Sentenza 5 luglio 2012
Massime • 1
Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente "ex" art. 322-ter, cod. pen., il profitto confiscabile al corruttore va identificato nel solo incremento di valore che il bene abbia ricevuto per effetto dell'attività corruttiva. Ne consegue che il giudice deve prima stabilire il valore dell'incremento del bene e, successivamente, disporre il vincolo cautelare nei limiti del valore corrispondente all'incremento stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2012, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
325 3/1 3 Sentenza n. 12011 camera di consiglio del 5 luglio 2012 n. 14 ruolo R. G. n. 21064 / 2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano ess. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale M composta dai signori magistrati: Dott. Antonio S. Agrò presidente Serpico consigliere Dott. Francesco Dott. Giacomo Paoloni consigliere Dott. Anna Petruzzellis consigliere Dott. Giorgio Fidelbo consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini avverso l'ordinanza emessa il 09/03/2012 dal Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 324 c.p.p. nel procedimento incidentale di riesame del decreto di sequestro preventivo adottato in data 1.2.2012 dal Tribunale di Rimini nei confronti di:
1. FF MO, nato a [...] il [...] 2. IN RI, nato a [...] il [...] 3. AL LO, nato a [...] il [...] 4. RD DI, nata a [...] il [...] 5. REVI s.r.l. (in persona del legale rappresentante AL LO) esaminati gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso e udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore di ES e della società REVI, avv. Roberto Brancaleoni, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del pubblico ministero. Fatto e diritto 1. Procedendo al giudizio dibattimentale di primo grado nei confronti dei quattro imputati generalizzati in epigrafe, chiamati a rispondere di corruzione attiva e passiva e di connessi reati di falso (per avere lo NI, dirigente del servizio edilizia privata del Comune di Riccione, con il concorso della moglie funzionario dello stesso Comune e valendosi di falsi elaborati del progettista Rinaldi, compiuto atti contrari ai doveri di ufficio nel rilascio di permessi edilizi per lavori di ristrutturazione, dissimulanti effettivi illegittimi lavori di ampliamento, della struttura alberghiera di Riccione denominata Hotel TY in proprietà della società REVI s.r.l. amministrata dal ES, ricevendo da costui la somma di euro 175.200,00 quale prezzo della sua corruzione in Riccione il 13.12.2006), il Tribunale di Rimini con decreto emesso l'1.2.2012 ha ordinato il sequestro preventivo del quinto piano del fabbricato ad uso alberghiero denominato Hotel TY ai sensi del combinato disposto degli artt. 240 e 322-ter c.p. e 9 e 19 D.Lvo 8.6.2001 n. 231 (responsabilità da reato delle persone giuridiche). Misura cautelare reale adottata, sul presupposto alla luce dell'intervenuto rinvio a giudizio degli imputati- dell'univoca sussistenza del fumus commissi delicti relativo al reato di corruzione propria attiva e passiva, in funzione di confisca del prodotto e del profitto della corruzione attiva (abusivo ampliamento e/o sopraelevazione della struttura alberghiera in violazione di norme edilizie).
2. Adito dall'istanza di riesame del provvedimento cautelare reale formulata dall'imputato ES in veste di amministratore della REVI s.r.l., il Tribunale di Rimini giudice dell'incidente cautelare con ordinanza emessa il 9.3.2012 ha annullato il decreto di sequestro preventivo del quinto piano dell'Hotel TY. L'antefatto giuridico della decisione, illustrato nell'ordinanza, è costituito dal dato per cui lo stesso Tribunale del riesame di Rimini con separate ordinanze del 23.12.2009 e dell'1.2.2010 ha accolto gli appelli dei quattro imputati e della persona giuridica responsabile avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva rigettato le richieste di revoca del già adottato sequestro preventivo dell'intero edificio dell'Hotel TY e dei beni in disponibilità degli imputati e della società REVI sino alla concorrenza dell'importo di euro 175.000,00. Con tali due ordinanze i giudici del riesame hanno disposto la conversione dell'anteriore sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nel sequestro preventivo del libretto di risparmio bancario dell'importo di euro 175.489,00, equivalente al prezzo del reato, formato dagli imputati. Ciò premesso, il Tribunale ha osservato che l'art. 322-ter c.p. prevede la confisca obbligatoria dei beni costituenti il profitto del reato. Correlando tale disposizione alla norma incriminatrice di cui all'art. 321 c.p., mentre il prezzo del reato di corruzione è dato dal corrispettivo ricevuto dal pubblico ufficiale per compiere uno più atti contrari ai suoi doveri, il profitto del reato, da accertarsi caso per caso, è formato dall'utilità economica ottenuta dal privato corruttore in via diretta o per reimpiego di tale utilità. Ora nel caso di specie, se il prezzo della ipotizzata corruzione è individuato senza incertezze nella somma di euro 175.200,00 versata da ES a NI (come pagamento di simulata consulenza commessa a società riferibile al secondo), il profitto del reato “non risulta precisamente quantificabile né appare esattamente individuato". Al riguardo nulla chiarisce l'impugnato decreto di sequestro preventivo, che ha limitato il provvedimento cautelare al solo quinto piano dell'edificio alberghiero (in luogo dell'intero edificio come chiesto dal p.m.), omettendo di chiarire le ragioni per cui tale porzione dell'immobile (a prescindere dall'improprio riferimento al "prodotto" del reato di corruzione) debba ritenersi suscettibile di confisca. Né soccorre l'implicito riferimento alla pretesa abusività delle opere edilizie eseguite in tale piano dell'edificio. E' un dato storico pacifico, infatti, che l'intero immobile di cinque piani fuori terra, esisteva nell'attuale forma e struttura fin dagli anni '50/'60 e che le opere di restauro cui afferiscono i reati ascritti agli imputati e all'ente responsabile, per quanto estese, hanno investito soltanto alcune porzioni dell'intero fabbricato non relative al solo quinto piano, sì da non potersi addurre che il preteso "prodotto" (rectius profitto) della de Wa 2 corruzione attiva sia l'intero albergo (come sostenuto dal p.m.) o il suo quinto piano (come ritenuto dal Tribunale). Del resto dalla perizia urbanistica espletata con incidente probatorio si evince che non tutti gli eseguiti lavori di rinnovamento dell'albergo possano qualificarsi come illegittimi o abusivi. Né può condividersi l'ulteriore assunto per dir così additivo- del Tribunale, secondo cui il sequestro preventivo sarebbe comunque giustificato siccome funzionale alla confisca per equivalente (ex art. 322-ter co. 2 c.p.) di “beni corrispondenti per valore al profitto del reato". Su questo specifico tema le citate precedenti ordinanze del riesame hanno evidenziato che la confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter c.p. può disporsi nella specifica vicenda processuale soltanto in relazione al "prezzo" del reato e non anche al profitto dello stesso. Nel caso in esame il prezzo della corruzione ascritta agli imputati è stato precisato (come da imputazione) nella somma di euro 175.200,00. Somma rispetto alla quale l'avvenuto sequestro preventivo del libretto di risparmio di pari importo (e intestato al Tribunale) costituisce idonea garanzia per una futura confisca del prezzo del reato, non potendosi disporre anche il sequestro preventivo di un imprecisabile profitto del reato di corruzione attiva.
3. Contro la descritta ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rimini, deducendo plurime violazioni di legge integrate dall'erronea applicazione del disposto degli artt. 240, 321, 322-ter co. 2 c.p. e 649 c.p.p. per le ragioni di seguito sintetizzate. Il Tribunale, giudice del merito, ha disposto il sequestro preventivo del quinto piano dell'edificio dell'albergo Hotel TY in quanto profitto conseguito dall'imputato ES (amministratore della società proprietaria dell'albergo) con il commesso reato di corruzione attiva. Profitto da individuarsi esattamente nell'avvenuto "illegittimo ampliamento dell'immobile" (per effetto dei falsi permessi rilasciati dal pubblico ufficiale corrotto). In tema di corruzione propria anche il profitto derivato al corruttore è assoggettato a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 co. 2 n. 1 c.p., il cui ambito di applicazione risulta ampliato dall'art. 322-ter c.p. che assume l'entità del prezzo del reato come parametro sussidiario di riferimento per la sua quantificazione. Il contenuto del provvedimento di sequestro del Tribunale rende palese il riferimento della misura cautelare alla confisca del bene quale profitto raggiunto dal corruttore ("il riferimento motivazionale all'entità del prezzo pagato al corrotto serve a descrivere uno degli aspetti materiali delle conseguenze della corruzione consumata, senza la quale nessun ampliamento dell'immobile sarebbe stato possibile”). L'ordinanza del riesame, pur riconoscendo che l'art. 322-ter c.p. impone la confisca del profitto del reato di corruzione, intesa come utilità economica da esso derivante al corruttore, argomenta erroneamente che nel caso di specie lo stesso non risulta precisamente quantificabile. Ma l'esatta "descrizione" del profitto del corruttore è contenuta nel capo di imputazione "in termini di ampliamento abusivo del quinto piano del fabbricato alberghiero realizzato e reso possibile proprio in virtù del patto corruttivo". I riferimenti dei giudici del riesame agli esiti della perizia tecnica che impedirebbero di considerare che il "prodotto" della corruzione attiva sia l'intero albergo o soltanto il suo quinto piano sono impropri, perché il Tribunale disponente il sequestro preventivo (del quinto piano) ha applicato il vincolo di indisponibilità al profitto e non al prodotto del reato di corruzione "in aggiunta al sequestro per equivalente del prezzo del reato già in atto". Altrettanto impropriamente il Tribunale del riesame evoca la categoria del giudicato e c a H 3 cautelare (precedenti ordinanze del riesame), perché nel caso in discussione non è stato disposto il sequestro per equivalente di beni corrispondenti per valore al profitto del reato, ma è stato assoggettato a sequestro finalizzato alla confisca il prezzo della corruzione derivato al corrotto. Diversamente da quel che sembrano sostenere i giudici del riesame, dal disposto dell'art. 322-ter c.p. emerge l'obbligatorietà della confisca sia del prezzo pagato al corrotto, sia del profitto derivato al corruttore. Il 1° comma dell'art. 322-ter c.p. concerne l'ipotesi di confisca relativa all'art. 319 c.p. (corruzione passiva) e il 2° comma concerne la specifica ipotesi dell'art. 321 c.p. e la congiunzione disgiuntiva richiamata nell'ordinanza del riesame è impiegata soltanto nel 1° comma dell'articolo. Il sequestro preventivo originariamente disposto dal g.i.p. e concernente anche la struttura alberghiera nel suo complesso non era stato impugnato dalle parti e nessuno dei successivi gravami aveva per oggetto la sua restituzione, né comunque era mai stata decisa la tematica della confiscabilità di detto immobile o di una sua porzione quale profitto del corruttore, sì che non si era formato alcun giudicato preclusivo del sequestro applicato dal Tribunale di Rimini l'1.2.2012. 4. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Rimini è infondato sino a lambire i contorni della inammissibilità, laddove indulge in didascalici riferimenti ai requisiti del sequestro preventivo per equivalente non afferenti al thema decidendum ovvero in allegazioni di mero fatto estranee ai limiti del giudizio di legittimità fissati dall'art. 325 c.p.p. (ex plurimis: Cass. Sez. 3, 6.10.2011 n. 45343, P.M. in proc. Moccaldi, rv. 251616). La stessa ampiezza descrittiva dianzi dedicata alla disamina del passaggi del percorso decisorio dell'impugnato provvedimento del riesame vale a rendere chiara l'infondatezza degli argomenti censori delineati dal ricorrente p.m., che in buona sostanza sostiene la cumulabilità del sequestro per equivalente del prezzo e del profitto del reato di corruzione (attiva e passiva), benché sia palese che nel caso di specie -come ha dimostrato il Tribunale con logica motivazione- la stessa non sia concretamente praticabile, avuto riguardo all'incongruenza del disposto sequestro preventivo del quinto piano dell'Hotel TY, erroneamente fatto coincidere con un indeterminato profitto della corruzione passiva. Porzione di immobile che nella sua materialità fisica (prima ancora che di valore monetizzabile) preesisteva ai fatti reato per cui è in corso il giudizio di primo grado, avendo una destinazione d'uso non diversa dall'attuale e strutture interne anch'esse anteriori alla ristrutturazione e solo in parte interessate dai lavori abusivi alla società proprietaria dell'albergo dalle antidoverose condotte del pubblico ufficiale NI. Di tal che l'oggetto del disposto sequestro preventivo (quinto piano dell'albergo) non può in alcun modo identificarsi con il profitto del reato di corruzione attiva suscettibile di vincolo per equivalente per fini di futura confisca. Al riguardo, come già segnalato, il Tribunale ha attribuito peculiare rilevanza ai risultati della perizia tecnica assunta in sede di incidente probatorio. Perizia di cui il ricorrente p.m. non si fa carico, omettendo di confrontarsi con gli esiti della stessa e di individuare le ragioni per cui il quinto piano dell'albergo coinciderebbe, di per sé solo, con il profitto conseguito dagli imputati corruttori (ES e la società REVI dallo stesso amministrata). Ne discende che, quand'anche si convenga con il ricorrente p.m. sulla criticità della categoria giuridica del giudicato cautelare (in materia di misure cautelari reali) evocata dal Tribunale del riesame a sostegno della sequestrabilità per equivalente del solo prezzo del reato (come detto, già avvenuta: art. 322-ter co. 1 c.p.) e non anche del ✗ hade 4 profitto del reato (art. 322-ter co. 2 c.p.), rimane insuperabile il dato della indefinibilità dei cespiti o dei beni individuabili quali profitto della corruzione del pubblico ufficiale attuata dal ES (e dalla società REVI). Nel chiarire che i giudici del riesame inscrivono le precedenti notazioni censurate dal p.m. nella specificità del caso concreto sottoposto al loro riesame (non intendendo affatto escludere la preventiva sequestrabilità congiunta del prezzo e del profitto, beninteso quali entità separate, di condotte di corruzione rispettivamente passiva e attiva), non può non rilevarsi come -anche mettendo da parte le conclusioni peritali ignorate o sottovalutate dal ricorrente p.m.- l'assunto da questi enunciato sulla equivalenza del profitto della corruzione conseguito dal corruttore con l'avvenuto ampliamento del quinto piano dell'albergo dallo stesso gestito rimane in ogni caso una evenienza meramente assertiva e non sorretta da concreti riscontri. E ciò rileva tanto più quando si osservi che la confisca per equivalente relativa al reato di corruzione non presuppone necessariamente il conseguimento di un profitto da parte del corruttore e, soprattutto, che il profitto in tal modo sequestrabile e confiscabile al corruttore deve essere identificato nel solo incremento di valore che un determinato bene abbia ricevuto per effetto dell'attività corruttiva. Con l'ovvia inferenza che il giudice deve prima essere in grado di stabilire siffatto incremento e poi disporre il vincolo cautelare nei limiti del valore corrispondente allo stesso incremento (v. Cass. Sez. 6, 17.3.2009 n. 26176, Paggiaro, rv. 244522). Per quanto fin qui esposto la possibilità di definire pur con approssimazione il valore dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Hotel TY (id est dall'imputato ES e dalla sua società), per effetto dei lavori abusivamente eseguiti nella struttura alberghiera in virtù di una azione corruttiva, è esclusa dalle emergenze processuali evidenziate dai giudici del riesame e non è superata dalle considerazioni sviluppate, segnatamente in punto di fatto, dal ricorrente pubblico ministero.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Roma, 5 luglio 2012 Il consigliere estensore Presidente Giacomo Paoloni Antoria Stejune Agro Helve DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 GEN 2013 A M R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A P I Elora Exposito 5