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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 758 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 10 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. INDIVERI ANNA BEATRICE VIA Parte_1 C.F._1
COTECHINI 120 PORTO SAN GIORGIO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. BERTI RODOLFO CORSO Controparte_1 P.IVA_1
GARIBALDI N. 119 60121 ANCONA
(già Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
conl'Avv. Massimiliano Fraticelli domicilio digitale
APPELLATI
, CP_4 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 575/2023 del 18/07/2023
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha citato in surroga ex art. 1916 c.c. e Controparte_3 Parte_1 CP_4
deducendo che costoro erano responsabili (nella rispettiva qualità di direttore lavori e impresa esecutrice) dei danni subiti da utilizzatore di immobile concessole in Parte_2
locazione finanziaria da Ubi Leasing, in conseguenza dei lavori di scavo e sbancamento diretti ed eseguiti sul terreno confinante di proprietà dai due soggetti nelle indicate qualità. Controparte_5
Nello specifico, l'omessa realizzazione di idonea paratia, da ascrivere a colpa del direttore dei lavori e della ditta esecutrice degli stessi, ha determinato il cedimento del terreno ove è sito l'immobile di proprietà di causando rilevanti lesioni strutturali al fabbricato. Controparte_6
Costituendosi l'Ing. ha citato in manleva chiedendo, per quanto qui ancora di Pt_1 CP_1
interesse, che nella deprecata ipotesi di condanna la medesima lo tenesse indenne sia del risarcimento che delle spese legali.
Il Tribunale ha così deciso: condanna e in via solidale al pagamento in favore di CP_4 Parte_1 [...]
della somma complessiva di euro di €. 280.355 – oltre interessi dalla Controparte_3
pubblicazione della sentenza al saldo;
condanna all'integrale manleva dell'assicurato per le somme CP_1 Parte_1
dallo stesso dovute a;
Controparte_3
condanna , e in via solidale a CP_4 CP_7 Controparte_8
pagare a a titolo di spese di lite la somma di euro 14.103 – oltre Controparte_3
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Ha impugnato dunque la sentenza il lamentando la omessa pronuncia sulla manleva anche delle Pt_1
spese legali;
si è costituita resistendo mentre CP_1 Controparte_2
(già si è costituita solo per chiedere il passaggio in giudicato delle Controparte_3
statuizioni alla medesima favorevoli senza accettare contraddittorio su diverse domande.
cui l'appello è stato notificato con pec presso il difensore di primo grado il 18.09.2023 alle ore CP_9
18:10 non si è costituito onde va dichiarato contumace.
L'appello va accolto per quanto di ragione. ne chiede il rigetto per due ragioni. CP_1
La prima è che (come stabilito dalla Suprema Corte – 21290 del 2022) l'assicurazione deve rimborsare all'assicurato le spese di difesa (nei limiti di un quarto del massimale ex art. 1917 terzo comma c.p.c.)
pagina 2 di 4 ciò che presuppone l'aver sostenuto la spesa e la dimostrazione di ciò: prova che nella fattispecie manca, avendo l'appellante prodotto solo una nota pro forma.
Occorre chiarire che nella fattispecie per la quale la Suprema Corte ha stabilito il citato principio l'assicurato aveva citato la controparte e la assicurazione non era parte in causa. Solo dopo l'esito del giudizio l'assicurato aveva chiesto il rimborso: senza dimostrare che aveva speso.
Il presente caso è diverso: l'assicurato ha chiamato la compagnia in manleva ed ha chiesto che il giudice decidesse sulla medesima e condannasse alle spese della causa, che avrebbe dovuto liquidare lo stesso giudice pronunciando la sentenza (e non lo ha fatto).
Quindi l'avvenuto pagamento delle spese al proprio difensore non era assolutamente condizione della pronuncia che il Tribunale ha semplicemente omesso.
Che il preventivo pagamento delle spese di difesa non sia condizione necessaria della condanna della parte a rifonderle, si evince anche dal tenore dell'art. 91 c.p.c. che prevede, per l'appunto che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”.
Tale disposizione non ostante adoperi il verbo “rimborsare” non è mai stata interpretata come necessitante, al fine della condanna, della prova del previo pagamento.
Sotto altro profilo, si oppone alla condanna al pagamento, sulla scorta della clausola (invero CP_1
presente in tutti i contratti di assicurazione) per cui la compagnia non rimborsa le spese dei legali scelti dall'assicurato.
In disparte il fatto che tale eccezione non è stata sollevata in primo grado e che le condizioni generali di contratto sono state prodotte solo in appello, in violazione del divieto di nova, vi è da considerare come consolidata giurisprudenza di legittimità (compresa la sentenza 21290 del 2022 dianzi citata) ha stabilito che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c..
Dunque l'argomento non può essere tesaurizzato per il giudizio in difetto di valida prova della clausola, ma anche se la prova fosse stata fornita questa Corte, anche d'ufficio, sarebbe stata legittimata a dichiararne la nullità.
Dunque la sentenza impugnata va riformata liquidando a favore di , per la difesa in primo grado, Pt_1
la somma di euro 14.103 – oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge adoperando il medesimo criterio seguito dal primo giudice nella liquidazione a favore di (liquidazione che CP_10
non ha sollevato doglianze) stante la identità di impegno profuso in causa.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di questo grado, soccombente, deve rimborsarle a , come liquidate in CP_1 Pt_1
dispositivo, considerando tre fasi, mentre considerato il tenore delle difese di , verso la quale non CP_2
sono state proposte domande, si ritiene debbano essere integralmente compensate. Nulla invece sulle spese riguardo il contumace.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_11
in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento a favore Controparte_1
di per la difesa in primo grado, della somma di euro 14.103 – oltre rimborso Parte_1
forfettario, IVA e CPA.
Condanna al pagamento delle spese del grado di appello, che liquida in euro Controparte_1
3.966,00 oltre spese vive 15% sg cassa ed iva di legge.
Compensa integralmente le spese con . Controparte_2
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 758 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 10 marzo 2025 e promossa
DA
con l'Avv. INDIVERI ANNA BEATRICE VIA Parte_1 C.F._1
COTECHINI 120 PORTO SAN GIORGIO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. BERTI RODOLFO CORSO Controparte_1 P.IVA_1
GARIBALDI N. 119 60121 ANCONA
(già Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
conl'Avv. Massimiliano Fraticelli domicilio digitale
APPELLATI
, CP_4 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 575/2023 del 18/07/2023
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha citato in surroga ex art. 1916 c.c. e Controparte_3 Parte_1 CP_4
deducendo che costoro erano responsabili (nella rispettiva qualità di direttore lavori e impresa esecutrice) dei danni subiti da utilizzatore di immobile concessole in Parte_2
locazione finanziaria da Ubi Leasing, in conseguenza dei lavori di scavo e sbancamento diretti ed eseguiti sul terreno confinante di proprietà dai due soggetti nelle indicate qualità. Controparte_5
Nello specifico, l'omessa realizzazione di idonea paratia, da ascrivere a colpa del direttore dei lavori e della ditta esecutrice degli stessi, ha determinato il cedimento del terreno ove è sito l'immobile di proprietà di causando rilevanti lesioni strutturali al fabbricato. Controparte_6
Costituendosi l'Ing. ha citato in manleva chiedendo, per quanto qui ancora di Pt_1 CP_1
interesse, che nella deprecata ipotesi di condanna la medesima lo tenesse indenne sia del risarcimento che delle spese legali.
Il Tribunale ha così deciso: condanna e in via solidale al pagamento in favore di CP_4 Parte_1 [...]
della somma complessiva di euro di €. 280.355 – oltre interessi dalla Controparte_3
pubblicazione della sentenza al saldo;
condanna all'integrale manleva dell'assicurato per le somme CP_1 Parte_1
dallo stesso dovute a;
Controparte_3
condanna , e in via solidale a CP_4 CP_7 Controparte_8
pagare a a titolo di spese di lite la somma di euro 14.103 – oltre Controparte_3
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Ha impugnato dunque la sentenza il lamentando la omessa pronuncia sulla manleva anche delle Pt_1
spese legali;
si è costituita resistendo mentre CP_1 Controparte_2
(già si è costituita solo per chiedere il passaggio in giudicato delle Controparte_3
statuizioni alla medesima favorevoli senza accettare contraddittorio su diverse domande.
cui l'appello è stato notificato con pec presso il difensore di primo grado il 18.09.2023 alle ore CP_9
18:10 non si è costituito onde va dichiarato contumace.
L'appello va accolto per quanto di ragione. ne chiede il rigetto per due ragioni. CP_1
La prima è che (come stabilito dalla Suprema Corte – 21290 del 2022) l'assicurazione deve rimborsare all'assicurato le spese di difesa (nei limiti di un quarto del massimale ex art. 1917 terzo comma c.p.c.)
pagina 2 di 4 ciò che presuppone l'aver sostenuto la spesa e la dimostrazione di ciò: prova che nella fattispecie manca, avendo l'appellante prodotto solo una nota pro forma.
Occorre chiarire che nella fattispecie per la quale la Suprema Corte ha stabilito il citato principio l'assicurato aveva citato la controparte e la assicurazione non era parte in causa. Solo dopo l'esito del giudizio l'assicurato aveva chiesto il rimborso: senza dimostrare che aveva speso.
Il presente caso è diverso: l'assicurato ha chiamato la compagnia in manleva ed ha chiesto che il giudice decidesse sulla medesima e condannasse alle spese della causa, che avrebbe dovuto liquidare lo stesso giudice pronunciando la sentenza (e non lo ha fatto).
Quindi l'avvenuto pagamento delle spese al proprio difensore non era assolutamente condizione della pronuncia che il Tribunale ha semplicemente omesso.
Che il preventivo pagamento delle spese di difesa non sia condizione necessaria della condanna della parte a rifonderle, si evince anche dal tenore dell'art. 91 c.p.c. che prevede, per l'appunto che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”.
Tale disposizione non ostante adoperi il verbo “rimborsare” non è mai stata interpretata come necessitante, al fine della condanna, della prova del previo pagamento.
Sotto altro profilo, si oppone alla condanna al pagamento, sulla scorta della clausola (invero CP_1
presente in tutti i contratti di assicurazione) per cui la compagnia non rimborsa le spese dei legali scelti dall'assicurato.
In disparte il fatto che tale eccezione non è stata sollevata in primo grado e che le condizioni generali di contratto sono state prodotte solo in appello, in violazione del divieto di nova, vi è da considerare come consolidata giurisprudenza di legittimità (compresa la sentenza 21290 del 2022 dianzi citata) ha stabilito che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c..
Dunque l'argomento non può essere tesaurizzato per il giudizio in difetto di valida prova della clausola, ma anche se la prova fosse stata fornita questa Corte, anche d'ufficio, sarebbe stata legittimata a dichiararne la nullità.
Dunque la sentenza impugnata va riformata liquidando a favore di , per la difesa in primo grado, Pt_1
la somma di euro 14.103 – oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge adoperando il medesimo criterio seguito dal primo giudice nella liquidazione a favore di (liquidazione che CP_10
non ha sollevato doglianze) stante la identità di impegno profuso in causa.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di questo grado, soccombente, deve rimborsarle a , come liquidate in CP_1 Pt_1
dispositivo, considerando tre fasi, mentre considerato il tenore delle difese di , verso la quale non CP_2
sono state proposte domande, si ritiene debbano essere integralmente compensate. Nulla invece sulle spese riguardo il contumace.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_11
in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento a favore Controparte_1
di per la difesa in primo grado, della somma di euro 14.103 – oltre rimborso Parte_1
forfettario, IVA e CPA.
Condanna al pagamento delle spese del grado di appello, che liquida in euro Controparte_1
3.966,00 oltre spese vive 15% sg cassa ed iva di legge.
Compensa integralmente le spese con . Controparte_2
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4