Articolo 6 della Legge 8 novembre 1986, n. 752
Articolo 5Articolo 7
Versione
14 novembre 1986
Art. 6. 1. Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa, che saranno previste nel Piano forestale nazionale, e' destinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
2. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 4; si applica altresi' la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo.
Entrata in vigore il 14 novembre 1986
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