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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/05/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7934 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili
TRA
, CF: elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Giacinto Gigante n. 80, presso lo studio dell'avv. Alessandra Salvi, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso
RICORRENTE
E
, C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla Via CP_1 C.F._2
Giuseppe Orsi n. 15/15A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Ferraro, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/02/2025, le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa, previa concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica, di cui all'art. 190 c.p.c. Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/07/2022 il ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 27/10/2003 con in costanza del quale erano nati due figli, CP_1 Per_1
il 23/04/2004, e il 27/10/2006, deduceva che, venuta meno l'affectio coniugalis, i
[...] Per_2
coniugi addivenivano alla separazione, alle condizioni omologate dal decreto emesso in data
08/07/2021 dal Tribunale di Napoli Nord, che nell'attuazione delle condizioni di separazione concordate, soprattutto con riferimento alle visite tra padre e figli, la moglie aveva assunto un atteggiamento di alienazione parentale, assumendo, senza alcuna condivisione con il padre, le decisioni relative alla vita dei figli, escludendolo dalle scelte educative e di crescita dei figli e che, pertanto, andava accertata la capacità genitoriale della madre;
che i figli non avevano mai pernottato dal padre e che era sua intenzione recuperare il rapporto con i figli;
che tale proposito, in particolare, era rivolto nei confronti della figlia, la quale, a causa della separazione dei genitori e dell'atteggiamento ostruzionistico della madre, aveva iniziato ad avere una situazione di disagio psicologico ed emotivo anche in orario scolastico tant'è che il Dirigente scolastico aveva chiamato il servizio 118 di Pronto soccorso;
che i lamentati disagi in capo alla figlia avrebbero potuto solo aggravarsi a causa dell'allontanamento del padre;
che si era verificato in capo al resistente un peggioramento delle proprie condizioni reddituali poiché, a differenza dell'epoca della separazione, doveva sostenere spese mensili, per rateizzi AER, finanziamenti, spese mediche e di salute, polizza vita in favore de figli, carburante auto, per cui dal reddito mensile di €1900,00 doveva essere detratta la somma di € 1800,00 per le spese indicate;
che, pertanto, l'assegno di mantenimento doveva essere ridotto da € 550,00 mensili ad € 450,00, riservandosi di chiedere nel prosieguo del giudizio un accertamento peritale al fine di valutare la reale capacità genitoriale della e la CP_1 valutazione delle conseguenze sul benessere psicofisico della minore dall'atteggiamento del ricorrente dalla vita della figlia causata dall'atteggiamento ostruzionistico della madre.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedeva la declaratoria della cessazione degli effetti civili dello stesso, con affido congiunto della prole, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, ed, in parziale modifica delle condizioni di cui all'intervenuta separazione, concludeva per la rimodulazione del contributo al mantenimento della prole in € 450,00, rivalutati secondo indice ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, la modifica degli obblighi accessori relativi all'immobile di proprietà del padre della e adibiti a CP_1
casa coniugale, nonché, in subordine, richiedeva fosse disposto a carico della il 50% degli CP_1
importi rateizzati con AER per contributi non versati durante la fase matrimoniali. Incardinato il giudizio, si costituiva parte resistente, la quale, contestando in fatto e CP_1
in diritto le avverse pretese, pur non opponendosi alla richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concludeva per il rigetto delle domande avanzate da parte ricorrente in ordine alle statuizioni accessorie di natura economica.
Di converso, contestando l'affermata condotta ostruzionistica addebitatale dal ricorrente, deduceva che, data l'età adolescenziale dei figli, era ascrivibile alla loro esclusiva volontà il rapporto con il padre, evidenziando la sussistenza di un rapporto conflittuale tra il ricorrente e la figlia, tali Per_2 da arrecare sofferenza a quest'ultima, e rendere necessario per la stessa intraprendere una terapia psicologica;
che alcuna modifica andava disposta in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione laddove era stato stabilito il mantenimento per i figli in complessivi € 550,00, non potendosi in alcun modo configurare un errore materiale nel provvedimento come dedotto dal ricorrente, secondo cui il mantenimento avrebbe dovuto essere di
€ 450,00; che alcune modifica peggiorativa vi era stata nelle condizioni economiche del ricorrente che anzi svolgeva anche attività professionale libera, oltre a quella di dipendente e che quindi, la situazione non era mutata rispetto all'epoca della separazione;
che invece essa resistente percepiva uno stipendio netto di € 800,00 presso la Cooperativa SOLCO, negando di svolgere altre attività lavorative, anche in via occasionale.
Pertanto, ciò premesso, concludeva, insistendo per la rimodulazione dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli in un importo parti ad di € 750,00, oltre ISTAT, del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 17/01/2023 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai propri difensori, e all'esito della relativa audizione, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa in data 24/02/2023, in via provvisoria ed urgente,
a modifica delle condizioni stabilite nella separazione omologata, rimodulava l'assegno di mantenimento per i figli in capo al ricorrente in complessivi € 500,00 (€ 250,00 in favore di ciascun figlio) da versarsi con le modalità già stabilite in sede di separazione, oltre ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Pertanto, designato quale giudice istruttore la dott.ssa Scognamiglio Anna, fissava per il prosieguo l'udienza del 20/06/2023, da celebrarsi in modalità di trattazione scritta.
All'esito del deposito della memoria integrativa di parte ricorrente e della pedissequa costituzione in giudizio da parte della resistente, all'udienza del 20/06/2023, svoltasi in modalità cartolare, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Esperita l'istruttoria giudiziale previo deferimento di interrogatorio formale da parte della resistente,
nonché escussione di un teste ammesso su istanza di parte ricorrente, la causa CP_1 veniva rinviata all'udienza del 14/02/2025, per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, il Giudice istruttore riservava il giudizio in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione consensuale pronunciata con decreto di omologa n. cron. 9179/2021 emesso in data
08/07/2021 dal Tribunale di Napoli Nord.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla in cui le parti si sono separati consensualmente innanzi al Presidente, all'udienza del 14/06/2021, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Nulla va disposto, in ordine all'affido della figlia minore, nonché in ordine al regime di Per_2
esercizio del diritto di visita da parte del padre, atteso il raggiungimento da parte della stessa, nelle more del giudizio, della maggiore età.
Va precisato, stante le espresse richieste di parte ricorrente nel ricorso introduttivo, che, parimenti, nulla doveva disporsi in merito anche al figlio primogenito, nato il Persona_1
23/04/2004, già maggiorenne al tempo della proposizione della presente domanda di divorzio.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
In ordine alla quantificazione dell'assegno per il mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, parte ricorrente insisteva per la modifica delle di cui alla separazione consensuale, asserendo un'erronea indicazione nel decreto di omologa dell'importo nella misura di € 550,00, e non di € 450,00 come indicate negli accordi sottoscritti dai coniugi e recepiti dal Tribunale.
Preliminarmente, occorre evidenziare che alcuna censura in merito ad errori materiali di cui al decreto di omologa potrà essere presa in considerazione da questo Collegio, dovendo essere le relative censure indirizzate all'Autorità Giudiziaria competente per il promosso giudizio di separazione.
In ogni caso, si evidenzia che il decreto di omologa delle condizioni di cui all'intervenuta separazione coniugale delle parti si limitava a recepire le condizioni sottoscritte dai coniugi, facendo espresso rinvio, per questioni di brevità, al ricorso congiunto sottoscritto da ambo i coniugi, i quali al punto h) prevedevano in capo a l'onere di versare l'assegno mensile per la prole, di Pt_1 importo pari ad € 550,00, ovvero € 275,00 per ciascun figlio.
Pertanto, tale importo è stato tenuto in considerazione dal Presidente, dott.ssa Tabarro Alessandra, ai fini della rimodulazione dello stesso, come operata in sede di ordinanza del 24/02/2023.
Di converso parte resistente insisteva per la rideterminazione dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento della prole in € 750,00 adducendo il mutamento delle relative esigenze, in accrescimento proporzionale alla rispettiva età.
Tuttavia, si evidenzia che, benché possa ravvisarsi una modifica delle esigenze della prole, attesa l'avvenuta iscrizione del figlio primogenito, ad un percorso universitario, tale Persona_1 circostanza non potrà ritenersi elemento sufficiente da giustificare una maggiorazione dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento, atteso che le spese di cui alle rette di iscrizione universitarie, come da Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli Nord in data 25.10.2019, dovranno in ogni caso essere sostenute da ambo i genitori, rispettivamente nella misura del 50%.
In ultimo, il Collegio rileva che, nelle more, anche la figlia ha raggiunto la maggiore età. Per_2
A tal riguardo, si osserva che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), e che, ad ogni modo, nel caso di specie parte ricorrente richiede, espressamente, che sia confermata la previsione di un assegno di contributo al mantenimento in favore degli figli, nonostante siano maggiorenni, purché rimodulato il quantum.
Ciò posto, ai fini della determinazione in termini economici dell'assegno di contributo al mantenimento della prole, si evidenzia che, contrariamente da quanto asserito da parte ricorrente, non possa ravvisarsi il dedotto mutamento in peius delle sue condizioni economiche.
A tal proposito, si evidenzia che, avuto riguardo al rateizzo mensile delle somme dovute dal ricorrente a fronte del finanziamento personale accesso, risulta in atti un prospetto riepilogativo da cui non si evince la data di sottoscrizione del relativo contratto- rendendo impossibile a questo
Collegio la verifica in ordine alla sopravvenienza rispetto all'intervenuta separazione-, mentre emerge che lo stesso si estinguerà nel febbraio 2026.
Risulta, inoltre, in atti il piano di ammortamento e rateizzo cui il ricorrente ha aderito, al fine di far fronte alla posizione debitoria nei confronti di relativo alla Controparte_2
dichiarazione di adesione del 29/04/2019, secondo il quale le somme dovute vengono ripartite in n.
19 rateizzi, il primo con scadenza il 30/11/2019 e l'ultimo con scadenza il 30/11/2023. Appare lapalissiano che parte ricorrente avesse contezza di tale esposizione debitoria al tempo della stipula delle condizioni recepite nell'omologa di separazione consensuale (intervenuta nel luglio
2021), avendo ampia possibilità di considerare le sue effettive possibilità economiche al momento della definizione, in accordo con la di lui coniuge, delle statuizioni accessorie. Il successivo piano di rateizzo della Geset del 26.1.22 è a carico della sig.ra come risulta CP_1
documentato dalla parte .
Avuto riguardo all'aggravio di spese lamentato e dipeso, anche mediatamente, dalla intervenuta separazione consensuale, si ritiene che le stesse fossero prevedibili da parte resistente, già al momento della sottoscrizione degli accordi di separazione, tenuto conto della necessità di dover rinvenire una propria abitazione, all'esito dell'autorizzazione proveniente dall'Autorità Giudiziaria adita a che i coniugi vivessero separatamente.
Quanto al miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra va rilevato che sebbene il CP_1
teste escusso abbia visto la resistente recarsi presso uno studio di consulenza in via Santa Lucia a
Napoli non ha saputo precisare per quanto tempo vi abbia lavorato né la retribuzione dalla stessa percepita e la resistente in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che il lavoro ivi svolto è durato solo due mesi .
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non sussistendo fatti sopravvenuti rispetto alle condizioni fattuali e reddituali delle parti in causa, rispetto all'emanazione del provvedimento di omologa delle condizioni di separazione consensuale, emanato da questo Tribunale in data
08/07/2021, il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico del ricorrente, quale contributo per il mantenimento dei figli ed in € 550,00, oltre Persona_1 Per_2
rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente;
le spese straordinarie vanno regolamentate al 50% sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Sono inammissibili le domande, formulate da parte ricorrente, in ordine alla richiesta revoca a proprio carico degli oneri economici relativi alla casa coniugale, pattuiti in sede di separazione consensuale, nonché in ordine al richiesto riparto tra coniugi degli importi di cui al rateizzo AER intervenuto nel 2019, in quanto trattasi di questioni di natura obbligatoria, che esulano dall'oggetto della presente controversia.
In ordine alle spese di lite, attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, il Collegio ritiene poter ritenere le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
27/10/2003 in Giugliano in Campania da , nato a [...], Parte_1
il 11/09/197, e nata a [...] il [...]; CP_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli, ed maggiorenni e non economicamente Persona_1 Per_2
autosufficienti, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande del ricorrente;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania di procedere alle annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n.323, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 19.05.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro