Sentenza 28 settembre 2004
Massime • 2
La Corte di cassazione, allorchè è chiamata a decidere su un vizio "in procedendo", ha poteri di diretto esame e valutazione degli atti e delle risultanze delle fasi processuali di merito; tuttavia il suo potere di accertamento relativo al fatto processuale può dispiegarsi con ampiezza solo ove il giudice di merito, istituzionalmente deputato ad accertare i fatti, non abbia statuito sul punto, mentre invece, ove la relativa statuizione in fatto sia stata da quel giudice in concreto assunta, la stessa va impugnata davanti alla Corte di cassazione con un mezzo appropriato, quale la denuncia di vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali del giudice di merito e del giudice di legittimità.
L'accertamento della residenza, domicilio o dimora del convenuto effettuato dal giudice di merito non è censurabile in cassazione - se non per vizi della relativa motivazione - in funzione dello scrutinio di validità della notifica dell'atto di citazione, trattandosi di accertamento in fatto riservato al giudice di merito.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/09/2004, n. 19416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19416 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STUDIO ES E AN CA UT associazione professionale, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. ON AM Venuti, elett.te dom.to in Roma, v.le Bruno Buozzi n. 99, presso l'avv. prof. ON D'Alessio, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AM EP, elett.te dom.to in Roma, via Maria Cristina n. 8, presso l'avv. Ferdinando Cappabianca, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2812/00 della Corte di appello di Roma depositata il 12 settembre 2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12 maggio 2004 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'avv. D'Alessio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'avv. Cappabianca, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 25 novembre 1991, l'associazione professionale IO AL e ON AM TI convenne in giudizio EP AR (che assunse poi il cognome AM) per il recupero di un credito di L. 75.800.000 oltre accessori. Nella contumacia del convenuto, l'adito Tribunale di Roma accolse parzialmente la domanda.
Sui gravami di entrambe le parti, la Corte di appello di Roma ha dichiarato nulla la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, conseguentemente, rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. La Corte, osservato che la citazione era stata notificata al convenuto in via del Gesù, n. 70, Roma, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e che lo AM aveva contestato di risiedere all'epoca in quel luogo, per essere, invece, la sua residenza, anche anagrafica, in via di Pietra, n. 70 (sempre in Roma), ha affermato:
che, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in un determinato luogo, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova contraria, il fatto che in quel luogo si trovi la residenza o dimora o domicilio effettivi del destinatario dell'atto;
che era dunque onere del notificante dimostrare che il convenuto risiedeva di fatto in via del Gesù all'epoca della notifica;
che, mentre il notificante non aveva fornito tale dimostrazione, essendo decaduto dalla prova testimoniale dedotta sullo specifico punto, risultava, invece, dalle dichiarazioni dei testi di controparte - ON FI e SE, della cui attendibilità non poteva dubitarsi sol perché il primo era affine e il secondo dipendente dello AM - che quest'ultimo, pur avendo in passato abitato in via del Gesù, si era poi trasferito in via di Pietra quantomeno dal settembre 1990.
Ricorre per Cassazione lo studio AM Venuti articolando un solo motivo, cui resiste con controricorso lo AM. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 140, 353, 354 e 116 c.p.c., vizio di motivazione e nullità della sentenza e del procedimento, censura la sentenza impugnata per aver affermato la nullità della notifica dell'atto di citazione sul presupposto che sarebbe emerso, dalle prove testimoniali, che lo AM, pur avendo sempre abitato in via del Gesù n. 70, avrebbe in realtà trasferito all'epoca dei fatti la propria residenza in via di Pietra n. 70. In proposito osserva:
che è pacifico che lo AM abitava, all'epoca dei fatti per cui è causa, in via del Gesù n. 70;
che dalla relata di notifica dell'atto di citazione non risulta affatto che detto luogo, indicato dal notificante quale residenza, domicilio o dimora del notificando sulla base delle sue conoscenze, non fosse riconducibile al convenuto (tant'à che nella relata non si fa riferimento ad ipotesi di irreperibilità);
che l'incolpevole ignoranza, da parte del notificante, dell'avvenuto trasferimento del destinatario può in concreto assicurare la validità della notificazione (Cass. 5178/1993);
che la conoscenza del luogo di residenza, domicilio o dimora effettivi del destinatario comporta l'obbligo del notificante di eseguire la notifica in tale luogo, attesa l'efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche (Cass. 8681/1998);
che in via di Pietra lo AM aveva non la propria dimora o residenza, bensì il domicilio in cui esercitava ed esercita la professione di commercialista, mentre abitava e dimorava, all'epoca dei fatti per cui è causa, appunto in via del Gesù n. 70;
che la motivazione della sentenza impugnata è censurabile - e per i vizi nella specie denunciati con il ricorso la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto - per aver affermato la nullità della notifica affidandosi esclusivamente a dichiarazioni testimoniali contraddittorie e inattendibili, dati i rapporti di lavoro o di affinità tra lo AM ed i testi, mentre l'unico testimone veramente indifferente, TA SI ZI, non soltanto aveva confermato il rapporto di locazione dell'unità immobiliare in via del Gesù n. 70, intercorrente tra suo padre e lo AM, ma aveva anche precisato che in via di Pietra si trovava esclusivamente lo studio di commercialista dello AM medesimo;
che, infine, Cass. 857/2000 ha escluso il contrasto delle modalità di notificazione previste dall'art. 140 c.p.c. con i principi costituzionali di uguaglianza e di difesa in giudizio. Il ricorso non può essere accolto.
È anzitutto opportuno puntualizzare quanto segue, per sgomberare il campo dai corrispondenti rilievi del ricorrente:
a) la circostanza che lo AM effettivamente risiedesse o dimorasse, all'epoca dei fatti per cui è causa, in via del Gesù n. 70 è in sè tutt'altro che decisiva, dovendo l'accertamento dalla residenza, dimora o domicilio del notificando avere riguardo - come correttamente fa la sentenza impugnata - alla (diversa) data della notifica dell'atto processuale della cui validità si discute;
b) la incolpevole ignoranza dell'avvenuto trasferimento del notificando può, semmai, ove si traduca nella incolpevole ignoranza della sua effettiva residenza, domicilio o dimora, giustificare il ricorso alla procedura di cui all'art. 143, non certo l'esecuzione della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in un luogo estraneo al soggetto interessato (e Cass. 5178/1993, richiamata dal ricorrente, non afferma quanto preteso da quest'ultimo, bensì la validità della notifica eseguita, ex art. 140 c.p.c., nella effettiva abitazione del notificando, ancorché diversa da quella risultante dai registri anagrafici, e la nullità della notificazione eseguita nella residenza anagrafica ove il notificando si sia trasferito altrove e il notificante ne conoscesse, ovvero ne potesse conoscere attivandosi con l'ordinaria diligenza, l'effettiva residenza, domicilio o dimora). Senza considerare che nella specie non risulta, ne' dalla sentenza, ne' dal ricorso, la deduzione nel giudizio di merito della incolpevole buona fede del ricorrente, che non può per la prima volta essere dedotta nel giudizio di legittimità;
c) non qui in discussione il dovere del notificante di eseguire la notifica presso la residenza, domicilio o dimora effettiva, a lui nota (o conoscibile), del notificando e diversa dalla residenza anagrafica, ma si discute, viceversa, dell'ipotesi che la notifica sia stata eseguita in un luogo di non effettiva residenza del notificando;
d) paramenti non è messa in discussione la legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c.. Resta, a questo punto, da esaminare la doglianza del ricorrente incentrata sul rilievo che lo AM abitava effettivamente in via del Gesù n. 70 anche all'epoca della notifica (rilievo, per la verità, non proprio esplicito, ma comunque desumibile dal contesto del ricorso) e che ha dunque errato la Corte di appello a prestar fede alle testimonianze che accreditavano l'avvenuto trasferimento in piazza di Pietra, ove invece lo AM aveva solo lo studio professionale.
il ricorrente sostiene che in proposito la Corte di Cassazione avrebbe ampi poteri di diretto accertamento in fatto. La tesi è però, nella sua ampia prospettazione, errata. Non mancano, per la verità, precedenti di questa stessa Corte che la accreditano, sul rilievo che, vertendosi in materia di error in procedendo, il giudizio di legittimità è esteso al diretto esame delle risultanze processuali (v., ad esempio, la stessa Cass. 5178/1993, richiamata, come si è visto, dal ricorrente ad altro fine;
ma anche Cass. 124/1968, 2894/1971, 60/1988, che ammettono l'accertamento in cassazione della irreperibilità del convenuto ai fini del giudizio sulla validità della notifica della citazione o dalla sentenza di primo grado eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c;
nonché il filone giurisprudenziale - peraltro ampiamente contrastato da pronunce di segno opposto - di cui sono espressione, ad as., Cass. 5383/1990, 8377/2000, 14303/2002, che, sempre sul presupposto della dedotta denuncia di un errore processuale quale la violazione dell'art. 112 c.p.c., ammette la sindacabilità in cassazione della l'interpretazione della domanda data dal giudice di merito). Ritiene, tuttavia, il Collegio di aderire al diverso orientamento (v. la risalente Cass. 640/1966, ma anche le più recenti Cass. 12021/2002 e 17040/2003) che sostiene la non censurabilità, nel giudizio di Cassazione, in funziona dello scrutinio di validità della notifica dell'atto di citazione, dell'accertamento della residenza, domicilio o dimora effettuato dal giudice di merito, trattandosi di accertamento in fatto istituzionalmente riservato a lui e dunque sindacabile soltanto per vizi dalla relativa motivazione. In tale ipotesi, invero, la violazione processuale è soltanto conseguenza della - eventualmente - errata statuizione in fatto del giudica a quo, sulla quale, appunto, essenzialmente e direttamente incide la censura del ricorrente (v. Cass. 3270/1994 e 5085/1998, in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e sindacato sull'interpretazione, rispetti vantante, della domanda e del comportamento processuale della parte di acquiescenza a domanda nuova). Che, poi, il giudice di legittimità abbia, allorché sia chiamato a decidere questioni processuali, poteri di diretto esame e valutazione delle risultanze delle fasi di merito, resta naturalmente vero, soltanto, però va tenuto presente che il suo potere di accertamento relativo al fatto processuale può dispiegarsi con ampiezza solo ove il giudice di merito, istituzionalmente deputato ad accertare i fatti, non abbia statuito sul punto, mentre invece, ove la relativa statuizione in fatto sia stata da quel giudice in concreto assunta, la stessa va impugnata davanti alla Corte di cassazione con un mezzo appropriato, quale la denuncia di vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali del giudice di merito e del giudice di legittimità.
Nella specie, la Corte di appello ha chiaramente accertato che lo AM, alla data della notifica dell'atto di citazione, non abitava in via del Gesù n. 70, perché l'appellato non aveva fornito la relativa prova (essendone decaduto) e perché dalle prove avversarie risultava che lo stesso si era trasferito in via di Pietra n. 70.
Dalla qui ritenuta inaccoglibilità della richiesta di un rinnovato accertamento in fatto da parte di questa Corte, deriva che il ricorrente avrebbe dovuto contrastare detta statuizione con la specifica deduzione di vizi della motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.. Il ricorso, invece, inammissibilmente, per un verso sottolinea circostanze in sè non decisive, quali il mancato riferimento, nella relata di notifica, alla irreperibilità del destinatario (l'implicita affermazione della reperibilità del destinatario nel luogo in cui è eseguita la notifica, insita nella relata ex art. 140 c.p.c., fonda, come esattamente rilevato dalla Corte di appello sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, una mera presunzione suscettibile di prova contraria, che la corte stessa afferma essere stata, appunto, fornita dall'interessato), o il fatto che in via di Pietra 70 lo AM avesse esclusivamente lo studio professionale (oggetto della prova dovuta dal ricorrente non era il fatto che lo AM non abitasse in via di Pietra, bensì il fatto che questi abitasse in via del Gesù, ove la notifica era stata eseguita); per altro verso contesta nel merito la valutazione di attendibilità dei testi compiuta dal giudice a quo e afferma, del tutto genericamente, la contraddittorietà delle loro testimonianze;
tende, infine, a valorizzare la deposizione della teste ZI, ma, ancora una volta, con inammissibile genericità, giacché non riporta testualmente il contenuto della deposizione.
Il ricorso va quindi respinto, con le conseguenza in ordine alle spese della fase di legittimità derivanti dalla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 1.600, di cui 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2004