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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. FA RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 392 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
IN PERSONA DEL L.R.P.T. (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Melchiorri
-attrice-
E
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. (p.i. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Coscarella
-convenuta-
NONCHÉ
, IN Controparte_2
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe M. Latella
-terza chiamata-
avente ad oggetto: pagamento somme.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 26/9/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
Pag. 1 a 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La (d'ora in avanti, ) ha evocato in giudizio la Parte_1 Pt_1
, esponendo: Controparte_1
- che la Casa Protetta ”, autorizzata con Decreto del Controparte_3
Dirigente Dipartimento Obiettivi Strategici - Settore Politiche Sociali n. 525 del
27/7/2004 all'esercizio dell'assistenza socio-sanitaria con capacità ricettiva per n. 40 posti letto per anziani fascia C e contestualmente accreditata transitoriamente per l'ospitalità e l'assistenza di 36 posti letto per anziani in fascia C, in data 18/6/2009 sottoscriveva con l' ed il Controparte_4 Controparte_5
un contratto per la regolamentazione dell'acquisto e
[...] della remunerazione delle prestazioni di assistenza a favore dei cittadini utenti residenti sul territorio regionale per l'anno 2008;
- che tali prestazioni contrattuali sono proseguite anche per l'anno 2009, tanto è vero che, con nota prot. n. 7592/SDC del 14/9/2009, l' procedeva Controparte_4 alla liquidazione dell'80% delle somme spettanti per prestazioni erogate nel primo trimestre dell'anno in corso;
- che, pertanto, per le prestazioni rese la Struttura maturava un credito complessivo di € 125.855,16 (fatture nn. 63, 64, 69, 70 del 2009 e nn. 1, 2 del 2010), poi ridotto ad € 100.045,87, avendo nelle more ricevuto acconti per € 25.809,29
(corrisposti in data 9/6/2010);
- che detto credito veniva ceduto alla Factor la quale, a sua volta, in CP_6 CP_7 data 5/12/2018, cedeva il credito alla (odierna attrice); Pt_1
- che sull'importo di cui sopra sono maturati gli interessi di mora ex d.lgs. n.
231/2002, con decorrenza dal 31° giorno dalla presentazione di ogni singola fattura o, in subordine, gli interessi legali, decorrenti dalla notifica delle cessioni del credito;
- che legittimata passiva della pretesa creditoria è la , resasi Controparte_1 inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.
Ha chiesto, pertanto, la condanna della al pagamento della somma Controparte_1 di € 100.045,87, oltre interessi.
Pag. 2 a 10 2. Si è costituita la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, la quale ha chiesto: in via preliminare, la dichiarazione di prescrizione della pretesa azionata;
in ogni caso, la dichiarazione di improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della pretesa per difetto di legittimazione passiva, in quanto il credito rivendicato da parte attrice trae origine da convenzioni che sono state stipulate tra la società e l' e che non sono state sottoscritte dalla in Controparte_2 CP_1 subordine, la dichiarazione di infondatezza dell'avversa domanda.
Cont 3. Con ordinanza del 4/6/2021 è stata autorizzata la chiamata in causa dell'
, richiesta dall'attrice a seguito delle difese della convenuta (cfr. Controparte_2 note di trattazione scritta della del 28/5/2021). Pt_1
4. Si è, così, costituita l' , la quale ha eccepito il proprio Controparte_8 difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto il rigetto dell'azione spiegata dalla
. Pt_1
5. Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26/9/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nelle seguenti forme: 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
6. Preliminarmente, deve darsi atto che parte attrice, nella propria comparsa conclusionale, ha rinunciato alla domanda proposta nei confronti dell' CP_8
.
[...]
La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass. n. 8387/99, n. 19946/04). Pertanto, occorre prendere atto del venir meno del potere-dovere di giudicare in merito alla chiamata di terzo rinunciata, fatta salva ogni determinazione, riservata allo stesso giudice di merito, in punto di decisione sulle spese processuali (da adottarsi secondo il noto principio della soccombenza virtuale: cfr., tra le altre, Cass. n. 271/06, n. 21244/06).
7. Quanto alla domanda proposta nei confronti della , la stessa è Controparte_1 infondata.
Pag. 3 a 10 7.1. Quanto alla posizione della deve essere esaminata Controparte_1
l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata da quest'ultima, in quanto la pretesa creditoria trae origine da convenzioni stipulate tra la Società che eroga prestazioni sociosanitarie e l' e non sono state Controparte_2 sottoscritte dall'Ente territoriale.
Sul punto, occorre richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni rese da questo Tribunale in analoga vicenda contenziosa (il riferimento è alla sentenza n. 2501/2024).
Ebbene, in merito, si rileva che le domande di pagamento traggono origine da convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, e dell'art. 13 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24, con cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, la ha Controparte_1 provveduto dapprima a disciplinare gli accordi per l'acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera con i soggetti, pubblici e privati, provvisoriamente accreditati,
e in seguito a dettare la disciplina definitiva in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che: “la domanda trae origine da una convenzione stipulata tra l'attrice e l' ai sensi dell'art. 3 della legge Controparte_4 regionale 7 agosto 2002, n. 29, e dell'art. 13 della legge regionale 18 luglio 2008, n.
24, con cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del
1992, la regione provvide dapprima a disciplinare gli accordi per CP_1
l'acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera con i soggetti, pubblici e privati, provvisoriamente accreditati, e in seguito a dettare la disciplina definitiva in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private;
la stipulazione di tale convenzione, CP_ avvenuta senza la partecipazione , è stata ritenuta idonea a giustificare CP_1
l'imposizione a carico della stessa della quota-parte del corrispettivo delle prestazioni rese dalla struttura gestita dalla società attrice, in virtù di quanto disposto dalla legge regionale n. 23 del 2003 e successive modificazioni. In forza di detta disciplina, come integrata dall'art. 13 della l.r. n. 24 del 2008, la Corte d'appello in particolare ha
Pag. 4 a 10 ritenuto che la regione, pur non avendo partecipato alla stipulazione della convenzione, fosse tenuta a rispondere per la quota del corrispettivo posta a carico del Fondo sociale, escludendo a tal fine la necessità della sottoscrizione del direttore generale del Dipartimento regionale delle politiche sociali, prescritta dalla citata delibera n. 685 del 2002; difatti l'art. 13, secondo comma, della L.R. n. 24 del 2008 demanda in via esclusiva alle aziende sanitarie la definizione degli accordi con le strutture pubbliche e private, sia pure sulla base dei piani annuali preventivi e della valutazione dei bisogni di prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa e dei livelli assistenziali stabiliti dalla programmazione regionale, cosicché alla stregua di tale disposizione il contratto, stipulato per iscritto dal soggetto deputato allo scopo, era da considerare idoneo a produrre effetti anche nella sfera della regione, quanto alla corresponsione della quota imputata al Fondo sociale regionale. Come rilevato nel precedente citato del 2020, questa Corte, in altre analoghe fattispecie sempre riferite alla regione , ha già evidenziato come tale conclusione non trovi CP_1 giustificazione alcuna, né nelle modalità di gestione del Fondo sociale regionale, disciplinate dalla legge regionale n. 23 del 2003, né in quelle d'instaurazione dei rapporti con le strutture pubbliche e private abilitate alla prestazione dei servizi sociosanitari, disciplinate dalla medesima legge e da quelle relative al servizio sanitario regionale, essendo tale posizione stata contraddetta da un'unica decisione dissonante (Cass. n. 11258/2020). Ora, dando continuità all'orientamento espresso nella n. 18604/2020 (conf. a Cass. 7745/2020, Cass. 22°37/2016), la assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina Part Con che demanda alle (o ) ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla regione i soli compiti di programmazione, coordinamento Part e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le delle risorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della , essendo questa CP_1
è rimasta estranea alla stipulazione della convenzione con l' e priva Controparte_4 di ogni competenza al riguardo;
come già in altre circostanze osservato, non rileva in
Pag. 5 a 10 contrario il richiamo della sentenza impugnata all'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2003, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione «che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture CP_1 accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno Part dei rapporti finanziari tra la e l' competente per territorio» (Cass. n. CP_1
11924/2017).” (cfr. Cass. Civ. I Sez., ordinanza n. 38191/2021).
Inoltre, con un'ulteriore e più recente pronuncia la Corte di cassazione ha ribadito che:
“Per quanto ora di interesse, è stato ripetutamente affermata da questa Corte, con pronunce tutte riferite alla legislazione della (Cass. 23067/2016, Controparte_1
Cass. 11922/2017 e Cass. 11925/2017), la legittimazione passiva delle
[...]
, perché detta Regione (con la L.R.24/2008), per le prestazioni Parte_3 sanitarie, ha ridefinito la disciplina dell'accreditamento confermando il conferimento Part alle della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche e private, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della suddetta Regione. Pertanto, quest'ultima è estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari e soprattutto non sono ad essa riferibili gli effetti Part degli atti posti in essere dalle , sicché deve confermarsi in capo alla CP_1
solo la competenza riguardante la sfera della programmazione, del
[...] coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore (Cass.17587/2018;
Cass. 32505/2019; Cass. 7745/2020; Cass. 25851/2020; Cass.3676/2020; Cass.
18604/2020; Cass.28024/2019; Cass.11925/2017; cfr. anche Cass. 38187/2021 e
38191/2021, non massimate, rese tra le stesse parti del presente giudizio, in conformità a Cass. 5982/2019, pure resa tra le stesse parti, nel senso della inesistenza di una responsabilità ex lege della ). Il suesposto indirizzo, a cui il Controparte_1
Collegio intende dare continuità, non risultando condivisibile l'unico precedente di segno opposto (Cass. n. 11258/2020), né offrendo la ricorrente argomentazioni valide a giustificarne un mutamento, va, dunque, confermato, dovendo altresì ribadirsi che, al di fuori dei casi in cui sia la stessa legge a prevedere l'instaurazione di rapporti con
Pag. 6 a 10 i terzi, in virtù dell'inerenza dell'atto all'esercizio di funzioni proprie o all'intervento diretto nelle vicende di enti dipendenti, la rimane normalmente estranea alla CP_1 concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore;
pertanto, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo consenta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli atti posti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni. Va confermato, quindi, che in base all'art. 7 della l.r. n. 23 del 2003 (riferibile esclusivamente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari) e all'art. 13 della l.r. n. 24 del 2008 Part (attributivo alle della competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le Part strutture accreditate), i contratti di gestione socio sanitaria riferibili alle non svolgono alcun effetto nella sfera giuridica e patrimoniale della (cfr. CP_1
Cass.18604/2020 citata). In tale contesto, come pure questa Corte ha già chiarito, non rileva in contrario il richiamo alla L.R. n. 23 del 2003, art. 7, che ha posto a carico del Fondo sociale regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione “che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo CP_1 esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e l' CP_1 Pt_2 competente per territorio” (Cass. 11924/2017; Cass.n.38187/2021).
2.2. Neppure rileva, ai fini invocati dalla ricorrente, l'esame delle disposizioni normative indicate a pag.18 e 19 del ricorso, concernenti provvedimenti legislativi relativi al riconoscimento di provvidenze finanziarie per debiti pregressi relativi a prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Regione – L.R. Calabria nn. 69/2012 -art.41-, L.R.
n.12/2015 -art.9-, L.R. n.44/2016- art.16, c.6-, in disparte il rilievo che, nel caso di specie, si verte in tema di prestazioni effettuate nel 2010, ossia in epoca anteriore alle citate leggi, non direttamente applicabili nel caso concreto, ed infatti la ricorrente le richiama come indice di volontà legislativa a suo dire rilevante ai fini del decidere, quale “interpretazione autentica”. Ciò posto, ritiene il Collegio che tali misure di ordine finanziario possano operare solo sul piano interno dei rapporti finanziari tra ed enti tenuti alle prestazioni socio-sanitarie in forza di precedenti accordi o CP_1 comunque riferirsi a prestazioni direttamente erogate dalle , Controparte_1
Pag. 7 a 10 evidentemente diverse da quelle qui in contestazione, trattandosi di prestazioni rese incontestabilmente -per quanto dedotto dalla stessa società ricorrente- sulla base di accordi stipulati dalla casa di riposo con l' Infatti, proprio in forza della CP_4 disciplina normativa specificamente introdotta dalla in tema di Controparte_1 servizi sociali integrati risultano numerosi i soggetti tenuti alla gestione ed erogazione di prestazioni socio-sanitarie - v., infatti, art.1, c.7, L.R. n. 23 del 2003 - e di tipologia di prestazioni socio-sanitarie -cfr., ancora, artt. 4 e 7, L.R. Calabria n.23/2003 -, non potendosi, dunque, inferire da tale quadro normativo sopravvenuto la volontà legislativa di modificare l'assetto convenzionale dei rapporti in essere concernenti i servizi socio-assistenziali erogati da case di riposo, in base a quanto previsto dalla medesima normativa regionale in favore della Parte_4
7,c.2, lett. g), L. R. Calabria n.23/2002-.” (cfr. Cass. Civ. I Sez.
[...] ordinanza n. 24633/2023).
Ne consegue che, dall'applicazione dei su richiamati principi giurisprudenziali di legittimità, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , Controparte_1 la quale ha svolto soltanto la propria funzione riguardante la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore senza che ciò possa comportare “una responsabilità diretta a carico della nei CP_1 confronti delle strutture accreditate, essendo destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari tra la e l' CP_1 Pt_2 competente per territorio” (cfr. Cass. n. 24633/2023).
Né, in senso contrario a quanto sin qui esposto, può valere l'accordo del 18/6/2009, depositato inammissibilmente da parte attrice unitamente alle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., e dunque al di là di qualsiasi barriera preclusiva disciplinata dal codice di rito, trattandosi, peraltro, di documento antecedente all'instaurazione della controversia (e, dunque, certamente a disposizione della parte) e, per altro verso, di una produzione necessitata dalle stesse difese dalla e non da un Controparte_1 eventuale rilievo officioso da parte del giudice (circostanza che rende inconferente il richiamo di parte attrice al dovere del giudice stesso di provocare il contraddittorio sul punto), di talché l'ultimo momento in cui avrebbe potuto essere effettuata è quello previso dall'art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.
Pag. 8 a 10 7.2. In conclusione, la domanda deve essere respinta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (con applicazione dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), delle singole fasi del processo e di un importo pari al minimo tariffario, attesa la scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
8.1. In particolare, parte attrice, in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite anche nei confronti della terza chiamata, stante l'estraneità di quest'ultima rispetto alla presente controversia. La pretesa azionata dall'attrice, invero, concerne i crediti maturati dalla
[...]
con sede in Maida (CZ), ricadente nel territorio di Controparte_9
Cont competenza dell' , alla quale, peraltro, risultano fatturate le CP_4 prestazioni rese in esecuzione al contratto con la stessa intercorso.
Nessun ruolo ha, dunque, nella odierna vicenda processuale l' , Controparte_8 in relazione alla quale risulta prodotto in atti un accordo intercorso con la CP_1
e la Casa Protetta per anziani non autosufficienti “Opera San Francesco
[...]
d'Assisi”, che è, però, soggetto diverso da quello che ha ceduto i crediti pervenuti, poi, alla ed azionati in questa sede. Pt_1
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. FA RE, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. dichiara l'estinzione della domanda proposta da parte attrice nei confronti dell' ; Controparte_8
2. rigetta la domanda proposta da parte attrice nei confronti della CP_1
;
[...]
Pag. 9 a 10 3. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte resistente, in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 17/11/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
FA RE
Pag. 10 a 10