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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/04/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 715/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51
c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDI TERESA ANNA MARIA, come da mandato difensivo in atti e
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. DEGANI CINZIA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 4 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevata, preliminarmente, la presenza di elementi di estraneità (parte resistente nata in Brasile;
entrambe le parti sono residenti in Italia);
ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito:
- in ordine alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, in base all'art. 7 del Reg. 1111/19 UE,
che attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, tenuto conto che, nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nella provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al Regolamento (CE)
n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore della prestazione alimentare,
poiché nel caso di specie genitori e prole risiedono abitualmente in provincia di
Verona;
pagina 2 di 4 passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alle domande formulate dalle parti e ritenuta l'applicabilità della legge italiana:
- quanto alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
(comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), in base all'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, che rinvia alla convenzione dell'Aja del 05/10/61, oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rimanda direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore (nella specie, Italia);
- quanto alla domanda di contributo al mantenimento, in base all'art. 15 del
Regolamento (CE) n. 4/2019, che richiama per le obbligazioni alimentari il Protocollo
dell'Aja del 23/11/2007, il cui art. 3 prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto,
dalla legge italiana, ossia gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile;
dato atto che, nel merito, le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il P.M. nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1440/2020 del
Tribunale di Verona, che per il resto conferma, omologa l'accordo raggiunto dalle parti e , alle Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18/04/25
pagina 3 di 4 Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51
c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDI TERESA ANNA MARIA, come da mandato difensivo in atti e
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. DEGANI CINZIA, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 4 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevata, preliminarmente, la presenza di elementi di estraneità (parte resistente nata in Brasile;
entrambe le parti sono residenti in Italia);
ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito:
- in ordine alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, in base all'art. 7 del Reg. 1111/19 UE,
che attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, tenuto conto che, nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nella provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al Regolamento (CE)
n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore della prestazione alimentare,
poiché nel caso di specie genitori e prole risiedono abitualmente in provincia di
Verona;
pagina 2 di 4 passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alle domande formulate dalle parti e ritenuta l'applicabilità della legge italiana:
- quanto alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
(comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), in base all'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, che rinvia alla convenzione dell'Aja del 05/10/61, oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rimanda direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore (nella specie, Italia);
- quanto alla domanda di contributo al mantenimento, in base all'art. 15 del
Regolamento (CE) n. 4/2019, che richiama per le obbligazioni alimentari il Protocollo
dell'Aja del 23/11/2007, il cui art. 3 prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto,
dalla legge italiana, ossia gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile;
dato atto che, nel merito, le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il P.M. nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1440/2020 del
Tribunale di Verona, che per il resto conferma, omologa l'accordo raggiunto dalle parti e , alle Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18/04/25
pagina 3 di 4 Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4