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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 9540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9540 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, all'udienza del 27/11/2025 tenutasi ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 8002/2025 e vertente tra nata nella Repubblica Dominicana il 18 dicembre 1972 (c Parte_1
), residente in Napoli al Vicoletto III del Consiglio nr.3, CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Azzarello ( ), presso il cui CodiceFiscale_2 studio in Napoli alla via Cimarosa nr.32 elettivamente domicilia, giusta separata procura ad litem, da intendersi apposta in calce al presente atto ex art. 18,co. 5, D. M. giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. giustizia n. 48/2013. - recapiti ex art. 136 e 170 c.p.c.: 0810606118 (fax); (pec – domicilio informatico); Email_1
RICORRENTE CONTRO
l' (c.f. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22 marzo 2024 (rep. 37875/7313) dall'avv. Persona_1 Agostino Di Feo (c.f. ) tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via C.F._3 A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S. con la dichiarazione che il Suo difensore vuole ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica t Email_2
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con l'avviso di addebito nr. 37120240015345907000 "formato" il 9 novembre 2024 e notificato il successivo 17 febbraio 2025 (cfr. attestazione postale), Controparte_2 ha intimato, alla ricorrente il pagamento di complessivi € 4.777,94 (comprensivi degli addebiti di riscossione): ciò in relazione ad una "iscrizione d'ufficio” della qui opponente, per il periodo gennaio 2022-dicembre 2023, nella gestione commercianti, in quanto titolare dell'omonima impresa individuale. Pertanto la predetta deduceva l' illegittimità dell' impugnato avviso di addebito ai sensi del comma 203 dell'articolo 1 L. nr. 662 del 23 dicembre 1996 che dispone che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali […] sussiste per i soggetti che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”. La norma assoggetta, quindi, i soli soggetti che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
1 Ciò che comporta l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non è, quindi, la nascita dell'impresa, perché ad essa deve essere – sempre e comunque – collegato l'esercizio effettivo dell'attività, per di più in via abituale e prevalente. Affermava che tali elementi difettavano in radice in relazione alla fattispecie che ci occupa giacché la ricorrente non espleta (né ha mai espletato) in forma imprenditoriale alcuna delle attività di cui all'impresa individuale di cui è titolare. Evidenziava che l'onere della prova dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione è a carico dell'Inps essendo l' tenuto a provare i CP_1 fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009). Chiedeva pertanto sospendersi l' esecutività dell' avviso di addebito opposto e comunque nel merito accertarne l'illegittimità con vittoria di spese. Si costituiva l'INPS nell'impugnare l'avverso atto introduttivo perché inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto ed in diritto nonché l'avversa documentazione, osservano e deduce quanto segue. Deduceva che l'avverso atto introduttivo è stato depositato oltre il termine, previsto dall'art. 24 del d.lgsl. n. 46/1999, di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento per la proposizione dell'opposizione. Tale termine deve ritenersi di natura perentoria con l'effetto di determinare l'inammissibilità del ricorso proposto e la definitività ed incontrovertibilità dell'accertamento contenuto nella cartella opposta Affermava che l'avverso ricorso era destituito di fondamento. La contribuzione oggetto dell'avviso di addebito impugnato è relativa al la contribuzione dovuta alla gestione lavoratori autonomi per il 4° trimestre 2022 ed i primi tre trimestri 2023 (Cfr. all. 1 ava con r/r impugnato). Nel corso di tale arco temporale la ricorrente risultava iscritta dal 23.7.2021 nella gestione lavoratori autonomi dell'INPS quale titolare di impresa esercente attività di servizi con codice ATECO 2025 96.99.99, come si evince dall'allegata relazione amministrativa e visura camerale (cfr. all.
2 - rel. amm. e all.
3 - visura camerale all.) cui è seguito il flusso Com Unica di iscrizione nella relativa gestione previdenziale (all. 4), comunicazione corredata dal quadro AC (all. 5) con cui la stessa ricorrente chiede di essere iscritta nella menzionata gestione. Orbene, come si evince dalla menzionata relazione amministrativa (cfr. all. 2) la ricorrente, almeno fino alla data del 2.1.2024, non svolgeva alcun'altra attività lavorativa fatta eccezione per quella oggetto della ditta di cui la stessa risultava titolare. Pertanto, per il periodo oggetto dell'avversa impugnazione l'azienda non operava con dipendenti, per cui necessariamente l'attività poteva svolgersi solo con il contributo personale della ricorrente con conseguente obbligo di iscrizione nella menzionata gestione. Quindi la ricorrente, non svolgendo nel medesimo periodo attività incompatibili con il ruolo rivestito all'interno della ditta individuale deve necessariamente essere iscritta nella menzionata gestione previdenziale, integrando detta prestazione lavorativa il carattere di attività abituale e prevalente, come del resto dalla stessa dichiarato nella compilazione del Quadro AC (all. 5) in cui espressamente barrava la voce di esercizio dell'attività in maniera esclusiva e prevalente. Pertanto, in applicazione del disposto di cui all'art. 1 del Capo I della l. 27.11.1960 n. 1397 (come sostituito prima dall'art. 1, L. 25 novembre 1971, n. 1088 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1971, n. 321), poi dall'art. 29, primo comma, L. 3 giugno 1975, n. 160 e poi dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito il citato art. 29, primo comma) rubricato
“Dell'obbligatorietà dell'assicurazione, delle persone assistibili e degli elenchi nominativi delle stesse”, ove statuisce: “1. L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli
2 esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Correttamente, quindi, l'ufficio provvedeva all'iscrizione (cfr. all. prov. Di iscrizione con r/r), ex art. 1 della l. 1397/60 come modificato dalla l. 662/96, del ricorrente nella gestione commercianti. Più di recente si è evidenziato “Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale", conformemente a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. n. 160 del 1975, art. 29, in materia di requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (Cass. 14.5.2020 n. 8945) Nel caso di specie, non sussistendo all'interno altro personale, l'attività lavorativa doveva necessariamente essere svolta dalla ricorrente che, rivestendo la qualifica di titolare della menzionata ditta individuale e non svolgendo altra attività lavorativa (Cfr. all. 6 estratto contributivo), non poteva non avere la responsabilità dell'esercizio dell'impresa. In tal senso preme evidenziare che, a fronte egli elementi addotti dall'INPS, alcun elemento di segno contrario ha offerto la ricorrente né ha ritenuto di articolare mezzi istruttori, con ciò confermando la legittimità della pretesa dell' . CP_1 Tutto quanto ciò premesso l' come in epigrafe Controparte_1 rappresentate, domiciliate e difese rassegnano le seguenti Concludeva , respinta ogni avversa richiesta istruttoria nonché la richiesta di sospensione della cartella esattoriale, 1) accertare che l'opposizione all'avviso di addebito è stata proposta decorso il termine di quaranta giorni previsto dalla legge e per l'effetto rigettare il ricorso perché inammissibile;
2) nel merito accertare l'infondatezza dell'avverso ricorso e rigettarlo;
3) in via gradata, in ipotesi di parziale accoglimento del ricorso avverso, accertare la fondatezza della pretesa contributiva e condannare il ricorrente alla corresponsione della contribuzione dovuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Si costituiva l' riscossione deducendo l'assoluta estraneità Controparte_3 dell'Agente della Riscossione in ordine al merito della pretesa contributiva ed alla rituale notifica degli avvisi di addebito: le censure sollevate dall'opponente, infatti, attengono esclusivamente una attività propria dell' Controparte_4 Nell'estratto ruolo allegato, così come negli avvisi di addebito che vengono notificati al contribuente, precisamente nella pagina “Dettaglio degli addebiti” vi sono delle informazioni esaustive rilevate dal ruolo con i dati relativi dell'omesso pagamento dei contributi
3 previdenziali, da cui si rileva l'avvenuta notifica, avvalorata al recupero delle spese postali sostenute per l'inoltro della raccomandata. Sarà tuttavia l'ente impositore chiamato in causa dal ricorrente ad esibire la documentazione dell'avvenuto adempimento che il contribuente dichiara di non aver ricevuto. In base alla normativa vigente, l'Agente della Riscossione non ha il potere di esprimere alcuna propria valutazione e decisione in ordine alla legittimità e correttezza del ruolo che gli viene trasmesso dagli Enti Impositori. L'Agente è soggetto estraneo a tutto il procedimento di formazione del ruolo, e, pertanto, non può essere individuato quale valido contraddittore per i casi in cui il contribuente voglia contestare la legittimità della pretesa degli enti impositori così come, non può essere ritenuto responsabile di eventuali errori commessi nell'attività svolta prima di quella a lui demandata. Il ruolo è il titolo esecutivo di cui l'Agente della Riscossione viene in possesso affinché possa procedere alla riscossione nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali In via preliminare, eccepiva pertanto la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa e la sussistenza dell'obbligazione recate nell'atto opposto, ovvero l'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione, in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo (nel caso di specie di Napoli). CP_4 Ciò considerato, è evidente che le eccezioni sul credito o su fatti che hanno indotto l'ente impositore a disporre l'iscrizione a ruolo della pretesa e quanto alla tempistica di tale adempimento non investono in alcuna parte atti o incombenti dell'ente di riscossione, ma sono ascrivibili all'esclusiva sfera di competenza dell'ente impositore. Invero l'ente della riscossione, come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, non ha titolo né ragioni per entrare nel merito della vicenda e si limita a trasfondere nell'intimazione di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'Ente Impositore. Evidenziava che nel caso di specie, l'Agente di Riscossione non ha avuto neanche il tempo di notificare l'intimazione di pagamento, infatti l'atto impugnato è l'avviso di addebito, pertanto solo all'Ente impositore grava l'onere di provare di eseguito tutti gli adempimenti di legge. È evidente allora che il ha operato in maniera corretta seguendo le prescrizioni CP_5 dell'Ente creditore. L'Ill.mo Giudice adito dovrà, pertanto, operare un netto distinguo della posizione dell'Ente Impositore rispetto a quella del Concessionario e, quindi, delle rispettive responsabilità anche ai fini di un'eventuale soccombenza nelle spese di lite. Per i motivi suesposti chiedeva dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta
e, comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento della Controparte_6 domanda del ricorrente, dispensare la comparente dalle spese di lite, essendo stato il suo operato legittimo e corretto.
All' udienza del 27/11/2025 il giudice lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. decideva la causa come da separata sentenza
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall' azione giudiziaria, in quanto il ricorso è stato depositato oltre il termine, previsto dall'art. 24 del d.lgsl. n. 46/1999, di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento per la proposizione dell'opposizione. Va infatti precisato che il termine per contestare il merito del credito di giorni 40 dalla notifica dell'atto, mentre è di 20 ogni per vizi formali (opposizione agli atti esecutivi). Nel caso in esame i motivi posti a fondamento dell' opposizione vertono infatti sul merito della pretesa , atteso che il ricorrente contesta i presupposti della “iscrizione d'ufficio” della opponente, per il periodo gennaio 2022-dicembre 2023, nella gestione
4 commercianti, in quanto titolare dell'omonima impresa individuale, sicché l' avviso di addebito andava impugnato nel termine di 40 giorni dalla notifica, avvenuta il 17/2/2025 .
Tale termine deve ritenersi di natura perentoria, come sostenuto dalla Corte di Cassazione ( Cass n. 4506/2007 ). “..perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” con l'effetto di determinare l'inammissibilità del ricorso proposto e la definitività ed incontrovertibilità dell'accertamento contenuto nella cartella opposta
Per la natura della pronuncia stimassi equo compensare integralmente e spese di lite
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite .
Si comunichi Napoli 27/11/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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