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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/06/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione con ordinanza del 21.12.2024 e discussa oralmente all'udienza cartolare del 9.4.2025, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Jean Jacques Kerambrun del Foro di Napoli, presso il cui studio sito in Napoli all'isola B/3 del Centro Direzionale è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Felice D'Avino e Avv. Marcello D'Avino del Foro di Napoli, presso il cui studio sito in Napoli, Via Onofrio Fragnito n. 54, è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione delibera condominiale.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note del 2.4.2025 chiedendo: “- dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata del 22.08.2023 e, per l'effetto, - condannare il
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione in CP_1 favore del difensore anticipatario”.
Parte resistente ha concluso come da note del 12.3.2025 chiedendo: “- rigettare la domanda poiché inammissibile e infondata;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite, comprensive delle spese per la mediazione;
- emettere ogni altro provvedimento di giustizia”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 18.9.2024, ha dedotto: Parte_1
-di essere comproprietario, unitamente al proprio padre, dell'immobile sito in Rivisondoli alla via
San Vito n. 1 facente parte del Condominio ”; CP_1
1 -di aver ricevuto in data 22.3.2024 convocazione assembleare dall'amministratore p.t. dell'ente convenuto per i giorni 29 e 30 marzo 2024 con la quale aveva appreso che sarebbero state adottate delibere assembleari di approvazione di consuntivi condominiali relativi agli anni dal 2016 al 2022;
-di essere venuto a conoscenza in data 29.5.2024 del fatto che la delibera con la quale erano stati approvati i suindicati bilanci era stata adottata in data 22.8.2023, in seno ad una assemblea la cui convocazione non era mai stata comunicata al ricorrente né al di lui genitore (poi deceduto);
-che, a seguito dell'inerzia serbata dall'Amministratore nel trasmettere la copia del deliberato assembleare (nonostante la richiesta effettuata a mezzo pec del 29.05.2024), ne aveva dovuto ingiungere la consegna a mezzo di decreto ingiuntivo n. 89/2024 del 2.7.2024, reso dall'intestato
Tribunale;
-la violazione - soddisfatta la condizione di procedibilità - degli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c. e quindi la nullità e/o l'annullabilità del richiamato deliberato.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2.In data 15.10.2024 si è costituito il resistente , chiedendo in via preliminare disporsi CP_1 con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, trattandosi di una causa che necessita di adeguata istruttoria. Nel merito ha eccepito:
-la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda poiché l'assemblea, nel contestato consesso assembleare del 22.8.2023 avrebbe adottato varie delibere su diversi argomenti posti all'ordine del giorno per ciascuno dei quali sarebbe stato onere del ricorrente individuare i motivi di annullabilità/nullità.
-l'infondatezza della doglianza relativa alla mancata convocazione assumendo che in realtà il ricorrente sarebbe stato sempre convocato (anche quindi all'assemblea del 22.8.2023) a mezzo e- mail, inviata al suo indirizzo ragion per cui, a seguito della relativa verifica, Email_1 ne era stata dichiarata la valida costituzione.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
3.Rigettata all'esito della prima udienza l'istanza di mutamento di rito e ritenuta la causa compiutamente istruita in via documentale, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e discusso oralmente mediante il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 9.4.2025.
***
Preliminarmente, dall'esame delle date di avvenuta conoscenza della delibera assembleare impugnata (13.7.2024), di introduzione del procedimento di mediazione (31.7.2024), di comunicazione del relativo verbale con esito negativo (9.9.2024) e del deposito del ricorso introduttivo (18.9.2024) la domanda va dichiarata pienamente procedibile.
Nel merito, il ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto alcuna comunicazione formale di convocazione dell'assemblea del 22.8.2023.
Tale circostanza non è stata contestata dal , che anzi ha replicato che la modalità ordinaria CP_1 mediante la quale ha sempre provveduto a convocare il condomino ricorrente è quella dell'invio a mezzo posta elettronica ordinaria.
Orbene ai sensi dell'articolo 1137 c.c., le delibere condominiali possono essere impugnate per annullabilità qualora adottate in violazione di norme di legge o di regolamento: nella specie, l'assenza di una regolare convocazione nelle modalità indicate dall' art. 66 disp. att. c.c. ha integrato violazione di legge, ledendo il diritto del condomino pretermesso a partecipare e votare in assemblea.
2 Sul punto si richiama ex multis Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735, Rv. 657132 – 01: “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti”.
Mette solo conto ricordare che non tutti i modi di comunicazione agli interessati dell'avviso di convocazione dell'assemblea sono equipollenti. L'art. 66 disp. att. cc. prevede espressamente come validi: lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (Pec); fax;
consegna a mano all'interessato.
Non sfugge al Tribunale che secondo una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Corte appello
Brescia sez. II, 03/01/2019, n.4) l'invio dell'avviso di convocazione mediante messaggio di posta elettronica non certificata possa comunque essere valido, stante la natura non pubblicistica dell'interesse sotteso all'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., norma per l'effetto derogabile.
Ad avviso di questo Giudice, tale interpretazione può essere condivisa soltanto se il condòmino abbia non soltanto preventivamente ed espressamente richiesto/acconsentito a questa alternativa forma di comunicazione ma anche, e soprattutto, se abbia poi dato riscontro in forma scritta alla ricezione con una nota di presa visione, in modo da consentire il sindacato in giudizio circa l'effettivo raggiungimento dello scopo da parte della comunicazione.
Nel caso di specie, anche ammettendosi che il ricorrente abbia sempre accettato una modalità di convocazione irrituale rispetto alla lettera del citato art. 66 disp. att., non consta in atti alcuna prova dell'effettiva ricezione da parte del della mail ordinaria contenente la convocazione per Pt_1
l'assemblea del 22.8.2023.
Per l'effetto, l'intera delibera condominiale adottata in data 22.8.203 deve essere annullata.
L'accoglimento di tale preliminare motivo di impugnazione assorbe ogni altro profilo.
Le spese di lite seguano la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi per previsti per cause dal valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 (ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto D.M), esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi, con una sensibile diminuzione per la fase decisoria alla luce della attività difensiva concretamente svolta e con l'ulteriore riduzione prevista per l'assenza di questioni in fatto e di diritto, somme da distrarsi - unitamente al rimborso del c.u. e marca da bollo - in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Jean Jacques Kerambrun, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-accoglie la domanda di e per l'effetto, Parte_1
-annulla il deliberato assembleare adottato dall'assemblea del Condominio ” Via San Vito CP_1
n.1 – Rivisondoli (AQ) in data 22.8.2023;
-condanna il in persona dell'amministratore p.t. alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore di parte ricorrente con attribuzione al difensore costituito Avv. Jean Jacques Kerambrun
3 dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sulmona, 12/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione con ordinanza del 21.12.2024 e discussa oralmente all'udienza cartolare del 9.4.2025, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Jean Jacques Kerambrun del Foro di Napoli, presso il cui studio sito in Napoli all'isola B/3 del Centro Direzionale è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Felice D'Avino e Avv. Marcello D'Avino del Foro di Napoli, presso il cui studio sito in Napoli, Via Onofrio Fragnito n. 54, è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione delibera condominiale.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note del 2.4.2025 chiedendo: “- dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata del 22.08.2023 e, per l'effetto, - condannare il
convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione in CP_1 favore del difensore anticipatario”.
Parte resistente ha concluso come da note del 12.3.2025 chiedendo: “- rigettare la domanda poiché inammissibile e infondata;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite, comprensive delle spese per la mediazione;
- emettere ogni altro provvedimento di giustizia”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 18.9.2024, ha dedotto: Parte_1
-di essere comproprietario, unitamente al proprio padre, dell'immobile sito in Rivisondoli alla via
San Vito n. 1 facente parte del Condominio ”; CP_1
1 -di aver ricevuto in data 22.3.2024 convocazione assembleare dall'amministratore p.t. dell'ente convenuto per i giorni 29 e 30 marzo 2024 con la quale aveva appreso che sarebbero state adottate delibere assembleari di approvazione di consuntivi condominiali relativi agli anni dal 2016 al 2022;
-di essere venuto a conoscenza in data 29.5.2024 del fatto che la delibera con la quale erano stati approvati i suindicati bilanci era stata adottata in data 22.8.2023, in seno ad una assemblea la cui convocazione non era mai stata comunicata al ricorrente né al di lui genitore (poi deceduto);
-che, a seguito dell'inerzia serbata dall'Amministratore nel trasmettere la copia del deliberato assembleare (nonostante la richiesta effettuata a mezzo pec del 29.05.2024), ne aveva dovuto ingiungere la consegna a mezzo di decreto ingiuntivo n. 89/2024 del 2.7.2024, reso dall'intestato
Tribunale;
-la violazione - soddisfatta la condizione di procedibilità - degli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c. e quindi la nullità e/o l'annullabilità del richiamato deliberato.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2.In data 15.10.2024 si è costituito il resistente , chiedendo in via preliminare disporsi CP_1 con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, trattandosi di una causa che necessita di adeguata istruttoria. Nel merito ha eccepito:
-la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza della domanda poiché l'assemblea, nel contestato consesso assembleare del 22.8.2023 avrebbe adottato varie delibere su diversi argomenti posti all'ordine del giorno per ciascuno dei quali sarebbe stato onere del ricorrente individuare i motivi di annullabilità/nullità.
-l'infondatezza della doglianza relativa alla mancata convocazione assumendo che in realtà il ricorrente sarebbe stato sempre convocato (anche quindi all'assemblea del 22.8.2023) a mezzo e- mail, inviata al suo indirizzo ragion per cui, a seguito della relativa verifica, Email_1 ne era stata dichiarata la valida costituzione.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
3.Rigettata all'esito della prima udienza l'istanza di mutamento di rito e ritenuta la causa compiutamente istruita in via documentale, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e discusso oralmente mediante il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 9.4.2025.
***
Preliminarmente, dall'esame delle date di avvenuta conoscenza della delibera assembleare impugnata (13.7.2024), di introduzione del procedimento di mediazione (31.7.2024), di comunicazione del relativo verbale con esito negativo (9.9.2024) e del deposito del ricorso introduttivo (18.9.2024) la domanda va dichiarata pienamente procedibile.
Nel merito, il ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto alcuna comunicazione formale di convocazione dell'assemblea del 22.8.2023.
Tale circostanza non è stata contestata dal , che anzi ha replicato che la modalità ordinaria CP_1 mediante la quale ha sempre provveduto a convocare il condomino ricorrente è quella dell'invio a mezzo posta elettronica ordinaria.
Orbene ai sensi dell'articolo 1137 c.c., le delibere condominiali possono essere impugnate per annullabilità qualora adottate in violazione di norme di legge o di regolamento: nella specie, l'assenza di una regolare convocazione nelle modalità indicate dall' art. 66 disp. att. c.c. ha integrato violazione di legge, ledendo il diritto del condomino pretermesso a partecipare e votare in assemblea.
2 Sul punto si richiama ex multis Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735, Rv. 657132 – 01: “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti”.
Mette solo conto ricordare che non tutti i modi di comunicazione agli interessati dell'avviso di convocazione dell'assemblea sono equipollenti. L'art. 66 disp. att. cc. prevede espressamente come validi: lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (Pec); fax;
consegna a mano all'interessato.
Non sfugge al Tribunale che secondo una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Corte appello
Brescia sez. II, 03/01/2019, n.4) l'invio dell'avviso di convocazione mediante messaggio di posta elettronica non certificata possa comunque essere valido, stante la natura non pubblicistica dell'interesse sotteso all'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., norma per l'effetto derogabile.
Ad avviso di questo Giudice, tale interpretazione può essere condivisa soltanto se il condòmino abbia non soltanto preventivamente ed espressamente richiesto/acconsentito a questa alternativa forma di comunicazione ma anche, e soprattutto, se abbia poi dato riscontro in forma scritta alla ricezione con una nota di presa visione, in modo da consentire il sindacato in giudizio circa l'effettivo raggiungimento dello scopo da parte della comunicazione.
Nel caso di specie, anche ammettendosi che il ricorrente abbia sempre accettato una modalità di convocazione irrituale rispetto alla lettera del citato art. 66 disp. att., non consta in atti alcuna prova dell'effettiva ricezione da parte del della mail ordinaria contenente la convocazione per Pt_1
l'assemblea del 22.8.2023.
Per l'effetto, l'intera delibera condominiale adottata in data 22.8.203 deve essere annullata.
L'accoglimento di tale preliminare motivo di impugnazione assorbe ogni altro profilo.
Le spese di lite seguano la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi per previsti per cause dal valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 (ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto D.M), esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi, con una sensibile diminuzione per la fase decisoria alla luce della attività difensiva concretamente svolta e con l'ulteriore riduzione prevista per l'assenza di questioni in fatto e di diritto, somme da distrarsi - unitamente al rimborso del c.u. e marca da bollo - in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Jean Jacques Kerambrun, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-accoglie la domanda di e per l'effetto, Parte_1
-annulla il deliberato assembleare adottato dall'assemblea del Condominio ” Via San Vito CP_1
n.1 – Rivisondoli (AQ) in data 22.8.2023;
-condanna il in persona dell'amministratore p.t. alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore di parte ricorrente con attribuzione al difensore costituito Avv. Jean Jacques Kerambrun
3 dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sulmona, 12/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani
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