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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/09/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
- Tribunale di Civitavecchia Sezione Civile Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1209 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “pagamento canoni di locazione", pendente tra (C.F. nata a [...], LIBERIA, il Parte_1 C.F._1
20/11/1969, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
( e ) e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Alessandro Emanuele ( e C.F._2
), congiuntamente e disgiuntamente tra Email_2 loro, e ivi domiciliata presso lo studio dell'Avv. in Roma, via del Casale Parte_2
Strozzi 31 (pec ) Email_1
Attore Contro
C.F. elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_1 C.F._3
Via Emilio Faà di Bruno 87, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Scarsella c.f.
Pec: che la rappresenta e C.F._4 Email_3 difende giusta procura in atti Convenuta Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 8.4.2021 la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo al Tribunale di condannarla al pagamento della Controparte_1 somma di euro di €. 23.701,74, oltre interessi come dovuto per legge, a titolo di canoni di locazione di cui al contratto stipulato in data 17.10.2008 relativo all'immobile sito in Cerveteri, via Benedetto Marini 223. Premetteva la ricorrente di aver locato, unitamente al Sig. , a far data Persona_1 dal 01.11.2009 al 31.10.2013, al canone di euro 1.200,00 mensili, alla Sig.ra CP_1
l'immobile predetto mediante contratto di locazione sottoscritto il 17.10.2008; di essere piena proprietaria dell'immobile di cui sopra dal 27.03.2013, data del decesso dell'usufruttuario e di essere sin dal 2002 nuda proprietaria dell'immobile;
· di essere creditrice della somma di euro 23.701,74 oltre interessi per le seguenti causali già sottratto un acconto di euro 800,00 incassato:
1 a) euro 5.000,00 derivanti da canoni di locazione dovuti dalla dall'ottobre CP_1
2010 all'aprile 2011; b) euro 6.400,00 derivanti dalla quota di euro 400,00 al mese di canoni di locazione dal maggio 2011 al febbraio 2013 che la avrebbe dovuto versare alla CP_1
Ricorrente in forza di un accordo siglato con l'usufruttuario; c) euro 13.200,00 derivanti dal mancato pagamento dei canoni di locazione dal marzo 2013 al gennaio 2014 data del rilascio dell'immobile; di aver inviato diverse missive rimaste inevase. Si costituiva la convenuta che eccepiva il difetto di legittimazione attiva del Sig.ra
Pt_1 in ordine al rapporto locativo stante il mancato subentro nello stesso e comunque sino al decesso dell'usufruttuario e la inopponibilità di qualsivoglia cessione del credito tra la ricorrente e il sig. la prescrizione dell'eventuale credito vantato dalla Per_1 ricorrente. La causa, di natura documentale, veniva assunta in decisione all'udienza del 16.9.25. La domanda della ricorrente è risultata fondata e va accolta. Erra la resistente nell'assumere che la ricorrente allorchè era “nuda proprietaria dell'immobile” era “senza nessun diritto sul possesso dello stesso e di conseguenza sui relativi canoni di locazione sino alla morte dell'usufruttuario, , avvenuta Persona_1 in data 27.03.2013”. Infatti nel contratto di locazione (doc.2) stipulato tra la conduttrice Sig.ra e i Sigg.ri Sig.ra e quest'ultimi assunsero CP_1 Pt_1 Per_1 entrambi la qualifica di locatori, quindi creditori in solido dei canoni con potere di ciascuno di pretendere il canone nella sua interezza (veniva persino indicato in contratto il conto della odierna ricorrente per il versamento dei relativi bonifici). E' quindi, superfluo invocare la inopponibilità della cessione del credito dell'usufruttuario o la mancata comunicazione alla conduttrice del decesso del sig.
Per_1
Parimenti infondate le eccezioni relative ad una asserita nullità del rapporto e infondatezza della pretesa della ricorrente per la mancata registrazione del subentro del contratto di locazione da parte della , a seguito del decesso del la Pt_1 Pt_3 registrazione, la cui mancanza è sanzionata con la nullità della locazione ai sensi della legge n. 311 del 2004 è la (sola) registrazione iniziale come insegna la giurisprudenza di legittimità (cass. civ. sent. n.20938/2015). Quanto alla eccezione di prescrizione la parte è decaduta dal proporla in quanto si è costituta in data 9.3.22 e quindi tardivamente, ben oltre i termini di cui all'art.416 c.p.c. ovvero 10 giorni prima dell'udienza, nella specie fissata al 2.3.2022 con decreto del 28.9.21. Infatti il decreto 1.3.22 disponeva un mero rinvio dell'udienza per questioni tecniche ma non rimetteva le parti in termini già spirati. Quanto al richiamo al principio di tutela dell'affidamento e al più generale principio di buona fede contrattuale, per cui la mancata richiesta per tanti anni dei canoni di locazione avrebbe prodotto la decadenza della ricorrente dal diritto di credito, la tesi non è condivisibile. Certamente il caso che ci occupa non può essere sovrapposto alla fattispecie concreta 2 di cui si è occupata la Suprema Corte nella sentenza n.16743/2021: in quel caso si controverteva di un locatore che non aveva mai preteso il pagamento, sin dall'origine del rapporto, generando – così è stato ritenuto - un affidamento della controparte nella rinuncia del credito sino ad allora maturato, al punto che la repentina richiesta di adempimento dell'obbligazione di pagamento è stata qualificata come un abuso del diritto. Nel caso che ci occupa non vi è stata affatto inerzia della locatrice che ha richiesto i canoni Con le missive del 15.10.2010 e del 23.12.2014 oltre alla domanda introduttiva del presente giudizio e all'istanza di mediazione. Quanto, poi, alla scadenza contrattuale del rapporto locativo (alla data del 31.10.2013) che renderebbe inesigibili somme successivamente maturate, ci si limita ad osservare che il contratto, in difetto di invio di dinego di rinnovo del locatore per la prima scadenza del 31.10.2013 si è tacitamente rinnovato e, in ogni caso, il corrispettivo convenuto per la locazione è dovuto sino all'effettivo rilascio, ai sensi dellart.1591 c.c. Parte ricorrente assume che il bene sia stato rilasciato a febbraio 2014 mentre, parte convenuta sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato una diversa e anteriore data di riconsegna del bene, da cui la debenza dei canoni come richiesti sino al gennaio 2014. Quanto ai canoni maturati dal 2010 al 2013 alcuna prova dell'adempimento della conduttrice è stata fornita. Per quanto sopra complessivamente esposto la convenuta, va Controparte_1 condannata al pagamento in favore della Sig.ra Fatumata della Pt_1 complessiva somma di €. 23.701,74, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1 accoglie la domanda e condanna al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_1 della complessiva somma di €. 23.701,74, oltre interessi legali Parte_1 dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna la convenuta alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5077,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 19 settembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone
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