Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 45/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LI, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 45/2018 r.g. degli affari civili,
“Altre controversie di diritto amministrativo – opposizione a cartella di
pagamento”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del
6.11.2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, , nato a [...] l'[...], c.f. C.F._1 Parte_2
, e , nata a [...] il CodiceFiscale_2 Parte_3
3.1.1980, c.f. , tutti residenti in [...]
Caravaggio n.268, rapp.ti e difesi dall'avv. Ermanno Ferraro, c.f.
[...]
– PEC: - fax C.F._4 Email_1
08118570375, presso il quale elett.te domiciliano in LI, alla Via Egiziaca
a Pizzofalcone n. 87, giusta procura a margine dell'atto di appello..
APPELLANTI
E
in persona dell'Amm.re pro Controparte_1
- tempore, Sig. nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 [...]
, elett.te domiciliato in LI, alla Via P. Leonardi Cattolica n. C.F._5
16, presso lo studio dell'avv. , c.f. Controparte_3 C.F._6
che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa
[...]
di costituzione, con indirizzo PEC:
e FAX: 0810390371. Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per gli appellanti , e Parte_1 Parte_2
, riportandosi integralmente all'atto di appello ed alla Parte_3
documentazione in atti, anche con riferimento al giudizio di primo grado,
impugnando la comparsa di costituzione avversa e le relative deduzioni ed eccezioni, perché inammissibili e, comunque, assolutamente infondate in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
Per l'appellato , in persona Controparte_1
dell'Amministratore pro - tempore, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, ai propri scritti difensivi, ai verbali di causa ed alla documentazione prodotta in atti, impugnando tutto quanto ex adverso eccepito, prodotto e dedotto ed insistendo per il rigetto della domanda formulata da controparte,
perché infondata in fatto ed in diritto, chiedendo accogliersi le seguenti 3
conclusioni:
In via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cpc,
l'appello proposto dai sigg. , e Parte_1 Parte_2
Parte_3
Nel merito, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dai sigg. , e Parte_1 Parte_2
condannando gli stessi per lite temeraria ex art 96 c.p.c., Parte_3
con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.12.2017 i Sig.ri , Parte_1
e proponevano appello avverso la Parte_2 Parte_3
sentenza del Tribunale di LI n. 6627/2017 dell'8.6.2017 con la quale era stata rigettata la domanda da essi proposta con citazione del 20.3.2012 nei confronti del in persona Controparte_4
dell'Amministratore pro – tempore, volta da ottenere il risarcimento dei danni e l'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle relative causali,
con riferimento alle lesioni verificatesi nel gennaio 2008 alla parete muraria dell'immobile di loro proprietà dovute allo scostamento del menzionato edificio costruito in aderenza a quello proprio, con conseguenti CP_5
distacchi di intonaco e infiltrazioni di acque meteoriche.
Con la medesima pronuncia era stata anche rigettata la domanda riconvenzionale con la quale il , in Controparte_4
persona dell'Amministratore pro – tempore, aveva chiesto di condannare gli attori, ex art 872 c.p.c., al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, sull'assunto che gli stessi avessero abusivamente costruito un 4
prolungamento del loro immobile, in aderenza all'edificio condominiale, con conseguente integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano quindi innanzi all'intestata Corte di Appello il
[...]
, in persona dell'Amministratore pro – tempore, Controparte_4
chiedendo, per le ragioni ivi meglio indicate, accogliersi la proposta impugnazione e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione, così
provvedere:
“1) accertata e dichiarata, per le causali esposte nel presente giudizio,
la responsabilità del sito in LI alla Controparte_6 [...]
, attuale appellato, in ordine alla situazione di fatto Controparte_1
esistente con riferimento all'immobile di proprietà degli attuali appellanti
signori e , per cui è causa, Parte_2 Parte_3
condannare il predetto sito in LI alla Controparte_6 [...]
, in persona dell'Amministratore p.t., a realizzare presso Controparte_4
l'edificio condominiale sito in LI alla ogni Controparte_1
intervento ed opera necessari per eliminare la produzione delle lesioni e dei
dissesti all'immobile di proprietà di essi signori , innanzi indicato, Parte_1
con ogni pronuncia connessa e conseguenziale;
2) in ogni caso, accertata e dichiarata la responsabilità del
sito in LI alla , attuale Controparte_6 Controparte_4
appellato, per le causali ed i titoli indicati nel presente giudizio e per ogni
altro ravvisabile nel caso concreto, condannare, il predetto
[...]
sito in LI alla , in persona CP_6 Controparte_4
dell'Amministratore p.t., al risarcimento nei confronti degli attuali appellanti 5
signori e , di tutti i danni Parte_2 Parte_3
patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi nella fattispecie in esame,
nessuno escluso e/o eccettuato, come sopra indicati, nella misura che è stata
già accertata in corso di causa all'esito della espletata Consulenza Tecnica
di ufficio o in quella diversa misura, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte
di Appello adìta riterrà dovuta anche in sua giustizia ed equità, sempre oltre
interessi dal sorgere del credito al saldo ed indennizzo, anche in via
risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, svalutazione
monetaria e perdita della redditività del danaro, nonché interessi anche su
tali importi dal sorgere del credito al saldo, ed interessi sulle somme dovute
a titolo di interessi, dalla domanda al saldo, con ogni pronuncia
consequenziale;
3) condannare, sempre per le causali ed i titoli esposti nel presente
giudizio con ogni relativo atto, il sito in LI alla Controparte_6
, in persona dell'Amministratore p.t., attuale appellato, Controparte_1
al risarcimento nei confronti dell'attuale appellante sig. dei Parte_1
danni non patrimoniali, biologici ed esistenziali subiti e subendi nel caso
concreto nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di
Consulenza Tecnica che sin da ora si richiede o in quella diversa misura che
l'Ecc.ma Corte di Appello adìta riterrà dovuta anche in sua giustizia ed
equità, sempre oltre interessi dal sorgere del credito al saldo ed indennizzo,
anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento,
svalutazione monetaria e perdita della redditività del danaro, nonché interessi
anche su tali importi dal sorgere del credito al saldo, ed interessi sulle somme
dovute a titolo di interessi, dalla domanda al saldo, nonché al pagamento, in 6
favore di esso dott. , delle spese relative al procedimento di Parte_1
cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo indicato nel primo grado
del presente giudizio, con ogni pronuncia connessa e conseguenziale;
4) in via istruttoria accogliere, comunque, ogni richiesta all'uopo già
formulata dagli attuali appellanti signori , Parte_1 [...]
e nel primo grado del presente giudizio ed Parte_2 Parte_3
ogni altra che dovesse essere formulata nel presente grado del giudizio,
nonché, per quanto necessario, accogliere, altresì, qualsivoglia ulteriore
richiesta ed eccezione di merito proposte nel primo grado del presente
giudizio, il tutto che abbiansi in questa sede per espressamente riproposte ai
sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., con ogni pronuncia connessa e
consequenziale;
5) sempre condannare il sito in LI alla Controparte_6
, in persona dell'Amministratore p.t., attuale appellato, Controparte_1
al pagamento in favore degli attuali appellanti signori , Parte_1
e delle spese e compensi legali del Parte_2 Parte_3
doppio grado del presente giudizio”.
Con comparsa del 7.4.2018 si costituiva l'appellato
[...]
, in persona dell'Amministratore pro – tempore, Controparte_4
eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342
c.p.c., nonché l'infondatezza della stessa, per le ragioni ivi meglio indicate,
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Dopo alcuni rinvii di ufficio, all'udienza del 6.11.2024, all'esito della trattazione nelle modalità previste dall'art.127ter c.p.c., ovvero mediante il 7
deposito in telematico di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte del convenuto . CP_6
Ed invero, l'atto introduttivo, sia pure non formulato in maniera del tutto chiara ed analitica con riguardo alle motivazioni delle proposte richieste,
contiene in ogni caso censure alla motivazione della sentenza di primo grado,
essendo pertanto conforme alla detta norma, come da ultimo interpretata dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è infondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione. 8
Ed invero, al fine di meglio comprendere le ragioni della presente decisione pare utile qui richiamare il percorso motivazionale seguito dal primo giudice, il quale, al fine di giustificare il rigetto della domanda attorea,
osservava quanto segue:
“Nella fattispecie oggetto di giudizio si verte in ipotesi di edifici
costruiti in aderenza: all'immobile di proprietà degli attori (in muratura di
tufo e costituito da due piani fuori terra), sul lato ove è situato il corpo scala,
aderisce l'immobile del convenuto (in cemento armato e CP_6
costituito da cinque fuori terra), sul lato ove insiste il prospetto cieco
dell'edificio.
Come risulta dalla documentazione versata in atti e dalla CTU,
l'immobile degli attori ha subito modifiche nel corso degli anni, tra cui, in
particolare, la chiusura in muratura dell'intercapedine scoperta, di mt 11 x 1
x 9,10, a confine con il fabbricato del convenuto (cfr. ordinanza 13.4.2006 del
allegata alla ctu, documentazione in atti, all. 11 e in Controparte_7
produzione di parte convenuta).
L'esistenza originaria della suddetta intercapedine tra gli edifici
oggetto di giudizio si rileva agevolmente dall'allegato n. 6 alla CTU (sezione
documentazione in atti – richiesta di voltura del 01/10/2008 della pratica di
condono con foto significativa dello stato dei luoghi), la cui fotografia, a sua
volta allegata anche in produzione di parte attrice, evidenzia l'originaria
conformazione della scala di accesso all'immobile degli attori e
l'intercapedine esistente;
tale intercapedine, inoltre, viene richiamata
nell'atto di vendita di cui a pag. 9 della CTU.
Quindi, a seguito delle modificazioni indicate sopra, la cui 9
realizzazione è sicuramente successiva al 1988, epoca di acquisto
dell'immobile da parte del dante causa degli attori sig.ra Controparte_8
(cfr. CTU, documentazione in atti, all. 5 e 9), l'edificio degli attori, per opera
dei medesimi, è risultato in aderenza a quello del convenuto.
Conseguentemente, avendo il CTU verificato che i tompagni di
chiusura dei due immobili sono stati affiancati senza prevedere un giunto
tecnico di dilatazione e/o di separazione dei due corpi, che per loro natura,
forma e dimensioni hanno movimenti differenti, data la diversa rigidezza delle
strutture, è da escludere la responsabilità del convenuto per i danni lamentati
dagli attori, i quali, nell'edificare in aderenza, non hanno adottato le norme
tecniche indicate in CTU, atte, evidentemente, ad evitare il propagarsi sul loro
immobile della piccola rotazione rigida dell'elemento portante del fabbricato
adiacente, dovuta presumibilmente a un piccolo cedimento e/o assestamento
del piano fondale dell'edificio in cemento armato, o anche alle forti vibrazioni
provocate dai mezzi pesanti impiegati per eseguire i lavori di riparazione,
antistanti al portone del fabbricato, della condotta fognaria, verificatosi nel
gennaio 2008, di cui a pag. 11 della relazione peritale.
Né gli attori hanno allegato e provato che il danno lamentato,
conseguente al pur verificatosi distacco tra i due immobili - causato
presumibilmente da un evento verificatosi nel gennaio 2008, dovute a
sollecitazioni per condizioni eccezionali per una perdita dell'impianto di
raccolta dell'acqua piovana condominiale (cfr. conclusioni CTU) - si sarebbe
ugualmente verificato, anche se avessero adottato quelle norme tecniche.
Se ne deve concludere, pertanto, che il danno per cui è lite sia stato
prodotto per il fatto imputabile allo stesso danneggiato, con conseguente 10
esonero di responsabilità del convenuto, sussistendo nella fattispecie
l'interruzione del nesso di causalità tra evento e danno”.
L'esame di tale motivazione consente certamente di affermare che il primo giudice, pur non individuando con certezza l'evento dal quale sarebbe derivato il distacco tra i due immobili e, quindi, il danno lamentato dagli originari attori - solo in ipotesi ricondotto presumibilmente a sollecitazioni per condizioni eccezionali per una perdita dell'impianto di raccolta dell'acqua piovana condominiale, come ipotizzato dal c.t.u. - ha in ogni caso escluso una eventuale responsabilità a carico del convenuto . CP_6
Ciò in quanto, a suo dire, le condizioni che avevano determinato le lesioni al fabbricato degli attori erano state da loro stessi create, in quanto,
come evidenziato dal tecnico nominato, i tompagni di chiusura dei due immobili erano stati affiancati senza prevedere un giunto tecnico di dilatazione e/o di separazione dei due corpi, che per loro natura, forma e dimensioni avevano movimenti differenti, data la diversa rigidità delle strutture.
Ciò posto, gli appellanti hanno dedotto che il primo Giudice avrebbe accertato “ex officio” - in mancanza di una specifica eccezione sul punto -
anche in violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., la “prova contraria” per superare la presunzione ex art. 2053 c.c.; il Tribunale quindi, senza che ciò
fosse stato mai dedotto nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.,
avrebbe erroneamente ritenuto che la presunta “causa esclusiva” della produzione dei danni oggetto della domanda risarcitoria da essi proposta sarebbe stata ravvisabile nella chiusura realizzata con un solaio della preesistente scala aperta, realizzando in tal modo una “costruzione in 11
aderenza” all'edificio condominiale, senza posizionamento dei “giunti elastici”.
Peraltro, il Tribunale aveva anche rigettato l'avversa domanda riconvenzionale, ritenendo pienamente legittima la predetta “costruzione in aderenza” ai sensi degli artt. 873 ed 877 c.c. e prendendo addirittura atto della avvenuta rotazione dell'edificio condominiale, senza però collocare tale evento nel rapporto causale ed eziologico, o quantomeno disporre ulteriori accertamenti di natura tecnica in proposito attraverso un supplemento di perizia.
Orbene, quanto alla presunta assenza di una specifica eccezione di parte convenuta, la semplice lettura della comparsa di costituzione e risposta del convenuto (v. pagg. 5-7) rivela che quest'ultimo ha sin CP_6
dall'inizio eccepito l'inesistenza di un nesso causale tra un presunto cedimento strutturale del proprio fabbricato i danni lamentati dagli attori.
In particolare, veniva eccepito chiaramente che gli attori avevano costruito abusivamente - senza autorizzazione e non rispettando i criteri antisismici - appoggiandosi alla struttura del fabbricato posto al civico 276.
Il , per quanto specificamente riferito alla censura CP_6
contenuta nell'atto di appello, espressamente deduceva che gli attori avevano provveduto a chiudere, con solaio e pareti, lo spazio divisorio - costituito da un'intercapedine scoperta di mt. 11 di lunghezza e mt. 1 di larghezza -
aumentando il volume coperto e, soprattutto, “creando arbitrariamente una
sorta di continuità strutturale con il civico n. 276, senza alcuna licenza
edilizia”.
Veniva inoltre dedotto sul punto che il aveva infatti Controparte_7 12
emanato un'ordinanza di demolizione delle opere abusive e rispristino dello stato dei luoghi a carico della Sig.ra - coniuge deceduto di NT
; il Condominio richiamava espressamente la diversità delle Parte_1
strutture e della loro elasticità.
Alla luce di tali elementi, sostenere che il primo giudice abbia operato in violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato appare quindi difficilmente sostenibile.
Né peraltro il Tribunale ha accertato una eziologia dei movimenti verificatisi nelle strutture poste in adiacenza in maniera non corretta -
eventualmente ricollegabile, secondo quanto prospettato tecnico di parte del
, all'operato del che non avrebbe CP_6 Controparte_7
correttamente manutenuto un collettore fognario, parte questa neanche citata in giudizio, e non invece alle perdite dell'impianto di raccolta CP_5
delle acque piovane - posto che, come evidenziato dalla esaminata motivazione, quest'ultima prescinde da una ricostruzione certa dei predetti movimenti strutturali dei due fabbricati.
Ciò che invece il primo giudice evidenzia, sulla base degli accertamenti compiuti dal c.t.u., è che sarebbe stato proprio il comportamento degli attori a creare le condizioni perché una lieve rotazione rigida del fabbricato condominiale - sia determinata da cause individuate con un criterio probabilistico e non di assoluta certezza - si propagasse, in assenza di un giunto tecnico di dilatazione e/o separazione dei due corpi, all'immobile di loro proprietà.
Del tutto irrilevante appare sul punto la circostanza che il Tribunale
abbia nel contempo rigettato la domanda riconvenzionale del CP_10 [...]
appellato volta a sentir dichiarare illegittimo l'ampliamento edilizio realizzato dagli attori, odierni appellanti, in relazione al proprio edificio ed in aderenza al primo fabbricato;
si tratta infatti di profilo del tutto diverso rispetto a quello in esame che, invece, attiene al fatto che, proprio a causa della incontestata realizzazione di tale ampliamento, si siano create le condizioni per la propagazione dei movimenti strutturali degli edifici e, quindi, per il verificarsi dei danni lamentati.
L'appello appare quindi sul punto del tutto infondato, avendo correttamente operato il primo giudice, in base alle risultanze dell'espletata c.t.u.
Rilevano ancora gli appellanti che, in ogni caso, l'avvenuta chiusura della scala aperta da parte della loro dante causa, con la mancata apposizione di “giunti elastici” - individuata dal Tribunale quale pretesa “causa” della produzione dei danni in questione e, quindi, fatto idoneo a superare la predetta
“presunzione di responsabilità” - non costituiva l'antecedente causale primario ed esclusivo nella produzione dei danni stessi, mancando qualsiasi prova al riguardo, specie sul piano eziologico.
Infatti, essendo stato l'immobile di loro proprietà costruito sul confine in epoca antecedente alla realizzazione da parte del originario CP_6
convenuto dell'edificio condominiale, in applicazione del “principio della prevenzione”, tale edificio avrebbe dovuto, ad avviso di essi appellanti,
rispettare la distanza di tre metri ai sensi e per gli effetti dell'art. 873 c.c.
dall'immobile sopra indicato, o quantomeno dalla menzionata scala aperta, e,
in ogni caso, rispettare la normativa sismica previgente alla costruzione dell'edificio stesso (V. per es. R.D. 23.10.1924 n. 2089; legge 23.11.1962, n. 14
1684) che stabiliva l'obbligo di rispettare in zono sismiche determinate distanze tra fabbricati, il che nella fattispecie in esame non era certo avvenuto.
Pertanto, sul piano eziologico, volendo anche seguire la tesi del
Tribunale, la causa primaria produttiva dei danni in questione era rappresentata proprio dal mancato rispetto da parte del predetto CP_6
delle distanze sopra indicate, essendo evidente che, ove esso CP_6
avesse costruito rispettando le stesse, non sarebbe stato necessario apporre qualsivoglia “giunto elastico” essendo gli immobili di cui si discute già
distaccati sin dalla loro costruzione.
Si tratta ancora una volta di censura del tutto infondata, avendo chiaramente il primo giudice chiarito l'esistenza tra i due fabbricati, prima dell'intervento edilizio realizzato dalla dante causa degli attori, di una intercapedine che, ove opportunamente conservata, avrebbe evitato il propagarsi dei movimenti dei fabbricati - derivanti da vari fattori - che hanno determinato il verificarsi dei danni in questione;
così ricostruiti gli eventi,
appare evidente l'irrilevanza della questione riguardante il rispetto del principio di prevenzione, come posta da parte appellante e sopra riportata.
Ciò posto, il primo giudice, sempre al fine di giustificare il rigetto della domanda, degli attori, ha inoltre anche osservato quanto segue:
“Ulteriore motivo ostativo all'accoglimento della domanda si rinviene
dalla circostanza che l'immobile degli attori, nella parte relativa alle
modificazioni attuate in aderenza all'edificio del convenuto, è sottoposto
all'ordinanza di demolizione 13.4.2006 del Comune di LI (allegata alla
CTU), dal momento che non può essere considerata costruzione quella di cui
sia già stata disposta la demolizione (Cass. 3157/1979). 15
Sul punto, gli attori hanno versato in atti copia del ricorso per motivi
aggiunti proposto dalla loro dante causa innanzi al TAR LI, r.g. n.
1188/2006, avverso la precisata ordinanza, assumendone l'accoglimento con
Decreto 22.3.2011 del Presidente della Repubblica e del correlato parere
9.8.2010 del Consiglio di Stato, pure versati in atti. Sennonché, il giudizio di
cui al citato Decreto, come si evince dallo stesso, è inerente non già
all'ordinanza di demolizione in discorso, bensì ad altro provvedimento del
(ordinanza 6.12.2006, nona n. 3938). Allo stato, pertanto, Controparte_7
sussiste l'ordinanza di demolizione 23.4.2006 del non Controparte_7
risultando agli atti alcun provvedimento del giudice amministrativo in
riferimento all'ordinanza medesima”.
Orbene, con il proprio atto di appello gli istanti deducono ancora una volta che l'avvenuto accoglimento del ricorso proposto dalla loro dante causa avverso il provvedimento di rigetto della pratica di condono edilizio n. 8752
del 3.1.3.1995 - e non questa volta avverso l'ordine di demolizione - avrebbe comportato la conseguente improcedibilità di quest'ultimo.
Orbene, il decreto del Presidente della Repubblica del 22.3.2011 ed il correlato parere del 9.8.2010 del Consiglio di Stato sono riferiti semplicemente all'illegittimità del silenzio serbato dal Controparte_7
sull'istanza di concessione edilizia in sanatoria avanzata in data 31.8.2005 ed art. 36 d.P.R. n. 380/2001; non risulta quindi in alcun modo dagli atti che,
come sembra affermare parte appellante, l'ordine di demolizione sia per ciò
solo venuto meno - con una sorta di richiesta di accertamento incidentale da effettuarsi in questo giudizio - essendo da ritenere infondato il relativo assunto di parte istante. 16
Del tutto irrilevanti appaiono infine i riferimenti di parte appellante riguardanti l'avvenuto accertamento dei danni comunque riscontrati all'interno dell'immobile di loro proprietà, posto che, come sopra evidenziato,
il Tribunale ha escluso, con motivazione che non si ritiene meritevole di censura per le ragioni sopra indicate, la riconducibilità degli stessi alla responsabilità del convenuto, oggi appellato. CP_6
Sulla base di tali considerazioni, stante l'infondatezza di tutti i motivi addotti a sostegno delle censure proposte, l'impugnazione va rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza degli appellanti Parte_1
e , in solido tra loro, e vanno Parte_2 Parte_3
liquidate - in favore dell'appellato , in Controparte_1
persona dell'Amministratore pro – tempore - come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base all'importo riconosciuto con la presente decisione (da €
5.201.00 ad € 26.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate. Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività
istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte degli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_1 17
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Pt_3
dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con citazione del 22.5.2020, nei confronti del
[...] [...]
, in persona dell'Amministratore pro – tempore, avverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di LI Nord n. 6627/2017 dell'8.6.2017, così
provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore del
[...] [...]
, in persona dell'Amministratore pro – Controparte_1
tempore, delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte degli appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
[...]
quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in LI, nella camera di consiglio del 5.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo 18
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo