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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1736 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1 ndro lio eletto presso il loro studio in Fontaniva (PD), Via Giovanni 23° n. 15 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del suo titolare, Controparte_1 P.IVA_1
Laura Gi ilio eletto presso il suo studio in IG, Via Giuseppe Mazzini n. 12 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 206/2022 pubblicata in data 7 marzo 2022 del Tribunale Ordinario di IG. 1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione, accogliere l'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 206/2022 del Tribunale Ordinario di IG (Rep. 316/2022 R.G. 3248/2018), pronunciata in data 07/03/2022, depositata il medesimo giorno, in via preliminare, a) ai sensi dell'art. 89 c.p.c. siano cancellate le espressioni sconvenienti (pag. 2, righi 3 – 9), contenute nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. datata 18/11/2019 dimessa dalla convenuta CP_1 avanti al Tribunale di IG, perché esse sono evidentemente irrilevanti e prive di alcun giuridico. In via istruttoria, b) sia disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di IG (R.G. 3248/2018, Giudice Dott. Pier Francesco Bazzega). Ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., c) siano acquisiti l'istanza della signora per la prosecuzione del giudizio, Parte_1 depositata il giorno 13 marzo 2023 avanti al Giudice di Pace di IG nella causa sospesa R.G. n. 472 del 2028 (I) ed il provvedimento di rigetto del Giudice Avv. Patrizia Prando del 19 maggio 2023 (L). Nel merito in principalità, d) accertata la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che legittimano l'integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio nella causa civile rubricata R.G. n. 3248/2018 del Tribunale di IG, riformare la condanna alle spese lite e per l'effetto dichiararne la compensazione. e) Accertato che nella citata causa innanzi al Tribunale di IG (R.G. n. 3248/2018) la signora
non si è resa responsabile di alcun abuso dello strumento processuale né in danno Parte_1 dell'appellata né in danno della funzione giurisdizionale, revocare la condanna ex art. 96 co. CP_1
3 c.p.c. ovvero uitativamente l'importo a carico della signora per responsabilità Parte_1 aggravata con ogni consequenziale decisione. In ogni caso, in esito all'accoglimento dell'appello, f) condannare l'impresa (P.I.: 04 066 820 285, REA: PD – 359609) Controparte_1 in persona del tito restituire la somma di euro 8.860,86 Controparte_1
(ottomilaottocentosessanta//8 giore o minore somma che sarà accertata in sede di decisione e risulterà di giustizia, importo corrisposto dalla signora a mezzo assegno Parte_1 circolare n. 3206420661 -02, emesso in data 15/03/2022 da INTESA SAN PAOLO S.P.A. a favore della convenuta appellata in conseguenza dell'efficacia provvisoriamente esecutiva – esecutorietà della sentenza n. 206/2022 del Tribunale di IG, nonché di ogni ulteriore somma che fosse corrisposta dall'appellante in esecuzione dell'appellata sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno 15/03/2022 (data del pagamento) al saldo.
2 In ogni caso spese e competenze interamente rifusi, oltre accessori come per legge per il presente grado di giudizio.
• È richiesta l'assegnazione di termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memoria di replica. Si depositano: I) ricevuta di consegna P.E.C. notificazione dell'istanza della signora per la Parte_1 prosecuzione del giudizio, depositata il giorno 13 marzo 2023 avanti o nella causa sospesa R.G. n. 472 del 2028 e decreto di fissazione d'udienza. L) G.d.P. causa civile R.G. n. 1736/2022, provvedimento di rigetto del Giudice Avv. Patrizia Prando del 19 maggio 2023”.
Per la parte appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in forza delle svolte argomentazioni e disattesa ogni eventuale avversa deduzione, eccezione e/o richiesta: In via pregiudiziale: Ordinarsi l'espunzione degli avversi documenti sub G) e H) perché irritualmente prodotti, senza alcuna valida giustificazione. In via principale: Rigettarsi l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto, riconfermando in toto la sentenza n° 206 emessa addì 7.03.2022 dal Tribunale di IG. In via istruttoria: Per puro scrupolo difensivo, in denegata e non creduta ipotesi che la Corte abbia a ritenere che il Tribunale avrebbe dovuto giudicare sull'intera vicenda, ammettersi i seguenti capitoli di prova nn° 1/12) formulati avanti al Giudice di Pace di IG (in Memoria ex art. 320 c.p.c.) e n° 13) formulato avanti al Tribunale di IG (in Memoria ex art 186-6°= co. n° 3 c.p.c.):
1) Vero che ad agosto 2015 il sig. prospettava al sig. LA di posticipare l'inizio Controparte_1 dei lavori da agosto 2015 a settem tando che ciò era necessario a causa delle avversità atmosferiche?
2) Vero che, alla richiesta del sig. di posticipare l'inizio dei lavori da agosto 2015 ai Controparte_1 primi di settembre 2015, il Crivell
3) Vero che nel corso dei lavori il sig. LA saliva sul tetto ed ivi impartiva svariate direttive al sig.
Parte_2
4) Vero che nel corso dei lavori il sig. ammoniva il rag. LA a non salire sul Parte_2 tetto?
5) Vero che subito dopo l'inizio dei lavori (settembre 2015) ed in particolare dopo la realizzazione dell'impalcatura il vicino ebbe a rappresentare che se fosse caduto anche un solo frammento di tegola sul proprio cortilivo/proprietà avrebbe intrapreso una causa legale contro la coppia e
contro
Controparte_2 la ditta CP_1
6) Ver seguire i lavori di copertura del locale magazzino la ditta CP_1 CP_1 fu costretta a realizzare una “Linea vita”?
[...]
7) Vero che il rag. LA acconsentiva alla realizzazione della “Linea Vita”, preso atto dell'impossibilità di fruire dell'impalcatura?
3 8) Vero che il costo del ponteggio, struttura utilizzata in sostituzione della Piattaforma veniva Parte_3 sostenuto dal sig. senza addebitare alla committente il maggior costo rispetto al noleggio Controparte_1 della piattaforma
9) Vero che nel corso dei lavori il rag. LA commissionava alla ditta CP_1 Controparte_1 di posare in opera pannelli di alluminio, sebbene fossero stati preventivati
10) Vero che in sede di fissaggio la ditta utilizzava tasselli FUR della CP_1 Controparte_1 con vite Torx 10X200 ad espan 0 cadauno? CP_3 ro che in sede di fissaggio si rilevava che nella parte bassa del manufatto vi erano oltre al calcestruzzo magro anche calcinacci e nella parte alta delle intercapedini vuote? 12) Vero che al termine dei lavori (ottobre 2015) il geom. si complimentava con la ditta CP_4 er l'esecuzione dei lavori alla presenza del sig. CP_1 Parte_4
, residente a [...]( anzoni n° 28; Testimone_1 [...]
re Via Trento n° 160 e residente a [...]( Parte_2 Testimone_2
Borsellino n° 215 int. 3. 13) Vero che l'incarico de quo fu conferito alla ditta dal rag. marito CP_1 Parte_4 dell'attrice, il quale trattò ogni singola condizione contr ificando proprio magazzino adibito ad attività imprenditoriale e segui personalmente tutti i lavori, e che solo in extremis fece intestare il contratto alla moglie sig.ra , che mai si appalesò?” Parte_1
Con i testi: . Testimone_2 Parte_2 Testimone_3
In via ricon Stante l'avversa pervicacia nell'agire, condannarsi l'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96-3°= co. c.p.c., a titolo di risarcimento danni, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora ex d.lgs 231/02 dal deposito della sentenza al saldo. In ogni caso: Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 di pagamento n. 1087/2017 emesso dal Giudice di Pace di IG, per l'importo di € 3.407,42, in favore della impresa individuale quale saldo per Controparte_1 lavori di rifacimento delle coperture eseguiti sito in SO (PD), di proprietà della medesima.
A sostegno della proposta opposizione, l'ingiunta eccepiva l'erronea determinazione del credito azionato in via monitoria, l'invalidità delle condizioni generali di contratto contenute negli accordi negoziali inter partes del 15 giugno 2015 e nelle fatture dimesse in atti, l'inadempimento della per i ritardi nella consegna delle Controparte_1 opere e per asseriti vizi di e
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta resisteva alla avversa domanda instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per la conferma della propria pretesa creditoria.
4 L'adito Giudice di Pace, rilevata ratione valoris la propria incompetenza in relazione alla individuata domanda riconvenzionale protesa ad accertare invalidità negoziali richiedenti una complessiva disamina del rapporto contrattuale avente un valore pari ad € 19.148,80, sospendeva il relativo giudizio a mente dell'art. 295 c.p.c. rimettendo le parti dinanzi al Tribunale per la valutazione della pregiudiziale contro domanda proposta dalla opponente. Detta ingiunta riassumeva pertanto il giudizio dinanzi al Giudice superiore nell'ambito del quale si costituiva ritualmente la . CP_1 Controparte_1
Entrambe le parti richiamavano le rispettive tesi difensive.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle mere produzioni documentali proposte dalle contendenti, respinta ogni ulteriore richiesta di prova.
Con sentenza n. 206/2022 il Tribunale Ordinario di IG, definitivamente decidendo, così statuiva:
“… 1. rigetta la domanda di;
Parte_1
2. condanna l'attrice a rifondere alla convenuta impresa individuale in Controparte_1 persona del titolare, le spese di questo giudizio, che liquida in € 4.03 rso di spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna l'attrice a pagare alla convenuta impresa individuale in Controparte_1 persona del titolare, la somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 cpc di € 4.035,00, oltre interessi di legge dal deposito della sentenza al saldo”.
Il Tribunale, più specificatamente, ha ritenuto sussistere la carenza di interesse ad agire della parte attrice opponente, non avendo la stessa reso intellegibile la connessione della richiesta declaratoria di nullità/efficacia delle clausole contenute negli accordi contrattuali e nella fatturazione emessa dalla ingiungente con il thema decidendum del giudizio sospeso per l'accertamento della pretesa creditoria.
Lo stesso Giudicante, conseguentemente, ritenuta la sussistenza di un abuso del processo da parte della attrice, la condannava ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata, in aggiunta agli oneri processuali posti a carico della medesima.
Ha interposto tempestivo appello la soccombente affidato ai Parte_1 seguenti motivi:
• Violazione o falsa applicazione di legge sulla qualificazione dell'eccezione da lei opposta dinanzi al Giudice di Pace, nonché sulla determinazione della competenza per valore in relazione agli articoli 7, 38, 46 c.p.c. (primo motivo);
• Violazione o falsa applicazione di legge sul requisito di ammissibilità dell'azione in relazione all'interesse ad agire (secondo motivo);
5 • Violazione o falsa applicazione di legge sulla condanna alle spese e sulla responsabilità aggravata in relazione agli articoli 91, 92 e 96 terzo comma c.p.c. (terzo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio Controparte_1
per resistere al proposto gravame, concludendo per la conf
[...] gravata.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 2 maggio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di gravame è evidentemente inammissibile.
Con esso viene in sostanza richiesto un sindacato sulla ordinanza del Giudice di Pace dichiarativa della sospensione del processo e devolutiva, dinanzi al Tribunale, della causa riconvenzionale proposta dalla stessa appellante, opponente in primo grado, nell'introdotto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale provvedimento risultava invero meramente impugnabile con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l'art. 46 c.p.c. che, pur sancendo l'inapplicabilità nei giudizi davanti al Giudice di Pace dell'art. 42 c.p.c., deve tuttavia intendersi limitato alle sole sentenza sulla competenza.
Detta ultima disposizione normativa prevede dunque una generale proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, così da dover essere interpretata nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del Giudice di Pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione (cfr. in termini Cass. Ordinanza n. 16700 del 23 luglio 2014).
La mancata proposizione del richiamato strumento processuale preclude conseguentemente ogni ulteriore valutazione della proposta censura.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente del resto, nel senso preteso da parte appellante, di riscontrare errori o vizi logici nella statuizione adottata che si ha al contrario motivo di apprezzare, come di seguito argomentato, esplicitando essa una ratio decidendi giuridicamente e logicamente condivisibile.
6 Il Giudice di prime cure, infatti, dopo aver rilevato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente non ebbe a formulare, come del resto dalla Parte_1 stessa anche in ques specificato, domanda di accertamento dell'invalidità del contratto intercorso con la , bensì di Controparte_1 nullità/annullabilità/inefficacia delle condizioni ell'art. 36 del codice del consumo, ne ha correttamente ritenuto l'estraneità al petitum oggetto del giudizio sospeso dinanzi al Giudice di Pace.
Premessa la pacifica competenza funzionale, e inderogabile, di quest'ultimo a decidere l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo emesso da quello stesso Ufficio, il Decidente di prime cure ha preliminarmente affermato che dal tenore della pronunciata ordinanza di incompetenza sia stata (a) contestata, in forma di domanda riconvenzionale, la “validità del contratto”, individuandone il complessivo valore in termini eccedenti la propria competenza;
(b) sancita la pregiudiziale decisione sulla validità del contratto rispetto alla decisione sulla opposizione, della quale il Giudice di Pace non si è comunque spogliato (né avrebbe potuto farlo), perciò sospendendo ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione in attesa della decisione sulla riconvenzionale eccedente la propria competenza per valore.
Simili considerazioni, in quanto pienamente aderenti alla realtà processuale, non possono che essere integralmente recepite confermandosi che il perimetro del presente contenzioso debba ritenersi circoscritto alla domanda riconvenzionale formulata da
[...]
, parte opponente nel giudizio di opposizione avanti al Giudice d Pt_1 sioni ivi precisate chiedeva, tra l'altro, per quanto di specifico interesse e come nel presente grado di appello reiterato: dichiararsi la nullità ovvero l'inefficacia ovvero annullarsi le condizioni generali di contratto riportate nella scrittura privata datata 15.6.2015 […] nonché quelle riportate nelle fatture n. 197/2015 e 223/2015 emesse dalla convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente.
E' pur vero, come afferma l'appellante, che la domanda attorea, altresì puntualizzata con i meccanismi processuali di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. disposti in prime cure, attiene all'accertamento non tanto della integrale invalidità del contratto inter partes, ma esclusivamente della nullità/annullabilità/inefficacia delle condizioni generali di esso a norma dell'art. 36 del codice del consumo, ma ciò non consente di affermare che in tal caso non vi sarebbe stata, trattandosi di una mera eccezione riconvenzionale, eccedenza della competenza per valore del Giudice di Pace.
Nella fattispecie, infatti, l'opponente chiede un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di un'utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, così ampliando la sfera dei poteri decisori del Giudice, chiamato in effetti a pronunciarsi sulla invalidità (quantunque per quanto verrà esplicitato in seguito senza alcuna possibilità di una sua incidenza sulla pretesa azionata monitoriamente) delle clausole relative al contratto generatore del credito.
7 Non appaiono dunque condivisibili, ferme le considerazioni che precedono in ordine alla inammissibilità del primo motivo di impugnazione, le tesi difensive proposte dall'appellante protese a sostenere che la spiegata riconvenzionale non risulterebbe idonea ad eccedere la competenza per valore del Giudice di Pace come da questi ritenuto in riferimento al complessivo rapporto contrattuale.
E' noto a questo Collegio che per determinare il valore della controversia debba farsi riferimento al contenuto della domanda senza tener conto delle contestazioni proposte dalla controparte o di diverse prospettazioni dei fatti e che laddove eccezioni e contestazioni del convenuto siano volte esclusivamente a paralizzare la domanda dell'attore, esse non assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore.
Nella fattispecie, tuttavia, non può che constatarsi la proposizione di una domanda riconvenzionale ex art. 36 c.p.c., ovvero di un accertamento pregiudiziale (la pretesa vessatorietà di clausole) destinato ad avere efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 c.p.c., così da non potersi alcunché obiettare alla scelta processuale adottata dal Giudice di Pace la cui competenza funzionale ed inderogabile sulla pretesa creditoria vantata da CP_1
non ha abilitato la totale rimessione della causa al Tribunale. Controparte_1
La domanda spiegata da , per l'effetto, risulta aver oggettivamente Parte_1 influito sulla determinazione della competenza per valore, in quanto ha comportato un ampliamento dell'oggetto della lite, a nulla rilevando l'assunto che in quanto inerente a mera invalidità di clausole contrattuali e non al rapporto contrattuale nella sua globalità non rileverebbe ai fini determinativi della competenza per valore del Giudice adito.
Ciò è infatti contraddetto dalla chiara lettera delle conclusioni rassegnate in giudizio: … dichiararsi la nullità ovvero l'inefficacia ovvero annullare le condizioni generali di contratto riportate nella scrittura privata datata 15/06/2015, intitolata “Contratto d'appalto per la Fornitura e in opera, Pt_5 tra acquirente e Fornitore”, sottoscritta…
In ogni caso la domanda si appalesa infondata, così da doversi affermare immeritevole di accoglimento il secondo motivo di appello.
Le clausole sospettate di patologia invalidante sarebbero, a dire di parte appellante, quelle elencate a pagina 5 e 6 della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. da lei depositata.
La stessa, in particolare, ha addotto la vessatorietà delle clausole riportate nel doc. n. 5 (fascicolo attrice) e nelle fatture n. 197/2015 e 223/2015 (doc. n. 1 e 2, fascicolo ricorso d.i.), espressamente consistenti, come si rileva in dettaglio nella stessa statuizione impugnata:
- nella consegna e posa in opera (“I termini di consegna sono quelli indicati nel presente contratto al punto 2. Essi non sono tassativi ma orientativi.”), perché risulterebbero menomati diritti del consumatore in caso di adempimento inesatto da parte del professionista [art. 33 lett. b)],
8 rimettendo totalmente alla volontà di quest'ultimo i tempi di adempimento dell'obbligazione [art. 33 lett. d)];
- nel collaudo e garanzia (“Ultimato e posto in opera il lavoro, l'acquirente o chi per esso dovrà prenderlo in consegna;
a sua richiesta sarà fatta la visita di collaudo non più tardi di 3 gg. dalla posa in opera. Scaduto tale termine il lavoro si ritiene collaudato ed accettato. (..)) In caso di morosità da parte dell'acquirente la garanzia non opera), per le medesime ragioni di cui al punto precedente;
- nei pagamenti (Eventuali mancati pagamenti e/o ritardi degli stessi e/o emissioni di assegni “non a buon fine”, daranno la possibilità alla ditta di modificare e/o sospendere i termini di consegna e considerare le somme già versate a titolo di corrispettivo sia a titolo di penale), perché al professionista verrebbe consentito di imputare al consumatore una penale senza un giustificato motivo, ma sulla base di un semplice mancato pagamento [art. 33 lett. m)],
- nel corrispettivo dell'impalcato (Formazione impalcatura sul perimetro del fabbricato, nei punti inaccessibili sarà montato un parapetto provvisorio, compreso , nella parte in cui per CP_5 determinare il prezzo di quest'opera, il professionista ha adottato il criterio “a corpo”, che non può trovare applicazione al presente rapporto, qualora sia provato – come già nel giudizio innanzi al Giudice di Pace era stato asseritamente provato (riassunzione pagine 13 e 14) – che di alcuna impalcatura si è avvalsa l'impresa esecutrice,
- nelle condizioni n. 1) 4) 7) riportate in calce alle fatture commerciali dell'impresa CP_1 per violazione dell'art. 33 lett. f) del d.lgs n. 206/2005.
La rilettura di tali clausole consente di consolidare, per quanto sin qui detto, l'argomentazione decisoria adottata.
Il Giudice di primo grado ha invero, in modo del tutto convincente, ritenuto che le domande e le eccezioni riproposte da nel giudizio oggetto di Parte_1 separazione per volontà del Giudice di ione sull'opposizione al decreto ingiuntivo, fossero inammissibili;
ciò in quanto relative al credito vantato dalla ingiungente, già oggetto del diverso suddetto giudizio, che è e rimane di competenza del Giudice di Pace rimettente.
Ciò posto si concorda nella affermata carenza di interesse ad agire in capo alla odierna appellante.
A norma dell'art. 100 c.p.c., per proporre una domanda è necessario avervi interesse, che tuttavia non è dato riscontrare nella fattispecie sussistere in capo alla opponente, la quale è oggettivamente incorsa in un difetto allegatorio delle ragioni per le quali le contestate clausole delle condizioni generali di contratto avrebbero potuto assumere una qualche rilevanza nella decisione della opposizione.
9 Né, al fine di eludere tale difetto, appare sopperire il richiamo di parte appellante alla sussistenza, come detto, di una mera eccezione riconvenzionale, non inquadrabile, quanto agli effetti, alla proposizione di una vera e propria controdomanda.
Ebbene, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo quest'ultima, come già riportato nella parte espositiva dello svolgimento del processo, ha contestato il credito residuo oggetto di pretesa monitoria sulla base di motivi che ella stessa opportunamente così riassume:
“
1. erronea determinazione del credito da parte ricorrente in conseguenza dei pagamenti effettuati dall'opponente (riassunzione, pag. 4: “ (..) la differenza tra il totale delle fatture e quello dei pagamenti è
€ 3.384,34 (€19.148,80 - € 15.764,46) e non l'erronea cifra di € 3.407,42 oggetto del provvedimento monitorio qui opposto.”,
2. ritardo nell'adempimento, perché l'impresa si era obbligata nei confronti della signora CP_1 Pt_1 ad eseguire l'opera entro “Agosto” 2015, m ltà “ (..) l'impresa allestiva il CP_1 ai primi di settembre e lo rilasciava verso metà ottobre, eseguendo le lavorazioni oggetto di contratto in circa una settimana” (riassunzione pag. 5),
3. difetti di conformità – vizi e contestazione del consuntivo (lavori non richiesti, né pattuiti prima della loro esecuzione, rimborso di costi mai sostenuti), che l'attrice aveva tempestivamente denunciato alla convenuta con lettera raccomandata A.R. del 26/11/2015 (riassunzione pag. 5 – 6),
4. eccezione di inadempimento perché “Compiuto l'intervento l'impresa Controparte_1 con lettera raccomandata del 18/05/2016 espressamente si rifiutava di consegnare alla committenza le certificazioni inerenti alla “linea vita” installata (doc. n. 11). (riassunzione pag. 7)”.
Così ricondotti dalla stessa odierna appellante i termini della vertenza, conforme risulta pertanto essere l'iter motivazionale che ha sancito il difetto di interesse di quest'ultima a chiedere, in via di riconvenzione, l'accertamento della nullità/annullabilità/inefficacia di clausole in alcun modo connesse al thema decidendum del giudizio di opposizione, e cioè di quelle di cui ai punti terzo e quinto (nonché secondo e quarto) del menzionato elenco riportato dalla odierna appellante nella prima memoria 183 sesto comma c.p.c.
Il decisum di primo grado, in particolare, in merito alle condizioni contrattuali di cui è lamentata la invalidità ha correttamente osservato che: “…della clausola relativa ai “pagamenti” (punto terzo), viene lamentata la vessatorietà nella parte in cui dispone che “eventuali mancati pagamenti e/o ritardi degli stessi e/o emissioni di assegni 'non a buon fine', daranno la possibilità alla ditta di modificare e/o sospendere i termini di consegna e considerare le somme già versate a titolo di corrispettivo sia a titolo di penale” perché consentirebbe al professionista di imputare al consumatore una penale senza giustificato motivo.
10 Nel caso di specie, non risulta neppure allegata la circostanza dell'applicazione di una penale da parte di
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il che rende tale domanda del tutto priva di interesse CP_1 ad agire.
Le condizioni n. 1) 4) 7) (punto quinto) riportate in calce alle fatture azionate in via monitoria (doc. 1 e 2 del fascicolo monitorio della convenuta , prodotto in questa sede) si riferiscono: alla “inaccettabilità” CP_1 di reclami proposti oltre otto giorni dal r nto della fornitura (clausola 1); al decorso di interessi “nella misura del saggio dello sconto aumentato di cinque punti” nel caso di ritardo nel pagamento (clausola 4); al fatto che “la merce si intende venduta con il patto di riservato dominio fino al pagamento dell'intero prezzo” (clausola 7).
Dai documenti prodotti in questa sede, risulta che nel giudizio a quo (i) non sia stata posta alcuna questione di tardività di un qualsiasi “reclamo” proposto dall'opponente (ii) non siano mai stati Pt_1 richiesti, neppure con il ricorso monitorio, interessi “nella misura del saggio dello sconto aumentato di cinque punti”; (iii) non sia stata sollevata alcuna eccezione relativa all'applicazione del patto di riservato dominio nel rapporto negoziale oggetto di lite.
Ne consegue che anche l'accertamento della invalidità di tali clausole è carente di interesse.
Della clausola relativa a “collaudo e garanzia” (punto secondo) viene lamentata la vessatorietà nella parte in cui dispone che “Ultimato e posto in opera il lavoro, l'acquirente o chi per esso dovrà prenderlo in consegna;
a sua richiesta sarà fatta la visita di collaudo non più tardi di 3 gg. dalla posa in opera. Scaduto tale termine il lavoro si ritiene collaudato ed accettato. (..) In caso di morosità da parte dell'acquirente la garanzia non opera” per le medesime ragioni “di cui al punto precedente” (cioè il primo punto dell'elenco), e cioè perché limiterebbe i diritti del consumatore in caso di adempimento inesatto da parte del professionista, rimettendo totalmente alla volontà di quest'ultimo i tempi di adempimento dell'obbligazione.
In disparte il rilievo per cui la doglianza si palesa in parte incomprensibile, in quanto non emerge come la disciplina del collaudo dell'opera (o del mancato collaudo e del significato di accettazione attribuito a tale circostanza) consegua l'effetto di rimettere totalmente alla volontà del professionista i tempi di adempimento dell'obbligazione, nel caso di specie non risulta comunque che alcuna doglianza sia stata formulata in giudizio (di opposizione) relativamente al collaudo dell'opera, ed al fatto che da tale collaudo discenderebbe l'accettazione da parte della ovvero il maturarsi del credito di . Pt_1 CP_1
Della clausola relativa a “corrispettivo dell'impalcato” (punto quarto) viene lamentata la vessatorietà nella parte in cui dispone che “Formazione impalcatura sul perimetro del fabbricato, nei punti inaccessibili sarà montato un parapetto provvisorio, compreso perché “per determinare il prezzo di quest'opera, CP_5 il professionista ha adottato il criterio 'a co on può trovare applicazione al presente rapporto, qualora sia provato […] che di alcuna impalcatura si è avvalsa l'impresa esecutrice”.
Appare sufficiente rilevare come non si tratti neppure di una delle condizioni generali del contratto, ma di un punto del “preventivo di vendita” prodotto come doc. 5 di parte attrice, contenente in parte qua le condizioni contrattuali relative alla installazione dell'impalcatura ed alla quantificazione del relativo costo.
11 La doglianza per cui il prezzo non andava applicato a corpo ma a misura pone una questione di interpretazione o applicazione del contratto che evidentemente esula dall'oggetto di questo giudizio, né è minimamente dedotto perché tale clausola contrattuale si manifesterebbe vessatoria, e cioè (art. 33 d.lgs. 206/2005) capace di determinare, “malgrado la buona fede, […] a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Infine, della clausola relativa a “consegna e posa in opera” (punto primo) viene lamentata la vessatorietà nella parte in cui dispone che “I termini di consegna sono quelli indicati nel presente contratto al punto 2. Essi non sono tassativi ma orientativi”, perché limiterebbe i diritti del consumatore in caso di adempimento inesatto da parte del professionista, rimettendo totalmente alla volontà di quest'ultimo i tempi di adempimento dell'obbligazione.
Quand'anche si ritenesse sussistere l'interesse dell'attrice a farne dichiarare la invalidità, in ragione del fatto che ella ha formalmente eccepito in sede di opposizione l'inadempimento di per ritardo nella CP_1 esecuzione dei lavori, terminati a metà ottobre 2015 anziché entro il mese di agost introduttivo, pag. 5), la domanda si palesa manifestamente infondata.
La clausola in parola non viola l'art. 33 co. 2 lett. b) e d) del d.lgs 206/2005, poiché non attribuisce all'appaltatore il diritto di determinare arbitrariamente il tempo dell'esatto adempimento, limitando il diritto del committente ad eccepirne il ritardo.
Il contratto stabilisce un termine di adempimento (fissato ad agosto 2015), seppure lo indichi come
“orientativo” e non “tassativo”.
Stabilire se l'adempimento oltre il termine pattuito (a metà ottobre anziché ad agosto) configuri un ritardo inaccettabile, e dunque un inadempimento grave e rilevante nell'economia del rapporto, è tipica questione di merito che esula dal presente giudizio, appartenendo, se ritualmente dedotta, al thema decidendum del giudizio di opposizione”.
A simili analitici e dettagliati passaggi motivazionali che si è ritenuto di dover testualmente richiamare, questo Collegio non può che conformarsi, alla stregua dei coefficienti interpretativi di legittimità (cfr. in particolare Cass. N. 6091/2020) secondo i quali, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto e può porre domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando però non si determini uno spostamento della competenza e comunque quando sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale.
12 Nella fattispecie, a ben considerare, per come correttamente delineato dal Tribunale, l'odierna appellante non conseguirebbe alcun obiettivo vantaggio da una eventuale sentenza di accoglimento delle proposte eccezioni, così da doversi di conseguenza condividere il sancito difetto di interesse ad agire di quest'ultima; esso, unitamente alla legittimazione ad agire, costituisce, come noto, una imprescindibile condizione dell'azione.
Restano conseguentemente assorbite, per le motivazioni che precedono, le ulteriori questioni sollevate dall'appellante in quanto attinenti alla rivendicata vessatorietà delle suddette clausole stante, come detto, l'irrilevanza di una pronuncia su di esse ed in ogni caso la loro infondatezza non emergendo essenzialità dei termini contrattuali ovvero connessione con la domanda creditoria le addotte tematiche in ambito di collaudo dell'opera.
Per tali motivi sussiste del resto l'oggettiva impossibilità di dare ingresso alle prove sul punto, come reiterate anche nel presente grado di appello.
Ciò rilevato appare infine infondato anche l'ultimo motivo di impugnazione relativo alla regolamentazione delle spese di lite, la quale, tuttavia, contrariamente a quanto lamentato dalla parte appellante, si manifesta conforme al principio della soccombenza, non sussistendo valide ragioni per sancirne la compensazione tra le parti contendenti.
La stessa, per altro verso, risulta conforme ai parametri modulati in ragione del disputatum e non del quantum relativo alla pretesa creditoria azionata, invero diverso parametro di riferimento applicabile al giudizio sospeso.
Parimenti priva di fondamento si manifesta la censura della statuizione di condanna della stessa appellante a mente dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
A tale ultimo riguardo si osserva come in effetti detta previsione, introdotta dall'art. 45 comma 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69, presentando caratterizzazioni oggettivamente atipiche, non ha mancato di suscitare accesi dibattiti in dottrina e giurisprudenza.
Posta la sussistenza, qui confermata, del presupposto oggettivo per l'applicabilità dell'istituto, rappresentato dalla totale e concreta soccombenza della odierna appellante, maggiore attenzione ai fini della disamina della censura proposta nella impugnazione merita invece la verifica di sussistenza dei presupposti applicativi soggettivi della norma, la quale non esplicita se sia richiesto uno specifico coefficiente psicologico in capo all'agente ovvero se l'irrogazione della sanzione, come codificato ai precedenti comma dello stesso articolo, si debba circoscrivere ad ipotesi di mala fede o colpa grave.
Il Giudice di primo grado, ha ritenuto la condotta processuale della opponente meritevole di sanzione avendo ella agito in giudizio svolgendo una domanda riconvenzionale.
Indipendentemente dalla espressione in concreto utilizzata dal Giudice (“costretto”) della quale si duole l'appellante, nel caso che occupa quest'ultima ha in effetti dato causa alla 13 sospensione del giudizio avanti al Giudice di Pace introducendo il successivo giudizio avanti al Tribunale, senza vagliare, con la richiesta diligenza, la fondatezza delle proprie pretese, non avvalendosi degli strumenti processuali più idonei e lamentando l'invalidità di clausole contrattuali senza neppure dedurne la rilevanza ai fini della decisione del giudizio di merito di opposizione al decreto ingiuntivo.
Lo snodo motivazionale adottato a riguardo appare quindi condivisibile tenuto in particolare conto che l'opponente non poteva ignorare come la fattispecie soggiacesse alla applicazione dell'art. 645 c.p.c.
In ragione della competenza funzionale ed inderogabile anche in presenza delle speciali ipotesi di cui agli artt. 34 e 36 c.p.c., qualora sia proposta una domanda riconvenzionale che eccede la competenza per valore o per materia, il giudice dell'opposizione, come detto, non può infatti rimettere al giudice competente l'intera causa, ma solo quella relativa alla domanda riconvenzionale.
Anche recentemente (cfr. ex plurimis Cass. Ordinanza n. 13267/2023; Sez. Un. sentenza n. 9769/2001) i Giudici della legittimità hanno avuto modo appunto di precisare che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace, poiché la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al Tribunale.
Alcun contrasto, nel senso agitato dalla parte appellante, è peraltro individuabile tra la pronuncia del Giudice di Pace di rimettere al Tribunale la decisione sulla domanda riconvenzionale proposta da e la declinatoria di competenza sulla Parte_1 pretesa creditoria da parte riore in ragione della competenza funzionale ed inderogabile della quale si è precisato.
Ove infatti il Tribunale avesse ritenuto di essere stato (erroneamente) investito della complessiva controversia, ben avrebbe potuto e dovuto richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.
Ne discende che l'iniziativa processuale, rimessa alla determinazione esclusiva della opponente e dalla medesima assunta si pone in oggettivi termini di dispersione dell'attività processuale, come tale meritevole della misura adottata.
Il Tribunale, riscontrato quindi un abuso del diritto (rectius del processo) ad agire in giudizio ed in ragione del danno che esso ha provocato alla controparte, costretta a partecipare ad un processo immotivato, ed altresì all'amministrazione della giustizia, ha in sostanza aderito al prevalente orientamento giurisprudenziale radicatosi in materia (Cass.
7.8.2019 n. 21055).
14 Simile interpretazione si pone del resto in linea con il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d.
“Riforma Cartabia”) che proprio in ragione del danno arrecato alla Amministrazione della Giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo ha peraltro aggiunto in tali ipotesi un quarto comma prevedendo il versamento anche di una somma in favore della cassa delle ammende.
Altresì, in punto di quantificazione, la condanna, rimessa a parametri equitativi, appare coerente ed adeguata al caso concreto avuto riguardo al fatto che, nel silenzio del Legislatore, valido criterio guida per il Giudice ben potrebbe essere rappresentato dal disposto dell'abrogato art. 385 comma quarto c.p.c., il quale prevedeva che in sede di pronuncia sulle spese la Corte di Cassazione potesse officiosamente condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma, equitativamente determinata (nel caso che occupa in misura ben al di sotto in ragione di un criterio di ragionevolezza), non superiore al doppio dei massimi tariffari.
Nella fattispecie il Tribunale è peraltro pervenuto a motivare l'importo determinato per il suddetto titolo parametrandolo alle spese di lite previo richiamo proprio il limite della ragionevolezza.
Non trova infine accoglimento la richiesta di cancellazione di frasi asseritamente sconvenienti ed offensive che risulterebbero ravvisabili nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 3.
In disparte la genericità dell'istanza ed il consequenziale difetto allegatorio della stessa, la mera lettura delle espressioni rinvenute nell'atto suddetto non consente di individuare l'eccedenza delle espressioni utilizzate in esso, seppur dettate da sostenuta enfasi difensiva, da limiti di continenza.
La sentenza impugnata appare, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo, non potendo accedersi anche in questa sede alla condanna per lite temeraria altresì richiesta dalla odierna appellata, essendo l'impugnazione proposta logica e conseguente espressione della già sanzionata incauta scelta processuale di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di , sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. Controparte_1
147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 8.900,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.966,00 per compensi professionali (€ 1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il
15 versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1736/2022 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1
avverso la sentenza n. 206/ marzo Controparte_1 io di IG, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. DICHIARA inammissibile il primo motivo di appello e RIGETTA i residui, per l'effetto confermando integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del grado in Parte_1 favore di che liquida in € 3.966,00 per compenso Controparte_1 professio o spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché sia Parte_1 obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 25 luglio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
16
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1736 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1 ndro lio eletto presso il loro studio in Fontaniva (PD), Via Giovanni 23° n. 15 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del suo titolare, Controparte_1 P.IVA_1
Laura Gi ilio eletto presso il suo studio in IG, Via Giuseppe Mazzini n. 12 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 206/2022 pubblicata in data 7 marzo 2022 del Tribunale Ordinario di IG. 1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione, accogliere l'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 206/2022 del Tribunale Ordinario di IG (Rep. 316/2022 R.G. 3248/2018), pronunciata in data 07/03/2022, depositata il medesimo giorno, in via preliminare, a) ai sensi dell'art. 89 c.p.c. siano cancellate le espressioni sconvenienti (pag. 2, righi 3 – 9), contenute nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. datata 18/11/2019 dimessa dalla convenuta CP_1 avanti al Tribunale di IG, perché esse sono evidentemente irrilevanti e prive di alcun giuridico. In via istruttoria, b) sia disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di IG (R.G. 3248/2018, Giudice Dott. Pier Francesco Bazzega). Ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., c) siano acquisiti l'istanza della signora per la prosecuzione del giudizio, Parte_1 depositata il giorno 13 marzo 2023 avanti al Giudice di Pace di IG nella causa sospesa R.G. n. 472 del 2028 (I) ed il provvedimento di rigetto del Giudice Avv. Patrizia Prando del 19 maggio 2023 (L). Nel merito in principalità, d) accertata la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che legittimano l'integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio nella causa civile rubricata R.G. n. 3248/2018 del Tribunale di IG, riformare la condanna alle spese lite e per l'effetto dichiararne la compensazione. e) Accertato che nella citata causa innanzi al Tribunale di IG (R.G. n. 3248/2018) la signora
non si è resa responsabile di alcun abuso dello strumento processuale né in danno Parte_1 dell'appellata né in danno della funzione giurisdizionale, revocare la condanna ex art. 96 co. CP_1
3 c.p.c. ovvero uitativamente l'importo a carico della signora per responsabilità Parte_1 aggravata con ogni consequenziale decisione. In ogni caso, in esito all'accoglimento dell'appello, f) condannare l'impresa (P.I.: 04 066 820 285, REA: PD – 359609) Controparte_1 in persona del tito restituire la somma di euro 8.860,86 Controparte_1
(ottomilaottocentosessanta//8 giore o minore somma che sarà accertata in sede di decisione e risulterà di giustizia, importo corrisposto dalla signora a mezzo assegno Parte_1 circolare n. 3206420661 -02, emesso in data 15/03/2022 da INTESA SAN PAOLO S.P.A. a favore della convenuta appellata in conseguenza dell'efficacia provvisoriamente esecutiva – esecutorietà della sentenza n. 206/2022 del Tribunale di IG, nonché di ogni ulteriore somma che fosse corrisposta dall'appellante in esecuzione dell'appellata sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno 15/03/2022 (data del pagamento) al saldo.
2 In ogni caso spese e competenze interamente rifusi, oltre accessori come per legge per il presente grado di giudizio.
• È richiesta l'assegnazione di termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memoria di replica. Si depositano: I) ricevuta di consegna P.E.C. notificazione dell'istanza della signora per la Parte_1 prosecuzione del giudizio, depositata il giorno 13 marzo 2023 avanti o nella causa sospesa R.G. n. 472 del 2028 e decreto di fissazione d'udienza. L) G.d.P. causa civile R.G. n. 1736/2022, provvedimento di rigetto del Giudice Avv. Patrizia Prando del 19 maggio 2023”.
Per la parte appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in forza delle svolte argomentazioni e disattesa ogni eventuale avversa deduzione, eccezione e/o richiesta: In via pregiudiziale: Ordinarsi l'espunzione degli avversi documenti sub G) e H) perché irritualmente prodotti, senza alcuna valida giustificazione. In via principale: Rigettarsi l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto, riconfermando in toto la sentenza n° 206 emessa addì 7.03.2022 dal Tribunale di IG. In via istruttoria: Per puro scrupolo difensivo, in denegata e non creduta ipotesi che la Corte abbia a ritenere che il Tribunale avrebbe dovuto giudicare sull'intera vicenda, ammettersi i seguenti capitoli di prova nn° 1/12) formulati avanti al Giudice di Pace di IG (in Memoria ex art. 320 c.p.c.) e n° 13) formulato avanti al Tribunale di IG (in Memoria ex art 186-6°= co. n° 3 c.p.c.):
1) Vero che ad agosto 2015 il sig. prospettava al sig. LA di posticipare l'inizio Controparte_1 dei lavori da agosto 2015 a settem tando che ciò era necessario a causa delle avversità atmosferiche?
2) Vero che, alla richiesta del sig. di posticipare l'inizio dei lavori da agosto 2015 ai Controparte_1 primi di settembre 2015, il Crivell
3) Vero che nel corso dei lavori il sig. LA saliva sul tetto ed ivi impartiva svariate direttive al sig.
Parte_2
4) Vero che nel corso dei lavori il sig. ammoniva il rag. LA a non salire sul Parte_2 tetto?
5) Vero che subito dopo l'inizio dei lavori (settembre 2015) ed in particolare dopo la realizzazione dell'impalcatura il vicino ebbe a rappresentare che se fosse caduto anche un solo frammento di tegola sul proprio cortilivo/proprietà avrebbe intrapreso una causa legale contro la coppia e
contro
Controparte_2 la ditta CP_1
6) Ver seguire i lavori di copertura del locale magazzino la ditta CP_1 CP_1 fu costretta a realizzare una “Linea vita”?
[...]
7) Vero che il rag. LA acconsentiva alla realizzazione della “Linea Vita”, preso atto dell'impossibilità di fruire dell'impalcatura?
3 8) Vero che il costo del ponteggio, struttura utilizzata in sostituzione della Piattaforma veniva Parte_3 sostenuto dal sig. senza addebitare alla committente il maggior costo rispetto al noleggio Controparte_1 della piattaforma
9) Vero che nel corso dei lavori il rag. LA commissionava alla ditta CP_1 Controparte_1 di posare in opera pannelli di alluminio, sebbene fossero stati preventivati
10) Vero che in sede di fissaggio la ditta utilizzava tasselli FUR della CP_1 Controparte_1 con vite Torx 10X200 ad espan 0 cadauno? CP_3 ro che in sede di fissaggio si rilevava che nella parte bassa del manufatto vi erano oltre al calcestruzzo magro anche calcinacci e nella parte alta delle intercapedini vuote? 12) Vero che al termine dei lavori (ottobre 2015) il geom. si complimentava con la ditta CP_4 er l'esecuzione dei lavori alla presenza del sig. CP_1 Parte_4
, residente a [...]( anzoni n° 28; Testimone_1 [...]
re Via Trento n° 160 e residente a [...]( Parte_2 Testimone_2
Borsellino n° 215 int. 3. 13) Vero che l'incarico de quo fu conferito alla ditta dal rag. marito CP_1 Parte_4 dell'attrice, il quale trattò ogni singola condizione contr ificando proprio magazzino adibito ad attività imprenditoriale e segui personalmente tutti i lavori, e che solo in extremis fece intestare il contratto alla moglie sig.ra , che mai si appalesò?” Parte_1
Con i testi: . Testimone_2 Parte_2 Testimone_3
In via ricon Stante l'avversa pervicacia nell'agire, condannarsi l'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96-3°= co. c.p.c., a titolo di risarcimento danni, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora ex d.lgs 231/02 dal deposito della sentenza al saldo. In ogni caso: Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 di pagamento n. 1087/2017 emesso dal Giudice di Pace di IG, per l'importo di € 3.407,42, in favore della impresa individuale quale saldo per Controparte_1 lavori di rifacimento delle coperture eseguiti sito in SO (PD), di proprietà della medesima.
A sostegno della proposta opposizione, l'ingiunta eccepiva l'erronea determinazione del credito azionato in via monitoria, l'invalidità delle condizioni generali di contratto contenute negli accordi negoziali inter partes del 15 giugno 2015 e nelle fatture dimesse in atti, l'inadempimento della per i ritardi nella consegna delle Controparte_1 opere e per asseriti vizi di e
Ritualmente costituitasi in giudizio la convenuta resisteva alla avversa domanda instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per la conferma della propria pretesa creditoria.
4 L'adito Giudice di Pace, rilevata ratione valoris la propria incompetenza in relazione alla individuata domanda riconvenzionale protesa ad accertare invalidità negoziali richiedenti una complessiva disamina del rapporto contrattuale avente un valore pari ad € 19.148,80, sospendeva il relativo giudizio a mente dell'art. 295 c.p.c. rimettendo le parti dinanzi al Tribunale per la valutazione della pregiudiziale contro domanda proposta dalla opponente. Detta ingiunta riassumeva pertanto il giudizio dinanzi al Giudice superiore nell'ambito del quale si costituiva ritualmente la . CP_1 Controparte_1
Entrambe le parti richiamavano le rispettive tesi difensive.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle mere produzioni documentali proposte dalle contendenti, respinta ogni ulteriore richiesta di prova.
Con sentenza n. 206/2022 il Tribunale Ordinario di IG, definitivamente decidendo, così statuiva:
“… 1. rigetta la domanda di;
Parte_1
2. condanna l'attrice a rifondere alla convenuta impresa individuale in Controparte_1 persona del titolare, le spese di questo giudizio, che liquida in € 4.03 rso di spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna l'attrice a pagare alla convenuta impresa individuale in Controparte_1 persona del titolare, la somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 cpc di € 4.035,00, oltre interessi di legge dal deposito della sentenza al saldo”.
Il Tribunale, più specificatamente, ha ritenuto sussistere la carenza di interesse ad agire della parte attrice opponente, non avendo la stessa reso intellegibile la connessione della richiesta declaratoria di nullità/efficacia delle clausole contenute negli accordi contrattuali e nella fatturazione emessa dalla ingiungente con il thema decidendum del giudizio sospeso per l'accertamento della pretesa creditoria.
Lo stesso Giudicante, conseguentemente, ritenuta la sussistenza di un abuso del processo da parte della attrice, la condannava ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata, in aggiunta agli oneri processuali posti a carico della medesima.
Ha interposto tempestivo appello la soccombente affidato ai Parte_1 seguenti motivi:
• Violazione o falsa applicazione di legge sulla qualificazione dell'eccezione da lei opposta dinanzi al Giudice di Pace, nonché sulla determinazione della competenza per valore in relazione agli articoli 7, 38, 46 c.p.c. (primo motivo);
• Violazione o falsa applicazione di legge sul requisito di ammissibilità dell'azione in relazione all'interesse ad agire (secondo motivo);
5 • Violazione o falsa applicazione di legge sulla condanna alle spese e sulla responsabilità aggravata in relazione agli articoli 91, 92 e 96 terzo comma c.p.c. (terzo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio Controparte_1
per resistere al proposto gravame, concludendo per la conf
[...] gravata.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 2 maggio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di gravame è evidentemente inammissibile.
Con esso viene in sostanza richiesto un sindacato sulla ordinanza del Giudice di Pace dichiarativa della sospensione del processo e devolutiva, dinanzi al Tribunale, della causa riconvenzionale proposta dalla stessa appellante, opponente in primo grado, nell'introdotto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale provvedimento risultava invero meramente impugnabile con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l'art. 46 c.p.c. che, pur sancendo l'inapplicabilità nei giudizi davanti al Giudice di Pace dell'art. 42 c.p.c., deve tuttavia intendersi limitato alle sole sentenza sulla competenza.
Detta ultima disposizione normativa prevede dunque una generale proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, così da dover essere interpretata nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del Giudice di Pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione (cfr. in termini Cass. Ordinanza n. 16700 del 23 luglio 2014).
La mancata proposizione del richiamato strumento processuale preclude conseguentemente ogni ulteriore valutazione della proposta censura.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente del resto, nel senso preteso da parte appellante, di riscontrare errori o vizi logici nella statuizione adottata che si ha al contrario motivo di apprezzare, come di seguito argomentato, esplicitando essa una ratio decidendi giuridicamente e logicamente condivisibile.
6 Il Giudice di prime cure, infatti, dopo aver rilevato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente non ebbe a formulare, come del resto dalla Parte_1 stessa anche in ques specificato, domanda di accertamento dell'invalidità del contratto intercorso con la , bensì di Controparte_1 nullità/annullabilità/inefficacia delle condizioni ell'art. 36 del codice del consumo, ne ha correttamente ritenuto l'estraneità al petitum oggetto del giudizio sospeso dinanzi al Giudice di Pace.
Premessa la pacifica competenza funzionale, e inderogabile, di quest'ultimo a decidere l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo emesso da quello stesso Ufficio, il Decidente di prime cure ha preliminarmente affermato che dal tenore della pronunciata ordinanza di incompetenza sia stata (a) contestata, in forma di domanda riconvenzionale, la “validità del contratto”, individuandone il complessivo valore in termini eccedenti la propria competenza;
(b) sancita la pregiudiziale decisione sulla validità del contratto rispetto alla decisione sulla opposizione, della quale il Giudice di Pace non si è comunque spogliato (né avrebbe potuto farlo), perciò sospendendo ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione in attesa della decisione sulla riconvenzionale eccedente la propria competenza per valore.
Simili considerazioni, in quanto pienamente aderenti alla realtà processuale, non possono che essere integralmente recepite confermandosi che il perimetro del presente contenzioso debba ritenersi circoscritto alla domanda riconvenzionale formulata da
[...]
, parte opponente nel giudizio di opposizione avanti al Giudice d Pt_1 sioni ivi precisate chiedeva, tra l'altro, per quanto di specifico interesse e come nel presente grado di appello reiterato: dichiararsi la nullità ovvero l'inefficacia ovvero annullarsi le condizioni generali di contratto riportate nella scrittura privata datata 15.6.2015 […] nonché quelle riportate nelle fatture n. 197/2015 e 223/2015 emesse dalla convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente.
E' pur vero, come afferma l'appellante, che la domanda attorea, altresì puntualizzata con i meccanismi processuali di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. disposti in prime cure, attiene all'accertamento non tanto della integrale invalidità del contratto inter partes, ma esclusivamente della nullità/annullabilità/inefficacia delle condizioni generali di esso a norma dell'art. 36 del codice del consumo, ma ciò non consente di affermare che in tal caso non vi sarebbe stata, trattandosi di una mera eccezione riconvenzionale, eccedenza della competenza per valore del Giudice di Pace.
Nella fattispecie, infatti, l'opponente chiede un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di un'utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, così ampliando la sfera dei poteri decisori del Giudice, chiamato in effetti a pronunciarsi sulla invalidità (quantunque per quanto verrà esplicitato in seguito senza alcuna possibilità di una sua incidenza sulla pretesa azionata monitoriamente) delle clausole relative al contratto generatore del credito.
7 Non appaiono dunque condivisibili, ferme le considerazioni che precedono in ordine alla inammissibilità del primo motivo di impugnazione, le tesi difensive proposte dall'appellante protese a sostenere che la spiegata riconvenzionale non risulterebbe idonea ad eccedere la competenza per valore del Giudice di Pace come da questi ritenuto in riferimento al complessivo rapporto contrattuale.
E' noto a questo Collegio che per determinare il valore della controversia debba farsi riferimento al contenuto della domanda senza tener conto delle contestazioni proposte dalla controparte o di diverse prospettazioni dei fatti e che laddove eccezioni e contestazioni del convenuto siano volte esclusivamente a paralizzare la domanda dell'attore, esse non assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore.
Nella fattispecie, tuttavia, non può che constatarsi la proposizione di una domanda riconvenzionale ex art. 36 c.p.c., ovvero di un accertamento pregiudiziale (la pretesa vessatorietà di clausole) destinato ad avere efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 34 c.p.c., così da non potersi alcunché obiettare alla scelta processuale adottata dal Giudice di Pace la cui competenza funzionale ed inderogabile sulla pretesa creditoria vantata da CP_1
non ha abilitato la totale rimessione della causa al Tribunale. Controparte_1
La domanda spiegata da , per l'effetto, risulta aver oggettivamente Parte_1 influito sulla determinazione della competenza per valore, in quanto ha comportato un ampliamento dell'oggetto della lite, a nulla rilevando l'assunto che in quanto inerente a mera invalidità di clausole contrattuali e non al rapporto contrattuale nella sua globalità non rileverebbe ai fini determinativi della competenza per valore del Giudice adito.
Ciò è infatti contraddetto dalla chiara lettera delle conclusioni rassegnate in giudizio: … dichiararsi la nullità ovvero l'inefficacia ovvero annullare le condizioni generali di contratto riportate nella scrittura privata datata 15/06/2015, intitolata “Contratto d'appalto per la Fornitura e in opera, Pt_5 tra acquirente e Fornitore”, sottoscritta…
In ogni caso la domanda si appalesa infondata, così da doversi affermare immeritevole di accoglimento il secondo motivo di appello.
Le clausole sospettate di patologia invalidante sarebbero, a dire di parte appellante, quelle elencate a pagina 5 e 6 della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. da lei depositata.
La stessa, in particolare, ha addotto la vessatorietà delle clausole riportate nel doc. n. 5 (fascicolo attrice) e nelle fatture n. 197/2015 e 223/2015 (doc. n. 1 e 2, fascicolo ricorso d.i.), espressamente consistenti, come si rileva in dettaglio nella stessa statuizione impugnata:
- nella consegna e posa in opera (“I termini di consegna sono quelli indicati nel presente contratto al punto 2. Essi non sono tassativi ma orientativi.”), perché risulterebbero menomati diritti del consumatore in caso di adempimento inesatto da parte del professionista [art. 33 lett. b)],
8 rimettendo totalmente alla volontà di quest'ultimo i tempi di adempimento dell'obbligazione [art. 33 lett. d)];
- nel collaudo e garanzia (“Ultimato e posto in opera il lavoro, l'acquirente o chi per esso dovrà prenderlo in consegna;
a sua richiesta sarà fatta la visita di collaudo non più tardi di 3 gg. dalla posa in opera. Scaduto tale termine il lavoro si ritiene collaudato ed accettato. (..)) In caso di morosità da parte dell'acquirente la garanzia non opera), per le medesime ragioni di cui al punto precedente;
- nei pagamenti (Eventuali mancati pagamenti e/o ritardi degli stessi e/o emissioni di assegni “non a buon fine”, daranno la possibilità alla ditta di modificare e/o sospendere i termini di consegna e considerare le somme già versate a titolo di corrispettivo sia a titolo di penale), perché al professionista verrebbe consentito di imputare al consumatore una penale senza un giustificato motivo, ma sulla base di un semplice mancato pagamento [art. 33 lett. m)],
- nel corrispettivo dell'impalcato (Formazione impalcatura sul perimetro del fabbricato, nei punti inaccessibili sarà montato un parapetto provvisorio, compreso , nella parte in cui per CP_5 determinare il prezzo di quest'opera, il professionista ha adottato il criterio “a corpo”, che non può trovare applicazione al presente rapporto, qualora sia provato – come già nel giudizio innanzi al Giudice di Pace era stato asseritamente provato (riassunzione pagine 13 e 14) – che di alcuna impalcatura si è avvalsa l'impresa esecutrice,
- nelle condizioni n. 1) 4) 7) riportate in calce alle fatture commerciali dell'impresa CP_1 per violazione dell'art. 33 lett. f) del d.lgs n. 206/2005.
La rilettura di tali clausole consente di consolidare, per quanto sin qui detto, l'argomentazione decisoria adottata.
Il Giudice di primo grado ha invero, in modo del tutto convincente, ritenuto che le domande e le eccezioni riproposte da nel giudizio oggetto di Parte_1 separazione per volontà del Giudice di ione sull'opposizione al decreto ingiuntivo, fossero inammissibili;
ciò in quanto relative al credito vantato dalla ingiungente, già oggetto del diverso suddetto giudizio, che è e rimane di competenza del Giudice di Pace rimettente.
Ciò posto si concorda nella affermata carenza di interesse ad agire in capo alla odierna appellante.
A norma dell'art. 100 c.p.c., per proporre una domanda è necessario avervi interesse, che tuttavia non è dato riscontrare nella fattispecie sussistere in capo alla opponente, la quale è oggettivamente incorsa in un difetto allegatorio delle ragioni per le quali le contestate clausole delle condizioni generali di contratto avrebbero potuto assumere una qualche rilevanza nella decisione della opposizione.
9 Né, al fine di eludere tale difetto, appare sopperire il richiamo di parte appellante alla sussistenza, come detto, di una mera eccezione riconvenzionale, non inquadrabile, quanto agli effetti, alla proposizione di una vera e propria controdomanda.
Ebbene, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo quest'ultima, come già riportato nella parte espositiva dello svolgimento del processo, ha contestato il credito residuo oggetto di pretesa monitoria sulla base di motivi che ella stessa opportunamente così riassume:
“
1. erronea determinazione del credito da parte ricorrente in conseguenza dei pagamenti effettuati dall'opponente (riassunzione, pag. 4: “ (..) la differenza tra il totale delle fatture e quello dei pagamenti è
€ 3.384,34 (€19.148,80 - € 15.764,46) e non l'erronea cifra di € 3.407,42 oggetto del provvedimento monitorio qui opposto.”,
2. ritardo nell'adempimento, perché l'impresa si era obbligata nei confronti della signora CP_1 Pt_1 ad eseguire l'opera entro “Agosto” 2015, m ltà “ (..) l'impresa allestiva il CP_1 ai primi di settembre e lo rilasciava verso metà ottobre, eseguendo le lavorazioni oggetto di contratto in circa una settimana” (riassunzione pag. 5),
3. difetti di conformità – vizi e contestazione del consuntivo (lavori non richiesti, né pattuiti prima della loro esecuzione, rimborso di costi mai sostenuti), che l'attrice aveva tempestivamente denunciato alla convenuta con lettera raccomandata A.R. del 26/11/2015 (riassunzione pag. 5 – 6),
4. eccezione di inadempimento perché “Compiuto l'intervento l'impresa Controparte_1 con lettera raccomandata del 18/05/2016 espressamente si rifiutava di consegnare alla committenza le certificazioni inerenti alla “linea vita” installata (doc. n. 11). (riassunzione pag. 7)”.
Così ricondotti dalla stessa odierna appellante i termini della vertenza, conforme risulta pertanto essere l'iter motivazionale che ha sancito il difetto di interesse di quest'ultima a chiedere, in via di riconvenzione, l'accertamento della nullità/annullabilità/inefficacia di clausole in alcun modo connesse al thema decidendum del giudizio di opposizione, e cioè di quelle di cui ai punti terzo e quinto (nonché secondo e quarto) del menzionato elenco riportato dalla odierna appellante nella prima memoria 183 sesto comma c.p.c.
Il decisum di primo grado, in particolare, in merito alle condizioni contrattuali di cui è lamentata la invalidità ha correttamente osservato che: “…della clausola relativa ai “pagamenti” (punto terzo), viene lamentata la vessatorietà nella parte in cui dispone che “eventuali mancati pagamenti e/o ritardi degli stessi e/o emissioni di assegni 'non a buon fine', daranno la possibilità alla ditta di modificare e/o sospendere i termini di consegna e considerare le somme già versate a titolo di corrispettivo sia a titolo di penale” perché consentirebbe al professionista di imputare al consumatore una penale senza giustificato motivo.
10 Nel caso di specie, non risulta neppure allegata la circostanza dell'applicazione di una penale da parte di
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il che rende tale domanda del tutto priva di interesse CP_1 ad agire.
Le condizioni n. 1) 4) 7) (punto quinto) riportate in calce alle fatture azionate in via monitoria (doc. 1 e 2 del fascicolo monitorio della convenuta , prodotto in questa sede) si riferiscono: alla “inaccettabilità” CP_1 di reclami proposti oltre otto giorni dal r nto della fornitura (clausola 1); al decorso di interessi “nella misura del saggio dello sconto aumentato di cinque punti” nel caso di ritardo nel pagamento (clausola 4); al fatto che “la merce si intende venduta con il patto di riservato dominio fino al pagamento dell'intero prezzo” (clausola 7).
Dai documenti prodotti in questa sede, risulta che nel giudizio a quo (i) non sia stata posta alcuna questione di tardività di un qualsiasi “reclamo” proposto dall'opponente (ii) non siano mai stati Pt_1 richiesti, neppure con il ricorso monitorio, interessi “nella misura del saggio dello sconto aumentato di cinque punti”; (iii) non sia stata sollevata alcuna eccezione relativa all'applicazione del patto di riservato dominio nel rapporto negoziale oggetto di lite.
Ne consegue che anche l'accertamento della invalidità di tali clausole è carente di interesse.
Della clausola relativa a “collaudo e garanzia” (punto secondo) viene lamentata la vessatorietà nella parte in cui dispone che “Ultimato e posto in opera il lavoro, l'acquirente o chi per esso dovrà prenderlo in consegna;
a sua richiesta sarà fatta la visita di collaudo non più tardi di 3 gg. dalla posa in opera. Scaduto tale termine il lavoro si ritiene collaudato ed accettato. (..) In caso di morosità da parte dell'acquirente la garanzia non opera” per le medesime ragioni “di cui al punto precedente” (cioè il primo punto dell'elenco), e cioè perché limiterebbe i diritti del consumatore in caso di adempimento inesatto da parte del professionista, rimettendo totalmente alla volontà di quest'ultimo i tempi di adempimento dell'obbligazione.
In disparte il rilievo per cui la doglianza si palesa in parte incomprensibile, in quanto non emerge come la disciplina del collaudo dell'opera (o del mancato collaudo e del significato di accettazione attribuito a tale circostanza) consegua l'effetto di rimettere totalmente alla volontà del professionista i tempi di adempimento dell'obbligazione, nel caso di specie non risulta comunque che alcuna doglianza sia stata formulata in giudizio (di opposizione) relativamente al collaudo dell'opera, ed al fatto che da tale collaudo discenderebbe l'accettazione da parte della ovvero il maturarsi del credito di . Pt_1 CP_1
Della clausola relativa a “corrispettivo dell'impalcato” (punto quarto) viene lamentata la vessatorietà nella parte in cui dispone che “Formazione impalcatura sul perimetro del fabbricato, nei punti inaccessibili sarà montato un parapetto provvisorio, compreso perché “per determinare il prezzo di quest'opera, CP_5 il professionista ha adottato il criterio 'a co on può trovare applicazione al presente rapporto, qualora sia provato […] che di alcuna impalcatura si è avvalsa l'impresa esecutrice”.
Appare sufficiente rilevare come non si tratti neppure di una delle condizioni generali del contratto, ma di un punto del “preventivo di vendita” prodotto come doc. 5 di parte attrice, contenente in parte qua le condizioni contrattuali relative alla installazione dell'impalcatura ed alla quantificazione del relativo costo.
11 La doglianza per cui il prezzo non andava applicato a corpo ma a misura pone una questione di interpretazione o applicazione del contratto che evidentemente esula dall'oggetto di questo giudizio, né è minimamente dedotto perché tale clausola contrattuale si manifesterebbe vessatoria, e cioè (art. 33 d.lgs. 206/2005) capace di determinare, “malgrado la buona fede, […] a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Infine, della clausola relativa a “consegna e posa in opera” (punto primo) viene lamentata la vessatorietà nella parte in cui dispone che “I termini di consegna sono quelli indicati nel presente contratto al punto 2. Essi non sono tassativi ma orientativi”, perché limiterebbe i diritti del consumatore in caso di adempimento inesatto da parte del professionista, rimettendo totalmente alla volontà di quest'ultimo i tempi di adempimento dell'obbligazione.
Quand'anche si ritenesse sussistere l'interesse dell'attrice a farne dichiarare la invalidità, in ragione del fatto che ella ha formalmente eccepito in sede di opposizione l'inadempimento di per ritardo nella CP_1 esecuzione dei lavori, terminati a metà ottobre 2015 anziché entro il mese di agost introduttivo, pag. 5), la domanda si palesa manifestamente infondata.
La clausola in parola non viola l'art. 33 co. 2 lett. b) e d) del d.lgs 206/2005, poiché non attribuisce all'appaltatore il diritto di determinare arbitrariamente il tempo dell'esatto adempimento, limitando il diritto del committente ad eccepirne il ritardo.
Il contratto stabilisce un termine di adempimento (fissato ad agosto 2015), seppure lo indichi come
“orientativo” e non “tassativo”.
Stabilire se l'adempimento oltre il termine pattuito (a metà ottobre anziché ad agosto) configuri un ritardo inaccettabile, e dunque un inadempimento grave e rilevante nell'economia del rapporto, è tipica questione di merito che esula dal presente giudizio, appartenendo, se ritualmente dedotta, al thema decidendum del giudizio di opposizione”.
A simili analitici e dettagliati passaggi motivazionali che si è ritenuto di dover testualmente richiamare, questo Collegio non può che conformarsi, alla stregua dei coefficienti interpretativi di legittimità (cfr. in particolare Cass. N. 6091/2020) secondo i quali, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto e può porre domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando però non si determini uno spostamento della competenza e comunque quando sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale.
12 Nella fattispecie, a ben considerare, per come correttamente delineato dal Tribunale, l'odierna appellante non conseguirebbe alcun obiettivo vantaggio da una eventuale sentenza di accoglimento delle proposte eccezioni, così da doversi di conseguenza condividere il sancito difetto di interesse ad agire di quest'ultima; esso, unitamente alla legittimazione ad agire, costituisce, come noto, una imprescindibile condizione dell'azione.
Restano conseguentemente assorbite, per le motivazioni che precedono, le ulteriori questioni sollevate dall'appellante in quanto attinenti alla rivendicata vessatorietà delle suddette clausole stante, come detto, l'irrilevanza di una pronuncia su di esse ed in ogni caso la loro infondatezza non emergendo essenzialità dei termini contrattuali ovvero connessione con la domanda creditoria le addotte tematiche in ambito di collaudo dell'opera.
Per tali motivi sussiste del resto l'oggettiva impossibilità di dare ingresso alle prove sul punto, come reiterate anche nel presente grado di appello.
Ciò rilevato appare infine infondato anche l'ultimo motivo di impugnazione relativo alla regolamentazione delle spese di lite, la quale, tuttavia, contrariamente a quanto lamentato dalla parte appellante, si manifesta conforme al principio della soccombenza, non sussistendo valide ragioni per sancirne la compensazione tra le parti contendenti.
La stessa, per altro verso, risulta conforme ai parametri modulati in ragione del disputatum e non del quantum relativo alla pretesa creditoria azionata, invero diverso parametro di riferimento applicabile al giudizio sospeso.
Parimenti priva di fondamento si manifesta la censura della statuizione di condanna della stessa appellante a mente dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
A tale ultimo riguardo si osserva come in effetti detta previsione, introdotta dall'art. 45 comma 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69, presentando caratterizzazioni oggettivamente atipiche, non ha mancato di suscitare accesi dibattiti in dottrina e giurisprudenza.
Posta la sussistenza, qui confermata, del presupposto oggettivo per l'applicabilità dell'istituto, rappresentato dalla totale e concreta soccombenza della odierna appellante, maggiore attenzione ai fini della disamina della censura proposta nella impugnazione merita invece la verifica di sussistenza dei presupposti applicativi soggettivi della norma, la quale non esplicita se sia richiesto uno specifico coefficiente psicologico in capo all'agente ovvero se l'irrogazione della sanzione, come codificato ai precedenti comma dello stesso articolo, si debba circoscrivere ad ipotesi di mala fede o colpa grave.
Il Giudice di primo grado, ha ritenuto la condotta processuale della opponente meritevole di sanzione avendo ella agito in giudizio svolgendo una domanda riconvenzionale.
Indipendentemente dalla espressione in concreto utilizzata dal Giudice (“costretto”) della quale si duole l'appellante, nel caso che occupa quest'ultima ha in effetti dato causa alla 13 sospensione del giudizio avanti al Giudice di Pace introducendo il successivo giudizio avanti al Tribunale, senza vagliare, con la richiesta diligenza, la fondatezza delle proprie pretese, non avvalendosi degli strumenti processuali più idonei e lamentando l'invalidità di clausole contrattuali senza neppure dedurne la rilevanza ai fini della decisione del giudizio di merito di opposizione al decreto ingiuntivo.
Lo snodo motivazionale adottato a riguardo appare quindi condivisibile tenuto in particolare conto che l'opponente non poteva ignorare come la fattispecie soggiacesse alla applicazione dell'art. 645 c.p.c.
In ragione della competenza funzionale ed inderogabile anche in presenza delle speciali ipotesi di cui agli artt. 34 e 36 c.p.c., qualora sia proposta una domanda riconvenzionale che eccede la competenza per valore o per materia, il giudice dell'opposizione, come detto, non può infatti rimettere al giudice competente l'intera causa, ma solo quella relativa alla domanda riconvenzionale.
Anche recentemente (cfr. ex plurimis Cass. Ordinanza n. 13267/2023; Sez. Un. sentenza n. 9769/2001) i Giudici della legittimità hanno avuto modo appunto di precisare che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace, poiché la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al Tribunale.
Alcun contrasto, nel senso agitato dalla parte appellante, è peraltro individuabile tra la pronuncia del Giudice di Pace di rimettere al Tribunale la decisione sulla domanda riconvenzionale proposta da e la declinatoria di competenza sulla Parte_1 pretesa creditoria da parte riore in ragione della competenza funzionale ed inderogabile della quale si è precisato.
Ove infatti il Tribunale avesse ritenuto di essere stato (erroneamente) investito della complessiva controversia, ben avrebbe potuto e dovuto richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.
Ne discende che l'iniziativa processuale, rimessa alla determinazione esclusiva della opponente e dalla medesima assunta si pone in oggettivi termini di dispersione dell'attività processuale, come tale meritevole della misura adottata.
Il Tribunale, riscontrato quindi un abuso del diritto (rectius del processo) ad agire in giudizio ed in ragione del danno che esso ha provocato alla controparte, costretta a partecipare ad un processo immotivato, ed altresì all'amministrazione della giustizia, ha in sostanza aderito al prevalente orientamento giurisprudenziale radicatosi in materia (Cass.
7.8.2019 n. 21055).
14 Simile interpretazione si pone del resto in linea con il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d.
“Riforma Cartabia”) che proprio in ragione del danno arrecato alla Amministrazione della Giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo ha peraltro aggiunto in tali ipotesi un quarto comma prevedendo il versamento anche di una somma in favore della cassa delle ammende.
Altresì, in punto di quantificazione, la condanna, rimessa a parametri equitativi, appare coerente ed adeguata al caso concreto avuto riguardo al fatto che, nel silenzio del Legislatore, valido criterio guida per il Giudice ben potrebbe essere rappresentato dal disposto dell'abrogato art. 385 comma quarto c.p.c., il quale prevedeva che in sede di pronuncia sulle spese la Corte di Cassazione potesse officiosamente condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma, equitativamente determinata (nel caso che occupa in misura ben al di sotto in ragione di un criterio di ragionevolezza), non superiore al doppio dei massimi tariffari.
Nella fattispecie il Tribunale è peraltro pervenuto a motivare l'importo determinato per il suddetto titolo parametrandolo alle spese di lite previo richiamo proprio il limite della ragionevolezza.
Non trova infine accoglimento la richiesta di cancellazione di frasi asseritamente sconvenienti ed offensive che risulterebbero ravvisabili nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 3.
In disparte la genericità dell'istanza ed il consequenziale difetto allegatorio della stessa, la mera lettura delle espressioni rinvenute nell'atto suddetto non consente di individuare l'eccedenza delle espressioni utilizzate in esso, seppur dettate da sostenuta enfasi difensiva, da limiti di continenza.
La sentenza impugnata appare, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo, non potendo accedersi anche in questa sede alla condanna per lite temeraria altresì richiesta dalla odierna appellata, essendo l'impugnazione proposta logica e conseguente espressione della già sanzionata incauta scelta processuale di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di , sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. Controparte_1
147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 8.900,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.966,00 per compensi professionali (€ 1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il
15 versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1736/2022 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1
avverso la sentenza n. 206/ marzo Controparte_1 io di IG, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. DICHIARA inammissibile il primo motivo di appello e RIGETTA i residui, per l'effetto confermando integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del grado in Parte_1 favore di che liquida in € 3.966,00 per compenso Controparte_1 professio o spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché sia Parte_1 obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 25 luglio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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