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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile nella persona del giudice
Marco Campagnolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1701/2023 del ruolo generale promossa da in persona del curatore pro tempore, avv. Ro- Parte_1
berta Perrero (C.F. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Roberta Perrero del Foro di Venezia, elettivamente domici- liato presso il suo studio in Portogruaro (VE), Via Cavour n. 15 - AT-
TORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_1
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_1
Ivan Marchetto del Foro di (C.F. ) ed CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viareggio (LU), Via delle Darsene 25 - CONVENUTA oggetto: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Preliminarmente, si precisa che la sentenza è resa dal giudice monocratico – vd. Cass. 11647/2007: «ai sensi dell'art. 48
- 1 - dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n.
12, nel testo modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n.
353, nei giudizi relativi all'azione revocatoria fallimentare il tribuna- le giudica in composizione monocratica, e non collegiale, non essendo detti giudizi menzionati tra quelli che il secondo comma della norma riserva al tribunale in composizione collegiale. In particolare, essi non rientrano tra i giudizi di revocazione, menzionati al n. 5 del citato secondo comma, identificabili in quelli disciplinati dall'art. 102 legge fall., legati alle altre ipotesi contemplate dal medesimo comma dal comune denominatore - estraneo, invece, all'azione revocatoria di cui agli artt. 67 e 66 legge fall. - della preesistenza di un provvedimento giurisdizionale sul quale il legislatore ha ritenuto opportuno il con- trollo di un giudice collegiale».
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha convenuto in giudizio per sentir pronunciare la revoca,
[...] CP_1
ai sensi dell'art. 67 L. Fall., dei pagamenti eseguiti in favore di CP_1
dal terzo debitore pignorato Comune di Tortona, in forza dell'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 16.7.2018 nel pignoramento presso terzi n. 1523/2018 R.G. promosso contro la debitrice esecutata conseguentemente, Parte_1
ha chiesto di condannare a restituire le somme incassate in forza CP_1
della suddetta assegnazione, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'incasso e sino all'effettivo pagamento.
3. A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto che: Pt_1
è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Venezia n. 6 del
29.1.2020 (doc. 2); i pagamenti ricevuti da sono avvenuti CP_1
all'interno del periodo sospetto, ovvero nell'anno anteriore alla dichia- razione di fallimento;
ben conosceva lo stato d'insolvenza di CP_1
- 2 - quando ha ricevuto i pagamenti. Il fallimento ha prodotto a sup- Pt_1
porto della propria tesi i fascicoli delle esecuzioni mobiliari e i relativi atti di pignoramento e intervento, nonché l'ordinanza di assegnazione.
4. Si è costituita in giudizio deducendo l'insussistenza dei CP_1
presupposti per l'azione revocatoria fallimentare: asserisce di aver agi- to in buona fede, e di non essere stata a conoscenza dello stato di in- solvenza di al momento dei pagamenti;
ha chiesto, pertanto, il Pt_1
rigetto della domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto, con condanna di controparte a pagare € 20.000,00 a titolo di lite teme- raria ex art. 96 cpc, oltre alle spese e compenso professionale, rimb. forf. 15%, Iva e cnpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc. La convenuta ha prodotto do- cumentazione a dimostrare la regolarità delle proprie azioni e la legit- timità dei crediti posti a fondamento dell'esecuzione.
5. All'udienza dell'11.6.2025, la causa è stata discussa dai procura- tori e trattenuta in decisione.
6. Il Tribunale, esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, ritiene fondata la domanda proposta dal os- Parte_1
servando quanto segue.
7. I pagamenti controversi sono stati ricevuti da in forza di CP_1
un'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 16.7.2018, nell'ambito di un pignoramento presso terzi:
l'ordinanza (doc. 16) ha assegnato a la somma complessiva CP_1
di € 49.028,50, dichiarata dovuta dal terzo al debitore Controparte_3
già il terzo pignorato comune di Cortona ha Parte_1 CP_4
successivamente liquidato l'importo totale di € 49.228,50 (€ 45.533,47 per credito vantato dall'esecutante + € 3.495,03 per spese + € 200,00 per spese di registrazione ordinanza), oltre IVA 22%; inoltre, sempre
- 3 - in relazione all'esecuzione presupposta, (vd. fatt. 137/2018 cig
3431408774 esecuzione vertenza n.r.g. 1523/2018 tribunale di Vene- zia), sono stati emessi mandati di pagamento per € 39.791,40, €
9.437,10 ed € 2.076,16, come pure rilasciate le corrispondenti quie- tanze della tesoreria presso BI CA spa (vd. doc. 18).
8. A questo punto, si ritiene che conoscesse lo stato di insol- CP_1
venza di al momento dei pagamenti, e che questi siano avvenuti Pt_1
nel periodo sospetto, ovvero nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
9. L'azione revocatoria fallimentare consente al curatore di revoca- re atti pregiudizievoli ai creditori compiuti dal fallito nel periodo so- spetto: la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 67, comma 1, n. 2 L. Fall., concernente i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, per i quali il creditore non dimostri di non aver avuto co- noscenza dello stato di insolvenza del debitore.
10. Ora, quanto alla scientia decoctionis in capo a , il CP_1 Pt_2
ha prodotto documentazione da cui emerge una pluralità di pro-
[...]
cedure esecutive promosse contro alcune delle quali avviate Pt_1
dalla stessa . La partecipazione a diverse procedure esecutive, CP_1
l'esistenza di pignoramenti presso terzi e la necessità di ricorrere a tali strumenti per ottenere il soddisfacimento dei propri crediti costitui- scono indici gravi, precisi e concordanti della conoscenza, o quanto- meno della conoscibilità con l'ordinaria diligenza, dello stato di insol- venza del debitore: in altre parole, la molteplicità delle azioni esecuti- ve intraprese da diversi creditori e la stessa iniziativa di a tutela CP_1
dei propri crediti rivelano una condizione patologica del debitore che non può essere sfuggita alla convenuta.
- 4 - 11. I fascicoli delle esecuzioni mobiliari (n. 1523/2018,
1604/2018, 1809/18, 1887/2018, 1954/2018, 2138/2018, 2179/2018,
2226/2018, 2283/2018) e i relativi atti di pignoramento e intervento attestano l'iniziativa esecutiva di e l'esistenza di molteplici pro- CP_1
cedure a carico di sicché tali elementi possono concorrere a Pt_1
dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della con- venuta: in particolare, il pignoramento presso terzi di introduttivo CP_1
della es. mob. n. 1408-2018, e il titolo esecutivo nella es. CP_1
mob. 1408-2018, unitamente all'atto di intervento nella es. mob. n.
1445-18, sono elementi probatori significativi.
12. In un contesto di grave sofferenza finanziaria, ampiamente det- tagliato dalla documentazione prodotta dal fallimento, con riferimento alla posizione soggettiva di vanno poi considerati gli importi del CP_1
decreto ingiuntivo emesso il 4.5.2018 (€ 169.032,00, doc. 22) e di quello emesso il 25.5.2018 (€ 41.755,00) azionato quale titolo esecu- tivo nel pignoramento presso terzi presupposto (doc. 14-bis).
13. D'altro canto, la convenuta non ha fornito alcuna prova CP_1
idonea a confutare la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, il quale per quanto si evince dagli atti deve farsi risalire quanto meno all'anno 2017: infatti, non è controverso che in data
3.10.2018 ha presentato una prima domanda di concordato Parte_1
preventivo in bianco ex art. 161, comma 6 L. Fall. (doc. 4), poi rinun- ciata in data 23.4.2019; in data 9.7.2019 ha rinnovato la domanda di concordato preventivo, dichiarandola in consecuzione rispetto a quella domanda originaria (vd. doc. 7, testualmente alla p. 4 «…nell'anno
2017 forte crisi di liquidità…ritardi frequenti nei pagamenti dei di- pendenti…situazione insostenibile nei primi mesi del 2018…», nonché alle pagg.
7-9 contenenti inequivocabili riferimenti alla «consecuzio-
- 5 - ne» fra le due procedure); mentre nella procedura fallimentare (e in particolare in sede di valutazione da parte del GD dei crediti da am- mettere al passivo) è stata riconosciuta in maniera espressa la sussi- stenza di un rapporto di consecuzione tra le due procedure concordata- rie e il successivo fallimento, essendo stati considerati prededucibili tutti i debiti successivi al 3.10.2018 e riconosciuti gli interessi sino al- la predetta data (doc. 11, p. 76).
14. Di conseguenza, la mera protesta della buona fede da parte della società convenuta non appare sufficiente a superare il comples- sivo quadro probatorio emergente dalla documentazione prodotta dal
. Parte_1
15. Si deve infine rilevare che i termini stabiliti dall'art. 67 L. Fall.
(e dunque l'individuazione del cosiddetto periodo sospetto per l'esercizio delle azioni revocatorie) vanno calcolati dal 4.10.2018 (vd.
p. 24, visura storica prodotta come doc. 3), visto che secondo l'art. 69- bis L. fall. «nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo se- gua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65,67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese».
16. In considerazione di quanto esposto, la domanda del
[...]
deve essere integralmente accolta, sicché dovrà CP_5 CP_1
restituire le somme incassate in forza dell'ordinanza di assegnazione del 16.7.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla da- ta dell'incasso e sino all'effettivo soddisfo.
17. Lo svolgimento e l'esito della lite impongano di regolare le spese secondo la soccombenza. La liquidazione del compenso è effet- tuata applicando il valore desunto dalla tabella del DM 55/2014, per le quattro fasi previste (studio, introduttiva, trattazione e istruttoria, deci-
- 6 - sionale) in relazione allo scaglione di riferimento, ovvero da €
26.001,00 a € 52.000,00, oltre alle spese documentate e al rimborso di quelle forfettarie nella misura fissa del 15% sul compenso liquidato.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dal e revoca, Parte_1
ai sensi dell'art. 67 L. Fall, i pagamenti eseguiti in favore di CP_1
dal terzo pignorato Comune di Tortona, in forza dell'ordinanza di as- segnazione pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 16.7.2018, nella procedura di pignoramento presso terzi n. 1523/2018 R.G. del
Tribunale di Venezia;
2. condanna a restituire al le somme CP_1 Parte_1
incassate in forza del provvedimento di assegnazione sopra indicato, maggiorate di interessi legali dalla data dell'incasso e sino all'effettivo pagamento;
3. condanna a rifondere le spese liquidate in € 5.000,00 per CP_1
compenso, oltre accessori di legge come in motivazione;
4. sentenza resa a norma degli artt. 127-ter, 128, 281-sexies cpc.
Venezia, 12.6.2025.
Il Giudice
Marco Campagnolo
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