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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/08/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice dott. Francesca Ajello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2901/2021 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CARMINE PULLANO del foro di Trieste, domiciliatario Parte_1
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MERSEDES GIUSEPPIN del foro di Trieste, domiciliataria CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Data della decisione: 12 agosto 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso in fatto che: pagina 1 di 7 1. e contraevano matrimonio a Trieste in data 27 gennaio 1973. Parte_1 CP_1
2. Dall'unione nasceva una IA, , il 3 marzo 1999 a Trieste. Per_1
3. I coniugi si separavano consensualmente avanti al Tribunale di Trieste, che emetteva decreto di omologa in data 12 dicembre 2008.
4. Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2021, richiedeva la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio, nonché disporsi che nulla il ricorrente deve essere obbligato a versare alla resistente a titolo di assegno divorzile.
5. Si costituiva in giudizio aderendo alla pronuncia in punto status, ma opponendosi CP_1 all'ulteriore domanda proposta dal ricorrente, chiedendo al contrario di porre a carico dello stesso l'obbligo di versarle l'importo mensile di 250,00 euro a titolo di assegno divorzile, nonché di versare direttamente alla IA – maggiorenne ma ancora non autosufficiente – un contributo mensile di
300,00 euro.
6. All'udienza del 25.03.205, il Presidente del Tribunale così disponeva: “il sig. versi un Parte_1 contributo al mantenimento rispettivamente di moglie e IA di € 100 e 200,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla IA come da locale Protocollo dd. 18/05/15”.
7. Con sentenza non definitiva di data 18 luglio 2022, il Tribunale di Trieste dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa in istruttoria affinché la stessa venisse istruita sulla domanda di assegno divorzile.
8. La causa veniva istruita sulla base dei documenti già depositati dalle parti, dei documenti acquisiti attraverso le indagini della Polizia tributaria di Trieste come da ordinanza del 15 febbraio 2023, nonché attraverso l'assunzione delle testimonianze di , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
[...] Testimone_4
9. Con ordinanza di data 17 maggio 2023 il giudice istruttore revocava l'assegno di 200,00 euro al mese posto a carico di per il mantenimento della IA , e confermava l'assegno di Parte_1 Per_1
100,00 euro al mese per il mantenimento della ex moglie . CP_1
10. All'udienza del 25 ottobre 2023 il Giudice prendeva atto che, mentre la resistente accettava la proposta di concludere nel senso del riconoscimento dell'assegno divorzile di 100,00 euro a spese compensate, il ricorrente non era disponibile, intendendo egli insistere per il rigetto integrale della domanda di assegno divorzile.
11. Con decreto del 19 marzo 2025, a seguito dell'avvicendamento dei giudici e di alcuni rinvii, l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 20 marzo 2025 veniva sostituita con deposito di note pagina 2 di 7 scritte, con invito alle parti di depositare il foglio di precisazione delle conclusioni entro il termine del
20 marzo 2025.
12. Con ordinanza del 26 marzo 2025, il giudice assegnava alle parti i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo all'esito la causa al
Collegio per la decisione;
le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica, rispettivamente nelle date del 26 maggio 2025 e del 16 giugno 2025.
2.
Ritenuto che:
2.1. Sullo scioglimento del matrimonio e sull'oggetto del giudizio.
Il Tribunale di Trieste, su richiesta delle parti, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza n. 358/2022 pubblicata in data 18 luglio 2022.
Il giudice istruttore, con ordinanza di data 17 maggio 2023, ha revocato l'assegno di 200 euro al mese posto a carico di per il mantenimento della IA . Parte_1 Per_1
L'unica domanda su cui statuire riguarda l'accertamento del diritto della signora a percepire CP_1
l'assegno divorzile.
2.2. Sull'assegno divorzile a favore di . CP_1
ha chiesto che venga disposto a suo favore un assegno divorzile dell'importo di 100,00 euro. CP_1 ha da sempre invece richiesto che non venga disposto alcun contributo. Parte_1
Giova rilevare in diritto che, come è noto, secondo la recentissima sentenza delle le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione “ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. sez. un., 11/07/2018, n.
18287).
In ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, questo Giudice dovrà pertanto valutare se tra le parti in causa sussista una disparità di natura economico-patrimoniale, se cioè una delle parti risulti economicamente più solida dell'altra.
In caso di esito positivo di questa verifica, sarà necessario valutare se ed in quale misura una o entrambe pagina 3 di 7 le componenti dell'assegno divorzile sussistano, cioè quella assistenziale e/o quella perequativa.
A quel punto, sarà eventualmente possibile formulare un giudizio sulla spettanza o meno dell'assegno divorzile a una delle parti.
Orbene, dall'analisi dei documenti agli atti, nonché dall'istruttoria svolta nel corso di questo giudizio, è emerso che le parti versano nelle seguenti situazioni.
2.2.1. Situazione di Parte_1
Il signor dopo aver dichiarato di non lavorare nel corso del giudizio, ha poi depositato, Parte_1 unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, un estratto conto dal quale risulta aver CP_2 percepito, nell'anno 2024, i redditi di cui alla tabella sottostante (estratto conto allegato dal CP_2 ricorrente alla propria comparsa conclusionale):
Dallo stesso estratto conto risulta che anche nel 2023, il ricorrente abbia percepito redditi simili
(circa 7.500,00 per lavoro dipendente presso Pulitecnica Friulana s.r.l. e circa 1.790,00 per Naspi)
e lo stesso vale per il 2022.
L'estratto conto si ferma al mese di dicembre 2024 e non riporta i dati relativi ai primi mesi del
2025. Il ricorrente ha inoltre dichiarato di percepire la Naspi, senza indicarne però l'importo.
Dalle indagini svolte dalla Polizia tributaria (accertamento trasmesso in data 13 aprile 2023) non risultano redditi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati, né il risulta intestatario di Parte_1 immobili, automezzi o natanti da diporto. Con particolare riguardo all'immobile sito in Santa
Barbara n.13 e di proprietà del defunto padre del ricorrente – lo stesso non può Persona_2 ad oggi essere considerato parte del patrimonio di non risultando avvenuto il Parte_1 trasferimento della relativa proprietà in capo a costui (né, peraltro, al fratello di lui CP_3
.
[...]
Sotto altro profilo, il è stato dichiarato dalla competente commissione medica – a Parte_1 seguito di visita avvenuta il 15 novembre 2024 – come invalido permanente al lavoro nella misura dal 34% al 73% (la percentuale esatta stabilita dalla commissione medica non si riesce a comprendere a causa della scarsa qualità della copia allegata), sulla base di una diagnosi di artrite reumatoide, ipoacusia, sindrome ansioso-depressiva, esiti politrauma stradale (trauma cranico, pagina 4 di 7 esiti frattura radio e femore sinistro), epilessia (anamn.). Il ha quindi presentato Parte_1 domanda di pensione ordinaria di inabilità in data 7 marzo 2025 (allegato alla comparsa conclusionale “domanda inabilità”).
Si sottolinea, tuttavia, che – al di là del fatto che non è ancora noto l'esito della domanda per la pensione ordinaria di inabilità – il ricorrente nulla ha spiegato circa le patologie sopra indicate e quando esse siano effettivamente sorte. Ciò è certamente accaduto prima del novembre 2024, quando è stato emesso il certificato già citato. In quel periodo, il signor avorava presso Parte_1
Pulitecnica Friulana s.r.l., come risulta dall'estratto conto depositato in atti. CP_2
Dalla testimonianza di (verbale udienza 30 marzo 2023) risulta infine che il Testimone_3 sia compagno di e che collabori con la stessa nel bar di cui ella è Parte_1 Persona_3 titolare, cioè il Bar Buffet Dixi in Via dei Piccardi n. 30 a Trieste.
2.2.2. Situazione di . CP_1
Dalle già menzionate indagini di Polizia tributaria, disposte anche a carico della , è emerso CP_1 che la stessa sia titolare firmataria, dal 3 ottobre 2017, della ditta individuale “Maramau di Pison
Maura”, con sede legale a Trieste in Via Carducci n. 36. Non sono risultate tuttavia dichiarazioni di reddito con riguardo alla ditta.
Nemmeno la risulta, peraltro, intestataria di immobili, automezzi o natanti da diporto. CP_1
Le condizioni di salute di si possono evincere dalle lettere di dimissione ospedaliera CP_1 allegate alla comparsa di costituzione e risposta: dall'allegato 9 risultano delle patologie al sistema cardiocircolatorio1, nonché dolore alla schiena, alla gamba sinistra, e mal di testa;
dall'allegato 10 risulta la patologia di neoformazione ovarica sinistra.
Infine, dalla testimonianza di (verbale udienza 30 marzo 2023) risulta che lo Testimone_2 stesso e la abbiano avuto per un periodo una relazione, ma che quest'ultima sia ormai CP_1 cessata da diversi anni.
Tutto ciò premesso, non si può che constatare come dagli atti di causa emerga che vada confermato l'assegno già previsto in sede presidenziale e non revocato dal giudice istruttoe.
Al netto del fatto che risulta obbiettivamente poco credibile che entrambi gli ex coniugi siano in grado di sopravvivere con la situazione reddituale dagli stessi allegata e di cui agli atti, bisogna anzitutto rilevare come una disparità economica tra gli ex coniugi sussista: i redditi da lavoro percepiti dal negli Parte_1 1 Precisamente la diagnosi è: “IMA NSTEMI tipo 2 da discrepanza in corso di severa anemia microcitica ipocromica con riscontro di coronarie indenni allo studio coronarografico. Anemia severa da grave carenza marziale verosimilmente secondaria a malassorbimento in paziente con obesità trattata prima con bendaggio (2004) e poi con bypass gastrico (2012). Ipertensione arteriosa. Lombosciatalgia sinistra cronica trattata con microdiscectomia L4-L5 (2010), cefalea cronica”. pagina 5 di 7 ultimi anni sono più elevati di quanto percepito dalla . Questo primo presupposto utile per CP_1
l'attribuzione dell'assegno divorzile risulta dunque sussistere.
Bisogna valutare a questo punto, in ottemperanza alla giurisprudenza della Suprema Corte, se vi siano, in concreto, ragioni di natura assistenziale ovvero perequativa tali da giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile.
Sul punto si rileva che non è emerso che la signora abbia, nel tempo del matrimonio durato 9 anni, CP_1 lavorato al punto da rendersi economicamente autonoma. Si aggiunge poi che la situazione economica della signora sia peggiorata nel corso degli anni successivi alla separazione, come già rilevato anche CP_1 dal Presidente del Tribunale nell'ordinanza che qui si richiama. Si aggiunga che l'istante ha quasi cinquant'anni e risulta titolare di una ditta individuale dalla quale tuttavia non consta esservi alcun reddito. D'altro canto, in un mercato del lavoro come quello attuale, possibilità lavorative diverse e più interessanti per la ricorrente non sono per lei certamente facili da reperire, tenuto conto delle patologie emerse, aspetto che rende sussistente la componente assistenziale, quale fondamentale espressione del principio costituzionale di solidarietà tra coniugi, solidarietà che fonda un dovere che permane anche successivamente rispetto allo scioglimento del matrimonio. Si aggiunge poi che il ricorrente, dal momento della separazione in poi, ha contribuito solo in minima parte al mantenimento per la IA minore, della quale si è quindi fatta carico in via nettamente prevalente, la signora . CP_1
Per questi motivi
, si ritiene di confermare l'obbligo a carico di di versare a Parte_1 CP_1
l'importo di euro 100,00 mensili, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza, va quindi condannato a rifondere in favore di Parte_1 CP_1
le spese del presente giudizio, che vengono liquidate in dispositivo, applicando il Protocollo
[...] distrettuale in materia di procedimenti di famiglia, considerato che trattasi di un procedimento contenzioso con costituzione del resistente, in presenza di una IA maggiorenne, nel corso del quale si è svolta attività istruttoria.
Si consideri poi che il ricorrente non ha aderito alla proposta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 2901/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 6 di 7 1. PONE A CARICO di di versare a l'importo di euro 100,00 mensili, Parte_1 CP_1 importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile;
2. CONDANNA a rifondere in favore di le spese di giudizio, che Parte_1 CP_1 liquida in euro 6.400,00 per compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 14 agosto 2025 nella camera di consiglio del Tribunale di Trieste.
il Giudice relatore
Dott. Francesca Ajello
IL PRESIDENTE
Dott. Anna Lucia Fanelli
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Marco Brandolin.
Il magistrato affidatario
Francesca Ajello
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice dott. Francesca Ajello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2901/2021 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CARMINE PULLANO del foro di Trieste, domiciliatario Parte_1
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MERSEDES GIUSEPPIN del foro di Trieste, domiciliataria CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Data della decisione: 12 agosto 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso in fatto che: pagina 1 di 7 1. e contraevano matrimonio a Trieste in data 27 gennaio 1973. Parte_1 CP_1
2. Dall'unione nasceva una IA, , il 3 marzo 1999 a Trieste. Per_1
3. I coniugi si separavano consensualmente avanti al Tribunale di Trieste, che emetteva decreto di omologa in data 12 dicembre 2008.
4. Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2021, richiedeva la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio, nonché disporsi che nulla il ricorrente deve essere obbligato a versare alla resistente a titolo di assegno divorzile.
5. Si costituiva in giudizio aderendo alla pronuncia in punto status, ma opponendosi CP_1 all'ulteriore domanda proposta dal ricorrente, chiedendo al contrario di porre a carico dello stesso l'obbligo di versarle l'importo mensile di 250,00 euro a titolo di assegno divorzile, nonché di versare direttamente alla IA – maggiorenne ma ancora non autosufficiente – un contributo mensile di
300,00 euro.
6. All'udienza del 25.03.205, il Presidente del Tribunale così disponeva: “il sig. versi un Parte_1 contributo al mantenimento rispettivamente di moglie e IA di € 100 e 200,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla IA come da locale Protocollo dd. 18/05/15”.
7. Con sentenza non definitiva di data 18 luglio 2022, il Tribunale di Trieste dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa in istruttoria affinché la stessa venisse istruita sulla domanda di assegno divorzile.
8. La causa veniva istruita sulla base dei documenti già depositati dalle parti, dei documenti acquisiti attraverso le indagini della Polizia tributaria di Trieste come da ordinanza del 15 febbraio 2023, nonché attraverso l'assunzione delle testimonianze di , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
[...] Testimone_4
9. Con ordinanza di data 17 maggio 2023 il giudice istruttore revocava l'assegno di 200,00 euro al mese posto a carico di per il mantenimento della IA , e confermava l'assegno di Parte_1 Per_1
100,00 euro al mese per il mantenimento della ex moglie . CP_1
10. All'udienza del 25 ottobre 2023 il Giudice prendeva atto che, mentre la resistente accettava la proposta di concludere nel senso del riconoscimento dell'assegno divorzile di 100,00 euro a spese compensate, il ricorrente non era disponibile, intendendo egli insistere per il rigetto integrale della domanda di assegno divorzile.
11. Con decreto del 19 marzo 2025, a seguito dell'avvicendamento dei giudici e di alcuni rinvii, l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 20 marzo 2025 veniva sostituita con deposito di note pagina 2 di 7 scritte, con invito alle parti di depositare il foglio di precisazione delle conclusioni entro il termine del
20 marzo 2025.
12. Con ordinanza del 26 marzo 2025, il giudice assegnava alle parti i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rimettendo all'esito la causa al
Collegio per la decisione;
le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica, rispettivamente nelle date del 26 maggio 2025 e del 16 giugno 2025.
2.
Ritenuto che:
2.1. Sullo scioglimento del matrimonio e sull'oggetto del giudizio.
Il Tribunale di Trieste, su richiesta delle parti, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza n. 358/2022 pubblicata in data 18 luglio 2022.
Il giudice istruttore, con ordinanza di data 17 maggio 2023, ha revocato l'assegno di 200 euro al mese posto a carico di per il mantenimento della IA . Parte_1 Per_1
L'unica domanda su cui statuire riguarda l'accertamento del diritto della signora a percepire CP_1
l'assegno divorzile.
2.2. Sull'assegno divorzile a favore di . CP_1
ha chiesto che venga disposto a suo favore un assegno divorzile dell'importo di 100,00 euro. CP_1 ha da sempre invece richiesto che non venga disposto alcun contributo. Parte_1
Giova rilevare in diritto che, come è noto, secondo la recentissima sentenza delle le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione “ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. sez. un., 11/07/2018, n.
18287).
In ossequio all'insegnamento della Suprema Corte, questo Giudice dovrà pertanto valutare se tra le parti in causa sussista una disparità di natura economico-patrimoniale, se cioè una delle parti risulti economicamente più solida dell'altra.
In caso di esito positivo di questa verifica, sarà necessario valutare se ed in quale misura una o entrambe pagina 3 di 7 le componenti dell'assegno divorzile sussistano, cioè quella assistenziale e/o quella perequativa.
A quel punto, sarà eventualmente possibile formulare un giudizio sulla spettanza o meno dell'assegno divorzile a una delle parti.
Orbene, dall'analisi dei documenti agli atti, nonché dall'istruttoria svolta nel corso di questo giudizio, è emerso che le parti versano nelle seguenti situazioni.
2.2.1. Situazione di Parte_1
Il signor dopo aver dichiarato di non lavorare nel corso del giudizio, ha poi depositato, Parte_1 unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, un estratto conto dal quale risulta aver CP_2 percepito, nell'anno 2024, i redditi di cui alla tabella sottostante (estratto conto allegato dal CP_2 ricorrente alla propria comparsa conclusionale):
Dallo stesso estratto conto risulta che anche nel 2023, il ricorrente abbia percepito redditi simili
(circa 7.500,00 per lavoro dipendente presso Pulitecnica Friulana s.r.l. e circa 1.790,00 per Naspi)
e lo stesso vale per il 2022.
L'estratto conto si ferma al mese di dicembre 2024 e non riporta i dati relativi ai primi mesi del
2025. Il ricorrente ha inoltre dichiarato di percepire la Naspi, senza indicarne però l'importo.
Dalle indagini svolte dalla Polizia tributaria (accertamento trasmesso in data 13 aprile 2023) non risultano redditi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati, né il risulta intestatario di Parte_1 immobili, automezzi o natanti da diporto. Con particolare riguardo all'immobile sito in Santa
Barbara n.13 e di proprietà del defunto padre del ricorrente – lo stesso non può Persona_2 ad oggi essere considerato parte del patrimonio di non risultando avvenuto il Parte_1 trasferimento della relativa proprietà in capo a costui (né, peraltro, al fratello di lui CP_3
.
[...]
Sotto altro profilo, il è stato dichiarato dalla competente commissione medica – a Parte_1 seguito di visita avvenuta il 15 novembre 2024 – come invalido permanente al lavoro nella misura dal 34% al 73% (la percentuale esatta stabilita dalla commissione medica non si riesce a comprendere a causa della scarsa qualità della copia allegata), sulla base di una diagnosi di artrite reumatoide, ipoacusia, sindrome ansioso-depressiva, esiti politrauma stradale (trauma cranico, pagina 4 di 7 esiti frattura radio e femore sinistro), epilessia (anamn.). Il ha quindi presentato Parte_1 domanda di pensione ordinaria di inabilità in data 7 marzo 2025 (allegato alla comparsa conclusionale “domanda inabilità”).
Si sottolinea, tuttavia, che – al di là del fatto che non è ancora noto l'esito della domanda per la pensione ordinaria di inabilità – il ricorrente nulla ha spiegato circa le patologie sopra indicate e quando esse siano effettivamente sorte. Ciò è certamente accaduto prima del novembre 2024, quando è stato emesso il certificato già citato. In quel periodo, il signor avorava presso Parte_1
Pulitecnica Friulana s.r.l., come risulta dall'estratto conto depositato in atti. CP_2
Dalla testimonianza di (verbale udienza 30 marzo 2023) risulta infine che il Testimone_3 sia compagno di e che collabori con la stessa nel bar di cui ella è Parte_1 Persona_3 titolare, cioè il Bar Buffet Dixi in Via dei Piccardi n. 30 a Trieste.
2.2.2. Situazione di . CP_1
Dalle già menzionate indagini di Polizia tributaria, disposte anche a carico della , è emerso CP_1 che la stessa sia titolare firmataria, dal 3 ottobre 2017, della ditta individuale “Maramau di Pison
Maura”, con sede legale a Trieste in Via Carducci n. 36. Non sono risultate tuttavia dichiarazioni di reddito con riguardo alla ditta.
Nemmeno la risulta, peraltro, intestataria di immobili, automezzi o natanti da diporto. CP_1
Le condizioni di salute di si possono evincere dalle lettere di dimissione ospedaliera CP_1 allegate alla comparsa di costituzione e risposta: dall'allegato 9 risultano delle patologie al sistema cardiocircolatorio1, nonché dolore alla schiena, alla gamba sinistra, e mal di testa;
dall'allegato 10 risulta la patologia di neoformazione ovarica sinistra.
Infine, dalla testimonianza di (verbale udienza 30 marzo 2023) risulta che lo Testimone_2 stesso e la abbiano avuto per un periodo una relazione, ma che quest'ultima sia ormai CP_1 cessata da diversi anni.
Tutto ciò premesso, non si può che constatare come dagli atti di causa emerga che vada confermato l'assegno già previsto in sede presidenziale e non revocato dal giudice istruttoe.
Al netto del fatto che risulta obbiettivamente poco credibile che entrambi gli ex coniugi siano in grado di sopravvivere con la situazione reddituale dagli stessi allegata e di cui agli atti, bisogna anzitutto rilevare come una disparità economica tra gli ex coniugi sussista: i redditi da lavoro percepiti dal negli Parte_1 1 Precisamente la diagnosi è: “IMA NSTEMI tipo 2 da discrepanza in corso di severa anemia microcitica ipocromica con riscontro di coronarie indenni allo studio coronarografico. Anemia severa da grave carenza marziale verosimilmente secondaria a malassorbimento in paziente con obesità trattata prima con bendaggio (2004) e poi con bypass gastrico (2012). Ipertensione arteriosa. Lombosciatalgia sinistra cronica trattata con microdiscectomia L4-L5 (2010), cefalea cronica”. pagina 5 di 7 ultimi anni sono più elevati di quanto percepito dalla . Questo primo presupposto utile per CP_1
l'attribuzione dell'assegno divorzile risulta dunque sussistere.
Bisogna valutare a questo punto, in ottemperanza alla giurisprudenza della Suprema Corte, se vi siano, in concreto, ragioni di natura assistenziale ovvero perequativa tali da giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile.
Sul punto si rileva che non è emerso che la signora abbia, nel tempo del matrimonio durato 9 anni, CP_1 lavorato al punto da rendersi economicamente autonoma. Si aggiunge poi che la situazione economica della signora sia peggiorata nel corso degli anni successivi alla separazione, come già rilevato anche CP_1 dal Presidente del Tribunale nell'ordinanza che qui si richiama. Si aggiunga che l'istante ha quasi cinquant'anni e risulta titolare di una ditta individuale dalla quale tuttavia non consta esservi alcun reddito. D'altro canto, in un mercato del lavoro come quello attuale, possibilità lavorative diverse e più interessanti per la ricorrente non sono per lei certamente facili da reperire, tenuto conto delle patologie emerse, aspetto che rende sussistente la componente assistenziale, quale fondamentale espressione del principio costituzionale di solidarietà tra coniugi, solidarietà che fonda un dovere che permane anche successivamente rispetto allo scioglimento del matrimonio. Si aggiunge poi che il ricorrente, dal momento della separazione in poi, ha contribuito solo in minima parte al mantenimento per la IA minore, della quale si è quindi fatta carico in via nettamente prevalente, la signora . CP_1
Per questi motivi
, si ritiene di confermare l'obbligo a carico di di versare a Parte_1 CP_1
l'importo di euro 100,00 mensili, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza, va quindi condannato a rifondere in favore di Parte_1 CP_1
le spese del presente giudizio, che vengono liquidate in dispositivo, applicando il Protocollo
[...] distrettuale in materia di procedimenti di famiglia, considerato che trattasi di un procedimento contenzioso con costituzione del resistente, in presenza di una IA maggiorenne, nel corso del quale si è svolta attività istruttoria.
Si consideri poi che il ricorrente non ha aderito alla proposta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 2901/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 6 di 7 1. PONE A CARICO di di versare a l'importo di euro 100,00 mensili, Parte_1 CP_1 importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile;
2. CONDANNA a rifondere in favore di le spese di giudizio, che Parte_1 CP_1 liquida in euro 6.400,00 per compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 14 agosto 2025 nella camera di consiglio del Tribunale di Trieste.
il Giudice relatore
Dott. Francesca Ajello
IL PRESIDENTE
Dott. Anna Lucia Fanelli
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Marco Brandolin.
Il magistrato affidatario
Francesca Ajello
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