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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3521/2020 del R.G.A.C. pendente TRA
(c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t., elett. dom. alla Parte_1 P.IVA_1
Riviera Di Chiaia n. 263 Napoli, presso lo studio dell'Avv. Marino Aurelio (c.f.
) dal quale è rappresentata e difesa come da procura su foglio separato;
C.F._1
APPELLANTE E
(c.f.: ), e per esso, quale mandataria, giusta procura speciale CP_1 P.IVA_2
a rogito Notaio Dott. di Milano del 21 giugno 2019 rep. n. 15052, racc. n. 8049, Persona_1 registrata a Milano – DP 1 il 21 giugno 2019, la in persona del Controparte_2
Procuratore Speciale Dott.ssa in forza di procura autenticata dal Notaio CP_3
Dott.ssa di Roma del 3 novembre 2020, rep. n. 14316, racc. n. 7004, Persona_2 registrata a Roma 4 il 4 novembre 2020 al n. 30620 serie 1T, elett. dom. in via Cardinale di Rende n. 8 Benevento, presso lo studio dell'Avv. Criscoli Francesco (c.f.
) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura su foglio separato;
C.F._2
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 02/10/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La conveniva in giudizio davanti il Tribunale di Napoli la Parte_1 Controparte_4
oggi prospettando, in punto di fatto:
[...] Controparte_1
- di aver impiantato, il 28/11/1999, presso la Controparte_5
Agenzia di Grumo Nevano, il c/c di corrispondenza n. 3145;
- che, sin da subito, l'Istituto le aveva accordato una linea di finanziamento organizzata sotto la forma tecnica dell'apertura di credito, di classe superiore a Lit. 10 milioni, regolata, anche quanto all'addebito delle competenze, sul c/c 3145, da cui essa correntista mai aveva sconfinato;
1 - di aver impiantato, il 15/12/1999, presso il medesimo stabilimento bancario, il c/anticipi 3165, in cui aveva trovato regolamento una linea di finanziamento autoliquidante, di classe superiore a Lit. 10 milioni, organizzata sotto la forma tecnica dell'anticipo su portafoglio commerciale;
- che le competenze ascritte alla correntista per esposizioni del c/anticipi 3165, erano state costantemente addebitate, mercé giro, sul c/c 3145, in cui furono sottoposte a trimestrale capitalizzazione e di cui, tempo per tempo, concorsero a formare i saldi, intermedi e finale;
- che, la aveva ceduto alla Controparte_6 [...] il ramo di azienda relativo all'attività bancaria;
Controparte_4
- che il c/anticipi 3165 era stato estinto il 31/10/2006 con scritture banca che esponevano saldo zero;
- che il c/c 3145 era stato estinto il 31/7/2008 con scritture banca che esponevano saldo zero, a seguito del trasferimento a sofferenza del saldo debitore di € 24.697,27;
- che, con nota del 16/1/2009, la aveva rimesso parzialmente il debito, dichiarando la CP_4
«disponibilità a ricevere il pagamento, a saldo e stralcio del nostro credito, di €uro 13.000,00»; che, a deconto della posizione debitoria, aveva eseguito i seguenti pagamenti: 1. Parte_1 euro 5.000,00 con assegno bancario 7901520965 tratto in data 11/2/2009 su Unicredit Banca di Roma s.p.a., stabilimento di Sant'Antimo; 2. Euro 2.500,00 con assegno bancario 9.200.419.260-06 tratto in data 19/5/2009 sulla stabilimento Controparte_4 di S'Antimo; 3. euro 2,000 con assegno bancario 9.200.419.374-03 tratto in data 20/10/2009 sulla stabilimento di S'Antimo. Controparte_4
In punto di diritto, l'attrice evidenziava, invece:
- la nullità totale ovvero, in subordine, la nullità parziale dei contratti costitutivi del c/c 3145 e del c/anticipi 3165, nonché dei contratti costitutivi delle linee di finanziamento che in essi avevano trovato regolamento (apertura di credito e anticipo su portafoglio commerciale) per violazione del paradigma di forma imposto, quoad substantiam, dall'art. 117 T.U.B;
- l'illegittimità degli addebiti di interessi ad un tasso ultralegale mai convenuto per iscritto e sempre superiore anche a quello consentito dal D.Lgs. 385/93, art. 117, co. 7;
- l'illegittimità degli accrediti di interessi in misura sempre inferiore a quella legale, nonché a quella prevista dal D.Lgs. 385/93, art. 117, co. 7;
- l'addebito di commissioni di massimo scoperto mai convenute per iscritto e mai pubblicizzate all'interno dei locali dell' ; CP_7
- l'addebito di spese operazione, spese di gestione e spese di tenuta conto mai convenute per iscritto e mai pubblicizzate all'interno dei locali dell' ; CP_7
- che la aveva antergato i giorni valuta favorevoli alla e postergato i giorni valuta CP_4 CP_4 favorevoli ad essa correntista;
- la trimestrale capitalizzazione delle competenze a debito di essa correntista. Sulla base di tali premesse la formulava le seguenti domande: Parte_1
1) accertata e dichiarata la nullità totale per difetto di forma scritta del contratto costitutivo del conto corrente n. 3145, nonché del contratto costitutivo del conto corrente n. 3165, nonché dei contratti costitutivi delle linee di finanziamento che in essi hanno trovato regolamento ovvero, ed in subordine, di quelli e/o quello tra essi, disposta la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 3145 dal dì
2 dell'impianto al 15 luglio 2008, effettuato il ricalcolo secondo quanto in atto indicato anche attraverso la rideterminazione delle competenze contabilizzate ed addebitate in conto per commissioni, spese ed interessi relative al rapporto n. 3165 [recte: in ragione della riscontrata nullità, sia con riferimento al conto n. 3145 che con riferimento al rapporto n. 3165, nonché con riferimento alle linee di finanziamento che nei detti rapporti trovarono regolamento ovvero, ed in subordine, con riferimento a quelli e/o quello tra essi: 1.- mercè omissione di qualsivoglia sistema di capitalizzazione delle competenze a debito;
2.- mercè omissione dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto;
3.- mercè omissione dell'addebito delle spese, escluse quelle per tasse ed imposte;
4.- mercè addebito degli interessi a carico della società attrice al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero, ed in subordine, al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali;
5.- mercè accredito degli interessi a favore della società attrice al tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero, ed in subordine, al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali;
6.- mercè computo dei numeri debitori e creditori secondo il principio della valuta effettiva], accertare e dichiarare che, al 15 luglio 2008, la Ante. non Parte_1 era debitrice di alcuna somma di denaro nei confronti della Controparte_4 essendone anzi creditrice per € 40.000,00 ovvero per quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
2) per l'effetto, condannare la a pagare nelle mani dell'attrice la su Controparte_4 indicata somma di euro 40.000/00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale avrà ritenuto di giustizia, nonché l'ulteriore somma di € 9.500,00 dalla società attrice pagata successivamente all'estinzione del conto corrente, il tutto – su entrambe le poste – con gli accessori infra indicati: a.- interessi di mora, dal 10.11.2009 al dì del pagamento;
b.- capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cc. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
c.- risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da liquidare considerando che il tasso di inflazione è superiore al tasso legale degli interessi;
3) in via subordinata, accertata e dichiarata la nullità parziale - per omessa indicazione del disciplinare economico ovvero, ed in ulteriore subordine, per sua determinazione mercè rinvio agli usi - del contratto costitutivo del conto corrente n. 3145, nonché del contratto costitutivo del conto corrente n. 3165, nonché dei contratti costitutivi delle linee di finanziamento che in essi hanno trovato regolamento, ovvero, ed in subordine, di quelli e/o quello tra essi, disposta la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 3145 dal dì dell'impianto al 15 luglio 2008, effettuato il ricalcolo secondo quanto in atto indicato anche attraverso la rideterminazione delle competenze contabilizzate ed addebitate in conto per commissioni, spese ed interessi relative al rapporto n. 3165 [recte: in ragione della riscontrata nullità, sia con riferimento al conto n. 3145 che con riferimento al rapporto n. 3165, nonché con riferimento alle linee di finanziamento che nei detti conti trovarono regolamento ovvero, ed in subordine, con riferimento a quelli e/o quello tra essi: mercè omissione di qualsivoglia sistema di capitalizzazione delle competenze a debito, mercè omissione dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, mercè omissione dell'addebito delle spese, escluse quelle per tasse ed imposte, mercè addebito degli interessi a carico della correntista al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, mercè accredito degli interessi a favore della correntista al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, mercè computo dei numeri debitori e creditori secondo il principio della valuta effettiva], accertare e dichiarare che, al 15 luglio 2008, la Ante. non era debitrice di alcuna somma di denaro nei confronti della Parte_1 [...]
essendone anzi creditrice per € 38.000,00 ovvero per quella diversa Controparte_4
3 somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
4) per l'effetto, condannare la a pagare nelle mani dell'attrice la su Controparte_4 indicata somma di euro 38.000/00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale avrà ritenuto di giustizia, nonché l'ulteriore somma di € 9.500,00 dalla società attrice pagata successivamente all'estinzione del conto corrente, il tutto - su entrambe le poste - con gli accessori infra indicati: a.- interessi di mora, dal 10.11.2009 al dì del pagamento;
b.- capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cc. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
c.- risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da liquidare considerando che il tasso di inflazione è superiore al tasso legale degli interessi;
5) in via ulteriormente gradata, sia con riferimento al contratto costitutivo del conto corrente n. 3145, sia con riferimento al contratto costitutivo del conto corrente n. 3165, sia con riferimento ai contratti costitutivi delle linee di finanziamento che nei detti conti hanno trovato regolamento ovvero, ed in subordine, di quelli e/o quello tra essi,, accertata e dichiarata la nullità della patto relativo alla commissione di massimo scoperto – per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione ovvero per difetto genetico di causa -, nonché la nullità della clausola che prevedeva la trimestrale capitalizzabilità delle competenze a debito della correntista, disposta la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 3145 dal dì dell'impianto del conto al 15 luglio 2008, effettuato il ricalcolo secondo quanto in atto indicato anche attraverso la rideterminazione delle competenze contabilizzate ed addebitate in conto per commissioni, spese ed interessi relative al rapporto n. 3165 [recte: in ragione della riscontrata nullità, sia con riferimento al conto n. 3145 che con riferimento al rapporti n. 3165, nonché con riferimento alle linee di finanziamento che nei detti conti trovarono regolamento ovvero, ed in subordine, con riferimento a quelli e/o quello tra essi: mercè omissione dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto e mercè omissione di qualsiasi forma di capitalizzazione], accertare e dichiarare che, al 15 luglio 2008, la non era debitrice di alcuna somma di denaro nei confronti della Pt_1 Parte_1
essendone anzi creditrice per € 18.000,00 ovvero per quella diversa Controparte_4 somma, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
per l'effetto, condannare la a pagare nelle mani dell'attrice Controparte_4 la su indicata somma di euro 18.000/00 ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.mo Tribunale avrà ritenuto di giustizia, nonché l'ulteriore somma di € 9.500,00 dalla società attrice pagata successivamente all'estinzione del conto corrente, il tutto – su entrambe le poste - con gli accessori infra indicati: a.- interessi di mora, dal 10.11.2009 al dì del pagamento;
b.- capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cc. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
c.- risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., da liquidare considerando che il tasso di inflazione è superiore al tasso legale degli interessi;
6) in ogni caso condannare la alla refusione delle spese, dei diritti e Controparte_4 degli onorari di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario, accessori previdenziali ed accessori tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone. La si costituiva tempestivamente in giudizio ed eccepiva la Controparte_4 prescrizione quinquennale, sia nei termini dell'art. 2948 c.c. n. 4 che dell'art. 1442 c.c., degli interessi, sia creditori che debitori ed anche dell'azione di annullamento e in via gradata, eccepiva la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.
4 Nel merito, la banca rilevava che:
- i rapporti oggetto del giudizio erano disciplinati da scritture contrattuali con le quali erano state convenute le condizioni applicate ai rapporti e, specificamente, il tasso di interesse, le commissioni, le valute e le spese;
- le contestazioni del correntista erano inammissibili giacchè questi, nel corso di ciascun rapporto, non aveva mai contestato gli estratti conto trimestrali ad essa inviati sotto il profilo formale e sotto il profilo sostanziale, sia per la genericità delle contestazioni formulate in questa sede in relazione ai tassi di interesse ed alle valute applicate nonchè alla capitalizzazione degli interessi;
- l'eccezione di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi era, oltre che inammissibile e, comunque, preclusa, anche infondata, dal momento che, a decorrere dall'01/07/2000, la aveva applicato il principio di reciprocità giusta delibera della Banca pubblicata in G.U. CP_4 del 29/06/2000 n.150;
- che, in virtù dell'istituto della soluti retentio, non era, comunque, ammissibile la ripetizione delle somme poiché il pagamento di interessi ultralegali era configurabile come pagamento in virtù di obbligazione naturale;
- che le commissioni di massimo scoperto erano state espressamente pattuite. Sulla base di tali premesse la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
1) in rito, dichiarare nulla ed inammissibile la proposta domanda giudiziale attrice, per i rilievi svolti;
2) nel merito, rigettare la stessa, in tutti i suoi capi, in quanto infondata in fatto e diritto, anche in dipendenza dell'eccepita prescrizione del diritto fatto valere, per i rilievi svolti;
3) ancora nel merito, accogliere la domanda riconvenzionale proposta con il presente atto e per l'effetto condannare la società attrice al pagamento, in favore della banca comparente, della somma di € 18.786,66, oltre interessi al tasso del 9,8% (inferiore all'ultimo tasso applicato e nei limiti previsti dalla legge antiusura) dall'01/04/2010 al soddisfo, per la causale dedotta in narrativa (pag. 17);
4) condannare la società attrice al pagamento delle spese ed onorari del giudizio
1.3. Istruita la causa a mezzo di due CTU contabili, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4554/20, pubblicata l'1/7/2020, così decideva: 1) ridetermina il saldo del c/c n. 3145, intestato alla nel senso che alla data del 21.7.2008 il Parte_1 detto conto espone un saldo debitore in favore della banca ed in danno della società correntista pari ad euro 22.679,75, in luogo di quello sempre debitore pari ad euro 25.006,96 esposto negli e/c bancari alla medesima data;
2) rigetta la domanda di ripetizione avanzata dalla società attrice;
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dall'istituto di credito convenuto e, per l'effetto, Parte condanna la al pagamento, in favore della convenuta banca, della somma di euro 13.179,75 CP_8 oltre interessi legali dalla proposizione della domanda riconvenzionale al saldo;
4) compensa le spese di lite In sintesi, il Tribunale, riteneva infondata l'eccezione, formulata dalla Controparte_4
di prescrizione della domanda di rideterminazione del saldo previa epurazione
[...] delle poste addebitate sulla base di clausole nulle e affermava la piena validità formale ex art. 117 TUB dei contratti di conto corrente e di apertura di credito del 15.11.1999, dell'8.11.2000, del 22.1.2002 e del 23.10.2001, relativi ai rapporti nn. 3145 e 3165, oggetto del presente giudizio
5 ritenendo sufficiente, al tal fine, che su tali contratti risultasse apposta la sola sottoscrizione del legale rapp.te della società attrice;
conseguentemente, il primo Giudice riteneva la legittimità degli addebiti che trovavano giustificazione nelle schede contrattuali prodotte dalla CP_4 convenuta e recanti la firma del cliente. Inoltre, il Giudice di prime cure affermava che, diversamente da quanto opinato dalla convenuta, la mancata contestazione dell'estratto conto, non impediva l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivavano e che, nel caso di specie, non era applicabile l'art. 2034 c.c., giacchè la corresponsione di interessi asseritamente non dovuti non era avvenuta in esecuzione di un dovere morale o sociale, bensì, piuttosto, in ossequio al disposto di una specifica clausola contrattuale (della quale veniva chiesto dichiararsi la nullità) e, quindi, in adempimento di una obbligazione giuridica e, la prestazione, pertanto, non poteva, definirsi spontanea. Il Tribunale, inoltre, affermava la sussistenza di una valida giustificazione causale della commissione di massimo scoperto e riteneva, nel caso di specie, la relativa clausola legittima anche in relazione alle modalità della sua pattuizione, in termini di determinatezza o determinabilità. Quanto, invece, alla questione della capitalizzazione delle competenze a debito, nella sentenza impugnata, si legge che “i c/c oggetto del presente giudizio sono stati accesi in data antecedente al 30.6.2000, ossia in data 15.11.1999, e che, tutte le schede contrattuali successive a tale data (cfr. contratti dell' 8.11.2000, del 22.1.2002 e del 23.10.2001) contengono, poi, la relativa previsione in materia di capitalizzazione risultando dalle stesse il “periodo di capitalizzazione: trimestre” e, quindi, che “deve concludersi per l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi applicata al contratto di conto corrente in esame anteriormente all'8.11.2000, in quanto, come rilevato, è a tale data che risale l'espressa pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi”. Sulla base di tali premesse il primo Giudice riteneva condivisibile il conteggio effettuato dal CTU in relazione alle osservazioni del consulente di parte attrice nel quale il tecnico aveva provveduto al “ricalcolo degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto con applicazione dei tassi di interesse e delle percentuali di massimo scoperto previsti nei documenti allegati dalla con capitalizzazione trimestrale a partire Controparte_4 dall'8.11.2000”; conseguentemente, operando la rideterminazione del saldo di conto corrente n. 3145 - su cui venivano girocontati gli interessi, le commissioni di massimo coperto e le spese addebitate, imputate alla (oggi , per Controparte_9 Parte_1 esposizioni del conto corrente n. 3165 – risultava che “i conteggi hanno evidenziato un debito della correntista nei confronti della alla data di chiusura del conto, Controparte_4
21/07/2008, di euro 22.679,75. Da tale saldo a debito va decurtato l'importo di euro 9.500,00 versato dalla nel corso dell'anno 2009 alla per cui, CP_10 Controparte_4 per effetto di tale decurtazione, il debito della ricorrente è pari ad euro 13.179,75” e, quindi, la domanda di ripetizione degli importi asseritamente indebiti pagati dalla doveva Parte_1 essere rigettata. Al contrario, sempre in base ai risultati della CTU, il Tribunale riteneva fondata, in parte, la domanda riconvenzionale proposta dalla e, quindi, condannava Controparte_4
6 la alla corresponsione di una somma pari ad euro 13.179,75, oltre interessi Parte_1 legali dal 18.6.2010 (data di deposito della comparsa di costituzione e risposta ove era stata formulata la domanda riconvenzionale). Infine, il Giudice di prime cure, atteso il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente relativa alla validità del contratto “monofirma”, disponeva la compensazione delle spese di lite anche se poneva le spese di ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, a carico esclusivamente dalla Parte_1
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 5.10.2020, tramite pec al difensore costituito per parte appellata nel giudizio di primo grado) ha proposto appello principale la per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 Nullità dei patti sugli interessi ultralegali contenuti nelle schede negoziali prodotte dalla nel corso del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 1284 cod. civ., in quanto CP_4 sottoscritti esclusivamente dal legale rapp.te della società Secondo l'appellante, Parte_1 in particolare, l'art. 117 non esaurisce in sé la disciplina dei contratti di cui s'interessa il Capo I del Titolo VI del T.U.B. che restano soggetti anche alla disciplina di diritto comune, sicchè la disciplina generale della forma struttura (e della nullità assoluta), ex art. 1284 cod. civ. continua a mantenere imperatività e cogenza nel suo specifico ambito, seguitando a tutelare, nella parte di suo interesse, le esigenze generali della collettività nel modo da essa previsto;
conseguentemente, secondo la il saldo finale del c/c 3145 doveva essere Parte_1 rideterminando applicando gli interessi a debito della correntista al tasso legale codicistico ovvero, in subordine, al tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali in sostituzione di tutti gli interessi ultralegali addebitati dalla Banca.
2.2 Col secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale delle competenze a debito della correntista nel tempo successivo all'8/11/2000. Secondo la infatti, i patti di capitalizzazione Parte_1 contenuti nelle negoziazioni inerenti ai finanziamenti concessi all'impresa datati 8/11/2000, 23/10/2001 e 22/1/2002, erano tutti nulli perché non rispettavano le richieste di simmetria e di sincronia provenienti dalla normativa di settore;
tali contratti, infatti, prevedevano la capitalizzazione trimestrale, ma unicamente a vantaggio degli interessi a credito della CP_4 non contenendo nessun riferimento agli interessi a credito del correntista;
inoltre, per tutti gli aspetti non disciplinati, confermavano le regole che le parti si erano date con le condizioni economiche riportate nelle lettere, inerenti al conto corrente di corrispondenza, sottoscritte il 15/11/1999, le quali per l'appunto prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a credito della banca e la capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito della correntista. Sulla base di tali premesse l'appellante formulava le seguenti conclusioni:
1. in accoglimento del primo motivo di appello, in relazione ai contratti costitutivi dei conti correnti 3145 e 3165 ed in relazione ai contratti costitutivi dei finanziamenti in essi regolati, accertare e dichiarare, la nullità parziale dei negozi del 15/11/1999, dell'8/11/2000, del 23/10/2001 e del 22/1/2002 quanto ai patti inerenti agli interessi a debito della correntista;
2. in accoglimento del secondo motivo di appello, in relazione ai finanziamenti regolati nei conti correnti 3145 e 3165, accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti dell'8/11/2000, del
7 23/10/2001 e del 22/1/2002 quanto ai patti inerenti alla capitalizzazione trimestrale delle competenze a debito della correntista;
3. disposta la rideterminazione del saldo finale del c/c 3145 dal suo sorgere alla sua estinzione, eseguito il conteggio rielaborando le competenze addebitabili alla correntista per esposizioni del conto 3145 e per esposizioni del conto 3165 mercé esclusione della capitalizzazione e applicazione degli interessi a debito della al tasso legale codicistico ovvero, in subordine, al tasso nominale minimo dei buoni Pt_1 Parte_1 ordinari del tesoro annuali:
3.a accertare e dichiarare che la non era debitrice della Pt_1 Parte_1 Controparte_4 della somma di euro 24.697,27 trasferita a sofferenza dal c/c 3145 nel luglio 2008;
[...]
3.b accertare e dichiarare che per saldo finale effettivo del c/c 3145 la era creditrice Parte_1 della di euro 25 mila ovvero di quella diversa somma, maggiore o CP_4 Controparte_4 minore, che l'Ecc.ma Corte di Appello, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
3.c condannare il a pagare nelle mani dell'attrice la su indicata somma di euro 25 Controparte_1 mila ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte avrà ritenuto di giustizia, nonché l'ulteriore somma di euro 9.500,00 dalla società attrice pagata successivamente all'estinzione del conto corrente;
il tutto – su entrambe le poste – con i seguenti accessori indicati già nella citazione introduttiva del giudizio: a. interessi di mora, dal 10/11/2009 al dì del pagamento;
b. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cod. civ. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
c. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, cod. civ., da liquidare considerando che il tasso di inflazione è superiore al tasso legale degli interessi.
4. condannare il alla refusione delle spese e delle competenze del doppio grado di Controparte_1 giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali e accessori tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fatto.
2.4 Il si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità, ex art. 342 cpc, Controparte_1 dell'appello proposto da controparte e nel merito, l'infondatezza dei motivi di gravame proposti dalla attesa la idoneità dei contratti bancari c.d. monofirma ad integrare i requisiti Parte_1 di forma richiesti dalla normativa di settore e l'applicazione, da parte della Banca, a decorrere dall'01/07/2000, del principio di reciprocità per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. All'udienza del 2.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. L'articolo 342 del Cpc, come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
8 critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378) Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice a quo. L'appello è solo in parte fondato e può essere accolto nei limiti che si precisano di seguito.
3.1. Il primo motivo di appello è infondato atteso che questa Corte intende dare continuità all'indirizzo affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sez. I, del 15/06/2022, n.19298. In tale pronuncia, infatti, si è affermato che nei contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, deve essere inteso in senso strutturale e non funzionale;
pertanto, la sua violazione determina l'ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, senza poter integrare tale presupposto formale attraverso il c.d. contratto "monofirma". Tuttavia, i Giudici di legittimità hanno anche espressamente escluso che il patto sugli interessi ultralegali necessiti, quoad validitatem, della sottoscrizione della Banca che le ragioni ultraindividuali sottese alla prescrizione di forma contenuta nell'art. 1284 c.c." andrebbero soddisfatte anche quando detto patto sia inserito in un contratto bancario. In particolare, in detta pronuncia, condivisibilmente, si afferma che “nel vigore della più volte richiamata normativa che ha introdotto la forma e la nullità "di protezione" nei contratti bancari, la vicenda contrattuale non può che essere declinata secondo l'approdo ermeneutico delle Sezioni Unite del 2018, in base alla quale, come visto, la nullità per difetto di forma del cd. contratto monofirma si giustifica quale nullità "di funzione" e non "di struttura", in quanto fondata sull'esigenza di tutela dell'interesse del cliente - come presidio volto ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti - e rappresenta una manifestazione di quel che è stato definito come "neo formalismo" o "formalismo negoziale", da intendersi secondo la funzione sua propria della norma, e non attraverso il richiamo alla disciplina generale sulla nullità”. Alla stregua di quanto premesso, una volta accertato per i contratti bancari datati 15/11/1999, 8/11/2000, 23/10/2001 e 22/1/2002 il rispetto del requisito della forma scritta, nei termini sopra divisati, - e cioè a prescindere dalla mancata sottoscrizione da parte della banca del documento contrattuale da essa predisposto, essendo sufficiente che il contratto sia stato redatto per iscritto e ne sia stata consegnata una copia al cliente, che vi abbia apposto la propria sottoscrizione - sarebbe illogico e giuridicamente distonico ritenere che quello stesso requisito della forma scritta non riguardi, invece, una delle clausole di cui si compone il contratto
9 medesimo, segnatamente quella in tema di interessi, in forza dell'identico onere di forma imposto dall'art. 1284 c.c., dal momento che "la validità del contratto in relazione ai requisiti di forma scritta si estende evidentemente, in relazione al rispetto della forma suddetta, a tutte le clausole del contratto stesso, ivi compresa quella relativa agli interessi ultra legali" (Cass. 24591/2019). D'altra parte, in giurisprudenza si è anche evidenziato che anche la prescrizione di forma contenuta nell'art. 117 T.U.B., al pari di ogni altra imposizione di forma ad substantiam, tende ad assicurare esigenze sopraindividuali di certezza, di trasparenza e di stabilità, quali quelle sottese alla regola generale posta dall'art. 1284 c.c., per cui "non v'è ragione di praticare una distinzione tra oneri formali posti dal TUB e residui oneri formali posti dall'ordinamento", confermando così quell'omogeneità di ratio che non consente soluzioni divergenti sulla validità, quanto al rispetto della forma scritta, del contratto e della clausola in esso contenuta. Al contrario, risulta fondato il secondo motivo di appello. In punto di diritto, è noto che il disposto dell'art. 120, comma 2., D.Lgs. n. 385 del 1993, introdotto dall'art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999, nella versione vigente ratione temporis, prescrive che
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.” In applicazione di tale disposizione, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della predetta delibera, la produzione di interessi sugli interessi già maturati è regolata dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 (pubblicata in G.U. 22 febbraio 2000, in vigore dal 22.4.00) ed è consentita purchè: 1) la periodicità e la capitalizzazione periodica sia uniforme, sia per gli interessi debitori sia per gli interessi creditori, con l'indicazione del tasso di interesse, rapportato su base annua, in caso di capitalizzazione infrannuale;
2) le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi siano specificatamente approvate per iscritto dal cliente;
3) la chiusura definitiva del conto corrente segni il termine di operatività della capitalizzazione degli interessi (art. 1, 2, 6). Tuttavia, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa risulta che i Controparte_1 contratti di apertura di credito datati 8/11/2000, 22/1/2002, 23/10/2001 indicano, nelle condizioni economiche, quale periodo di riferimento della capitalizzazione il trimestre, senonchè tali condizioni contengono esclusivo riferimento agli interessi debitori (oltre che alle spese e alle commissioni praticate) sicchè non può affermarsi, in prima battuta, che tale periodo di capitalizzazione si applichi anche agli interessi creditori. Inoltre, tutti i predetti contratti specificano che “restano valide e saranno applicate tutte le altre condizioni economiche riportate nella lettera contratto di conto corrente sottoscritta in data 15.11.1999. Ebbene, il predetto contratto, all'art. 7, prevede espressamente, la contabilizzazione annuale degli interessi e delle spese (senza alcuna distinzione tra quelli debitori e creditori) ma specifica che, nel caso in cui il conto risulti in debito, gli interessi dovuti dal correntista saranno addebitati trimestralmente. D'altra parte, i contratti indicati nella sentenza impugnata sono quelli di apertura di credito datati 8/11/2000, 22/1/2002, 23/10/2001 i quali, evidentemente, concretizzandosi in un
10 finanziamento all'impresa mediante la messa a disposizione di somme, non contemplano la possibilità di produrre interessi a credito per il correntista sicchè i documenti in oggetto non avrebbero potuto mai contenere nessun riferimento a tali interessi attivi e ai relativi criteri di capitalizzazione. Consegue a quanto premesso che, non risultando mai convenuta per iscritto tra le parti la capitalizzazione degli interessi con la medesima periodicità (risultando trimestrale quella degli interessi debitori e annuale quella di quelli eventualmente a credito del correntista), al rapporto di conto corrente oggetto di lite non può essere applicata nessuna capitalizzazione infrannuale. Alla luce di tali considerazioni, sulla scorta della relazione di CTU depositata nel corso del giudizio di primo grado, il saldo negativo dei rapporti di c.c. oggetto di lite deve essere ridotto dell'importo di euro 19.866,22. Infatti, in ossequio al quesito posto dal Giudice di prime cure, l'ausiliario aveva operato un'ipotesi ricostruttiva dei rapporti di dare/avere tra le parti con esclusione delle commissioni di massimo scoperto e della capitalizzazione pervenendo così a determinare un saldo, positivo per la di euro 17.529,53 a cui, ovviamente, Parte_1 deve essere sommato il saldo debitore di euro 24.697,27 esposto dalle scritture banca per un importo complessivo di euro 42.226,80. Inoltre, nella stessa relazione di CTU depositata in data 18.10.2019, si specificava che gli importi addebitati alla per commissioni di Parte_1 massimo scoperto nel corso dei rapporti 3145 e 3165 risultava pari ad euro 22.360,58. Quindi, sottraendo tale ultima somma dall'importo complessivo delle somme ricalcolate a favore della correntista (euro 42.226,80) espungendo le CMS e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, può ritenersi che l'importo totale delle somme addebitate alla per Parte_1 effetto della indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi sia pari ad euro 19.866,22. Ovviamente, tale importo deve essere decurtato dal saldo debitore indicato dalla CP_1 che, quindi, deve essere rideterminato in euro 4.831,05 (= ad euro 24.697,27 meno euro
[...]
19.866,22). Tuttavia, come accertato nel corso del primo giudizio ed indicato nella sentenza impugnata, successivamente all'estinzione del conto corrente la ha corrisposto alla Parte_1 [...]
l'importo di euro 9.500,00 e, quindi, risulta indebito il pagamento della somma di CP_1 euro 4.668,95 pari alla differenza tra il saldo negativo del conto corrente come sopra determinato – euro 4831,05 – e l'importo successivamente versato all'istituto di credito – euro 9.500,00. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso che il saldo del c/c n. 3145, alla data del 21.7.2008, deve essere rideterminato nel saldo debitore in favore della banca ed in danno della società correntista pari ad euro 4831,05 e, conseguentemente, deve essere accolta la domanda di ripetizione proposta da limitatamente all'importo di euro 4.668,95 (=-4831,05+9.500,00) oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla data di proposizione della domanda (29.3.2010) e fino al soddisfo 5. Le spese di lite, considerato quanto già indicato dal Giudice di prime cure, in ordine al mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente relativa alla validità del contratto “monofirma”, e l'accoglimento solo parziale dell'appello e della domanda di ripetizione formulata da giustificano la compensazione delle spese di lite. Parte_1
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 4554/20, pubblicata l'1/7/2020 dal Tribunale di Napoli così provvede:
1. accoglie, in parte, l'appello principale proposto da Parte_1
e, per l'effetto: 2. accerta che il saldo del conto corrente ordinario n. 3145 intestato alla presso Parte_1 la convenuta era, al 21.7.2008, negativo a debito del correntista per € 4831,05; CP_4
3. condanna la al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore Controparte_1 della della somma di € euro 4.668,95 (quattromilaseicentosessantotto/95) oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla data di proposizione della domanda (29.3.2010) e fino al soddisfo
4. compensa tra le pari le spese di lite Così deciso in Napoli, il 29/1/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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