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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 11464/2024 R.G. tra
- con l'avv. Sara FRANCHINO Parte_1
PARTE APPELLANTE
e
- con l'avv. Giorgio PRETE e l'avv. Mauro LONGO Controparte_1
PARTE APPELLATA
All'udienza del 19/03/2025 alle ore 12.45 innanzi alla dott.ssa Silvia Semini, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Sara FRANCHINO;
per parte appellata l'avv. PRETE.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. FRANCHINO precisa le conclusioni come da atto di citazione e chiede di poter esibire il programma di gestione di redazione degli atti da cui si evince la data di creazione dei files;
aggiunge di non essere in grado di esibire le buste di invio del file, dichiara di avere creato il file relativo all'iscrizione a ruolo il 21.6.2024 ed esibisce, al
Giudice e all'avv. Prete, sul proprio computer il programma di redazione degli atti SLPCT con l'elenco delle buste create nel mese di giugno 2024, da cui risulta la busta 06-21 appello mentre non risulta altra busta creata il 25 giugno 2024; dichiara di Parte_1 avere trasmesso il file la stessa data di creazione dello stesso, ovvero il 21 giugno 2024
e su richiesta del giudice dichiara di non avere più le tre buste relative alle ricevute dell'invio, mentre non è mai stata trasmessa la quarta ricevuta.
pagina 1 di 12 L'avv. PRETE si oppone all'esibizione in ogni caso tardiva, rileva che la creazione della busta è un'attività che si svolge all'interno del proprio studio, sul proprio computer e poi la busta deve essere inviata con una pec di deposito;
aggiunge che se la pec viene inviata devono arrivare i tre messaggi di ricezione e poi la quarta ricevuta, per cui in mancanza delle ricevute/comunicazioni l'invio deve ritenersi non avvenuto;
insiste nelle conclusioni in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, dato atto che le parti si sono allontanate, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11464/24 R.G., promossa da:
c.f. - con l'avv. Sara Franchino Parte_1 C.F._1
per delega 23.8.2023 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE APPELLANTE -
-
contro
-
c.f. - con gli avv.ti Mauro Longo e Giorgio CP_1 C.F._2
Prete per delega 16.11.2022 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE APPELLATA -
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 74 pubblicata in data
11.1.2024 nel proc. n. 7490/23 R.G.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza 19.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione, avanti il Giudice di Pace di Torino, avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (n. 9831 del 19.12.2022 – proc. n. 15923/22 R.G.), con cui è stata condannata al pagamento in favore di della somma di € CP_1
5.000,00, oltre spese legali: somma richiesta a titolo di restituzione del doppio della pagina 3 di 12 caparra confirmatoria, corrisposta dal ricorrente a seguito dell'accettazione della proposta d'acquisto dell'immobile sito in Rivoli, Via Gatti 34, proposta non seguita dalla stipula del contratto definitivo per asserito inadempimento della parte venditrice, in quanto (nella prospettazione posta a fondamento della domanda monitoria), trattandosi di edilizia convenzionata in proprietà superficiaria, la parte venditrice si era impegnata a riscattare, entro la data del rogito prevista nella proposta, la quota di terreno su cui sorge l'immobile, acquisto non avvenuto.
A fondamento della proposta opposizione ha allegato Parte_1
quanto segue:
. nell'aprile 2016 ella accettava la proposta di acquisto, da parte di , CP_1 dell'immobile in proprietà superficiaria di edilizia convenzionata sito in Rivoli, Via Gatti
34, proposta avente ad oggetto il trasferimento del diritto di superficie a fronte del pagamento del prezzo di € 116.000,00, essendo chiaramente precisato che si trattava di bene di edilizia convenzionata in proprietà superficiaria;
. era prevista una caparra confirmatoria pari ad € 2.500,00, con termine (non essenziale) per la stipula del definitivo al 31.12.2016, condizionandosi la conclusione della vendita all'approvazione di mutuo bancario in favore del promissario acquirente;
. in calce al contratto, era apposta una nota con cui parte attrice si impegnava al riscatto della proprietà del terreno con il Comune di Rivoli entro il rogito;
. la caparra confirmatoria operava solo con riguardo al trasferimento della proprietà superficiaria, non in relazione all'impegno di riscatto della proprietà su cui insisteva il diritto di superficie negoziato, non rappresentando l'impegno al riscatto un adempimento essenziale ai fini della conclusione del contratto;
. nel periodo immediatamente successivo alla sottoscrizione del preliminare il Comune di Rivoli bloccava i riscatti dei terreni, con l'intendimento di riformulare i criteri per la determinazione dei corrispettivi per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie comprese in ambito P.e.e.p., ed il relativo iter si concludeva solo nell'ottobre 2016;
. a quel punto l'agenzia immobiliare, che seguiva la compravendita, faceva protocollare
(in data 22.12.2016) presso il Comune di Rivoli la domanda di riscatto del terreno relativo alla proprietà superficiaria;
pagina 4 di 12 . della vicenda amministrativa relativa al riscatto del terreno e delle relative tempistiche era costantemente informato il promissario acquirente, anche grazie ai contatti tenuti dall'agenzia immobiliare;
. il promissario acquirente, per propria arbitraria scelta, rifiutava di concludere il contratto definitivo in assenza del riscatto del terreno su cui insisteva la proprietà superficiaria, pretendeva che il definitivo avesse luogo dopo l'avvenuto riscatto col Comune, le parti concordavano quindi di posticipare la data del contratto definitivo all'esito della procedura di riscatto del bene e successivamente, in seguito al guastarsi dei rapporti tra le parti, il promissario acquirente decideva di venir meno all'impegno d'acquisto.
La parte opponente ha quindi riferito di non avere mai ricevuto la comunicazione del recesso tramite la raccomandata, prodotta in sede monitoria, ne ha comunque contestato il contenuto ed ha sostenuto che la parte resasi inadempiente era il sig.
, donde il proprio diritto di trattenere la caparra;
ha aggiunto che, avendo interesse CP_1
alla conclusione del definitivo, aveva stipulato un contratto di locazione per trasferirsi con la famiglia in una nuova abitazione, versando una caparra andata persa a causa della mancata conclusione dell'atto di compravendita, ed aveva poi venduto l'immobile di Via Gatti 34 ad un prezzo notevolmente inferiore a quello pattuito col convenuto opposto: ha insistito sul fatto di non aver posto in essere alcun inadempimento, avendo al contrario esercitato legittimamente il diritto di recesso con conseguente ritenzione della caparra versata;
ha ribadito che il mancato riscatto del diritto di piena proprietà si era verificato non per colpa propria, ma per impossibilità a lei non imputabile, da ricondursi all'operato dell'Amministrazione (stante la revisione dei coefficienti di riscatto), non essendole dunque addebitabile alcun rimprovero ed avendo piuttosto controparte violato l'art. 1175 c.c.; ha eccepito l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c., non essendo controparte titolare di un diritto di credito, in ogni caso non liquido, né certo o esigibile, donde la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e di revoca del decreto ingiuntivo opposto con accertamento della legittimità del recesso dell'opponente e del suo diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria.
si è costituto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, CP_1
chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto: ha contestato la ricostruzione dei fatti proposta da controparte, sottolineando che la proposta d'acquisto pagina 5 di 12 formulata in data 15.4.2016, accettata da controparte, si riferiva alla proprietà dell'immobile, come risultante dal punto 2 del documento ed anche, tra l'altro, dalla previsione, contenuta nelle note in calce, secondo cui “la parte venditrice si impegna entro e non oltre il rogito a riscattare la quota di terreno dal Comune di Rivoli inerente gli immobili di cui sopra”, ciò a conferma dell'intento delle parti di procedere con la compravendita della proprietà piena, essendosi dunque obbligato controparte, accettando la proposta di acquisto, ad ottenere la proprietà piena dell'immobile prima del rogito notarile, per poi procedere con il suo trasferimento a favore del Sig. , del CP_1
tutto irrilevanti dovendosi ritenere eventuali ritardi della pubblica amministrazione.
Parte opposta ha osservato che i documenti in atti provano che l'opponente ha ricevuto la comunicazione di recesso;
ha evidenziato che la promissaria venditrice non ha potuto provvedere al riscatto del terreno non per impossibilità sopravvenuta, bensì per propria colpa, non essendosi informata per tempo sulla posizione del Comune di Rivoli e sulle tempistiche del riscatto medesimo;
ha ritenuto l'importo ingiunto certo, liquido ed esigibile, trattandosi di somma calcolata a seguito del recesso, sulla base delle previsioni di cui all'art. 1385 c.c. e del contratto preliminare stipulato in forma scritta dalle parti;
ha invocato l'art. 96 c.p.c. e chiesto il rigetto delle domande avversarie con conferma del decreto opposto.
In corso di causa, rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. e ritenuta la natura documentale della causa, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito di memoria conclusiva;
quindi con sentenza n. 74, pubblicata in data
11.1.2024, il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione proposta (con conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente alla refusione in favore dell'opposto delle spese di lite) per i seguenti motivi:
. il tenore letterale dell'atto, accettato e sottoscritto dall'opponente, era chiaro nel cristallizzare la volontà di acquisto della piena proprietà dell'immobile con cantina e box, non la semplice proprietà superficiaria, costituendo la data del rogito - con la formula
“entro e non oltre” - termine essenziale per il riscatto della proprietà del terreno;
. stante l'inadempimento della promittente venditrice, il promissario acquirente ha correttamente inviato comunicazione di recesso all' indirizzo di residenza, maturando il diritto, ex art. 1385 c.c., alla restituzione del doppio della caparra.
pagina 6 di 12 2. Il giudizio di secondo grado.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha proposto Parte_1
appello, per le seguenti ragioni:
1. violazione degli artt. 1346 e 1455 c.c. in relazione all'oggetto dell'atto preliminare e della caparra riferiti alla proprietà superficiaria, nonché invalidità del recesso stante la scarsa importanza dell'eventuale inadempimento;
2. erronea delibazione in ordine all'oggetto e alla natura essenziale del termine con violazione degli artt. 1456 e 1457 c.c.;
3. omessa motivazione sulle eccezioni di impossibilità sopravvenuta per factum principis nonché di nullità del decreto ingiuntivo e di assenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c.
L'appellante ha sottolineato come la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto valido e giustificato il recesso contrattuale del promissario acquirente, ritenendo erroneamente che l'oggetto del preliminare di vendita fosse il diritto di piena proprietà e non la mera proprietà superficiaria, senza considerare in ogni caso che il mancato riscatto del terreno, nell'assetto negoziale e con riferimento all'importanza del contratto, non integra il requisito del grave inadempimento stabilito dall'art. 1455 c.c.; ha ribadito che come documentalmente risultante (essendo flaggata la dicitura 'edilizia convenzionale in proprietà superficiaria') l'oggetto del preliminare era relativo ad una proprietà superficiaria e che l'impegno al riscatto del terreno era una clausola del tutto secondaria nell'assetto negoziale, non emergendo in alcun modo dai documenti (né dalla denegata istruttoria) che i contraenti non avrebbero proceduto alla stipula del contratto in assenza dell'impegno al riscatto del terreno;
ha poi sottolineato che il termine indicato nel preliminare di vendita per il trasferimento del bene non era indicato come termine essenziale, avendo inoltre il giudice di primo grado confuso la dicitura
“entro e non oltre”, prevista per il solo riscatto, col termine di conclusione del contratto definitivo (“entro la data del 31/12/2016”) ed ha evidenziato tutti gli elementi idonei ad escludere un accordo tra le parti in ordine alla natura essenziale del termine (oltre a non essere – per giurisprudenza costante – l'espressione 'entro e non oltre' da sola probante di tale natura, in assenza di una istruttoria sul punto, avendo il giudice di primo grado escluso tutte le istanze istruttorie avanzate dalla difesa).
pagina 7 di 12 L'appellante ha poi sottolineato l'errore in procedendo commesso dal giudice di primo grado, per non avere valutato la sussistenza della allegata causa di impossibilità ad essa non imputabile e per non avere neppure statuito in merito alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto: il convenuto avrebbe dovuto ottenere prima una pronuncia costitutiva attestante l'inadempimento della controparte, per poi procedere in via monitoria con la pretesa del pagamento della caparra, donde la carenza – nel caso di specie - dei presupposti di azionabilità della procedura monitoria.
Parte attrice ha avanzato, infine, istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c., dando atto che il convenuto aveva già avviato un tentativo di esecuzione attraverso pignoramento presso terzi del conto corrente bancario dell'attrice - conto dove viene versato l'assegno mensile pensionistico percepito dall'attrice e che, allo stato, rappresenta l'unica entrata dell'intero gruppo familiare;
ha quindi concluso chiedendo la riforma della impugnata sentenza ed ha richiamato le conclusioni, istruttorie e di merito, assunte nel giudizio di primo grado.
Si è costituito nel giudizio di appello , richiamando le difese già svolte CP_1
in primo grado ed i documenti tutti prodotti, chiedendo la conferma della sentenza appellata nel presente giudizio: in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda, denunciando la tardività dell'iscrizione al ruolo del fascicolo di causa;
nel merito, ha ribadito che il contratto, letto ed interpretato nella sua interezza, con tutte le clausole che lo compongono, rende evidente come la compravendita avesse ad oggetto la piena proprietà dell'immobile, aggiungendo come il fatto che la descrizione dell'immobile faccia riferimento al regime edilizio di 'edilizia convenzionata in proprietà superficiaria' non significa che il contratto avesse ad oggetto esclusivamente il diritto di superficie, essendo invece sua intenzione acquistare la piena proprietà dell'immobile, composta da diritto di superficie e proprietà del terreno, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
L'appellante ha ritenuto parimenti evidente come il convenuto intendesse impegnarsi a procedere all'acquisto della piena proprietà dell'immobile solo qualora questa fosse garantita dalla venditrice mediante il riscatto del terreno dal Comune di Rivoli entro il rogito notarile, tant'è vero che la proposta comprendeva altresì la quota di comproprietà sulle parti comuni, considerando evidentemente anche il terreno su cui sorge l'edificio pagina 8 di 12 (essendo l'esiguo costo del riscatto incluso nella somma concordata nel compromesso); ha insistito sulla natura essenziale del termine convenuto, anche in virtù delle tempistiche dettate dalla banca per la concessione del prestito e delle scadenze derivanti dalle delibere di erogazione da parte degli organi bancari;
ha infine sottolineato che il recesso operato era stato regolarmente comunicato all'attrice e che non era rilevabile alcuna impossibilità sopravvenuta a lei riferibile, dal momento che l'impossibilità sopravvenuta è relativa ad eventi del tutto imprevedibili al momento della stipula del contratto, mentre la posizione del Comune di Rivoli sull'argomento avrebbe ben potuto essere conosciuta preventivamente dalla venditrice, se costei si fosse rivolta agli uffici competenti in tempo utile prima di procedere con l'accettazione della proposta;
ha infine precisato di non essere mai stato tenuto al corrente della situazione, dal momento che nessuna comune comunicazione gli era mai giunta da parte dell'attrice o dell'agenzia intervenuta.
Parte appellata ha quindi ribadito la legittimità della domanda monitoria, essendo l'importo ingiunto certo, liquido ed esigibile, ed ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità dell'appello e nel merito il rigetto dello stesso, con conseguente conferma della sentenza appellata, nonché il rigetto delle istanze avversarie di sospensione.
All'esito dell'udienza di comparizione, rigettata l'istanza di rimessione in termini proposta dall'appellante, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
************
Dispone l'art. 348 c.p.c. che “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se
l'appellante non si costituisce in termini”.
Per giurisprudenza costante “La sanzione processuale dell'improcedibilità è … diretta a colpire l'inattività della parte (Cass. 5012/1979), con la finalità di garantire, in conformità
a quanto prescritto dall'art.111 Cost., il giusto processo e dunque la sua ragionevole durata, sollecitando il regolare e tempestivo esercizio del diritto di difesa (cfr. anche in generale sulla portata applicativa della norma in questione Cass. S.U. 10864/2011;
Cass. 33601/2022; Cass. 9269/2023; Cass.8951/2023)” (cfr. Cass. n. 19093/24).
pagina 9 di 12 Ancora, “In tema di appello la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione, e non anche all'inosservanza delle sue forme, atteso che, al riguardo, opera il principio della generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo. Tale principio incontra, tuttavia, il limite per il quale dagli atti presenti nel fascicolo deve risultare il momento della notifica dell'atto di appello. Ciò in quanto l'articolo 347 del Cpc, in combinato disposto con l'articolo 165 del
Cpc, esige che la costituzione dell'appellante avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione, termine che decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell'appellato” (cfr. Cass. n. 34792/23).
Ebbene, nel caso di specie, notificato l'atto di citazione in appello in data 11.6.2024,
l'appellante si è costituito in data 25.6.2024, oltre il termine di dieci giorni: ai sensi dell'art. 347 c.p.c. “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per
i procedimenti davanti al tribunale”, dunque trova applicazione l'art. 165 c.p.c. relativo alla costituzione dell'attore, in forza del quale quest'ultimo “entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio … iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione”.
Come enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “La mancata costituzione in termini dell'appellante, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ., comma 1, nel testo sostituito
- con efficacia dal 30 aprile 1995 - dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54, infatti, determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 171 cod. proc. civ., comma 2, con la conseguente possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, qualora l'appellato si sia costituito nei termini. Il richiamo alle forme ed ai termini del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347 cod. proc. civ., comma 1, deve ritenersi riferito solo agli artt. 165
e 166 cod. proc. civ., mentre la previsione dell'art. 171 cod. proc. civ., comma 2, è incompatibile con il tenore dell'art. 348 cod. proc. civ., il quale esclude, in ogni caso, la possibilità di una ritardata costituzione di una delle parti, o l'applicazione dell'istituto dell'estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell'altra parte” (cfr. Cass.
SU n. 10864/11).
pagina 10 di 12 A seguito dell'eccezione di parte appellata, parte attrice ha quindi formulato (in data 3.12.2024) istanza di rimessione in termini, allegando documentazione attestante possibili anomalie / malfunzionamenti / rallentamenti nei servizi telematici dal 17.6.2024 ed ancora il 19.6.2024 (ma 'in corso di risoluzione'): come già osservato in corso di causa, l'appellante non ha in alcun modo documentato la data non tanto di creazione del file (l'esibizione in giudizio, all'udienza di discussione, pare dimostrare la creazione il
21.6.2024) ma soprattutto di 'tentato' deposito del file, contenente l'atto di citazione in appello notificato con i relativi documenti.
Appare ultroneo osservare che la mera 'creazione' o predisposizione del file non fornisce la prova dell'invio in pari data dello stesso, non essendovi alcun automatismo tra i due eventi (creazione e trasmissione) e richiedendo l'invio una distinta attività da parte del difensore: attività da documentare attraverso l'allegazione delle ricevute di accettazione relative, ricevute non prodotte dalla parte interessata.
Deve pertanto rilevarsi la tardiva costituzione dell'appellante, con conseguente applicazione dell'art. 348 c.p.c. e pronuncia dell'improcedibilità dell'appello con sentenza, ai sensi dell'art. 348, 2° comma c.p.c., all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., giusta la previsione dell'art. 350, 3° comma c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14, come modificato dal DM n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni trattate e all'attività svolta: così applicandosi i valori medi ridotti dello scaglione relativo, per le fasi di studio, introduttiva e (ridotti in misura più rilevante) per la fase decisionale.
Sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/02, a norma del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 74/24 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 11.1.2024 nel proc.
n. 7490/23 R.G.;
- condanna a corrispondere ad le spese Parte_1 CP_1 del presente grado, che liquida in € 1.063,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 con riferimento alla parte appellante.
Così deciso in Torino, in data 19.3.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
pagina 12 di 12
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 11464/2024 R.G. tra
- con l'avv. Sara FRANCHINO Parte_1
PARTE APPELLANTE
e
- con l'avv. Giorgio PRETE e l'avv. Mauro LONGO Controparte_1
PARTE APPELLATA
All'udienza del 19/03/2025 alle ore 12.45 innanzi alla dott.ssa Silvia Semini, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Sara FRANCHINO;
per parte appellata l'avv. PRETE.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. FRANCHINO precisa le conclusioni come da atto di citazione e chiede di poter esibire il programma di gestione di redazione degli atti da cui si evince la data di creazione dei files;
aggiunge di non essere in grado di esibire le buste di invio del file, dichiara di avere creato il file relativo all'iscrizione a ruolo il 21.6.2024 ed esibisce, al
Giudice e all'avv. Prete, sul proprio computer il programma di redazione degli atti SLPCT con l'elenco delle buste create nel mese di giugno 2024, da cui risulta la busta 06-21 appello mentre non risulta altra busta creata il 25 giugno 2024; dichiara di Parte_1 avere trasmesso il file la stessa data di creazione dello stesso, ovvero il 21 giugno 2024
e su richiesta del giudice dichiara di non avere più le tre buste relative alle ricevute dell'invio, mentre non è mai stata trasmessa la quarta ricevuta.
pagina 1 di 12 L'avv. PRETE si oppone all'esibizione in ogni caso tardiva, rileva che la creazione della busta è un'attività che si svolge all'interno del proprio studio, sul proprio computer e poi la busta deve essere inviata con una pec di deposito;
aggiunge che se la pec viene inviata devono arrivare i tre messaggi di ricezione e poi la quarta ricevuta, per cui in mancanza delle ricevute/comunicazioni l'invio deve ritenersi non avvenuto;
insiste nelle conclusioni in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, dato atto che le parti si sono allontanate, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11464/24 R.G., promossa da:
c.f. - con l'avv. Sara Franchino Parte_1 C.F._1
per delega 23.8.2023 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE APPELLANTE -
-
contro
-
c.f. - con gli avv.ti Mauro Longo e Giorgio CP_1 C.F._2
Prete per delega 16.11.2022 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE APPELLATA -
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 74 pubblicata in data
11.1.2024 nel proc. n. 7490/23 R.G.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza 19.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione, avanti il Giudice di Pace di Torino, avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (n. 9831 del 19.12.2022 – proc. n. 15923/22 R.G.), con cui è stata condannata al pagamento in favore di della somma di € CP_1
5.000,00, oltre spese legali: somma richiesta a titolo di restituzione del doppio della pagina 3 di 12 caparra confirmatoria, corrisposta dal ricorrente a seguito dell'accettazione della proposta d'acquisto dell'immobile sito in Rivoli, Via Gatti 34, proposta non seguita dalla stipula del contratto definitivo per asserito inadempimento della parte venditrice, in quanto (nella prospettazione posta a fondamento della domanda monitoria), trattandosi di edilizia convenzionata in proprietà superficiaria, la parte venditrice si era impegnata a riscattare, entro la data del rogito prevista nella proposta, la quota di terreno su cui sorge l'immobile, acquisto non avvenuto.
A fondamento della proposta opposizione ha allegato Parte_1
quanto segue:
. nell'aprile 2016 ella accettava la proposta di acquisto, da parte di , CP_1 dell'immobile in proprietà superficiaria di edilizia convenzionata sito in Rivoli, Via Gatti
34, proposta avente ad oggetto il trasferimento del diritto di superficie a fronte del pagamento del prezzo di € 116.000,00, essendo chiaramente precisato che si trattava di bene di edilizia convenzionata in proprietà superficiaria;
. era prevista una caparra confirmatoria pari ad € 2.500,00, con termine (non essenziale) per la stipula del definitivo al 31.12.2016, condizionandosi la conclusione della vendita all'approvazione di mutuo bancario in favore del promissario acquirente;
. in calce al contratto, era apposta una nota con cui parte attrice si impegnava al riscatto della proprietà del terreno con il Comune di Rivoli entro il rogito;
. la caparra confirmatoria operava solo con riguardo al trasferimento della proprietà superficiaria, non in relazione all'impegno di riscatto della proprietà su cui insisteva il diritto di superficie negoziato, non rappresentando l'impegno al riscatto un adempimento essenziale ai fini della conclusione del contratto;
. nel periodo immediatamente successivo alla sottoscrizione del preliminare il Comune di Rivoli bloccava i riscatti dei terreni, con l'intendimento di riformulare i criteri per la determinazione dei corrispettivi per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie comprese in ambito P.e.e.p., ed il relativo iter si concludeva solo nell'ottobre 2016;
. a quel punto l'agenzia immobiliare, che seguiva la compravendita, faceva protocollare
(in data 22.12.2016) presso il Comune di Rivoli la domanda di riscatto del terreno relativo alla proprietà superficiaria;
pagina 4 di 12 . della vicenda amministrativa relativa al riscatto del terreno e delle relative tempistiche era costantemente informato il promissario acquirente, anche grazie ai contatti tenuti dall'agenzia immobiliare;
. il promissario acquirente, per propria arbitraria scelta, rifiutava di concludere il contratto definitivo in assenza del riscatto del terreno su cui insisteva la proprietà superficiaria, pretendeva che il definitivo avesse luogo dopo l'avvenuto riscatto col Comune, le parti concordavano quindi di posticipare la data del contratto definitivo all'esito della procedura di riscatto del bene e successivamente, in seguito al guastarsi dei rapporti tra le parti, il promissario acquirente decideva di venir meno all'impegno d'acquisto.
La parte opponente ha quindi riferito di non avere mai ricevuto la comunicazione del recesso tramite la raccomandata, prodotta in sede monitoria, ne ha comunque contestato il contenuto ed ha sostenuto che la parte resasi inadempiente era il sig.
, donde il proprio diritto di trattenere la caparra;
ha aggiunto che, avendo interesse CP_1
alla conclusione del definitivo, aveva stipulato un contratto di locazione per trasferirsi con la famiglia in una nuova abitazione, versando una caparra andata persa a causa della mancata conclusione dell'atto di compravendita, ed aveva poi venduto l'immobile di Via Gatti 34 ad un prezzo notevolmente inferiore a quello pattuito col convenuto opposto: ha insistito sul fatto di non aver posto in essere alcun inadempimento, avendo al contrario esercitato legittimamente il diritto di recesso con conseguente ritenzione della caparra versata;
ha ribadito che il mancato riscatto del diritto di piena proprietà si era verificato non per colpa propria, ma per impossibilità a lei non imputabile, da ricondursi all'operato dell'Amministrazione (stante la revisione dei coefficienti di riscatto), non essendole dunque addebitabile alcun rimprovero ed avendo piuttosto controparte violato l'art. 1175 c.c.; ha eccepito l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c., non essendo controparte titolare di un diritto di credito, in ogni caso non liquido, né certo o esigibile, donde la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e di revoca del decreto ingiuntivo opposto con accertamento della legittimità del recesso dell'opponente e del suo diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria.
si è costituto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, CP_1
chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto: ha contestato la ricostruzione dei fatti proposta da controparte, sottolineando che la proposta d'acquisto pagina 5 di 12 formulata in data 15.4.2016, accettata da controparte, si riferiva alla proprietà dell'immobile, come risultante dal punto 2 del documento ed anche, tra l'altro, dalla previsione, contenuta nelle note in calce, secondo cui “la parte venditrice si impegna entro e non oltre il rogito a riscattare la quota di terreno dal Comune di Rivoli inerente gli immobili di cui sopra”, ciò a conferma dell'intento delle parti di procedere con la compravendita della proprietà piena, essendosi dunque obbligato controparte, accettando la proposta di acquisto, ad ottenere la proprietà piena dell'immobile prima del rogito notarile, per poi procedere con il suo trasferimento a favore del Sig. , del CP_1
tutto irrilevanti dovendosi ritenere eventuali ritardi della pubblica amministrazione.
Parte opposta ha osservato che i documenti in atti provano che l'opponente ha ricevuto la comunicazione di recesso;
ha evidenziato che la promissaria venditrice non ha potuto provvedere al riscatto del terreno non per impossibilità sopravvenuta, bensì per propria colpa, non essendosi informata per tempo sulla posizione del Comune di Rivoli e sulle tempistiche del riscatto medesimo;
ha ritenuto l'importo ingiunto certo, liquido ed esigibile, trattandosi di somma calcolata a seguito del recesso, sulla base delle previsioni di cui all'art. 1385 c.c. e del contratto preliminare stipulato in forma scritta dalle parti;
ha invocato l'art. 96 c.p.c. e chiesto il rigetto delle domande avversarie con conferma del decreto opposto.
In corso di causa, rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. e ritenuta la natura documentale della causa, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito di memoria conclusiva;
quindi con sentenza n. 74, pubblicata in data
11.1.2024, il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione proposta (con conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente alla refusione in favore dell'opposto delle spese di lite) per i seguenti motivi:
. il tenore letterale dell'atto, accettato e sottoscritto dall'opponente, era chiaro nel cristallizzare la volontà di acquisto della piena proprietà dell'immobile con cantina e box, non la semplice proprietà superficiaria, costituendo la data del rogito - con la formula
“entro e non oltre” - termine essenziale per il riscatto della proprietà del terreno;
. stante l'inadempimento della promittente venditrice, il promissario acquirente ha correttamente inviato comunicazione di recesso all' indirizzo di residenza, maturando il diritto, ex art. 1385 c.c., alla restituzione del doppio della caparra.
pagina 6 di 12 2. Il giudizio di secondo grado.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha proposto Parte_1
appello, per le seguenti ragioni:
1. violazione degli artt. 1346 e 1455 c.c. in relazione all'oggetto dell'atto preliminare e della caparra riferiti alla proprietà superficiaria, nonché invalidità del recesso stante la scarsa importanza dell'eventuale inadempimento;
2. erronea delibazione in ordine all'oggetto e alla natura essenziale del termine con violazione degli artt. 1456 e 1457 c.c.;
3. omessa motivazione sulle eccezioni di impossibilità sopravvenuta per factum principis nonché di nullità del decreto ingiuntivo e di assenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c.
L'appellante ha sottolineato come la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto valido e giustificato il recesso contrattuale del promissario acquirente, ritenendo erroneamente che l'oggetto del preliminare di vendita fosse il diritto di piena proprietà e non la mera proprietà superficiaria, senza considerare in ogni caso che il mancato riscatto del terreno, nell'assetto negoziale e con riferimento all'importanza del contratto, non integra il requisito del grave inadempimento stabilito dall'art. 1455 c.c.; ha ribadito che come documentalmente risultante (essendo flaggata la dicitura 'edilizia convenzionale in proprietà superficiaria') l'oggetto del preliminare era relativo ad una proprietà superficiaria e che l'impegno al riscatto del terreno era una clausola del tutto secondaria nell'assetto negoziale, non emergendo in alcun modo dai documenti (né dalla denegata istruttoria) che i contraenti non avrebbero proceduto alla stipula del contratto in assenza dell'impegno al riscatto del terreno;
ha poi sottolineato che il termine indicato nel preliminare di vendita per il trasferimento del bene non era indicato come termine essenziale, avendo inoltre il giudice di primo grado confuso la dicitura
“entro e non oltre”, prevista per il solo riscatto, col termine di conclusione del contratto definitivo (“entro la data del 31/12/2016”) ed ha evidenziato tutti gli elementi idonei ad escludere un accordo tra le parti in ordine alla natura essenziale del termine (oltre a non essere – per giurisprudenza costante – l'espressione 'entro e non oltre' da sola probante di tale natura, in assenza di una istruttoria sul punto, avendo il giudice di primo grado escluso tutte le istanze istruttorie avanzate dalla difesa).
pagina 7 di 12 L'appellante ha poi sottolineato l'errore in procedendo commesso dal giudice di primo grado, per non avere valutato la sussistenza della allegata causa di impossibilità ad essa non imputabile e per non avere neppure statuito in merito alla eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto: il convenuto avrebbe dovuto ottenere prima una pronuncia costitutiva attestante l'inadempimento della controparte, per poi procedere in via monitoria con la pretesa del pagamento della caparra, donde la carenza – nel caso di specie - dei presupposti di azionabilità della procedura monitoria.
Parte attrice ha avanzato, infine, istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c., dando atto che il convenuto aveva già avviato un tentativo di esecuzione attraverso pignoramento presso terzi del conto corrente bancario dell'attrice - conto dove viene versato l'assegno mensile pensionistico percepito dall'attrice e che, allo stato, rappresenta l'unica entrata dell'intero gruppo familiare;
ha quindi concluso chiedendo la riforma della impugnata sentenza ed ha richiamato le conclusioni, istruttorie e di merito, assunte nel giudizio di primo grado.
Si è costituito nel giudizio di appello , richiamando le difese già svolte CP_1
in primo grado ed i documenti tutti prodotti, chiedendo la conferma della sentenza appellata nel presente giudizio: in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda, denunciando la tardività dell'iscrizione al ruolo del fascicolo di causa;
nel merito, ha ribadito che il contratto, letto ed interpretato nella sua interezza, con tutte le clausole che lo compongono, rende evidente come la compravendita avesse ad oggetto la piena proprietà dell'immobile, aggiungendo come il fatto che la descrizione dell'immobile faccia riferimento al regime edilizio di 'edilizia convenzionata in proprietà superficiaria' non significa che il contratto avesse ad oggetto esclusivamente il diritto di superficie, essendo invece sua intenzione acquistare la piena proprietà dell'immobile, composta da diritto di superficie e proprietà del terreno, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
L'appellante ha ritenuto parimenti evidente come il convenuto intendesse impegnarsi a procedere all'acquisto della piena proprietà dell'immobile solo qualora questa fosse garantita dalla venditrice mediante il riscatto del terreno dal Comune di Rivoli entro il rogito notarile, tant'è vero che la proposta comprendeva altresì la quota di comproprietà sulle parti comuni, considerando evidentemente anche il terreno su cui sorge l'edificio pagina 8 di 12 (essendo l'esiguo costo del riscatto incluso nella somma concordata nel compromesso); ha insistito sulla natura essenziale del termine convenuto, anche in virtù delle tempistiche dettate dalla banca per la concessione del prestito e delle scadenze derivanti dalle delibere di erogazione da parte degli organi bancari;
ha infine sottolineato che il recesso operato era stato regolarmente comunicato all'attrice e che non era rilevabile alcuna impossibilità sopravvenuta a lei riferibile, dal momento che l'impossibilità sopravvenuta è relativa ad eventi del tutto imprevedibili al momento della stipula del contratto, mentre la posizione del Comune di Rivoli sull'argomento avrebbe ben potuto essere conosciuta preventivamente dalla venditrice, se costei si fosse rivolta agli uffici competenti in tempo utile prima di procedere con l'accettazione della proposta;
ha infine precisato di non essere mai stato tenuto al corrente della situazione, dal momento che nessuna comune comunicazione gli era mai giunta da parte dell'attrice o dell'agenzia intervenuta.
Parte appellata ha quindi ribadito la legittimità della domanda monitoria, essendo l'importo ingiunto certo, liquido ed esigibile, ed ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità dell'appello e nel merito il rigetto dello stesso, con conseguente conferma della sentenza appellata, nonché il rigetto delle istanze avversarie di sospensione.
All'esito dell'udienza di comparizione, rigettata l'istanza di rimessione in termini proposta dall'appellante, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
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Dispone l'art. 348 c.p.c. che “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se
l'appellante non si costituisce in termini”.
Per giurisprudenza costante “La sanzione processuale dell'improcedibilità è … diretta a colpire l'inattività della parte (Cass. 5012/1979), con la finalità di garantire, in conformità
a quanto prescritto dall'art.111 Cost., il giusto processo e dunque la sua ragionevole durata, sollecitando il regolare e tempestivo esercizio del diritto di difesa (cfr. anche in generale sulla portata applicativa della norma in questione Cass. S.U. 10864/2011;
Cass. 33601/2022; Cass. 9269/2023; Cass.8951/2023)” (cfr. Cass. n. 19093/24).
pagina 9 di 12 Ancora, “In tema di appello la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione, e non anche all'inosservanza delle sue forme, atteso che, al riguardo, opera il principio della generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo. Tale principio incontra, tuttavia, il limite per il quale dagli atti presenti nel fascicolo deve risultare il momento della notifica dell'atto di appello. Ciò in quanto l'articolo 347 del Cpc, in combinato disposto con l'articolo 165 del
Cpc, esige che la costituzione dell'appellante avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione, termine che decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell'appellato” (cfr. Cass. n. 34792/23).
Ebbene, nel caso di specie, notificato l'atto di citazione in appello in data 11.6.2024,
l'appellante si è costituito in data 25.6.2024, oltre il termine di dieci giorni: ai sensi dell'art. 347 c.p.c. “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per
i procedimenti davanti al tribunale”, dunque trova applicazione l'art. 165 c.p.c. relativo alla costituzione dell'attore, in forza del quale quest'ultimo “entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio … iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione”.
Come enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “La mancata costituzione in termini dell'appellante, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ., comma 1, nel testo sostituito
- con efficacia dal 30 aprile 1995 - dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54, infatti, determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 171 cod. proc. civ., comma 2, con la conseguente possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, qualora l'appellato si sia costituito nei termini. Il richiamo alle forme ed ai termini del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347 cod. proc. civ., comma 1, deve ritenersi riferito solo agli artt. 165
e 166 cod. proc. civ., mentre la previsione dell'art. 171 cod. proc. civ., comma 2, è incompatibile con il tenore dell'art. 348 cod. proc. civ., il quale esclude, in ogni caso, la possibilità di una ritardata costituzione di una delle parti, o l'applicazione dell'istituto dell'estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell'altra parte” (cfr. Cass.
SU n. 10864/11).
pagina 10 di 12 A seguito dell'eccezione di parte appellata, parte attrice ha quindi formulato (in data 3.12.2024) istanza di rimessione in termini, allegando documentazione attestante possibili anomalie / malfunzionamenti / rallentamenti nei servizi telematici dal 17.6.2024 ed ancora il 19.6.2024 (ma 'in corso di risoluzione'): come già osservato in corso di causa, l'appellante non ha in alcun modo documentato la data non tanto di creazione del file (l'esibizione in giudizio, all'udienza di discussione, pare dimostrare la creazione il
21.6.2024) ma soprattutto di 'tentato' deposito del file, contenente l'atto di citazione in appello notificato con i relativi documenti.
Appare ultroneo osservare che la mera 'creazione' o predisposizione del file non fornisce la prova dell'invio in pari data dello stesso, non essendovi alcun automatismo tra i due eventi (creazione e trasmissione) e richiedendo l'invio una distinta attività da parte del difensore: attività da documentare attraverso l'allegazione delle ricevute di accettazione relative, ricevute non prodotte dalla parte interessata.
Deve pertanto rilevarsi la tardiva costituzione dell'appellante, con conseguente applicazione dell'art. 348 c.p.c. e pronuncia dell'improcedibilità dell'appello con sentenza, ai sensi dell'art. 348, 2° comma c.p.c., all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., giusta la previsione dell'art. 350, 3° comma c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14, come modificato dal DM n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni trattate e all'attività svolta: così applicandosi i valori medi ridotti dello scaglione relativo, per le fasi di studio, introduttiva e (ridotti in misura più rilevante) per la fase decisionale.
Sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/02, a norma del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 74/24 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 11.1.2024 nel proc.
n. 7490/23 R.G.;
- condanna a corrispondere ad le spese Parte_1 CP_1 del presente grado, che liquida in € 1.063,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 con riferimento alla parte appellante.
Così deciso in Torino, in data 19.3.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
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