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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 14946/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14946/2024 vg promossa da:
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 7 presso C.F._2 lo studio dell'avv. TEDESCHI ALLEN MASSIMO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Pavone Parte_1 Parte_2
Canavese il 12/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pavone Canavese (atto n. 6 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia, il 09/05/2011. Per_1
Con ricorso depositato il 17/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pavone Canavese di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che dal mese di marzo 2023, la RA e il Signor Parte_1
vivono separatamente e hanno residenza autonoma, la prima in Torino (TO), Via Parte_2
Asiago, n. 55, e il secondo in Collegno (TO), Corso Francia, n. 82;
DA' ATTO che a decorrere dal 30.06.2024, il Signor lascerà libera, con tutti gli Parte_2 arredi ivi presente, la casa coniugale, per intero di sua esclusiva proprietà, sita in Collegno (TO), Corso
Francia, n. 82 e, da qual tempo, verrà abitata dalla RA e dalla figlia dove Parte_1 Per_1 entrambe, fisseranno la nuova residenza e dove la minore verrà collocata in via prevalente;
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Collegno (TO), Corso Francia, n. 82, pertanto, alla RA Pt_1
, dando atto che la stessa, a decorrere dal mese di luglio 2024, si farà carico di pagare le spese
[...] condominali, la TARI e tutte le bollette delle utenze varie (telefono, gas, luce, riscaldamento, ecc.) mentre il Signor si farà carico di continuare a pagare integralmente le rate del mutuo fino Parte_2 alla sua totale estinzione, oltre alle tasse relative all'immobile stesso (IMU, ecc.);
AFFIDA la minore economicamente non autosufficiente, in via congiunta ad entrambi i Per_1 genitori, i quali, per l'ordinaria amministrazione, eserciteranno anche separatamente la responsabilità genitoriale, mentre gli stessi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative alla salute (incluse: le cure da prestare, la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti), all'istruzione (compresa l'individuazione della scuola con la quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione e alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, decisioni tutte che dovranno essere prese tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
pagina 2 di 3 DISPONE che, salvo diversi accordi tra i coniugi da concordare preventivamente, il padre potrà vedere e tenere con sé , compatibilmente con la volontà della minore, gli impegni scolastici e di salute Per_1 della figlia nonché di lavoro dei rispettivi genitori, con le seguenti modalità: nei week-end, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, allorquando accompagnerà
a scuola;
nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, potrà tenerla con
Per_1 sé un pomeriggio a settimana, da concordare, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, allorquando accompagnerà dalla madre;
nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della
Per_1 madre, due pomeriggi a settimana, da concordare, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, allorquando accompagnerà dalla madre o, in alternativa, la figlia pernotterà una notte, da concordare,
Per_1 presso il padre, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva, allorquando il padre l'accompagnerà a scuola. Nel corso delle vacanze estive, salvo il periodo delle due settimane che trascorrerà con
Per_1 la madre e con il padre, il calendario di visita sarà concordato tra i genitori, nel rispetto di quanto sopra concordato, tenuto in considerazione la non frequenza scolastica;
DISPONE che i genitori, salvo diversi accordi, trascorreranno e terranno con sé ad anni alterni Per_1 durante le vacanze natalizie (dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01), alternando tra loro anche i giorni della Santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo e tutte le altre festività civili e religiose e anche il giorno del compleanno della figlia e, altresì, due settimane delle vacanze estive, anche non consecutive, in un periodo ricompreso tra giugno e settembre da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che dal mese di luglio 2024 compreso, il Signor si obbliga a Parte_2 corrispondere alla RA , a titolo di mantenimento per la figlia e fino all'indipendenza Parte_1 economica della minore stessa, la somma di Euro 900,00 mensili, importo da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT, da versare, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, alle coordinate bancarie della RA , oltre a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute in favore di secondo il Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016; Per_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che alcun mantenimento viene previsto a carico di uno dei due coniugi in favore dell'altro, in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti;
DA' ATTO che i ricorrenti dichiarano, altresì, di avere definitivamente risolto ogni pendenza economica tra loro esistente e che, pertanto, nulla più si devono reciprocamente, a qualsivoglia titolo e/o causa;
DA' ATTO che i genitori di si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta Per_1 d'identità valida anche per l'espatrio della figlia;
DA' ATTO che le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/01/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14946/2024 vg promossa da:
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 7 presso C.F._2 lo studio dell'avv. TEDESCHI ALLEN MASSIMO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Pavone Parte_1 Parte_2
Canavese il 12/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pavone Canavese (atto n. 6 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia, il 09/05/2011. Per_1
Con ricorso depositato il 17/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pavone Canavese di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che dal mese di marzo 2023, la RA e il Signor Parte_1
vivono separatamente e hanno residenza autonoma, la prima in Torino (TO), Via Parte_2
Asiago, n. 55, e il secondo in Collegno (TO), Corso Francia, n. 82;
DA' ATTO che a decorrere dal 30.06.2024, il Signor lascerà libera, con tutti gli Parte_2 arredi ivi presente, la casa coniugale, per intero di sua esclusiva proprietà, sita in Collegno (TO), Corso
Francia, n. 82 e, da qual tempo, verrà abitata dalla RA e dalla figlia dove Parte_1 Per_1 entrambe, fisseranno la nuova residenza e dove la minore verrà collocata in via prevalente;
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Collegno (TO), Corso Francia, n. 82, pertanto, alla RA Pt_1
, dando atto che la stessa, a decorrere dal mese di luglio 2024, si farà carico di pagare le spese
[...] condominali, la TARI e tutte le bollette delle utenze varie (telefono, gas, luce, riscaldamento, ecc.) mentre il Signor si farà carico di continuare a pagare integralmente le rate del mutuo fino Parte_2 alla sua totale estinzione, oltre alle tasse relative all'immobile stesso (IMU, ecc.);
AFFIDA la minore economicamente non autosufficiente, in via congiunta ad entrambi i Per_1 genitori, i quali, per l'ordinaria amministrazione, eserciteranno anche separatamente la responsabilità genitoriale, mentre gli stessi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative alla salute (incluse: le cure da prestare, la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti), all'istruzione (compresa l'individuazione della scuola con la quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione e alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, decisioni tutte che dovranno essere prese tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
pagina 2 di 3 DISPONE che, salvo diversi accordi tra i coniugi da concordare preventivamente, il padre potrà vedere e tenere con sé , compatibilmente con la volontà della minore, gli impegni scolastici e di salute Per_1 della figlia nonché di lavoro dei rispettivi genitori, con le seguenti modalità: nei week-end, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, allorquando accompagnerà
a scuola;
nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, potrà tenerla con
Per_1 sé un pomeriggio a settimana, da concordare, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, allorquando accompagnerà dalla madre;
nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della
Per_1 madre, due pomeriggi a settimana, da concordare, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, allorquando accompagnerà dalla madre o, in alternativa, la figlia pernotterà una notte, da concordare,
Per_1 presso il padre, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva, allorquando il padre l'accompagnerà a scuola. Nel corso delle vacanze estive, salvo il periodo delle due settimane che trascorrerà con
Per_1 la madre e con il padre, il calendario di visita sarà concordato tra i genitori, nel rispetto di quanto sopra concordato, tenuto in considerazione la non frequenza scolastica;
DISPONE che i genitori, salvo diversi accordi, trascorreranno e terranno con sé ad anni alterni Per_1 durante le vacanze natalizie (dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01), alternando tra loro anche i giorni della Santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo e tutte le altre festività civili e religiose e anche il giorno del compleanno della figlia e, altresì, due settimane delle vacanze estive, anche non consecutive, in un periodo ricompreso tra giugno e settembre da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che dal mese di luglio 2024 compreso, il Signor si obbliga a Parte_2 corrispondere alla RA , a titolo di mantenimento per la figlia e fino all'indipendenza Parte_1 economica della minore stessa, la somma di Euro 900,00 mensili, importo da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT, da versare, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, alle coordinate bancarie della RA , oltre a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute in favore di secondo il Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016; Per_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che alcun mantenimento viene previsto a carico di uno dei due coniugi in favore dell'altro, in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti;
DA' ATTO che i ricorrenti dichiarano, altresì, di avere definitivamente risolto ogni pendenza economica tra loro esistente e che, pertanto, nulla più si devono reciprocamente, a qualsivoglia titolo e/o causa;
DA' ATTO che i genitori di si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta Per_1 d'identità valida anche per l'espatrio della figlia;
DA' ATTO che le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/01/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3