che in IA tutti quelli che spacciavano dovevano comprare da loro»; - che CA IA ha riferito di violenze esercitate nei confronti di spacciatori e consumatori, picchiati da ER IA e OL IN e così indotti a rifornirsi da loro;
- che CA IA ha riferito di aver assistito personalmente ad una aggressione in danno di IN RI (capo 92, fatto del 10 febbraio 2010); - che un ulteriore riscontro è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore IL LO, il quale ha definito IN come «il capo dei capi» e ha riferito «di aver constatato di persona (per aver assistito alle estorsioni commesse ai danni di La RA e Caruccio) che costui era dotato di un carisma criminale superiore a quello degli altri due, come ammesso, in presenza di esso collaboratore, dallo stesso DE». 3. I difensori di OL IN, avv. Giuseppe Annunziata e avv. Valerio Spigarelli, muniti di apposito mandato ex art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., hanno proposto due distinti ricorsi contro la sentenza della Corte di appello del 24 marzo 2023. 4 4. Il ricorso sottoscritto dall'avvocato Annunziata si articola in tre motivi. 4.1. Col primo motivo il difensore deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, rispetto al ruolo di promotore attribuito a IN, e violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. conseguente al mancato rispetto dei principi di diritto affermati dalle sentenze rescindenti. Premesso che la Corte di appello ha ritenuto provato il ruolo di promotore sulla base delle dichiarazioni rese da OS DE e ha ritenuto che tali dichiarazioni fossero riscontrate dalle dichiarazioni di CA IA e IL LO, l'avv. Annunziata osserva che - come anche la sentenza impugnata riconosce - la presenza di IN all'incontro nel quale il gruppo si costituì, non sarebbe sufficiente da sola a qualificare il suo ruolo come quello di un promotore e non di un mero aderente della prima ora. La Corte di appello, infatti, ha considerato significativo ai fini della attribuzione a IN del ruolo di promotore, che, in quell'incontro, egli abbia assunto l'incarico di «reperire e gestire la rete di spacciatori, nonché di reperire un fornitore, poi individuato in tale CI da RA». Secondo il difensore, muovendo da queste premesse, la Corte territoriale avrebbe dovuto argomentare sull'effettivo svolgimento dell'incarico assunto, spiegando in che modo IN abbia concretamente contribuito a promuovere i rapporti con fornitori e spacciatori e come tali rapporti siano stati concretamente definiti, ma la sentenza impugnata non contiene indicazioni in tal senso. Secondo il difensore, è «promotore» di una associazione chi raggruppa gli iniziali consensi partecipativi e conferisce lo stimolo alla costituzione e operatività della struttura associativa. Pertanto, avendo attribuito a IN il ruolo di promotore, la Corte territoriale avrebbe dovuto compiere una analisi circostanziata «dei fatti e degli eventi della vita associativa» e argomentare sul ruolo, essenziale e tendenzialmente infungibile, svolto da IN nel concreto sviluppo della operatività del sodalizio. La sentenza impugnata, invece, si limita ad affermare genericamente che il ricorrente reperì e gestì la rete di spacciatori. Il difensore osserva inoltre che, secondo la Corte territoriale, nello svolgere il proprio ruolo di promotore, IN individuò un fornitore in persona di tale «CI da RA» e rileva: che «CI da RA» è stato identificato in SC GE;
che GE era imputato nel presente procedimento, ma è stato assolto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 26 settembre 2019 (non impugnata dal Pubblico ministero e divenuta irrevocabile); che di questo dato la Corte di appello non ha tenuto conto, sicché ha individuato tra le condotte qualificanti il ruolo di promotore una condotta che, con sentenza definitiva, è stata ritenuta non provata. Secondo il difensore, l'assoluzione di GE impone di escludere che IN possa aver individuato in CI da RA uno dei fornitori. 5 Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare i rapporti tra IN e altri fornitori napoletani, ma su questo punto la sentenza impugnata non ha speso parole pur avendo ritenuto che il ricorrente fu promotore del sodalizio ed avendone escluso solo il ruolo di organizzatore. Il difensore sostiene che vi sarebbe contraddizione tra il riconoscimento del ruolo di promotore e le argomentazioni sviluppate per escludere il ruolo di organizzatore. Da tali argomentazioni emerge, infatti: da un lato, che IN non fu «coinvolto nelle trattative con i fornitori» di RA;
dall'altro, che dopo l'arresto di CO MO (avvenuto il 25 febbraio 2011), IN si allontanò dal sodalizio e, a fronte di una importante esposizione debitoria nei confronti di fornitori che, quale promotore, doveva aver contribuito a individuare, «si limitò ad erogare un prestito di cinquemila euro ai vecchi sodali per poi chiederne anche la restituzione» (pag. 8 della motivazione). 4.2. Col secondo motivo, il difensore deduce erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. L'avv. Annunziata osserva che la sentenza impugnata ha attribuito a IN il ruolo di promotore dell'associazione sulla base delle dichiarazioni di OS DE e ha ritenuto che tali dichiarazioni fossero riscontrate da quelle rese da CA IA e IL LO, ma così argomentando ha disatteso i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alle caratteristiche che i riscontri esterni devono possedere e alla necessità, in caso di convergenza di più chiamate, che esse traggano fondamento da fonti indipendenti. Il difensore censura la sentenza impugnata sotto diversi profili: - perché, nel riportare le dichiarazioni di CA IA e IL LO, non ha valutato la credibilità soggettiva dei dichiaranti e la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca;
- perché non ha verificato l'esistenza di riscontri esterni individualizzanti;
- perché ha ignorato che LO e IA appresero quanto hanno riferito proprio da OS DE le cui dichiarazioni dovrebbero essere riscontrate dalle loro. Nello sviluppare quest'ultimo argomento, l'avv. Annunziata sottolinea: - che CA IA non risulta essere stato presente all'incontro costitutivo della associazione e seppe di quell'incontro perché viveva nella stessa casa del fratello (vale a dire proprio di OS DE); - che, nell'interrogatorio del 20 luglio 2015, LO ha ammesso di non aver mai incontrato IN sicché, in occasione dell'estorsione ai danni dì ON La RA (della quale IN non è stato neppure accusato), non può averne «personalmente» constatato il carisma (come, invece, ha dichiarato). 6 4.3. Col terzo motivo, l'avv. Annunziata lamenta vizi di motivazione in ordine alla genesi del sodalizio criminoso e all'asserito reimpiego da parte di IN dei profitti illeciti conseguiti in attività imprenditoriali lecite. Osserva in particolare che, secondo il racconto di OS DE, l'incontro al ristorante "Il Laghetto" fu successivo ad altro incontro nel quale, allo scopo di mantenere il controllo sul territorio da parte del "clan FF" e fornire contributo economico agli autorevoli componenti del clan che erano detenuti, LU SE e RA LL promossero la costituzione della associazione. Il difensore riferisce che, in assenza di riscontri, tale racconto è stato ritenuto già in primo grado insufficiente all'affermazione della penale responsabilità della SE e di CE e sostiene che, in questa situazione, le dichiarazioni rese da DE riguardo alla successiva costituzione della associazione e al ruolo di promotore svolto in quella sede da IN avrebbero dovuto essere sottoposte ad un vaglio di attendibilità particolarmente attento. L'avv. Annunziata ricorda inoltre che, secondo la sentenza impugnata (pag.9), pur essendo promotore dell'associazione, IN se ne distaccò dopo l'arresto di CO MO e, «con l'ausilio di ulteriori risorse finanziarie, questa volta di provenienza lecita», avviò «altre attività imprenditoriali tramite le quali si affrancò definitivamente dal traffico di droga». Il difensore si duole del carattere congetturale di tali argomentazioni e rileva che, nel formularle, la Corte territoriale non ha tenuto conto di quanto accertato nella sentenza di primo grado (per questa parte divenuta irrevocabile) che ha assolto IN dal reato di cui all'art. 12 sexies legge 7 agosto 1992 n. 356, per non essere stata raggiunta la prova del reinvestimento dei proventi delle attività delinquenziali nelle attività economiche gestite dallo stesso IN e dai suoi familiari. 5. Il ricorso sottoscritto dall'avvocato Spigarelli consta di un unico articolato motivo col quale il difensore deduce: mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza rispetto al ruolo di promotore attribuito a IN e violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; vizi di motivazione conseguenti al travisamento di numerosi elementi di prova;
erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. avuto riguardo alla supposta convergenza delle dichiarazioni di OS DE, CA IA e IL LO. 5.1. Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da OS DE, l'avv. Spigarelli osserva che, secondo il dichiarante, l'iniziativa di costituire l'associazione fu adottata da LU SE e RA LL che contattarono a tal fine ER IA incaricandolo di coinvolgere DE e IN già dediti al traffico di stupefacenti nel territorio di IA. Secondo le dichiarazioni di DE, dunque, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, 7 KL l'incontro al ristorante "il Laghetto" non fu costitutivo della associazione. A ben guardare, anzi - sostiene il difensore - DE non ha dichiarato che IN abbia assunto l'iniziativa di costituire l'associazione, ma ha sostenuto che tale iniziativa fu assunta da altri. Secondo il difensore a ciò deve aggiungersi che la sentenza di primo grado ha escluso, ritenendolo non provato per mancanza di riscontri, che SE e LL avessero dato impulso alla costituzione dell'associazione e ciò determina «un ulteriore vulnus logico dell'apparato argomentativo» della sentenza impugnata. L'avv. Spigarelli osserva che le dichiarazioni di DE non hanno trovato riscontro neppure nella parte in cui egli ha riferito che IN contribuì alla costituzione della associazione mettendo a disposizione il proprio fornitore di stupefacenti, SC ER (alias «CI da RA»). ER, infatti, è stato definitivamente assolto dall'accusa di aver partecipato all'associazione e, pertanto, anche su questo punto, il narrato di DE non ha trovato riscontro. In sintesi, secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe travisato il contenuto delle dichiarazioni di OS DE e le avrebbe ritenute attendibili senza confrontarsi con le significative smentite che quelle dichiarazioni hanno incontrato nel corso del giudizio. Avrebbe, inoltre, attribuito a IN un ruolo di promotore, consistito anche nello scegliere corrieri e fornitori e si sarebbe così contraddetta. Nell'escludere che IN abbia avuto il ruolo di organizzatore del sodalizio, infatti, la sentenza ha affermato che egli non si curò dei rapporti con i fornitori quando l'esposizione debitoria nei loro confronti divenne eccessiva ed è manifestamente illogico che il ricorrente possa essersi disinteressato del pagamento di fornitori che aveva personalmente individuato. 5.2. Oltre a sostenere l'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese da OS DE - il cui contenuto, peraltro, sarebbe stato travisato dalla sentenza impugnata - l'avv. Spigarelli si duole che la Corte di appello di Napoli abbia considerato le dichiarazioni rese da CA IA e IL LO come significativi elementi di riscontro al narrato di DE. A questo proposito osserva: - che la prima sentenza rescindente aveva già evidenziato un contrasto tra le dichiarazioni rese da CA IA e da OS DE riguardo al ruolo svolto da IN nella gestione della cassa (DE ha sostenuto che svolgeva personalmente questo ruolo, IA che a svolgerlo era IN); - che la sentenza impugnata ha assolto IN dall'imputazione di cui al capo 89-bis (detenzione e porto di una pistola calibro 9) evidenziando un insanabile contrasto nelle ricostruzioni della vicenda offerte da OS DE e da CA IA;
8 - che i contrasti esistenti su argomenti rilevanti tra le dichiarazioni di CA IA e quelle di OS DE avrebbero imposto un vaglio attento della credibilità di ciascuno dei due dichiaranti e della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, ma tale vaglio è stato omesso dalla sentenza impugnata. Secondo l'avv. Spigarelli a ciò deve aggiungersi: che CA IA ha riferito di aver appreso ciò che sa della associazione perché lui e il fratello OS DE vivevano nella stessa casa;
che CA IA non era certamente presente alla riunione tenutasi al ristorante "Il Laghetto"; che - come risulta dalla sentenza impugnata - egli ha dichiarato di non sapere perché DE, IN e ER IA si fossero associati e di aver pensato che insieme erano «la mente, la forza e il coraggio». Da tali argomentazioni il difensore desume: che il racconto di CA IA non contiene riscontri obiettivi e individualizzanti rispetto al ruolo concretamente svolto da IN (non conferma dunque che egli fu tra i promotori della associazione e non un partecipe della prima ora) e, soprattutto, che CA IA ha riferito su circostanze delle quali non ha conoscenza diretta ed ha appreso perché viveva con OS DE. Sostiene, dunque, che le due chiamate in correità, quand'anche convergenti, non sarebbero indipendenti tra loro e l'una sarebbe inidonea a riscontrare l'altra. 5.2. L'avv. Spigarelli sviluppa considerazioni analoghe con riferimento alle dichiarazioni di IL LO, utilizzate dalla sentenza impugnata ad ulteriore riscontro delle dichiarazioni rese da DE. Sottolinea infatti: in primo luogo, che le dichiarazioni con le quali LO definisce IN come il «capo dei capi» e gli attribuisce un particolare «carisma criminale» sono generiche e non consentono di attribuire al ricorrente il ruolo di «promotore», tanto più che la sentenza impugnata ha escluso il ruolo di organizzatore cui le dichiarazioni di LO più ragionevolmente potrebbero riferirsi;
in secondo luogo, che LO ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti diretti con IN e di aver ricevuto ordini da DE sicché, ancora una volta, la fonte informativa del dichiarante è rappresentata dalla persona al cui racconto dovrebbe fornire riscontro. 5.3. Il ricorso a firma dell'avv. Spigarelli censura la sentenza impugnata anche sotto il profilo della manifesta illogicità. Osserva in proposito che, secondo la Corte di appello, avendo contribuito nel settembre 2009 a fondare l'associazione, dopo poco più di un anno (nel febbraio 2011) DE avrebbe smesso di interessarsi ad essa. La motivazione, inoltre, sarebbe apodittica e congetturale quando afferma che IN avrebbe messo da parte risorse economiche poi reinvestite in attività imprenditoriali e immobiliari lecite. Tale affermazione - osserva il difensore - si scontra col dato obiettivo che IN non è stato ritenuto responsabile del 9 «reimpiego o trasferimento fraudolento di beni o valori» e la sentenza non ha adottato nei suoi confronti «misure ablative di natura patrimoniale». 6. Con memoria del 27 febbraio 2024 l'avv. Annunziata ha formulato motivi aggiunti riprendendo le argomentazioni già sviluppate nell'originale ricorso e aggiungendo argomenti a sostegno della inattendibilità di CA IA. Tali argomenti sono fondati anche su dati acquisiti dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Il difensore riferisce infatti che, in data 3 maggio 2023, in un diverso giudizio in corso di fronte al Tribunale di Salerno, CA IA avrebbe dichiarato «di non ricordare chi fosse IN OL o meglio di ricordare che fosse un ragazzo che aveva la pizzeria» (così testualmente pag. 5 del motivo aggiunto). 7. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito specificati. 2. Si deve preliminarmente chiarire che non è oggetto del presente ricorso, perché è stata definitivamente accertata, la partecipazione di OL IN ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti operativa a partire dall'autunno del 2009 nella città di IA e nei territori vicini. È in discussione, invece, il ruolo che IN svolse all'interno di questa associazione della quale fece parte fin dal momento della fondazione, avvenuta a settembre 2009. Il giudice di rinvio era chiamato a valutare se IN avesse svolto, all'interno della associazione, il ruolo di mero partecipe - riconducibile entro l'ambito operativo della fattispecie prevista dall'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90) - ovvero quello di promotore e organizzatore ex art. 74, comma 1, del medesimo d.P.R. e ha ritenuto che egli abbia svolto un ruolo di vertice solo nella fase iniziale della operatività del sodalizio promuovendo la costituzione della associazione, dalla quale si defilò a febbraio del 2011 dopo l'arresto di CO MO. 10 La Corte di appello di Napoli ha escluso che all'odierno ricorrente possa essere attribuita la qualifica di organizzatore perché lo svolgimento di tale funzione è «incompatibile con taluni specifici eventi» che sono stati accertati nel corso delle indagini. È provato, infatti, che, in epoca successiva all'arresto di CO RA, sorse una frattura nel gruppo perché IN non voleva farsi carico dei debiti accumulati con i fornitori. Secondo la sentenza impugnata (pag. 8) si trattava di una esposizione debitoria importante (per circa quattrocentomila euro) e, tuttavia, come lo stesso DE ha riferito, IN non si fece carico del problema e «si limitò ad erogare un prestito di cinquemila euro ai vecchi sodali, per poi chiederne finanche la restituzione». Secondo la Corte territoriale questa circostanza, unita al fatto che i numerosi collaboratori di giustizia escussi nel corso del procedimento «nulla hanno riferito circa il concreto ruolo organizzativo svolto da IN, limitandosi a testimoniare la sua intraneità al gruppo», portano a ritenere che egli non abbia svolto uno stabile ruolo organizzativo all'interno dell'associazione. 3. Pur avendo escluso che IN sia stato un organizzatore del sodalizio criminoso, la Corte di appello ha ritenuto che l'odierno ricorrente debba essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 per aver promosso, insieme a OS DE e a ER IA, la costituzione della associazione. Secondo la sentenza impugnata, il ruolo di promotore concretamente svolto da IN è provato dal racconto di OS DE riscontrato dalle dichiarazioni di CA IA e IL LO. L'argomentazione prende le mosse dalle dichiarazioni di OS DE, secondo il quale l'associazione si costituì nel corso di una riunione tenutasi a settembre 2009 presso il ristorante "il Laghetto" (cui erano presenti lo stesso DE, IN e ER IA). In quella occasione, IN «si fece carico di reperire e gestire la rete di spacciatori, nonché di reperire un fornitore, poi individuato in tale CI da RA». Si deve subito sottolineare che le dichiarazioni nelle quali DE ha riferito della riunione nella quale il gruppo si costituì sono state valutate credibili dai giudici di merito che hanno sottolineato l'apprezzabile livello di specificità del racconto. Le sentenze rescindenti non hanno censurato tale valutazione, ma hanno ritenuto che il racconto di DE fosse insufficiente da solo a fornire prova certa del ruolo di promotore svolto da IN. In particolare, nella seconda sentenza rescindente (n. 23922/2021 del 14 gennaio 2021) si legge (pag. 11): la Corte di appello ha «richiamato in maniera pertinente le dichiarazioni di OS DE, il quale ha attribuito a IN un ruolo decisivo nella costituzione del sodalizio avvenuta nel settembre 2009 a seguito di un summit, essendosi il ricorrente poi occupato di reclutare manodopera 11 e di avviare le attività illecite del gruppo». Si legge, inoltre, che «le dichiarazioni di DE costituiscono una base importante per l'assegnazione a IN del ruolo di promotore», e tuttavia, già nella prima sentenza rescindente, il tema è stato valutato meritevole di approfondimento non potendosi ritenere sufficienti in tal senso, per quanto specifiche, le sole propalazioni del coimputato. Più in particolare, la Terza Sezione penale di questa Corte ha rilevato che la sentenza del 22 ottobre 2019 della Corte di appello di Napoli si è soffermata soprattutto sulle fasi successive alla costituzione della associazione senza verificare se «rispetto al momento genetico del sodalizio, il contributo di IN fosse stato o meno determinante». Ha sottolineato, inoltre, che «spunti affermativi in tal senso parrebbero desumersi da altre dichiarazioni, come ad esempio quelle di OL DE o di altri soggetti, le cui rivelazioni tuttavia sono state sì riportate nella sentenza [...], ma senza un'adeguata valutazione critica rispetto alla loro reale valenza dimostrativa e all'eventuale correlazione logica con le altre fonti probatorie acquisite». La sentenza oggetto del presente ricorso ha preso le mosse da tali considerazioni. Ha sostenuto, infatti, che la partecipazione di IN alla riunione costitutiva del gruppo non sarebbe da se sola sufficiente a qualificare IN come promotore della associazione e a distinguerlo da un «mero aderente della prima ora», ma depone in tal senso la circostanza, riferita dallo stesso DE, che IN si sia fatto carico «di reperire e gestire la rete di spacciatori, nonché di reperire un fornitore, poi individuato in tale CI da RA». Secondo la sentenza impugnata tali affermazioni trovano riscontro nelle dichiarazioni di CA IA e IL LO più che su quelle di UC EL che erano state invece valorizzate nella sentenza del 22 ottobre 2019 (annullata dalla Terza sezione di questa Corte con la sentenza n. 23922/2021 del 14 gennaio 2021). 4. Nel contestare le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata i difensori del ricorrente osservano che alcune delle dichiarazioni rese da DE sono state smentite nell'ambito del presente procedimento. Osservano in particolare che, secondo DE, la costituzione a Battapaglia di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti tramite la quale doveva essere finanziato il clan FF (i cui esponenti di vertice erano detenuti), era stata promossa da LU SE e RA LL, ma la SE e LL sono stati assolti già in primo grado dal reato associativo, sicché sul punto il narrato di DE non ha trovato riscontro. Nel ricorso a firma dell'avv. Spigarelli si sottolinea, inoltre, che a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, OS DE non ha attribuito a se stesso a IN e a ER IA il ruolo di promotori dell'associazione, ma 12 lo ha attribuito, invece, alla SE e a LL perché ha riferito che furono loro ad assumere una iniziativa in tal senso e a contattare ER IA il quale, nell'incontro tenutosi al ristorante "Il Laghetto", coinvolse DE e IN ottenendo la loro adesione. 4.1. Per questa parte, le argomentazioni difensive non colgono nel segno. Come si è detto, DE ha dichiarato che l'iniziativa di costituire l'associazione fu adottata da LU SE e RA LL, i quali volevano costituire nel territorio di IA un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti. Di questa decisione fu informato ER IA, che coinvolse DE e IN rappresentando loro la proposta della SE. I difensori osservano che la sentenza di primo grado ha escluso esservi prova sufficiente della partecipazione di SE e LL al reato associativo e sostengono che questo dato avrebbe dovuto essere valutato con particolare attenzione per poter ugualmente sostenere che DE è attendibile quando fornisce indicazioni sulle vicende costitutive della associazione. Così argomentando, la difesa sostiene che vi sarebbe contraddizione tra l'aver ritenuto non provata l'iniziativa adottata da LU SE e RA LL e aver ritenuto accertato invece l'incontro tenutosi al ristorante "Il Laghetto" tra DE, IN e ER IA. I difensori, però, non indicano le ragioni di tale asserita contraddittorietà e non spiegano perché, in assenza di un precedente incontro tra SE, LL e ER IA, il racconto relativo all'incontro al ristorante "Il Laghetto" (l'unico cui DE era presente) dovrebbe essere considerato inattendibile. Nei ricorsi, peraltro, non si contesta che questo incontro sia avvenuto e neppure che OL IN vi abbia preso parte. 4.2. Come noto, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. la rilevata mancanza di elementi di riscontro con riguardo a specifiche dichiarazioni, non consente una pronuncia di condanna in relazione ai fatti oggetto di quelle dichiarazioni e, tuttavia, non rende complessivamente e intrinsecamente inattendibile il dichiarante. Se è vero, infatti, che il percorso valutativo col quale vengono verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muove attraverso passaggi rigidamente separati sicché la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente (Sez. (J, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676); è pur vero che, sotto il profilo logico, la verifica della credibilità soggettiva del dichiarante precede la verifica dell'esistenza di riscontri esterni. Non si può ignorare inoltre che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «in tema di valutazione probatoria della chiamata in correità, è lecita la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni accusatorie, sempre che non esista 13 un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate;
il che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra. Ciò in quanto nella valutazione della chiamata in reità o correità vale, comunque, il principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni, conseguendone che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno;
sempre che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante» (Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231300; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097; Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153). La giurisprudenza, tuttavia, è concorde nel ritenere che, «quando ragionevolmente e plausibilmente si prospetta, e ancora più quando si verifica, un'ipotesi siffatta, l'onere motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante» (fra le tante: Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231300). Tanto premesso, si deve osservare che, nel caso di specie, non è dato comprendere perché l'assenza di riscontri in ordine all'iniziativa assunta da SE e LL, dovrebbe incidere sulla attendibilità di un racconto nel quale si riferisce di un incontro finalizzato alla costituzione di una associazione destinata ad assumere il controllo delle attività di spaccio nel territorio di IA. Ed invero, il ricorrente neppure contesta che tale incontro vi sia stato e la mancanza di riscontri sulla partecipazione di SE e LL alle attività prodromiche alla costituzione della associazione è già stata valutata ininfluente sulla complessiva attendibilità di OS DE. Ciò è reso evidente dalla lettura della prima sentenza rescindente (sez. 4 sentenza n. 27943/2019 del 15 gennaio 2019, pag. 70 della motivazione) dalla quale risulta che LU SE è stata ritenuta responsabile di estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo 114) perché le dichiarazioni accusatorie, rese da DE OS, secondo le quali ella aveva preteso che l'associazione (della quale DE fu certamente un promotore) le versasse ogni mese 2.500 euro, sono state valutate attendibili e adeguatamente riscontrate dalle conformi dichiarazioni di altri collaboratori. 14 Per quanto esposto, non possono trovare accoglimento le argomentazioni sviluppate dall'avv. Annunziata nel terzo motivo del ricorso a sua firma così come quelle con le quali l'avv. Spigarelli lamenta vizi di motivazione riguardo alla costituzione della associazione che, secondo lo stesso DE, non sarebbe avvenuta per iniziativa sua, di ER IA e di IN, bensì per iniziativa di LU SE e RA LL. 5. I difensori del ricorrente rilevano che l'indicazione fornita da OS DE, secondo il quale IN si fece carico di reperire un fornitore poi individuato in tale CI da RA, è stata smentita nel corso del giudizio, perché CI da RA è stato identificato in SC GE e questi è stato assolto con sentenza definitiva sia dall'accusa di aver fatto parte della associazione sia da quella di averla rifornita. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, infatti, non ha spiegato come possa essere ritenuto significativo per attribuire a IN il ruolo di promotore l'impegno a individuare un fornitore del quale, in concreto, l'associazione non si avvalse. A ciò deve aggiungersi che, secondo la Corte di appello, IN non svolse nel sodalizio il ruolo di organizzatore perché non gestì i contatti con i fornitori e si disinteressò dell'ingente credito che costoro vantavano nei confronti della associazione, ma di quel sodalizio fu promotore perché si impegnò nella individuazione di coloro che avrebbero rifornito il gruppo: conclusioni contraddittorie nella misura in cui sostengono che IN possa essersi completamente disinteressato del pagamento di fornitori che aveva personalmente individuato. 6. La sentenza impugnata sostiene che un «formidabile riscontro» alle dichiarazioni rese da OS DE quanto al ruolo di promotore assunto da IN sarebbe rappresentato dalle dichiarazioni di CA IA, secondo il quale DE, IN e ER IA erano già attivi nel traffico di stupefacenti, ma poi si misero insieme e costituirono l'associazione. I difensori obiettano che la prima sentenza rescindente aveva già evidenziato un contrasto tra il racconto di IA e quello di DE proprio con riferimento al ruolo svolto da IN nell'associazione. Quella sentenza, infatti, aveva censurato la mancata indicazione di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni con le quali CA IA aveva individuato in IN il «gestore della cassa del sodalizio» sottolineando che v'era contrasto tra queste dichiarazioni e quelle di DE, che ha detto di essersi occupato in prima persona della gestione della cassa (pag. 90 della motivazione). I ricorsi sottolineano, inoltre, che la sentenza impugnata ha assolto IN dall'imputazione di cui al capo 89 bis (detenzione e 15 porto di una pistola calibro 9) evidenziando un insanabile contrasto nelle ricostruzioni della vicenda offerte da OS DE e da CA IA. Secondo i difensori, l'esistenza di contrasti tra i due dichiaranti su argomenti di tale rilievo avrebbe imposto un vaglio attento della credibilità di CA IA e anche questo motivo è fondato. Se è vero infatti che, quando non esiste una interferenza fattuale e logica fra una narrazione ritenuta falsa o non credibile e le parti rimanenti di quella narrazione, è possibile procedere ad una valutazione "frazionata" dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie;
è anche vero che, in questi casi, «l'onere motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante» (Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231300; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097; Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153). Ne consegue che, avendo individuato nelle dichiarazioni di CA IA un «formidabile riscontro» al racconto di OS DE quanto al ruolo di promotore assunto da IN, la sentenza impugnata avrebbe dovuto argomentare sulla attendibilità di IA. 7. Alle carenze motivazionali individuate se ne aggiungono altre. Né dalla sentenza impugnata né da quella di primo grado emerge che CA IA e IL LO siano stati presenti alle riunioni costitutive dell'associazione. Dalle sentenze di merito risulta infatti: che CA IA era informato delle attività associative perché è fratello di OS DE e viveva con lui;
che IL LO non ebbe mai rapporti diretti con IN, ma collaborava con ÍA che era il suo referente diretto. In questa situazione, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere che OS DE sia la fonte delle informazioni fornite dai due dichiaranti. Se così fosse, infatti, tali dichiarazioni sarebbero inidonee a fornire riscontro a quelle del collaboratore di giustizia. Ed invero, «i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possono consistere in elementi di qualsivoglia natura anche di carattere logico, ma che, oltre ad essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato ritenendo, tra l'altro, sufficiente ai fini della verifica positiva di una chiamata in correità, dichiarazioni di altri coimputati che indicavano la fonte delle proprie conoscenze proprio nelle informazioni ricevute dall'autore della chiamata da riscontrare)» (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759; nello stesso senso: Sez. 3, n. 44882 16 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744) A ciò deve aggiungersi: che le dichiarazioni di CA IA, come riportate nella sentenza impugnata, fanno riferimento, in particolare, ad attività di intimidazione compiute da IN nei confronti di spacciatori;
che un analogo riferimento è contenuto nelle dichiarazioni di IL LO;
che IN è già stato definitivamente ritenuto responsabile di condotte estorsive in danno di spacciatori e consumatori;
che, infatti, la condanna per i reati di cui ai capi 92, 94, 99 e 100 è stata confermata dalla sentenza n. 27943/2019 di questa Corte;
che, nonostante ciò, quella stessa sentenza ha ritenuto necessaria una più puntuale motivazione riguardo al ruolo attribuito a IN all'interno dell'associazione; che, pertanto, le attività estorsive sono già state valutate compatibili con una mera partecipazione alla associazione e insufficienti a provare l'assunzione di un ruolo di vertice all'interno del sodalizio. 8. Le considerazioni svolte - valutate alla luce delle argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello oltre che nella sentenza impugnata anche nelle due sentenze annullate (quella del 5 ottobre 2017 e quella del 22 ottobre 2019) - portano a ritenere che le lacune riscontrate dalle sentenze rescindenti riguardo all'attribuzione a IN del ruolo di promotore non possano essere colmate. I riscontri che i giudici di merito hanno via via individuato a sostegno delle dichiarazioni rese da OS DE quanto agli impegni assunti da IN nella fase costitutiva della associazione si sono tutti rivelati insufficienti: in alcuni casi, perché generici e privi di valenza individualizzante;
in altri casi, perché non è stato accertato che le chiamate derivassero da fonti di informazione diverse così da essere geneticamente autonome. Più in generale, si deve prendere atto che - pur essendo stato accertato che IN fu partecipe della associazione, cooperò nelle attività di spaccio e svolse attività estorsive per assicurare al sodalizio il controllo della "piazza" di IA - i giudici di merito non hanno potuto individuare chiare correlazioni logiche tra gli elementi di prova acquisiti e le dichiarazioni con le quali DE ha attribuito a IN un ruolo determinante nella costituzione del sodalizio. Ed infatti, due successivi giudizi di rinvio non hanno consentito di individuare riscontri adeguati alle dichiarazioni secondo le quali nella fase costitutiva della associazione, IN si occupò di reclutare la mano d'opera e di individuare i fornitori. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui attribuisce a OL IN il ruolo di promotore, ma non è necessario chiedere alla Corte di appello una nuova valutazione sul punto. È ormai evidente, infatti, che i giudici di merito si trovano nell'impossibilità di giungere oltre ogni 17 ragionevole dubbio a qualificare il fatto ascritto a IN come violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90. Ne consegue che il rinvio deve essere disposto ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio che dovrà essere compiuta tenendo conto della qualificazione giuridica del fatto quale violazione dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica di promotore ai sensi dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e rinvia per la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 13 febbraio 2024 estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
uditi i difensori presenti: avvocato VALERIO SPIGARELLI del foro di ROMA e avvocato US ANNUNZIATA del foro di SALERNO che hanno illustrato i rispettivi ricorsi insistendo per l'accoglimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 21029 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 13/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 marzo 2023, la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 23922/2021 della Terza Sezione penale della Corte di cassazione, ha confermato la condanna di OL IN quale promotore di una associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, ha escluso che egli avesse svolto nell' associazione il ruolo di organizzatore, lo ha assolto da altra imputazione relativa alla detenzione e al porto di una pistola (capo 89 bis) e ha rideterminato la pena per il reato associativo e per altri reati (in relazione ai quali, nell'ambito del presente procedimento, la penale responsabilità di IN è già stata irrevocabilmente accertata) nella misura finale di anni dodici, mesi sei e giorni dieci di reclusione. Nel determinare il trattamento sanzionatorio la Corte di appello è partita dalla pena base di anni venti di reclusione, pari al minimo edittale previsto dall'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 individuato come il più grave tra i reati uniti dal vincolo della continuazione. 2. Per miglior comprensione della vicenda è doveroso riferire che, nel presente procedimento, OL IN è stato ritenuto responsabile con accertamento ormai definitivo: - di aver trasportato, offerto in vendita e ceduto quantità anche ingenti di sostanze stupefacenti (capi 2 e 91); - di aver compiuto, in concorso con altri, azioni estorsive volte ad ottenere il monopolio del traffico di stupefacenti in Battípaglia e nelle zone limitrofe;
in particolare, in danno di IN RI (capo 92, fatto del 10 febbraio 2010), AN HO (capo 94, fatto del 25 giugno 2010), AN ZZ, IC AF, GE RR, RO AN e IO PE (capo 99, fatti del 4 febbraio 2011), OS Di NE (capo 100, fatto del 6 aprile 2011); - di avere usato violenza o minaccia nei confronti di giovani elettori per costringerli a votare in favore di suo padre (RL IN) e ottenerne la nomina a consigliere comunale (capo 113, fatti commessi sino al 6 e 7 giugno 2009). 2.1. Il presente ricorso ha ad oggetto il ruolo che IN avrebbe assunto all'interno della associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 contestata al capo 1) alla quale, con accertamento definitivo, è stato ritenuto affiliato. OL IN è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 quale promotore e organizzatore della associazione - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno con sentenza del 14 luglio 2016, confermata per questa parte dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 5 ottobre 2017. Il 15 gennaio 2019 la Corte 2 di cassazione (Sez. 4, sentenza n. 27943/2019) ha annullato in parte la sentenza della Corte di appello di Salerno del 5 ottobre 2017. In particolare, per quanto qui rileva, l'ha annullata «con riferimento al ruolo di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90» attribuito al IN, rinviando per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Con sentenza del 22 ottobre 2019 la Corte di appello di Napoli, investita in sede di rinvio, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di OL IN per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 riconoscendogli poteri decisionali e di gestione dell'associazione e ritenendo provato sia il ruolo di promotore che quello di organizzatore. Anche questa sentenza è stata annullata dalla Corte di cassazione (Sez. 3, sentenza n. 23922/2021 del 14 gennaio 2021). Dopo aver ribadito che «la partecipazione di IN all'associazione in esame costituisce un dato ormai pacifico» la nuova sentenza rescindente ha rilevato che nel giudizio di rinvio non erano state «del tutto colmate le lacune segnalate dalla Quarta Sezione penale di questa Corte rispetto all'attribuzione a IN del ruolo apicale di cui all'art. 74, comma 1, del d.P.R. n.309 del 1990» né quanto al ruolo di organizzatore del sodalizio, che il giudice del rinvio non ha «delineato in termini adeguatamente specifici», né quanto al ruolo di promotore, che avrebbe richiesto maggiore approfondimento. Con specifico riferimento alla costituzione dell'associazione, la Terza Sezione penale di questa Corte ha osservato (pag.11 della motivazione): - che le dichiarazioni rese da OS DE (il quale «ha attribuito a IN un ruolo decisivo nella costituzione del sodalizio, avvenuta nel settembre 2009 a seguito di un summit, essendosi il ricorrente poi occupato di reclutare la manodopera e di avviare le attività illecite del gruppo») costituiscono una «base importante per l'assegnazione a IN del ruolo di promotore»; - che, tuttavia, già nella prima sentenza rescindente, era stata sottolineata la necessità di approfondire il tema, «non potendosi ritenere sufficienti le propalazioni del coimputato, per quanto connotate da un apprezzabile livello di specificità»; - che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 ottobre 2019 non ha colmato tale lacuna essendosi soffermata soprattutto «sulle fasi successive alla costituzione dell'associazione senza verificare se, rispetto al momento genetico del sodalizio, il contributo di IN fosse stato o meno determinante» e senza compiere una «adeguata valutazione critica rispetto alla [...] reale valenza dimostrativa» di altre dichiarazioni e alla «eventuale correlazione logica» tra il racconto di OS DE e «altre fonti probatorie acquisite». 2.2. Nuovamente chiamata a valutare se a OL IN possa essere attribuito un ruolo apicale nell'associazione la cui esistenza è stata definitivamente 3 accertata, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 marzo 2023, ha escluso che egli abbia assunto il ruolo di organizzatore, ma lo ha ritenuto promotore dell'associazione così confermando la qualificazione giuridica del fatto quale violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90. A sostegno di tali conclusioni la Corte territoriale ha fatto riferimento alle dichiarazioni di OS DE (citate anche dalla sentenza rescindente) e ha sostenuto (pag. 9 e 10 della motivazione): - che «non v'è dubbio in ordine alla presenza di IN alla riunione fondativa del sodalizio, tenutasi a settembre 2009 presso il ristorante "Il Laghetto" [...] alla presenza anche di ER IA e OS DE»: - che OS DE ha «riferito i dettagli di tale convegno» precisando che IN «oltre ad aderire al gruppo, si fece carico di reperire e gestire la rete di spacciatori, nonché di reperire un fornitore, poi individuato in tale CI da Ma ra no»; - che le dichiarazioni di DE trovano «formidabile riscontro» in quelle di CA IA, secondo il quale OS DE (fratello di CA IA), OL IN e ER IA erano già attivi nel traffico di stupefacenti, ma poi si misero insieme e costituirono l'associazione; - che, secondo CA IA, con questo accordo ì tre soggetti sopra indicati misero assieme «la mente, la forza ed il coraggio»; la mente era OS DE, «la mente e il coraggio era costituita dal duo IA-IN» i quali «dicevano apertamente, in tutti i luoghi di ritrovo, [...] che in IA tutti quelli che spacciavano dovevano comprare da loro»; - che CA IA ha riferito di violenze esercitate nei confronti di spacciatori e consumatori, picchiati da ER IA e OL IN e così indotti a rifornirsi da loro;
- che CA IA ha riferito di aver assistito personalmente ad una aggressione in danno di IN RI (capo 92, fatto del 10 febbraio 2010); - che un ulteriore riscontro è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore IL LO, il quale ha definito IN come «il capo dei capi» e ha riferito «di aver constatato di persona (per aver assistito alle estorsioni commesse ai danni di La RA e Caruccio) che costui era dotato di un carisma criminale superiore a quello degli altri due, come ammesso, in presenza di esso collaboratore, dallo stesso DE». 3. I difensori di OL IN, avv. Giuseppe Annunziata e avv. Valerio Spigarelli, muniti di apposito mandato ex art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., hanno proposto due distinti ricorsi contro la sentenza della Corte di appello del 24 marzo 2023. 4 4. Il ricorso sottoscritto dall'avvocato Annunziata si articola in tre motivi. 4.1. Col primo motivo il difensore deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, rispetto al ruolo di promotore attribuito a IN, e violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. conseguente al mancato rispetto dei principi di diritto affermati dalle sentenze rescindenti. Premesso che la Corte di appello ha ritenuto provato il ruolo di promotore sulla base delle dichiarazioni rese da OS DE e ha ritenuto che tali dichiarazioni fossero riscontrate dalle dichiarazioni di CA IA e IL LO, l'avv. Annunziata osserva che - come anche la sentenza impugnata riconosce - la presenza di IN all'incontro nel quale il gruppo si costituì, non sarebbe sufficiente da sola a qualificare il suo ruolo come quello di un promotore e non di un mero aderente della prima ora. La Corte di appello, infatti, ha considerato significativo ai fini della attribuzione a IN del ruolo di promotore, che, in quell'incontro, egli abbia assunto l'incarico di «reperire e gestire la rete di spacciatori, nonché di reperire un fornitore, poi individuato in tale CI da RA». Secondo il difensore, muovendo da queste premesse, la Corte territoriale avrebbe dovuto argomentare sull'effettivo svolgimento dell'incarico assunto, spiegando in che modo IN abbia concretamente contribuito a promuovere i rapporti con fornitori e spacciatori e come tali rapporti siano stati concretamente definiti, ma la sentenza impugnata non contiene indicazioni in tal senso. Secondo il difensore, è «promotore» di una associazione chi raggruppa gli iniziali consensi partecipativi e conferisce lo stimolo alla costituzione e operatività della struttura associativa. Pertanto, avendo attribuito a IN il ruolo di promotore, la Corte territoriale avrebbe dovuto compiere una analisi circostanziata «dei fatti e degli eventi della vita associativa» e argomentare sul ruolo, essenziale e tendenzialmente infungibile, svolto da IN nel concreto sviluppo della operatività del sodalizio. La sentenza impugnata, invece, si limita ad affermare genericamente che il ricorrente reperì e gestì la rete di spacciatori. Il difensore osserva inoltre che, secondo la Corte territoriale, nello svolgere il proprio ruolo di promotore, IN individuò un fornitore in persona di tale «CI da RA» e rileva: che «CI da RA» è stato identificato in SC GE;
che GE era imputato nel presente procedimento, ma è stato assolto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 26 settembre 2019 (non impugnata dal Pubblico ministero e divenuta irrevocabile); che di questo dato la Corte di appello non ha tenuto conto, sicché ha individuato tra le condotte qualificanti il ruolo di promotore una condotta che, con sentenza definitiva, è stata ritenuta non provata. Secondo il difensore, l'assoluzione di GE impone di escludere che IN possa aver individuato in CI da RA uno dei fornitori. 5 Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare i rapporti tra IN e altri fornitori napoletani, ma su questo punto la sentenza impugnata non ha speso parole pur avendo ritenuto che il ricorrente fu promotore del sodalizio ed avendone escluso solo il ruolo di organizzatore. Il difensore sostiene che vi sarebbe contraddizione tra il riconoscimento del ruolo di promotore e le argomentazioni sviluppate per escludere il ruolo di organizzatore. Da tali argomentazioni emerge, infatti: da un lato, che IN non fu «coinvolto nelle trattative con i fornitori» di RA;
dall'altro, che dopo l'arresto di CO MO (avvenuto il 25 febbraio 2011), IN si allontanò dal sodalizio e, a fronte di una importante esposizione debitoria nei confronti di fornitori che, quale promotore, doveva aver contribuito a individuare, «si limitò ad erogare un prestito di cinquemila euro ai vecchi sodali per poi chiederne anche la restituzione» (pag. 8 della motivazione). 4.2. Col secondo motivo, il difensore deduce erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. L'avv. Annunziata osserva che la sentenza impugnata ha attribuito a IN il ruolo di promotore dell'associazione sulla base delle dichiarazioni di OS DE e ha ritenuto che tali dichiarazioni fossero riscontrate da quelle rese da CA IA e IL LO, ma così argomentando ha disatteso i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alle caratteristiche che i riscontri esterni devono possedere e alla necessità, in caso di convergenza di più chiamate, che esse traggano fondamento da fonti indipendenti. Il difensore censura la sentenza impugnata sotto diversi profili: - perché, nel riportare le dichiarazioni di CA IA e IL LO, non ha valutato la credibilità soggettiva dei dichiaranti e la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca;
- perché non ha verificato l'esistenza di riscontri esterni individualizzanti;
- perché ha ignorato che LO e IA appresero quanto hanno riferito proprio da OS DE le cui dichiarazioni dovrebbero essere riscontrate dalle loro. Nello sviluppare quest'ultimo argomento, l'avv. Annunziata sottolinea: - che CA IA non risulta essere stato presente all'incontro costitutivo della associazione e seppe di quell'incontro perché viveva nella stessa casa del fratello (vale a dire proprio di OS DE); - che, nell'interrogatorio del 20 luglio 2015, LO ha ammesso di non aver mai incontrato IN sicché, in occasione dell'estorsione ai danni dì ON La RA (della quale IN non è stato neppure accusato), non può averne «personalmente» constatato il carisma (come, invece, ha dichiarato). 6 4.3. Col terzo motivo, l'avv. Annunziata lamenta vizi di motivazione in ordine alla genesi del sodalizio criminoso e all'asserito reimpiego da parte di IN dei profitti illeciti conseguiti in attività imprenditoriali lecite. Osserva in particolare che, secondo il racconto di OS DE, l'incontro al ristorante "Il Laghetto" fu successivo ad altro incontro nel quale, allo scopo di mantenere il controllo sul territorio da parte del "clan FF" e fornire contributo economico agli autorevoli componenti del clan che erano detenuti, LU SE e RA LL promossero la costituzione della associazione. Il difensore riferisce che, in assenza di riscontri, tale racconto è stato ritenuto già in primo grado insufficiente all'affermazione della penale responsabilità della SE e di CE e sostiene che, in questa situazione, le dichiarazioni rese da DE riguardo alla successiva costituzione della associazione e al ruolo di promotore svolto in quella sede da IN avrebbero dovuto essere sottoposte ad un vaglio di attendibilità particolarmente attento. L'avv. Annunziata ricorda inoltre che, secondo la sentenza impugnata (pag.9), pur essendo promotore dell'associazione, IN se ne distaccò dopo l'arresto di CO MO e, «con l'ausilio di ulteriori risorse finanziarie, questa volta di provenienza lecita», avviò «altre attività imprenditoriali tramite le quali si affrancò definitivamente dal traffico di droga». Il difensore si duole del carattere congetturale di tali argomentazioni e rileva che, nel formularle, la Corte territoriale non ha tenuto conto di quanto accertato nella sentenza di primo grado (per questa parte divenuta irrevocabile) che ha assolto IN dal reato di cui all'art. 12 sexies legge 7 agosto 1992 n. 356, per non essere stata raggiunta la prova del reinvestimento dei proventi delle attività delinquenziali nelle attività economiche gestite dallo stesso IN e dai suoi familiari. 5. Il ricorso sottoscritto dall'avvocato Spigarelli consta di un unico articolato motivo col quale il difensore deduce: mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza rispetto al ruolo di promotore attribuito a IN e violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; vizi di motivazione conseguenti al travisamento di numerosi elementi di prova;
erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. avuto riguardo alla supposta convergenza delle dichiarazioni di OS DE, CA IA e IL LO. 5.1. Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da OS DE, l'avv. Spigarelli osserva che, secondo il dichiarante, l'iniziativa di costituire l'associazione fu adottata da LU SE e RA LL che contattarono a tal fine ER IA incaricandolo di coinvolgere DE e IN già dediti al traffico di stupefacenti nel territorio di IA. Secondo le dichiarazioni di DE, dunque, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, 7 KL l'incontro al ristorante "il Laghetto" non fu costitutivo della associazione. A ben guardare, anzi - sostiene il difensore - DE non ha dichiarato che IN abbia assunto l'iniziativa di costituire l'associazione, ma ha sostenuto che tale iniziativa fu assunta da altri. Secondo il difensore a ciò deve aggiungersi che la sentenza di primo grado ha escluso, ritenendolo non provato per mancanza di riscontri, che SE e LL avessero dato impulso alla costituzione dell'associazione e ciò determina «un ulteriore vulnus logico dell'apparato argomentativo» della sentenza impugnata. L'avv. Spigarelli osserva che le dichiarazioni di DE non hanno trovato riscontro neppure nella parte in cui egli ha riferito che IN contribuì alla costituzione della associazione mettendo a disposizione il proprio fornitore di stupefacenti, SC ER (alias «CI da RA»). ER, infatti, è stato definitivamente assolto dall'accusa di aver partecipato all'associazione e, pertanto, anche su questo punto, il narrato di DE non ha trovato riscontro. In sintesi, secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe travisato il contenuto delle dichiarazioni di OS DE e le avrebbe ritenute attendibili senza confrontarsi con le significative smentite che quelle dichiarazioni hanno incontrato nel corso del giudizio. Avrebbe, inoltre, attribuito a IN un ruolo di promotore, consistito anche nello scegliere corrieri e fornitori e si sarebbe così contraddetta. Nell'escludere che IN abbia avuto il ruolo di organizzatore del sodalizio, infatti, la sentenza ha affermato che egli non si curò dei rapporti con i fornitori quando l'esposizione debitoria nei loro confronti divenne eccessiva ed è manifestamente illogico che il ricorrente possa essersi disinteressato del pagamento di fornitori che aveva personalmente individuato. 5.2. Oltre a sostenere l'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni rese da OS DE - il cui contenuto, peraltro, sarebbe stato travisato dalla sentenza impugnata - l'avv. Spigarelli si duole che la Corte di appello di Napoli abbia considerato le dichiarazioni rese da CA IA e IL LO come significativi elementi di riscontro al narrato di DE. A questo proposito osserva: - che la prima sentenza rescindente aveva già evidenziato un contrasto tra le dichiarazioni rese da CA IA e da OS DE riguardo al ruolo svolto da IN nella gestione della cassa (DE ha sostenuto che svolgeva personalmente questo ruolo, IA che a svolgerlo era IN); - che la sentenza impugnata ha assolto IN dall'imputazione di cui al capo 89-bis (detenzione e porto di una pistola calibro 9) evidenziando un insanabile contrasto nelle ricostruzioni della vicenda offerte da OS DE e da CA IA;
8 - che i contrasti esistenti su argomenti rilevanti tra le dichiarazioni di CA IA e quelle di OS DE avrebbero imposto un vaglio attento della credibilità di ciascuno dei due dichiaranti e della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, ma tale vaglio è stato omesso dalla sentenza impugnata. Secondo l'avv. Spigarelli a ciò deve aggiungersi: che CA IA ha riferito di aver appreso ciò che sa della associazione perché lui e il fratello OS DE vivevano nella stessa casa;
che CA IA non era certamente presente alla riunione tenutasi al ristorante "Il Laghetto"; che - come risulta dalla sentenza impugnata - egli ha dichiarato di non sapere perché DE, IN e ER IA si fossero associati e di aver pensato che insieme erano «la mente, la forza e il coraggio». Da tali argomentazioni il difensore desume: che il racconto di CA IA non contiene riscontri obiettivi e individualizzanti rispetto al ruolo concretamente svolto da IN (non conferma dunque che egli fu tra i promotori della associazione e non un partecipe della prima ora) e, soprattutto, che CA IA ha riferito su circostanze delle quali non ha conoscenza diretta ed ha appreso perché viveva con OS DE. Sostiene, dunque, che le due chiamate in correità, quand'anche convergenti, non sarebbero indipendenti tra loro e l'una sarebbe inidonea a riscontrare l'altra. 5.2. L'avv. Spigarelli sviluppa considerazioni analoghe con riferimento alle dichiarazioni di IL LO, utilizzate dalla sentenza impugnata ad ulteriore riscontro delle dichiarazioni rese da DE. Sottolinea infatti: in primo luogo, che le dichiarazioni con le quali LO definisce IN come il «capo dei capi» e gli attribuisce un particolare «carisma criminale» sono generiche e non consentono di attribuire al ricorrente il ruolo di «promotore», tanto più che la sentenza impugnata ha escluso il ruolo di organizzatore cui le dichiarazioni di LO più ragionevolmente potrebbero riferirsi;
in secondo luogo, che LO ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti diretti con IN e di aver ricevuto ordini da DE sicché, ancora una volta, la fonte informativa del dichiarante è rappresentata dalla persona al cui racconto dovrebbe fornire riscontro. 5.3. Il ricorso a firma dell'avv. Spigarelli censura la sentenza impugnata anche sotto il profilo della manifesta illogicità. Osserva in proposito che, secondo la Corte di appello, avendo contribuito nel settembre 2009 a fondare l'associazione, dopo poco più di un anno (nel febbraio 2011) DE avrebbe smesso di interessarsi ad essa. La motivazione, inoltre, sarebbe apodittica e congetturale quando afferma che IN avrebbe messo da parte risorse economiche poi reinvestite in attività imprenditoriali e immobiliari lecite. Tale affermazione - osserva il difensore - si scontra col dato obiettivo che IN non è stato ritenuto responsabile del 9 «reimpiego o trasferimento fraudolento di beni o valori» e la sentenza non ha adottato nei suoi confronti «misure ablative di natura patrimoniale». 6. Con memoria del 27 febbraio 2024 l'avv. Annunziata ha formulato motivi aggiunti riprendendo le argomentazioni già sviluppate nell'originale ricorso e aggiungendo argomenti a sostegno della inattendibilità di CA IA. Tali argomenti sono fondati anche su dati acquisiti dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Il difensore riferisce infatti che, in data 3 maggio 2023, in un diverso giudizio in corso di fronte al Tribunale di Salerno, CA IA avrebbe dichiarato «di non ricordare chi fosse IN OL o meglio di ricordare che fosse un ragazzo che aveva la pizzeria» (così testualmente pag. 5 del motivo aggiunto). 7. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito specificati. 2. Si deve preliminarmente chiarire che non è oggetto del presente ricorso, perché è stata definitivamente accertata, la partecipazione di OL IN ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti operativa a partire dall'autunno del 2009 nella città di IA e nei territori vicini. È in discussione, invece, il ruolo che IN svolse all'interno di questa associazione della quale fece parte fin dal momento della fondazione, avvenuta a settembre 2009. Il giudice di rinvio era chiamato a valutare se IN avesse svolto, all'interno della associazione, il ruolo di mero partecipe - riconducibile entro l'ambito operativo della fattispecie prevista dall'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90) - ovvero quello di promotore e organizzatore ex art. 74, comma 1, del medesimo d.P.R. e ha ritenuto che egli abbia svolto un ruolo di vertice solo nella fase iniziale della operatività del sodalizio promuovendo la costituzione della associazione, dalla quale si defilò a febbraio del 2011 dopo l'arresto di CO MO. 10 La Corte di appello di Napoli ha escluso che all'odierno ricorrente possa essere attribuita la qualifica di organizzatore perché lo svolgimento di tale funzione è «incompatibile con taluni specifici eventi» che sono stati accertati nel corso delle indagini. È provato, infatti, che, in epoca successiva all'arresto di CO RA, sorse una frattura nel gruppo perché IN non voleva farsi carico dei debiti accumulati con i fornitori. Secondo la sentenza impugnata (pag. 8) si trattava di una esposizione debitoria importante (per circa quattrocentomila euro) e, tuttavia, come lo stesso DE ha riferito, IN non si fece carico del problema e «si limitò ad erogare un prestito di cinquemila euro ai vecchi sodali, per poi chiederne finanche la restituzione». Secondo la Corte territoriale questa circostanza, unita al fatto che i numerosi collaboratori di giustizia escussi nel corso del procedimento «nulla hanno riferito circa il concreto ruolo organizzativo svolto da IN, limitandosi a testimoniare la sua intraneità al gruppo», portano a ritenere che egli non abbia svolto uno stabile ruolo organizzativo all'interno dell'associazione. 3. Pur avendo escluso che IN sia stato un organizzatore del sodalizio criminoso, la Corte di appello ha ritenuto che l'odierno ricorrente debba essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 per aver promosso, insieme a OS DE e a ER IA, la costituzione della associazione. Secondo la sentenza impugnata, il ruolo di promotore concretamente svolto da IN è provato dal racconto di OS DE riscontrato dalle dichiarazioni di CA IA e IL LO. L'argomentazione prende le mosse dalle dichiarazioni di OS DE, secondo il quale l'associazione si costituì nel corso di una riunione tenutasi a settembre 2009 presso il ristorante "il Laghetto" (cui erano presenti lo stesso DE, IN e ER IA). In quella occasione, IN «si fece carico di reperire e gestire la rete di spacciatori, nonché di reperire un fornitore, poi individuato in tale CI da RA». Si deve subito sottolineare che le dichiarazioni nelle quali DE ha riferito della riunione nella quale il gruppo si costituì sono state valutate credibili dai giudici di merito che hanno sottolineato l'apprezzabile livello di specificità del racconto. Le sentenze rescindenti non hanno censurato tale valutazione, ma hanno ritenuto che il racconto di DE fosse insufficiente da solo a fornire prova certa del ruolo di promotore svolto da IN. In particolare, nella seconda sentenza rescindente (n. 23922/2021 del 14 gennaio 2021) si legge (pag. 11): la Corte di appello ha «richiamato in maniera pertinente le dichiarazioni di OS DE, il quale ha attribuito a IN un ruolo decisivo nella costituzione del sodalizio avvenuta nel settembre 2009 a seguito di un summit, essendosi il ricorrente poi occupato di reclutare manodopera 11 e di avviare le attività illecite del gruppo». Si legge, inoltre, che «le dichiarazioni di DE costituiscono una base importante per l'assegnazione a IN del ruolo di promotore», e tuttavia, già nella prima sentenza rescindente, il tema è stato valutato meritevole di approfondimento non potendosi ritenere sufficienti in tal senso, per quanto specifiche, le sole propalazioni del coimputato. Più in particolare, la Terza Sezione penale di questa Corte ha rilevato che la sentenza del 22 ottobre 2019 della Corte di appello di Napoli si è soffermata soprattutto sulle fasi successive alla costituzione della associazione senza verificare se «rispetto al momento genetico del sodalizio, il contributo di IN fosse stato o meno determinante». Ha sottolineato, inoltre, che «spunti affermativi in tal senso parrebbero desumersi da altre dichiarazioni, come ad esempio quelle di OL DE o di altri soggetti, le cui rivelazioni tuttavia sono state sì riportate nella sentenza [...], ma senza un'adeguata valutazione critica rispetto alla loro reale valenza dimostrativa e all'eventuale correlazione logica con le altre fonti probatorie acquisite». La sentenza oggetto del presente ricorso ha preso le mosse da tali considerazioni. Ha sostenuto, infatti, che la partecipazione di IN alla riunione costitutiva del gruppo non sarebbe da se sola sufficiente a qualificare IN come promotore della associazione e a distinguerlo da un «mero aderente della prima ora», ma depone in tal senso la circostanza, riferita dallo stesso DE, che IN si sia fatto carico «di reperire e gestire la rete di spacciatori, nonché di reperire un fornitore, poi individuato in tale CI da RA». Secondo la sentenza impugnata tali affermazioni trovano riscontro nelle dichiarazioni di CA IA e IL LO più che su quelle di UC EL che erano state invece valorizzate nella sentenza del 22 ottobre 2019 (annullata dalla Terza sezione di questa Corte con la sentenza n. 23922/2021 del 14 gennaio 2021). 4. Nel contestare le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata i difensori del ricorrente osservano che alcune delle dichiarazioni rese da DE sono state smentite nell'ambito del presente procedimento. Osservano in particolare che, secondo DE, la costituzione a Battapaglia di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti tramite la quale doveva essere finanziato il clan FF (i cui esponenti di vertice erano detenuti), era stata promossa da LU SE e RA LL, ma la SE e LL sono stati assolti già in primo grado dal reato associativo, sicché sul punto il narrato di DE non ha trovato riscontro. Nel ricorso a firma dell'avv. Spigarelli si sottolinea, inoltre, che a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, OS DE non ha attribuito a se stesso a IN e a ER IA il ruolo di promotori dell'associazione, ma 12 lo ha attribuito, invece, alla SE e a LL perché ha riferito che furono loro ad assumere una iniziativa in tal senso e a contattare ER IA il quale, nell'incontro tenutosi al ristorante "Il Laghetto", coinvolse DE e IN ottenendo la loro adesione. 4.1. Per questa parte, le argomentazioni difensive non colgono nel segno. Come si è detto, DE ha dichiarato che l'iniziativa di costituire l'associazione fu adottata da LU SE e RA LL, i quali volevano costituire nel territorio di IA un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti. Di questa decisione fu informato ER IA, che coinvolse DE e IN rappresentando loro la proposta della SE. I difensori osservano che la sentenza di primo grado ha escluso esservi prova sufficiente della partecipazione di SE e LL al reato associativo e sostengono che questo dato avrebbe dovuto essere valutato con particolare attenzione per poter ugualmente sostenere che DE è attendibile quando fornisce indicazioni sulle vicende costitutive della associazione. Così argomentando, la difesa sostiene che vi sarebbe contraddizione tra l'aver ritenuto non provata l'iniziativa adottata da LU SE e RA LL e aver ritenuto accertato invece l'incontro tenutosi al ristorante "Il Laghetto" tra DE, IN e ER IA. I difensori, però, non indicano le ragioni di tale asserita contraddittorietà e non spiegano perché, in assenza di un precedente incontro tra SE, LL e ER IA, il racconto relativo all'incontro al ristorante "Il Laghetto" (l'unico cui DE era presente) dovrebbe essere considerato inattendibile. Nei ricorsi, peraltro, non si contesta che questo incontro sia avvenuto e neppure che OL IN vi abbia preso parte. 4.2. Come noto, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. la rilevata mancanza di elementi di riscontro con riguardo a specifiche dichiarazioni, non consente una pronuncia di condanna in relazione ai fatti oggetto di quelle dichiarazioni e, tuttavia, non rende complessivamente e intrinsecamente inattendibile il dichiarante. Se è vero, infatti, che il percorso valutativo col quale vengono verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muove attraverso passaggi rigidamente separati sicché la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente (Sez. (J, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676); è pur vero che, sotto il profilo logico, la verifica della credibilità soggettiva del dichiarante precede la verifica dell'esistenza di riscontri esterni. Non si può ignorare inoltre che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «in tema di valutazione probatoria della chiamata in correità, è lecita la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni accusatorie, sempre che non esista 13 un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate;
il che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra. Ciò in quanto nella valutazione della chiamata in reità o correità vale, comunque, il principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni, conseguendone che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno;
sempre che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante» (Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231300; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097; Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153). La giurisprudenza, tuttavia, è concorde nel ritenere che, «quando ragionevolmente e plausibilmente si prospetta, e ancora più quando si verifica, un'ipotesi siffatta, l'onere motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante» (fra le tante: Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231300). Tanto premesso, si deve osservare che, nel caso di specie, non è dato comprendere perché l'assenza di riscontri in ordine all'iniziativa assunta da SE e LL, dovrebbe incidere sulla attendibilità di un racconto nel quale si riferisce di un incontro finalizzato alla costituzione di una associazione destinata ad assumere il controllo delle attività di spaccio nel territorio di IA. Ed invero, il ricorrente neppure contesta che tale incontro vi sia stato e la mancanza di riscontri sulla partecipazione di SE e LL alle attività prodromiche alla costituzione della associazione è già stata valutata ininfluente sulla complessiva attendibilità di OS DE. Ciò è reso evidente dalla lettura della prima sentenza rescindente (sez. 4 sentenza n. 27943/2019 del 15 gennaio 2019, pag. 70 della motivazione) dalla quale risulta che LU SE è stata ritenuta responsabile di estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo 114) perché le dichiarazioni accusatorie, rese da DE OS, secondo le quali ella aveva preteso che l'associazione (della quale DE fu certamente un promotore) le versasse ogni mese 2.500 euro, sono state valutate attendibili e adeguatamente riscontrate dalle conformi dichiarazioni di altri collaboratori. 14 Per quanto esposto, non possono trovare accoglimento le argomentazioni sviluppate dall'avv. Annunziata nel terzo motivo del ricorso a sua firma così come quelle con le quali l'avv. Spigarelli lamenta vizi di motivazione riguardo alla costituzione della associazione che, secondo lo stesso DE, non sarebbe avvenuta per iniziativa sua, di ER IA e di IN, bensì per iniziativa di LU SE e RA LL. 5. I difensori del ricorrente rilevano che l'indicazione fornita da OS DE, secondo il quale IN si fece carico di reperire un fornitore poi individuato in tale CI da RA, è stata smentita nel corso del giudizio, perché CI da RA è stato identificato in SC GE e questi è stato assolto con sentenza definitiva sia dall'accusa di aver fatto parte della associazione sia da quella di averla rifornita. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, infatti, non ha spiegato come possa essere ritenuto significativo per attribuire a IN il ruolo di promotore l'impegno a individuare un fornitore del quale, in concreto, l'associazione non si avvalse. A ciò deve aggiungersi che, secondo la Corte di appello, IN non svolse nel sodalizio il ruolo di organizzatore perché non gestì i contatti con i fornitori e si disinteressò dell'ingente credito che costoro vantavano nei confronti della associazione, ma di quel sodalizio fu promotore perché si impegnò nella individuazione di coloro che avrebbero rifornito il gruppo: conclusioni contraddittorie nella misura in cui sostengono che IN possa essersi completamente disinteressato del pagamento di fornitori che aveva personalmente individuato. 6. La sentenza impugnata sostiene che un «formidabile riscontro» alle dichiarazioni rese da OS DE quanto al ruolo di promotore assunto da IN sarebbe rappresentato dalle dichiarazioni di CA IA, secondo il quale DE, IN e ER IA erano già attivi nel traffico di stupefacenti, ma poi si misero insieme e costituirono l'associazione. I difensori obiettano che la prima sentenza rescindente aveva già evidenziato un contrasto tra il racconto di IA e quello di DE proprio con riferimento al ruolo svolto da IN nell'associazione. Quella sentenza, infatti, aveva censurato la mancata indicazione di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni con le quali CA IA aveva individuato in IN il «gestore della cassa del sodalizio» sottolineando che v'era contrasto tra queste dichiarazioni e quelle di DE, che ha detto di essersi occupato in prima persona della gestione della cassa (pag. 90 della motivazione). I ricorsi sottolineano, inoltre, che la sentenza impugnata ha assolto IN dall'imputazione di cui al capo 89 bis (detenzione e 15 porto di una pistola calibro 9) evidenziando un insanabile contrasto nelle ricostruzioni della vicenda offerte da OS DE e da CA IA. Secondo i difensori, l'esistenza di contrasti tra i due dichiaranti su argomenti di tale rilievo avrebbe imposto un vaglio attento della credibilità di CA IA e anche questo motivo è fondato. Se è vero infatti che, quando non esiste una interferenza fattuale e logica fra una narrazione ritenuta falsa o non credibile e le parti rimanenti di quella narrazione, è possibile procedere ad una valutazione "frazionata" dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie;
è anche vero che, in questi casi, «l'onere motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante» (Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231300; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097; Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153). Ne consegue che, avendo individuato nelle dichiarazioni di CA IA un «formidabile riscontro» al racconto di OS DE quanto al ruolo di promotore assunto da IN, la sentenza impugnata avrebbe dovuto argomentare sulla attendibilità di IA. 7. Alle carenze motivazionali individuate se ne aggiungono altre. Né dalla sentenza impugnata né da quella di primo grado emerge che CA IA e IL LO siano stati presenti alle riunioni costitutive dell'associazione. Dalle sentenze di merito risulta infatti: che CA IA era informato delle attività associative perché è fratello di OS DE e viveva con lui;
che IL LO non ebbe mai rapporti diretti con IN, ma collaborava con ÍA che era il suo referente diretto. In questa situazione, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere che OS DE sia la fonte delle informazioni fornite dai due dichiaranti. Se così fosse, infatti, tali dichiarazioni sarebbero inidonee a fornire riscontro a quelle del collaboratore di giustizia. Ed invero, «i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possono consistere in elementi di qualsivoglia natura anche di carattere logico, ma che, oltre ad essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbono essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato ritenendo, tra l'altro, sufficiente ai fini della verifica positiva di una chiamata in correità, dichiarazioni di altri coimputati che indicavano la fonte delle proprie conoscenze proprio nelle informazioni ricevute dall'autore della chiamata da riscontrare)» (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759; nello stesso senso: Sez. 3, n. 44882 16 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744) A ciò deve aggiungersi: che le dichiarazioni di CA IA, come riportate nella sentenza impugnata, fanno riferimento, in particolare, ad attività di intimidazione compiute da IN nei confronti di spacciatori;
che un analogo riferimento è contenuto nelle dichiarazioni di IL LO;
che IN è già stato definitivamente ritenuto responsabile di condotte estorsive in danno di spacciatori e consumatori;
che, infatti, la condanna per i reati di cui ai capi 92, 94, 99 e 100 è stata confermata dalla sentenza n. 27943/2019 di questa Corte;
che, nonostante ciò, quella stessa sentenza ha ritenuto necessaria una più puntuale motivazione riguardo al ruolo attribuito a IN all'interno dell'associazione; che, pertanto, le attività estorsive sono già state valutate compatibili con una mera partecipazione alla associazione e insufficienti a provare l'assunzione di un ruolo di vertice all'interno del sodalizio. 8. Le considerazioni svolte - valutate alla luce delle argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello oltre che nella sentenza impugnata anche nelle due sentenze annullate (quella del 5 ottobre 2017 e quella del 22 ottobre 2019) - portano a ritenere che le lacune riscontrate dalle sentenze rescindenti riguardo all'attribuzione a IN del ruolo di promotore non possano essere colmate. I riscontri che i giudici di merito hanno via via individuato a sostegno delle dichiarazioni rese da OS DE quanto agli impegni assunti da IN nella fase costitutiva della associazione si sono tutti rivelati insufficienti: in alcuni casi, perché generici e privi di valenza individualizzante;
in altri casi, perché non è stato accertato che le chiamate derivassero da fonti di informazione diverse così da essere geneticamente autonome. Più in generale, si deve prendere atto che - pur essendo stato accertato che IN fu partecipe della associazione, cooperò nelle attività di spaccio e svolse attività estorsive per assicurare al sodalizio il controllo della "piazza" di IA - i giudici di merito non hanno potuto individuare chiare correlazioni logiche tra gli elementi di prova acquisiti e le dichiarazioni con le quali DE ha attribuito a IN un ruolo determinante nella costituzione del sodalizio. Ed infatti, due successivi giudizi di rinvio non hanno consentito di individuare riscontri adeguati alle dichiarazioni secondo le quali nella fase costitutiva della associazione, IN si occupò di reclutare la mano d'opera e di individuare i fornitori. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui attribuisce a OL IN il ruolo di promotore, ma non è necessario chiedere alla Corte di appello una nuova valutazione sul punto. È ormai evidente, infatti, che i giudici di merito si trovano nell'impossibilità di giungere oltre ogni 17 ragionevole dubbio a qualificare il fatto ascritto a IN come violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90. Ne consegue che il rinvio deve essere disposto ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio che dovrà essere compiuta tenendo conto della qualificazione giuridica del fatto quale violazione dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica di promotore ai sensi dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90 e rinvia per la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 13 febbraio 2024 estensore Il Presidente