TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/08/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2126/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
n persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), (C.F.: , Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 Pt_4
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._3 Parte_5 C.F._4 Pt_6
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Vicenza, Contra' Mure San Michele n.
[...] C.F._5
15 , presso e nello studio dell'Avv. DONA' FEDERICA del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. GIARETTA MARCO del Foro di Vicenza, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 Parte_7 CP_3
(P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Vicenza, Strada Ponte del Marchese n. 24, P.IVA_2
presso e nello studio dell'Avv. SPECIALE MARCO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta pagina 1 di 13 Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis:
1) in via preliminare: a) sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, previa revoca dell'ordinanza emessa il 26/9/2023 per tutti i motivi esposti sia in atto di citazione, sia nel presente atto e alla luce della rimessione alla Sezioni Unite della questione di diritto che verrebbe a dirimere il presente giudizio, e che, se favorevole alle tesi degli opponenti, verrebbe a determinare una più che rilevante decurtazione del credito ingiunto;
b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione attiva e/o capacità processuale della ingiungente opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo CP_2 opposto;
2) nel merito in via principale: A) ritenute fondate le eccezioni e i motivi tutti di opposizione svolti, esposti e sollevati dagli opponenti nei depositati scritti difensivi, previe le eventuali necessarie declaratorie di Legge, dichiararsi nullo e di nessun effetto giuridico, annullarsi e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo n. 237/2023 R.G. n. 381/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza il 26/01/2023 – Giudice Dott. Massimiliano De Giovanni – depositato in Cancellaria il 27/01/2023 e qui opposto, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo e quindi: A/1) accertare e dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi di cui all'art. 3 del contratto di mutuo azionato in via monitoria per i motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente, ricalcolare l'importo effettivamente dovuto mediante applicazione di un piano di ammortamento sviluppato in regime semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso legale e/o al tasso pari al tasso minimo B.O.T. ex art. 117, comma 7, T.U.B. imputando quanto versato in eccedenza dalla mutuataria il rispetto a quanto legittimamente dovuto dalla stessa, su ogni rata a titolo Parte_1 di interessi corrispettivi , imputando tale eccedenza al capitale residuo del mutuo di ogni relativa rata con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento;
A/2) accertare e dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi di mora di cui al documento di sintesi allegato al contratto di mutuo azionato in via monitoria, e, conseguentemente, ricalcolare l'importo effettivamente dovuto epurandolo da tutti gli addebiti effettuati per l'illegittima applicazione degli interessi di mora imputando quanto versato a tale titolo dalla mutuataria in occasione degli effettuati versamenti al capitale con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento;
3) sempre nel merito: A) accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione 22/7/2010 rilasciata da Parte_2
, , e e azionata da con l'opposto
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_2 decreto, ed in particolare delle clausole 2, 6 e 8 di tale fideiussione per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare, per le ragioni indicate nel presente atto, decaduta l'opposta ai sensi dell'art CP_2
1957 c.c. dall'azionare tale garanzia con conseguente liberazione dei fideiussori, dichiarando
pagina 2 di 13 conseguentemente che nulla gli stessi devono all'opposta con conseguente revoca, nei loro CP_2 confronti, del decreto ingiuntivo opposto;
B) in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità nei confronti dei fideiussori, in quanto consumatori,
, , e delle clausole 2, 6, 7, 8 e 9 della Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 fideiussione 22/7/2010 rilasciata dagli stessi e azionata con l'opposto decreto da per i motivi tutti CP_2 esposti nella presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare, per le ragioni indicate nel presente atto, decaduta l'opposta ai sensi dell'art 1957 c.c. dall'azionare tale garanzia con conseguente CP_2 liberazione di tali fideiussori, e dichiarare conseguentemente che nulla gli stessi devono all'opposta con conseguente revoca, nei loro confronti, del decreto ingiuntivo opposto;
CP_2
C) in ogni caso accertarsi e dichiararsi la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per aver ingiunto, su istanza della ricorrente oggi opposta, una somma superiore a titolo di interessi moratori nei confronti dei garanti rispetto a quanto ingiunto nei confronti del debitore principale Controparte_4 risultando tale differenziazione del tutto illegittima per i motivi tutti esposti nel presente atto di opposizione;
4) spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed eventuali spese di consulenza tecnica di parte, in ogni caso integralmente rifuse”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare: confermarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito:
1. rigettarsi le domande attoree tutte, poiché infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi dedotti nella presente comparsa;
2. confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso condannare ai soli fini extraconcorsuali di cui
[. alle premesse del ricorso e ferma l'inopponibilità della condanna alla procedura fallimentare, (C.F.: ), con sede in Rosà (VI) Via Giuseppe Mazzini 116, dichiarata fallita Controparte_4 P.IVA_1 con sentenza del Tribunale di Vicenza in data 13.05.2021, curatore fallimentare dott. , Controparte_5 con studio in Bassano Del Grappa, Via O. Marinali 52, in persona del già presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...], nonché C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]
116, , nata a [...] il [...] (C.F.: , residente in [...]C.F._6
(PD) Via Paggiola Secondo 11, , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_4
), residente in [...], nato a [...]F._7 Parte_5
Cittadella (PD) il 22.06.1980 (C.F.: ), residente in [...]
116, , nato a [...] l'[...] (C.F.: ) e residente in [...] Parte_6 C.F._5
Via Giuseppe Mazzini 116, a pagare in via solidale fra loro, in favore di Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida n.
[...]
39, capitale sociale Euro 655.153.674,00, interamente versato, già iscritta al n. 1635/89 presso il Tribunale di Napoli, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli per i titoli di cui in premessa, la somma di € 546.621,10 oltre interessi moratori P.IVA_2
pagina 3 di 13 calcolati, quanto alla società con il limite di cui al combinato disposto degli artt. 54 L.F. e 2855, c. 2, c.c., sul capitale come contrattualmente convenuti nel contratto di mutuo e comunque sempre entro al tasso soglia pro tempore vigente e nei limiti di quanto previsto dalla L. 108/96 e successive integrazioni e/o modifiche dal 19.03.2021 fino al saldo effettivo, oltre a spese e compensi della fase monitoria;
3. con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_4 Parte_6 Parte_2
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_5 Parte_4 Parte_3
237/2023 del 27.1.2023 con cui il Tribunale di Vicenza aveva loro ingiunto la somma di € 546.621,10 a titolo di saldo del mutuo fondiario stipulato in data 26.7.2010 tra la predetta società e
[...]
garantito dalla fideiussione omnibus dalle suindicate parti sottoscritta in data Controparte_7
23.7.2010. Gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente
[...]
ed esponevano: che non era stato dimostrato il quantum debeatur; che Controparte_6
nel contratto non era stato indicato il regime finanziario dell'ammortamento, per cui la clausola relativa alla disciplina degli interessi era indeterminata, con conseguente necessità di ricalcolarli ai sensi dell'art. 117 T.U.B.; che era indeterminata anche la clausola relativa al tasso degli interessi di mora, indicato nella misura di due punti percentuali aggiuntivi rispetto al tasso in vigore al momento di scadenza della rata non versata, per cui doveva essere restituita la somma di € 1.711,74 già corrisposta a tale titolo;
che le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta dai garanti erano nulle in quanto conformi al c.d. Modello
ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che la predetta clausola 6 era nulla, in quanto vessatoria, quantomeno per , Parte_4 Parte_5
e , in ragione della loro qualifica consumeristica;
che, venuta così meno la Parte_6 Parte_3
deroga all'art. 1957 c.c., la Banca avversaria era decaduta dalla facoltà di recuperare il credito presso i fideiussori;
che la differenziazione degli interessi applicati al debitore principale e ai garanti era illegittima, dovendo viceversa valere anche nei confronti dei fideiussori la rinuncia, effettuata in favore del debitore principale, a una quota degli interessi medesimi. Gli opponenti chiedevano quindi che venisse accertato il difetto di legittimazione attiva della società ingiungente e che, previo accertamento delle dedotte nullità contrattuali, venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, ) Controparte_6 CP_2
confermava di essere cessionaria del credito monitoriamente azionato e, nel merito, replicava: che pagina 4 di 13 l'entità del credito era stata già vagliata nell'ambito della procedura fallimentare de Controparte_4
che le rate del mutuo non erano state versate a decorrere dal marzo 2018; che l'unico regime finanziario compatibile con le condizioni contrattuali del mutuo stipulato tra le parti era quello della capitalizzazione composta, per cui non era ravvisabile alcun profilo di indeterminatezza delle clausole negoziali;
che la fideiussione omnibus in atti era qualificabile alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, per cui non trovava applicazione l'art. 1957 c.c.; che la stessa, comunque, era stata stipulata con la clausola di pagamento a prima richiesta, per cui la Banca poteva evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. anche inoltrando una diffida stragiudiziale;
che nel caso di specie, e ferma comunque l'insinuazione al passivo del tale missiva era stata inoltrata in data Controparte_8
19.7.2021 e vi aveva fatto seguito l'instaurazione di trattative con la parte debitrice;
che i garanti non erano consumatori, in quanto soci della società garantita. chiedeva dunque il rigetto CP_2
dell'opposizione avversaria e la conferma del provvedimento monitorio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. 649 c.p.c., mentre all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare gli opponenti ulteriormente deducevano che il TAN del 3,35% era differente dal TAE del
3,39% così integrandosi un ulteriore profilo di indeterminatezza del contratto, la causa veniva istruita, previo rigetto delle istanze attoree di prova testimoniale, mediante disposizione di C.T.U. contabile.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va in primo luogo rigettata l'eccezione preliminare di merito (così da qualificarsi) di difetto di titolarità attiva del credito in capo ad , alla luce della dichiarazione confessoria ex art. CP_2
2735 c.c. dell'originario creditore, vale a dire ora in liquidazione coatta Controparte_7
amministrativa (doc. 19 ). Siffatta dichiarazione, in quanto proveniente dal medesimo soggetto CP_2
che gli opponenti indicano come attuale titolare del credito monitorio (in ragione della contestazione delle successive cessioni affermate dalla convenuta), rende infatti quantomeno legittimo l'affidamento del debitore che paghi al cessionario designato dallo stesso creditore cedente (vale a dire ) e CP_2
conferisce dunque efficacia liberatoria al predetto pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c.
pagina 5 di 13 Quanto al difetto di prova circa il quantum debeatur, si rileva che oggetto del presente giudizio di opposizione è la verifica della fondatezza della pretesa creditoria, prescindendo dalla sussistenza al momento della domanda monitoria della documentazione necessaria e sufficiente ad ottenere il decreto ingiuntivo (essendo stato questo ormai emesso al momento della ridetta opposizione).
Tanto precisato, si osserva quindi che nell'odierno giudizio, che scaturisce da una domanda di adempimento contrattuale, l'attore sostanziale è tenuto solo a dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale e ad allegare l'altrui inadempimento (nella fattispecie allegato per la somma monitoriamente ingiunta), mente spetta alla controparte dimostrare di aver adempiuto, integralmente o per una misura superiore a quella indicata dal creditore.
Nel caso in esame, a fronte dell'allegazione di , gli opponenti non hanno dimostrato di aver CP_2
corrisposto le rate indicate come non pagate entro i termini pattuiti. Gli stessi hanno piuttosto contestato l'erroneità dell'importo ex adverso preteso in ragione della necessità di rideterminare l'ammontare degli interessi dovuti per la mancata specificazione del regime finanziario applicato al piano di ammortamento, per la divergenza tra TAN e TAE e per l'indeterminatezza del tasso di mora.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, va evidenziata l'infondatezza della censura in quanto il tasso di mora, essendo stato individuato mediante una maggiorazione percentuale fissa del tasso corrispettivo variabile pattuito in contratto, risulta senz'altro determinabile. Non sussistono dunque i presupposti di cui all'art. 117 T.U.B. per dichiarare la nullità della relativa clausola negoziale e per stabilire conseguente un obbligo di restituzione della somma percepita a titolo di interessi di mora.
Con riguardo al secondo profilo, invece, la divergenza tra TAN e TAE, lungi dall'essere causa di illegittimità della clausola determinativa degli interessi, è logica in un contesto di capitalizzazione infrannuale degli interessi medesimi. Inoltre, la C.T.U. disposta in corso di causa ha accertato che i tassi di interesse applicati dalla non sono mai risultati eccedenti rispetto a quelli contrattualizzati (cfr. pag. 8 CP_7
dell'elaborato peritale).
Con riguardo al primo profilo, infine, il medesimo C.T.U. ha appurato che è stato applicato nel calcolo della rata un regime di capitalizzazione composta degli interessi, che pure non era stato esplicitato in contratto (cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale). È vero – come sottolineato da nella propria CP_2
comparsa conclusionale – che la giurisprudenza di legittimità si è di recente orientata nel senso di ritenere che la specificazione del regime di capitalizzazione non è necessaria per considerare pagina 6 di 13 sufficientemente determinate le condizioni economiche di un contratto di mutuo nemmeno quando sia prevista la corresponsione di interessi a tasso variabile. Tuttavia, il principio di diritto richiamato dalla stessa società opposta (“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non … vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” – Cass. n. 7382/2025) precisa che la chiarezza dell'impegno economico assunto con la stipulazione del contratto debba emergere comunque dall'insieme dei dati ivi indicati, per quanto al netto della specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi: devono essere dunque definiti l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale ed effettivo, la periodicità delle rate e la loro composizione per quote di capitale e interessi.
Nel caso di specie, dove pacificamente manca il piano di ammortamento, la clausola 3 e l'allegato documento di sintesi (doc. 1 attoreo) non esplicitano la composizione delle rate per quote di capitale e interessi. Pertanto, non essendo esplicitato nemmeno quale tipo di ammortamento né quale regime di capitalizzazione degli interessi vengano applicati, e trattandosi di finanziamento a rate costanti e a tasso variabile, non poteva avere piena contezza di come si sarebbe sviluppato in concreto Controparte_4
il piano di restituzione rateale dell'importo erogatole a titolo di mutuo.
Ne discende l'indeterminatezza delle pattuizioni in parte qua censurate dagli opponenti, con la necessità di ricalcolare la somma dovuta ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Tale calcolo è stato effettuato dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha stabilito che il debito maturato alla data del deposito dell'istanza di fallimento della società mutuataria (ossia al 18.03.2021) ammontava a € 373.753,85.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato, con condanna della società opponente (per l'eventualità del suo pagina 7 di 13 ritorno in bonis e ferma l'inopponibilità della statuizione di condanna nei confronti della procedura fallimentare in corso) al pagamento della predetta somma, oltre interessi successivi sulla sola linea capitale.
Quanto invece alla posizione dei fideiussori, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, la garanzia in atti va correttamente qualificata alla stregua di un contratto tipico di fideiussione e non alla stregua di un contratto autonomo di garanzia. In presenza della clausola 7 che impone ai garanti di pagare al creditore “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” (doc. 2 attoreo) non si deve automaticamente propendere per la configurazione di un contratto autonomo, ma
è necessario indagare quale fosse la reale ed effettiva volontà delle parti. Qualora emerga dal tenore complessivo del rapporto tra di esse intercorrente che le stesse hanno voluto configurare le obbligazioni del garante in termini di dipendenza rispetto a quelle che il debitore principale detiene nei confronti del proprio creditore, dovrà ravvisarsi una fideiussione, appunto accessoria, al rapporto fondamentale sotteso, oggetto della garanzia, secondo quanto scandito dalle pertinenti disposizioni codicistiche;
qualora invece emerga che l'intento dei contraenti era quello di rafforzare la posizione creditoria non solo con l'affiancamento di un ulteriore soggetto obbligato, ma altresì con la possibilità di pretendere l'adempimento da parte di quest'ultimo a prescindere dalle vicende relative al rapporto fondamentale, dovrà ravvisarsi allora un contratto autonomo di garanzia. In questo senso ha statuito la Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 34678/2024 e, ancora prima, con le sentenze n. 16825/2016, n.
5044/2009 e n. 4661/2007, quest'ultima con ampia e condivisibile motivazione.
La clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” comporta solitamente l'impegno del garante a pagare non appena il creditore gliene faccia richiesta a seguito dell'inadempimento del debitore principale, con la facoltà poi di richiedere indietro la ripetizione di quanto indebitamente percepito: trattasi della c.d. pattuizione solve et repete disciplinata dall'art. 1462 c.c., che non comporta ipso iure la riqualificazione di un'obbligazione accessoria in obbligazione astratta, ma senz'altro ha come effetto dirimente quello di attenuare l'accessorietà dell'obbligazione, per così dire, secondaria.
Le tre figure che così si delineano possono essere disposte secondo un ordine di progressiva attenuazione delle eccezioni che il garante può opporre al creditore in caso di richiesta di adempimento da parte di quest'ultimo. A un estremo si colloca il contratto autonomo di garanzia, nell'ambito del quale il garante, come noto, può opporre solo la c.d. exceptio doli generalis, evitando il pagamento solo quando pagina 8 di 13 la pretesa creditoria integri un abuso fraudolento del diritto, mentre all'estremo opposto si colloca la fideiussione tipica, ove il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che allo stesso potrebbe opporre anche il debitore principale. In posizione intermedia si colloca invece la fideiussione con clausola solve et repete, ove il fideiussore può opporre al creditore le sole eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito, in deroga all'art. 1945 c.c. e in coerenza con quanto dispone l'art. 1462 c.c., nonché le eccezioni inerenti a una specifica inoperatività della fideiussione medesima per cause indipendenti dal contratto sotteso da cui è scaturito il credito garantito (quali quelle ex art. 1955 c.c., ex art. 1956 c.c. ed ex art. 1957 c.c.): le eccezioni che il fideiussore che si è obbligato con la clausola solve et repete non può opporre al creditore, a differenza del fideiussore ordinario, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle attinenti alla rimessione totale o parziale del debito (ex art. 1239 c.c.), alla compensazione con un controcredito (ex art. 1247 c.c.), all'estinzione per confusione (ex art. 1255 c.c.), ad altri fatti impeditivi o modificativi derivanti dai rapporti personali tra i soggetti coinvolti (ex art. 1297 c.c.).
Nella presente fattispecie ricorre senz'altro quest'ultima figura, dovendosi concludere, per quanto di rilievo, per l'applicabilità in astratto dell'art. 1957 c.c. invocato dagli opponenti.
In concreto, la citata disposizione risulta però derogata dalla clausola 6 della fideiussione in atti (doc. 2 attoreo), di cui però gli opponenti predicano la nullità in primis per violazione della normativa anticoncorrenziale e in secundis per violazione della normativa consumeristica.
In ordine al primo aspetto, è noto che la Banca d'Italia, nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio promosso ex art. 2 e 14 della L. n. 287/1990, ha provveduto ad acquisire il parere dell'AGCM sulla questione se potessero assumere caratteri anticoncorrenziali le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI che era stato diffuso nel 2003 tra alcuni istituti di credito italiano per l'acquisizione delle garanzie fideiussorie presso la clientela. Le clausole ritenute abusive sono: la numero 2. «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; la numero 6. «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; e la numero 8. «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi,
pagina 9 di 13 dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato». Trattasi degli articoli relativi alla c.d. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali quest'ultima dovesse restituire il pagamento ricevuto, alla c.d. clausola di sopravvivenza, che estende la garanzia anche in caso di invalidità del rapporto principale, e infine alla clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.
Come riferiscono gli opponenti, all'esito del procedimento istruttorio summenzionato, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento n. 55/2005, accertando che gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI-2003 contengono disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l'art. 2, comma
2, lett. a) della L. n. 287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale attraverso attività consistenti nel "fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali".
Ebbene, nel caso di specie le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione in atti sono sostanzialmente analoghe a quelle censurate dall'Organismo di Vigilanza Bancaria. Tanto appurato, va sottolineato che il citato provvedimento sanzionatorio costituisce una prova privilegiata, se non una vera e propria presunzione iuris tantum, dell'invalidità delle clausole dei contratti stipulati tra le parti che siano conformi a quelle sanzionate (Cass. n. 13846/2019). Siffatta regola può valere solo, però, qualora la fideiussione esaminata sia stata sottoscritta nel periodo cui quel provvedimento si riferisce (2003-2005). Nel caso di specie, invece, gli opponenti hanno prestato la contestata garanzia in data 23.7.2010, con la conseguenza che gli opponenti, non potendosi avvalere della prova privilegiata suddetta, sono tenuti a dimostrare tutti i presupposti dell'illecito denunciato, tra cui la diffusione anche nell'anno di riferimento del medesimo modello di contratto tra più banche, tanto da poter ravvisare una perdurante intesa di natura anticoncorrenziale.
Gli opponenti hanno però prodotto solo due fideiussioni stipulate nel 2010 presso Controparte_9
e presso Banca Popolare di Verona S.p.A. (doc. 14 attoreo): tale limitata produzione documentale,
[...]
in assenza di ulteriori richieste istruttorie e a fronte delle contestazioni avversarie, non è di certo idonea e sufficiente a dimostrare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale interbancaria che abbia in concreto impedito ai garanti di reperire un'alternativa contrattuale per essi più conveniente. Pertanto,
pagina 10 di 13 l'eccezione di nullità in esame non può essere accolta e, sotto tale profilo, la deroga dell'art. 1957 c.c. appare pienamente valida ed efficace.
La clausola di deroga in questione è stata secondariamente tacciata di nullità dagli opponenti, come anticipato, anche per violazione della normativa consumeristica.
, , e si professano consumatori, tuttavia tale Parte_6 Parte_4 Parte_5 Parte_3
qualifica può ravvisarsi solo in capo ai primi due soggetti. e , infatti, oltre Parte_5 Parte_3
ad essere titolari di quote societarie, hanno ricoperto anche cariche di natura amministrativa che (doc.
14 fasc. mon.). Per contro, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione era ancora Parte_6
uno studente universitario (doc. 25 attoreo) e svolgeva una diversa attività imprenditoriale Parte_4
(doc. 26 attoreo), con l'effetto la loro modesta partecipazione societaria ne non Controparte_4
poteva comportare l'assunzione di un ruolo professionale idoneo ad escludere l'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 205/2006. Parimenti ininfluente è poi la circostanza per la quale, successivamente alla dichiarazione di fallimento de la relativa attività commerciale Controparte_4
sia stata proseguita in proprio da , trattandosi di una sopravvenienza successiva alla Parte_6
stipulazione del contratto di garanzia che non può incidere retroattivamente sulla qualifica consumeristica illo tempore detenuta.
Con riguardo alla sola posizione processuale di e , dunque, va verificata la Parte_6 Parte_4
vessatorietà delle clausole contestate, con specifico riguardo alla clausola 6 delle fideiussioni in atti
(l'unica di cui viene dagli opponenti dedotto un concreto rilievo applicativo).
Tale clausola appare invero vessatoria alla luce dell'art. 33, c. 2, lett. t), cod. cons. in quanto limita la facoltà dei consumatori di opporre alla Banca l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e in quanto non ha offerto, ai sensi della medesima disposizione, la prova contraria rispetto alla presunzione CP_2
di vessatorietà, nemmeno proponendosi di dimostrare di aver condotto una trattativa specifica e individualizzata che avesse riguardato anche la pattuizione in esame.
Va dichiarata pertanto la nullità relativa (circoscritta cioè alle sole posizioni di e Parte_4 Pt_6
) della clausola di deroga del menzionato art. 1957 c.c., con l'effetto che occorre verificare se nel
[...]
caso di specie il termine decadenziale ivi previsto per il recupero del credito, di sei mesi a decorrere dalla scadenza del debito, sia stato rispettato dalla Banca creditrice.
pagina 11 di 13 L'esigibilità del credito monitorio deriva dalla revoca del rapporto di mutuo, intervenuta nella fattispecie solo con la dichiarazione di fallimento de in data 13.5.2021 (doc. 16 attoreo). Prima Controparte_4
di allora, infatti, erano state inoltrate alla società mere diffide di adempimento (doc. 15 attoreo), non idonee a costituire il diritto della di pretendere anche il pagamento delle rate non ancora scadute. CP_7
Successivamente alla data del 13.5.2021 la ha inoltrato tempestivamente, ossia entro il termine CP_7
semestrale, un'intimazione di pagamento datata 19.7.2021 e ricevuta da in data 11.8.2021 Parte_4
e da in data 30.8.2021 (doc. 10 fasc. mon.). E a tali intimazioni si deve riconoscere Parte_6
efficacia interruttiva del termine decadenziale, pur avendo esse natura stragiudiziale, in forza della previsione dell'obbligo di pagamento in capo al garante “a semplice richiesta scritta” di cui alla clausola
7 della fideiussione in atti (doc. 2 attoreo).
In seguito, però, ha fatto decorrere il termine semestrale che avrebbe sempre dovuto rispettare CP_2
nel “continuare con diligenza le proprie istanze contro il debitore” (ex art. 1957 c.c.), in quanto il successivo atto di recupero del credito non è intervenuto prima del 22.4.2022, data del deposito dell'istanza di insinuazione al passivo del Controparte_8
In conseguenza di quanto finora esposto, va accolta l'opposizione proposta da e da Parte_8 Pt_6
.
[...]
e vanno invece condannati in solido con a pagare la Parte_5 Parte_3 Controparte_4
somma suindicata di € 373.753,85 oltre interessi.
Questi sostengono però che andrebbe loro estesa la limitazione degli interessi predicata nei confronti della società ai sensi dell'art. 54 L.fall. e dell'art. 2833 c.c.
In realtà la specificazione degli interessi ai sensi delle disposizioni citate non sottende, a parere del giudicante, alcuna volontà negoziale di rinuncia parziale del credito in favore dei garanti e nemmeno in favore del debitore principale, non potendo dunque trovare applicazione l'art. 1301 c.c.
Tale richiesta, contenuta nel ricorso monitorio e ribadita nelle conclusioni da ultimo rassegnate da CP_2
nel presente giudizio di opposizione, aveva il solo effetto di specificare quale disciplina dovesse essere applicata nei confronti de di cui era stato dichiarato il fallimento. Si trattava e si Controparte_4
tratta, però, di una richiesta inammissibile, in quanto la stessa odierna opposta ha chiesto e ottenuto il provvedimento monitorio nei confronti della società debitrice solo per l'eventualità di un suo ritorno in bonis, circostanza cui le due menzionate disposizioni normative non possono essere applicate.
pagina 12 di 13 Residua dunque la regolamentazione delle spese di lite, le quali, in forza del principio della soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti, in quanto da un lato è stata accertata la sussistenza di un'esposizione debitoria consistente, benchè dimidiata, e dall'altro lato è stato appurato che nei confronti di almeno due opponenti la relativa pretesa creditoria era invece infondata.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della società opposta, stante la sua integrale soccombenza rispetto all'oggetto dell'approfondimento peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 237/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 27.1.2023;
2. condanna ai soli fini extraconcorsuali e ferma l'inopponibilità della condanna Controparte_4
alla procedura fallimentare, nonché e , in Parte_2 Parte_5 Parte_3
solido tra loro, al pagamento della somma di € 373.753,85 oltre interessi sulla sola sorte capitale dal dovuto al saldo;
3. rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_6
e di;
Parte_4 Parte_6
4. compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
5. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere agli opponenti sia Controparte_6
quanto eventualmente da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U. sia quanto corrisposto e documentato a titolo di compenso del C.T.P.
Così deciso in Vicenza, in data 1.8.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 13 di 13
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
n persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), (C.F.: , Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 Pt_4
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._3 Parte_5 C.F._4 Pt_6
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Vicenza, Contra' Mure San Michele n.
[...] C.F._5
15 , presso e nello studio dell'Avv. DONA' FEDERICA del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. GIARETTA MARCO del Foro di Vicenza, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 Parte_7 CP_3
(P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Vicenza, Strada Ponte del Marchese n. 24, P.IVA_2
presso e nello studio dell'Avv. SPECIALE MARCO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta pagina 1 di 13 Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis:
1) in via preliminare: a) sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, previa revoca dell'ordinanza emessa il 26/9/2023 per tutti i motivi esposti sia in atto di citazione, sia nel presente atto e alla luce della rimessione alla Sezioni Unite della questione di diritto che verrebbe a dirimere il presente giudizio, e che, se favorevole alle tesi degli opponenti, verrebbe a determinare una più che rilevante decurtazione del credito ingiunto;
b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione attiva e/o capacità processuale della ingiungente opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo CP_2 opposto;
2) nel merito in via principale: A) ritenute fondate le eccezioni e i motivi tutti di opposizione svolti, esposti e sollevati dagli opponenti nei depositati scritti difensivi, previe le eventuali necessarie declaratorie di Legge, dichiararsi nullo e di nessun effetto giuridico, annullarsi e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo n. 237/2023 R.G. n. 381/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza il 26/01/2023 – Giudice Dott. Massimiliano De Giovanni – depositato in Cancellaria il 27/01/2023 e qui opposto, poiché infondato, ingiusto ed illegittimo e quindi: A/1) accertare e dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi di cui all'art. 3 del contratto di mutuo azionato in via monitoria per i motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente, ricalcolare l'importo effettivamente dovuto mediante applicazione di un piano di ammortamento sviluppato in regime semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso legale e/o al tasso pari al tasso minimo B.O.T. ex art. 117, comma 7, T.U.B. imputando quanto versato in eccedenza dalla mutuataria il rispetto a quanto legittimamente dovuto dalla stessa, su ogni rata a titolo Parte_1 di interessi corrispettivi , imputando tale eccedenza al capitale residuo del mutuo di ogni relativa rata con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento;
A/2) accertare e dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi di mora di cui al documento di sintesi allegato al contratto di mutuo azionato in via monitoria, e, conseguentemente, ricalcolare l'importo effettivamente dovuto epurandolo da tutti gli addebiti effettuati per l'illegittima applicazione degli interessi di mora imputando quanto versato a tale titolo dalla mutuataria in occasione degli effettuati versamenti al capitale con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento;
3) sempre nel merito: A) accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione 22/7/2010 rilasciata da Parte_2
, , e e azionata da con l'opposto
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_2 decreto, ed in particolare delle clausole 2, 6 e 8 di tale fideiussione per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare, per le ragioni indicate nel presente atto, decaduta l'opposta ai sensi dell'art CP_2
1957 c.c. dall'azionare tale garanzia con conseguente liberazione dei fideiussori, dichiarando
pagina 2 di 13 conseguentemente che nulla gli stessi devono all'opposta con conseguente revoca, nei loro CP_2 confronti, del decreto ingiuntivo opposto;
B) in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità nei confronti dei fideiussori, in quanto consumatori,
, , e delle clausole 2, 6, 7, 8 e 9 della Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 fideiussione 22/7/2010 rilasciata dagli stessi e azionata con l'opposto decreto da per i motivi tutti CP_2 esposti nella presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare, per le ragioni indicate nel presente atto, decaduta l'opposta ai sensi dell'art 1957 c.c. dall'azionare tale garanzia con conseguente CP_2 liberazione di tali fideiussori, e dichiarare conseguentemente che nulla gli stessi devono all'opposta con conseguente revoca, nei loro confronti, del decreto ingiuntivo opposto;
CP_2
C) in ogni caso accertarsi e dichiararsi la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per aver ingiunto, su istanza della ricorrente oggi opposta, una somma superiore a titolo di interessi moratori nei confronti dei garanti rispetto a quanto ingiunto nei confronti del debitore principale Controparte_4 risultando tale differenziazione del tutto illegittima per i motivi tutti esposti nel presente atto di opposizione;
4) spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed eventuali spese di consulenza tecnica di parte, in ogni caso integralmente rifuse”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare: confermarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito:
1. rigettarsi le domande attoree tutte, poiché infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi dedotti nella presente comparsa;
2. confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso condannare ai soli fini extraconcorsuali di cui
[. alle premesse del ricorso e ferma l'inopponibilità della condanna alla procedura fallimentare, (C.F.: ), con sede in Rosà (VI) Via Giuseppe Mazzini 116, dichiarata fallita Controparte_4 P.IVA_1 con sentenza del Tribunale di Vicenza in data 13.05.2021, curatore fallimentare dott. , Controparte_5 con studio in Bassano Del Grappa, Via O. Marinali 52, in persona del già presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...], nonché C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]
116, , nata a [...] il [...] (C.F.: , residente in [...]C.F._6
(PD) Via Paggiola Secondo 11, , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_4
), residente in [...], nato a [...]F._7 Parte_5
Cittadella (PD) il 22.06.1980 (C.F.: ), residente in [...]
116, , nato a [...] l'[...] (C.F.: ) e residente in [...] Parte_6 C.F._5
Via Giuseppe Mazzini 116, a pagare in via solidale fra loro, in favore di Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida n.
[...]
39, capitale sociale Euro 655.153.674,00, interamente versato, già iscritta al n. 1635/89 presso il Tribunale di Napoli, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli per i titoli di cui in premessa, la somma di € 546.621,10 oltre interessi moratori P.IVA_2
pagina 3 di 13 calcolati, quanto alla società con il limite di cui al combinato disposto degli artt. 54 L.F. e 2855, c. 2, c.c., sul capitale come contrattualmente convenuti nel contratto di mutuo e comunque sempre entro al tasso soglia pro tempore vigente e nei limiti di quanto previsto dalla L. 108/96 e successive integrazioni e/o modifiche dal 19.03.2021 fino al saldo effettivo, oltre a spese e compensi della fase monitoria;
3. con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_4 Parte_6 Parte_2
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_5 Parte_4 Parte_3
237/2023 del 27.1.2023 con cui il Tribunale di Vicenza aveva loro ingiunto la somma di € 546.621,10 a titolo di saldo del mutuo fondiario stipulato in data 26.7.2010 tra la predetta società e
[...]
garantito dalla fideiussione omnibus dalle suindicate parti sottoscritta in data Controparte_7
23.7.2010. Gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente
[...]
ed esponevano: che non era stato dimostrato il quantum debeatur; che Controparte_6
nel contratto non era stato indicato il regime finanziario dell'ammortamento, per cui la clausola relativa alla disciplina degli interessi era indeterminata, con conseguente necessità di ricalcolarli ai sensi dell'art. 117 T.U.B.; che era indeterminata anche la clausola relativa al tasso degli interessi di mora, indicato nella misura di due punti percentuali aggiuntivi rispetto al tasso in vigore al momento di scadenza della rata non versata, per cui doveva essere restituita la somma di € 1.711,74 già corrisposta a tale titolo;
che le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione sottoscritta dai garanti erano nulle in quanto conformi al c.d. Modello
ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che la predetta clausola 6 era nulla, in quanto vessatoria, quantomeno per , Parte_4 Parte_5
e , in ragione della loro qualifica consumeristica;
che, venuta così meno la Parte_6 Parte_3
deroga all'art. 1957 c.c., la Banca avversaria era decaduta dalla facoltà di recuperare il credito presso i fideiussori;
che la differenziazione degli interessi applicati al debitore principale e ai garanti era illegittima, dovendo viceversa valere anche nei confronti dei fideiussori la rinuncia, effettuata in favore del debitore principale, a una quota degli interessi medesimi. Gli opponenti chiedevano quindi che venisse accertato il difetto di legittimazione attiva della società ingiungente e che, previo accertamento delle dedotte nullità contrattuali, venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, ) Controparte_6 CP_2
confermava di essere cessionaria del credito monitoriamente azionato e, nel merito, replicava: che pagina 4 di 13 l'entità del credito era stata già vagliata nell'ambito della procedura fallimentare de Controparte_4
che le rate del mutuo non erano state versate a decorrere dal marzo 2018; che l'unico regime finanziario compatibile con le condizioni contrattuali del mutuo stipulato tra le parti era quello della capitalizzazione composta, per cui non era ravvisabile alcun profilo di indeterminatezza delle clausole negoziali;
che la fideiussione omnibus in atti era qualificabile alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, per cui non trovava applicazione l'art. 1957 c.c.; che la stessa, comunque, era stata stipulata con la clausola di pagamento a prima richiesta, per cui la Banca poteva evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. anche inoltrando una diffida stragiudiziale;
che nel caso di specie, e ferma comunque l'insinuazione al passivo del tale missiva era stata inoltrata in data Controparte_8
19.7.2021 e vi aveva fatto seguito l'instaurazione di trattative con la parte debitrice;
che i garanti non erano consumatori, in quanto soci della società garantita. chiedeva dunque il rigetto CP_2
dell'opposizione avversaria e la conferma del provvedimento monitorio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. 649 c.p.c., mentre all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare gli opponenti ulteriormente deducevano che il TAN del 3,35% era differente dal TAE del
3,39% così integrandosi un ulteriore profilo di indeterminatezza del contratto, la causa veniva istruita, previo rigetto delle istanze attoree di prova testimoniale, mediante disposizione di C.T.U. contabile.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va in primo luogo rigettata l'eccezione preliminare di merito (così da qualificarsi) di difetto di titolarità attiva del credito in capo ad , alla luce della dichiarazione confessoria ex art. CP_2
2735 c.c. dell'originario creditore, vale a dire ora in liquidazione coatta Controparte_7
amministrativa (doc. 19 ). Siffatta dichiarazione, in quanto proveniente dal medesimo soggetto CP_2
che gli opponenti indicano come attuale titolare del credito monitorio (in ragione della contestazione delle successive cessioni affermate dalla convenuta), rende infatti quantomeno legittimo l'affidamento del debitore che paghi al cessionario designato dallo stesso creditore cedente (vale a dire ) e CP_2
conferisce dunque efficacia liberatoria al predetto pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c.
pagina 5 di 13 Quanto al difetto di prova circa il quantum debeatur, si rileva che oggetto del presente giudizio di opposizione è la verifica della fondatezza della pretesa creditoria, prescindendo dalla sussistenza al momento della domanda monitoria della documentazione necessaria e sufficiente ad ottenere il decreto ingiuntivo (essendo stato questo ormai emesso al momento della ridetta opposizione).
Tanto precisato, si osserva quindi che nell'odierno giudizio, che scaturisce da una domanda di adempimento contrattuale, l'attore sostanziale è tenuto solo a dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale e ad allegare l'altrui inadempimento (nella fattispecie allegato per la somma monitoriamente ingiunta), mente spetta alla controparte dimostrare di aver adempiuto, integralmente o per una misura superiore a quella indicata dal creditore.
Nel caso in esame, a fronte dell'allegazione di , gli opponenti non hanno dimostrato di aver CP_2
corrisposto le rate indicate come non pagate entro i termini pattuiti. Gli stessi hanno piuttosto contestato l'erroneità dell'importo ex adverso preteso in ragione della necessità di rideterminare l'ammontare degli interessi dovuti per la mancata specificazione del regime finanziario applicato al piano di ammortamento, per la divergenza tra TAN e TAE e per l'indeterminatezza del tasso di mora.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, va evidenziata l'infondatezza della censura in quanto il tasso di mora, essendo stato individuato mediante una maggiorazione percentuale fissa del tasso corrispettivo variabile pattuito in contratto, risulta senz'altro determinabile. Non sussistono dunque i presupposti di cui all'art. 117 T.U.B. per dichiarare la nullità della relativa clausola negoziale e per stabilire conseguente un obbligo di restituzione della somma percepita a titolo di interessi di mora.
Con riguardo al secondo profilo, invece, la divergenza tra TAN e TAE, lungi dall'essere causa di illegittimità della clausola determinativa degli interessi, è logica in un contesto di capitalizzazione infrannuale degli interessi medesimi. Inoltre, la C.T.U. disposta in corso di causa ha accertato che i tassi di interesse applicati dalla non sono mai risultati eccedenti rispetto a quelli contrattualizzati (cfr. pag. 8 CP_7
dell'elaborato peritale).
Con riguardo al primo profilo, infine, il medesimo C.T.U. ha appurato che è stato applicato nel calcolo della rata un regime di capitalizzazione composta degli interessi, che pure non era stato esplicitato in contratto (cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale). È vero – come sottolineato da nella propria CP_2
comparsa conclusionale – che la giurisprudenza di legittimità si è di recente orientata nel senso di ritenere che la specificazione del regime di capitalizzazione non è necessaria per considerare pagina 6 di 13 sufficientemente determinate le condizioni economiche di un contratto di mutuo nemmeno quando sia prevista la corresponsione di interessi a tasso variabile. Tuttavia, il principio di diritto richiamato dalla stessa società opposta (“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non … vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” – Cass. n. 7382/2025) precisa che la chiarezza dell'impegno economico assunto con la stipulazione del contratto debba emergere comunque dall'insieme dei dati ivi indicati, per quanto al netto della specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi: devono essere dunque definiti l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale ed effettivo, la periodicità delle rate e la loro composizione per quote di capitale e interessi.
Nel caso di specie, dove pacificamente manca il piano di ammortamento, la clausola 3 e l'allegato documento di sintesi (doc. 1 attoreo) non esplicitano la composizione delle rate per quote di capitale e interessi. Pertanto, non essendo esplicitato nemmeno quale tipo di ammortamento né quale regime di capitalizzazione degli interessi vengano applicati, e trattandosi di finanziamento a rate costanti e a tasso variabile, non poteva avere piena contezza di come si sarebbe sviluppato in concreto Controparte_4
il piano di restituzione rateale dell'importo erogatole a titolo di mutuo.
Ne discende l'indeterminatezza delle pattuizioni in parte qua censurate dagli opponenti, con la necessità di ricalcolare la somma dovuta ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Tale calcolo è stato effettuato dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha stabilito che il debito maturato alla data del deposito dell'istanza di fallimento della società mutuataria (ossia al 18.03.2021) ammontava a € 373.753,85.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato, con condanna della società opponente (per l'eventualità del suo pagina 7 di 13 ritorno in bonis e ferma l'inopponibilità della statuizione di condanna nei confronti della procedura fallimentare in corso) al pagamento della predetta somma, oltre interessi successivi sulla sola linea capitale.
Quanto invece alla posizione dei fideiussori, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, la garanzia in atti va correttamente qualificata alla stregua di un contratto tipico di fideiussione e non alla stregua di un contratto autonomo di garanzia. In presenza della clausola 7 che impone ai garanti di pagare al creditore “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” (doc. 2 attoreo) non si deve automaticamente propendere per la configurazione di un contratto autonomo, ma
è necessario indagare quale fosse la reale ed effettiva volontà delle parti. Qualora emerga dal tenore complessivo del rapporto tra di esse intercorrente che le stesse hanno voluto configurare le obbligazioni del garante in termini di dipendenza rispetto a quelle che il debitore principale detiene nei confronti del proprio creditore, dovrà ravvisarsi una fideiussione, appunto accessoria, al rapporto fondamentale sotteso, oggetto della garanzia, secondo quanto scandito dalle pertinenti disposizioni codicistiche;
qualora invece emerga che l'intento dei contraenti era quello di rafforzare la posizione creditoria non solo con l'affiancamento di un ulteriore soggetto obbligato, ma altresì con la possibilità di pretendere l'adempimento da parte di quest'ultimo a prescindere dalle vicende relative al rapporto fondamentale, dovrà ravvisarsi allora un contratto autonomo di garanzia. In questo senso ha statuito la Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 34678/2024 e, ancora prima, con le sentenze n. 16825/2016, n.
5044/2009 e n. 4661/2007, quest'ultima con ampia e condivisibile motivazione.
La clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” comporta solitamente l'impegno del garante a pagare non appena il creditore gliene faccia richiesta a seguito dell'inadempimento del debitore principale, con la facoltà poi di richiedere indietro la ripetizione di quanto indebitamente percepito: trattasi della c.d. pattuizione solve et repete disciplinata dall'art. 1462 c.c., che non comporta ipso iure la riqualificazione di un'obbligazione accessoria in obbligazione astratta, ma senz'altro ha come effetto dirimente quello di attenuare l'accessorietà dell'obbligazione, per così dire, secondaria.
Le tre figure che così si delineano possono essere disposte secondo un ordine di progressiva attenuazione delle eccezioni che il garante può opporre al creditore in caso di richiesta di adempimento da parte di quest'ultimo. A un estremo si colloca il contratto autonomo di garanzia, nell'ambito del quale il garante, come noto, può opporre solo la c.d. exceptio doli generalis, evitando il pagamento solo quando pagina 8 di 13 la pretesa creditoria integri un abuso fraudolento del diritto, mentre all'estremo opposto si colloca la fideiussione tipica, ove il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che allo stesso potrebbe opporre anche il debitore principale. In posizione intermedia si colloca invece la fideiussione con clausola solve et repete, ove il fideiussore può opporre al creditore le sole eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito, in deroga all'art. 1945 c.c. e in coerenza con quanto dispone l'art. 1462 c.c., nonché le eccezioni inerenti a una specifica inoperatività della fideiussione medesima per cause indipendenti dal contratto sotteso da cui è scaturito il credito garantito (quali quelle ex art. 1955 c.c., ex art. 1956 c.c. ed ex art. 1957 c.c.): le eccezioni che il fideiussore che si è obbligato con la clausola solve et repete non può opporre al creditore, a differenza del fideiussore ordinario, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle attinenti alla rimessione totale o parziale del debito (ex art. 1239 c.c.), alla compensazione con un controcredito (ex art. 1247 c.c.), all'estinzione per confusione (ex art. 1255 c.c.), ad altri fatti impeditivi o modificativi derivanti dai rapporti personali tra i soggetti coinvolti (ex art. 1297 c.c.).
Nella presente fattispecie ricorre senz'altro quest'ultima figura, dovendosi concludere, per quanto di rilievo, per l'applicabilità in astratto dell'art. 1957 c.c. invocato dagli opponenti.
In concreto, la citata disposizione risulta però derogata dalla clausola 6 della fideiussione in atti (doc. 2 attoreo), di cui però gli opponenti predicano la nullità in primis per violazione della normativa anticoncorrenziale e in secundis per violazione della normativa consumeristica.
In ordine al primo aspetto, è noto che la Banca d'Italia, nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio promosso ex art. 2 e 14 della L. n. 287/1990, ha provveduto ad acquisire il parere dell'AGCM sulla questione se potessero assumere caratteri anticoncorrenziali le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI che era stato diffuso nel 2003 tra alcuni istituti di credito italiano per l'acquisizione delle garanzie fideiussorie presso la clientela. Le clausole ritenute abusive sono: la numero 2. «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; la numero 6. «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; e la numero 8. «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi,
pagina 9 di 13 dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato». Trattasi degli articoli relativi alla c.d. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali quest'ultima dovesse restituire il pagamento ricevuto, alla c.d. clausola di sopravvivenza, che estende la garanzia anche in caso di invalidità del rapporto principale, e infine alla clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.
Come riferiscono gli opponenti, all'esito del procedimento istruttorio summenzionato, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento n. 55/2005, accertando che gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI-2003 contengono disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l'art. 2, comma
2, lett. a) della L. n. 287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale attraverso attività consistenti nel "fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali".
Ebbene, nel caso di specie le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione in atti sono sostanzialmente analoghe a quelle censurate dall'Organismo di Vigilanza Bancaria. Tanto appurato, va sottolineato che il citato provvedimento sanzionatorio costituisce una prova privilegiata, se non una vera e propria presunzione iuris tantum, dell'invalidità delle clausole dei contratti stipulati tra le parti che siano conformi a quelle sanzionate (Cass. n. 13846/2019). Siffatta regola può valere solo, però, qualora la fideiussione esaminata sia stata sottoscritta nel periodo cui quel provvedimento si riferisce (2003-2005). Nel caso di specie, invece, gli opponenti hanno prestato la contestata garanzia in data 23.7.2010, con la conseguenza che gli opponenti, non potendosi avvalere della prova privilegiata suddetta, sono tenuti a dimostrare tutti i presupposti dell'illecito denunciato, tra cui la diffusione anche nell'anno di riferimento del medesimo modello di contratto tra più banche, tanto da poter ravvisare una perdurante intesa di natura anticoncorrenziale.
Gli opponenti hanno però prodotto solo due fideiussioni stipulate nel 2010 presso Controparte_9
e presso Banca Popolare di Verona S.p.A. (doc. 14 attoreo): tale limitata produzione documentale,
[...]
in assenza di ulteriori richieste istruttorie e a fronte delle contestazioni avversarie, non è di certo idonea e sufficiente a dimostrare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale interbancaria che abbia in concreto impedito ai garanti di reperire un'alternativa contrattuale per essi più conveniente. Pertanto,
pagina 10 di 13 l'eccezione di nullità in esame non può essere accolta e, sotto tale profilo, la deroga dell'art. 1957 c.c. appare pienamente valida ed efficace.
La clausola di deroga in questione è stata secondariamente tacciata di nullità dagli opponenti, come anticipato, anche per violazione della normativa consumeristica.
, , e si professano consumatori, tuttavia tale Parte_6 Parte_4 Parte_5 Parte_3
qualifica può ravvisarsi solo in capo ai primi due soggetti. e , infatti, oltre Parte_5 Parte_3
ad essere titolari di quote societarie, hanno ricoperto anche cariche di natura amministrativa che (doc.
14 fasc. mon.). Per contro, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione era ancora Parte_6
uno studente universitario (doc. 25 attoreo) e svolgeva una diversa attività imprenditoriale Parte_4
(doc. 26 attoreo), con l'effetto la loro modesta partecipazione societaria ne non Controparte_4
poteva comportare l'assunzione di un ruolo professionale idoneo ad escludere l'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 205/2006. Parimenti ininfluente è poi la circostanza per la quale, successivamente alla dichiarazione di fallimento de la relativa attività commerciale Controparte_4
sia stata proseguita in proprio da , trattandosi di una sopravvenienza successiva alla Parte_6
stipulazione del contratto di garanzia che non può incidere retroattivamente sulla qualifica consumeristica illo tempore detenuta.
Con riguardo alla sola posizione processuale di e , dunque, va verificata la Parte_6 Parte_4
vessatorietà delle clausole contestate, con specifico riguardo alla clausola 6 delle fideiussioni in atti
(l'unica di cui viene dagli opponenti dedotto un concreto rilievo applicativo).
Tale clausola appare invero vessatoria alla luce dell'art. 33, c. 2, lett. t), cod. cons. in quanto limita la facoltà dei consumatori di opporre alla Banca l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e in quanto non ha offerto, ai sensi della medesima disposizione, la prova contraria rispetto alla presunzione CP_2
di vessatorietà, nemmeno proponendosi di dimostrare di aver condotto una trattativa specifica e individualizzata che avesse riguardato anche la pattuizione in esame.
Va dichiarata pertanto la nullità relativa (circoscritta cioè alle sole posizioni di e Parte_4 Pt_6
) della clausola di deroga del menzionato art. 1957 c.c., con l'effetto che occorre verificare se nel
[...]
caso di specie il termine decadenziale ivi previsto per il recupero del credito, di sei mesi a decorrere dalla scadenza del debito, sia stato rispettato dalla Banca creditrice.
pagina 11 di 13 L'esigibilità del credito monitorio deriva dalla revoca del rapporto di mutuo, intervenuta nella fattispecie solo con la dichiarazione di fallimento de in data 13.5.2021 (doc. 16 attoreo). Prima Controparte_4
di allora, infatti, erano state inoltrate alla società mere diffide di adempimento (doc. 15 attoreo), non idonee a costituire il diritto della di pretendere anche il pagamento delle rate non ancora scadute. CP_7
Successivamente alla data del 13.5.2021 la ha inoltrato tempestivamente, ossia entro il termine CP_7
semestrale, un'intimazione di pagamento datata 19.7.2021 e ricevuta da in data 11.8.2021 Parte_4
e da in data 30.8.2021 (doc. 10 fasc. mon.). E a tali intimazioni si deve riconoscere Parte_6
efficacia interruttiva del termine decadenziale, pur avendo esse natura stragiudiziale, in forza della previsione dell'obbligo di pagamento in capo al garante “a semplice richiesta scritta” di cui alla clausola
7 della fideiussione in atti (doc. 2 attoreo).
In seguito, però, ha fatto decorrere il termine semestrale che avrebbe sempre dovuto rispettare CP_2
nel “continuare con diligenza le proprie istanze contro il debitore” (ex art. 1957 c.c.), in quanto il successivo atto di recupero del credito non è intervenuto prima del 22.4.2022, data del deposito dell'istanza di insinuazione al passivo del Controparte_8
In conseguenza di quanto finora esposto, va accolta l'opposizione proposta da e da Parte_8 Pt_6
.
[...]
e vanno invece condannati in solido con a pagare la Parte_5 Parte_3 Controparte_4
somma suindicata di € 373.753,85 oltre interessi.
Questi sostengono però che andrebbe loro estesa la limitazione degli interessi predicata nei confronti della società ai sensi dell'art. 54 L.fall. e dell'art. 2833 c.c.
In realtà la specificazione degli interessi ai sensi delle disposizioni citate non sottende, a parere del giudicante, alcuna volontà negoziale di rinuncia parziale del credito in favore dei garanti e nemmeno in favore del debitore principale, non potendo dunque trovare applicazione l'art. 1301 c.c.
Tale richiesta, contenuta nel ricorso monitorio e ribadita nelle conclusioni da ultimo rassegnate da CP_2
nel presente giudizio di opposizione, aveva il solo effetto di specificare quale disciplina dovesse essere applicata nei confronti de di cui era stato dichiarato il fallimento. Si trattava e si Controparte_4
tratta, però, di una richiesta inammissibile, in quanto la stessa odierna opposta ha chiesto e ottenuto il provvedimento monitorio nei confronti della società debitrice solo per l'eventualità di un suo ritorno in bonis, circostanza cui le due menzionate disposizioni normative non possono essere applicate.
pagina 12 di 13 Residua dunque la regolamentazione delle spese di lite, le quali, in forza del principio della soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti, in quanto da un lato è stata accertata la sussistenza di un'esposizione debitoria consistente, benchè dimidiata, e dall'altro lato è stato appurato che nei confronti di almeno due opponenti la relativa pretesa creditoria era invece infondata.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della società opposta, stante la sua integrale soccombenza rispetto all'oggetto dell'approfondimento peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 237/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 27.1.2023;
2. condanna ai soli fini extraconcorsuali e ferma l'inopponibilità della condanna Controparte_4
alla procedura fallimentare, nonché e , in Parte_2 Parte_5 Parte_3
solido tra loro, al pagamento della somma di € 373.753,85 oltre interessi sulla sola sorte capitale dal dovuto al saldo;
3. rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_6
e di;
Parte_4 Parte_6
4. compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
5. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere agli opponenti sia Controparte_6
quanto eventualmente da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U. sia quanto corrisposto e documentato a titolo di compenso del C.T.P.
Così deciso in Vicenza, in data 1.8.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 13 di 13