Sentenza 13 giugno 2000
Massime • 1
La realizzazione di un massetto in calcestruzzo per superare il dislivello tra la sede stradale ed il marciapiede, al fine di consentire la comunicazione con la proprietà privata, non è riconducibile al regime della concessione edilizia perché non comporta trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2000, n. 10334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10334 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 13/06/2000
1. Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
2. " CLAUDIA SQUASSONI " N. 2339
3. " ALDO FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " FRANCESCO NO " N. 847/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA CI, n. a Monteiasi il 4.3.1952
avverso la sentenza 28.10.1999 della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv.to Cosimo Annichiarico, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28.10.1999 la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto confermava la sentenza 13.6.1997 del Pretore di Taranto - Sezione distaccata di Grottaglie, che:
a) aveva affermato la penale responsabilità di RI CI in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, un massetto di calcestruzzo, largo mt. 0,50 e lungo mt. 2,50, sul manto di una strada comunale e sottostante il marciapiedi al fine di accedere con veicoli ad un proprio seminterrato - acc. in Monteiasi, il 9.1.1996) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giorni sette di arresto e lire 6 milioni di ammenda, concedendo i doppi benefici ed ordinando la demolizione dell'opera abusiva;
b) aveva rispettivamente assolto e prosciolto l'imputato da ulteriori imputazioni formulate in relazione agli artt. 20, lett. b), legge n.47/1985 e 632 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il RI, il quale ha eccepito, sotto il profilo della violazione di legge:
a) l'insussistenza del ravvisato reato di edificazione abusiva, non essendo riconducibile la modesta opera da lui realizzata ad alcuna ipotesi di intervento assoggettato a concessione edilizia;
b) la riconducibilità dell'intervento medesimo al regime delle "opere precarie", in attesa che il Comune di Monteiasi provvedesse ai lavori di sistemazione della strada pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che la costruzione senza concessione di una sede stradale di accesso ad una via pubblica, per consentirne la comunicazione con la proprietà privata, modificando stabilmente lo stato dei luoghi ed il preesistente piano di campagna, integra il reato di cui all'art. 17, lett. b), legge n. 10/1977 (attualmente art. 20, lett. b), legge n.47/1985), poiché tale attività condiziona la programmazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale che la legge riserva alle scelte dell'autorità amministrativa" (Cass., Sez. III, 19.10.1988, n. 10096). Secondo una decisione del Consiglio di Stato, inoltre, l'apertura di un passo carrabile per l'accesso ad una proprietà, realizzato mediante rimozione dei cordoli del marciapiede e sistemazione del varco, abbisogna della concessione di costruzione" (Cons. Stato, Sez. V, 14.3.1980, n. 275). Tali orientamenti - che vengono condivisi e ribaditi da questo Collegio - non possono riferirsi, però, in punto di fatto, alla fattispecie in esame, caratterizzata non dalla realizzazione di "una sede stradale di accesso ad una via pubblica, con modificazione del piano di campagna", ne' dalla "apertura di un passo carrabile" mediante opere di rimozione e sistemazione di manufatti preesistenti, bensì dalla semplice realizzazione di un massetto in calcestruzzo per superare il dislivello tra la sede stradale ed il marciapiede. Un'opera siffatta non è riconducibile al regime della concessione edilizia, perché non comporta "trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale", ai sensi dell'art. 1 della legge 28.1.1977, n. 10. Essa, invero, non incide sulla conformazione del territorio, ne' realizza un mutamento morfologico del suolo ed appare altresì insignificante sotto il profilo dell'assetto dell'insediamento abitativo.
Il ricorrente è stato prosciolto dal delitto di cui all'art.632 cod. pen. (modificazione dello stato dei luoghi nell'altrui proprietà), per mancanza della querela, e non rilevano ad evidenza in questa sede i profili di rilevanza amministrativa, correlati a quanto disposto dagli artt. 21 e 22 del codice della strada (D.Lgs.30.4.1992, n. 285) e dagli artt. 44 e segg. del relativo Regolamento
di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495). La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato per il quale è intervenuta condanna, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al rimanente reato, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2000