Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2007, n. 47331
CASS
Sentenza 16 novembre 2007

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In tema di tutela del paesaggio, in difetto di prova della compatibilità paesaggistica dell'intervento conseguente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (art. 181, comma secondo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) deve essere disposto anche con la sentenza di applicazione della pena. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la sanzione ripristinatoria può essere evitata in sede esecutiva dando prova della compatibilità paesaggistica).

In tema di tutela del paesaggio, nel caso di interventi edilizi eseguiti in zona vincolata, l'esistenza dell'autorizzazione paesaggistica non può desumersi dall'intervenuto rilascio di concessione in sanatoria ex artt. 36 e 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non soltanto per l'autonomia strutturale dei due provvedimenti, ma anche perchè l'interesse paesaggistico è funzionalmente differenziato da quello urbanistico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2007, n. 47331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47331
    Data del deposito : 16 novembre 2007

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