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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
8747/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13 maggio 2025 nella I Sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa
Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
-appellante
E
Controparte_1
-appellata
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 7
N. R.G. 8747/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 8747/2017 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 dell'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Pierluigi Aprea, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Donato di Carinola (CE), alla Via Sant'Agnello n. 1;
-appellante contro
(c.f.: ), nella qualità di impresa designata per il FGVS, in persona Controparte_1 P.IVA_1
dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall' Avv.
Francesco Ferraro e dall' Avv. Vincenzo Ferraro, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale
Ferraro, sito in Napoli alla Via Toledo n. 418;
-appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 2211/2017, Parte_1
depositata in data 8 agosto 2017, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la in qualità di impresa designata per il FGVS, al Controparte_1 risarcimento danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 12.06.2015, verso le 10.20, in Marigliano (Na), alla Via Nuova del Bosco, allorquando un motociclo rimasto non identificato investiva l'istante mentre attraversava la strada.
pagina 2 di 7 Il Giudice di Pace, sulla base della documentazione medica in atti, quantificava il danno subito dall'attore in complessivi euro 5.028,80 più interessi, corrispondenti all'invalidità temporanea totale (pari a 25 giorni) ed all'invalidità temporanea parziale (pari a 20 giorni nella misura del 75% e a 5 giorni nella misura del 50%), oltre il danno morale e condannava la società convenuta al pagamento delle spese di lite del giudizio.
L'appellante ha proposto il gravame limitatamente al quantum risarcitorio deducendo la manifesta erroneità della sentenza di primo grado, avendo il Giudice di prime cure effettuato una decurtazione del
50% della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni in considerazione del fatto che l'istante “non ha prontamente denunciato i fatti di causa all'autorità, vanificando le relative ricerche” (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado); ha chiesto, pertanto, la riforma parziale della sentenza gravata, con condanna della appellata al pagamento dell' intero importo risarcitorio, pari ad euro 10.057,60, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha contestato in toto l'avverso gravame, Controparte_1 deducendone l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e la infondatezza nel merito, e spiegando appello incidentale, concludendo – previa riforma della sentenza di primo grado - per il rigetto della domanda attorea e vittoria di spese ed onorari.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato da il termine di sei mesi, previsto dall'articolo 327 c.p.c., tra il deposito della sentenza, Parte_1
avvenuto in data 8 agosto 2017, e la notifica dell'impugnazione (richiesta in data 20 dicembre 2017); si rileva altresì l'ammissibilità dello stesso per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Ancora in via preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'appello formulato in via incidentale dalla per essere stato proposto, a mente dell'art. 343, co. 1, c.p.c., nella comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 30 marzo 2018, ossia entro il termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, 24 aprile 2018; si rileva altresì
l'ammissibilità dello stesso per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Ciò premesso, si osserva che il thema decidendum dell'appello principale è circoscritto al quantum della pretesa risarcitoria, mentre l'appello incidentale investe l'an della pretesa;
in tale prospettiva assume carattere assorbente il motivo di gravame incidentale, in quanto logicamente preordinato alla delibazione sulla impugnazione principale.
Nel merito l'appello incidentale è fondato e, pertanto, va accolto, mentre va rigettato l' appello principale.
pagina 3 di 7 Occorre premettere che, in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n. 1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 12304 del 10/06/2005 - Rv. 582435).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Al riguardo, si afferma che è vero che il danneggiato non può essere gravato dall'onere di eseguire personalmente le ricerche del veicolo ignoto, ma è altrettanto vero che egli debba collaborare in maniera diligente con le autorità fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso per agevolare l'individuazione del responsabile del sinistro.
Pertanto, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente;
peraltro, affinché il danneggiato adempia all'onere della prova circa la mancata incolpevole identificazione del danneggiante, non può bastare l'avvenuta presentazione di denuncia o querela contro ignoti a provare la riconducibilità del sinistro alla fattispecie di cui alla L.24 dicembre
1969 n.990, art.19 comma 1 lett. a), trattandosi di elemento che va apprezzato prudenzialmente nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata all'apprezzamento del giudice (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532).
Da quanto detto consegue che nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca confronti del Fondo non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il F.G.V.S. in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
pagina 4 di 7 Ed infatti, la più recente giurisprudenza (Cfr. Cass. 5649 del 2019) ha affermato il principio secondo cui in caso di “azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass., sent. n. 18532 del 2007; n. 3019 del 2016; n.
20066 del 2013).
In particolare, è stata fatta applicazione del principio secondo cui, in assenza di "automatismi probatori", la circostanza che “la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno”, se “non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda”, nondimeno “può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi" (Cfr. Cass., n. 9939 del 2012).
Ciò premesso, nel caso in esame è da ritenersi che, dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in primo grado, non potesse dirsi raggiunta la prova piena e convincente che le lesioni lamentate siano ascrivibili al fatto storico descritto in citazione.
In primo luogo è da osservarsi che l'attore non ha osservato un comportamento diligente e collaborativo per l'identificazione del responsabile, non avendo provveduto affatto alla presentazione della denuncia querela pur nella consapevolezza, peraltro, dell'esistenza di un soggetto che aveva assistito all'investimento e che avrebbe potuto rendere testimonianza, fornendo dati utili per le attività investigative (soggetto tempestivamente indicato, infatti, quale teste nel giudizio civile coltivato nei confronti del fondo).
La condotta omissiva tenuta dall'attore appare, da questo punto di vista, assolutamente negligente essendosi costui disinteressato di collaborare adeguatamente con l' per l'individuazione del CP_2
responsabile del sinistro;
ciò tanto più ove si consideri che, stando a quanto riferito dallo stesso teste, questi fornì i propri dati al danneggiato subito dopo l' investimento.
Ciò posto in ordine alla mancanza della denuncia querela, è da rilevarsi che, nella fattispecie, l'unico supporto probatorio fornito dall' attore è costituito dalle deposizioni del teste , che Testimone_1
appaiono, però, alquanto generiche in ordine alla dinamica del sinistro.
Il teste, infatti, si è limitato a confermare i capi di prova ammessi, riferendo che al momento del sinistro si trovava “in Via Nuova del Bosco, quando ho visto che un ragazzo che attraversava la strada nelle
pagina 5 di 7 strisce pedonali, veniva investito da uno scooter di colore scuro e lo scaraventava al suolo (…) ricordo che lamentava forti dolori al ginocchio destro, spalla destra e fondo schiena”; altresì, ha riferito che a seguito del sinistro si avvicinò al “ragazzo al quale lasciai i miei dati”; quanto al conducente del motoveicolo, il teste ha riferito che a seguito dell'impatto “rallentava come se si volesse fermare”, non fornendo chiare indicazioni in ordine alle ragioni dell'impossibilità di identificazione del veicolo danneggiante.
È evidente che tali deposizioni appaiono del tutto generiche in ordine alla modalità di verificazione del sinistro e, pertanto, non consentono di ritenere provato il fatto storico a fronte della totale carenza di ulteriori elementi probatori che consentano di ritenere che le lesioni lamentate siano ascrivibili all' evento denunciato, né che lo stesso si sia verificato per responsabilità di un veicolo rimasto non identificato;
ciò tanto più ove si consideri che la presenza di tale soggetto sul luogo del sinistro non è corroborata da nessun elemento (non vi sono rapporti delle autorità, né lo stesso è indicato nella denuncia querela).
Manca qualsivoglia ulteriore riscontro probatorio atteso che, come anche confermato dal teste, sul posto non sono intervenute autorità, sicché non vi è, in atti, alcun rapporto;
a ciò si aggiunge che non costituisce valido riscontro il referto di P.S. dell'Ospedale Dei Pellegrini (n.24196/2015), il quale ha efficacia probatoria fidefacente solo in merito alla circostanza che le dichiarazioni riportate dal pubblico ufficiale siano state rese in sua presenza, ma non anche in ordine alla loro effettiva veridicità.
Alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso nel corso del giudizio, pertanto, non può dirsi raggiunta la prova piana e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione, in difetto della quale la domanda di risarcimento danni va rigettata.
Le motivazioni che precedono assumono carattere assorbente e conducono all' accoglimento dell'appello incidentale ed al rigetto della domanda proposta in primo grado, con conseguente rigetto dell'appello principale e condanna dell'appellante principale alla restituzione degli importi eventualmente ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellante principale, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità e dell'attività difensiva svolta, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
Le spese della ctu espletata in primo grado del pari seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 8747/2017 del Ruolo generale degli affari contenziosi, ogni diversa eccezione e domanda rigettata, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta l'appello principale proposto Parte_1
- accoglie l'appello incidentale proposto dalla e, per l'effetto, rigetta la domanda Controparte_1
di risarcimento danni proposta in primo grado da Parte_1
-condanna al pagamento in favore della delle spese del doppio Parte_1 Controparte_1
grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 per il primo grado in euro 1.046,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge, ponendo le spese di ctu definitivamente a carico dell' appellato Pt_1
Nola, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13 maggio 2025 nella I Sezione civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa
Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
-appellante
E
Controparte_1
-appellata
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 7
N. R.G. 8747/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 8747/2017 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 dell'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Pierluigi Aprea, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Donato di Carinola (CE), alla Via Sant'Agnello n. 1;
-appellante contro
(c.f.: ), nella qualità di impresa designata per il FGVS, in persona Controparte_1 P.IVA_1
dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall' Avv.
Francesco Ferraro e dall' Avv. Vincenzo Ferraro, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale
Ferraro, sito in Napoli alla Via Toledo n. 418;
-appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 2211/2017, Parte_1
depositata in data 8 agosto 2017, con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la in qualità di impresa designata per il FGVS, al Controparte_1 risarcimento danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 12.06.2015, verso le 10.20, in Marigliano (Na), alla Via Nuova del Bosco, allorquando un motociclo rimasto non identificato investiva l'istante mentre attraversava la strada.
pagina 2 di 7 Il Giudice di Pace, sulla base della documentazione medica in atti, quantificava il danno subito dall'attore in complessivi euro 5.028,80 più interessi, corrispondenti all'invalidità temporanea totale (pari a 25 giorni) ed all'invalidità temporanea parziale (pari a 20 giorni nella misura del 75% e a 5 giorni nella misura del 50%), oltre il danno morale e condannava la società convenuta al pagamento delle spese di lite del giudizio.
L'appellante ha proposto il gravame limitatamente al quantum risarcitorio deducendo la manifesta erroneità della sentenza di primo grado, avendo il Giudice di prime cure effettuato una decurtazione del
50% della somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni in considerazione del fatto che l'istante “non ha prontamente denunciato i fatti di causa all'autorità, vanificando le relative ricerche” (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado); ha chiesto, pertanto, la riforma parziale della sentenza gravata, con condanna della appellata al pagamento dell' intero importo risarcitorio, pari ad euro 10.057,60, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha contestato in toto l'avverso gravame, Controparte_1 deducendone l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e la infondatezza nel merito, e spiegando appello incidentale, concludendo – previa riforma della sentenza di primo grado - per il rigetto della domanda attorea e vittoria di spese ed onorari.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato da il termine di sei mesi, previsto dall'articolo 327 c.p.c., tra il deposito della sentenza, Parte_1
avvenuto in data 8 agosto 2017, e la notifica dell'impugnazione (richiesta in data 20 dicembre 2017); si rileva altresì l'ammissibilità dello stesso per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Ancora in via preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'appello formulato in via incidentale dalla per essere stato proposto, a mente dell'art. 343, co. 1, c.p.c., nella comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata il 30 marzo 2018, ossia entro il termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, 24 aprile 2018; si rileva altresì
l'ammissibilità dello stesso per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Ciò premesso, si osserva che il thema decidendum dell'appello principale è circoscritto al quantum della pretesa risarcitoria, mentre l'appello incidentale investe l'an della pretesa;
in tale prospettiva assume carattere assorbente il motivo di gravame incidentale, in quanto logicamente preordinato alla delibazione sulla impugnazione principale.
Nel merito l'appello incidentale è fondato e, pertanto, va accolto, mentre va rigettato l' appello principale.
pagina 3 di 7 Occorre premettere che, in tema di risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli non identificati, il danneggiato che agisca in giudizio ha l'onere di dimostrare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo è rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. Sez. III, Sent. n. 1860 del 08/03/1990 - Rv. 465746; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 12304 del 10/06/2005 - Rv. 582435).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Al riguardo, si afferma che è vero che il danneggiato non può essere gravato dall'onere di eseguire personalmente le ricerche del veicolo ignoto, ma è altrettanto vero che egli debba collaborare in maniera diligente con le autorità fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso per agevolare l'individuazione del responsabile del sinistro.
Pertanto, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni e/o all'indicazione di testimoni della cui presenza sul luogo dell'incidente si sia venuti a conoscenza anche successivamente;
peraltro, affinché il danneggiato adempia all'onere della prova circa la mancata incolpevole identificazione del danneggiante, non può bastare l'avvenuta presentazione di denuncia o querela contro ignoti a provare la riconducibilità del sinistro alla fattispecie di cui alla L.24 dicembre
1969 n.990, art.19 comma 1 lett. a), trattandosi di elemento che va apprezzato prudenzialmente nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata all'apprezzamento del giudice (cfr. Cassazione Civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532).
Da quanto detto consegue che nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca confronti del Fondo non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza nella valutazione della dimostrazione del fatto storico, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il F.G.V.S. in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
pagina 4 di 7 Ed infatti, la più recente giurisprudenza (Cfr. Cass. 5649 del 2019) ha affermato il principio secondo cui in caso di “azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass., sent. n. 18532 del 2007; n. 3019 del 2016; n.
20066 del 2013).
In particolare, è stata fatta applicazione del principio secondo cui, in assenza di "automatismi probatori", la circostanza che “la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno”, se “non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda”, nondimeno “può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi" (Cfr. Cass., n. 9939 del 2012).
Ciò premesso, nel caso in esame è da ritenersi che, dalla valutazione complessiva del materiale istruttorio raccolto in primo grado, non potesse dirsi raggiunta la prova piena e convincente che le lesioni lamentate siano ascrivibili al fatto storico descritto in citazione.
In primo luogo è da osservarsi che l'attore non ha osservato un comportamento diligente e collaborativo per l'identificazione del responsabile, non avendo provveduto affatto alla presentazione della denuncia querela pur nella consapevolezza, peraltro, dell'esistenza di un soggetto che aveva assistito all'investimento e che avrebbe potuto rendere testimonianza, fornendo dati utili per le attività investigative (soggetto tempestivamente indicato, infatti, quale teste nel giudizio civile coltivato nei confronti del fondo).
La condotta omissiva tenuta dall'attore appare, da questo punto di vista, assolutamente negligente essendosi costui disinteressato di collaborare adeguatamente con l' per l'individuazione del CP_2
responsabile del sinistro;
ciò tanto più ove si consideri che, stando a quanto riferito dallo stesso teste, questi fornì i propri dati al danneggiato subito dopo l' investimento.
Ciò posto in ordine alla mancanza della denuncia querela, è da rilevarsi che, nella fattispecie, l'unico supporto probatorio fornito dall' attore è costituito dalle deposizioni del teste , che Testimone_1
appaiono, però, alquanto generiche in ordine alla dinamica del sinistro.
Il teste, infatti, si è limitato a confermare i capi di prova ammessi, riferendo che al momento del sinistro si trovava “in Via Nuova del Bosco, quando ho visto che un ragazzo che attraversava la strada nelle
pagina 5 di 7 strisce pedonali, veniva investito da uno scooter di colore scuro e lo scaraventava al suolo (…) ricordo che lamentava forti dolori al ginocchio destro, spalla destra e fondo schiena”; altresì, ha riferito che a seguito del sinistro si avvicinò al “ragazzo al quale lasciai i miei dati”; quanto al conducente del motoveicolo, il teste ha riferito che a seguito dell'impatto “rallentava come se si volesse fermare”, non fornendo chiare indicazioni in ordine alle ragioni dell'impossibilità di identificazione del veicolo danneggiante.
È evidente che tali deposizioni appaiono del tutto generiche in ordine alla modalità di verificazione del sinistro e, pertanto, non consentono di ritenere provato il fatto storico a fronte della totale carenza di ulteriori elementi probatori che consentano di ritenere che le lesioni lamentate siano ascrivibili all' evento denunciato, né che lo stesso si sia verificato per responsabilità di un veicolo rimasto non identificato;
ciò tanto più ove si consideri che la presenza di tale soggetto sul luogo del sinistro non è corroborata da nessun elemento (non vi sono rapporti delle autorità, né lo stesso è indicato nella denuncia querela).
Manca qualsivoglia ulteriore riscontro probatorio atteso che, come anche confermato dal teste, sul posto non sono intervenute autorità, sicché non vi è, in atti, alcun rapporto;
a ciò si aggiunge che non costituisce valido riscontro il referto di P.S. dell'Ospedale Dei Pellegrini (n.24196/2015), il quale ha efficacia probatoria fidefacente solo in merito alla circostanza che le dichiarazioni riportate dal pubblico ufficiale siano state rese in sua presenza, ma non anche in ordine alla loro effettiva veridicità.
Alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso nel corso del giudizio, pertanto, non può dirsi raggiunta la prova piana e convincente del fatto storico come dedotto e descritto in citazione, in difetto della quale la domanda di risarcimento danni va rigettata.
Le motivazioni che precedono assumono carattere assorbente e conducono all' accoglimento dell'appello incidentale ed al rigetto della domanda proposta in primo grado, con conseguente rigetto dell'appello principale e condanna dell'appellante principale alla restituzione degli importi eventualmente ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellante principale, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità e dell'attività difensiva svolta, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
Le spese della ctu espletata in primo grado del pari seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 8747/2017 del Ruolo generale degli affari contenziosi, ogni diversa eccezione e domanda rigettata, così provvede:
pagina 6 di 7 - rigetta l'appello principale proposto Parte_1
- accoglie l'appello incidentale proposto dalla e, per l'effetto, rigetta la domanda Controparte_1
di risarcimento danni proposta in primo grado da Parte_1
-condanna al pagamento in favore della delle spese del doppio Parte_1 Controparte_1
grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 per il primo grado in euro 1.046,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge, ponendo le spese di ctu definitivamente a carico dell' appellato Pt_1
Nola, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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