Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2012, n. 3253
CASS
Sentenza 5 luglio 2012

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Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente "ex" art. 322-ter, cod. pen., il profitto confiscabile al corruttore va identificato nel solo incremento di valore che il bene abbia ricevuto per effetto dell'attività corruttiva. Ne consegue che il giudice deve prima stabilire il valore dell'incremento del bene e, successivamente, disporre il vincolo cautelare nei limiti del valore corrispondente all'incremento stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2012, n. 3253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3253
    Data del deposito : 5 luglio 2012

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