Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04364/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4364 del 2025, proposto da ON EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Maria Zuppardi ed EL Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo Studio Legale Abbamonte in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16;
contro
Comune di San PE Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 3219/2025, pubblicata il 17/04/2025, notificata in forma esecutiva per l'avvio dell'azione esecutiva in data 28/04/2025, con la quale. pronunciandosi sul ricorso ex art. 116 c.p.a., ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di consentire al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti e condannato lo stesso Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San PE Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. PE SI e udito per la parte ricorrente l'avvocato Ezio Maria Zuppardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale, dal contenuto in epigrafe indicato.
Il Comune di San PE Vesuviano, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver evaso la richiesta di accesso, trasmettendo al ricorrente la documentazione allegata alle esibite note del 26/5/2025 prot. n. 21465 e del 4/6/2025 prot. n. 22642l; ha inoltre esibito la proposta del Responsabile del Servizio n. 42 del 19/9/2025, di riconoscimento del debito fuori bilancio, per il pagamento delle spese legali.
Con atto depositato il 9/2/2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, avendo il Comune osteso i documenti e pagato le spese di lite; ha insistito per la condanna alle spese di questo giudizio, essendosi ottemperato dopo la proposizione del ricorso (notificato il 21/8/2025).
Tanto precisato, il Collegio osserva che sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, avendo la parte ricorrente conseguito l’utilità sostanziale sottesa alla proposizione del gravame, come da essa dichiarato.
Quanto alle spese del giudizio, si stima equo disporne la compensazione per la metà, avendo il Comune documentato di aver evaso la richiesta di accesso anteriormente alla notifica del ricorso, con le note depositate agli atti, mentre ha provveduto al pagamento delle spese di lite solo dopo la proposizione del ricorso.
In ragione di ciò, il Comune di San PE Vesuviano, virtualmente soccombente, va condannato al pagamento della restante metà delle spese di questo giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per la metà le spese del presente giudizio.
Condanna il Comune resistente al pagamento della restante metà delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, con attribuzione agli avvocati Ezio Maria Zuppardi ed EL Maria Zuppardi in solido tra loro, nonché al rimborso della metà del contributo unificato, previa dimostrazione di aver assolto all'obbligo di versamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
PE SI, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE SI | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO