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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1907 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1907 /2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
30/09/1954, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Gianfranco IDIOTTA che la rappresenta e difende come da procura in atti
e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
26/08/1983, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. MARAGUCCI SILVIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO NG
CONCLUSIONI CONGIUNTE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
– ai sensi dell'art. 149 c.c., dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_2
e , alle seguenti condizioni:
[...] Parte_1
<<
1.Per ciò che concerne l'immobile sito a Milano, in viale Partigiani 118/b Cinisello Balsamo, al primo piano, censito al catasto Fabbricati Foglio 50, particella 81, subalterno 703 vani 5.5, natura A3, e il solaio di pertinenza categoria C2 Foglio 50, particella 81, subalterno 704 entrambi di proprietà attuale del sig.
sul quale insiste un mutuo cointestato con la sig.ra presso Banca Intesa stipulato dinanzi al Pt_2 Pt_1
Notaio (mutuo n. 0E53010389658), esso verrà trasferito dal alla sig.ra e tale Persona_1 Pt_2 Pt_1 trasferimento è ritenuto dalle parti indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Il costo notarile sarà condiviso nella misura del 50% tra le parti. Più precisamente:
preleverà dall'appartamento i propri abiti e oggetti oltre ad un comodino appartenente alla camera Per_2 del suo appartamento.
B. AI e si impegneranno a fornire in maniera reciproca prova dei futuri pagamenti che verranno Pt_1 eseguiti a titolo di IMU, TARI, spese condominiali per l'immobile di propria competenza fino all'effettivo trasferimento di proprietà dell'immobile del primo piano (di cui al punto 1) in favore della signora che in ogni caso resterà sino al trasferimento esclusiva utilizzatrice del bene. Pt_1
C AI ha in essere presso l'amministratore di condominio un fondo per spese impreviste per importo che sarà quantificato dall'Amministratore medesimo, documento che verrà da quest'ultimo trasmesso a entrambe le parti. Subentrando la , quest'ultima dovrà rimborsare detta somma quantificata Pt_1 dall'Amministratore a titolo di accantonamento al sig. AI contestualmente al trasferimento dell'immobile.
2. Il sig. libererà la sig.ra dal mutuo ipotecario cointestato insistente sull'immobile di cui al Pt_2 Pt_1 punto precedente, che si accollerà integralmente, e a ciò provvederà entro e non oltre il 31 dicembre
2025, essendosi peraltro già impegnato a pagare integralmente i ratei del mutuo e a non avanzare alcuna richiesta per le rate pregresse da lui già versate.
3. Il sig. si impegna, altresì, dalla sottoscrizione del presente accordo e sino al compimento dei 75 Pt_2 anni della sig.ra , mette a disposizione a titolo gratuito di quest'ultima un posto auto nel box già Pt_1
a lui in uso, in viale Partigiani 118/D Cinisello Balsamo meglio individuato al catasto Fabbricati categoria
C6 Foglio 50, particella 108, subalterno 22
A. La sig.ra dovrà entro e non oltre giorni 20 dalla sottoscrizione del presente accordo liberare Pt_1 il box dai suoi mobili (cucina) provenienti dalla casa di Segrate ed ogni altra cosa di sua proprietà affinché potrà, successivamente, liberare il solaio che metterà in ogni caso sin dalla sottoscrizione del presente Pt_2 accordo a disposizione della fino a quando avverrà il passaggio di proprietà ufficiale. A tal fine Pt_1 il sig. si impegna a supportare la nell'individuare il personale necessario allo sgombero dei Pt_2 Pt_1 mobili della signora attualmente presenti nel box, i cui costi eventuali del servizio di sgombero dovranno essere preventivamente ratificati dalla stessa e in ogni caso saranno a carico della . Pt_1
B. A seguito dello sgombero dei mobili di dal box, libererà immediatamente il solaio di Pt_1 Pt_2 pertinenza dell'immobile di cui al punto 1.
C. l'utilizzo del posto auto concesso alla sarà garantito sin dal deposito telematico del presente Pt_1 accordo.
D. Custodendo oggetti e beni nel box, è vietato alla sig.ra far accedere al box persone terze così Pt_1 come è vietato far parcheggiare veicoli non di sua proprietà o non da lei noleggiati. E. Per una pacifica condivisione degli spazi, dovendo parcheggiare l'auto accanto allo scooter, lasciando allo stesso tempo libero il passaggio tra i due veicoli per il transito delle persone e di altri mezzi (bici), verranno tracciate a terra e a lato linee entro cui il veicolo della dovrà sostare. Pt_1
F. Nel caso in cui la dovesse privarsi della vettura oggi in uso, dovrà darne immediata Pt_1 comunicazione e il sig. AI potrà tornare a parcheggiare nel box anche l'auto. Nel caso in cui la sig.ra
, sempre entro il compimento del suo 75° compleanno, dovesse disporre di un ulteriore veicolo Pt_1 di sua proprietà, sempre di dimensioni non superiori alla Fiat Panda oggi posseduta (Fiat Panda: lunghezza 3.686 mm, larghezza 1.882 mm con specchietti aperti e 1.714 mm con specchietti chiusi, altezza
1.551 mm) o a noleggio alla stessa intestata, il sig. renderà nuovamente disponibile il posto per il Pt_2 parcheggio.
4. Le parti si impegnano a recarsi da un Notaio di comune fiducia, entro la data del 15 settembre 2025, per dare esecuzione anche in forma notarile agli impegni di cui al punto 1, i cui costi verranno suddivisi al 50% tra loro.
5. Adempiute le condizioni di cui sopra, le parti rinunciano a chiedere un assegno di mantenimento e/o alimentare per sé, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
6. Entrambi danno atto, infine, con la stipula del presente accordo, di aver regolato i rispettivi rapporti economici e, salvo il puntuale adempimento delle condizioni sopra riportate, dichiarano di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente. Il sig. AI dichiara di non aver avviato e/o suggerito e/o aiutato ad avviare o richiedere alcun finanziamento e/o prestito e/o investimenti in altri prodotti finanziari/bancari o di genere simile a nome o per conto della Sig.ra . Pt_1
7. a fronte del presente accordo, la sig.ra e il sig. rimetteranno entro e non oltre il 31 marzo Pt_1 Pt_2
2025 tutte le querele depositate, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa civile o penale tra le medesime parti aventi ad oggetto o connessione con i fatti indicati nel procedimento della odierna separazione e divorzio e quelli afferenti i processi penali avviati e quello in fase di indagini oggi in corso presso la Procura della Repubblica di Monza. Pertanto, le parti dichiarano che tra loro non potranno più pretendere nulla reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione>>.
– ordinare al Comune di Segrate di procedere alle prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta la separazione con sentenza n. 730/2025, emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata in data 08.04.2025.
La separazione, iniziata contenziosa, si è poi consensualizzata all'udienza del 25.02.2025 e pertanto è stata fissata la successiva udienza per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nel termine di legge di mesi sei. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Giudice delegato in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Segrate (MI) il giorno 26.06.2020 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pt_2
Segrate (MI) al n. 14, parte I, anno 2020) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte.
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 11.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1907 /2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
30/09/1954, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Gianfranco IDIOTTA che la rappresenta e difende come da procura in atti
e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
26/08/1983, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. MARAGUCCI SILVIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO NG
CONCLUSIONI CONGIUNTE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
– ai sensi dell'art. 149 c.c., dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_2
e , alle seguenti condizioni:
[...] Parte_1
<<
1.Per ciò che concerne l'immobile sito a Milano, in viale Partigiani 118/b Cinisello Balsamo, al primo piano, censito al catasto Fabbricati Foglio 50, particella 81, subalterno 703 vani 5.5, natura A3, e il solaio di pertinenza categoria C2 Foglio 50, particella 81, subalterno 704 entrambi di proprietà attuale del sig.
sul quale insiste un mutuo cointestato con la sig.ra presso Banca Intesa stipulato dinanzi al Pt_2 Pt_1
Notaio (mutuo n. 0E53010389658), esso verrà trasferito dal alla sig.ra e tale Persona_1 Pt_2 Pt_1 trasferimento è ritenuto dalle parti indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Il costo notarile sarà condiviso nella misura del 50% tra le parti. Più precisamente:
preleverà dall'appartamento i propri abiti e oggetti oltre ad un comodino appartenente alla camera Per_2 del suo appartamento.
B. AI e si impegneranno a fornire in maniera reciproca prova dei futuri pagamenti che verranno Pt_1 eseguiti a titolo di IMU, TARI, spese condominiali per l'immobile di propria competenza fino all'effettivo trasferimento di proprietà dell'immobile del primo piano (di cui al punto 1) in favore della signora che in ogni caso resterà sino al trasferimento esclusiva utilizzatrice del bene. Pt_1
C AI ha in essere presso l'amministratore di condominio un fondo per spese impreviste per importo che sarà quantificato dall'Amministratore medesimo, documento che verrà da quest'ultimo trasmesso a entrambe le parti. Subentrando la , quest'ultima dovrà rimborsare detta somma quantificata Pt_1 dall'Amministratore a titolo di accantonamento al sig. AI contestualmente al trasferimento dell'immobile.
2. Il sig. libererà la sig.ra dal mutuo ipotecario cointestato insistente sull'immobile di cui al Pt_2 Pt_1 punto precedente, che si accollerà integralmente, e a ciò provvederà entro e non oltre il 31 dicembre
2025, essendosi peraltro già impegnato a pagare integralmente i ratei del mutuo e a non avanzare alcuna richiesta per le rate pregresse da lui già versate.
3. Il sig. si impegna, altresì, dalla sottoscrizione del presente accordo e sino al compimento dei 75 Pt_2 anni della sig.ra , mette a disposizione a titolo gratuito di quest'ultima un posto auto nel box già Pt_1
a lui in uso, in viale Partigiani 118/D Cinisello Balsamo meglio individuato al catasto Fabbricati categoria
C6 Foglio 50, particella 108, subalterno 22
A. La sig.ra dovrà entro e non oltre giorni 20 dalla sottoscrizione del presente accordo liberare Pt_1 il box dai suoi mobili (cucina) provenienti dalla casa di Segrate ed ogni altra cosa di sua proprietà affinché potrà, successivamente, liberare il solaio che metterà in ogni caso sin dalla sottoscrizione del presente Pt_2 accordo a disposizione della fino a quando avverrà il passaggio di proprietà ufficiale. A tal fine Pt_1 il sig. si impegna a supportare la nell'individuare il personale necessario allo sgombero dei Pt_2 Pt_1 mobili della signora attualmente presenti nel box, i cui costi eventuali del servizio di sgombero dovranno essere preventivamente ratificati dalla stessa e in ogni caso saranno a carico della . Pt_1
B. A seguito dello sgombero dei mobili di dal box, libererà immediatamente il solaio di Pt_1 Pt_2 pertinenza dell'immobile di cui al punto 1.
C. l'utilizzo del posto auto concesso alla sarà garantito sin dal deposito telematico del presente Pt_1 accordo.
D. Custodendo oggetti e beni nel box, è vietato alla sig.ra far accedere al box persone terze così Pt_1 come è vietato far parcheggiare veicoli non di sua proprietà o non da lei noleggiati. E. Per una pacifica condivisione degli spazi, dovendo parcheggiare l'auto accanto allo scooter, lasciando allo stesso tempo libero il passaggio tra i due veicoli per il transito delle persone e di altri mezzi (bici), verranno tracciate a terra e a lato linee entro cui il veicolo della dovrà sostare. Pt_1
F. Nel caso in cui la dovesse privarsi della vettura oggi in uso, dovrà darne immediata Pt_1 comunicazione e il sig. AI potrà tornare a parcheggiare nel box anche l'auto. Nel caso in cui la sig.ra
, sempre entro il compimento del suo 75° compleanno, dovesse disporre di un ulteriore veicolo Pt_1 di sua proprietà, sempre di dimensioni non superiori alla Fiat Panda oggi posseduta (Fiat Panda: lunghezza 3.686 mm, larghezza 1.882 mm con specchietti aperti e 1.714 mm con specchietti chiusi, altezza
1.551 mm) o a noleggio alla stessa intestata, il sig. renderà nuovamente disponibile il posto per il Pt_2 parcheggio.
4. Le parti si impegnano a recarsi da un Notaio di comune fiducia, entro la data del 15 settembre 2025, per dare esecuzione anche in forma notarile agli impegni di cui al punto 1, i cui costi verranno suddivisi al 50% tra loro.
5. Adempiute le condizioni di cui sopra, le parti rinunciano a chiedere un assegno di mantenimento e/o alimentare per sé, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
6. Entrambi danno atto, infine, con la stipula del presente accordo, di aver regolato i rispettivi rapporti economici e, salvo il puntuale adempimento delle condizioni sopra riportate, dichiarano di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente. Il sig. AI dichiara di non aver avviato e/o suggerito e/o aiutato ad avviare o richiedere alcun finanziamento e/o prestito e/o investimenti in altri prodotti finanziari/bancari o di genere simile a nome o per conto della Sig.ra . Pt_1
7. a fronte del presente accordo, la sig.ra e il sig. rimetteranno entro e non oltre il 31 marzo Pt_1 Pt_2
2025 tutte le querele depositate, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa civile o penale tra le medesime parti aventi ad oggetto o connessione con i fatti indicati nel procedimento della odierna separazione e divorzio e quelli afferenti i processi penali avviati e quello in fase di indagini oggi in corso presso la Procura della Repubblica di Monza. Pertanto, le parti dichiarano che tra loro non potranno più pretendere nulla reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione>>.
– ordinare al Comune di Segrate di procedere alle prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta la separazione con sentenza n. 730/2025, emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata in data 08.04.2025.
La separazione, iniziata contenziosa, si è poi consensualizzata all'udienza del 25.02.2025 e pertanto è stata fissata la successiva udienza per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio nel termine di legge di mesi sei. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Giudice delegato in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Segrate (MI) il giorno 26.06.2020 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pt_2
Segrate (MI) al n. 14, parte I, anno 2020) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte.
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Segrate affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 11.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Ancona