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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/01/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19819/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19819/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to M.G.Silimbani, elettivamente domiciliato in Parte_1
Torino, C.so Re Umberto n. 57 presso il difensore avv.to Silimbani.
Ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv.to D.Maero, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, Via Santa Teresa n. 12 presso il difensore avv.to Maero.
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione le parti hanno richiamato le rispettive difese e quindi:
Per parte ricorrente:
“
1. dichiarare tenuta e condannare , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro
30.200,00 = oltre interessi legali fino al saldo, oltre rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo, ed oltre agli interessi maturati durante il presente giudizio, ai sensi dell'art. 1284 c.c. IV comma c.c.;
2. con vittoria di ogni spesa e onorario di lite, anche stragiudiziale, e oneri fiscali, anche della fase della negoziazione assistita non coltivata da ”. Controparte_1
Per parte resistente:
pagina 1 di 8 “disattesa ogni contraria eccezione, difesa e istanza, anche istruttoria, previa ammissione delle dedotte istanze istruttorie, dichiari prescritte le domande attoree e in ogni caso le respinga in quanto infondate in fatto e diritto.
Con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 16 novembre 2023, promosso con le forme di cui agli artt. 281 decies e segg.
c.p.c. conveniva in giudizio affinchè fosse Parte_2 Controparte_1
condannata al pagamento della complessiva somma di € 30.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In data 22 febbraio 2024 si costituiva chiedendo il rigetto delle domande di Controparte_1
parte ricorrente ed eccependo la prescrizione.
In sede di prima udienza, in data 4 marzo 2024, parte resistente insisteva per l'eccezione di prescrizione, che veniva contestata dalla ricorrente. Entrambe le parti instavano per la concessione dei termini per le memorie ai sensi dell'art. 281 duodecies, co. IV, c.p.c., che venivano concessi.
Decorsi tali termini, all'udienza del 23 settembre 2024 le parti discutevano la causa.
2. La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla richiesta, avanzata da (oggi Parte_3
nei confronti di di predisporre assegno di traenza non trasferibile dell'importo di Parte_1 Parte_4
€ 30.200,00, intestato a . Persona_1
Tale assegno, con data 3 ottobre 2007 e portante il numero 9101996646, veniva inviato al beneficiario mediante “posta registrata”. Veniva poi presentato all'incasso presso il Banco di Napoli (oggi Per_1
, il quale provvedeva poi a farsi corrispondere il pagamento della somma Controparte_1
portata sul titolo da Parte_4
Tuttavia, in data 30 ottobre 2007 presso la Questura di Crotone, il beneficiario sporgeva Per_1
denuncia di furto di assegno e sostituzione di persona, affermando di non aver mai ricevuto il titolo di cui sarebbe stato beneficiario e, pertanto, di non averlo neanche mai incassato.
Secondo la prospettazione difensiva, avanzava richiesta di risarcimento del danno a Parte_1 [...]
con raccomandata del 19 ottobre 2016, ma a questa e alle successive richieste CP_2 [...]
rispondeva negativamente, rappresentando l'esistenza di un procedimento penale iscritto al n. CP_1
3417/2007 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. provvedeva pertanto a verificare presso il predetto Ufficio di Procura lo stato del Parte_1
procedimento, accertando che in realtà era già stato archiviato in data 13 ottobre 2010.
pagina 2 di 8 Dato l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita introdotto da a causa Parte_1 dell'indisponibilità di veniva quindi promosso il presente giudizio. Controparte_1
3. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di prescrizione promossa dalla parte resistente.
rappresentava che la lettera prodotta quale doc. 4, che qualificava come Controparte_1 Parte_1
raccomandata datata 19 ottobre 2016, non era mai pervenuta all'attenzione della resistente, osservando che il documento non recava neppure un avviso di spedizione. Inoltre, non appariva idonea ad interrompere la prescrizione la mail prodotta quale doc. 5, atteso che la comunicazione conteneva solo una richiesta di informazioni circa il procedimento penale in corso presso la procura di Potenza e non una rivendicazione del diritto poi prescrittosi.
Non essendovi prova dell'effettiva sussistenza di un atto interruttivo della prescrizione e stante il dies a quo dell'11 ottobre 2007, data di negoziazione dell'assegno di traenza, il termine decennale di prescrizione era da considerarsi ampiamente decorso.
Il decorso della prescrizione era ricostruito diversamente da parte ricorrente, che sottolineava come, per giurisprudenza costante di legittimità, il termine di prescrizione comincia a decorrere, non già nel momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l'altrui diritto, bensì nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo percepibile e riconoscibile. Pertanto, affermava la ricorrente, “stabilito che l'intera operazione è ricaduta sotto la sfera di controllo del debitore (qui San
Paolo Banco di Napoli, ovvero ISP), che ha curato la riscossione del titolo presso la trattaria, e che dichiarava di aver agito a nome e conto del beneficiario del titolo, non aveva affatto la Parte_1
possibilità di esercitare il diritto (art. 2935 c.c.), cosa che poté fare soltanto quando ebbe materiale conoscenza del fatto che l'assegno non era stato correttamente incassato dal vero beneficiario”.
Pertanto, sempre secondo tale prospettazione, il termine di prescrizione non poteva decorrere dalla negoziazione del titolo, ma dalla conoscenza dell'illecito acquisita da e, tuttavia, sul punto, Parte_1
nulla provava, nonostante fosse tale parte tenuta a indicare in quale giorno tale Controparte_1
conoscenza sia avvenuta.
In ordine infine all'interruzione della prescrizione, parte ricorrente osservava come la mail del 19 ottobre 2016 fosse in realtà idonea ad interrompere la prescrizione, sia perché esprimeva la volontà di far valere i propri diritti, sia perché si trattava di mail in risposta alla raccomandata prodotta quel doc.
3, con ciò confermando che tale raccomandata era stata inviata e ricevuta dal Banco di Napoli.
Ritiene lo scrivente che l'eccezione di prescrizione sia infondata e non vada pertanto accolta.
Va premesso, in via generale e secondo gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di prescrizione si sostanzia nella prospettazione che il diritto fatto valere in giudizio si sia pagina 3 di 8 estinto per l'inerzia serbata dal creditore, spettando poi al giudice individuarne la decorrenza;
ciò che rileva e di cui è onerato il debitore, è l'allegazione dell'inerzia avversaria;
in tal senso : “ L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia
l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. C.Cass.15631/2016; “ L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
C.Cass. 30303/2021.
Parte convenuta ha assunto che la decorrenza debba essere fissata all'11.10.2007, data di negoziazione del titolo, prospettazione che però non si condivide;
poiché la negoziazione dell'assegno è stata conclusa mediante una condotta fraudolenta, è solo nel momento in cui il danno conseguente a tale comportamento illecito è stato percepito e conosciuto dal “ creditore “, che questi è posto in condizione di far valere la responsabilità del debitore e il diritto risarcitorio che ne consegue ( in vicenda affine a quella trattata in giudizio e sull'irrilevanza della negoziazione del titolo : “ Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.
(Nel caso di specie, effettuato il pagamento di un'obbligazione contrattuale mediante assegno circolare, emesso da un istituto di credito senza apporre la clausola di non trasferibilità e risultato, successivamente, trafugato ed oggetto di versamento presso altro istituto di credito, il quale, all'atto della negoziazione, aveva omesso di rilevare l'invalidità di una delle girate, si è ritenuto che, ai fini della decorrenza del diritto al risarcimento del danno fatto valere dal primo istituto di credito nei confronti del secondo, non assumesse rilievo la data della - ritenuta illecita - negoziazione del titolo, atteso che in quel momento sussisteva semplicemente una potenzialità di danno nei riguardi del primo istituto, potenzialità concretizzatasi soltanto quando il richiedente l'assegno circolare ebbe a chiedere all'emittente il pagamento della somma portata dall'assegno C.Cass. 11119/2013).
Escluso il rilievo, sotto il profilo del dies a quo della prescrizione, della data in cui l'assegno è stato negoziato e osservato ancora che non vengono indicati altri termini, rileva il Tribunale che la mail del
20 ottobre 2016, in uno con l'allegata comunicazione portante la data del giorno precedente (
19.10.2016 ), comunque inviata entro il decennio successivo all'ottobre 2007, era atto idoneo ad interrompere la prescrizione, poiché non conteneva solo una mera richiesta di informazioni, ma altresì
pagina 4 di 8 una rivendicazione del diritto fatto valere nel presente giudizio ed anche un invito a trovare una composizione bonaria della vicenda.
La mail contiene un esplicito richiamo all'allegata comunicazione, avente finalità interruttive della prescrizione”, portante la data del 19.10.2016; tale circostanza, che emerge dal tenore della mail, smentisce l'assunto della convenuta di non avere mai ricevuto la comunicazione datata 19.10.2016.
Tale documento al contrario era stato trasmesso alla Banca con la mail accompagnatoria con cui, oltre a richiedere informazioni sullo stato delle indagini, si invitava la convenuta a ricercare una composizione bonaria della vicenda,
Va infine osservato, secondo la giurisprudenza di legittimità, che gli atti stragiudiziali sono idonei a interrompere il decorso della prescrizione, laddove manifestino la volontà del debitore di agire per fare valere il diritto che ritiene di vantare: l'invito stragiudiziale ad adempiere è preordinato a porre il debitore in condizione di intervenire per soddisfare il credito preteso, senza che sia necessaria un'azione giudiziale, in modo da ridurre il contenzioso (cfr. Cass. n. 24054 del 2015, S.u. n. 18672 del
2019), condizioni che si ritiene siano state rispettare nella comunicazione datata 16.10.2016.
4. Circa il merito della questione controversa, occorre richiamare i princìpi sanciti dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 14712/2007, la quale ha affermato che “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di fari sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”.
Pertanto, trattandosi di responsabilità contrattuale, il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, mentre il debitore è tenuto a provare di aver correttamente adempiuto o, nel caso in cui il credito non sia stato soddisfatto, che ciò non sia dipeso da sua colpa. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 12477/2018, hanno infatti ribadito che “ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (r.d.
21 dicembre 1933, n. 1736), quindi, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla
pagina 5 di 8 propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma, c.c.”. Non si tratta pertanto di una forma di responsabilità oggettiva, assumendo rilievo l'elemento della colpa nell'inadempimento, da provarsi ad opera della banca che ha pagato a un soggetto diverso del beneficiario.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha fondato la richiesta di ripetizione della somma pagata alla banca traente, contestando l'inadempimento di questa, e costituisce circostanza incontestata che nel caso di specie il pagamento del titolo sia avvenuto a favore di un soggetto diverso dal beneficiario indicato sul medesimo titolo.
L'esonero da responsabilità risarcitoria per , in quanto traente, potrebbe sussistere Controparte_1
qualora fosse stata in grado di dimostrare la non imputabilità di tale inadempimento, dimostrando, nonostante l'accaduto, di avere agito secondo l'ordinaria diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176 c.c.
Tuttavia, non ha fornito elementi in merito;
in atti risultano infatti unicamente la copia CP_1 dell'assegno di traenza, con l'indicazione di pagamento all'ordine in data 12 ottobre 2007, nonché la
“distinta e contabile versamento”, che indicano il conto di destinazione della somma incassata.
Non vi è quindi prova che la abbia adeguatamente verificato l'identità del prenditore, atteso che Pt_4
non risultano prodotte le copie dei documenti d'identità o altri elementi che consentano di attestare il corretto accertamento del fatto che chi ha presentato l'assegno fosse effettivamente l'avente diritto indicato sul titolo.
L'inadempimento contestato è pertanto imputabile alla traente convenuta. Pt_4
5. Parte resistente contestava ancora il concorso di responsabilità da parte della ricorrente, per avere utilizzato un mezzo di pagamento non sicuro, potendo optare per modalità più garantite quali il bonifico bancario e l'assegno circolare;
la ricorrente aveva inviato l'assegno tramite posta non assicurata, acquisendo quindi un ruolo nel processo eziologico che aveva condotto alla sottrazione e all'illecito incasso dell'assegno; inoltre, secondo , avrebbe dovuto indicare ulteriori CP_1 CP_3
elementi identificativi del beneficiario, quali la data di nascita o il codice fiscale, così che fosse individuabile un soggetto specifico e non anche un omonimo;
in punto quantum, contestava infine la responsabilità del creditore nel non aver richiesto il dissequestro delle somme e nel non aver quindi ottenuto dal Fondo Unico di Garanzia il rimborso dell'importo sequestrato di €. 17.519,55, pari a oltre la metà del danno di cui si chiedeva il risarcimento in giudizio.
L'eccezione difensiva circa il metodo di pagamento ed in ordine all'assenza di ulteriori generalità, non si ritiene fondata.
L'assegno di traenza è un mezzo di pagamento previsto dalla legge, in base al quale si deve pagare la somma indicata sul titolo al solo ordine del beneficiario;
poiché ritenuto dall'ordinamento un mezzo pagina 6 di 8 idoneo a garantire una presunzione assoluta di debenza del credito vantato, non appare fondato eccepire la non legittimità della scelta di tale mezzo di pagamento da parte del creditore;
medesime osservazioni si impongono anche per le ulteriori generalità indicate come necessarie, ma non previste.
Diverse considerazioni si impongono con riguardo all'eccezione inerente alla spedizione dell'assegno mediante posta non assicurata;
la giurisprudenza di legittimità si è da tempo orientata a ritenere che la spedizione di un assegno mediante posta ordinaria determini la creazione di una sfera di rischio e quindi, in caso di verificazione del danno, un concorso di responsabilità da parte di chi l'abbia spedito;
da ultimo in merito SU n. 9769/2020, secondo cui : “ La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore".
La prova dell'idoneità del mezzo di recapito dell'assegno è, per il principio della vicinanza della prova, onere di giacché costituirebbe una probatio diabolica laddove si chiedesse a Parte_1 [...]
di produrre un documento di spedizione mai entrato in suo possesso. La ricorrente affermava CP_1 di aver utilizzato “posta registrata”, senza però fornire alcuna prova sul punto.
Non è quindi dato sapere se la ricorrente abbia utilizzato l'idonea diligenza nel trasmettere l'assegno al beneficiario e pertanto occorre affermare un concorso di colpa nella causazione dell'evento lesivo, ossia nella sottrazione dell'assegno.
Non è appare infine rilevante l'eccezione relativa all'acquisizione delle somme sequestrate al cd. FUG
( Fondo Unico di Giustizia ); le somme sequestrate dal conto corrente presso non Controparte_1
potevano essere ritenute nella disposizione di giacché la banca traente non era, nel caso di Parte_1
specie, mera mandataria, ma parte nel rapporto di conto corrente bancario su cui le somme illecitamente sottratte erano confluite e da cui sono poi state sequestrate;
il danno relativo al mancato dissequestro delle somme è da imputarsi unicamente a e non assume rilievo al fine di Controparte_1
attenuare la sua responsabilità nei confronti della ricorrente.
Circa la quantificazione della responsabilità di , alla luce di quanto sopra illustrato circa Controparte_1
il concorso del creditore ex art. 1227 c.c. ed avuto riguardo quindi alla cd. “ gravità della colpa “, ritiene il Tribunale che la negligenza serbata dalle parti debba essere ritenuta equivalente;
da un lato la pagina 7 di 8 Banca convenuta non si è preoccupata di accertare l'identità del soggetto che ha incassato materialmente l'assegno, concorrendo quindi ad agevolare la condotta di truffa, dall'altro la ricorrente ha gestito il titolo in modo imprudente, assumendosi il rischio che non giungesse correttamente al destinatario;
da ciò consegue la condanna di al risarcimento nella misura di € Controparte_1
15.100,00, oltre interessi, a favore di Parte_1
La somma richiesta e sopra quantificata è da ritenersi debito di valuta e pertanto sottoposta al principio nominalistico;
quanto agli interessi legali, questi decorrono dal 12 ottobre 2007, data di avvenuto pagamento.
6. Essendovi soccombenza reciproca, con riguardo alla responsabilità circa la causazione dell'evento dannoso, ritiene il Giudice di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa e/o assorbita.
Respinge l'eccezione di prescrizione promossa da . Controparte_1
Accoglie parzialmente la domanda di e per l'effetto dichiara tenuta e Parte_2
condanna a corrispondere a favore di parte ricorrente € 15.100,00, oltre interessi Controparte_1
legali decorrenti dal 12/10/2007.
Compensa integralmente gli oneri di lite.
Così deciso in Torino 18.1.2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19819/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to M.G.Silimbani, elettivamente domiciliato in Parte_1
Torino, C.so Re Umberto n. 57 presso il difensore avv.to Silimbani.
Ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv.to D.Maero, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, Via Santa Teresa n. 12 presso il difensore avv.to Maero.
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione le parti hanno richiamato le rispettive difese e quindi:
Per parte ricorrente:
“
1. dichiarare tenuta e condannare , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro
30.200,00 = oltre interessi legali fino al saldo, oltre rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo, ed oltre agli interessi maturati durante il presente giudizio, ai sensi dell'art. 1284 c.c. IV comma c.c.;
2. con vittoria di ogni spesa e onorario di lite, anche stragiudiziale, e oneri fiscali, anche della fase della negoziazione assistita non coltivata da ”. Controparte_1
Per parte resistente:
pagina 1 di 8 “disattesa ogni contraria eccezione, difesa e istanza, anche istruttoria, previa ammissione delle dedotte istanze istruttorie, dichiari prescritte le domande attoree e in ogni caso le respinga in quanto infondate in fatto e diritto.
Con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 16 novembre 2023, promosso con le forme di cui agli artt. 281 decies e segg.
c.p.c. conveniva in giudizio affinchè fosse Parte_2 Controparte_1
condannata al pagamento della complessiva somma di € 30.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In data 22 febbraio 2024 si costituiva chiedendo il rigetto delle domande di Controparte_1
parte ricorrente ed eccependo la prescrizione.
In sede di prima udienza, in data 4 marzo 2024, parte resistente insisteva per l'eccezione di prescrizione, che veniva contestata dalla ricorrente. Entrambe le parti instavano per la concessione dei termini per le memorie ai sensi dell'art. 281 duodecies, co. IV, c.p.c., che venivano concessi.
Decorsi tali termini, all'udienza del 23 settembre 2024 le parti discutevano la causa.
2. La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla richiesta, avanzata da (oggi Parte_3
nei confronti di di predisporre assegno di traenza non trasferibile dell'importo di Parte_1 Parte_4
€ 30.200,00, intestato a . Persona_1
Tale assegno, con data 3 ottobre 2007 e portante il numero 9101996646, veniva inviato al beneficiario mediante “posta registrata”. Veniva poi presentato all'incasso presso il Banco di Napoli (oggi Per_1
, il quale provvedeva poi a farsi corrispondere il pagamento della somma Controparte_1
portata sul titolo da Parte_4
Tuttavia, in data 30 ottobre 2007 presso la Questura di Crotone, il beneficiario sporgeva Per_1
denuncia di furto di assegno e sostituzione di persona, affermando di non aver mai ricevuto il titolo di cui sarebbe stato beneficiario e, pertanto, di non averlo neanche mai incassato.
Secondo la prospettazione difensiva, avanzava richiesta di risarcimento del danno a Parte_1 [...]
con raccomandata del 19 ottobre 2016, ma a questa e alle successive richieste CP_2 [...]
rispondeva negativamente, rappresentando l'esistenza di un procedimento penale iscritto al n. CP_1
3417/2007 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. provvedeva pertanto a verificare presso il predetto Ufficio di Procura lo stato del Parte_1
procedimento, accertando che in realtà era già stato archiviato in data 13 ottobre 2010.
pagina 2 di 8 Dato l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita introdotto da a causa Parte_1 dell'indisponibilità di veniva quindi promosso il presente giudizio. Controparte_1
3. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di prescrizione promossa dalla parte resistente.
rappresentava che la lettera prodotta quale doc. 4, che qualificava come Controparte_1 Parte_1
raccomandata datata 19 ottobre 2016, non era mai pervenuta all'attenzione della resistente, osservando che il documento non recava neppure un avviso di spedizione. Inoltre, non appariva idonea ad interrompere la prescrizione la mail prodotta quale doc. 5, atteso che la comunicazione conteneva solo una richiesta di informazioni circa il procedimento penale in corso presso la procura di Potenza e non una rivendicazione del diritto poi prescrittosi.
Non essendovi prova dell'effettiva sussistenza di un atto interruttivo della prescrizione e stante il dies a quo dell'11 ottobre 2007, data di negoziazione dell'assegno di traenza, il termine decennale di prescrizione era da considerarsi ampiamente decorso.
Il decorso della prescrizione era ricostruito diversamente da parte ricorrente, che sottolineava come, per giurisprudenza costante di legittimità, il termine di prescrizione comincia a decorrere, non già nel momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l'altrui diritto, bensì nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo percepibile e riconoscibile. Pertanto, affermava la ricorrente, “stabilito che l'intera operazione è ricaduta sotto la sfera di controllo del debitore (qui San
Paolo Banco di Napoli, ovvero ISP), che ha curato la riscossione del titolo presso la trattaria, e che dichiarava di aver agito a nome e conto del beneficiario del titolo, non aveva affatto la Parte_1
possibilità di esercitare il diritto (art. 2935 c.c.), cosa che poté fare soltanto quando ebbe materiale conoscenza del fatto che l'assegno non era stato correttamente incassato dal vero beneficiario”.
Pertanto, sempre secondo tale prospettazione, il termine di prescrizione non poteva decorrere dalla negoziazione del titolo, ma dalla conoscenza dell'illecito acquisita da e, tuttavia, sul punto, Parte_1
nulla provava, nonostante fosse tale parte tenuta a indicare in quale giorno tale Controparte_1
conoscenza sia avvenuta.
In ordine infine all'interruzione della prescrizione, parte ricorrente osservava come la mail del 19 ottobre 2016 fosse in realtà idonea ad interrompere la prescrizione, sia perché esprimeva la volontà di far valere i propri diritti, sia perché si trattava di mail in risposta alla raccomandata prodotta quel doc.
3, con ciò confermando che tale raccomandata era stata inviata e ricevuta dal Banco di Napoli.
Ritiene lo scrivente che l'eccezione di prescrizione sia infondata e non vada pertanto accolta.
Va premesso, in via generale e secondo gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di prescrizione si sostanzia nella prospettazione che il diritto fatto valere in giudizio si sia pagina 3 di 8 estinto per l'inerzia serbata dal creditore, spettando poi al giudice individuarne la decorrenza;
ciò che rileva e di cui è onerato il debitore, è l'allegazione dell'inerzia avversaria;
in tal senso : “ L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia
l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. C.Cass.15631/2016; “ L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
C.Cass. 30303/2021.
Parte convenuta ha assunto che la decorrenza debba essere fissata all'11.10.2007, data di negoziazione del titolo, prospettazione che però non si condivide;
poiché la negoziazione dell'assegno è stata conclusa mediante una condotta fraudolenta, è solo nel momento in cui il danno conseguente a tale comportamento illecito è stato percepito e conosciuto dal “ creditore “, che questi è posto in condizione di far valere la responsabilità del debitore e il diritto risarcitorio che ne consegue ( in vicenda affine a quella trattata in giudizio e sull'irrilevanza della negoziazione del titolo : “ Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.
(Nel caso di specie, effettuato il pagamento di un'obbligazione contrattuale mediante assegno circolare, emesso da un istituto di credito senza apporre la clausola di non trasferibilità e risultato, successivamente, trafugato ed oggetto di versamento presso altro istituto di credito, il quale, all'atto della negoziazione, aveva omesso di rilevare l'invalidità di una delle girate, si è ritenuto che, ai fini della decorrenza del diritto al risarcimento del danno fatto valere dal primo istituto di credito nei confronti del secondo, non assumesse rilievo la data della - ritenuta illecita - negoziazione del titolo, atteso che in quel momento sussisteva semplicemente una potenzialità di danno nei riguardi del primo istituto, potenzialità concretizzatasi soltanto quando il richiedente l'assegno circolare ebbe a chiedere all'emittente il pagamento della somma portata dall'assegno C.Cass. 11119/2013).
Escluso il rilievo, sotto il profilo del dies a quo della prescrizione, della data in cui l'assegno è stato negoziato e osservato ancora che non vengono indicati altri termini, rileva il Tribunale che la mail del
20 ottobre 2016, in uno con l'allegata comunicazione portante la data del giorno precedente (
19.10.2016 ), comunque inviata entro il decennio successivo all'ottobre 2007, era atto idoneo ad interrompere la prescrizione, poiché non conteneva solo una mera richiesta di informazioni, ma altresì
pagina 4 di 8 una rivendicazione del diritto fatto valere nel presente giudizio ed anche un invito a trovare una composizione bonaria della vicenda.
La mail contiene un esplicito richiamo all'allegata comunicazione, avente finalità interruttive della prescrizione”, portante la data del 19.10.2016; tale circostanza, che emerge dal tenore della mail, smentisce l'assunto della convenuta di non avere mai ricevuto la comunicazione datata 19.10.2016.
Tale documento al contrario era stato trasmesso alla Banca con la mail accompagnatoria con cui, oltre a richiedere informazioni sullo stato delle indagini, si invitava la convenuta a ricercare una composizione bonaria della vicenda,
Va infine osservato, secondo la giurisprudenza di legittimità, che gli atti stragiudiziali sono idonei a interrompere il decorso della prescrizione, laddove manifestino la volontà del debitore di agire per fare valere il diritto che ritiene di vantare: l'invito stragiudiziale ad adempiere è preordinato a porre il debitore in condizione di intervenire per soddisfare il credito preteso, senza che sia necessaria un'azione giudiziale, in modo da ridurre il contenzioso (cfr. Cass. n. 24054 del 2015, S.u. n. 18672 del
2019), condizioni che si ritiene siano state rispettare nella comunicazione datata 16.10.2016.
4. Circa il merito della questione controversa, occorre richiamare i princìpi sanciti dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 14712/2007, la quale ha affermato che “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di fari sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”.
Pertanto, trattandosi di responsabilità contrattuale, il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, mentre il debitore è tenuto a provare di aver correttamente adempiuto o, nel caso in cui il credito non sia stato soddisfatto, che ciò non sia dipeso da sua colpa. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 12477/2018, hanno infatti ribadito che “ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (r.d.
21 dicembre 1933, n. 1736), quindi, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla
pagina 5 di 8 propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma, c.c.”. Non si tratta pertanto di una forma di responsabilità oggettiva, assumendo rilievo l'elemento della colpa nell'inadempimento, da provarsi ad opera della banca che ha pagato a un soggetto diverso del beneficiario.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha fondato la richiesta di ripetizione della somma pagata alla banca traente, contestando l'inadempimento di questa, e costituisce circostanza incontestata che nel caso di specie il pagamento del titolo sia avvenuto a favore di un soggetto diverso dal beneficiario indicato sul medesimo titolo.
L'esonero da responsabilità risarcitoria per , in quanto traente, potrebbe sussistere Controparte_1
qualora fosse stata in grado di dimostrare la non imputabilità di tale inadempimento, dimostrando, nonostante l'accaduto, di avere agito secondo l'ordinaria diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176 c.c.
Tuttavia, non ha fornito elementi in merito;
in atti risultano infatti unicamente la copia CP_1 dell'assegno di traenza, con l'indicazione di pagamento all'ordine in data 12 ottobre 2007, nonché la
“distinta e contabile versamento”, che indicano il conto di destinazione della somma incassata.
Non vi è quindi prova che la abbia adeguatamente verificato l'identità del prenditore, atteso che Pt_4
non risultano prodotte le copie dei documenti d'identità o altri elementi che consentano di attestare il corretto accertamento del fatto che chi ha presentato l'assegno fosse effettivamente l'avente diritto indicato sul titolo.
L'inadempimento contestato è pertanto imputabile alla traente convenuta. Pt_4
5. Parte resistente contestava ancora il concorso di responsabilità da parte della ricorrente, per avere utilizzato un mezzo di pagamento non sicuro, potendo optare per modalità più garantite quali il bonifico bancario e l'assegno circolare;
la ricorrente aveva inviato l'assegno tramite posta non assicurata, acquisendo quindi un ruolo nel processo eziologico che aveva condotto alla sottrazione e all'illecito incasso dell'assegno; inoltre, secondo , avrebbe dovuto indicare ulteriori CP_1 CP_3
elementi identificativi del beneficiario, quali la data di nascita o il codice fiscale, così che fosse individuabile un soggetto specifico e non anche un omonimo;
in punto quantum, contestava infine la responsabilità del creditore nel non aver richiesto il dissequestro delle somme e nel non aver quindi ottenuto dal Fondo Unico di Garanzia il rimborso dell'importo sequestrato di €. 17.519,55, pari a oltre la metà del danno di cui si chiedeva il risarcimento in giudizio.
L'eccezione difensiva circa il metodo di pagamento ed in ordine all'assenza di ulteriori generalità, non si ritiene fondata.
L'assegno di traenza è un mezzo di pagamento previsto dalla legge, in base al quale si deve pagare la somma indicata sul titolo al solo ordine del beneficiario;
poiché ritenuto dall'ordinamento un mezzo pagina 6 di 8 idoneo a garantire una presunzione assoluta di debenza del credito vantato, non appare fondato eccepire la non legittimità della scelta di tale mezzo di pagamento da parte del creditore;
medesime osservazioni si impongono anche per le ulteriori generalità indicate come necessarie, ma non previste.
Diverse considerazioni si impongono con riguardo all'eccezione inerente alla spedizione dell'assegno mediante posta non assicurata;
la giurisprudenza di legittimità si è da tempo orientata a ritenere che la spedizione di un assegno mediante posta ordinaria determini la creazione di una sfera di rischio e quindi, in caso di verificazione del danno, un concorso di responsabilità da parte di chi l'abbia spedito;
da ultimo in merito SU n. 9769/2020, secondo cui : “ La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore".
La prova dell'idoneità del mezzo di recapito dell'assegno è, per il principio della vicinanza della prova, onere di giacché costituirebbe una probatio diabolica laddove si chiedesse a Parte_1 [...]
di produrre un documento di spedizione mai entrato in suo possesso. La ricorrente affermava CP_1 di aver utilizzato “posta registrata”, senza però fornire alcuna prova sul punto.
Non è quindi dato sapere se la ricorrente abbia utilizzato l'idonea diligenza nel trasmettere l'assegno al beneficiario e pertanto occorre affermare un concorso di colpa nella causazione dell'evento lesivo, ossia nella sottrazione dell'assegno.
Non è appare infine rilevante l'eccezione relativa all'acquisizione delle somme sequestrate al cd. FUG
( Fondo Unico di Giustizia ); le somme sequestrate dal conto corrente presso non Controparte_1
potevano essere ritenute nella disposizione di giacché la banca traente non era, nel caso di Parte_1
specie, mera mandataria, ma parte nel rapporto di conto corrente bancario su cui le somme illecitamente sottratte erano confluite e da cui sono poi state sequestrate;
il danno relativo al mancato dissequestro delle somme è da imputarsi unicamente a e non assume rilievo al fine di Controparte_1
attenuare la sua responsabilità nei confronti della ricorrente.
Circa la quantificazione della responsabilità di , alla luce di quanto sopra illustrato circa Controparte_1
il concorso del creditore ex art. 1227 c.c. ed avuto riguardo quindi alla cd. “ gravità della colpa “, ritiene il Tribunale che la negligenza serbata dalle parti debba essere ritenuta equivalente;
da un lato la pagina 7 di 8 Banca convenuta non si è preoccupata di accertare l'identità del soggetto che ha incassato materialmente l'assegno, concorrendo quindi ad agevolare la condotta di truffa, dall'altro la ricorrente ha gestito il titolo in modo imprudente, assumendosi il rischio che non giungesse correttamente al destinatario;
da ciò consegue la condanna di al risarcimento nella misura di € Controparte_1
15.100,00, oltre interessi, a favore di Parte_1
La somma richiesta e sopra quantificata è da ritenersi debito di valuta e pertanto sottoposta al principio nominalistico;
quanto agli interessi legali, questi decorrono dal 12 ottobre 2007, data di avvenuto pagamento.
6. Essendovi soccombenza reciproca, con riguardo alla responsabilità circa la causazione dell'evento dannoso, ritiene il Giudice di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa e/o assorbita.
Respinge l'eccezione di prescrizione promossa da . Controparte_1
Accoglie parzialmente la domanda di e per l'effetto dichiara tenuta e Parte_2
condanna a corrispondere a favore di parte ricorrente € 15.100,00, oltre interessi Controparte_1
legali decorrenti dal 12/10/2007.
Compensa integralmente gli oneri di lite.
Così deciso in Torino 18.1.2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
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