Cass. civ., sez. I, sentenza 28/09/2004, n. 19416
CASS
Sentenza 28 settembre 2004

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La Corte di cassazione, allorchè è chiamata a decidere su un vizio "in procedendo", ha poteri di diretto esame e valutazione degli atti e delle risultanze delle fasi processuali di merito; tuttavia il suo potere di accertamento relativo al fatto processuale può dispiegarsi con ampiezza solo ove il giudice di merito, istituzionalmente deputato ad accertare i fatti, non abbia statuito sul punto, mentre invece, ove la relativa statuizione in fatto sia stata da quel giudice in concreto assunta, la stessa va impugnata davanti alla Corte di cassazione con un mezzo appropriato, quale la denuncia di vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali del giudice di merito e del giudice di legittimità.

L'accertamento della residenza, domicilio o dimora del convenuto effettuato dal giudice di merito non è censurabile in cassazione - se non per vizi della relativa motivazione - in funzione dello scrutinio di validità della notifica dell'atto di citazione, trattandosi di accertamento in fatto riservato al giudice di merito.

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  • 1Atti giudiziari: la notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio
    Giampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 31 marzo 2018

    Avv. Giampaolo Morini - Il procedimento di notificazione, non potrebbe compiutamente realizzarsi se il legislatore richiedesse sempre la notificazione a mani proprie del notificando. Si pensi al caso in cui il destinatario non venga trovato, poiché assente dalla propria abitazione o domicilio. In tal caso, la difficoltà, magari voluta dal destinatario, finirebbe per ricadere sull'altra parte. A tale scopo la disciplina dell'art. 138, si integra con la disciplina, contenuta nell'art. 139, avente ad oggetto la notificazione nella residenza , nella dimora o nel domicilio. La notifica a mani diverse dal destinatario L'art. 139 cpc prevede che la notificazione possa essere effettuata a mani …

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  • 2Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale?
    Giampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 19 marzo 2018

    Avv. Giampaolo Morini - Innanzitutto, la nozione di residenza è fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (1), le risultanze anagrafiche offrono una mera presunzione. Leggi anche Che differenza c'è tra domicilio e residenza? Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale in caso di difformità Di qui sorge un problema consueto, ovvero, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/09/2004, n. 19416
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19416
Data del deposito : 28 settembre 2004

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