Sentenza breve 23 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 23/12/2019, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2019
N. 01086/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00810/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2019, proposto da
IO SO, LO IG, IC ZA, rappresentati e difesi dagli avvocati Quintino Lombardo, Valeria Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.to Paola Bertelli in RE, Via XX Settembre n. 4;
contro
Comune di Gussago, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in RE, Via Romanino n. 16;
Ordine dei Farmacisti di RE, ATS RE non costituitisi in giudizio;
nei confronti
Storiche Farmacie di Gussago di OS e ON s.n.c, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Carlo Ribolzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.to Laura Schiffo in RE, Corso Magenta n. 33;
per l’annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare,
- DELLA NOTA SINDACALE 13/9/2019, RECANTE IL DINIEGO SULL’ISTANZA DI RETTIFICA DEI CONFINI DELLA SEDE FARMACEUTICA 5, E DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA PER LA LOCALIZZAZIONE NEI LOCALI DI VIA VITTORIO EMANUELE II N. 4;
- DI OGNI ALTRO ATTO E/O PROVVEDIMENTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE E CONNESSO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gussago e di Storiche Farmacie di Gussago di OS e ON s.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che il Collegio può soprassedere dall’esaminare l’eccezione in rito ritualmente formulata, in quanto la pretesa avanzata è infondata nel merito;
- che, ad avviso di parte ricorrente, nel perimetro territoriale dell’attuale sede n. 5 non ci sono locali idonei – dal punto di vista tecnico e igienico-sanitario – all’esercizio di una farmacia, funzionali alle esigenze della pubblica utenza;
- che, in ragione di ciò, è stato reperito un immobile di pronta disponibilità (in Via Vittorio Emanuele II n. 4, a 60 metri dal confine della zona) che risponderebbe alle esigenze di un’appropriata erogazione del servizio;
Evidenziato:
- che, ai sensi dell’art. 2 della L. 475/1968, il Comune identifica le zone di collocazione delle nuove farmacie, con l’obiettivo di garantire l’accessibilità e l’equa distribuzione del servizio sul territorio;
- che l’adeguamento dei confini delle sedi presuppone l’attivazione di un iter procedimentale tipico (che prevede l’acquisizione dei pareri di ATS e Ordine di farmacisti), in vista di una capillare ed equa erogazione delle prestazioni;
- che gli esponenti hanno partecipato a una procedura comparativa (concorso pubblico per titoli) indetta dalla Regione, risultando assegnatari della sede n. 5 di Gussago;
- che, anteriormente allo svolgimento della selezione, e anche prima di esprimere la volontà di accettare, hanno avuto la possibilità di verificare la situazione di fatto, ossia di accertare l’esistenza in loco di locali idonei;
- che le obbiettive difficoltà logistiche rappresentate dai medesimi – supportate da una perizia tecnica – rientrano ad avviso del Collegio nell’aleatorietà che è imposta dalla disciplina primaria e speciale vigente con riguardo all’iniziale fase organizzativa di un servizio pubblico sottoposto a regolazione, disciplina per la quale la sede farmaceutica deve essere accettata e poi attivata in un breve termine decadenziale, su cui ultra;
- che, in questo contesto, la posizione degli esponenti è recessiva di fronte all’interesse collettivo perseguito dall’amministrazione, che naturalmente si assume la responsabilità della scelta anche in ordine alla concreta realizzabilità dell’iniziativa economica e di servizio da parte di un soggetto avente titolo;
- che la brevità del termine di apertura dei locali (6 mesi dall’accettazione – art. 11 comma 1 lett. c) del bando) e la penalità dello scorrimento della graduatoria non interferisce sulle conclusioni raggiunte, trattandosi di regola nota ai ricorrenti fin dall’inizio della competizione;
Dato atto:
- che l’Ente locale gode di un ampio margine di apprezzamento nel vagliare l’adeguatezza e la congruità della suddivisione in zone, e conserva un’analoga sfera di discrezionalità nell’adottare revisioni e rettifiche;
- che il Comune resistente ha illustrato le ragioni di interesse pubblico sottese alla configurazione del bacino corrispondente alla sede n. 5;
- che si è altresì reso disponibile a cedere un’area di proprietà (compatibile da un punto di vista urbanistico) ai ricorrenti;
- che una variazione dei confini delle sedi farmaceutiche dopo l’ultimazione del confronto comparativo per titoli integrerebbe una lesione della par condicio , in quanto i soggetti interessati si sono determinati ad avanzare la candidatura (ovvero hanno desistito dal proporla) sulla base di una precisa situazione di fatto;
- che le “regole del gioco” di una procedura competitiva di natura pubblicistica – una volta dettate – sono immutabili nella fase di esecuzione del rapporto (cd. divieto di rinegoziazione delle condizioni introdotte ab origine);
Ritenuto:
- che, in definitiva, il gravame è privo di fondatezza;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando respinge il ricorso introduttivo in epigrafe.
Condanna parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di 1.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre ad oneri di legge.
Condanna parte ricorrente a corrispondere alla Società controinteressata la somma di 1.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Tenca | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO