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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6565 /2019
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 25.11.2025 trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 6565/ 2019 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall' Avv. AVINO DANIELE, elett.te Parte_1 dom.to in VIA TRIESTE N. 131, Parte_1
Appellante
E
, rappr.to e difeso dall' Avv. LA FEMINA NICOLA, elett.te dom.to Controparte_1 in VIA CASAVISCIANO, 23, 80030, SAN LO EL TO appellato
Nonchè nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappr.to e difeso dall' Avv. ALBERTO SEGRETI, elett.te dom.to in CENTRO DIREZIONALE
ISOLA F/11 NAPOLI
Appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate -============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
Il propone appello avverso la sentenza n. 4070/2019, resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nola, chiedendo al Tribunale di rigettare la domanda di primo grado proposta da al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni personali dallo stesso patite Controparte_1
a seguito dell'aggressione, e del morso alla mano destra, da parte di un cane randagio di media taglia, avvenuta nel territorio del Comune di alla Via Nuova Sarno, 283. Parte_1
L'appellante ha sostanzialmente dedotto, a sostegno del gravame, l'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure nella parte:
- in cui il predetto non avrebbe tenuto conto della inesistenza di una condotta colposa del che aveva invece debitamente segnalato, pochi giorni prima dell'evento, la presenza Pt_1 nel luogo del sinistro dei randagi all'Asl, rimasta invece inerte;
-in cui il giudicante ha ritenuto provato il fatto storico allegato, asserito suffragato dalle sole dichiarazioni della moglie dell'attore, ritenuta incapace a testimoniare.
Nel costituirsi in giudizio, il ha dedotto l'infondatezza del gravame. CP_1
Anche l'Asl- la cui responsabilità in concreto era stata esclusa dal giudice di prime cure mancando la prova della ricezione delle segnalazioni assunte inviatele dal Parte_1 si è regolarmente costituita in appello istando per il rigetto del gravame.
[...]
Preliminarmente va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Deve pertanto rigettarsi, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dalle parti appellate, giacché la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Orbene, nella vicenda odierna, il giudice di Pace ha escluso la sussistenza dell'inadempimento dell'Asl, rilevando che manca agli atti la prova della ricezione, da parte della Asl, della NOTA
n. 15718 del 01/08/2016, depositata dall'appellante, con la quale il Parte_1 ha/avrebbe comunicato all'azienda la segnalazione proveniente dai cittadini residenti, relativa alla "presenza di un branco dl cani randagi particolarmente aggressivi che stazionano regolarmente in via nuova Sarno, località Fiume . . .”.
Secondo l'appellante, invece, detta segnalazione sarebbe sintomatica dell'assenza di responsabilità (sia pur definita impropriamente “difetto di legittimazione passiva”) del Pt_1 ed indicativa dell'inerzia colpevole dell'Asl, di cui però non ha chiesto- neppure in via subordinata- la condanna esclusiva o solidale.
Tanto premesso, per quanto concerne l' inquadramento della fattispecie, va rilevato che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili — così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici — in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (Cass., sent. n. 18954 del 2017).
Da ciò consegue che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, il danneggiato sarà gravato – in forza del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. – dall' onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi di cui all' art. 2043 c.c..
La giurisprudenza afferma, infatti, che tale responsabilità non può essere affermata
“semplicemente sulla base dell'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura e alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria” (Cass. n. 31957/2018); ed invero, non è sufficiente – ai fini della affermazione della responsabilità - individuare semplicemente l'Ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, proprio in quanto “non è materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi”.
Da ciò consegue che, ai fini della affermazione della responsabilità, “occorre dunque che sia specificamente allegato e provato che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nel caso di specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto, ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura. Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c. principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c” (Cass., ordinanza n. 11591 del 2018).
Pur se a conoscenza, invero, di un diverso orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità
(Corte di Cass., sent. n. 38020 del 2021), per il quale la ricorrenza di pregresse segnalazioni sarebbe del tutto irrilevante ai fini della affermazione della responsabilità dell'ente preposto alla vigilanza, questo Tribunale aderisce all' orientamento su espresso (nello stesso senso, Trib. Nola,
Sent. n. 1580/20, dott.ssa Calise;
sent. n. 2029/2021, dott. Annunziata;
sent. n. 126/2021, dott.
Tufano), dovendosi rilevare che la ricorrenza di una condotta colposa ascrivibile all' ente appare presupposto indispensabile ai fini della affermazione della responsabilità risarcitoria dell' ente, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c.: in caso contrario, si finirebbe con l'affermare la sussistenza di una responsabilità aggravata, ovvero di una responsabilità da posizione del soggetto pubblico, il quale sarebbe chiamato a rispondere indipendentemente dalla ricorrenza del dolo o anche solo della colpa (che ricorre laddove l' ente, pur avendo la possibilità di intervenire, non si sia attivato), come, invece, richiesto in via generale dalla fattispecie aquiliana.
Riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, e per quanto concerne la posizione del appellante, deve ritenersi che con la preventiva segnalazione inviata all'ASL, l'ente Pt_1 comunale abbia effettivamente assolto agli obblighi sullo stesso incombenti, anche sulla scorta della legge Regionale n. 3/2019, secondo cui il oltre a doversi dotare di canili adeguati Pt_1 al ricovero, deve altresì “attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle ASL”.
Pertanto, mancherebbe la sussistenza della condotta colposa necessaria, ex art 2043 cc, ai fini dell'affermazione della responsabilità del Pt_1
Quanto alla posizione dell'Asl, invece, indipendentemente dalla prova della ricezione della segnalazione del il Tribunale deve rilevare che l'appellante – che ha insistito Pt_1 nell'opporre il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius: di titolarità, inerendo l'eccezione proposta al merito della controversia)- non ha chiesto, neppure in via subordinata,
l'accertamento della responsabilità (eventualmente solidale) di quest'ultima, (cfr. conclusioni appellante, relative al rigetto della domanda attorea) con la conseguenza che la relativa questione- in mancanza di appello incidentale- deve considerarsi coperta da giudicato.
Da tutto quanto sopra discende che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda proposta dal con conseguente accoglimento del presente appello e condanna alla CP_1 restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza gravata, limitatamente a quelle ricevute dall'appellato (mentre tanto non vale per le somme liquidate a titolo di spese CP_1 legali, liquidate dal direttamente al procuratore dell'appellato). Pt_1
A tal proposito, il in sede di comparsa conclusionale, ha chiesto infatti la condanna Pt_1 dell'appellato alla restituzione di quanto il predetto ha pagato – cfr mandati di Pt_1 pagamento in atti - in esecuzione della sentenza impugnata, domanda che appare del tutto ammissibile, posto che “La restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può chiedersi, per la prima volta, con lo stesso atto di appello avverso quest'ultima, anche in sede di precisazione delle conclusioni, non potendo tale domanda considerarsi nuova e, quindi, preclusa” (cfr., Cassazione civile sez. III - 31/03/2015, n. 6457). Ne consegue che deve essere condannato alla restituzione, in favore Controparte_1 dell'appellante, di €. 3.739,37, somma percepita a titolo di risarcimento del danno - e non dovuta per le ragioni dianzi illustrate – oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Diversamente, il non può essere condannato alla restituzione delle spese legali, atteso che, come CP_1 dichiarato in sentenza dal giudice di pace, le stesse sono state oggetto di distrazione in favore del procuratore costituito.
La sussistenza di contrari orientamenti nella giurisprudenza (testimoniati, del resto, dal precedente di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 38020/2021, richiamata in motivazione) costituisce motivo per la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore del Controparte_1 appellante, di €.3.793,37, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
Pt_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 25.11.2025 trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 6565/ 2019 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall' Avv. AVINO DANIELE, elett.te Parte_1 dom.to in VIA TRIESTE N. 131, Parte_1
Appellante
E
, rappr.to e difeso dall' Avv. LA FEMINA NICOLA, elett.te dom.to Controparte_1 in VIA CASAVISCIANO, 23, 80030, SAN LO EL TO appellato
Nonchè nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappr.to e difeso dall' Avv. ALBERTO SEGRETI, elett.te dom.to in CENTRO DIREZIONALE
ISOLA F/11 NAPOLI
Appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate -============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
Il propone appello avverso la sentenza n. 4070/2019, resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nola, chiedendo al Tribunale di rigettare la domanda di primo grado proposta da al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni personali dallo stesso patite Controparte_1
a seguito dell'aggressione, e del morso alla mano destra, da parte di un cane randagio di media taglia, avvenuta nel territorio del Comune di alla Via Nuova Sarno, 283. Parte_1
L'appellante ha sostanzialmente dedotto, a sostegno del gravame, l'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure nella parte:
- in cui il predetto non avrebbe tenuto conto della inesistenza di una condotta colposa del che aveva invece debitamente segnalato, pochi giorni prima dell'evento, la presenza Pt_1 nel luogo del sinistro dei randagi all'Asl, rimasta invece inerte;
-in cui il giudicante ha ritenuto provato il fatto storico allegato, asserito suffragato dalle sole dichiarazioni della moglie dell'attore, ritenuta incapace a testimoniare.
Nel costituirsi in giudizio, il ha dedotto l'infondatezza del gravame. CP_1
Anche l'Asl- la cui responsabilità in concreto era stata esclusa dal giudice di prime cure mancando la prova della ricezione delle segnalazioni assunte inviatele dal Parte_1 si è regolarmente costituita in appello istando per il rigetto del gravame.
[...]
Preliminarmente va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Deve pertanto rigettarsi, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dalle parti appellate, giacché la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Orbene, nella vicenda odierna, il giudice di Pace ha escluso la sussistenza dell'inadempimento dell'Asl, rilevando che manca agli atti la prova della ricezione, da parte della Asl, della NOTA
n. 15718 del 01/08/2016, depositata dall'appellante, con la quale il Parte_1 ha/avrebbe comunicato all'azienda la segnalazione proveniente dai cittadini residenti, relativa alla "presenza di un branco dl cani randagi particolarmente aggressivi che stazionano regolarmente in via nuova Sarno, località Fiume . . .”.
Secondo l'appellante, invece, detta segnalazione sarebbe sintomatica dell'assenza di responsabilità (sia pur definita impropriamente “difetto di legittimazione passiva”) del Pt_1 ed indicativa dell'inerzia colpevole dell'Asl, di cui però non ha chiesto- neppure in via subordinata- la condanna esclusiva o solidale.
Tanto premesso, per quanto concerne l' inquadramento della fattispecie, va rilevato che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili — così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici — in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (Cass., sent. n. 18954 del 2017).
Da ciò consegue che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, il danneggiato sarà gravato – in forza del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. – dall' onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi di cui all' art. 2043 c.c..
La giurisprudenza afferma, infatti, che tale responsabilità non può essere affermata
“semplicemente sulla base dell'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura e alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria” (Cass. n. 31957/2018); ed invero, non è sufficiente – ai fini della affermazione della responsabilità - individuare semplicemente l'Ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, proprio in quanto “non è materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi”.
Da ciò consegue che, ai fini della affermazione della responsabilità, “occorre dunque che sia specificamente allegato e provato che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nel caso di specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto, ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura. Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c. principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c” (Cass., ordinanza n. 11591 del 2018).
Pur se a conoscenza, invero, di un diverso orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità
(Corte di Cass., sent. n. 38020 del 2021), per il quale la ricorrenza di pregresse segnalazioni sarebbe del tutto irrilevante ai fini della affermazione della responsabilità dell'ente preposto alla vigilanza, questo Tribunale aderisce all' orientamento su espresso (nello stesso senso, Trib. Nola,
Sent. n. 1580/20, dott.ssa Calise;
sent. n. 2029/2021, dott. Annunziata;
sent. n. 126/2021, dott.
Tufano), dovendosi rilevare che la ricorrenza di una condotta colposa ascrivibile all' ente appare presupposto indispensabile ai fini della affermazione della responsabilità risarcitoria dell' ente, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c.: in caso contrario, si finirebbe con l'affermare la sussistenza di una responsabilità aggravata, ovvero di una responsabilità da posizione del soggetto pubblico, il quale sarebbe chiamato a rispondere indipendentemente dalla ricorrenza del dolo o anche solo della colpa (che ricorre laddove l' ente, pur avendo la possibilità di intervenire, non si sia attivato), come, invece, richiesto in via generale dalla fattispecie aquiliana.
Riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, e per quanto concerne la posizione del appellante, deve ritenersi che con la preventiva segnalazione inviata all'ASL, l'ente Pt_1 comunale abbia effettivamente assolto agli obblighi sullo stesso incombenti, anche sulla scorta della legge Regionale n. 3/2019, secondo cui il oltre a doversi dotare di canili adeguati Pt_1 al ricovero, deve altresì “attivare il controllo del territorio sulla esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la polizia municipale, ai servizi veterinari delle ASL”.
Pertanto, mancherebbe la sussistenza della condotta colposa necessaria, ex art 2043 cc, ai fini dell'affermazione della responsabilità del Pt_1
Quanto alla posizione dell'Asl, invece, indipendentemente dalla prova della ricezione della segnalazione del il Tribunale deve rilevare che l'appellante – che ha insistito Pt_1 nell'opporre il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius: di titolarità, inerendo l'eccezione proposta al merito della controversia)- non ha chiesto, neppure in via subordinata,
l'accertamento della responsabilità (eventualmente solidale) di quest'ultima, (cfr. conclusioni appellante, relative al rigetto della domanda attorea) con la conseguenza che la relativa questione- in mancanza di appello incidentale- deve considerarsi coperta da giudicato.
Da tutto quanto sopra discende che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda proposta dal con conseguente accoglimento del presente appello e condanna alla CP_1 restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza gravata, limitatamente a quelle ricevute dall'appellato (mentre tanto non vale per le somme liquidate a titolo di spese CP_1 legali, liquidate dal direttamente al procuratore dell'appellato). Pt_1
A tal proposito, il in sede di comparsa conclusionale, ha chiesto infatti la condanna Pt_1 dell'appellato alla restituzione di quanto il predetto ha pagato – cfr mandati di Pt_1 pagamento in atti - in esecuzione della sentenza impugnata, domanda che appare del tutto ammissibile, posto che “La restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può chiedersi, per la prima volta, con lo stesso atto di appello avverso quest'ultima, anche in sede di precisazione delle conclusioni, non potendo tale domanda considerarsi nuova e, quindi, preclusa” (cfr., Cassazione civile sez. III - 31/03/2015, n. 6457). Ne consegue che deve essere condannato alla restituzione, in favore Controparte_1 dell'appellante, di €. 3.739,37, somma percepita a titolo di risarcimento del danno - e non dovuta per le ragioni dianzi illustrate – oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Diversamente, il non può essere condannato alla restituzione delle spese legali, atteso che, come CP_1 dichiarato in sentenza dal giudice di pace, le stesse sono state oggetto di distrazione in favore del procuratore costituito.
La sussistenza di contrari orientamenti nella giurisprudenza (testimoniati, del resto, dal precedente di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 38020/2021, richiamata in motivazione) costituisce motivo per la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella versione conseguente alla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore del Controparte_1 appellante, di €.3.793,37, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
Pt_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro