CASS
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 39400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39400 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL MA, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Antonio Domenico Giovanni Fiore, sostituto processuale dell'avv. Anna Maria Marinelli - di ufficio;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, emessa in data 16/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere ON LE;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Manfrolla per la parte civile ID SI AO;
lette le conclusioni del difensore della parte civile ID SI AO, avv. Biase Manfrolla, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la conferma delle statuizioni civili e la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, come da D.M. in materia, oltre accessori di legge. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39400 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 08/07/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 16/04/2024 n. 1771 la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato MA AL, dichiarando l'esecutività della sentenza emessa il 03/02/2023 dal Tribunale di Foggia di condanna dell'imputato per il reato di truffa commesso in Foggia il 19 aprile 2017, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute, anche nel secondo grado, dalla parte civile SI AO ID. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce l'omessa notifica del dispositivo della sentenza di appello al domicilio eletto dall'imputato e la notifica esclusiva al difensore tramite p.e.c. ai sensi dell'art. 161, quarto comma, c.p.p., non preceduto dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di domicilio dell'imputato, con conseguente nullità assoluta della vocatio in ius, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, in violazione del diritto al giusto processo garantito dall'art. 111 cost e dall'art.6 della CEDU. 2.2 Con il secondo motivo, si eccepisce la nullità della notifica della sentenza al difensore a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. in quanto non preceduta dal tentativo infruttuoso di notifica presso il domicilio eletto dall'imputato, osservando che si tratta di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non supportata da una congrua motivazione, in violazione dell'articolo 125 cod. proc. pen.. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), in merito alla mancata assoluzione per speciale tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. e "in via gradata", deducendo il vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni. 4. In ordine ai primi due motivi di ricorso, va rilevato che agli atti risulta che l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore di ufficio avv. A.M. Marinelli con regolare notifica della sentenza, correttamente eseguita, per l'imputato, presso il difensore stesso, e, parimenti, con regolare notifica della sentenza al difensore anche in proprio. Premesso ciò, il ricorrente lamenta di non avere ricevuto la notifica del "dispositivo" della sentenza. L'art. 23-bis, comma 3, legge n. 176/2020 prevede che: «Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti». L'art. 23, comma 9 stabilisce, tra l'altro, che: «L.] dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile». 2 Gli eventuali vizi nella notifica del dispositivo, dunque, non costituiscono causa di nullità della sentenza, ma possono incidere sui termini per l'impugnazione della medesima, con la conseguenza che il ricorso è, sul punto, manifestamente infondato. In ogni caso, il vizio è assorbito dall'intervenuta tempestiva impugnazione della sentenza di appello, della quale il ricorrente ha dunque conosciuto il contenuto, attaccando, con il terzo e il quarto motivo di ricorso, anche i punti della sentenza relativi all'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'invocata assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod pen., rispetto ai quali il ricorso lamenta il difetto di motivazione. 4.1. In ordine al terzo e al quarto motivo di ricorso, con i quali si lamenta il vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata assoluzione per speciale tenuità del fatto, va rilevato che, in realtà, la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per totale genericità dei motivi, mancando l'indicazione di qualsivoglia elemento del caso concreto in base al quale il giudice del merito avrebbe dovuto valutare la meritevolezza delle invocate circostanze ovvero la speciale tenuità del fatto. In effetti, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, e come si desume dall'atto di appello, i relativi istituti sono stati invocati in modo del tutto generico, senza riferimenti alle circostanze del caso concreto (p. 3 sentenza impugnata). 4.2. Mette conto ricordare, in proposito, che la previsione di cui all'art. 581 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017), già prima della riforma TA (entrata in vigore il 30 dicembre 2022) ha introdotto più stringenti oneri di specificità dell'impugnazione prevedendo, a pena di inammissibilità, l'obbligo in capo all'appellante di indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare, le richieste avanzate al giudice dell'appello ed i motivi in fatto e in diritto che sostengono tali richieste. Anche i successivi interventi del legislatore si sono mossi nell'ottica del rafforzamento della regula iuris della necessaria specificità dei motivi di appello: il d. Igs. n. 150 del 2022 - modificando nuovamente sul testo dell'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen.- ha reso ancora più esplicito il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, testualmente prevedendo che si ha «mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono stati enunciati in forma puntale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». 5. Alla luce di quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. Consegue, altresì, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile ID SI AO, costituita nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all'attività svolta. 3 Il Consigliere estensore ON LE tíié
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ID SI AO, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, 08/07/2025.
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, emessa in data 16/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere ON LE;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Manfrolla per la parte civile ID SI AO;
lette le conclusioni del difensore della parte civile ID SI AO, avv. Biase Manfrolla, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la conferma delle statuizioni civili e la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, come da D.M. in materia, oltre accessori di legge. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39400 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 08/07/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 16/04/2024 n. 1771 la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato MA AL, dichiarando l'esecutività della sentenza emessa il 03/02/2023 dal Tribunale di Foggia di condanna dell'imputato per il reato di truffa commesso in Foggia il 19 aprile 2017, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute, anche nel secondo grado, dalla parte civile SI AO ID. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce l'omessa notifica del dispositivo della sentenza di appello al domicilio eletto dall'imputato e la notifica esclusiva al difensore tramite p.e.c. ai sensi dell'art. 161, quarto comma, c.p.p., non preceduto dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di domicilio dell'imputato, con conseguente nullità assoluta della vocatio in ius, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, in violazione del diritto al giusto processo garantito dall'art. 111 cost e dall'art.6 della CEDU. 2.2 Con il secondo motivo, si eccepisce la nullità della notifica della sentenza al difensore a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. in quanto non preceduta dal tentativo infruttuoso di notifica presso il domicilio eletto dall'imputato, osservando che si tratta di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non supportata da una congrua motivazione, in violazione dell'articolo 125 cod. proc. pen.. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), in merito alla mancata assoluzione per speciale tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. e "in via gradata", deducendo il vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni. 4. In ordine ai primi due motivi di ricorso, va rilevato che agli atti risulta che l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore di ufficio avv. A.M. Marinelli con regolare notifica della sentenza, correttamente eseguita, per l'imputato, presso il difensore stesso, e, parimenti, con regolare notifica della sentenza al difensore anche in proprio. Premesso ciò, il ricorrente lamenta di non avere ricevuto la notifica del "dispositivo" della sentenza. L'art. 23-bis, comma 3, legge n. 176/2020 prevede che: «Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti». L'art. 23, comma 9 stabilisce, tra l'altro, che: «L.] dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile». 2 Gli eventuali vizi nella notifica del dispositivo, dunque, non costituiscono causa di nullità della sentenza, ma possono incidere sui termini per l'impugnazione della medesima, con la conseguenza che il ricorso è, sul punto, manifestamente infondato. In ogni caso, il vizio è assorbito dall'intervenuta tempestiva impugnazione della sentenza di appello, della quale il ricorrente ha dunque conosciuto il contenuto, attaccando, con il terzo e il quarto motivo di ricorso, anche i punti della sentenza relativi all'invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'invocata assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod pen., rispetto ai quali il ricorso lamenta il difetto di motivazione. 4.1. In ordine al terzo e al quarto motivo di ricorso, con i quali si lamenta il vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata assoluzione per speciale tenuità del fatto, va rilevato che, in realtà, la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per totale genericità dei motivi, mancando l'indicazione di qualsivoglia elemento del caso concreto in base al quale il giudice del merito avrebbe dovuto valutare la meritevolezza delle invocate circostanze ovvero la speciale tenuità del fatto. In effetti, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, e come si desume dall'atto di appello, i relativi istituti sono stati invocati in modo del tutto generico, senza riferimenti alle circostanze del caso concreto (p. 3 sentenza impugnata). 4.2. Mette conto ricordare, in proposito, che la previsione di cui all'art. 581 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017), già prima della riforma TA (entrata in vigore il 30 dicembre 2022) ha introdotto più stringenti oneri di specificità dell'impugnazione prevedendo, a pena di inammissibilità, l'obbligo in capo all'appellante di indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare, le richieste avanzate al giudice dell'appello ed i motivi in fatto e in diritto che sostengono tali richieste. Anche i successivi interventi del legislatore si sono mossi nell'ottica del rafforzamento della regula iuris della necessaria specificità dei motivi di appello: il d. Igs. n. 150 del 2022 - modificando nuovamente sul testo dell'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen.- ha reso ancora più esplicito il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, testualmente prevedendo che si ha «mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono stati enunciati in forma puntale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». 5. Alla luce di quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. Consegue, altresì, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile ID SI AO, costituita nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all'attività svolta. 3 Il Consigliere estensore ON LE tíié
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ID SI AO, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, 08/07/2025.