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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Arianna DEL RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti alla Via Sanizi n. 2 giusta delega allegata telematicamente al ricorso
E da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Pierluigi ACQUARELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
Oslavia 6 giusta delega allegata telematicamente al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile la somma di € 525,00 mese, oltre ISTAT. Detta Pt_2 Pt_1 somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN intestate alla sig.ra entro e non oltre il Pt_1 giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla data del deposito del ricorso;
2. L'immobile di via Costa 41/2 già in uso alla sig.ra viene concesso in uso gratuito e vitalizio alla Sig.ra Pt_1 Pt_1 in via esclusiva;
il sig. ne continuerà a sopportare le spese di gestione ordinaria e straordinaria;
Pt_2
3. Il sig. continuerà ad abitare nell'immobile di Via Costa 41/1. Pt_2
4. Le parti prestano acquiescenza all' emananda sentenza
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso congiunto depositato il 10.4.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO in data 24.06.1978, trascritto nel registro di stato civile del detto Comune (anno 1978, atto n. 5, parte 2, serie A). Per_ A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione coniugale nascevano (22.02.1979)
(21.01.1981) (05.07.1985) (03.02.1989) e (27.10.1992), Per_2 Per_3 Parte_3 Per_4 ormai tutti adulti ed economicamente indipendenti;
il è pensionato e gode di una pensione Pt_2 di circa € 2.400,00/mese e la è disoccupata, non economicamente indipendente e Pt_1 percepisce quale unica fonte di reddito l'assegno di mantenimento;
il è proprietario delle Pt_2 due unità immobiliari in cui vivono, separatamente, le parti e dell'autoveicolo Fiat Punto EZ761AB
e di due scooter Vespa tg DX85028 E Piaggio Liberty EP05790; con decreto di omologa nel procedimento 1029/2001 il Tribunale di Rieti ha pronunciato la separazione dei coniugi, modificato con accordo in data 11.12.2023; dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 17.4.2024 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione, omologata con decreto del 4.9.2001, la convivenza la convivenza tra i coniugi mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le conclusioni concordate sono congrue.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n NO (RI) in data 24.06.1978, trascritto nel registro di stato civile Parte_4 del detto Comune (anno 1978, atto n. 5, parte 2, serie A);
- recepisce le conclusioni riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
2 - dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Arianna DEL RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti alla Via Sanizi n. 2 giusta delega allegata telematicamente al ricorso
E da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Pierluigi ACQUARELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via
Oslavia 6 giusta delega allegata telematicamente al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile la somma di € 525,00 mese, oltre ISTAT. Detta Pt_2 Pt_1 somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN intestate alla sig.ra entro e non oltre il Pt_1 giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla data del deposito del ricorso;
2. L'immobile di via Costa 41/2 già in uso alla sig.ra viene concesso in uso gratuito e vitalizio alla Sig.ra Pt_1 Pt_1 in via esclusiva;
il sig. ne continuerà a sopportare le spese di gestione ordinaria e straordinaria;
Pt_2
3. Il sig. continuerà ad abitare nell'immobile di Via Costa 41/1. Pt_2
4. Le parti prestano acquiescenza all' emananda sentenza
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con ricorso congiunto depositato il 10.4.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO in data 24.06.1978, trascritto nel registro di stato civile del detto Comune (anno 1978, atto n. 5, parte 2, serie A). Per_ A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dalla loro unione coniugale nascevano (22.02.1979)
(21.01.1981) (05.07.1985) (03.02.1989) e (27.10.1992), Per_2 Per_3 Parte_3 Per_4 ormai tutti adulti ed economicamente indipendenti;
il è pensionato e gode di una pensione Pt_2 di circa € 2.400,00/mese e la è disoccupata, non economicamente indipendente e Pt_1 percepisce quale unica fonte di reddito l'assegno di mantenimento;
il è proprietario delle Pt_2 due unità immobiliari in cui vivono, separatamente, le parti e dell'autoveicolo Fiat Punto EZ761AB
e di due scooter Vespa tg DX85028 E Piaggio Liberty EP05790; con decreto di omologa nel procedimento 1029/2001 il Tribunale di Rieti ha pronunciato la separazione dei coniugi, modificato con accordo in data 11.12.2023; dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 17.4.2024 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione, omologata con decreto del 4.9.2001, la convivenza la convivenza tra i coniugi mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le conclusioni concordate sono congrue.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n NO (RI) in data 24.06.1978, trascritto nel registro di stato civile Parte_4 del detto Comune (anno 1978, atto n. 5, parte 2, serie A);
- recepisce le conclusioni riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
2 - dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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