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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/10/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GI EM
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Simone Forte del foro di Napoli
Opponente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Ledda del foro di Cagliari
Opposta
e contro
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dagli Avv.to Valeria Giroldi ed Oreste Manzi
Opposto
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni
Per l'opponente: “- In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici e, dunque, anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990;
- Nel merito, dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente agli atti propedeutici di cui in premessa, per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata a monte e a valle della relativa eventuale notifica;
- Ancora nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto d'intimazione impugnato per violazione della Legge n. 228/2012;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora
l' anche e soprattutto ai fini della interruzione della prescrizione ex Controparte_3
artt. 2943 e 2944 c.c.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore costituito.”
Per : “in via preliminare: Dichiarare inammissibile l'impugnazione poiché CP_1
tardivamente proposta per quanto concerne i vizi formali.
Pag. 2 di 8 − Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
.
[...]
nel merito: − Rigettare, per le ragioni di cui alla superiore espositiva, la domanda avanzata nei confronti dell' , siccome infondata in Controparte_1
fatto ed in diritto. in ogni caso: − Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al
15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
Per : “Nel merito: 2) respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, CP_2
siccome infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma delle cartelle esattoriali opposte anche attesa la mancata contestazione delle debenze contributive
e della fondatezza del credito
3) Condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa, pari a quanto intimato nella cartella e negli avvisi di addebito de quibus a titolo di contributi ed accessori ex lege, poltre ad aggi esattoriali se dovuti ex lege
In ogni caso 4) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'eccezione di prescrizione del credito perfezionatasi posteriormente alla notifica, mantenere indenne l'istituto da qualsivoglia spesa per competenze legali e di giudizio, attesa la mancanza di legittimazione passiva in parte qua, in considerazione della circostanza che tutta l'attività di notifica della stessa
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
e l' per fare accertare che nulla è dovuto in relazione a due avvisi di
[...] CP_2
Pag. 3 di 8 addebito, per l'ammontare complessivo di euro 5.461,87, sottesi all'intimazione di pagamento notificata in data 25/06/2024.
Il ricorrente ha eccepito: -la nullità per omessa notifica degli avvisi di addebito e, in via derivata, la nullità dell'intimazione stessa;
-la prescrizione quinquennale;
-il difetto di motivazione;
- la nullità ex L. n. 228/2012, per non aver l risposto CP_1
nel termine di 220 giorni all'istanza di revoca in autotutela presentata il 24/07/2024.
2. Si è costituita l che ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, per non averlo proposto, in relazione ai vizi formali, nel termine di 20 giorni decorrente dalla ricezione dell'intimazione di pagamento impugnata ex art. 617 c.p.c.
Nel merito ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli avvisi di addebito, i quali risultano, comunque, correttamente notificati dall' ; tali avvisi sono stati oggetto, inoltre, di istanza di rateizzazione e di CP_2
definizione agevolata e di altri atti utili ad interrompere la prescrizione.
L ha infine osservato che l'istanza in autotutela presentata dal Controparte_4
ricorrente era priva di alcuna documentazione a sostegno di quanto dichiarato ed è stata tempestivamente inoltrata all'Ente creditore (doc.8 ). CP_1
3. Si è costituito l' , che ha eccepito tra l'altro l'inammissibilità del ricorso per CP_2
decadenza, atteso il decorso del termine di opposizione di giorni 40 previsto dall'art
24 Dlgs 46/99; gli avvisi di addebito risultano, comunque, ritualmente notificati.
Sull'eccezione riguardante l'istanza in autotutela ex L 228/2012, l'Ente ha esposto che il ricorrente non ha documentato la decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 1 commi 537 e seguenti della citata norma;
inoltre, se la presentazione dell'istanza deve identificarsi con il 24/07/2024, non risultano trascorsi i 220 gg, previsti, né viene allegata alcuna notifica di atti esecutivi posteriori a tale data.
4. Tanto premesso, a seguito della discussione orale, la causa viene decisa.
Pag. 4 di 8 5. Il ricorso va respinto.
L'art 24 Dlgs 46/1999 prevede il termine di 40 gg dalla notifica del titolo per la proposizione dell'opposizione.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione. (cfr. Cass. ord. n. 18256/2020).
La Suprema Corte ha statuito: “… questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del
30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).”
(Cass Sez. L -, Sentenza n. 7156 del 10/03/2023 (Rv. 667182 - 01).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte Cass. n.
5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn. 11515 e
18262 del 2017; n. 8543 del 2018 n. n. 8003/2021), in materia previdenziale
Pag. 5 di 8 l'opposizione al titolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi.
6.Nel caso in oggetto l'opposizione riguarda i seguenti avvisi di addebito:
6.1 AVA n. 39520150002345984000, relativo alla contribuzione dovuta sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2009 e sanzioni della Gestione Commercianti, notificato a mezzo raccomandata A/R in data 28/01/2016, pari ad € 3.822,71. (doc. 2
). CP_2
Il titolo è compreso nella di intimazione di pagamento n. 09520229003639267/000 del 05/07/2022 (doc.4 ) e nell' intimazione del 24/06/2024 qui opposta. CP_1
L' non ha dato prova della corretta notifica dell'AVA mancando la ricevuta di CP_2
ricevimento della raccomandata.
Tuttavia è stata proposta istanza di rateazione il 13/10/2016 (doc.3 ) per cui si CP_1
deve ritenere che , quanto meno da tale data, l'opponente sia venuto a conoscenza del titolo e che dovesse quindi, in via recuperatoria essere proposta opposizione per fare valere la prescrizione od altro.
Se, come affermato dall'opponente l'stanza di rateazione non costituisce acquiescenza del debito, tuttavia la stessa comprova la conoscenza della pretesa contributiva con la conseguente decorrenza del termine per proporre opposizione .
I nuovo termine di prescrizione decorre dalla scadenza delle singole rate. (cfr. Cass.
n. 10327/2017).
L'opponente ha inoltre eccepito la nullità della notifica del 05/07/2022 in quanto effettuata a persona diversa dal destinatario e, in assenza del successivo invio della
Pag. 6 di 8 “Raccomandata Informativa” prescritta a pena di inesistenza ex artt. 26 - D.P.R. n.
602/73, art. 60, co. 1, lett. b-bis) - D.P.R. n. 600/73 ed art. 30 - D.L. n. 78/2010.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per le cartelle esattoriali concernenti contributi previdenziali sono inapplicabili le disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, invocate nell'odierno giudizio (Cass., L, n. 24780/2018).
Ai fini prescrizionali, va poi ricordato che la normativa emergenziale di cui all'art 68
DL 18/2020 ha introdotto la sospensione della prescrizione da marzo 2020 ad agosto
2021 e che l'art. 68 comma 4 bis Dl 18/2020 ha altresì introdotto la proroga dei termini di sospensione biennale.
Pertanto il termine quinquennale di prescrizione non è decorso.
6.2 AVA n. 39520170001005538000, relativo al pagamento della contribuzione sul reddito minimale annualità 2016, 2° e 3° rata, oltre a sanzioni per morosità sulla 1°,
2° e 3° rata;
notificato tramite raccomandata A/R in data 06/10/2017 e pari ad €
1912,73. (doc. 3 ). CP_2
Anche in tale caso non vi è prova della corretta notifica del titolo.
In relazione a tale avviso, oggetto dell'intimazione di pagamento del 24/06/2024 qui opposta, sono tuttavia documentati i pagamenti effettuati dal ricorrente nel 2019 ( doc 7 ), i quali, come già detto, attestano la conoscenza del titolo da parte del CP_1
contribuente e interrompono la prescrizione.
L'opponente era, a conoscenza dell' avviso e nessuna tempestiva opposizione è stata proposta.
Va poi ribadito che con la normativa emergenziale sono stati sospesi i termini di prescrizione.
Pertanto, anche per il secondo avviso di addebito, non è decorso il termine di prescrizione
Pag. 7 di 8 7. Sul perfezionamento del procedimento di cui all'art 1 co. 537 segg L 228/2012, va osservato che l'istanza in autotutela deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario. (
Il ricorrente ha allegato al ricorso l'“istanza di sospensione legale della riscossione…” proposta il 24/7/2024, nella quale sono richiamati diversi avvisi e cartelle, ma non quelli per cui si è in causa. (doc. 3 ric.)
Peraltro, è omessa l'indicazione della data della notifica degli atti;
non sarebbe, dunque, in ogni caso possibile verificare l'osservanza del termine di decadenza la cui prova grava sul debitore.
8. Il ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione dell Controparte_1
, non essendo valida la rappresentanza in giudizio di avvocati esterni.
[...]
L'eccezion è infondata. Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass
SU n. 30008/2019 ) e la documentazione depositata da . CP_1
9. Per quanto argomentato il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Nella causa n. 774/2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Condanna a rifondere all' e ad per spese legali euro Parte_1 CP_2 CP_1
2.000,00 ciascuno oltre spese generali oltre accessori, da distrarsi in quanto a CP_1
in favore del procuratore antistatario.
Reggio Emilia così deciso il 14/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GI EM
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Simone Forte del foro di Napoli
Opponente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Ledda del foro di Cagliari
Opposta
e contro
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dagli Avv.to Valeria Giroldi ed Oreste Manzi
Opposto
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni
Per l'opponente: “- In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici e, dunque, anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990;
- Nel merito, dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente agli atti propedeutici di cui in premessa, per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata a monte e a valle della relativa eventuale notifica;
- Ancora nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto d'intimazione impugnato per violazione della Legge n. 228/2012;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora
l' anche e soprattutto ai fini della interruzione della prescrizione ex Controparte_3
artt. 2943 e 2944 c.c.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore costituito.”
Per : “in via preliminare: Dichiarare inammissibile l'impugnazione poiché CP_1
tardivamente proposta per quanto concerne i vizi formali.
Pag. 2 di 8 − Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
.
[...]
nel merito: − Rigettare, per le ragioni di cui alla superiore espositiva, la domanda avanzata nei confronti dell' , siccome infondata in Controparte_1
fatto ed in diritto. in ogni caso: − Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al
15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
Per : “Nel merito: 2) respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa, CP_2
siccome infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma delle cartelle esattoriali opposte anche attesa la mancata contestazione delle debenze contributive
e della fondatezza del credito
3) Condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa, pari a quanto intimato nella cartella e negli avvisi di addebito de quibus a titolo di contributi ed accessori ex lege, poltre ad aggi esattoriali se dovuti ex lege
In ogni caso 4) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'eccezione di prescrizione del credito perfezionatasi posteriormente alla notifica, mantenere indenne l'istituto da qualsivoglia spesa per competenze legali e di giudizio, attesa la mancanza di legittimazione passiva in parte qua, in considerazione della circostanza che tutta l'attività di notifica della stessa
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_1
e l' per fare accertare che nulla è dovuto in relazione a due avvisi di
[...] CP_2
Pag. 3 di 8 addebito, per l'ammontare complessivo di euro 5.461,87, sottesi all'intimazione di pagamento notificata in data 25/06/2024.
Il ricorrente ha eccepito: -la nullità per omessa notifica degli avvisi di addebito e, in via derivata, la nullità dell'intimazione stessa;
-la prescrizione quinquennale;
-il difetto di motivazione;
- la nullità ex L. n. 228/2012, per non aver l risposto CP_1
nel termine di 220 giorni all'istanza di revoca in autotutela presentata il 24/07/2024.
2. Si è costituita l che ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso, per non averlo proposto, in relazione ai vizi formali, nel termine di 20 giorni decorrente dalla ricezione dell'intimazione di pagamento impugnata ex art. 617 c.p.c.
Nel merito ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli avvisi di addebito, i quali risultano, comunque, correttamente notificati dall' ; tali avvisi sono stati oggetto, inoltre, di istanza di rateizzazione e di CP_2
definizione agevolata e di altri atti utili ad interrompere la prescrizione.
L ha infine osservato che l'istanza in autotutela presentata dal Controparte_4
ricorrente era priva di alcuna documentazione a sostegno di quanto dichiarato ed è stata tempestivamente inoltrata all'Ente creditore (doc.8 ). CP_1
3. Si è costituito l' , che ha eccepito tra l'altro l'inammissibilità del ricorso per CP_2
decadenza, atteso il decorso del termine di opposizione di giorni 40 previsto dall'art
24 Dlgs 46/99; gli avvisi di addebito risultano, comunque, ritualmente notificati.
Sull'eccezione riguardante l'istanza in autotutela ex L 228/2012, l'Ente ha esposto che il ricorrente non ha documentato la decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 1 commi 537 e seguenti della citata norma;
inoltre, se la presentazione dell'istanza deve identificarsi con il 24/07/2024, non risultano trascorsi i 220 gg, previsti, né viene allegata alcuna notifica di atti esecutivi posteriori a tale data.
4. Tanto premesso, a seguito della discussione orale, la causa viene decisa.
Pag. 4 di 8 5. Il ricorso va respinto.
L'art 24 Dlgs 46/1999 prevede il termine di 40 gg dalla notifica del titolo per la proposizione dell'opposizione.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione. (cfr. Cass. ord. n. 18256/2020).
La Suprema Corte ha statuito: “… questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del
30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).”
(Cass Sez. L -, Sentenza n. 7156 del 10/03/2023 (Rv. 667182 - 01).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte Cass. n.
5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn. 11515 e
18262 del 2017; n. 8543 del 2018 n. n. 8003/2021), in materia previdenziale
Pag. 5 di 8 l'opposizione al titolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi.
6.Nel caso in oggetto l'opposizione riguarda i seguenti avvisi di addebito:
6.1 AVA n. 39520150002345984000, relativo alla contribuzione dovuta sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2009 e sanzioni della Gestione Commercianti, notificato a mezzo raccomandata A/R in data 28/01/2016, pari ad € 3.822,71. (doc. 2
). CP_2
Il titolo è compreso nella di intimazione di pagamento n. 09520229003639267/000 del 05/07/2022 (doc.4 ) e nell' intimazione del 24/06/2024 qui opposta. CP_1
L' non ha dato prova della corretta notifica dell'AVA mancando la ricevuta di CP_2
ricevimento della raccomandata.
Tuttavia è stata proposta istanza di rateazione il 13/10/2016 (doc.3 ) per cui si CP_1
deve ritenere che , quanto meno da tale data, l'opponente sia venuto a conoscenza del titolo e che dovesse quindi, in via recuperatoria essere proposta opposizione per fare valere la prescrizione od altro.
Se, come affermato dall'opponente l'stanza di rateazione non costituisce acquiescenza del debito, tuttavia la stessa comprova la conoscenza della pretesa contributiva con la conseguente decorrenza del termine per proporre opposizione .
I nuovo termine di prescrizione decorre dalla scadenza delle singole rate. (cfr. Cass.
n. 10327/2017).
L'opponente ha inoltre eccepito la nullità della notifica del 05/07/2022 in quanto effettuata a persona diversa dal destinatario e, in assenza del successivo invio della
Pag. 6 di 8 “Raccomandata Informativa” prescritta a pena di inesistenza ex artt. 26 - D.P.R. n.
602/73, art. 60, co. 1, lett. b-bis) - D.P.R. n. 600/73 ed art. 30 - D.L. n. 78/2010.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per le cartelle esattoriali concernenti contributi previdenziali sono inapplicabili le disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, invocate nell'odierno giudizio (Cass., L, n. 24780/2018).
Ai fini prescrizionali, va poi ricordato che la normativa emergenziale di cui all'art 68
DL 18/2020 ha introdotto la sospensione della prescrizione da marzo 2020 ad agosto
2021 e che l'art. 68 comma 4 bis Dl 18/2020 ha altresì introdotto la proroga dei termini di sospensione biennale.
Pertanto il termine quinquennale di prescrizione non è decorso.
6.2 AVA n. 39520170001005538000, relativo al pagamento della contribuzione sul reddito minimale annualità 2016, 2° e 3° rata, oltre a sanzioni per morosità sulla 1°,
2° e 3° rata;
notificato tramite raccomandata A/R in data 06/10/2017 e pari ad €
1912,73. (doc. 3 ). CP_2
Anche in tale caso non vi è prova della corretta notifica del titolo.
In relazione a tale avviso, oggetto dell'intimazione di pagamento del 24/06/2024 qui opposta, sono tuttavia documentati i pagamenti effettuati dal ricorrente nel 2019 ( doc 7 ), i quali, come già detto, attestano la conoscenza del titolo da parte del CP_1
contribuente e interrompono la prescrizione.
L'opponente era, a conoscenza dell' avviso e nessuna tempestiva opposizione è stata proposta.
Va poi ribadito che con la normativa emergenziale sono stati sospesi i termini di prescrizione.
Pertanto, anche per il secondo avviso di addebito, non è decorso il termine di prescrizione
Pag. 7 di 8 7. Sul perfezionamento del procedimento di cui all'art 1 co. 537 segg L 228/2012, va osservato che l'istanza in autotutela deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario. (
Il ricorrente ha allegato al ricorso l'“istanza di sospensione legale della riscossione…” proposta il 24/7/2024, nella quale sono richiamati diversi avvisi e cartelle, ma non quelli per cui si è in causa. (doc. 3 ric.)
Peraltro, è omessa l'indicazione della data della notifica degli atti;
non sarebbe, dunque, in ogni caso possibile verificare l'osservanza del termine di decadenza la cui prova grava sul debitore.
8. Il ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione dell Controparte_1
, non essendo valida la rappresentanza in giudizio di avvocati esterni.
[...]
L'eccezion è infondata. Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass
SU n. 30008/2019 ) e la documentazione depositata da . CP_1
9. Per quanto argomentato il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Nella causa n. 774/2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Condanna a rifondere all' e ad per spese legali euro Parte_1 CP_2 CP_1
2.000,00 ciascuno oltre spese generali oltre accessori, da distrarsi in quanto a CP_1
in favore del procuratore antistatario.
Reggio Emilia così deciso il 14/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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