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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Glauco Zaccardi presidente,
Dott. Lorenzo Sandulli giudice relatore – delegato,
Dott.ssa Francesca Di Giorno giudice,
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 96/2025,
promosso dalla ricorrente (C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t.,
nei confronti della società resistente (P.IVA in persona del CP_1 P.IVA_2
l.r.p.t., con sede in Formia (LT), Via Appia Lato Napoli n. 321.
***
Letto il ricorso proposto dalla ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2025, tenutasi davanti al giudice relatore;
rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati regolarmente comunicati all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale in atti ( e che la Email_1 resistente non si è costituita;
considerato che la società resistente ha per oggetto sociale l'esercizio di attività di commercio al dettaglio di ferramenta;
considerato che
, in assenza di diverse emergenze probatorie, il debitore deve ritenersi soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività di impresa di carattere commerciale, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per essere considerato impresa c.d. minore.
Premesso che la ricorrente vanta un credito di euro 11.843,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo portato dal decreto ingiuntivo n. 1779/2023, reso dal Tribunale di Monza nel procedimento monitorio r.g.c.n.
3420/2023 in data 29.05.2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo, opposto e confermato con sentenza del Tribunale di Monza n. 2505/2024 del 14.10.2024, resa nel procedimento iscritto al r.g.c.n. 7110/2023;
rilevato che la società debitrice resistente, non costituendosi in giudizio, nemmeno ha provveduto al deposito della documentazione indicata nel decreto di fissazione di udienza assunto il 9.06.2025;
ritenuto che la stessa versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i) il protratto inadempimento del credito vantato dal ricorrente;
ii) il mancato pagamento dell'atto di precetto notificato in data 23.04.2024 ed il successivo pignoramento del 06.08.2024 rimasto infruttuoso;
iii) gli ulteriori debiti tributari emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili, nei confronti del debitore resistente (i debiti tributari comunicati dall'Agenzia delle
Entrate e già cristallizzati in cartelle esattoriali riepilogate nel prospetto pervenuto in data
08.07.2025 ammontano ad euro 157.289,15, rilevando anche ai fini del superamento della soglia ex art. 49 u.c. ccii); iv) il totale dei debiti contributivi che, come indicato nella certificazione ricevuta dall'INPS in data 11.7.2025, ammonta ad euro 23.678,69; v) il mancato deposito di bilanci di esercizio dopo la chiusura di esercizio al 31.12.2020, peraltro chiuso in perdita;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente CP_1
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in Formia (Lt), via Appia Lato Napoli n. P.IVA_2
321; nomina
Giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il dott. Lorenzo Sandulli;
nomina curatore il dott. , con studio in Minturno (Lt), pec Persona_1 Email_2
– in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria considerato tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11.3.2026, ore 13.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa posta in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cassino, il 31.10.2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli Il presidente, dott. Glauco Zaccardi