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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott. Gianmarco Cantalini Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 246/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Valentini ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Fossombrone, alla via Oberdan n. 26
RICORRENTE
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv.ta Liuba D'Angeli ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Pesaro, via Giusti n. 11
RESISTENTE
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni:
Per parte ricorrente (si riportano, per brevità, le sole conclusioni relative al merito):
“Il procuratore di parte ricorrente Sig. , ai fini della pronunzia di sentenza parziale Parte_1 di separazione ex art. 709-bis cpc, formula le seguenti conclusioni:
“A) Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis:
- accertata la sussistenza dei presupposti di legge, pronunzi separazione personale dei coniugi in via immediata, con sentenza non definitiva, autorizzando i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
– ordini all'Ufficiale di Stato Civile di Vallefoglia – Località Colbordolo a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di separazione nei pubblici uffici anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di Pesaro e
Comune di Vallefoglia di rispettiva residenza.
1 – dettarsi con separata ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore trattazione della domanda di addebito e di definizione degli aspetti relativi al mantenimento e per tale ragione si ripropongono in questa sede le seguenti richieste istruttorie formulate dalla ricorrente in II memoria ex art. 183
c. IV c.p.c. del 5.04.2022 e ad oggi non ammesse con ordinanza del 13.05.2022 e successiva del
11.07.2022
B) (…) C) (…)
- Si insiste altresì nell'istanza ex art. 473-bis cpc depositata in data 24.01.2024 e all'uopo si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia prendere i necessari provvedimenti temporanei e urgenti più idonei al fine di assicurare l'esclusione di da ogni rapporto o potestà sull'iter Controparte_1 scolastico di , affidando le relative prerogative in via esclusiva alla madre Persona_1
. Parte_1
- In via ulteriormente principale, al fine della pronuncia dei provvedimenti necessari e idonei alla tutela della sig.ra e del figlio con lei convivente e degli altri tre Parte_1 Persona_1 figli della coppia, il sottoscritto procuratore si riporta alla documentazione sopravvenuta depositata in data 11.04.2024, già di per sé eloquente circa il grave disagio economico e morale in cui versano l'odierna ricorrente e i propri figli a partire dal settembre 2020. Tutto ciò premesso, anche alla luce dell'istruttoria testimoniale espletata e conclusa in data 1.02.2024 avanti la Dott.ssa , si confida nell'accoglimento delle suindicate CP_2 conclusioni e istanze istruttorie sopra reiterate e a seguito delle descritte gravi circostanze sopravvenute formulate fin d'ora nel procedimento di separazione de quo”.
Con vittoria di spese di lite.
128. Si insiste altresì nella richiesta di condannare a causa dei suoi gravi e Controparte_1 reiterati comportamenti vessatori e violenti posti in essere nei confronti della moglie, che hanno avuto quale conseguenza una forte sofferenza psichica e fisica, al risarcimento del danno biologico ed esistenziale nella misura non inferiore ad € 100.000,00 o in quella maggiore o minore somma, o che parrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con riserva di riproposizione della domanda in separato giudizio anche per il figlio ” Persona_1
Per parte resistente (si riportano, per brevità, le sole conclusioni relative al merito):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, A. (…)
B. In via principale nel merito:
1. dichiarare la separazione dei coniugi;
Parte_2
2. accertare e dichiarare che non ha diritto, sin dalla domanda, ad alcun assegno Parte_1 di mantenimento e per l'effetto revocare l'ordinanza provvisoria del 19.10.2021, esonerando il ricorrente dal versamento di qualsiasi contribuzione economica, in favore di;
Parte_1
3. rigettare, dalla data della domanda, la richiesta di qualsiasi contributo al mantenimento del figlio maggiorenne plurilaureato e da tempo inserito nel mondo del lavoro, Persona_2 economicamente autosufficiente e titolare di accantonamenti finanziari più che idonei a garantire ampia indipendenza economica. In subordine rigettare la predetta domanda a far data dal giugno
2022; in ulteriore subordine dal gennaio 2023. In estremo subordine dalla diversa data di indipendenza economica che risulterà dall'espletanda istruttoria;
4. disporre a carico di la contribuzione mensile di € 500,00 in favore del figlio Controparte_1 maggiorenne sino a che lo stesso non sarà autonomo economicamente e qualora il Per_1
2 predetto intenda intraprendere regolari studi universitari, anche all'estero porre a carico di
le spese per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, Controparte_1 di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri, master universitari nonché corsi di perfezionamento post-universitari, eventuale dottorato di ricerca ed alloggio, da corrispondere direttamente al figlio maggiorenne su posizione IBAN già nota e già in essere;
5. rigettare ogni altra domanda di cui al ricorso introduttivo, nessuna esclusa, compresa la domanda di assegnazione della casa di campagna di Vallefoglia, l'istanza di addebito nonché la domanda di risarcimento danni, perché totalmente infondate in fatto e diritto.
6. Revocare le ordinanze Presidenziali adottate nel corso del giudizio nella parte in cui afferiscono agli aspetti economici in favore di e . Parte_1 Persona_2
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 aprile 2021, ha adito il Tribunale di Urbino Parte_1 deducendo:
− di aver contratto matrimonio secondo il rito civile con in data 2 agosto Controparte_1
1996;
− che dall'unione sono nati quattro figli: e nate l'11 agosto Persona_3 Persona_4
1994 ed economicamente indipendenti, nato il [...] e Persona_2
nato il [...], entrambi non economicamente autosufficienti e a Persona_1 carico della ricorrente;
− che a seguito della nascita delle prime due figlie gemelle, anche su pretesa del marito, è stata costretta a cessare la propria attività lavorativa;
− che il marito ha lavorato come project development manager nel settore del real estate;
− di aver scoperto che le disponibilità economiche di erano frutto di Controparte_1 operazioni penalmente rilevanti a danno di terzi compiute dalle società Star s.r.l., Acron
s.r.l., Fattorie di Nonno Camillo s.s., di cui la ricorrente, su sollecitazione del marito, è stata legale rappresentante, senza tuttavia essere mai stata portata a conoscenza dell'oggetto e dello stato di tali società;
− che tali condotte distrattive hanno portato i coniugi a due condanne per bancarotta fraudolenta da parte del Tribunale di Pescara e del Tribunale di Roma;
− che dal 2016, il resistente ha cessato ogni sostegno economico alla ricorrente ed ai due figli a carico, lamentando una presunta impossidenza, sicché la ricorrente ha sostenuto sé stessa ed i suoi due figli a carico mediante i propri risparmi ed alcuni canoni di affitto per immobili di proprietà di terzi (pari ad €10.400,00 annuali, ridotto dal mese di agosto 2020 ad
€5.160,00 annui e destinati a sparire del tutto) e in virtù di un aiuto economico delle due figlie e;
Per_3 Per_4
− che si dichiarata privo di risorse economiche, nonostante lavori Controparte_1 attivamente nel settore immobiliare, in particolare collaborando con Tecnomedia 2.0 s.r.l.s. e con la Lidl s.p.a., tanto che si è occupato dell'acquisto a favore di quest'ultima di un'area di Riccione e di Pesaro, sicché il reddito reale del resistente non è inferiore ad €100.000,00 netti annui;
3 − che è sempre stato una persona violenta verbalmente e fisicamente, Controparte_1 sovente in preda a stati d'ira, specie nei confronti della moglie e delle figlie, come dimostrato da diversi episodi di particolare gravità risalenti già ad epoca antecedente al matrimonio ed elencati nell'atto introduttivo della ricorrente;
− che il marito, a settembre 2020, ha abbandonato volontariamente l'abitazione di Pesaro di via Verdi n. 60, trasferendosi presso l'altra abitazione di Colbordolo, frazione di Vallefoglia, via Cappone n. 1 (composta da 11 vani e da un'abitazione indipendente di circa 80mq), condotta in locazione dal resistente, mantenendo tuttavia la residenza in Vallefoglia, alla via
Buonarroti n. 2;
− che il resistente, dopo aver abbandonato la casa familiare, si è totalmente disinteressato della famiglia ed ha chiesto peraltro di essere mantenuto dalla ricorrente;
− che il 24 ottobre 2020, il resistente ha cambiato le serrature della casa di Colbordolo, dove tutta la famiglia ha risieduto stabilmente dal maggio 1996 a dicembre 2007 e successivamente esclusivamente nel periodo estivo sino al 2020, inibendone l'accesso alla moglie ed ai figli;
− che l'abitazione di Pesaro, via Verdi n. 60, abitata da con i figli Parte_1 Per_2
e è stata locata dalla Star s.r.l. alla ricorrente, ma la Star è stata
[...] Persona_1 dichiarata fallita e, con sentenza del Tribunale di Ancona del 6 febbraio 2020, è stata condannata al rilascio dell'immobile a favore di crediti, sicché tale abitazione CP_3
è precaria;
Per questi motivi
, ha chiesto: la dichiarazione della separazione da Parte_1 CP_1
con addebito a quest'ultimo per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
[...]
l'assegnazione dell'abitazione di Colbordolo, con possibilità di di mantenere la Controparte_1 disponibilità dell'unità abitativa indipendente ivi esistente;
di porre a carico del marito un assegno mensile di mantenimento per €1.500,00, oltre rivalutazione, per la ricorrente ed €1.000,00, oltre rivalutazione, per ciascuno dei figli non autosufficienti, e Persona_2 Persona_1 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
la condanna del marito al risarcimento, pari ad
€100.000,00 o altra somma determinata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di danno biologico ed esistenziale subito dalla ricorrente a causa delle condotte violente e vessatorie tenute da Controparte_1
Con memoria di costituzione del 9 luglio 2021 si è costituito in giudizio Controparte_1 il quale non si è opposto alla domanda di separazione e, sconfessando l'avversa ricostruzione dei fatti, ha dedotto:
− di aver sempre lavorato per il bene della propria famiglia, tanto da garantire alla moglie ed ai figli un elevato tenore di vita, sino al collasso economico del novembre 2017, allorché il resistente è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere ed ha iniziato a subire vessazioni da parte della moglie e dei figli, culminati con l'aggressione fisica da parte del figlio minore
Persona_1
− che non ha mai adottato condotte vessatorie, ma che anzi è stato vittima di un clima familiare alterato dal racconto di , che ha messo i figli (ed in particolare il Parte_1 figlio minore contro il padre;
Persona_1
− che si è trasferito presso l'abitazione di Colbordolo nel settembre 2020 per non vedere ulteriormente degenerati i rapporti familiari e per non subire ulteriori maltrattamenti da parte della moglie e dei figli;
4 − che a seguito di tale trasferimento, non ha avuto più alcun rapporto con i figli e gli è stato impedito l'accesso presso l'abitazione di Pesaro, via Verdi n. 60;
− di aver sostituito le serrature di accesso dell'abitazione di Colbordolo a seguito del furto di una vettura ivi parcheggiata, della relativa documentazione e dei telecomandi del cancello, subito il 24 ottobre 2020;
− che l'azione di spoglio dell'immobile di Colbordolo avanzata dai figli della coppia è stata rigettata;
− che tale situazione, a causa della quale il resistente soffre moltissimo, gli hanno causato l'insorgenza di una sindrome cronica acuta che gli ha imposto un ricovero nel Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Pesaro, di cui né la moglie né i figli si sono mai interessati;
− di non poter versare alcunché alla moglie ed ai figli, trovandosi detenuto presso la Casa Circondariale di Pesaro;
− che non può ritenersi accoglibile l'istanza di assegnazione dell'abitazione di Colbordolo, quale casa familiare, a favore della ricorrente e dei figli, dal momento che la casa familiare – quella cioè dove la famiglia svolgeva ed attuava il programma di vita in comune – è quella di Pesaro, via Verdi n. 60;
− che la domanda di risarcimento del danno dovrebbe considerarsi inammissibile, dal momento che non è possibile cumularla con la domanda di separazione giudiziale;
Per tali motivi, ha chiesto: la dichiarazione della separazione dalla moglie Controparte_1
; che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i Parte_1 Persona_1 genitori, con collocazione principale presso la madre;
il rigetto della domanda di contributo al mantenimento a favore della moglie e del figlio , della domanda di assegnazione della casa Per_1 di Vallefoglia, della domanda di addebito e della domanda risarcitoria, nonché di ogni altra domanda avanzata da . Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 19 luglio 2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente si è riservato di decidere sui provvedimenti provvisori ed urgenti dopo l'audizione dei figli minori e Successivamente, con ordinanza Persona_2 Persona_1 del 19 ottobre 2021, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre, ha Persona_1 assegnato la casa coniugale di Pesaro, via Verdi n. 60 a e a suo figlio Parte_1 Per_1
ha posto a carico di un assegno di mantenimento di €500,00 mensili,
[...] Controparte_1 oltre rivalutazione, a favore della moglie e di ulteriori €500,00 mensili, oltre rivalutazione, a favore di ciascuno dei figli e oltre al 50% delle spese straordinarie Persona_2 Persona_1 per questi ultimi.
Con la memoria depositata il 29 dicembre 2021, ha rappresentato che il Parte_1 marito non è più sottoposto ad alcuna misura cautelare, sicché non vi sono ragioni per sostenere che questi è impossibilitato al mantenimento della moglie e dei figli, e che in ogni caso questi, a seguito dell'ordinanza presidenziale, non ha versato alcunché a titolo di mantenimento. In pari data, la ricorrente ha altresì domandato in via cautelare l'assegnazione dell'immobile di Corbordolo a titolo di casa familiare, affermando che la casa di Pesaro, via Verdi n. 60 sarebbe stata a distanza di poco tempo rilasciata.
Con memoria del 13 gennaio 2022, ha affermato che, nonostante la Controparte_1 cessazione della misura cautelare, gli è precluso lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
non
5 percependo reddito, gli è impossibile corrispondere alla moglie ed ai figli qualsiasi somma di denaro. Ha inoltre aggiunto di non riuscire ad avere alcun rapporto con il figlio e Persona_1 che dal giugno 2021 ha trovato un impiego presso un'azienda del pesarese. Parte_1
Con ordinanza del 2 febbraio 2022 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c. e, all'esito dell'udienza del 13 maggio 2022, con ordinanza in pari data, sono stati ammessi i mezzi di prova. La causa è stata istruita mediante prove documentali, prove testimoniali ed interrogatorio formale della ricorrente.
Con istanza del 22 giugno 2023, ha affermato che le sue condizioni di Controparte_1 vita sono peggiorate a causa di un intervento di angioplastica e di impianto di stent medicato ed ha quindi chiesto la revisione dei contributi economici disposti a favore di e dei figli Parte_1
e Con ordinanza dell'11 ottobre 2023, l'istanza di modifica Persona_2 Persona_1 dei provvedimenti provvisori ed urgenti avanzata dal resistente.
Conclusa la fase istruttoria e ritenuta matura la causa per la decisione, con ordinanza del 6 febbraio 2024 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 16 aprile 2024, poi spostata al 6 giugno 2024. Il 10 aprile 2024, ha nuovamente domandato la Controparte_1 modifica dei contributi economici ex art. 709 c.p.c.. Con ordinanza del 1° settembre 2024, ritenuto possibile decidere la modifica delle condizioni economiche assieme al merito della causa, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
---
La domanda di separazione personale proposta da col ricorso introduttivo e Parte_1 fatta propria anche dal resistente nella memoria di costituzione deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e Parte_1
e deve altresì ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere Controparte_1 all'annotazione della separazione nel relativo registro degli atti di matrimonio.
La separazione deve essere addebitata a sul presupposto della violazione Controparte_1 da parte di quest'ultimo dei doveri coniugali e, in particolare, dei doveri di assistenza, di collaborazione e di coabitazione. In tema di addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà, ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la Corte di Cassazione ha espressamente affermato che “la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; 27/06/2006, n. 14840;
11/06/2005, n. 12383)” (Cass. 25966/2022). Ebbene, dagli atti istruttori emerge chiaramente come il resistente si sia reso responsabile di condotte aggressive e violente nei confronti sia della moglie che dei figli.
In primo luogo, il teste figlio delle parti e all'epoca dell'escussione Persona_1 ancora minorenne, all'udienza del 29 giugno 2022, in relazione alla figura partena ha affermato che
“non mi manca, è stata una presenza dannosa per la mia vita. È una persona violenta, che terrorizzava la famiglia”.
6 All'udienza del 1° luglio 2022, terzogenito delle parti in giudizio, ha Persona_2 affermato che “siamo cresciuti in un ambiente molto tossico da questo punto di vista e soprattutto contro le mie sorelle e mia madre, sia in pubblico che in privato. Le violenze domestiche sono state molto frequenti (…) Le minacce sono state ripetute nel tempo in particolare in occasione del secondo anno di università di mia sorella che non aveva possibilità di sostenersi da sola e per questo era caduta in depressione”; inoltre, il teste ha confermato gli episodi di violenza elencati dalla ricorrente nel suo atto introduttivo.
All'udienza del 22 settembre 2022, ha affermato che “io per prima sono Persona_3 stata vittima di percosse e violenze psicologiche da parte di mio padre. Mio padre ricorreva non solo alle mani ma anche al bastone e alla cinta (…) si, era solito ricorrere alla mani più spesso nei confronti miei e di mia sorella perché poteva sovrastarci fisicamente. Ho assistito anche ad atti nei confronti dei miei fratelli (…) si, dava ai miei fratelli degli inetti, contro di me anche “puttana, troia” e lo faceva in pubblico. Prima del mio diploma negli USA per es. mi ha attaccato pubblicamente e alcune persone al ristorante sono intervenute per fermarlo. Una sola volta ho chiamato i CC che però mi dissero di rispettare mio padre emi fecero un sermone. Da quella volta non li ho più chiamati”. Alla medesima udienza, ha confermato interamente gli Persona_3 episodi di violenza perpetrati da nei confronti della ricorrente e dei figli ed Controparte_1 elencati nel ricorso: in particolare, l'episodio del 17 maggio 2000 quando il resistente ha buttato a terra, picchiato la ricorrente e le è salita col ginocchio sul petto, fratturandole lo sterno;
l'episodio del 2008, quando il resistente ha trascinato per le scale la figlia tirandole i Persona_3 capelli, per poi salirle sul torace, urlando ed infierendo;
l'episodio del 2012 quando, il giorno del diciottesimo compleanno delle figlie, queste venivano percosse alla presenza di amici e coetanei;
l'episodio del 2014, quando il resistente sbatteva a terra la figlia in giardino e la Persona_4 trascinava sul pavimento provocandole ferite ed escoriazioni. ha altresì Persona_3 confermato che, successivamente all'arresto del novembre 2017, ha assunto un Controparte_1 comportamento di costante ostilità nei confronti dei familiari, affermando che “era convinto di essere stato arrestato per odio da parte dei Procuratori. Poi successivamente diede la colpa a noi della famiglia”. Anche il teste all'udienza del 27 gennaio 2023, ha affermato, in relazione Testimone_1 all'episodio di violenza del 1° maggio 1994, quando il ON ha picchiato la ricorrente, incinta al sesto mese di gravidanza, con calci e pugni al viso ed alla schiena, che “si, ero con loro il 1 maggio ma non ho assistito all'episodio. MI trovavo in una villa fuori Pesaro ed io guardavo la Formula
Uno in tv. Le parti erano andate fuori della casa. Ad un certo punto ho saputo da altre persone che erano li con noi che la e erano venuti alle mani e ho deciso con mia moglie di Pt_1 CP_1 andare via perché l'ambiente non mi piaceva. Ricordo che il giorno dopo ho incontrato la Pt_1 alla in ufficio, e le ho chiesto come andava e lei ha risposto che era tutto a posto”. Pt_3
Di contro, prive di adeguato riscontro probatorio sono rimaste le deduzioni difensive del resistente, che ha dichiarato che l'unione matrimoniale sia entrata in crisi a causa del clima non disteso presente in casa, causato dalla condotta di che, specie a seguito delle Parte_1 problematiche di carattere legale che hanno attinto le parti in giudizio a partire dal 2017, avrebbe iniziato, assieme ai figli, a maltrattare I testi sopra menzionati hanno nettamente Controparte_1 negato che sia mai stato oggetto di vessazioni ed aggressioni fisiche da parte Controparte_1 della moglie e dei figli. a domanda relativa ad un litigio nel mese di agosto 2020 Persona_3 nel corso del quale la avrebbe colpito il marito al viso con delle forbici, provocandogli una Pt_1 lesione al labbro e rompendogli un dente, ha affermato che “no, mio padre ha avuto una lesione al
7 labbro mentre noi (io, mia madre e i miei fratelli) eravamo in Sicilia e in quella occasione mandò una foto a mio fratello con il messaggio “adesso questa foto la mando al Prefetto. Vedrai Per_2 se tu per i guai”: Ora vengo a a sapere che sta incolpando mia madre per il medesimo fatti”; più in generale ha affermato che “nel 2017 mio padre è stato preso dalla paranoia del complotto contro di lui. Non ho mai assistito a comportamenti di questo genere da parte di mia madre che era succube di lui (…) Ho anche provato a chiamarlo qualche mese fa chiedendogli di aiutare mio fratello per la rata della Liceo all'estero. Ha promesso di farlo ma non lo ha fatto.”. Nessuno dei testi di parte resistente, invece, ha confermato delle vessazioni subite da da parte della sua Controparte_1 famiglia: il teste ha affermato che “ in alcune occasioni mi ha riferito di Testimone_2 CP_1 essere stato oggetto di vessazioni da parte dei famigliari”, specificando tuttavia che “non conosco le circostanze in maniera diretta”, la teste ha rappresentato che “con noi non si è Testimone_3 mai lamentata di questo. I coniugi vivevano nell'appartamento sopra mia madre (è deceduta nel 2004) e lei non mi ha mai detto nulla né io quando andavo a trovarla ho notato niente”, mentre ha affermato che “prima del 2011 posso dire di essere stata in vacanza con loro CP_4
(una settimana in barca in Croazia, in Egitto, e a Stromboli) per guardare le bambine e non ho mai visto niente di tragico, ho sentito battibecchi ma nulla più. Sentivo che parlavano di affari e che la
suggeriva “fai cosi, fai cosà” (…) non ho mai visto niente né qualcuno mi ha mai Pt_1 raccontato niente”. Il teste è stata l'unica teste a riferire Testimone_4 dei litigi fra le parti in giudizio, senza tuttavia affermare che il fosse vittima di vessazioni CP_1 da parte dei familiari, essendosi limitato a dichiarare che “spesso tutti urlavano l'uno contro l'altro, ho sentito il (figlio) e la urlare contro il e poi anche lui Persona_2 Pt_1 CP_1 contro di loro. Non ho mai visto nessuno picchiare gli altri né ho mai visto nessuno ferito o sanguinante (…) posso dire di aver sentito la dire a di andare via gridando. Ciò Pt_1 CP_1 accadeva spesso quando litigavano. Lui stava zitto, a volte rispondeva urlando ma non ho mai visto picchiare la e a volte si allontanava in silenzio” e specificando peraltro che era Pt_1 CP_1 presente in casa solo al mattino nel periodo invernale e tutta la giornata nel periodo estivo.
Alla luce di tale complesso quadro probatorio, possono dirsi provate le condotte violente poste in essere da a danno della moglie e dei figli, in quanto supportate da un Controparte_1 rigoroso impianto probatorio. Tali condotte giustificano l'addebito della separazione in capo al resistente, dal momento che la Cassazione ha avuto modo di specificare, anche di recente, che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore” (Cass. 22294/2024).
In relazione al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio Per_1
deve darsi atto di come quest'ultimo, nelle more del giudizio, sia divenuta maggiorenne;
[...] pertanto, nessun provvedimento potrà essere preso dal Tribunale in ordine a tali aspetti.
Riguardo l'assegnazione della casa familiare, essa va identificata nell'immobile di Pesaro, via Verdi n. 60, posto che è questa l'abitazione ove tutti i membri della famiglia hanno vissuto per maggior tempo (vivendo nell'abitazione di Colbordolo solo in estate, sino a qualche anno fa). In base al dettato normativo e giurisprudenziale (ex multis, Cass. 25604/2018), si tratta di un istituto avente quale unica finalità quella di tutelare i figli minori o maggiorenni, ma non indipendenti, garantendo loro di rimanere a vivere nell'ambiente domestico nel quale sono sempre cresciuti e assieme al genitore collocatario o convivente. Ebbene, considerate le risultanze probatorie emerse all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che, mentre i figli e Persona_4 Persona_3
8 vivano ormai stabilmente altrove e sono economicamente autosufficienti, il Persona_2 figlio benché maggiorenne, abbia ancora un'età tale che non consente di Persona_1 muovergli alcun addebito per non avere una propria indipendenza;
inoltre, va rilevato come lo stesso abbia dichiarato all'udienza del 13 settembre 2023 di vivere con la madre e di non voler avere rapporti con il padre, aggiungendo che “i rapporti tra me e mamma invece sono molto belli e andiamo molto d'accordo”. Per tali motivi, l'abitazione familiare deve essere assegnata alla ricorrente.
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento a favore di , l'art. 156 c.c. Parte_1 prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. I presupposti di tale strumento, tendente a riequilibrare la situazione economica tra le parti al momento della separazione, al fine di permettere alla parte “debole” del rapporto di percepire un supporto economico per il proprio sostentamento, risiedano nella mancanza di redditi propri adeguati da parte del richiedente e nella capacità economica di provvedere al pagamento da parte dell'obbligato. Le ultime pronunce della Suprema Corte insegnano che il concetto di “redditi propri” a cui fa riferimento la norma in esame deve essere rapportata al concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dal momento che con la separazione è ancora attuale il dovere di assistenza materiale, mentre ad essere sospesi sono solo gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (Cass.
12196/2017). Preliminarmente alla decisione sul punto, pertanto, occorre valutare i redditi ed il patrimonio a disposizione delle parti.
In relazione alla posizione di , dalla documentazione allegata in data 4 Parte_1 marzo 2022 ed in particolare dall'estratto conto parasubordinati, si legge che la ricorrente dal 2000 al 2017 ha svolto attività di collaborazione con diverse imprese committenti, maturando un reddito imponibile sempre inferiore ad €10.000,00, salvo che negli anni 2008 (reddito imponibile
€10.279,00), 2010 (reddito imponibile €34.210,00) e 2014 (reddito imponibile complessivo
€242.287,00), 2016 (reddito imponibile €14.820,00) e 2017 (reddito imponibile €11.856,00). Il 6 aprile 2022, la ricorrente ha versato in atti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 in cui ha affermato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non percepire redditi, di non essere titolare di beni mobili od immobili e di aver percepito sino ad agosto
2020 €890,00 mensili a titolo di canoni di locazione, ridotti ad €430,00 mensili da settembre 2020 ad aprile 2021 e successivamente cessati, derivanti da immobili precedentemente di sua proprietà e poi acquistati da terzi. Dalla documentazione versata in atti in data 4 giugno 2024, emerge invece che la ricorrente, nell'anno 2019 ha percepito un reddito complessivo pari ad €10.440,00, nell'anno 2020 pari ad €8.240,00 e nell'anno 2022, ha percepito un reddito imponibile di €2.350,00. Solo più recentemente la ricorrente ha iniziato a percepire un reddito da lavoro, seppur di importo modesto: a partire dal marzo 2023, la è stata assunta presso la G.&F. s.r.l. con un contratto di lavoro Pt_1 intermittente stipulato in data 23 marzo 2023, della durata originariamente sino al 31 dicembre
2023, poi prorogato prima sino al 30 giugno 2024 e poi sino al 31 dicembre 2024, da cui la ricorrente ha percepito un reddito imponibile per l'anno 2023 pari ad €6.413,00, pari a circa
€535,00 mensili, come attestato dal modello 730 c.d. precompilato. Anche le buste paga depositate dalla ricorrente inerenti ai mesi di gennaio e di febbraio 2024 mostrano che questa percepisce un reddito certamente modesto, essendo pari rispettivamente ad €481,00 ed €457,00. Redditi questi che, dato il loro importo, certamente non potrebbero permettere alla ricorrente di godere di uno stile
9 di vita dignitoso, essendo del tutto insufficienti a far fronte alle esigenze ed ai bisogni della vita quotidiana.
In relazione agli ultimi anni, tuttavia, c'è ragione di credere che goda di Parte_1 redditi superiori rispetto a quelli dichiarati. Non è infatti credibile che la ricorrente si rechi a lavoro presso la Gieffe s.r.l., che ha sede in un Comune sito in un'altra provincia, accettando di percepire uno stipendio inferiore ad €500,00, considerato che i soli costi per raggiungere il luogo di lavoro
(considerando, fra le altre, spese autostradali e di benzina) rendono quasi antieconomico prestare l'attività lavorativa, sebbene sporadicamente, presso tale attività; del resto, è lo stesso Per_1
figlio delle parti, che all'udienza del 13 settembre 2023 ha affermato che “mamma adesso
[...] lavora in un'agenzia di cucine e fa la parte informatica/logistica; da quello che so io lavora tutto il giorno ad Ancona fino alle 18:00”. Allo stesso modo non è credibile che Persona_5
abbia cessato di svolgere le attività domestiche presso la casa di Pesaro, via Verdi n.
[...]
60 nel 2022, dal momento che la relazione investigativa depositata da il 10 aprile Controparte_1
2024 ha dato atto della presenza della suddetta domestica presso la suddetta abitazione per l'intera mattinata del 29 gennaio 2024; da ciò può desumersi che la ricorrente continui a godere delle prestazioni lavorative di e provveda quindi alla relativa Persona_5 retribuzione, presumendosi da ciò di avere disponibilità adeguate al pagamento di tale corrispettivo.
Dal canto suo, ha depositato in data 4 marzo 2022 una dichiarazione Controparte_1 sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui attesta di aver percepito un reddito pari ad €151.333,00 per il 2018, ad €34.581,00 per l'anno 2019, di €17.998,00 per l'anno
2020 e nessun reddito nei sei mesi a cavallo fra la fine del 2021 ed il 2022. Nella medesima dichiarazione sostitutiva sopra menzionata, il ricorrente ha affermato di non essere titolare di proprietà immobiliari e di essere proprietario solo di una vettura del marzo 2000. Dalla documentazione reddituale del ON depositata dalla ricorrente in data 13 giugno 2022, emerge viceversa che il reddito complessivo ai fini i.r.p.e.f. per l'anno 2019 è stato di €44.580,00, per l'anno 2018 è stato di €251.523,00. La situazione reddituale del che ha affermato di non CP_1 aver percepito alcun reddito fra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, pare non essere cambiata successivamente a tale periodo, posto che il resistente ha più volte affermato nei suoi scritti difensivi che l'infarto che lo ha colpito nell'ottobre 2020, unitamente alla detenzione carceraria e domiciliare, lo hanno fortemente debilitato fisicamente ed hanno reso impossibile ogni occupazione lavorativa. L'assenza di redditi in capo al resistente sarebbe confermata dalla sorella , Per_1 sentita quale testimone all'udienza del 1° luglio 2022, che ha dichiarato di aver prestato al fratello l'importo di €1.500,00 fra il Natale 2021 e la Pasqua 2022, oltre a fare la spesa per suo conto.
Viceversa, in relazione al periodo antecedente al 2018, non vi sono tracce relative al reddito percepito da non avendo questi depositato alcuna dichiarazione fiscale o Controparte_1 certificazione sostitutiva che riesca a fotografare la sua situazione reddituale. Nonostante ciò, che il reddito del negli anni antecedenti al 2018 fosse di importo notevolmente più elevato CP_1 rispetto a quello della moglie lo si può desumere dalla storia personale dei figli delle parti. I curricula depositati in giudizio il 7 marzo 2023 da raccontano infatti un percorso Parte_4 universitario di prim'ordine intrapreso da e Persona_3 Persona_4 Persona_2 che hanno spesso studiato in università estere: la prima, infatti, ha studiato presso la Durham
University, nell'omonima città del Regno Unito, ed alla Georgetown University di Washington DC;
la seconda ha studiato presso la University of Southern California a Los Angeles, per poi spostarsi presso la Hong Kong University of Science and Technology sita nell'omonima città e l'Università
Luigi Bocconi di Milano;
il terzo ha svolto i suoi studi fra la London School of Economics and
10 Political Science di Londra e l'Università Luigi Bocconi di Milano. Il costo di iscrizione a tali
Università, unitamente al costo della vita presso le città ove queste Università si collocano, sono stati certamente sostenuti da come peraltro affermato dal figlio che Controparte_1 Per_2 all'udienza del 5 agosto 2021 ha affermato che “fino ad ottobre ho sempre avuto contatti con mio padre, che ha anche contribuito alle mie spese universitarie”, mentre all'udienza del 1° luglio 2022 ha affermato che “si è vero. si è occupato della famiglia fino a quegli anni (si riferisce agli anni
2016-2018) e poi questo aiuto si è arrestato e siamo stati aiutati dalle mie sorelle, soprattutto dalla mia sorella che vive e lavora a NY. (…) le minacce sono state ripetute nel tempo in Per_4 particolare in occasione del secondo anno di università di mia sorella che non aveva possibilità di sostenersi da sola e per questo era caduta in depressione. In ogni caso non ha mai sospesi i pagamenti. Mia sorella frequentava l'università a Washington”. Anche la figlia Persona_3 escussa all'udienza del 22 settembre 2022, ha confermato che il padre faceva fronte alle spese universitarie, affermando che “spesso non pagava fino all'ultima data utile e avevo chiesto anche ad amici se potevano pagare per me. Poi non c'è stato bisogno. Ha sempre comunque pagato le tasse della Università anche se in ritardo. Ho frequentato la George Town University a Washington
DC”. Ebbene, il mantenimento dell'intera famiglia ed in particolare dei figli è indice di un elevatissimo tenore di vita familiare, che ha potuto dunque contare su delle disponibilità economiche certamente fuori dal comune in capo al resistente, il quale ha provveduto al mantenimento della moglie e dei quattro figli nati in costanza di matrimonio (di cui tre hanno studiato presso delle prestigiose università estere), permettendo all'intera famiglia di vivere e godere in due diverse abitazioni – quella a Pesaro, abitata in inverno, e quella in Colbordolo
(peraltro di evidente pregio), abitata principalmente in estate – presso cui hanno sempre lavorato dei collaboratori domestici (come confermato da all'udienza Persona_5 dell'11 gennaio 2024, che ha affermato che “io lavoravo solo al mattino d'inverno mentre d'estate ero al servizio tutto il giorno”). Del resto, un ulteriore indizio che il abbia accumulato nel CP_1 corso degli anni un discreto patrimonio può desumersi direttamente dalla sua richiesta di porre a suo carico ogni spesa, anche di vitto, relativo ad un eventuale percorso universitario o post universitario del figlio , qualora questi decidesse di avviarlo: domanda questa che può assumere rilievo Per_1 solo se basata sul presupposto di avere a disposizione un capitale idoneo a farvi fronte.
Tali aspetti non possono non essere valutati in relazione alla domanda di elargizione di un assegno di mantenimento presentato da : domanda che, visto l'addebito della Parte_4 separazione in capo a deve essere accolta. In relazione al quantum dell'assegno, Controparte_1 alla luce delle circostanze sopra menzionate (ossia l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dalla ricorrente ed il reddito attualmente da questa percepito, che può ragionevolmente ritenersi superiore a quello dichiarato), appare opportuno confermare la statuizione dell'ordinanza presidenziale, che ha previsto in capo a l'obbligo di versare a un Controparte_1 Parte_4 assegno di mantenimento mensile di €500,00, indicizzato secondo i parametri i.s.t.a.t.. Allo stesso modo, devono essere confermate le statuizioni dell'ordinanza presidenziale in relazione all'obbligo di mantenimento del figlio Occorre ricordare come, a Persona_1 norma dell'art. 147 c.c., incomba su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole in proporzione ai propri redditi, alla valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario e alle esigenze dei figli. Tale obbligo, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori, tanto più se si pensa al fatto che, a più riprese, la Corte di Cassazione ha ribadito come non
11 possa essere esonerato dalla contribuzione al mantenimento dei figli neppure il genitore che sia privo di stabile occupazione lavorativa, dovendo egli attivarsi proficuamente nel reperire le risorse necessarie proprio per far fronte agli obblighi di assistenza e di cura materiale su di esso gravanti
(ex multis, Cass. 39411/2017).
Tanto premesso, come già detto, ha oggi 19 anni, vive con sua madre Persona_1 presso la casa di Pesaro e lavora saltuariamente nel periodo estivo presso il ristorante Gibas di
Pesaro come cameriere, guadagnando poche centinaia di euro. Non potendo quindi considerarsi economicamente autosufficiente, deve disporsi che contribuisca a provvedere al Controparte_1 mantenimento diretto del figlio versando direttamente a quest'ultimo la somma mensile di €500,00, indicizzato secondo i parametri i.s.t.a.t., così come già previsto nell'ordinanza presidenziale del 19 ottobre 2021. Inoltre, i genitori dovranno suddividere in pari misura (50% ciascuno) le spese straordinarie necessarie per il figlio non economicamente autosufficiente;
spese che dovranno essere disciplinate in conformità con il protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro. Non può invece accogliersi la domanda di di porre a suo totale carico le spese per Controparte_1 eventuali corsi universitari e corsi postuniversitari del figlio , trattandosi di spese Per_1 meramente eventuali inerenti il futuro del figlio e che perciò non possono essere oggetto di pronuncia giurisprudenziale;
nulla esclude, ovviamente, che qualora intraprenda Persona_1 un percorso universitario, il padre decida di sostenerne spontaneamente ed in via esclusiva ogni costo.
In relazione alla posizione di invece, la ricorrente nella sua comparsa Persona_2 conclusionale ha affermato che “fino a Febbraio 2023 anche era a carico Persona_2 dell'odierna ricorrente” e che questi è divenuto autosufficiente a seguito dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Consolato Generale CO di Milano
(circostanza questa confermata dalla documentazione allegata in data 4 giugno 2024), tanto che si è riservata “di chiedere il diritto al mantenimento qualora a Parte_1 Persona_2 non fosse rinnovato il contratto di lavoro, trattandosi di contratto precario a termine”. Alla luce dell'avvenuta indipendenza economica, può revocarsi l'obbligo di mantenimento di CP_1 per il figlio a partire da febbraio 2023.
[...] Persona_2
Va invece certamente rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico ed esistenziale subito dalla ricorrente a causa della condotta tenuta dal resistente nel corso della vita familiare. Com'è noto, infatti, lo strumento risarcitorio ha nel nostro ordinamento una funzione non già sanzionatoria, ma eminentemente compensativa di un pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale cagionato in forza di una condotta attiva od omissiva posta in essere dal danneggiate;
precipitato logico di tale principio è, dunque, l'impossibilità di addivenire alla condanna al risarcimento del danno nell'ipotesi in cui quest'ultimo non è stato adeguatamente e pienamente oggetto di prova in giudizio ad opera del danneggiato.
Ebbene, non può dirsi raggiunta alcuna prova in relazione al danno biologico ed esistenziale subito da ad opera di la ricorrente, nei suoi scritti difensivi, si è Parte_1 Controparte_1 maggiormente concentrata sulla domanda di separazione giudiziale, senza fornire alcuna prova in relazione al danno alla salute ed alle sue abitudini di vita subìto ed alla relativa quantificazione del danno. Va in questa sede rammentato, inoltre, che, in assenza della prova di un danno, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria non è di per sé sufficiente la prova della condotta pregiudizievole tenuta dal resistente. Ne deriva quindi che l'aver dimostrato nel corso del giudizio che il abbia sovente tenuto comportamenti fisicamente e verbalmente violenti nei confronti CP_1
12 della (nonché nei confronti dei figli) è condizione da sola non sufficiente all'accoglimento Pt_1 della domanda risarcitoria, in assenza della prova del concreto pregiudizio da risarcire.
La natura delle questioni trattate e la reciproca soccombenza tra le parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 Controparte_1 addebitando la separazione a Controparte_1
2. Dispone l'annotazione della presente sentenza, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vallefoglia nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno
1996, atto Numero 2, Parte I, Serie A, Ufficio 1;
3. Dispone che versi per il mantenimento della moglie, entro il 5 di ogni Controparte_1 mese e su di un conto corrente alla stessa intestato, la somma di €500,00, oltre rivalutazione i.s.t.a.t. annuale;
4. Assegna la casa familiare di Pesaro, via Verdi n. 60, a;
Parte_1
5. Dispone che versi per il mantenimento di entro il 5 di Controparte_1 Persona_1 ogni mese e su di un conto corrente allo stesso intestato, la somma di €500,00, oltre rivalutazione i.s.t.a.t. annuale;
6. Dispone che i genitori partecipino in pari misura (50%) alle spese straordinarie del figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro;
Persona_1
7. Revoca a far data dal 1° febbraio 2023 l'assegno di mantenimento di €500,00, disposto con ordinanza presidenziale del 19 ottobre 2021 a carico di e a favore di Controparte_1
Persona_2
8. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata da;
Parte_1
9. Spese compensate.
Urbino, 13 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott. Gianmarco Cantalini Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 246/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Valentini ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Fossombrone, alla via Oberdan n. 26
RICORRENTE
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv.ta Liuba D'Angeli ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Pesaro, via Giusti n. 11
RESISTENTE
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni:
Per parte ricorrente (si riportano, per brevità, le sole conclusioni relative al merito):
“Il procuratore di parte ricorrente Sig. , ai fini della pronunzia di sentenza parziale Parte_1 di separazione ex art. 709-bis cpc, formula le seguenti conclusioni:
“A) Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis:
- accertata la sussistenza dei presupposti di legge, pronunzi separazione personale dei coniugi in via immediata, con sentenza non definitiva, autorizzando i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
– ordini all'Ufficiale di Stato Civile di Vallefoglia – Località Colbordolo a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di separazione nei pubblici uffici anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di Pesaro e
Comune di Vallefoglia di rispettiva residenza.
1 – dettarsi con separata ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore trattazione della domanda di addebito e di definizione degli aspetti relativi al mantenimento e per tale ragione si ripropongono in questa sede le seguenti richieste istruttorie formulate dalla ricorrente in II memoria ex art. 183
c. IV c.p.c. del 5.04.2022 e ad oggi non ammesse con ordinanza del 13.05.2022 e successiva del
11.07.2022
B) (…) C) (…)
- Si insiste altresì nell'istanza ex art. 473-bis cpc depositata in data 24.01.2024 e all'uopo si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia prendere i necessari provvedimenti temporanei e urgenti più idonei al fine di assicurare l'esclusione di da ogni rapporto o potestà sull'iter Controparte_1 scolastico di , affidando le relative prerogative in via esclusiva alla madre Persona_1
. Parte_1
- In via ulteriormente principale, al fine della pronuncia dei provvedimenti necessari e idonei alla tutela della sig.ra e del figlio con lei convivente e degli altri tre Parte_1 Persona_1 figli della coppia, il sottoscritto procuratore si riporta alla documentazione sopravvenuta depositata in data 11.04.2024, già di per sé eloquente circa il grave disagio economico e morale in cui versano l'odierna ricorrente e i propri figli a partire dal settembre 2020. Tutto ciò premesso, anche alla luce dell'istruttoria testimoniale espletata e conclusa in data 1.02.2024 avanti la Dott.ssa , si confida nell'accoglimento delle suindicate CP_2 conclusioni e istanze istruttorie sopra reiterate e a seguito delle descritte gravi circostanze sopravvenute formulate fin d'ora nel procedimento di separazione de quo”.
Con vittoria di spese di lite.
128. Si insiste altresì nella richiesta di condannare a causa dei suoi gravi e Controparte_1 reiterati comportamenti vessatori e violenti posti in essere nei confronti della moglie, che hanno avuto quale conseguenza una forte sofferenza psichica e fisica, al risarcimento del danno biologico ed esistenziale nella misura non inferiore ad € 100.000,00 o in quella maggiore o minore somma, o che parrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con riserva di riproposizione della domanda in separato giudizio anche per il figlio ” Persona_1
Per parte resistente (si riportano, per brevità, le sole conclusioni relative al merito):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, A. (…)
B. In via principale nel merito:
1. dichiarare la separazione dei coniugi;
Parte_2
2. accertare e dichiarare che non ha diritto, sin dalla domanda, ad alcun assegno Parte_1 di mantenimento e per l'effetto revocare l'ordinanza provvisoria del 19.10.2021, esonerando il ricorrente dal versamento di qualsiasi contribuzione economica, in favore di;
Parte_1
3. rigettare, dalla data della domanda, la richiesta di qualsiasi contributo al mantenimento del figlio maggiorenne plurilaureato e da tempo inserito nel mondo del lavoro, Persona_2 economicamente autosufficiente e titolare di accantonamenti finanziari più che idonei a garantire ampia indipendenza economica. In subordine rigettare la predetta domanda a far data dal giugno
2022; in ulteriore subordine dal gennaio 2023. In estremo subordine dalla diversa data di indipendenza economica che risulterà dall'espletanda istruttoria;
4. disporre a carico di la contribuzione mensile di € 500,00 in favore del figlio Controparte_1 maggiorenne sino a che lo stesso non sarà autonomo economicamente e qualora il Per_1
2 predetto intenda intraprendere regolari studi universitari, anche all'estero porre a carico di
le spese per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, Controparte_1 di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri, master universitari nonché corsi di perfezionamento post-universitari, eventuale dottorato di ricerca ed alloggio, da corrispondere direttamente al figlio maggiorenne su posizione IBAN già nota e già in essere;
5. rigettare ogni altra domanda di cui al ricorso introduttivo, nessuna esclusa, compresa la domanda di assegnazione della casa di campagna di Vallefoglia, l'istanza di addebito nonché la domanda di risarcimento danni, perché totalmente infondate in fatto e diritto.
6. Revocare le ordinanze Presidenziali adottate nel corso del giudizio nella parte in cui afferiscono agli aspetti economici in favore di e . Parte_1 Persona_2
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 aprile 2021, ha adito il Tribunale di Urbino Parte_1 deducendo:
− di aver contratto matrimonio secondo il rito civile con in data 2 agosto Controparte_1
1996;
− che dall'unione sono nati quattro figli: e nate l'11 agosto Persona_3 Persona_4
1994 ed economicamente indipendenti, nato il [...] e Persona_2
nato il [...], entrambi non economicamente autosufficienti e a Persona_1 carico della ricorrente;
− che a seguito della nascita delle prime due figlie gemelle, anche su pretesa del marito, è stata costretta a cessare la propria attività lavorativa;
− che il marito ha lavorato come project development manager nel settore del real estate;
− di aver scoperto che le disponibilità economiche di erano frutto di Controparte_1 operazioni penalmente rilevanti a danno di terzi compiute dalle società Star s.r.l., Acron
s.r.l., Fattorie di Nonno Camillo s.s., di cui la ricorrente, su sollecitazione del marito, è stata legale rappresentante, senza tuttavia essere mai stata portata a conoscenza dell'oggetto e dello stato di tali società;
− che tali condotte distrattive hanno portato i coniugi a due condanne per bancarotta fraudolenta da parte del Tribunale di Pescara e del Tribunale di Roma;
− che dal 2016, il resistente ha cessato ogni sostegno economico alla ricorrente ed ai due figli a carico, lamentando una presunta impossidenza, sicché la ricorrente ha sostenuto sé stessa ed i suoi due figli a carico mediante i propri risparmi ed alcuni canoni di affitto per immobili di proprietà di terzi (pari ad €10.400,00 annuali, ridotto dal mese di agosto 2020 ad
€5.160,00 annui e destinati a sparire del tutto) e in virtù di un aiuto economico delle due figlie e;
Per_3 Per_4
− che si dichiarata privo di risorse economiche, nonostante lavori Controparte_1 attivamente nel settore immobiliare, in particolare collaborando con Tecnomedia 2.0 s.r.l.s. e con la Lidl s.p.a., tanto che si è occupato dell'acquisto a favore di quest'ultima di un'area di Riccione e di Pesaro, sicché il reddito reale del resistente non è inferiore ad €100.000,00 netti annui;
3 − che è sempre stato una persona violenta verbalmente e fisicamente, Controparte_1 sovente in preda a stati d'ira, specie nei confronti della moglie e delle figlie, come dimostrato da diversi episodi di particolare gravità risalenti già ad epoca antecedente al matrimonio ed elencati nell'atto introduttivo della ricorrente;
− che il marito, a settembre 2020, ha abbandonato volontariamente l'abitazione di Pesaro di via Verdi n. 60, trasferendosi presso l'altra abitazione di Colbordolo, frazione di Vallefoglia, via Cappone n. 1 (composta da 11 vani e da un'abitazione indipendente di circa 80mq), condotta in locazione dal resistente, mantenendo tuttavia la residenza in Vallefoglia, alla via
Buonarroti n. 2;
− che il resistente, dopo aver abbandonato la casa familiare, si è totalmente disinteressato della famiglia ed ha chiesto peraltro di essere mantenuto dalla ricorrente;
− che il 24 ottobre 2020, il resistente ha cambiato le serrature della casa di Colbordolo, dove tutta la famiglia ha risieduto stabilmente dal maggio 1996 a dicembre 2007 e successivamente esclusivamente nel periodo estivo sino al 2020, inibendone l'accesso alla moglie ed ai figli;
− che l'abitazione di Pesaro, via Verdi n. 60, abitata da con i figli Parte_1 Per_2
e è stata locata dalla Star s.r.l. alla ricorrente, ma la Star è stata
[...] Persona_1 dichiarata fallita e, con sentenza del Tribunale di Ancona del 6 febbraio 2020, è stata condannata al rilascio dell'immobile a favore di crediti, sicché tale abitazione CP_3
è precaria;
Per questi motivi
, ha chiesto: la dichiarazione della separazione da Parte_1 CP_1
con addebito a quest'ultimo per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
[...]
l'assegnazione dell'abitazione di Colbordolo, con possibilità di di mantenere la Controparte_1 disponibilità dell'unità abitativa indipendente ivi esistente;
di porre a carico del marito un assegno mensile di mantenimento per €1.500,00, oltre rivalutazione, per la ricorrente ed €1.000,00, oltre rivalutazione, per ciascuno dei figli non autosufficienti, e Persona_2 Persona_1 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
la condanna del marito al risarcimento, pari ad
€100.000,00 o altra somma determinata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di danno biologico ed esistenziale subito dalla ricorrente a causa delle condotte violente e vessatorie tenute da Controparte_1
Con memoria di costituzione del 9 luglio 2021 si è costituito in giudizio Controparte_1 il quale non si è opposto alla domanda di separazione e, sconfessando l'avversa ricostruzione dei fatti, ha dedotto:
− di aver sempre lavorato per il bene della propria famiglia, tanto da garantire alla moglie ed ai figli un elevato tenore di vita, sino al collasso economico del novembre 2017, allorché il resistente è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere ed ha iniziato a subire vessazioni da parte della moglie e dei figli, culminati con l'aggressione fisica da parte del figlio minore
Persona_1
− che non ha mai adottato condotte vessatorie, ma che anzi è stato vittima di un clima familiare alterato dal racconto di , che ha messo i figli (ed in particolare il Parte_1 figlio minore contro il padre;
Persona_1
− che si è trasferito presso l'abitazione di Colbordolo nel settembre 2020 per non vedere ulteriormente degenerati i rapporti familiari e per non subire ulteriori maltrattamenti da parte della moglie e dei figli;
4 − che a seguito di tale trasferimento, non ha avuto più alcun rapporto con i figli e gli è stato impedito l'accesso presso l'abitazione di Pesaro, via Verdi n. 60;
− di aver sostituito le serrature di accesso dell'abitazione di Colbordolo a seguito del furto di una vettura ivi parcheggiata, della relativa documentazione e dei telecomandi del cancello, subito il 24 ottobre 2020;
− che l'azione di spoglio dell'immobile di Colbordolo avanzata dai figli della coppia è stata rigettata;
− che tale situazione, a causa della quale il resistente soffre moltissimo, gli hanno causato l'insorgenza di una sindrome cronica acuta che gli ha imposto un ricovero nel Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Pesaro, di cui né la moglie né i figli si sono mai interessati;
− di non poter versare alcunché alla moglie ed ai figli, trovandosi detenuto presso la Casa Circondariale di Pesaro;
− che non può ritenersi accoglibile l'istanza di assegnazione dell'abitazione di Colbordolo, quale casa familiare, a favore della ricorrente e dei figli, dal momento che la casa familiare – quella cioè dove la famiglia svolgeva ed attuava il programma di vita in comune – è quella di Pesaro, via Verdi n. 60;
− che la domanda di risarcimento del danno dovrebbe considerarsi inammissibile, dal momento che non è possibile cumularla con la domanda di separazione giudiziale;
Per tali motivi, ha chiesto: la dichiarazione della separazione dalla moglie Controparte_1
; che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i Parte_1 Persona_1 genitori, con collocazione principale presso la madre;
il rigetto della domanda di contributo al mantenimento a favore della moglie e del figlio , della domanda di assegnazione della casa Per_1 di Vallefoglia, della domanda di addebito e della domanda risarcitoria, nonché di ogni altra domanda avanzata da . Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 19 luglio 2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente si è riservato di decidere sui provvedimenti provvisori ed urgenti dopo l'audizione dei figli minori e Successivamente, con ordinanza Persona_2 Persona_1 del 19 ottobre 2021, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre, ha Persona_1 assegnato la casa coniugale di Pesaro, via Verdi n. 60 a e a suo figlio Parte_1 Per_1
ha posto a carico di un assegno di mantenimento di €500,00 mensili,
[...] Controparte_1 oltre rivalutazione, a favore della moglie e di ulteriori €500,00 mensili, oltre rivalutazione, a favore di ciascuno dei figli e oltre al 50% delle spese straordinarie Persona_2 Persona_1 per questi ultimi.
Con la memoria depositata il 29 dicembre 2021, ha rappresentato che il Parte_1 marito non è più sottoposto ad alcuna misura cautelare, sicché non vi sono ragioni per sostenere che questi è impossibilitato al mantenimento della moglie e dei figli, e che in ogni caso questi, a seguito dell'ordinanza presidenziale, non ha versato alcunché a titolo di mantenimento. In pari data, la ricorrente ha altresì domandato in via cautelare l'assegnazione dell'immobile di Corbordolo a titolo di casa familiare, affermando che la casa di Pesaro, via Verdi n. 60 sarebbe stata a distanza di poco tempo rilasciata.
Con memoria del 13 gennaio 2022, ha affermato che, nonostante la Controparte_1 cessazione della misura cautelare, gli è precluso lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
non
5 percependo reddito, gli è impossibile corrispondere alla moglie ed ai figli qualsiasi somma di denaro. Ha inoltre aggiunto di non riuscire ad avere alcun rapporto con il figlio e Persona_1 che dal giugno 2021 ha trovato un impiego presso un'azienda del pesarese. Parte_1
Con ordinanza del 2 febbraio 2022 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c. e, all'esito dell'udienza del 13 maggio 2022, con ordinanza in pari data, sono stati ammessi i mezzi di prova. La causa è stata istruita mediante prove documentali, prove testimoniali ed interrogatorio formale della ricorrente.
Con istanza del 22 giugno 2023, ha affermato che le sue condizioni di Controparte_1 vita sono peggiorate a causa di un intervento di angioplastica e di impianto di stent medicato ed ha quindi chiesto la revisione dei contributi economici disposti a favore di e dei figli Parte_1
e Con ordinanza dell'11 ottobre 2023, l'istanza di modifica Persona_2 Persona_1 dei provvedimenti provvisori ed urgenti avanzata dal resistente.
Conclusa la fase istruttoria e ritenuta matura la causa per la decisione, con ordinanza del 6 febbraio 2024 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 16 aprile 2024, poi spostata al 6 giugno 2024. Il 10 aprile 2024, ha nuovamente domandato la Controparte_1 modifica dei contributi economici ex art. 709 c.p.c.. Con ordinanza del 1° settembre 2024, ritenuto possibile decidere la modifica delle condizioni economiche assieme al merito della causa, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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La domanda di separazione personale proposta da col ricorso introduttivo e Parte_1 fatta propria anche dal resistente nella memoria di costituzione deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e Parte_1
e deve altresì ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere Controparte_1 all'annotazione della separazione nel relativo registro degli atti di matrimonio.
La separazione deve essere addebitata a sul presupposto della violazione Controparte_1 da parte di quest'ultimo dei doveri coniugali e, in particolare, dei doveri di assistenza, di collaborazione e di coabitazione. In tema di addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà, ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la Corte di Cassazione ha espressamente affermato che “la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; 27/06/2006, n. 14840;
11/06/2005, n. 12383)” (Cass. 25966/2022). Ebbene, dagli atti istruttori emerge chiaramente come il resistente si sia reso responsabile di condotte aggressive e violente nei confronti sia della moglie che dei figli.
In primo luogo, il teste figlio delle parti e all'epoca dell'escussione Persona_1 ancora minorenne, all'udienza del 29 giugno 2022, in relazione alla figura partena ha affermato che
“non mi manca, è stata una presenza dannosa per la mia vita. È una persona violenta, che terrorizzava la famiglia”.
6 All'udienza del 1° luglio 2022, terzogenito delle parti in giudizio, ha Persona_2 affermato che “siamo cresciuti in un ambiente molto tossico da questo punto di vista e soprattutto contro le mie sorelle e mia madre, sia in pubblico che in privato. Le violenze domestiche sono state molto frequenti (…) Le minacce sono state ripetute nel tempo in particolare in occasione del secondo anno di università di mia sorella che non aveva possibilità di sostenersi da sola e per questo era caduta in depressione”; inoltre, il teste ha confermato gli episodi di violenza elencati dalla ricorrente nel suo atto introduttivo.
All'udienza del 22 settembre 2022, ha affermato che “io per prima sono Persona_3 stata vittima di percosse e violenze psicologiche da parte di mio padre. Mio padre ricorreva non solo alle mani ma anche al bastone e alla cinta (…) si, era solito ricorrere alla mani più spesso nei confronti miei e di mia sorella perché poteva sovrastarci fisicamente. Ho assistito anche ad atti nei confronti dei miei fratelli (…) si, dava ai miei fratelli degli inetti, contro di me anche “puttana, troia” e lo faceva in pubblico. Prima del mio diploma negli USA per es. mi ha attaccato pubblicamente e alcune persone al ristorante sono intervenute per fermarlo. Una sola volta ho chiamato i CC che però mi dissero di rispettare mio padre emi fecero un sermone. Da quella volta non li ho più chiamati”. Alla medesima udienza, ha confermato interamente gli Persona_3 episodi di violenza perpetrati da nei confronti della ricorrente e dei figli ed Controparte_1 elencati nel ricorso: in particolare, l'episodio del 17 maggio 2000 quando il resistente ha buttato a terra, picchiato la ricorrente e le è salita col ginocchio sul petto, fratturandole lo sterno;
l'episodio del 2008, quando il resistente ha trascinato per le scale la figlia tirandole i Persona_3 capelli, per poi salirle sul torace, urlando ed infierendo;
l'episodio del 2012 quando, il giorno del diciottesimo compleanno delle figlie, queste venivano percosse alla presenza di amici e coetanei;
l'episodio del 2014, quando il resistente sbatteva a terra la figlia in giardino e la Persona_4 trascinava sul pavimento provocandole ferite ed escoriazioni. ha altresì Persona_3 confermato che, successivamente all'arresto del novembre 2017, ha assunto un Controparte_1 comportamento di costante ostilità nei confronti dei familiari, affermando che “era convinto di essere stato arrestato per odio da parte dei Procuratori. Poi successivamente diede la colpa a noi della famiglia”. Anche il teste all'udienza del 27 gennaio 2023, ha affermato, in relazione Testimone_1 all'episodio di violenza del 1° maggio 1994, quando il ON ha picchiato la ricorrente, incinta al sesto mese di gravidanza, con calci e pugni al viso ed alla schiena, che “si, ero con loro il 1 maggio ma non ho assistito all'episodio. MI trovavo in una villa fuori Pesaro ed io guardavo la Formula
Uno in tv. Le parti erano andate fuori della casa. Ad un certo punto ho saputo da altre persone che erano li con noi che la e erano venuti alle mani e ho deciso con mia moglie di Pt_1 CP_1 andare via perché l'ambiente non mi piaceva. Ricordo che il giorno dopo ho incontrato la Pt_1 alla in ufficio, e le ho chiesto come andava e lei ha risposto che era tutto a posto”. Pt_3
Di contro, prive di adeguato riscontro probatorio sono rimaste le deduzioni difensive del resistente, che ha dichiarato che l'unione matrimoniale sia entrata in crisi a causa del clima non disteso presente in casa, causato dalla condotta di che, specie a seguito delle Parte_1 problematiche di carattere legale che hanno attinto le parti in giudizio a partire dal 2017, avrebbe iniziato, assieme ai figli, a maltrattare I testi sopra menzionati hanno nettamente Controparte_1 negato che sia mai stato oggetto di vessazioni ed aggressioni fisiche da parte Controparte_1 della moglie e dei figli. a domanda relativa ad un litigio nel mese di agosto 2020 Persona_3 nel corso del quale la avrebbe colpito il marito al viso con delle forbici, provocandogli una Pt_1 lesione al labbro e rompendogli un dente, ha affermato che “no, mio padre ha avuto una lesione al
7 labbro mentre noi (io, mia madre e i miei fratelli) eravamo in Sicilia e in quella occasione mandò una foto a mio fratello con il messaggio “adesso questa foto la mando al Prefetto. Vedrai Per_2 se tu per i guai”: Ora vengo a a sapere che sta incolpando mia madre per il medesimo fatti”; più in generale ha affermato che “nel 2017 mio padre è stato preso dalla paranoia del complotto contro di lui. Non ho mai assistito a comportamenti di questo genere da parte di mia madre che era succube di lui (…) Ho anche provato a chiamarlo qualche mese fa chiedendogli di aiutare mio fratello per la rata della Liceo all'estero. Ha promesso di farlo ma non lo ha fatto.”. Nessuno dei testi di parte resistente, invece, ha confermato delle vessazioni subite da da parte della sua Controparte_1 famiglia: il teste ha affermato che “ in alcune occasioni mi ha riferito di Testimone_2 CP_1 essere stato oggetto di vessazioni da parte dei famigliari”, specificando tuttavia che “non conosco le circostanze in maniera diretta”, la teste ha rappresentato che “con noi non si è Testimone_3 mai lamentata di questo. I coniugi vivevano nell'appartamento sopra mia madre (è deceduta nel 2004) e lei non mi ha mai detto nulla né io quando andavo a trovarla ho notato niente”, mentre ha affermato che “prima del 2011 posso dire di essere stata in vacanza con loro CP_4
(una settimana in barca in Croazia, in Egitto, e a Stromboli) per guardare le bambine e non ho mai visto niente di tragico, ho sentito battibecchi ma nulla più. Sentivo che parlavano di affari e che la
suggeriva “fai cosi, fai cosà” (…) non ho mai visto niente né qualcuno mi ha mai Pt_1 raccontato niente”. Il teste è stata l'unica teste a riferire Testimone_4 dei litigi fra le parti in giudizio, senza tuttavia affermare che il fosse vittima di vessazioni CP_1 da parte dei familiari, essendosi limitato a dichiarare che “spesso tutti urlavano l'uno contro l'altro, ho sentito il (figlio) e la urlare contro il e poi anche lui Persona_2 Pt_1 CP_1 contro di loro. Non ho mai visto nessuno picchiare gli altri né ho mai visto nessuno ferito o sanguinante (…) posso dire di aver sentito la dire a di andare via gridando. Ciò Pt_1 CP_1 accadeva spesso quando litigavano. Lui stava zitto, a volte rispondeva urlando ma non ho mai visto picchiare la e a volte si allontanava in silenzio” e specificando peraltro che era Pt_1 CP_1 presente in casa solo al mattino nel periodo invernale e tutta la giornata nel periodo estivo.
Alla luce di tale complesso quadro probatorio, possono dirsi provate le condotte violente poste in essere da a danno della moglie e dei figli, in quanto supportate da un Controparte_1 rigoroso impianto probatorio. Tali condotte giustificano l'addebito della separazione in capo al resistente, dal momento che la Cassazione ha avuto modo di specificare, anche di recente, che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore” (Cass. 22294/2024).
In relazione al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio Per_1
deve darsi atto di come quest'ultimo, nelle more del giudizio, sia divenuta maggiorenne;
[...] pertanto, nessun provvedimento potrà essere preso dal Tribunale in ordine a tali aspetti.
Riguardo l'assegnazione della casa familiare, essa va identificata nell'immobile di Pesaro, via Verdi n. 60, posto che è questa l'abitazione ove tutti i membri della famiglia hanno vissuto per maggior tempo (vivendo nell'abitazione di Colbordolo solo in estate, sino a qualche anno fa). In base al dettato normativo e giurisprudenziale (ex multis, Cass. 25604/2018), si tratta di un istituto avente quale unica finalità quella di tutelare i figli minori o maggiorenni, ma non indipendenti, garantendo loro di rimanere a vivere nell'ambiente domestico nel quale sono sempre cresciuti e assieme al genitore collocatario o convivente. Ebbene, considerate le risultanze probatorie emerse all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che, mentre i figli e Persona_4 Persona_3
8 vivano ormai stabilmente altrove e sono economicamente autosufficienti, il Persona_2 figlio benché maggiorenne, abbia ancora un'età tale che non consente di Persona_1 muovergli alcun addebito per non avere una propria indipendenza;
inoltre, va rilevato come lo stesso abbia dichiarato all'udienza del 13 settembre 2023 di vivere con la madre e di non voler avere rapporti con il padre, aggiungendo che “i rapporti tra me e mamma invece sono molto belli e andiamo molto d'accordo”. Per tali motivi, l'abitazione familiare deve essere assegnata alla ricorrente.
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento a favore di , l'art. 156 c.c. Parte_1 prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. I presupposti di tale strumento, tendente a riequilibrare la situazione economica tra le parti al momento della separazione, al fine di permettere alla parte “debole” del rapporto di percepire un supporto economico per il proprio sostentamento, risiedano nella mancanza di redditi propri adeguati da parte del richiedente e nella capacità economica di provvedere al pagamento da parte dell'obbligato. Le ultime pronunce della Suprema Corte insegnano che il concetto di “redditi propri” a cui fa riferimento la norma in esame deve essere rapportata al concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dal momento che con la separazione è ancora attuale il dovere di assistenza materiale, mentre ad essere sospesi sono solo gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (Cass.
12196/2017). Preliminarmente alla decisione sul punto, pertanto, occorre valutare i redditi ed il patrimonio a disposizione delle parti.
In relazione alla posizione di , dalla documentazione allegata in data 4 Parte_1 marzo 2022 ed in particolare dall'estratto conto parasubordinati, si legge che la ricorrente dal 2000 al 2017 ha svolto attività di collaborazione con diverse imprese committenti, maturando un reddito imponibile sempre inferiore ad €10.000,00, salvo che negli anni 2008 (reddito imponibile
€10.279,00), 2010 (reddito imponibile €34.210,00) e 2014 (reddito imponibile complessivo
€242.287,00), 2016 (reddito imponibile €14.820,00) e 2017 (reddito imponibile €11.856,00). Il 6 aprile 2022, la ricorrente ha versato in atti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 in cui ha affermato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non percepire redditi, di non essere titolare di beni mobili od immobili e di aver percepito sino ad agosto
2020 €890,00 mensili a titolo di canoni di locazione, ridotti ad €430,00 mensili da settembre 2020 ad aprile 2021 e successivamente cessati, derivanti da immobili precedentemente di sua proprietà e poi acquistati da terzi. Dalla documentazione versata in atti in data 4 giugno 2024, emerge invece che la ricorrente, nell'anno 2019 ha percepito un reddito complessivo pari ad €10.440,00, nell'anno 2020 pari ad €8.240,00 e nell'anno 2022, ha percepito un reddito imponibile di €2.350,00. Solo più recentemente la ricorrente ha iniziato a percepire un reddito da lavoro, seppur di importo modesto: a partire dal marzo 2023, la è stata assunta presso la G.&F. s.r.l. con un contratto di lavoro Pt_1 intermittente stipulato in data 23 marzo 2023, della durata originariamente sino al 31 dicembre
2023, poi prorogato prima sino al 30 giugno 2024 e poi sino al 31 dicembre 2024, da cui la ricorrente ha percepito un reddito imponibile per l'anno 2023 pari ad €6.413,00, pari a circa
€535,00 mensili, come attestato dal modello 730 c.d. precompilato. Anche le buste paga depositate dalla ricorrente inerenti ai mesi di gennaio e di febbraio 2024 mostrano che questa percepisce un reddito certamente modesto, essendo pari rispettivamente ad €481,00 ed €457,00. Redditi questi che, dato il loro importo, certamente non potrebbero permettere alla ricorrente di godere di uno stile
9 di vita dignitoso, essendo del tutto insufficienti a far fronte alle esigenze ed ai bisogni della vita quotidiana.
In relazione agli ultimi anni, tuttavia, c'è ragione di credere che goda di Parte_1 redditi superiori rispetto a quelli dichiarati. Non è infatti credibile che la ricorrente si rechi a lavoro presso la Gieffe s.r.l., che ha sede in un Comune sito in un'altra provincia, accettando di percepire uno stipendio inferiore ad €500,00, considerato che i soli costi per raggiungere il luogo di lavoro
(considerando, fra le altre, spese autostradali e di benzina) rendono quasi antieconomico prestare l'attività lavorativa, sebbene sporadicamente, presso tale attività; del resto, è lo stesso Per_1
figlio delle parti, che all'udienza del 13 settembre 2023 ha affermato che “mamma adesso
[...] lavora in un'agenzia di cucine e fa la parte informatica/logistica; da quello che so io lavora tutto il giorno ad Ancona fino alle 18:00”. Allo stesso modo non è credibile che Persona_5
abbia cessato di svolgere le attività domestiche presso la casa di Pesaro, via Verdi n.
[...]
60 nel 2022, dal momento che la relazione investigativa depositata da il 10 aprile Controparte_1
2024 ha dato atto della presenza della suddetta domestica presso la suddetta abitazione per l'intera mattinata del 29 gennaio 2024; da ciò può desumersi che la ricorrente continui a godere delle prestazioni lavorative di e provveda quindi alla relativa Persona_5 retribuzione, presumendosi da ciò di avere disponibilità adeguate al pagamento di tale corrispettivo.
Dal canto suo, ha depositato in data 4 marzo 2022 una dichiarazione Controparte_1 sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui attesta di aver percepito un reddito pari ad €151.333,00 per il 2018, ad €34.581,00 per l'anno 2019, di €17.998,00 per l'anno
2020 e nessun reddito nei sei mesi a cavallo fra la fine del 2021 ed il 2022. Nella medesima dichiarazione sostitutiva sopra menzionata, il ricorrente ha affermato di non essere titolare di proprietà immobiliari e di essere proprietario solo di una vettura del marzo 2000. Dalla documentazione reddituale del ON depositata dalla ricorrente in data 13 giugno 2022, emerge viceversa che il reddito complessivo ai fini i.r.p.e.f. per l'anno 2019 è stato di €44.580,00, per l'anno 2018 è stato di €251.523,00. La situazione reddituale del che ha affermato di non CP_1 aver percepito alcun reddito fra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, pare non essere cambiata successivamente a tale periodo, posto che il resistente ha più volte affermato nei suoi scritti difensivi che l'infarto che lo ha colpito nell'ottobre 2020, unitamente alla detenzione carceraria e domiciliare, lo hanno fortemente debilitato fisicamente ed hanno reso impossibile ogni occupazione lavorativa. L'assenza di redditi in capo al resistente sarebbe confermata dalla sorella , Per_1 sentita quale testimone all'udienza del 1° luglio 2022, che ha dichiarato di aver prestato al fratello l'importo di €1.500,00 fra il Natale 2021 e la Pasqua 2022, oltre a fare la spesa per suo conto.
Viceversa, in relazione al periodo antecedente al 2018, non vi sono tracce relative al reddito percepito da non avendo questi depositato alcuna dichiarazione fiscale o Controparte_1 certificazione sostitutiva che riesca a fotografare la sua situazione reddituale. Nonostante ciò, che il reddito del negli anni antecedenti al 2018 fosse di importo notevolmente più elevato CP_1 rispetto a quello della moglie lo si può desumere dalla storia personale dei figli delle parti. I curricula depositati in giudizio il 7 marzo 2023 da raccontano infatti un percorso Parte_4 universitario di prim'ordine intrapreso da e Persona_3 Persona_4 Persona_2 che hanno spesso studiato in università estere: la prima, infatti, ha studiato presso la Durham
University, nell'omonima città del Regno Unito, ed alla Georgetown University di Washington DC;
la seconda ha studiato presso la University of Southern California a Los Angeles, per poi spostarsi presso la Hong Kong University of Science and Technology sita nell'omonima città e l'Università
Luigi Bocconi di Milano;
il terzo ha svolto i suoi studi fra la London School of Economics and
10 Political Science di Londra e l'Università Luigi Bocconi di Milano. Il costo di iscrizione a tali
Università, unitamente al costo della vita presso le città ove queste Università si collocano, sono stati certamente sostenuti da come peraltro affermato dal figlio che Controparte_1 Per_2 all'udienza del 5 agosto 2021 ha affermato che “fino ad ottobre ho sempre avuto contatti con mio padre, che ha anche contribuito alle mie spese universitarie”, mentre all'udienza del 1° luglio 2022 ha affermato che “si è vero. si è occupato della famiglia fino a quegli anni (si riferisce agli anni
2016-2018) e poi questo aiuto si è arrestato e siamo stati aiutati dalle mie sorelle, soprattutto dalla mia sorella che vive e lavora a NY. (…) le minacce sono state ripetute nel tempo in Per_4 particolare in occasione del secondo anno di università di mia sorella che non aveva possibilità di sostenersi da sola e per questo era caduta in depressione. In ogni caso non ha mai sospesi i pagamenti. Mia sorella frequentava l'università a Washington”. Anche la figlia Persona_3 escussa all'udienza del 22 settembre 2022, ha confermato che il padre faceva fronte alle spese universitarie, affermando che “spesso non pagava fino all'ultima data utile e avevo chiesto anche ad amici se potevano pagare per me. Poi non c'è stato bisogno. Ha sempre comunque pagato le tasse della Università anche se in ritardo. Ho frequentato la George Town University a Washington
DC”. Ebbene, il mantenimento dell'intera famiglia ed in particolare dei figli è indice di un elevatissimo tenore di vita familiare, che ha potuto dunque contare su delle disponibilità economiche certamente fuori dal comune in capo al resistente, il quale ha provveduto al mantenimento della moglie e dei quattro figli nati in costanza di matrimonio (di cui tre hanno studiato presso delle prestigiose università estere), permettendo all'intera famiglia di vivere e godere in due diverse abitazioni – quella a Pesaro, abitata in inverno, e quella in Colbordolo
(peraltro di evidente pregio), abitata principalmente in estate – presso cui hanno sempre lavorato dei collaboratori domestici (come confermato da all'udienza Persona_5 dell'11 gennaio 2024, che ha affermato che “io lavoravo solo al mattino d'inverno mentre d'estate ero al servizio tutto il giorno”). Del resto, un ulteriore indizio che il abbia accumulato nel CP_1 corso degli anni un discreto patrimonio può desumersi direttamente dalla sua richiesta di porre a suo carico ogni spesa, anche di vitto, relativo ad un eventuale percorso universitario o post universitario del figlio , qualora questi decidesse di avviarlo: domanda questa che può assumere rilievo Per_1 solo se basata sul presupposto di avere a disposizione un capitale idoneo a farvi fronte.
Tali aspetti non possono non essere valutati in relazione alla domanda di elargizione di un assegno di mantenimento presentato da : domanda che, visto l'addebito della Parte_4 separazione in capo a deve essere accolta. In relazione al quantum dell'assegno, Controparte_1 alla luce delle circostanze sopra menzionate (ossia l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dalla ricorrente ed il reddito attualmente da questa percepito, che può ragionevolmente ritenersi superiore a quello dichiarato), appare opportuno confermare la statuizione dell'ordinanza presidenziale, che ha previsto in capo a l'obbligo di versare a un Controparte_1 Parte_4 assegno di mantenimento mensile di €500,00, indicizzato secondo i parametri i.s.t.a.t.. Allo stesso modo, devono essere confermate le statuizioni dell'ordinanza presidenziale in relazione all'obbligo di mantenimento del figlio Occorre ricordare come, a Persona_1 norma dell'art. 147 c.c., incomba su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole in proporzione ai propri redditi, alla valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario e alle esigenze dei figli. Tale obbligo, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori, tanto più se si pensa al fatto che, a più riprese, la Corte di Cassazione ha ribadito come non
11 possa essere esonerato dalla contribuzione al mantenimento dei figli neppure il genitore che sia privo di stabile occupazione lavorativa, dovendo egli attivarsi proficuamente nel reperire le risorse necessarie proprio per far fronte agli obblighi di assistenza e di cura materiale su di esso gravanti
(ex multis, Cass. 39411/2017).
Tanto premesso, come già detto, ha oggi 19 anni, vive con sua madre Persona_1 presso la casa di Pesaro e lavora saltuariamente nel periodo estivo presso il ristorante Gibas di
Pesaro come cameriere, guadagnando poche centinaia di euro. Non potendo quindi considerarsi economicamente autosufficiente, deve disporsi che contribuisca a provvedere al Controparte_1 mantenimento diretto del figlio versando direttamente a quest'ultimo la somma mensile di €500,00, indicizzato secondo i parametri i.s.t.a.t., così come già previsto nell'ordinanza presidenziale del 19 ottobre 2021. Inoltre, i genitori dovranno suddividere in pari misura (50% ciascuno) le spese straordinarie necessarie per il figlio non economicamente autosufficiente;
spese che dovranno essere disciplinate in conformità con il protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro. Non può invece accogliersi la domanda di di porre a suo totale carico le spese per Controparte_1 eventuali corsi universitari e corsi postuniversitari del figlio , trattandosi di spese Per_1 meramente eventuali inerenti il futuro del figlio e che perciò non possono essere oggetto di pronuncia giurisprudenziale;
nulla esclude, ovviamente, che qualora intraprenda Persona_1 un percorso universitario, il padre decida di sostenerne spontaneamente ed in via esclusiva ogni costo.
In relazione alla posizione di invece, la ricorrente nella sua comparsa Persona_2 conclusionale ha affermato che “fino a Febbraio 2023 anche era a carico Persona_2 dell'odierna ricorrente” e che questi è divenuto autosufficiente a seguito dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Consolato Generale CO di Milano
(circostanza questa confermata dalla documentazione allegata in data 4 giugno 2024), tanto che si è riservata “di chiedere il diritto al mantenimento qualora a Parte_1 Persona_2 non fosse rinnovato il contratto di lavoro, trattandosi di contratto precario a termine”. Alla luce dell'avvenuta indipendenza economica, può revocarsi l'obbligo di mantenimento di CP_1 per il figlio a partire da febbraio 2023.
[...] Persona_2
Va invece certamente rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico ed esistenziale subito dalla ricorrente a causa della condotta tenuta dal resistente nel corso della vita familiare. Com'è noto, infatti, lo strumento risarcitorio ha nel nostro ordinamento una funzione non già sanzionatoria, ma eminentemente compensativa di un pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale cagionato in forza di una condotta attiva od omissiva posta in essere dal danneggiate;
precipitato logico di tale principio è, dunque, l'impossibilità di addivenire alla condanna al risarcimento del danno nell'ipotesi in cui quest'ultimo non è stato adeguatamente e pienamente oggetto di prova in giudizio ad opera del danneggiato.
Ebbene, non può dirsi raggiunta alcuna prova in relazione al danno biologico ed esistenziale subito da ad opera di la ricorrente, nei suoi scritti difensivi, si è Parte_1 Controparte_1 maggiormente concentrata sulla domanda di separazione giudiziale, senza fornire alcuna prova in relazione al danno alla salute ed alle sue abitudini di vita subìto ed alla relativa quantificazione del danno. Va in questa sede rammentato, inoltre, che, in assenza della prova di un danno, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria non è di per sé sufficiente la prova della condotta pregiudizievole tenuta dal resistente. Ne deriva quindi che l'aver dimostrato nel corso del giudizio che il abbia sovente tenuto comportamenti fisicamente e verbalmente violenti nei confronti CP_1
12 della (nonché nei confronti dei figli) è condizione da sola non sufficiente all'accoglimento Pt_1 della domanda risarcitoria, in assenza della prova del concreto pregiudizio da risarcire.
La natura delle questioni trattate e la reciproca soccombenza tra le parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 Controparte_1 addebitando la separazione a Controparte_1
2. Dispone l'annotazione della presente sentenza, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vallefoglia nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno
1996, atto Numero 2, Parte I, Serie A, Ufficio 1;
3. Dispone che versi per il mantenimento della moglie, entro il 5 di ogni Controparte_1 mese e su di un conto corrente alla stessa intestato, la somma di €500,00, oltre rivalutazione i.s.t.a.t. annuale;
4. Assegna la casa familiare di Pesaro, via Verdi n. 60, a;
Parte_1
5. Dispone che versi per il mantenimento di entro il 5 di Controparte_1 Persona_1 ogni mese e su di un conto corrente allo stesso intestato, la somma di €500,00, oltre rivalutazione i.s.t.a.t. annuale;
6. Dispone che i genitori partecipino in pari misura (50%) alle spese straordinarie del figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro;
Persona_1
7. Revoca a far data dal 1° febbraio 2023 l'assegno di mantenimento di €500,00, disposto con ordinanza presidenziale del 19 ottobre 2021 a carico di e a favore di Controparte_1
Persona_2
8. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata da;
Parte_1
9. Spese compensate.
Urbino, 13 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone
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