Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2014, n. 30788
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Sentenza 25 febbraio 2014

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Nel procedimento camerale del giudizio di appello, la volontà di comparire deve essere manifestata personalmente dall'imputato detenuto e non dal difensore. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che, in presenza di rinuncia a comparire dell'imputato, potesse avere rilevanza una manifestazione di volontà di segno contrario espressa dal difensore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2014, n. 30788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30788
    Data del deposito : 25 febbraio 2014

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