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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 570/2023 RG posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e discussa in
Camera di Consiglio il 20.1.2025, promossa da in persona del Parte_1
l.r.p.t. (P.VA: ) e (CF: ), con P.VA_1 Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avvocati Mario Rosario Geofilo e Giovanni Esposito e con domicilio eletto presso il loro studio in Frattamaggiore (Na) alla Via Vittorio Emanuele III, 54. contro in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.VA ) e per essa Controparte_1 P.VA_2 già “ ), in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.VA ), Controparte_2 CP_3 P.VA_3
quale mandataria con rappresentanza di con patrocinio dell'avvocato Controparte_1
Antonio Christian Faggella Pellegrino e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano (MI) - via
Correggio n. 43, con l'intervento volontario di in persona del l.r.p.t (C.F. e P.VA e Controparte_4 P.VA_4 [...]
n persona del l.r.p.t (C.F. e P.VA ), e per esse CP_5 P.VA_5 [...]
n persona del l.r.p.t (C.F. , quale mandataria Controparte_6 P.VA_6
pagina 1 di 10 con rappresentanza di nonché di con Controparte_4 Controparte_5
patrocinio dell'avvocato Marco Pesenti e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via
Correggio n. 43.
OGGETTO: Leasing
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: “in riforma (anche parziale) della sentenza impugnata: In via preliminare 1. Sospendere, ex art. art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi indicati in appello ed in particolare;
In via principale 2. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'errore di motivazione compiuto dal Tribunale di prime cure nei capi di sentenza sopra richiamati;
3. 4. per l'effetto, annullare la sentenza impugnata;
accertare e dichiarare che per i motivi di cui in narrativa, l'infondatezza delle richieste creditorie avanzate dalla
[...]
e per essa dalla mandataria 5. accertata e dichiarata Controparte_7 Controparte_2 la nullità della sentenza per gli evidenti difetti di motivazione 6. accertare e dichiarare, la violazione da parte della banca appellata della normativa in materia di superamento della soglia usura, della indeterminatezza del tasso contrattuale (TIR) e per l'effetto provvedere al ricalcolo dell'effettivo rapporto dare/avere tra le parti anche a mezzo CTU da espletarsi, in corso di causa;
7. accertata la nullità della sentenza, condannare la convenuta/appellata al pagamento delle spese competenze di lite di entrambi i gradi, oltre VA e CPA come per legge con attribuzione. In via istruttoria Chiede ammettersi ctu tecnico/contabile”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA: “ Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: disporre l'estromissione dal presente giudizio di
[...]
e per essa la mandataria stante l'avvenuta cessione del credito e Controparte_1 Controparte_2 del bene oggetto di causa. Nel merito, in via principale: respingere tutti i motivi di appello avversari e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
In ogni caso mandare assolta
e per essa la mandataria da ogni avversa domanda e/o Controparte_1 Controparte_2 pretesa e/o azione e/o contestazione di qualsiasi natura (anche risarcitoria, restitutoria e di ricalcolo del saldo di rapporto); In via istruttoria: ci si oppone alle avverse istanze istruttorie e si chiede il rigetto dell'avversa istanza di CTU contabile poiché inammissibile ed esplorativa;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio e per il procedimento monitorio”.
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTA: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: respingere l'avversa istanza inibitoria in quanto inammissibile e/o infondata per tutte leragioni esposte in narrativa;
Nel merito, in via principale: respingere tutti i motivi di appello avversari e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento del gravame avversario, accertata e dichiarata la risoluzione per clausola risolutiva espressa (oppure, in subordine, per grave inadempimento, anche ai sensi della L. 124/17) del contratto di leasing di cui in narrativa, ordinare a Parte_2
P.VA , con sede legale in Cardito (NA), Via Domenico Cirillo n. 22 in persona del legale P.VA_1 rappresentante pro tempore nonché al socio accomandatario sig. (C.F. Parte_1
), residente in [...], il rilascio C.F._1
pagina 2 di 10 immediato, in favore di e per essa Controparte_5 Controparte_6 in qualità di mandataria, del seguente bene immobile libero da cose e persone:
[...]
“porzione del fabbricato in Cardito (NA) Via Domenico Cirillo n. 28, posta al piano terra, della consistenza catastale di circa metri quadrati 160 (centosessanta). Confini: confinante con particella catastale 702, con particella catastale 685, con via Cirillo, con cortile e con i subalterni catastali 14
(quattordici) e 11 (undici). Dati Catastali: riportata nel Catasto Fabbricati – Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Napoli – Comune di Cardito esattamente intestata a […] – Controparte_8 foglio 4 (quattro), particella 686 (seicentottantasei), subalterno 10 (dieci), Via Domenico Cirillo n. 28, piano T, categoria D/8, rendita euro 7.876,00 (seicentomilaottocentosettantasei virgola zero zero)”; mandare assolte e e per esse Controparte_4 Controparte_5 [...] da ogni avversa domanda e/o pretesa e/o azione e/o contestazione Controparte_6 di qualsiasi natura (anche risarcitoria, restitutoria e di ricalcolo del saldo di rapporto) anche attesa la loro carenza di legittimazione passiva stante la qualità di mere cessionarie rispettivamente del credito e del bene oggetto della vertenza;
In via istruttoria: ci si oppone alle avverse istanze istruttorie e si chiede il rigetto dell'avversa istanza di CTU contabile poiché inammissibile ed esplorativa;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio e per il procedimento monitorio. Ciò in sostituzione di
[...]
e per essa sostituzione condizionatamente e subordinatamente alla Controparte_1 Controparte_2 quale disporre l'estromissione di quest'ultima dal presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato e, per essa Parte_3 [...]
quale mandataria con rappresentanza, ha convenuto in giudizio CP_2 [...]
nonché il socio accomandatario sig. , per sentirli Parte_2 Parte_1 condannare al rilascio immediato dell'immobile sito in Cardito (NA) Via Domenico Cirillo n. 28 – come in atti meglio identificato – oggetto del contratto di leasing n. 972859 stipulato tra Parte_4
ed il in data 27 luglio 2012. Parte_2
Mutato il rito e istruita la causa, con sentenza n. 8873/2022 pubblicata il 10/11/2022, il Tribunale di
Milano ha accolto la domanda di parte ricorrente e, accertata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 972859 alla data del 8/9 maggio 2019, ha condannato la parte convenuta al rilascio immediato dell'immobile, libero e vuoto di persone e cose, ed al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_2
nonché il socio accomandatario sig. hanno interposto gravame avverso
[...] Parte_1
la suindicata sentenza chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa, di annullare la sentenza impugnata per difetto di motivazione, dichiarando l'infondatezza delle richieste creditorie avanzate dalla Banca per violazione della normativa in materia di superamento della soglia usura e per indeterminatezza del tasso contrattuale, insistendo per il ricalcolo dell'effettivo rapporto pagina 3 di 10 dare/avere tra le parti anche a mezzo di CTU da espletarsi in corso di causa. Vinte le spese processuali con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita . e, per essa , quale mandataria con rappresentanza Parte_3 Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, di essere estromessa dal giudizio stante l'avvenuta cessione, avvenuta in data 2.12.2022, del credito e del bene oggetto di causa in favore di che, a sua volta, Controparte_4
lo ha ceduto a con atto di cessione del 19.12.2022. La convenuta appellata ha Controparte_5
poi contestato nel merito l'appello avversario chiedendone il rigetto siccome infondato in fatto e in diritto, chiedendo la conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese di lite.
Sono intervenute volontariamente nel presente giudizio e e, Controparte_4 Controparte_5
per esse, quale mandataria con rappresentanza, chiedendo, Controparte_9
previo rigetto dell'istanza inibitoria proposta dagli appellanti, di rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado. In subordine e nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento del gravame avversario e previa estromissione di e per essa Controparte_1
dal presente giudizio, le intervenute hanno chiesto di accertare e dichiarare la Controparte_2
risoluzione del contratto di leasing e, per l'effetto, di ordinare il rilascio immediato, in loro favore dell'immobile, mandandole assolte da ogni avversa domanda e/o pretesa e/o azione e/o contestazione di qualsiasi natura (anche risarcitoria, restitutoria e di ricalcolo del saldo di rapporto) anche attesa la loro carenza di legittimazione passiva stante la qualità di mere cessionarie rispettivamente del credito e del bene oggetto della vertenza. Vinte le spese di lite.
Rigettata, con ordinanza del 3.10.2023, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata, all'udienza del 26.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche.
Tanto premesso l'appello proposto da Parte_2
nonché dal socio accomandatario sig. è infondato e va pertanto rigettato. Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Napoli Nord attesa la dedotta nullità della clausola di deroga della competenza per territorio contenuta nell'art. 18bis del contratto di leasing, ritenuta inidonea ad identificare il foro esclusivo di competenza.
L'eccezione non ha pregio.
pagina 4 di 10 Premessa la mancata riproposizione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni formulate in primo grado sulla ritenuta applicabilità nel caso di specie del foro del consumatore, va osservato che, ai sensi dell'art. 29 comma 2 c.p.c., l'accordo delle parti su un determinato foro attribuisce al giudice designato la competenza esclusiva solo se ciò è espressamente stabilito: a tale fine occorre “una enunciazione espressa che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari” (così C. n. Ord.
21362/2020).
Nel caso di specie l'indicazione della esclusività del foro di Milano risulta in maniera inequivoca avendo le parti contrattuali sottoscritto, anche ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., la clausola 18bis del contratto secondo cui “Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si conviene la competenza esclusiva del Foro di Milano”.
L'indicazione della esclusività del foro prescelto è dunque univoca e non lascia dubbi sulla volontà delle parti di escludere altri fori, non sussistendo peraltro elementi che possano indurre a sostenere il contrario.
Sempre in via preliminare va esaminato il quinto motivo di impugnazione a mezzo del quale parte appellante ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della mandataria sostenendo che, in CP_2
relazione ai crediti affidatigli in gestione, la procura conferita da non sarebbe Controparte_1
esaustiva mancando l'indicazione dei singoli crediti nonché delle tipologie di credito affidate alla gestione della stessa e, in particolare, del credito per cui è causa.
L'eccezione, benché ammissibile in quanto proponibile in ogni stato e grado del giudizio potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, non ha pregio risultando pacifico dagli atti di causa che
− l'immobile oggetto del contratto di leasing veniva acquistato, in data 27.7.2012 da Parte_4
che veniva fusa per incorporazione in per atto pubblico del Controparte_10
20.12.2013 (Rep. n. 202, Racc. n. 137), con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2014;
− per atto pubblico di fusione per incorporazione del 30.10.2019 (rep. 15286 racc. 8188), veniva fusa per incorporazione in;
Controparte_10 Controparte_1
− contestando l'inadempimento della società utilizzatrice odierna appellante rispetto agli obblighi di pagamento dei canoni mensili assunti con la stipula del contratto di leasing, con comunicazione pec del 8.05.2017, (già già Controparte_1 Controparte_10
risolveva il contratto di leasing avvalendosi della clausola risolutiva espressa Parte_4 prevista dall'art. 11 dello stesso e chiedeva l'immediata restituzione del bene immobile pagina 5 di 10 concesso in leasing, oltre al pagamento del debito scaduto, pari ad €. 57.057,04;
− nominava la società quale propria mandataria- Controparte_1 Controparte_2 procuratrice con rappresentanza affinchè quest'ultima “ponga in essere in nome e per conto della mandante, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e dei generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai crediti anche derivanti dai contratti di locazione finanziaria (leasing) di cui la mandante è e/o sarà titolare in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo” (doc. 3 fasc. primo grado ); CP_1
− Detta mandataria conferiva poi procura alle liti all'avvocato Faggella Pellegrino di rappresentarla e difenderla nel presente giudizio.
La costituzione di (già già e per essa Controparte_1 Controparte_10 Parte_4
della mandataria è dunque regolare. Controparte_2
Sempre in via preliminare parte appellante, con le note d'udienza del 19.3.2024, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di e per non essere iscritte all'albo di Controparte_4 Controparte_5 cui all'art. 106 TUB.
L'eccezione non ha pregio dovendosi in primo luogo evidenziare che gli avvisi di cessione pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, indicano espressamente quale soggetto regolarmente iscritto all'albo CP_6
106 TUB incaricato dalla Cessionaria della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti cartolarizzati.
In secondo luogo occorre richiamare il principio anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (C. Ord. n.
7243/2024).
pagina 6 di 10 Quanto poi alla contestazione in merito alla validità della cessione si osserva che, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.U.B, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (in tal senso tra le molte C. Ord. n. 3405/2024).
A tal fine l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, del credito ceduto.
Nel caso di specie, l'intervenuta ha prodotto l'atto di cessione del 2.12.2022 con cui Controparte_1
ha ceduto in favore di un portafoglio di crediti in blocco in cui è incluso il
[...] Controparte_4
credito discendente dal contratto di leasing oggetto del presente giudizio dandone avviso, ai sensi dell'art. 58 TUB, nella G.U. n. 149 del 24.12.2022 (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo parte intervenuta)
Nel contesto della predetta cartolarizzazione, con atto del 19 dicembre 2022, ha acquistato, CP_5
pro soluto, i rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione tra cui quello per cui è causa, dandone avviso, ai sensi dell'art. 58 TUB, nella G.U. n.
149 del 24-12-2022 (cfr. DOC. 7 e 8 fascicolo parte intervenuta).
La pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione, perfeziona la fattispecie traslativa e la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare.
Va pertanto dichiarata l'estromissione dal presente giudizio di e per essa la Controparte_1 mandataria stante l'avvenuta cessione del credito e del bene oggetto di causa di Controparte_2
causa a e e, per esse, ad Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9
[...]
Passando al merito, con il terzo e quarto motivo di impugnazione, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver ritenuto la pretesa creditoria avversaria nulla per indeterminatezza e per superamento della soglia usura.
I motivi non hanno pregio.
pagina 7 di 10 Va rilevata in primo luogo l'omissione, da parte dell'appellante, della specifica indicazione dell'errore cui sarebbe incorso il primo Giudice nell'esaminare la documentazione prodotta in atti, con conseguente ripercussione sul cosiddetto profilo argomentativo del motivo in esame che risulta carente laddove l'appellante ha omesso di operare una ricostruzione del fatto che assume essere stato male interpretato dal primo giudicante per mancata/erronea valutazione degli elementi probatori offerti, e delle conseguenti modifiche da apportare al provvedimento stesso.
Anche in ordine al cosiddetto profilo censorio, si rileva l'omessa indicazione, da parte dell'appellante, delle ragioni che la inducono a ritenere violata la legge.
E infine, con riferimento al profilo di causalità, non è stato chiarito dall'appellante come un diverso esame degli elementi probatori offerti avrebbe inciso sull'esito della lite.
L'appellante si è dunque limitato a chiedere un generico riesame della controversia svolta in primo grado, non curandosi di fornire alcuna indicazione circa gli elementi ritenuti mal o non considerati dal primo decidente e che, invece, avrebbero avallato l'opposizione proposta.
In ogni caso, anche volendo prescindere dal complesso di queste argomentazioni potenzialmente suscettibili di sfociare in una declaratoria di inammissibilità dei motivi in esame, si rileva che i criteri di determinazione della pretesa creditoria avanzata risultano chiaramente enunciati tra le condizioni economiche del contratto (cfr. doc. 1 del fascicolo primo grado ): nel contratto de quo risultano CP_1
infatti esattamente riportati il numero, la misura e la periodicità dei versamenti dovuti per i singoli canoni di leasing, oltre che i tassi di interesse, corrispettivi e di mora, con indicazione delle precise ed analitiche modalità di calcolo, nonché le spese di gestione ed accessorie predeterminate.
Ciò avrebbe consentito alla conduttrice, fin dalla stipulazione, di comprendere, con precisione, l'entità dei costi a proprio carico, bastando, ai fini del rispetto dei requisiti di legge al riguardo, l'espressa indicazione del “tasso leasing” e non essendo, invece, richiesta, per rapporti quali quelli di specie non intercorsi con un consumatore, anche l'indicazione del “Taeg” o dell' “ISC”.
Per tali ragioni, nel caso in esame, non è rilevabile alcuna violazione di quanto previsto dall'art. 117 del
T.U.B., né di quanto disposto dall'art. 1284 cc.
Quanto al dedotto superamento del tasso soglia ipotizzato dagli appellanti sulla base di una relazione peritale di parte cui la stessa ha fatto rinvio per relationem, si osserva che, per gli interessi di mora, fra le parti è stata concordata apposita clausola (la n. 13 delle condizioni generali, sottoscritta anche specificamente dall'utilizzatrice ex art. 1341 c.c., cfr. doc. 6 fascicolo parte intesa), che si ritiene pienamente valida, in quanto tesa non ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, ma, al contrario,
pagina 8 di 10 a mantenere detti tassi, fin dall'origine, con previsione valevole anche per il futuro, in caso di oscillazioni medio tempore intervenute, entro la predetta soglia, risultando gli stessi calcolati con espresso rinvio alla L. 108/96, con conseguente non ricorrenza nella fattispecie di quanto previsto dall'art. 644 cod. pen. invocato da parte attrice.
Va, poi, rammentato che, ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione dell'art. 2, quarto comma, della richiamata L. 108/96, in ragione delle relative pattuizioni, non si devono cumulare gli interessi corrispettivi con quelli moratori, siccome aventi diversa ragion d'essere: gli uni, costituendo la normale remunerazione del capitale investito dalla concedente;
gli altri, operando la loro applicazione solo in presenza dell'inadempimento del conduttore, assumendo natura di penale preconcordata, in via forfetaria, tra le parti e, quindi, da mantenersi distinti, anche concettualmente, dai primi, a tacere che l'applicazione dei predetti tassi moratori scatta soltanto nel momento patologico del rapporto sinallagmatico, allorquando si concretizzi la volontà del debitore di non adempiere le proprie obbligazioni, assumendosene le conseguenti responsabilità, per cui non appare nemmeno corretta sotto il profilo logico e matematico, prima che giuridico, la pretesa di compiere la sommatoria dei due tassi in discussione.
A ciò, si aggiunga che non risulta, in concreto, provato dalla documentazione prodotta in atti che nella fattispecie la finanziaria abbia applicato tassi di interesse più elevati di quelli indicati in contratto od usurari, sicchè la pattuizione relativa alla determinazione del corrispettivo non può certo ritenersi affetta da nullità.
In tale contesto la richiesta di CTU contabile reiterata in questa sede con il secondo motivo di impugnazione, volta a ricalcolare l'effettivo rapporto dare/avere tra le parti, appare del tutto ininfluente ed inammissibile, in quanto ictu oculi esplorativa e, nella prospettazione dell'appellante, tesa ad accertare situazioni non corrispondenti alle effettive clausole negoziali in discussione.
Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto ed alla conferma della sentenza impugnata.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione.
pagina 9 di 10 Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8873/2022 pubblicata il 10/11/2022, così
[...]
provvede:
1. dichiara l'estromissione di e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
dal presente giudizio;
2. rigetta l'appello;
3. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €.
17.179,00 di cui €. 4.389,00 per la fase di studio della controversia, €. 2.552,00 per la fase introduttiva, €. 2.940,00 per la fase di trattazione ed €. 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte intervenuta delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €.
17.179,00 di cui €. 4.389,00 per la fase di studio della controversia, €. 2.552,00 per la fase introduttiva, €. 2.940,00 per la fase di trattazione ed €. 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 20 Gennaio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Adriana Cassano Cicuto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 570/2023 RG posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e discussa in
Camera di Consiglio il 20.1.2025, promossa da in persona del Parte_1
l.r.p.t. (P.VA: ) e (CF: ), con P.VA_1 Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avvocati Mario Rosario Geofilo e Giovanni Esposito e con domicilio eletto presso il loro studio in Frattamaggiore (Na) alla Via Vittorio Emanuele III, 54. contro in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.VA ) e per essa Controparte_1 P.VA_2 già “ ), in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.VA ), Controparte_2 CP_3 P.VA_3
quale mandataria con rappresentanza di con patrocinio dell'avvocato Controparte_1
Antonio Christian Faggella Pellegrino e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano (MI) - via
Correggio n. 43, con l'intervento volontario di in persona del l.r.p.t (C.F. e P.VA e Controparte_4 P.VA_4 [...]
n persona del l.r.p.t (C.F. e P.VA ), e per esse CP_5 P.VA_5 [...]
n persona del l.r.p.t (C.F. , quale mandataria Controparte_6 P.VA_6
pagina 1 di 10 con rappresentanza di nonché di con Controparte_4 Controparte_5
patrocinio dell'avvocato Marco Pesenti e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via
Correggio n. 43.
OGGETTO: Leasing
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: “in riforma (anche parziale) della sentenza impugnata: In via preliminare 1. Sospendere, ex art. art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi indicati in appello ed in particolare;
In via principale 2. accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'errore di motivazione compiuto dal Tribunale di prime cure nei capi di sentenza sopra richiamati;
3. 4. per l'effetto, annullare la sentenza impugnata;
accertare e dichiarare che per i motivi di cui in narrativa, l'infondatezza delle richieste creditorie avanzate dalla
[...]
e per essa dalla mandataria 5. accertata e dichiarata Controparte_7 Controparte_2 la nullità della sentenza per gli evidenti difetti di motivazione 6. accertare e dichiarare, la violazione da parte della banca appellata della normativa in materia di superamento della soglia usura, della indeterminatezza del tasso contrattuale (TIR) e per l'effetto provvedere al ricalcolo dell'effettivo rapporto dare/avere tra le parti anche a mezzo CTU da espletarsi, in corso di causa;
7. accertata la nullità della sentenza, condannare la convenuta/appellata al pagamento delle spese competenze di lite di entrambi i gradi, oltre VA e CPA come per legge con attribuzione. In via istruttoria Chiede ammettersi ctu tecnico/contabile”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA: “ Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: disporre l'estromissione dal presente giudizio di
[...]
e per essa la mandataria stante l'avvenuta cessione del credito e Controparte_1 Controparte_2 del bene oggetto di causa. Nel merito, in via principale: respingere tutti i motivi di appello avversari e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
In ogni caso mandare assolta
e per essa la mandataria da ogni avversa domanda e/o Controparte_1 Controparte_2 pretesa e/o azione e/o contestazione di qualsiasi natura (anche risarcitoria, restitutoria e di ricalcolo del saldo di rapporto); In via istruttoria: ci si oppone alle avverse istanze istruttorie e si chiede il rigetto dell'avversa istanza di CTU contabile poiché inammissibile ed esplorativa;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio e per il procedimento monitorio”.
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTA: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: respingere l'avversa istanza inibitoria in quanto inammissibile e/o infondata per tutte leragioni esposte in narrativa;
Nel merito, in via principale: respingere tutti i motivi di appello avversari e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento del gravame avversario, accertata e dichiarata la risoluzione per clausola risolutiva espressa (oppure, in subordine, per grave inadempimento, anche ai sensi della L. 124/17) del contratto di leasing di cui in narrativa, ordinare a Parte_2
P.VA , con sede legale in Cardito (NA), Via Domenico Cirillo n. 22 in persona del legale P.VA_1 rappresentante pro tempore nonché al socio accomandatario sig. (C.F. Parte_1
), residente in [...], il rilascio C.F._1
pagina 2 di 10 immediato, in favore di e per essa Controparte_5 Controparte_6 in qualità di mandataria, del seguente bene immobile libero da cose e persone:
[...]
“porzione del fabbricato in Cardito (NA) Via Domenico Cirillo n. 28, posta al piano terra, della consistenza catastale di circa metri quadrati 160 (centosessanta). Confini: confinante con particella catastale 702, con particella catastale 685, con via Cirillo, con cortile e con i subalterni catastali 14
(quattordici) e 11 (undici). Dati Catastali: riportata nel Catasto Fabbricati – Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Napoli – Comune di Cardito esattamente intestata a […] – Controparte_8 foglio 4 (quattro), particella 686 (seicentottantasei), subalterno 10 (dieci), Via Domenico Cirillo n. 28, piano T, categoria D/8, rendita euro 7.876,00 (seicentomilaottocentosettantasei virgola zero zero)”; mandare assolte e e per esse Controparte_4 Controparte_5 [...] da ogni avversa domanda e/o pretesa e/o azione e/o contestazione Controparte_6 di qualsiasi natura (anche risarcitoria, restitutoria e di ricalcolo del saldo di rapporto) anche attesa la loro carenza di legittimazione passiva stante la qualità di mere cessionarie rispettivamente del credito e del bene oggetto della vertenza;
In via istruttoria: ci si oppone alle avverse istanze istruttorie e si chiede il rigetto dell'avversa istanza di CTU contabile poiché inammissibile ed esplorativa;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio e per il procedimento monitorio. Ciò in sostituzione di
[...]
e per essa sostituzione condizionatamente e subordinatamente alla Controparte_1 Controparte_2 quale disporre l'estromissione di quest'ultima dal presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato e, per essa Parte_3 [...]
quale mandataria con rappresentanza, ha convenuto in giudizio CP_2 [...]
nonché il socio accomandatario sig. , per sentirli Parte_2 Parte_1 condannare al rilascio immediato dell'immobile sito in Cardito (NA) Via Domenico Cirillo n. 28 – come in atti meglio identificato – oggetto del contratto di leasing n. 972859 stipulato tra Parte_4
ed il in data 27 luglio 2012. Parte_2
Mutato il rito e istruita la causa, con sentenza n. 8873/2022 pubblicata il 10/11/2022, il Tribunale di
Milano ha accolto la domanda di parte ricorrente e, accertata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 972859 alla data del 8/9 maggio 2019, ha condannato la parte convenuta al rilascio immediato dell'immobile, libero e vuoto di persone e cose, ed al pagamento delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_2
nonché il socio accomandatario sig. hanno interposto gravame avverso
[...] Parte_1
la suindicata sentenza chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa, di annullare la sentenza impugnata per difetto di motivazione, dichiarando l'infondatezza delle richieste creditorie avanzate dalla Banca per violazione della normativa in materia di superamento della soglia usura e per indeterminatezza del tasso contrattuale, insistendo per il ricalcolo dell'effettivo rapporto pagina 3 di 10 dare/avere tra le parti anche a mezzo di CTU da espletarsi in corso di causa. Vinte le spese processuali con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita . e, per essa , quale mandataria con rappresentanza Parte_3 Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, di essere estromessa dal giudizio stante l'avvenuta cessione, avvenuta in data 2.12.2022, del credito e del bene oggetto di causa in favore di che, a sua volta, Controparte_4
lo ha ceduto a con atto di cessione del 19.12.2022. La convenuta appellata ha Controparte_5
poi contestato nel merito l'appello avversario chiedendone il rigetto siccome infondato in fatto e in diritto, chiedendo la conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese di lite.
Sono intervenute volontariamente nel presente giudizio e e, Controparte_4 Controparte_5
per esse, quale mandataria con rappresentanza, chiedendo, Controparte_9
previo rigetto dell'istanza inibitoria proposta dagli appellanti, di rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado. In subordine e nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento del gravame avversario e previa estromissione di e per essa Controparte_1
dal presente giudizio, le intervenute hanno chiesto di accertare e dichiarare la Controparte_2
risoluzione del contratto di leasing e, per l'effetto, di ordinare il rilascio immediato, in loro favore dell'immobile, mandandole assolte da ogni avversa domanda e/o pretesa e/o azione e/o contestazione di qualsiasi natura (anche risarcitoria, restitutoria e di ricalcolo del saldo di rapporto) anche attesa la loro carenza di legittimazione passiva stante la qualità di mere cessionarie rispettivamente del credito e del bene oggetto della vertenza. Vinte le spese di lite.
Rigettata, con ordinanza del 3.10.2023, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata, all'udienza del 26.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche.
Tanto premesso l'appello proposto da Parte_2
nonché dal socio accomandatario sig. è infondato e va pertanto rigettato. Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Napoli Nord attesa la dedotta nullità della clausola di deroga della competenza per territorio contenuta nell'art. 18bis del contratto di leasing, ritenuta inidonea ad identificare il foro esclusivo di competenza.
L'eccezione non ha pregio.
pagina 4 di 10 Premessa la mancata riproposizione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni formulate in primo grado sulla ritenuta applicabilità nel caso di specie del foro del consumatore, va osservato che, ai sensi dell'art. 29 comma 2 c.p.c., l'accordo delle parti su un determinato foro attribuisce al giudice designato la competenza esclusiva solo se ciò è espressamente stabilito: a tale fine occorre “una enunciazione espressa che non può trarsi quindi da argomenti presuntivi e non deve lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari” (così C. n. Ord.
21362/2020).
Nel caso di specie l'indicazione della esclusività del foro di Milano risulta in maniera inequivoca avendo le parti contrattuali sottoscritto, anche ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., la clausola 18bis del contratto secondo cui “Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si conviene la competenza esclusiva del Foro di Milano”.
L'indicazione della esclusività del foro prescelto è dunque univoca e non lascia dubbi sulla volontà delle parti di escludere altri fori, non sussistendo peraltro elementi che possano indurre a sostenere il contrario.
Sempre in via preliminare va esaminato il quinto motivo di impugnazione a mezzo del quale parte appellante ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della mandataria sostenendo che, in CP_2
relazione ai crediti affidatigli in gestione, la procura conferita da non sarebbe Controparte_1
esaustiva mancando l'indicazione dei singoli crediti nonché delle tipologie di credito affidate alla gestione della stessa e, in particolare, del credito per cui è causa.
L'eccezione, benché ammissibile in quanto proponibile in ogni stato e grado del giudizio potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, non ha pregio risultando pacifico dagli atti di causa che
− l'immobile oggetto del contratto di leasing veniva acquistato, in data 27.7.2012 da Parte_4
che veniva fusa per incorporazione in per atto pubblico del Controparte_10
20.12.2013 (Rep. n. 202, Racc. n. 137), con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2014;
− per atto pubblico di fusione per incorporazione del 30.10.2019 (rep. 15286 racc. 8188), veniva fusa per incorporazione in;
Controparte_10 Controparte_1
− contestando l'inadempimento della società utilizzatrice odierna appellante rispetto agli obblighi di pagamento dei canoni mensili assunti con la stipula del contratto di leasing, con comunicazione pec del 8.05.2017, (già già Controparte_1 Controparte_10
risolveva il contratto di leasing avvalendosi della clausola risolutiva espressa Parte_4 prevista dall'art. 11 dello stesso e chiedeva l'immediata restituzione del bene immobile pagina 5 di 10 concesso in leasing, oltre al pagamento del debito scaduto, pari ad €. 57.057,04;
− nominava la società quale propria mandataria- Controparte_1 Controparte_2 procuratrice con rappresentanza affinchè quest'ultima “ponga in essere in nome e per conto della mandante, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e dei generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai crediti anche derivanti dai contratti di locazione finanziaria (leasing) di cui la mandante è e/o sarà titolare in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo” (doc. 3 fasc. primo grado ); CP_1
− Detta mandataria conferiva poi procura alle liti all'avvocato Faggella Pellegrino di rappresentarla e difenderla nel presente giudizio.
La costituzione di (già già e per essa Controparte_1 Controparte_10 Parte_4
della mandataria è dunque regolare. Controparte_2
Sempre in via preliminare parte appellante, con le note d'udienza del 19.3.2024, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di e per non essere iscritte all'albo di Controparte_4 Controparte_5 cui all'art. 106 TUB.
L'eccezione non ha pregio dovendosi in primo luogo evidenziare che gli avvisi di cessione pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, indicano espressamente quale soggetto regolarmente iscritto all'albo CP_6
106 TUB incaricato dalla Cessionaria della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti cartolarizzati.
In secondo luogo occorre richiamare il principio anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (C. Ord. n.
7243/2024).
pagina 6 di 10 Quanto poi alla contestazione in merito alla validità della cessione si osserva che, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.U.B, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (in tal senso tra le molte C. Ord. n. 3405/2024).
A tal fine l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, del credito ceduto.
Nel caso di specie, l'intervenuta ha prodotto l'atto di cessione del 2.12.2022 con cui Controparte_1
ha ceduto in favore di un portafoglio di crediti in blocco in cui è incluso il
[...] Controparte_4
credito discendente dal contratto di leasing oggetto del presente giudizio dandone avviso, ai sensi dell'art. 58 TUB, nella G.U. n. 149 del 24.12.2022 (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo parte intervenuta)
Nel contesto della predetta cartolarizzazione, con atto del 19 dicembre 2022, ha acquistato, CP_5
pro soluto, i rapporti giuridici derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione tra cui quello per cui è causa, dandone avviso, ai sensi dell'art. 58 TUB, nella G.U. n.
149 del 24-12-2022 (cfr. DOC. 7 e 8 fascicolo parte intervenuta).
La pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione, perfeziona la fattispecie traslativa e la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare.
Va pertanto dichiarata l'estromissione dal presente giudizio di e per essa la Controparte_1 mandataria stante l'avvenuta cessione del credito e del bene oggetto di causa di Controparte_2
causa a e e, per esse, ad Controparte_4 Controparte_5 Controparte_9
[...]
Passando al merito, con il terzo e quarto motivo di impugnazione, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver ritenuto la pretesa creditoria avversaria nulla per indeterminatezza e per superamento della soglia usura.
I motivi non hanno pregio.
pagina 7 di 10 Va rilevata in primo luogo l'omissione, da parte dell'appellante, della specifica indicazione dell'errore cui sarebbe incorso il primo Giudice nell'esaminare la documentazione prodotta in atti, con conseguente ripercussione sul cosiddetto profilo argomentativo del motivo in esame che risulta carente laddove l'appellante ha omesso di operare una ricostruzione del fatto che assume essere stato male interpretato dal primo giudicante per mancata/erronea valutazione degli elementi probatori offerti, e delle conseguenti modifiche da apportare al provvedimento stesso.
Anche in ordine al cosiddetto profilo censorio, si rileva l'omessa indicazione, da parte dell'appellante, delle ragioni che la inducono a ritenere violata la legge.
E infine, con riferimento al profilo di causalità, non è stato chiarito dall'appellante come un diverso esame degli elementi probatori offerti avrebbe inciso sull'esito della lite.
L'appellante si è dunque limitato a chiedere un generico riesame della controversia svolta in primo grado, non curandosi di fornire alcuna indicazione circa gli elementi ritenuti mal o non considerati dal primo decidente e che, invece, avrebbero avallato l'opposizione proposta.
In ogni caso, anche volendo prescindere dal complesso di queste argomentazioni potenzialmente suscettibili di sfociare in una declaratoria di inammissibilità dei motivi in esame, si rileva che i criteri di determinazione della pretesa creditoria avanzata risultano chiaramente enunciati tra le condizioni economiche del contratto (cfr. doc. 1 del fascicolo primo grado ): nel contratto de quo risultano CP_1
infatti esattamente riportati il numero, la misura e la periodicità dei versamenti dovuti per i singoli canoni di leasing, oltre che i tassi di interesse, corrispettivi e di mora, con indicazione delle precise ed analitiche modalità di calcolo, nonché le spese di gestione ed accessorie predeterminate.
Ciò avrebbe consentito alla conduttrice, fin dalla stipulazione, di comprendere, con precisione, l'entità dei costi a proprio carico, bastando, ai fini del rispetto dei requisiti di legge al riguardo, l'espressa indicazione del “tasso leasing” e non essendo, invece, richiesta, per rapporti quali quelli di specie non intercorsi con un consumatore, anche l'indicazione del “Taeg” o dell' “ISC”.
Per tali ragioni, nel caso in esame, non è rilevabile alcuna violazione di quanto previsto dall'art. 117 del
T.U.B., né di quanto disposto dall'art. 1284 cc.
Quanto al dedotto superamento del tasso soglia ipotizzato dagli appellanti sulla base di una relazione peritale di parte cui la stessa ha fatto rinvio per relationem, si osserva che, per gli interessi di mora, fra le parti è stata concordata apposita clausola (la n. 13 delle condizioni generali, sottoscritta anche specificamente dall'utilizzatrice ex art. 1341 c.c., cfr. doc. 6 fascicolo parte intesa), che si ritiene pienamente valida, in quanto tesa non ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, ma, al contrario,
pagina 8 di 10 a mantenere detti tassi, fin dall'origine, con previsione valevole anche per il futuro, in caso di oscillazioni medio tempore intervenute, entro la predetta soglia, risultando gli stessi calcolati con espresso rinvio alla L. 108/96, con conseguente non ricorrenza nella fattispecie di quanto previsto dall'art. 644 cod. pen. invocato da parte attrice.
Va, poi, rammentato che, ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione dell'art. 2, quarto comma, della richiamata L. 108/96, in ragione delle relative pattuizioni, non si devono cumulare gli interessi corrispettivi con quelli moratori, siccome aventi diversa ragion d'essere: gli uni, costituendo la normale remunerazione del capitale investito dalla concedente;
gli altri, operando la loro applicazione solo in presenza dell'inadempimento del conduttore, assumendo natura di penale preconcordata, in via forfetaria, tra le parti e, quindi, da mantenersi distinti, anche concettualmente, dai primi, a tacere che l'applicazione dei predetti tassi moratori scatta soltanto nel momento patologico del rapporto sinallagmatico, allorquando si concretizzi la volontà del debitore di non adempiere le proprie obbligazioni, assumendosene le conseguenti responsabilità, per cui non appare nemmeno corretta sotto il profilo logico e matematico, prima che giuridico, la pretesa di compiere la sommatoria dei due tassi in discussione.
A ciò, si aggiunga che non risulta, in concreto, provato dalla documentazione prodotta in atti che nella fattispecie la finanziaria abbia applicato tassi di interesse più elevati di quelli indicati in contratto od usurari, sicchè la pattuizione relativa alla determinazione del corrispettivo non può certo ritenersi affetta da nullità.
In tale contesto la richiesta di CTU contabile reiterata in questa sede con il secondo motivo di impugnazione, volta a ricalcolare l'effettivo rapporto dare/avere tra le parti, appare del tutto ininfluente ed inammissibile, in quanto ictu oculi esplorativa e, nella prospettazione dell'appellante, tesa ad accertare situazioni non corrispondenti alle effettive clausole negoziali in discussione.
Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto ed alla conferma della sentenza impugnata.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione.
pagina 9 di 10 Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8873/2022 pubblicata il 10/11/2022, così
[...]
provvede:
1. dichiara l'estromissione di e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
dal presente giudizio;
2. rigetta l'appello;
3. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €.
17.179,00 di cui €. 4.389,00 per la fase di studio della controversia, €. 2.552,00 per la fase introduttiva, €. 2.940,00 per la fase di trattazione ed €. 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte intervenuta delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €.
17.179,00 di cui €. 4.389,00 per la fase di studio della controversia, €. 2.552,00 per la fase introduttiva, €. 2.940,00 per la fase di trattazione ed €. 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 20 Gennaio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Adriana Cassano Cicuto
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