Sentenza 25 febbraio 2014
Massime • 1
Nel procedimento camerale del giudizio di appello, la volontà di comparire deve essere manifestata personalmente dall'imputato detenuto e non dal difensore. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che, in presenza di rinuncia a comparire dell'imputato, potesse avere rilevanza una manifestazione di volontà di segno contrario espressa dal difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2014, n. 30788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30788 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 25/02/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 563
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 32033/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN ST, nato a [...] il [...];
e da LO UI, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Torino il 30.1.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnalo ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del LO e per il rigetto del ricorso del IN.
udito per il IN, il difensore di fiducia, avv. Toniolo ST del Foro di Milano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 30,1.2013 la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, pronunciando in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato IN ST e LO UI, nelle rispettive qualità, il primo di amministratore della società "S2 srl", dichiarata fallita dal tribunale di Torino, il secondo di concorrente esterno, alle pene, principali ed accessorie ritenute di giustizia, nonché a risarcimento dei danni derivanti da reato in favore cella costituita parte ovile "fallimento S2 srl", in relazione al delitto di cui all'art. 110 c.p., L. Fall., art. 217, comma 1, n. 2), ed il solo IN, anche del delitto di cui al comma 2 del medesimo articolo, così diversamente qualificato il fatto ad essi contestato e con limitazione ai valore di 320.000,00 Euro delle condotte distrattive, con esclusione di quella oggetto della querela presentata dalla società "Biella Leasing" e dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1. 2. Avverso la decisione della corte territoriale hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione.
2.1 In particolare il LO lamenta: 1) violazione di legge in relazione all'art. 127 c.p.p., in quanto l'udienza è stata celebrata innanzi alla corte di appello di Torino, in camera di consiglio, il 30.1.2013, in assenza dell'imputato, indicato nel relativo verbale come "detenuto per altra causa rinunciante a comparire", pur intendendo il LO partecipare all'udienza, come rappresentato nell'occasione dall'avv. Bava, sostituto processuale del difensore di fiducia del ricorrente, avv. Maris, che rendeva edotto il collegio anche dello stato di detenzione del LO, arrestato pochi giorni prima, presso il carcere romano di "Regina Coeli"; 2) manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la corte territoriale non ha riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, in ragione dei suoi precedenti penali, senza considerare altri elementi ed, in particolare, le relazioni e le ordinanze del tribunale di sorveglianza di Torino, utili per accertare e valutare l'intensità del dolo dell'imputato e la sua capacità a delinquere.
2.2 Il IN, nel ricorso a firma dell'avv. Toniolo, lamenta: 1) il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità assoluta a norma dell'art. 179 c.p.p., per avere la corte di appello rigettato istanza di differimento dell'udienza per l'esistenza di un legittimo assoluto impedimento a comparire dell'unico difensore del IN, in quanto, ad avviso del ricorrente, il disposto dell'art. 420 ter c.p.p., deve trovare applicazione anche nel giudizio di appello su sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato;
2) vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla asserita irregolare contabilizzazione del c.d. "giro assegni", oggetto dell'imputazione per il delitto di cui all'art. 217, comma 2, L. Fall., evidenziando, al riguardo, come il IN
abbia messo a disposizione tutte le scritture contabili in suo possesso e come l'esame della documentazione contabile abbia consentito di escludere già in primo grado l'ipotesi di reato originariamente formulata di bancarotta fraudolenta patrimoniale, "essendo impossibile affermare", come scrive il primo giudice, "che i libri e le scritture furono occultati/distrutti e che essi erano tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, essendovi stata pacificamente una contabilizzazione perfino del giro assegni", m virtù della quale è stato possibile verificare che l'ammontare degli assegni versati sul conto corrente della società fallita era superiore all'ammontare degli assegni pagati dal IN al LO, per cui non può affermarsi che il ricorrente non abbia tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge ovvero che li abbia tenuti in maniera irregolare o incompleta;
3) vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, profili in relazione ai quali la corte territoriale non ha preso in considerazione l'incensuratezza del IN, il suo comportamento processuale e la sua personalità.
3. I ricorsi non possono essere accolti, sia pure per ragioni diverse.
4. Inammissibile deve ritenersi il ricorso del LO.
4.1 Il primo motivo, infatti, appare manifestamente infondato, in quanto, come si evince dagli atti, consumabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, nonché dal verbale di udienza, con fax n. 002102, inoltrato dalla casa circondariale di Roma, si dava atto dell'intervenuta rinunzia del LO a comparire all'udienza innanzi alla corte d'appello di Torino, circostanza in tutta evidenza incompatibile con la volontà di segno contrario di cui si è fatto espressione, verbalmente, il difensore presente all'udienza.
Nè va taciuto che, come affermato da un condivisibile arresto di questa Corte, la volontà di comparire deve essere manifestata dall'imputato e non dal difensore (cfr. Cass., sez. 1, 08/01/1998, n. 4214).
4.2 Inammissibile risulta anche il secondo motivo di ricorso dell'imputato, in quanto con esso si deducono censure attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non consentite in sede di legittimità.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza ai legittimità assolutamente prevalente, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 03/10/2009, n. 42314). A tali principi risulta pienamente conforme la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale si evince inequivocabilmente come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente sia fondato su di un giudizio negativo sulla personalità dell'indagato, alla luce dei suoi procedenti penali, che, a giudizio della corte territoriale, ne evidenziano la particolare capacità a delinquere.
5. Infondato, invece, appare il ricorso del IN.
5.1. Quanto alla doglianza sub n. 1), ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale prevalente in sede di legittimità, secondo cui al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l'art. 420 ter c.p.p., comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore. Nella menzionata udienza camerale, infatti, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto, dall'art. 599 c.p.p., comma 2, che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento (cfr., ex piurimis, Cass., sez. 1, 24/11/2011, n. 6907, rv. 252401; Cass., sez. 5, 06/04/2006, n. 16555, rv. 234450; Cass., sez. 6, 24/05/2006, n. 23778, rv. 234/26; Cass., sez. 4, 14/07/2008, n. 33392, rv. 240901).
5.2 Del pari infondata risulta la censura di cui al punto n. 2). Ed invero la corte territoriale, cor, motivazione approfondita ed immune da vizi, richiamando i risultati cui è pervenuto nella sua relazione il consulente tecnico del pubblico ministero dott. Gallone nell'affrontare la problematica relativa al riscontro tra le operazioni bancarie in entrata, riguardanti il "giro assegni" per cui è processo e le risultanze della contabilità, ha evidenziato come per effetto del numero e dell'ampiezza delle operazioni registrate nella documentazione contabile "non è possibile effettuare una ricostruzione idonea a discernere con accuratezza le operazioni di natura squisitamente commerciale dalle operazioni aventi natura puramente finanziaria e riconducibili ad operazioni di rientro di somme precedentemente fuoriuscite senza titolo", permanendo, pertanto, pur in presenza della documentazione prodotta dall'imputato, in base alla quale appare ragionevole ritenere "che la fuoriuscita di somme senza titolo abbia trovato parziale compensazione nel rientro di parte delle somme fuoriuscite", "un tale grado di difficoltà nella ricostruzione delle menzionate operazioni che necessariamente comporta un giudizio di sostanziale impossibilità di ricostruire il movimento degli affari attraverso l'esame dalla contabilità sociale" (cfr. pp. 21-22 della sentenza impugnata).
Siffatto percorso argomentativo, nel sottolineare, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore del ricorrente, l'inidoneità delle scritture contabili a consentire la ricostruzione del movimento degli affari della società fallita, deve ritenersi senza dubbio adeguato a dimostrare la sussistenza, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, del delitto di bancarotta semplice documentale.
Tale delitto, infatti, punendo il comportamento emissivo del fallito che non ha tenuto le scritture contabili o le ha tenute irregolarmente, rappresenta un reato di pericolo presunto, il cui scopo è quello di evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito e persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 11/02/2011, n. 15516; Cass., sez. 5, 20/06/2008, n. 38598, rv. 242018). Le doglianze difensive, pertanto, non colgono nel segno e vanno disattese.
5.3 Inammissibile, infine, appare il motivo di ricorso sub n. 3), in quanto con esso si deducono censure aumenti al merito del trattamento sanzionatorio, non consentite in sede di legittimità. Al riguardo va segnalato che a corte territoriale ha specificamente indicato le ragioni che ostano alla richiesta di con versione della pena detentiva in quella pecuniaria, individuandole nella gravità del fatto, desumibile dalla entità della somma di denaro uscita delle casse della società a causa delle imprudenti operazioni poste in essere dal IN, che renderebbe inefficace la sanzione sostitutiva eventualmente applicata, sotto il particolare profilo di una sua ridetta effettività (cfr. p. 23 della sentenza impugnata). In tal modo la corte si è mosso nel solco di un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria il giudice ricorre ai criteri previsti dall'art. 133 c.p.; tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione, in quanto inadeguata alla gravità del fatto e alla o alla personalità dell'imputato (cfr. Cass., sez. 5, 26.01.2011, n. 10941, rv. 249717).
6. Al mancato accoglimento dei ricorsi segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, per il solo LO, anche al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in Euro 1.000,00 tenuto conto della evidente inammissibilità del ricorso, facilmente evitabile da parte del difensore di quest'ultimo, che, quindi, non può ritenersi immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di LO UI che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende;
rigetta il ricorso di IN ST che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2014