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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 3301 / 2024
Il giudice LE Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 10/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa LE Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3301 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' avv. MINIO GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA e GIANTONY ILARDO, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: gestione separata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento di comunicazione dell'iscrizione alla gestione separata notificato dall' di in data 20 aprile 2024. Deduceva: di avere CP_1 CP_1
esercitato la professione di Ingegnere sino al 15 ottobre 2018, data in cui è stato assunto da
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con contratto a tempo indeterminato;
che, in data 20 aprile
2024, l' di gli ha notificato l'iscrizione alla gestione separata e gli ha chiesto CP_1 CP_1
il pagamento di contributi per € 9.600,08. Eccepiva la prescrizione delle somme richieste e chiedeva l'annullamento della nota, con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Come ritenuto dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, con sentenza n. 27950/2018 -
successivamente confermata dall'ordinanza della Sez. 6 della Corte di Cassazione, n.
4329/2019 - che si condivide e richiama, il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all' doveva essere effettuato, costituendo la CP_1
circostanza che a quella data non fosse stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto.
La circolare n. 104 del 23/06/2017 (cfr. all. al ricorso) al punto n. 3 rubricato “Termini e CP_1
modalità di versamento” ha disposto che “Nel richiamare le precisazioni fornite con circolari n. 22
del 31 gennaio 2017 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali
dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali nonché con circolare n.
13 del 29 gennaio 2016 per gli iscritti alla Gestione separata, si fa presente che, ai sensi del Decreto
Legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112, i
contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 30 giugno
2017 o il 31 luglio 2017 (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2016 e primo acconto per l'anno
2017) ed entro il 30 novembre 2017 (secondo acconto 2017)”.
Da tale momento deve computarsi il termine quinquennale che, dunque, scadeva in data 30
novembre 2022.
E' noto che, a causa dell'emergenza pandemica, i termini di prescrizione sono stati oggetto di sospensione: tuttavia, pur sommando alla data individuata le sospensioni disposte dagli articoli 37, co. 2, d.l. n. 18/2020, e 11, co. 9, del d.l. n. 183/2020, - che prevedono una sospensione di n. di 311 giorni in totale - il provvedimento notificato ad aprile 2024 risulta tardivo.
Pertanto, va accolto il ricorso con dichiarazione di prescrizione delle pretese ivi portate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara prescritte le pretese;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.865,00,
oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 10/12/2025.
IL GIUDICE
LE Di AL
SEZIONE LAVORO
R.G. 3301 / 2024
Il giudice LE Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 10/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa LE Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3301 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' avv. MINIO GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA e GIANTONY ILARDO, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: gestione separata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento di comunicazione dell'iscrizione alla gestione separata notificato dall' di in data 20 aprile 2024. Deduceva: di avere CP_1 CP_1
esercitato la professione di Ingegnere sino al 15 ottobre 2018, data in cui è stato assunto da
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con contratto a tempo indeterminato;
che, in data 20 aprile
2024, l' di gli ha notificato l'iscrizione alla gestione separata e gli ha chiesto CP_1 CP_1
il pagamento di contributi per € 9.600,08. Eccepiva la prescrizione delle somme richieste e chiedeva l'annullamento della nota, con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Come ritenuto dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, con sentenza n. 27950/2018 -
successivamente confermata dall'ordinanza della Sez. 6 della Corte di Cassazione, n.
4329/2019 - che si condivide e richiama, il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all' doveva essere effettuato, costituendo la CP_1
circostanza che a quella data non fosse stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto.
La circolare n. 104 del 23/06/2017 (cfr. all. al ricorso) al punto n. 3 rubricato “Termini e CP_1
modalità di versamento” ha disposto che “Nel richiamare le precisazioni fornite con circolari n. 22
del 31 gennaio 2017 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali
dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali nonché con circolare n.
13 del 29 gennaio 2016 per gli iscritti alla Gestione separata, si fa presente che, ai sensi del Decreto
Legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112, i
contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 30 giugno
2017 o il 31 luglio 2017 (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2016 e primo acconto per l'anno
2017) ed entro il 30 novembre 2017 (secondo acconto 2017)”.
Da tale momento deve computarsi il termine quinquennale che, dunque, scadeva in data 30
novembre 2022.
E' noto che, a causa dell'emergenza pandemica, i termini di prescrizione sono stati oggetto di sospensione: tuttavia, pur sommando alla data individuata le sospensioni disposte dagli articoli 37, co. 2, d.l. n. 18/2020, e 11, co. 9, del d.l. n. 183/2020, - che prevedono una sospensione di n. di 311 giorni in totale - il provvedimento notificato ad aprile 2024 risulta tardivo.
Pertanto, va accolto il ricorso con dichiarazione di prescrizione delle pretese ivi portate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara prescritte le pretese;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.865,00,
oltre iva e cpa come per legge.
Agrigento, 10/12/2025.
IL GIUDICE
LE Di AL