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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 34046/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 34046/2023 R.G. promossa dalla:
(P. IVA Parte_1
e C.F. ), in persona della Procuratrice P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dall'Avv. Paola
[...]
Polacchini (C.F. ) e dall'Avv. Maria Antonietta Dimagli (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in C.F._2
, Via Quadronno n. 24; Pt_1
RICORRENTE CONTRO la Società (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del socio accomandatario, con sede legale in Cene (BG), Via P.IVA_3
Vittorio Veneto n. 4; RESISTENTE CONTUMACE E CONTRO il Signor (C.F. , in qualità di socio Controparte_1 C.F._3 accomandatario della Società Controparte_1 residente in [...]; RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la Parte_1
Parte_
– Succursale di (nel prosieguo anche solo
[...] Pt_1
pormuoveva la causa nei confronti sia della Controparte_2
(nel prosieguo anche solo , che del socio
[...] CP_1
accomandatario , al fine di sentir accertare e dichiarare Controparte_1
l'inadempimento del contratto di locazione operativa n. 3663712, stipulato in data
5.12.2016, e di ottenere il pagamento gli importi dovuti a titolo di penale per anticipata risoluzione del contratto di tale contratto.
La Società ricorrente esponeva che la ed il suo socio accomandatario CP_1
si erano resi inadempienti nel pagamento di dieci canoni di locazione con scadenza nelle seguenti date: 13.07.2020, 13.09.2020, 13.10.2020, 13.1.2021, 13.3.2021,
13.4.2021, 13.5.2021, 13.6.2021, 13.7.2021 e 13.8.2021, per complessivi € 8.559,80,
IVA inclusa. A seguito di tale inadempimento, la ricorrente inviava comunicazione datata 25.8.2021 di risoluzione del contratto per tale causa e richiedendo, contestualmente, la restituzione dei beni e il pagamento delle somme dovute. Inoltre, successivamente, chiedeva e otteneva nei confronti delle controparti Decreto Ingiuntivo
n. 12125/2022, R.G. n. 24499/2022, emesso in data 13.07.2022 e depositato in data
21.7.2022 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dr. Claudio Antonio
Tranquillo, con il quale si ingiungeva la riconsegna immediata dei beni locati e il pagamento delle somme di cui sopra. A seguito della notificazione del titolo e contemporaneo precetto per la riconsegna, l'esecuzione per la consegna si concludeva con esito positivo e la ricorrente ricavava dalla vendita dei beni recuperati la somma di € 1.500,00, oltre I.V.A., importo che imputava a quanto dovuto dalle Parti resistenti a titolo di indennità risarcitoria per anticipata risoluzione del contratto.
La DLL, pertanto, chiedeva a questo Tribunale: di accertare e dichiarare l'inadempimento dei resistenti al contratto di locazione operative e la condanna dei medesimi al pagamento di € 10.389,31 a titolo di penale residua e di interessi di mora.
La ed il Signor in qualità di socio Controparte_2 Controparte_1
accomandatario, non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito della udienza fissata per la discussione finale, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
In primo luogo, si rileva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti della e, ai sensi dell'articolo 2313 c.c., nei confronti del CP_1
socio accomandatario, Sig. , il quale risponde solidalmente e Controparte_1
illimitatamente delle obbligazioni sociali. Parte_ La ha offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la prova della fondatezza della propria pretesa producendo il contratto di locazione operativa nr. 3663712 del
5.12.2016, avente ad oggetto sei fotocopiatrici Marca IC MI (come ivi meglio descritte), recante timbro e firma della Società resistente, il verbale di consegna, di accettazione e di collaudo dei beni, parimenti recante timbro e fima della Società resistente, nonché le fatture emesse (cfr. doc. nr. 3 di parte ricorrente).
L'importo di € 10.389,31, richiesto da parte ricorrente, è stato calcolato ai sensi dell'articolo 19 delle Condizioni Generali di Contratto, rubricato “Effetti dell'anticipato scioglimento del contratto”, il quale prevede (tra l'altro) che “In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Conduttore a norma dell'articolo 16, il Locatore ha facoltà di richiedere al Conduttore il pagamento immediato e in unica soluzione… omississ … (ii) a titolo di penale, di una somma pari ai canoni ancora dovuti fino alla scadenza del Contratto, indicizzati ove previsto dal Contratto stesso, attualizzati al tasso legale in vigore alla data della risoluzione …omissis… L'importo della penale o dell'indennizzo di cui al n. 19.2 e n. 19.5 del presente articolo sarà in ogni caso decurtato di quanto il Locatore abbia eventualmente ricavato con la vendita o il riutilizzo dei Beni a seguito della restituzione degli stessi al Locatore”.
In particolare del sopra indicato importo complessivo (di Euro 10.389,31) Euro
9.967,66 risultano dovuti a titolo di penale - determinata sottraendo dallo importo di
Euro 11.467,66, dovuto a titolo di penale risarcitoria per anticipata risoluzione del contratto, quello di Euro 1.500,00, pari al corrispettivo incassato per la compravendita dei beni - ed Euro 421,65 risultano dovuti a titolo di interessi di mora, computati sull'importo di Euro 9.976,66, dalla data di vendita del bene al 29.9.2023.
Nel caso di specie, le parti resistenti, non costituendosi in giudizio - pur essendo state formalmente citate - non hanno fornito alcuna prova contraria alle allegazioni di parte ricorrente, così che è possibile affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulti contestato.
Ebbene, il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. C. Cass. nr. 15659/2011; nr. 13533/2001).
Con riferimento alla penale richiesta da parte ricorrente, si evidenzia che essa (cfr. C.
Cass. nr. 470/2014; nr. 23965/2004; nr. 20744/2004) non ha carattere vessatorio e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa sua individuazione sia numerica, che della rubrica, come risultante in atti. La richiesta di tale importo non consente alla Società locatrice di ottenere più di quanto avrebbe ottenuto con il fisiologico andamento del contratto stesso, ovverosia di ottenere un vantaggio dalla risoluzione per inadempimento della controparte, bensì proprio quanto la regolare esecuzione del contratto avrebbe fruttato. Tale richiesta, peraltro, è conforme al principio per il quale, a fronte della risoluzione del contratto, il risarcimento dovuto dal debitore, il cui inadempimento sia allo stesso imputabile, comprende l'equivalente del profitto che il creditore avrebbe conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione (cd. lucro cessante).
Ne consegue che la domanda di parte ricorrente è meritevole di accoglimento per la somma, pari a € 10.389,31, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora computati dal 30.9.2023 sull'importo di € 9.967,66, sino al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti tariffe professionali
(D.M. nr. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
1. accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale della Società
[...]
(C.F. e P. IVA ) e del Signor Controparte_1 P.IVA_3
(C.F. al contratto di locazione Controparte_1 C.F._3
operativa nr. 3663712, stipulato in data 5.12.2016 con la Società ricorrente;
2. condanna la (C.F. e P. Pt_1 Controparte_1
IVA ) e il Signor (C.F. a P.IVA_3 Controparte_1 C.F._3
corrispondere in favore della ricorrente la somma complessiva di € 10.389,31, oltre agli ulteriori interessi di mora computati dal 30.9.2023 sull'importo di €
9.967,66 sino al saldo effettivo;
3. condanna la Società (C.F. e P. Controparte_1
IVA ) e il Signor (C.F. , P.IVA_3 Controparte_1 C.F._3
al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
di (P. IVA e C.F. Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
), in persona della Procuratrice Speciale, che si liquidano in € 237,00 P.IVA_2
per esborsi ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%. I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 14.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta