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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/07/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1375/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1375/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , P_ CodiceFiscale_2 vamente domiciliati in Salerno, alla via Ar , presso lo studio dell'avv. Francesco Tierno che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 12 giugno 2025, e Parte_1 P_ avanzavano richiesta congiunta di cessazio d esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Postiglione (SA) in data 13 settembre 2014 e che dalla loro unione era nata una figlia, (18.06.2016). Per_1
Perta corsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa n. cronol. 4422/2021 del 05.05.2021, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- la casa coniugale –sita in Postiglione alla via Chiocchia nr. 257 e di proprietà della IG resterà assegnata alla IG la quale vivrà con la minore P_ P_
; Per_1 nore continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione a madre. Entrambi i genitori cureranno –di comune accordo- l'educazione, la crescita e l'istruzione. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese dalla madre IG mentre le decisioni straordinarie P_ verranno prese di comune accordo;
- il padre NO potrà tenere con sé la figlia minore il martedì ed il Parte_1 venerdì dalle ore e 20:30 oltre al 2° e 4° weekend di ogni mese dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica;
- riguardo alle festività i ricorrenti adottano il regime dell'alternanza e convengono che la minore durante il periodo natalizio trascorrerà con il padre il 24 dicembre ed il 31 dicembre per un anno ed il 25 dicembre e il 1° gennaio per l'anno successivo;
alternativamente il giorno di Pasqua un anno ed il lunedì in Albis l'anno successivo;
- durante il periodo estivo il NO potrà tenere con sé la figlia per una Parte_1 settimana consecutiva nel periodo con le ferie estive dal lavoro. In ogni caso i ricorrenti potranno concordare di comune accordo eventuali variazione dei suddetti periodi di permanenza della minore presso il padre nel rispetto delle reciproche esigenze e previo preavviso di almeno un giorno;
- il NO provvederà al mantenimento della figlia minore fin a quando Parte_1 la stessa erà gli studi e raggiungerà un'indipendenza economico- finanziaria, mediante la corresponsione mensile della somma di € 250,00 da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG , i cui estremi sono già in possesso del P_
NO . Per ciò che se straordinarie, entrambi i ricorrenti Parte_1 provvederanno a farvi fronte nella misura del 50% ciascuno;
- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
- entrami i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza e di domicilio in modo tempestivo;
- le parti hanno definito i loro rapporti economici con il giudizio di separazione e pertanto non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altra dal punto di vita patrimoniale. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13 settembre 2014 nel Comune di Postiglione (SA) tra , nato a Parte_1
Salerno il 18.06.1986, C.F.: nata a CodiceFiscale_1 P_
GL (SA) il 28.07.198 egistro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di Po 14, Atto n. 6, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Postiglione (SA)per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1375/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , P_ CodiceFiscale_2 vamente domiciliati in Salerno, alla via Ar , presso lo studio dell'avv. Francesco Tierno che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 12 giugno 2025, e Parte_1 P_ avanzavano richiesta congiunta di cessazio d esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario nel Comune di Postiglione (SA) in data 13 settembre 2014 e che dalla loro unione era nata una figlia, (18.06.2016). Per_1
Perta corsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa n. cronol. 4422/2021 del 05.05.2021, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- la casa coniugale –sita in Postiglione alla via Chiocchia nr. 257 e di proprietà della IG resterà assegnata alla IG la quale vivrà con la minore P_ P_
; Per_1 nore continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione a madre. Entrambi i genitori cureranno –di comune accordo- l'educazione, la crescita e l'istruzione. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese dalla madre IG mentre le decisioni straordinarie P_ verranno prese di comune accordo;
- il padre NO potrà tenere con sé la figlia minore il martedì ed il Parte_1 venerdì dalle ore e 20:30 oltre al 2° e 4° weekend di ogni mese dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica;
- riguardo alle festività i ricorrenti adottano il regime dell'alternanza e convengono che la minore durante il periodo natalizio trascorrerà con il padre il 24 dicembre ed il 31 dicembre per un anno ed il 25 dicembre e il 1° gennaio per l'anno successivo;
alternativamente il giorno di Pasqua un anno ed il lunedì in Albis l'anno successivo;
- durante il periodo estivo il NO potrà tenere con sé la figlia per una Parte_1 settimana consecutiva nel periodo con le ferie estive dal lavoro. In ogni caso i ricorrenti potranno concordare di comune accordo eventuali variazione dei suddetti periodi di permanenza della minore presso il padre nel rispetto delle reciproche esigenze e previo preavviso di almeno un giorno;
- il NO provvederà al mantenimento della figlia minore fin a quando Parte_1 la stessa erà gli studi e raggiungerà un'indipendenza economico- finanziaria, mediante la corresponsione mensile della somma di € 250,00 da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG , i cui estremi sono già in possesso del P_
NO . Per ciò che se straordinarie, entrambi i ricorrenti Parte_1 provvederanno a farvi fronte nella misura del 50% ciascuno;
- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
- entrami i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza e di domicilio in modo tempestivo;
- le parti hanno definito i loro rapporti economici con il giudizio di separazione e pertanto non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altra dal punto di vita patrimoniale. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13 settembre 2014 nel Comune di Postiglione (SA) tra , nato a Parte_1
Salerno il 18.06.1986, C.F.: nata a CodiceFiscale_1 P_
GL (SA) il 28.07.198 egistro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di Po 14, Atto n. 6, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Postiglione (SA)per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi