Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 2
Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo a mezzo del suo legale rappresentante, se non dichiarato o notificato formalmente dal difensore a norma dell'art.300 cod. proc. civ. è privo di incidenza sul corso del processo che può proseguire regolarmente nei confronti del rappresentante, al quale, pertanto, vengono notificate le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate nelle diverse fasi del giudizio.
In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo di una sentenza penale dibattimentale, prevale il dispositivo, salvo il caso di contestuale pubblicazione di esso e della motivazione (vedi Cass. penale 9/7/1999 Gareffa, 12/2/1999 Gallo).
Commentario • 1
- 1. Errore medico, risarcimento, danno biologico e morale, danno esistenzialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2001, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. GIOVANNI ELIO LONGO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO "
Dott. ANTONIO SEGRETO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
IN AT PO, elett. dom. in Roma via delle Tre Madonne n. 16, presso lo studio dell'avv. Roberto Nania che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv. prof. Paolo Barile e Nino Scripellitti, in virtù di procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
IO HE, elett. dom. in Roma, via dei Monti Parioli n. 6, presso lo studio dell'avv. Nicola Mandara, e rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cesaroni in virtù di procura a margine del controricorso
- controricorrente -
nonché
IO HE (quale legale rappresentante di IO AS) ed AD EL
- intimati -
avverso la sentenza n. 74 in data 9.12.1997 - 23.1.1998 della Corte di Appello di Firenze (r.g. n. 384/95). Udita nella pubblica udienza del 19 ottobre 2000 la relazione del consigliere Dott. Francesco Sabatini.
È comparso per il ricorrente l'avv. Nino Scripelliti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 14 settembre 1986 il minore AS NT riportò lesioni personali cadendo con la bicicletta in una buca scavata al margine di un sentiero interpoderale: fatto del quale, in sede penale, fu chiamato a rispondere a titolo di colpa e quale affittuario del terreno PO UD TT, il qualche all'esito del relativo procedimento venne assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
Con sentenza non definitiva del 1^ marzo 1994 il Tribunale di Firenze adito da HE NT, genitore del minore in proprio e nella qualità per ottenere il risarcimento del danno conseguente dichiarò, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal UD TT che il fatto era ascrivibile in solido a costui ed all'impresario EL MA, il quale aveva materialmente scavato la buca onde procedere alla costruzione di un lago artificiale e riservò la liquidazione del danno al prosieguo del giudizio. Tale decisione, impugnata dal solo UD TT, è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia, ora gravata. Per quanto ancora rileva la Corte ha ritenuto irrilevante agli effetti della responsabilità civile l'avvenuta assoluzione, in sede penale, del UD TT, giacché l'art. 652 c.p.p. ricollega l'effetto preclusivo alle sentenze dibattimentali pronunciate con le formule - diverse da quella nella specie adottata - il fatto non sussiste l'imputato non lo ha commesso od il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.
Nel merito, legittimamente, secondo la stessa Corte, il Tribunale aveva affermato la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., anche del UD TT essendo egli custode della cosa in quanto titolare dell'azienda agricola affittuaria del terreno;
ne' l'incarico da lui conferito all'MA per lo scavo di un laghetto aveva fatto venir meno il dovere di custodia, poiché tale incarico non implicava il totale abbandono, da parte dell'azienda agricola, del fondo gestito, ma soltanto la presenza sul terreno di un soggetto terzo, incaricato di eseguire i lavori di scavo in una superficie di metri tre x due.
Per la cassazione di tale decisione il UD TT ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui il solo HE NT, in proprio, resiste con controricorso, con il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierno controricorrente è stato parte del giudizio di appello - così come di quello di primo grado - in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore AS, ed in tale duplice veste il ricorso è stato a lui notificato presso il procuratore domiciliatario del predetto giudizio.
Egli - che nel presente giudizio si è costituito soltanto in proprio - eccepisce la nullità, per violazione dell'art. 330 c.p.c., della notifica del ricorso fattagli nella diversa veste di legale rappresentante del figlio minore, sul rilievo che questi ha raggiunto la maggiore età il 25 maggio 1996, nel corso del giudizio di appello L'eccezione è infondata.
Il raggiungimento della maggiore et da parte del minore costituito nel processo a mezzo del suo legale rappresentante se non dichiarato o notificato formalmente dal difensore a norma dell'art. 300 c.p.c. - il che, nella specie, non risulta ne' è dedotto essere avvenuto - resta infatti privo di incidenza sul corso del processo, che può senz'altro proseguire regolarmente nei confronti del rappresentante al quale, pertanto, ben vengono notificate le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate nelle diverse fasi del giudizio (in tal senso, tra le altre Cass. nn. 1814/95, 6561/97, 2486/98, 5593/98).
2. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 652 c.p.p. affermando che, essendo stato egli assolto, in sede penale, per mancanza del nesso materiale di causalità tra la propria condotta e l'evento, l'azione civile era conseguentemente preclusa a nulla rilevando in senso contrario l'erronea adozione della formula "perché il fatto non costituisce reato".
Il motivo è infondato sotto un duplice profilo:
a) il ricorrente sostanzialmente adduce un contrasto tra la formula assolutoria risultante dal dispositivo penale di per sè non preclusiva dell'azione civile come egli stesso riconosce) e la relativa motivazione.
Orbene, allorquando il contrasto concerna una sentenza dibattimentale, secondo la giurisprudenza delle sezioni penali di questa C.S. prevale il dispositivo, salvo nel caso che nella specie non è dedotto ricorra di contestuale pubblicazione di esso e della motivazione (Cass. sez. VI, 16.11.1998, Carlutti;
sez. I, 27.1.1999 Orioli;
sez. III, 12.2.1999, Gallo;
sez. I, 9.7.1999, Garreffa):
indirizzo questo che in ragione dell'unità della giurisdizione, appare ben estensibile anche al rapporto tra giudizio penale e giudizio civile;
b ) il ricorrente si richiama, tuttavia, al diverso indirizzo, che consente invece di interpretare il dispositivo alla stregua della motivazione ma poiché, in tal caso, si tratterebbe appunto di interpretare un giudicato esterno (Cass. civ.
4.7.1997 n. 6036) ricorrente avrebbe dovuto addurre vizi motivazionali con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., il che egli ha però omesso di fare, essendo limitato il motivo alla asserita violazione della norma sulla premessa di una diversa portata del contenuto effettivo del giudicato penale.
3. Con il secondo motivo il ricorrente afferma che essendosi il danno verificato nell'ambito dell'area da lui trasferita all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera appaltata, nessuna responsabilità poteva conseguentemente essergli ascritta e denuncia pertanto la violazione dell'art. 2051 c.c. nonché vizio di motivazione con particolare riguardo alle istanze istruttorie da lui avanzate.
La Corte, premesso che sulla responsabilità dell'appaltatore si è formato, in difetto di impugnazione, il giudicato interno, osserva che i giudici di merito hanno affermato la concorrente responsabilità del committente sul rilievo che questi non aveva trasferito all'MA il totale controllo della cosa da lui custodita, ed in tal senso si sono implicitamente richiamati all'indirizzo, del tutto condivisibile e che neppure il ricorrente sembra porre in discussione, per il quale, in caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera, non vien meno, per il detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c. (Cass. nn. 5007/96 e 3041/99). Accertare se vi fu o non totale affidamento dell'opera all'appaltatore è poi questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata: come deve riconoscersi nella specie, nella quale, in senso negativo, si è ritenuta decisiva la minima entità dello scavo, a causa del quale il danno ebbe a verificarsi.
Che, del resto, non vi fosse la prova del totale trasferimento dell'opera sembra essere confermato dallo stesso ricorrente laddove lamenta la mancata ammissione di mezzi istruttori: doglianza, quest'ultima, peraltro inammissibile per la genericità della richiesta, che invece, per il principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto essere specifica.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con le conseguenze di legge (art. 91 c.p.c.) quanto alle spese nei confronti della sola parte vittoriosa costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 218.600=, oltre lire 2.000.000 (duemilioni) di onorari in favore del controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 19 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2001